RICORSI INDIVIDUATI: 32
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    Ricorso 39/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Toscana

    Miniere, cave e torbiere – Concessioni pubbliche – Norme della Regione Toscana – Procedimento per il rilascio della concessione – Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2015 – Previsione che il rilascio della concessione è subordinato, tra l’altro, alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale – Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune – Previsione che il progetto definitivo di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2015, contiene, anche, un piano di utilizzo dei materiali che attesti l'impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio complessivamente estratto – Coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni – Previsione che ai siti estrattivi in cui l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non è prevalente, la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale è calcolata sul sito estrattivo unitario – Previsione che, qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all'art. 35, comma 6, della medesima legge regionale, è calcolato sul sito estrattivo unitario – Autorizzazione e concessioni esistenti – Previsione che, nelle ipotesi di cui all'art. 35-bis della legge regionale n. 35 del 2015, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 38 della stessa legge regionale, è calcolato sul sito estrattivo unitario in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni – Decorrenza dell’efficacia – Previsione di un regime transitorio che posticipa l’entrata in vigore dell’obbligo alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale al 1° gennaio 2035 per i siti privati e per quelli a prevalenza privata.

    - Legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52 (Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011) art. 4, comma 2, e i collegati artt. 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14.

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    Ricorso 36/2025

    Regione Veneto C/ Presidente del Consiglio dei ministri

    Ambiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che assicura, tra l’altro, la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate, in via ordinaria, dalle autorità regionali e locali e, in via complementare, dalle autorità statali – Previsione della competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le competenti autorità statali.

    Ambiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che i decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.

    Ambiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – Previsione che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    - Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024), art. 12, comma 1, in particolare, lettera b), commi 2 e 3.

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    Ricorso 35/2025

    Regione Piemonte C/ Presidente del Consiglio dei ministri

    Ambiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che assicura, tra l’altro, la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate, in via ordinaria, dalle autorità regionali e locali e, in via complementare, dalle autorità statali – Previsione della competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le competenti autorità statali.

    Ambiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che i decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.

    Ambiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – Previsione che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    - Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024), art. 12, commi 1, in particolare, lettera b), 2 e 3.

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    Ricorso 34/2025

    Regione Lombardia C/ Presidente del Consiglio dei ministri

    Ambiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Denunciata omessa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni sulla previsione di delega – Previsione, prima dell'adozione dei decreti legislativi delegati, dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, anziché dell’intesa – Previsione, tra i criteri e principi direttivi specifici nell'esercizio della delega, di assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell’aria ambiente adottate, in via ordinaria, dalle autorità regionali e locali e, in via complementare, dalle autorità statali, con attribuzione della competenza allo Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell’aria a determinate condizioni – Clausola di invarianza finanziaria.

    - Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024), art. 12.

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    Ricorso 31/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione autonoma della Sardegna

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    Ricorso 26/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Toscana

    Ambiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Disposizioni per la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, nelle more dell’attuazione della legge n. 11 del 2025, istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e della piena operatività del consorzio previsto da tale legge per la gestione del Parco – Programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna – Istituzione di un Comitato tecnico-scientifico (CTS) con funzioni consultive in materia di gestione e tutela dell’ambiente lagunare – Disciplina della costituzione e del funzionamento del CTS – Istituzione di una Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello – Disciplina della composizione, dei compiti e del funzionamento della predetta Cabina di regia – Relazione annuale della Giunta regionale alla commissione consiliare competente sugli esiti del monitoraggio ambientale del sistema lagunare – Disciplina dei poteri sostitutivi della Regione nelle more della piena operatività del consorzio previsto dalla legge n. 11 del 2025 – Norme di prima applicazione e abrogative.

     

    Ambiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Disposizioni per la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, nelle more dell’attuazione della legge n. 11 del 2025, istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e della piena operatività del consorzio previsto da tale legge per la gestione del Parco – Abrogazione dell’art. 12 della legge regionale n. 79 del 2019.

     

    Ambiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Disposizioni per la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, nelle more dell’attuazione della legge n. 11 del 2025, istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e della piena operatività del consorzio previsto da tale legge per la gestione del Parco – Competenze regionali – Attribuzione alla Giunta regionale della facoltà di aggiornare gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative per la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, in funzione della conservazione e valorizzazione dell'integrità fisica del sistema lagunare, anche sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico e delle proposte della Cabina di regia – Competenze del Comune di Orbetello – Omessa espressa inclusione di tutti i Comuni su cui ad oggi insiste il bene ambientale – Programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna – Omessa previsione dell’assicurazione, a livello locale, di forme di confronto politico-istituzionale tra la Regione e gli enti titolari di funzioni afferenti alla laguna – Previsione che la copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione del programma delle attività grava sulle risorse proprie del Comune – Disposizioni transitorie riguardanti la cessazione, a decorrere dal pieno esordio funzionale del consorzio, degli effetti dell’accordo per la gestione integrata della laguna di Orbetello annualità 2024-2026 – Norma finanziaria.

    - Legge della Regione Toscana 20 maggio 2025, n. 27 (Norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello), artt. 2, comma 2; 3, comma 1; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11, comma 2, lettera a); 12, commi 1 e 3; e 13.

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    Ricorso 25/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione autonoma Valle d'Aosta

    Calamità pubbliche – Protezione civile – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei comuni colpiti dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025 – Previsione che per tali eventi calamitosi, qualora, a seguito della decretazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), tali trasferimenti siano ricompresi nell’ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile di cui all'art. 25 del medesimo decreto legislativo, gli eventuali finanziamenti da parte dello Stato sono introitati dalla regione senza obbligo di riversamento agli enti beneficiari dei trasferimenti di cui alla legge regionale n. 12 del 2025.

    - Legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 12 (Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025), art. 1, comma 5.

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    Ricorso 17/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Veneto

    Energia – Concessioni di piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Veneto – Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 27 del 2020 – Soppressione del riferimento alle grandi derivazioni a scopo elettrico e all’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 – Denunciata proroga, al 31 luglio 2029, delle concessioni scadute o in scadenza.

    - Legge della Regione Veneto, 29 ottobre 2015, n. 18 (Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po" in materia di divieti relativi alla ricerca ed all'estrazione di idrocarburi) [(recte: Legge della Regione Veneto, 10 febbraio 2025, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico" in materia di piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico), art. 1, comma 1, lettera a), modificativa dell’art. 4, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 (Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico)].

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    Ricorso 11/2025

    Regione Puglia C/ Presidente del Consiglio dei ministri

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 – Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni. 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 – Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027. 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 – Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuati o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazioni degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992. 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992. 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 – Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027. 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 – Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992.

    - Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18. 

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    Ricorso 24/2024

    Regione autonoma della Sardegna C/ Presidente del Consiglio dei ministri

    Edilizia e urbanistica – Edilizia sanitaria – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR.

    - Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ("Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"), convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2024, n. 56, art. 1, comma 13, primo periodo.

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    Ricorso 23/2024

    Regione Toscana C/ Presidente del Consiglio dei ministri

    Edilizia e urbanistica – Edilizia sanitaria – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR.

    - Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ("Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"), convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2024, n. 56, art. 1, comma 13, primo periodo.

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    Ricorso 5/2024

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Emilia-Romagna

    Energia – Concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modifica alla legge regionale n. 26 del 2004 – Previsione che qualora il concessionario di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000 kilowatt abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione, previa istanza del concessionario, è allineata al periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, ferma restando la durata massima trentennale prevista dal regio decreto n. 1775 del 1933.

    - Legge della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2023, n. 17 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024), art. 3.