Reg. Ric. n. 24 del 2024 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 31/07/2024 n. 31
Ricorrente:Regione autonoma della Sardegna
Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Edilizia e urbanistica – Edilizia sanitaria – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR – Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata disposizione che incide direttamente sul bilancio regionale, poichè non permette alla ricorrente di ottenere il rimborso delle spese già corrisposte e da corrispondere per il finanziamento degli interventi – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di tutela del legittimo affidamento - Previsione irragionevole attesa la contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata che travolge le modalità e le tempistiche disciplinanti l’erogazione dei fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari - Imposizione dell’utilizzo di risorse regionali, per un importo e per scopi unilateralmente determinati dallo Stato – Sottrazione di milioni di risorse regionali alle finalità programmate e valutate come prioritarie dalla regione – Illegittima sovrapposizione di politiche e indirizzi centrali all’autonomia di spesa della Regione autonoma Sardegna – Contrasto con la normativa interposta che impone alla medesima regione, dall’anno 2007, di provvedere al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato – Lesione dell’autonomia finanziaria - Violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute – Violazione delle norme dello Statuto che accordano alla regione una potestà legislativa in materia di igiene e sanità o, se più favorevole, della competenza legislativa concorrente regionale in materia di governo del territorio – Previsione che, imponendo alla Regione autonoma Sardegna l’utilizzo di 47 milioni per finalità e con tempistiche stabilite dallo Stato e non prioritarie per i sardi, non attua i necessari e doverosi meccanismi di interlocuzione e di attuazione del principio consensualistico – Lesione del principio di leale collaborazione – Contrasto con l’autonomia economica e finanziaria regionale – Violazione delle competenze statutarie.
Norme impugnate:
decreto-legge del 02/03/2024 Num. 19 Art. 1 Co. 13
legge del 29/04/2024 Num. 56
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 5 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 119 Co.
Costituzione Art. 120 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 7 Co.
Statuto speciale per la Sardegna Art. 8 Co.
legge Art. 1 Co. 836
Udienza Pubblica del 13/01/2026 rel. NAVARRETTA
Testo dell'ricorso
N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 01 luglio 2024
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° luglio 2024 (della Regione autonoma della
Sardegna).
Edilizia e urbanistica - Edilizia sanitaria - Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
- Previsione che pone a carico del finanziamento di cui all'art. 20
della legge n. 67 del 1988 gli investimenti destinati alla
realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e
sostenibile", gia' finanziati a carico del Fondo complementare al
PNRR.
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ("Ulteriori disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)"), convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile
2024, n. 56, art. 1, comma 13, primo periodo.
(GU n. 31 del 31-07-2024)
Ricorso per la Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale n.
80002870923), con sede legale in Cagliari, viale Trento n. 69, in
persona della Presidente Alessandra Todde, rappresentata e difesa, in
virtu' di procura in calce al presente atto e giusta delibera di
Giunta n. 20/1 del 26 giugno 2024, dall'avv. Sonia Sau (c.f.
SAUSNO71P5013354Z); fax: 070/6062418; posta elettronica certificata:
ssau@pec.regione.sardegna.it e dall'avv. Mattia Pani (c.f.
PNAMTT74P02B354J); fax: 070/6062418; posta elettronica certificata:
mapani@pec.regione.sardegna.it, dell'Avvocatura dell'Ente, ed
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di Rappresentanza della
Regione Sardegna in Roma, via Lucullo n. 24,
contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,
- per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19 «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come convertito dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, quest'ultima pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2024, n. 100, S.O.
Fatto
1. Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante «Misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, prevede:
- all'art. 1, comma 1: «E' approvato il Piano nazionale per gli
investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al
2026»;
- all'art. 1, comma 2, la specificazione della tipologia degli
interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari (PNC) e, tra questi, alla lettera e) punto
2, l'intervento denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile»,
per un importo complessivo pari a 1.450 milioni di euro ripartiti per
gli anni dal 2021 al 2026;
- all'art. 1, comma 6: «Agli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le
misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento
stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
2. Le predette risorse sono state ripartite con il decreto del
Ministero della salute del 20 gennaio 2022 (doc. 1, All. 1), con
assegnazione alla Regione Sardegna di euro 47.466.811,13 per gli
interventi inseriti nella M6C21.2 «verso un ospedale sicuro e
sostenibile». Il predetto decreto - ai sensi dell'art. 15, comma 4,
del decreto-legge n. 77/2021 - ha anche consentito l'immediato
accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse
PNC da parte delle amministrazioni attuatrici senza dover attendere
l'impegno dell'amministrazione erogante (doc. 1, art. 3).
3. Nelle more, con decreto ministeriale del 15 luglio 2021, si e'
proceduto all'individuazione, per ciascun intervento o programma
finanziato con il PNC, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali
per il mantenimento del finanziamento. Il meccanismo previsto dal PNC
impone infatti alle amministrazioni di individuare milestone e target
per ogni singolo investimento, ovvero obiettivi iniziali, intermedi e
finali dei progetti di cui sono titolari, nonche' le tempistiche
entro cui tali obiettivi devono essere raggiunti, con la previsione
della revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto delle
stesse e di meccanismi premiali (assegnazione di risorse revocate)
per le amministrazioni che riportino i migliori dati di impiego delle
risorse (doc. 2).
4. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/16 del 7
aprile 2022 «Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6
Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della salute del
20 gennaio 2022», la Regione Sardegna ha approvato l'elenco degli
interventi da finanziare con le risorse di cui sopra e ha disposto
che venissero attuati dalla Direzione generale della sanita' previa
stipula di apposita convenzione con le aziende
ospedaliero-universitarie di Sassari e Cagliari (doc. 4). Con la DGR
n. 17/68 del 19 maggio 2022 e' stato quindi approvato il programma
operativo per gli interventi di riqualificazione sismica (doc. 5).
5. In data 22 maggio 2022 la Regione Sardegna e il Ministero
della salute hanno sottoscritto il «Contratto istituzionale di
sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a
regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)» (CIS),
nel quale sono stati inseriti gli interventi di cui sopra e con il
quale sono stati definiti gli impegni e gli obblighi delle parti in
relazione alla loro realizzazione (doc. 6).
In forza di quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale
20 gennaio 2022, le risorse PNC assegnate alla Regione Sardegna sono
state iscritte nel bilancio regionale, accertate (doc. 7) e impegnate
(doc. 8) e, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CIS (doc. 6), e' stata
quindi stipulata la convenzione tra l'amministrazione regionale e i
rappresentanti legali delle aziende ospedaliero universitarie.
6. A seguito dell'espletamento delle gare bandite da Invitalia
per la conclusione di Accordi Quadro con piu' operatori economici
(doc. 9), l'AOU di Sassari ha sottoscritto contratti per un importo
di euro 2.786.550,96 (servizi tecnici) ed emesso ordini per lavori
per un importo pari a euro 11.471.571,27 (doc. 9).
L'AOU di Cagliari ha sottoscritto contratti per lavori pari a
euro 1.408.864, 54 e per servizi per euro 971.849,62 (doc. 9).
6. Con l'art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge n.
19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, le risorse PNC assegnate
alle regioni, pari a complessivi euro 1.450 milioni, dalle stesse
gia' iscritte in bilancio e accertate per la quota assegnata, nonche'
impegnate in favore dei soggetti convenzionati (doc. 8), sono state
poste a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge n.
67/1988. E' stato infatti testualmente disposto "Gli investimenti
destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un
ospedale sicuro e sostenibile», gia' finanziati a carico del Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del
finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Per il fine di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' incrementata, per
l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante
utilizzo delle risorse, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e),
numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in
conto residui.".
7. La nuova fonte di finanziamento, tuttavia, non include risorse
che allo stato possono essere trasferite alla Regione Sardegna, in
quanto quelle formalmente a lei destinate a valere sull'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 non sono state iscritte nei saldi di
finanza pubblica del bilancio statale, poiche' detta iscrizione era
(ed e') subordinata alla stipula di apposito accordo di programma ai
sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992.
Conseguentemente, non sono piu' applicabili le modalita' con cui il
MEF aveva stabilito l'erogazione - con meccanismi di anticipazione e,
comunque, di erogazione su stati di avanzamento (doc. 10, articoli 2
e 3) - sulla cui base la Regione aveva sottoscritto l'Accordo con il
Ministero della salute (doc. 6), in quanto le risorse di cui al
predetto art. 20 non sono iscritte nei saldi del bilancio dello
Stato, che e' il presupposto per poterne disporre mediante
l'accertamento.
La Regione, tuttavia, dovra' comunque finanziare gli interventi
in virtu' dell'art. 13, comma 1, del Contratto istituzionale di
sviluppo del 22 maggio 2022, che stabilisce che gli impegni assunti
dalle parti permangono fino alla completa realizzazione del programma
degli interventi previsti ma senza piu' alcuna garanzia
sull'effettivita' del finanziamento statale e, in ogni caso, sulla
possibilita' di anticipazioni e rimborsi tempestivi, con evidente
incidenza sul proprio bilancio sul quale tale unilaterale modifica
non trova evidentemente corrispondenza.
In attesa di procedere alla riprogrammazione delle risorse
regionali per far fronte autonomamente e secondo la tempistica
stabilita con i soggetti attuatori, la Regione si e' vista costretta
a chiedere la sospensione della sottoscrizione di ulteriori impegni
contrattuali, in attesa di trovare le necessarie coperture (doc. 11).
Le disposizioni indicate in epigrafe sono illegittime e
gravemente lesive delle attribuzioni costituzionali della Regione
Sardegna, che ne chiede la declaratoria d'incostituzionalita' per i
seguenti motivi di
Diritto
I. Violazione del principio di ragionevolezza e di tutela del
legittimo affidamento, ex art. 3 della Costituzione, che ridonda
nella violazione della competenza legislativa concorrente della
Regione in materia di igiene e sanita' pubblica, riconosciuta
dall'art. 4, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) o, se piu' favorevole,
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, di quella in materia
di governo del territorio, di cui al medesimo art. 117, terzo comma e
nella lesione dell'autonomia finanziaria regionale, garantita dagli
articoli 7 e 8 dello Statuto e 119, della Costituzione, anche in
considerazione del fatto che i predetti artt. 117 e 119 vanno letti e
applicati in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 836,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2017), che, dall'anno 2007, pone il finanziamento complessivo del
Servizio sanitario sul proprio territorio in capo alla regione
Sardegna, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Al fine di accedere alle risorse del PNRR l'Italia ha presentato
un piano di riforme individuate come fondamentali per porre rimedio
ai danni economici e sociali causati dalla pandemia Covid, che
stabilisce come e dove le risorse dovranno essere investite (doc.
12).
Al fine di integrare e completare il PNRR lo Stato italiano ha
approvato, con il decreto-legge n. 59/2021, convertito dalla legge n.
101/2021, il Piano Nazionale Complementare (PNC), destinato a
integrare le risorse per gli interventi gia' previsti nel PNRR e a
finanziare ulteriori investimenti che contribuiscono al
raggiungimento delle finalita' del PNRR. Il predetto Piano individua
trenta interventi, ventiquattro finanziati esclusivamente dal PNC e
sei cofinanziati con il PNRR e quindi in esso gia' previsti.
Tra i primi e' stato incluso, con un finanziamento di 1.450
milioni di euro, il progetto «verso un ospedale sicuro e sostenibile»
(art. 1, comma 2, lettera e) punto 2 e doc. 3, pag. 70), finalizzato
a interventi per la sicurezza delle strutture ospedaliere.
Le risorse sono state ripartite con il decreto del Ministero
della salute del 20 gennaio 2022 (doc. 1, All. 1), con assegnazione
alla Regione Sardegna di euro 47.466.811,13 per gli interventi
inseriti nella M6C21.2 «verso un ospedale sicuro e sostenibile». Il
predetto decreto - ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge
n. 77/2021 - ha anche consentito l'immediato accertamento delle
entrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNC da parte delle
amministrazioni attuatrici senza dover attendere l'impegno
dell'amministrazione erogante (doc. 1, art. 3).
La Regione Sardegna - per la quale l'adeguamento sismico degli
ospedali non era prioritario rispetto ad altre piu' necessarie e
urgenti misure per migliorare la qualita', l'efficienza e la
sicurezza dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e l'assistenza
ai pazienti nel proprio territorio - non potendo utilizzare le
ingenti risorse messe a disposizione dallo Stato per altri fini, in
quanto vincolate a specifici interventi, si e' comunque attivita' per
poterle ottenere.
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 7 aprile
2022 «Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e
Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui
al decreto di riparto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022»
(doc. 4), la Regione Sardegna ha quindi approvato l'elenco degli
interventi da finanziare con le risorse di cui sopra e ha disposto
che venissero attuati dalla Direzione generale della sanita', previa
stipula di apposita convenzione con le aziende
ospedaliero-universitarie di Sassari e Cagliari. Con la DGR n. 17/68
del 19 maggio 2022 ha poi approvato il programma operativo per gli
interventi di riqualificazione sismica (doc. 5).
In data 22 maggio 2022 la Regione Sardegna e il Ministero della
salute hanno sottoscritto il «Contratto istituzionale di sviluppo per
l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati
dalle Regioni e Province autonome (PP.IAA.)» (CIS), nel quale sono
stati inseriti gli interventi di cui sopra e con il quale sono stati
definiti gli impegni e gli obblighi delle parti in relazione alla
loro realizzazione (doc. 6). In base all'art. 4, comma 2, lettera h,
il Ministero si e' impegnato a rendere disponibili i fondi stanziati
necessari per l'attuazione degli interventi.
In forza di quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale
20 gennaio 2022, le risorse PNC assegnate alla Regione Sardegna sono
state iscritte nel bilancio regionale, accertate (doc. 7) e impegnate
(doc. 8) e, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CIS (doc. 6), e' stata
quindi stipulata la convenzione tra l'amministrazione regionale e i
rappresentanti legali delle aziende ospedaliero universitarie.
A seguito dell'espletamento delle gare bandite da Invitalia, per
conto delle aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari,
per la conclusione di Accordi Quadro con piu' operatori economici,
l'AOU di Sassari ha sottoscritto contratti per un importo di euro
2.786.550,96 (servizi tecnici) ed emesso ordini per lavori per un
importo pari a euro 11.471.571,27 (doc. 9).
L'AOU di Cagliari ha sottoscritto contratti per lavori pari a
euro 1.408.864, 54 e per servizi per euro 971.849,62 (doc. 9).
Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo del 22 maggio 2022 il
legislatore statale e' pero' intervenuto sulle modalita' di
finanziamento dei progetti con l'art. 1, comma 13, primo periodo, del
decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024,
prevedendo che le risorse PNC assegnate alle regioni, pari a
complessivi € 1.450 milioni, dalle stesse gia' iscritte in bilancio e
accertate, nonche' impegnate in favore dei soggetti convenzionati,
trovassero copertura all'interno delle risorse stanziate dall'art. 20
della legge n. 67/1988 per la ristrutturazione edilizia del
patrimonio sanitario pubblico, incrementate a tal fine di soli euro
39 milioni.
La nuova fonte di finanziamento, tuttavia, non include risorse
disponibili per la Regione Sardegna, in quanto quelle formalmente a
lei destinate a valere sull'art. 20 della legge n. 67/1988, come
sopra anticipato, non sono state iscritte nei saldi di finanza
pubblica del bilancio statale, poiche' detta iscrizione era (ed e')
subordinata alla stipula di apposito accordo di programma ai sensi
dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992.
Conseguentemente, non sono piu' applicabili le modalita' con cui
il MEF doveva farsi carico del finanziamento degli interventi, di cui
al decreto ministeriale 11 ottobre 2021 (doc. 10), applicabile in
virtu' dell'art. 1, comma 6 decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - con
meccanismi di anticipazione e, comunque, di erogazione su stati di
avanzamento (doc. 10, articoli 2 e 3 e doc. 13 e 14) - che erano alla
base dell'Accordo sottoscritto dalla ricorrente con il Ministero
della Salute (doc. 6) e della programmazione delle risorse del
bilancio regionale, in quanto e' venuto meno il presupposto
dell'iscrizione della copertura finanziaria statale nei saldi del
bilancio dello Stato, attraverso l'individuazione degli esercizi di
esigibilita' di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 11 ottobre
2021 (doc. 10).
Allo stato, pertanto, nel bilancio dello Stato non sussistono
risorse che possono essere trasferite alla Regione Sardegna per la
copertura delle spese necessarie al completamento degli interventi di
cui trattasi e nel bilancio regionale non vi e' autonoma copertura.
E poiche' l'art. 13, comma 1, del Contratto istituzionale di
sviluppo del 22 maggio 2022, stabilisce che gli impegni assunti dalle
parti permangono fino alla completa realizzazione del programma degli
interventi previsti (doc. 6) e la Regione ha impegnato e in parte
anche gia' corrisposto le somme che lo Stato le aveva garantito e
consentito di accertare ed e' tenuta a rispettare gli accordi
sottoscritti con le AOU che, a loro volta, si sono impegnate con le
imprese che hanno vinto le procedure di gara promosse da Invitalia,
la ricorrente potra' ora rispettare le tempistiche concordate solo
con l'integrale ricorso a proprie risorse, previo stravolgimento
della programmazione della spesa regionale e con gravi ripercussioni
sul bilancio regionale.
La ricorrente e' inoltre costretta a portare comunque avanti gli
interventi rispettando gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
nonche' le tempistiche entro le quali devono essere raggiunti, come
stabiliti dal decreto ministeriale del 15 luglio .2021, perche' in
caso contrario perdera' definitivamente il diritto a ottenere risorse
statali, parte delle quali gia' anticipate o comunque impegnate.
La disposizione impugnata, quindi, viola il principio di tutela
del legittimo affidamento e incide direttamente sul bilancio
regionale e, pertanto, viola l'autonomia finanziaria della Regione
dal momento che, allo stato, non vi sono strumenti che possano
permettere alla ricorrente di ottenere il rimborso delle risorse che
ha gia' corrisposto e che dovra' corrispondere per il finanziamento
degli interventi. A seguito dell'approvazione della disposizione,
inoltre, non vige piu' alcun provvedimento o accordo che disciplini
modalita' e tempistica di erogazione delle risorse statali, posto che
quelli in base ai quali la ricorrente aveva programmato le proprie
spese fino al 2026 non sono piu' applicabili, difettando il
presupposto dell'iscrizione delle risorse nei saldi del bilancio
statale.
Per quanto sopra la disposizione in esame si rivela, con
riferimento alla Regione Sardegna, irragionevole, illogica e lesiva
del legittimo affidamento della ricorrente, in ragione della
contraddittorieta' intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita
dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata che,
pur prevedendo una mera sostituzione della fonte di finanziamento, in
realta' travolge le modalita' e le tempistiche che disciplinavano
l'erogazione dei fondi PNC.
Con evidente ridondanza nella violazione della competenza
regionale concorrente in materia di tutela della salute e
dell'autonomia finanziaria della Regione, dal momento che si risolve
nell'imposizione dell'utilizzo di risorse regionali, per un importo e
per finalita' unilatermente determinati dallo Stato, in un territorio
che ha drammatica necessita' di risorse per far fronte ai fabbisogni
sanitari dei cittadini, sottraendo molti milioni di risorse regionali
alle finalita' programmate e valutate come prioritarie dalla Regione.
Cio' in violazione della competenza regionale in materia di cui
agli articoli 117, comma 3, della Costituzione e 4 dello Statuto
sardo che, per le autonomie che si fanno interamente carico con
proprie risorse della spesa sanitaria, e' limitata esclusivamente dai
principi dettati al fine di garantire soglie minime degli standard e
della spesa necessaria per garantirli, ma non da specifiche misure
che incidono sull'utilizzo delle risorse regionali.
L'effetto immediato di «definanziamento» degli interventi in capo
allo Stato e il permanere in capo alla Regione dell'obbligo di
attuarli con risorse proprie, infatti, connota la disposizione
impugnata del carattere di illegittima imposizione dell'utilizzo di
un ingente ammontare di risorse regionali per specifici interventi in
ambito sanitario unilateralmente individuati dallo Stato a discapito
di quelli che la Regione dovra' a sua volta definanziare per far
fronte alla non programmata spesa. In violazione, inoltre, dell'art.
119 della Costituzione che, se come riconosciuto dall'intestata
Corte, preclude allo Stato la possibilita' di istituire fondi a
destinazione vincolata nelle materie concorrenti al di fuori delle
ipotesi di cui al quinto comma o di necessaria attrazione in
sussidiarieta', in quanto concretano un'illegittima sovrapposizione
di politiche e indirizzi «centrali» all'autonomia di spesa della
Regione Sardegna (Corte costituzionale, sentenza n. 40/2022),
garantita dagli articoli 7 e 8 dello Statuto e 119, della
Costituzione, a maggior ragione non consente l'unilaterale
imposizione qui contestata.
II. Violazione del principio di leale collaborazione: in
particolare violazione degli articoli 5, 117 e 119 della Costituzione
(che fissano il principio della leale collaborazione e tutelano
l'autonomia economico-finanziaria della Regione) e degli articoli 7 e
8 dello Statuto (disposizioni, anche queste, che garantiscono
l'autonomia economico-finanziaria della Regione ricorrente e che
impongono che il regime dei rapporti economico-finanziari sia
improntato al paradigma della leale collaborazione).
Ulteriore profilo di illegittimita' dell'art. 1, comma 13, primo
periodo, del decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge n.
56/2024, consiste nell'aver inciso sul bilancio della Regione
Sardegna e sulla programmazione dell'utilizzo delle sue risorse
unilateralmente, in violazione del principio di leale collaborazione,
atteso che, di fatto, e' stato imposto alla Regione Sardegna di
utilizzare ben 47 milioni per finalita' e con tempistiche stabilite
dallo Stato e non prioritarie per i sardi, senza attuare i necessari
e doverosi meccanismi di interlocuzione e di attuazione del principio
consensualistico, piu' volte ribadito dalla giurisprudenza
costituzionale.
Lo Stato ha proceduto a modificare la fonte di finanziamento di
interventi che nella Regione Sardegna sono in corso di esecuzione
senza una previa e preliminare verifica dello stato di attuazione dei
progetti, degli impegni assunti, delle obbligazioni sorte e, piu' in
generale, senza un indispensabile confronto con l'amministrazione
regionale e senza tener conto dello stato di avanzamento
procedimentale e di esecuzione delle iniziative in itinere.
Non e' stato inoltre previsto alcun coinvolgimento della Regione
Sardegna al fine di definire le modalita' di attuazione della
disposizione, sebbene non direttamente applicabile in ragione del
fatto che le risorse di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 erano
destinate ad altri interventi di edilizia sanitaria e necessitavano,
per il loro utilizzo previa iscrizione nei saldi di bilancio, della
sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'art. 5-bis del
decreto legislativo n. 502/1992, mentre le minori risorse del fondo
PNC erano immediatamente accertabili con imputazione agli esercizi di
esigibilita' indicati nella delibera di riparto o assegnazione ai
sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla
legge n. 108/2021 e dal decreto ministeriale 11 ottobre 2021 (doc.
10, art. 3).
Tale omissione comporta che per poter concretamente realizzare la
finalita' dichiarata nella disposizione e ottemperare agli obblighi
assunti la Regione Sardegna, non sussistendo piu' risorse statali
immediatamente accertabili, dovra' farsi carico della spesa con
risorse proprie, in assenza di alcuna garanzia di rimborso e,
comunque, di modalita' condivise circa l'eventuale erogazione di
risorse statali.
Non e' stato infatti previsto, a valle dell'approvazione della
disposizione, alcun coinvolgimento della Regione Sardegna al fine di
definire le modalita' della sua attuazione, sebbene indispensabili
per poter concretamente realizzare la finalita' dichiarata nella
disposizione, ovvero finanziare con fondi statali gli interventi di
cui trattasi.
Si rileva, infine, che la Regione Sardegna, prima di proporre la
presente impugnativa, ha rappresentato allo Stato gli effetti
dell'intervento legislativo posto in essere invitandolo a porvi
rimedio ma non ha ricevuto alcun riscontro (doc. 15).
P.Q.M.
La Regione Autonoma della Sardegna, come in epigrafe
rappresentata e difesa, chiede che codesta Ecc.ma Corte
costituzionale voglia:
accogliere il presente ricorso;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto legge 2 marzo 2024,
n. 19 «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come convertito dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, quest'ultima pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2024, n. 100, S.O.
Si deposita copia conforme all'originale della deliberazione
della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/1
del 26 giugno 2024, recante deliberazione dell'impugnazione e
conferimento dell'incarico defensionale.
Roma-Cagliari, 27 giugno 2024
Gli avvocati: Sau - Pani