Reg. Ric. n. 26 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 03/09/2025 n. 36

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Toscana



Oggetto:

Ambiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Disposizioni per la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, nelle more dell’attuazione della legge n. 11 del 2025, istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e della piena operatività del consorzio previsto da tale legge per la gestione del Parco – Programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna – Istituzione di un Comitato tecnico-scientifico (CTS) con funzioni consultive in materia di gestione e tutela dell’ambiente lagunare – Disciplina della costituzione e del funzionamento del CTS – Istituzione di una Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello – Disciplina della composizione, dei compiti e del funzionamento della predetta Cabina di regia – Relazione annuale della Giunta regionale alla commissione consiliare competente sugli esiti del monitoraggio ambientale del sistema lagunare – Disciplina dei poteri sostitutivi della Regione nelle more della piena operatività del consorzio previsto dalla legge n. 11 del 2025 – Norme di prima applicazione e abrogative – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione, successivamente alla cessazione della gestione emergenziale, di un nuovo regime provvisorio di tutela su un bene la cui protezione spetta in via esclusiva allo Stato – Sovrapposizione e contrasto con le previsioni della legge statale n. 11 del 2025 che affida la gestione della laguna a un Consorzio pubblico nazionale con partecipazione diretta dei livelli territoriali interessati – Omessa previsione della partecipazione statale agli organismi regionali e attribuzione di competenze e funzioni senza previsione della partecipazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Denunciata compromissione dell’unitarietà ed efficacia dell’azione di tutela ambientale – Denunciata carenza di transitorietà della disciplina sostanzialmente idonea a ostacolare la tempestiva operatività delle previsioni statali – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali.

- Legge della Regione Toscana 20 maggio 2025, n. 27, artt. 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7; 5; 6; 7; 8; 9; 10 e 13, in particolare, comma 2.

- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera s); legge 24 gennaio 2025, n. 11, artt. 1, [2,] 3, 4 [, 6] e 7.

 

Ambiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Disposizioni per la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, nelle more dell’attuazione della legge n. 11 del 2025, istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e della piena operatività del consorzio previsto da tale legge per la gestione del Parco – Abrogazione dell’art. 12 della legge regionale n. 79 del 2019 – Ricorso del Governo – Denunciata abrogazione delle norme recanti la copertura finanziaria del concorso regionale alle spese per il finanziamento della gestione della laguna – Omessa previsione di strumenti alternativi di finanziamento – Violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Toscana 20 maggio 2025, n. 27, art. 13, comma 1, abrogativo dell’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79.

- Costituzione, art. 81, terzo comma; legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 19, comma 1.

 

Ambiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Disposizioni per la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, nelle more dell’attuazione della legge n. 11 del 2025, istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e della piena operatività del consorzio previsto da tale legge per la gestione del Parco – Competenze regionali – Attribuzione alla Giunta regionale della facoltà di aggiornare gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative per la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, in funzione della conservazione e valorizzazione dell'integrità fisica del sistema lagunare, anche sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico e delle proposte della Cabina di regia – Competenze del Comune di Orbetello – Omessa espressa inclusione di tutti i Comuni su cui ad oggi insiste il bene ambientale – Programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna – Omessa previsione dell’assicurazione, a livello locale, di forme di confronto politico-istituzionale tra la Regione e gli enti titolari di funzioni afferenti alla laguna – Previsione che la copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione del programma delle attività grava sulle risorse proprie del Comune – Disposizioni transitorie riguardanti la cessazione, a decorrere dal pieno esordio funzionale del consorzio, degli effetti dell’accordo per la gestione integrata della laguna di Orbetello annualità 2024 -2026 – Norma finanziaria – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione, successivamente alla cessazione della gestione emergenziale, di un nuovo regime provvisorio di tutela su un bene la cui protezione spetta in via esclusiva allo Stato – Sovrapposizione e contrasto con le previsioni della legge statale n. 11 del 2025 che affida la gestione della laguna a un Consorzio pubblico nazionale con partecipazione diretta dei livelli territoriali interessati – Omessa previsione della partecipazione statale agli organismi regionali e attribuzione di competenze e funzioni senza previsione della partecipazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Denunciata compromissione dell’unitarietà ed efficacia dell’azione di tutela ambientale – Denunciata carenza di transitorietà della disciplina sostanzialmente idonea a ostacolare la tempestiva operatività delle previsioni statali – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

- Legge della Regione Toscana 20 maggio 2025, n. 27, artt. 2, comma 2; 3, comma 1; 4, commi 1 e 2; 11, comma 2, lettera a); 12, commi 1 e 3.

- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera s); legge 24 gennaio 2025, n. 11, artt. 1, 3, 4 e 7.

Norme impugnate:

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 2  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 3  Co. 1

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 4  Co. 1

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 4  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 4  Co. 3

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 4  Co. 4

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 4  Co. 5

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 4  Co. 6

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 4  Co. 7

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 5

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 6

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 7

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 8

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 9

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 10

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 11  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 12  Co. 1

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 12  Co. 3

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 13

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 13  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 20/05/2025  Num. 27  Art. 13  Co. 1

legge della Regione Toscana  del 23/12/2019  Num. 79  Art. 12



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 81   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

legge  Art.  Co.  

legge  Art.  Co.  

legge  Art.  Co.  

legge  Art.  Co.  

legge  Art.  Co.  

legge  Art.  Co.  

legge  Art. 19   Co.




Testo dell'ricorso

                        N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 luglio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 30 luglio  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve  naturali  -  Norme  della
  Regione Toscana - Disposizioni per la salvaguardia  e  la  gestione
  coordinata  del  sistema  ambientale  integrato  della  laguna   di
  Orbetello, nelle more dell'attuazione della legge n. 11  del  2025,
  istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e  della
  piena operativita' del consorzio previsto  da  tale  legge  per  la
  gestione del Parco - Programma  delle  attivita'  per  la  gestione
  ordinaria e straordinaria della laguna - Istituzione di un Comitato
  tecnico-scientifico (CTS) con funzioni  consultive  in  materia  di
  gestione  e  tutela  dell'ambiente  lagunare  -  Disciplina   della
  costituzione e del funzionamento  del  CTS  -  Istituzione  di  una
  Cabina di regia  istituzionale  per  la  gestione  integrata  della
  laguna di Orbetello - Disciplina della composizione, dei compiti  e
  del funzionamento  della  predetta  Cabina  di  regia  -  Relazione
  annuale  della  Giunta  regionale   alla   commissione   consiliare
  competente sugli esiti  del  monitoraggio  ambientale  del  sistema
  lagunare - Disciplina dei poteri sostitutivi  della  Regione  nelle
  more della piena operativita' del consorzio previsto dalla legge n.
  11 del 2025 - Norme di prima applicazione e abrogative. 
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve  naturali  -  Norme  della
  Regione Toscana - Disposizioni per la salvaguardia  e  la  gestione
  coordinata  del  sistema  ambientale  integrato  della  laguna   di
  Orbetello, nelle more dell'attuazione della legge n. 11  del  2025,
  istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e  della
  piena operativita' del consorzio previsto  da  tale  legge  per  la
  gestione del Parco - Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale
  n. 79 del 2019. 
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve  naturali  -  Norme  della
  Regione Toscana - Disposizioni per la salvaguardia  e  la  gestione
  coordinata  del  sistema  ambientale  integrato  della  laguna   di
  Orbetello, nelle more dell'attuazione della legge n. 11  del  2025,
  istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e  della
  piena operativita' del consorzio previsto  da  tale  legge  per  la
  gestione del Parco  -  Competenze  regionali  -  Attribuzione  alla
  Giunta regionale della facolta' di  aggiornare  gli  indirizzi  per
  l'esercizio delle funzioni amministrative  per  la  gestione  delle
  aree del demanio marittimo e delle zone del mare  territoriale,  in
  funzione  della  conservazione  e  valorizzazione   dell'integrita'
  fisica del sistema lagunare, anche sulla base delle indicazioni del
  Comitato tecnico-scientifico e delle proposte della Cabina di regia
  - Competenze del Comune di Orbetello - Omessa  espressa  inclusione
  di tutti i Comuni su cui ad  oggi  insiste  il  bene  ambientale  -
  Programma delle attivita' per la gestione ordinaria e straordinaria
  della laguna -  Omessa  previsione  dell'assicurazione,  a  livello
  locale, di forme di confronto politico-istituzionale tra la Regione
  e gli enti titolari di funzioni afferenti alla laguna -  Previsione
  che  la   copertura   di   eventuali   maggiori   oneri   derivanti
  dall'attuazione del programma delle attivita' grava  sulle  risorse
  proprie  del  Comune  -  Disposizioni  transitorie  riguardanti  la
  cessazione, a decorrere dal pieno esordio funzionale del consorzio,
  degli effetti dell'accordo per la gestione integrata  della  laguna
  di Orbetello annualita' 2024-2026 - Norma finanziaria. 
- Legge della Regione Toscana 20 maggio 2025, n.  27  (Norme  per  il
  coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali  per
  la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello), artt.
  2, comma 2; 3, comma 1; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 5; 6; 7;  8;
  9; 10; 11, comma 2, lettera a); 12, commi 1 e 3; e 13. 


(GU n. 36 del 03-09-2025)

    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12  (telefax  n.
06.96.51.40.00 - indirizzo  PEC  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
giusta delibera del Consiglio dei ministri  adottata  nella  riunione
del 24 luglio 2025 ricorrente; 
    Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta
regionale in carica; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 4,
commi 3, 4, 5, 6 e 7; degli articoli 5, 6, 7, 8, 9,  10,  13  nonche'
dell'art. 2, comma 2; dell'art. 3, comma 1;  dell'art.  4,  comma  1,
nella parte in cui non finalizza  esplicitamente  l'ivi  disciplinato
programma delle attivita' all'assicurazione, a  livello  locale,  del
necessario confronto politico-istituzionale tra la regione e gli enti
titolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello e del comma 2
nella parte in cui esclude maggiori oneri per la  regione;  dell'art.
11, comma 2, lettera a); dell'art. 12,  commi  1  e  3,  della  legge
Regione Toscana n. 27 del 20 maggio 2025 pubblicata sul BUR n. 32 del
30 maggio 2025, recante «Norme per il  coordinamento  delle  funzioni
amministrative regionali e  locali  per  la  salvaguardia  e  per  la
gestione della laguna di Orbetello»  per  violazione  degli  articoli
117, 2 comma,  lettera  s)  e  81,  3  comma  della  Costituzione  in
relazione agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e  7  della  legge  24  gennaio
2025, n. 11. 
    Con la legge 24  gennaio  2025,  n.  11,  e'  stata  disposta  la
cessazione della gestione commissariale della  Laguna,  l'istituzione
del Parco ambientale della Laguna di Orbetello e la disciplina  della
gestione dell'area attraverso un consorzio pubblico,  partecipato  da
enti espressamente indicati, quali il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, la Regione Toscana, la Provincia  di  Grosseto,
il Comune di Orbetello e il Comune di Monte Argentario, cosi' facendo
cessare la gestione commissariale della Laguna (art. 1). 
    L'art.  3  della  citata  legge  n.  11/2025,  al  primo   comma,
stabilisce che il consorzio «svolge attivita' a supporto dei  compiti
istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti,
con particolare riferimento alla tutela dei siti  della  rete  Natura
2000 e delle aree protette ubicate all'interno del  Parco  ambientale
della Laguna di Orbetello». 
    L'art. 4, comma 1, prevede che «1.  Entro  centocinquanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il  Ministro
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  con  proprio  decreto,
previa intesa con gli altri enti consorziati, approva lo statuto  del
consorzio»; l'art. 7 dispone che l'amministratore unico del consorzio
e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica, sempre d'intesa con la  Regione  Toscana  e  sentiti  gli
altri enti consorziati. 
    La disciplina nazionale e' entrata in vigore dal 26 febbraio 2025
ed e' destinata ad essere attuata  secondo  tempistiche  parzialmente
dettate da apposite disposizioni, tra cui, in particolare, il  citato
art. 4 che fissa il termine ordinatorio di centocinquanta giorni  per
l'adozione dello statuto del consorzio. 
    La legge n. 11/2025,  adottata  nell'esercizio  della  competenza
legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente  e
dell'ecosistema, ha individuato un punto di  equilibrio  tra  diversi
interessi  garantiti  dalla  Costituzione,   tanto   statali   quanto
regionali (nonche' locali). 
    Facendo  perno  sul  principio  di  leale  collaborazione  e  sul
principio di prevalenza di materia, essa opera un bilanciamento delle
diverse  competenze   che   trova   la   propria   collocazione   nel
coordinamento dei diversi livelli di Governo. 
    Il sistema delineato dal legislatore statale prevede una gestione
coordinata dell'area protetta, seppur esplicitamente al di fuori  del
«sistema» tracciato dalla legge n. 394 del 1991, senza costruzione di
una rigida suddivisione di funzioni  e  compiti,  essendo  la  tutela
dell'ambiente un fine condiviso fra Stato e regione. 
    Con la legge n. 27 del 20 maggio 2025  rubricata  «Norme  per  il
coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la
salvaguardia  e  per  la  gestione  della  laguna  di  Orbetello»  il
legislatore toscano, nelle more di attuazione  della  suddetta  legge
statale n. 11/2025, ha introdotto una disciplina provvisoria  per  la
gestione  e  la  tutela  della  Laguna   di   Orbetello,   prevedendo
l'istituzione  di  organismi  regionali  e  di   apposita   attivita'
programmatoria. 
    La sopraggiunta legge regionale n. 27/2025 eccede  le  competenze
legislative  attribuite  alla   regione   e   presenta   profili   di
illegittimita' costituzionale. 
    Tale legge e', pertanto, impugnata per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6  e  7;
degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10  e  13  secondo  comma  della  legge
Regione Toscana n. 27 del 20 maggio 2025 pubblicata sul BUR n. 32 del
30 maggio 2025, recante «Norme per il  coordinamento  delle  funzioni
amministrative regionali e  locali  per  la  salvaguardia  e  per  la
gestione della laguna di Orbetello»  per  violazione  degli  articoli
117, secondo comma, lettera s) della Costituzione in  relazione  agli
articoli 1, 3, 4 e 7 della  legge  24  gennaio  2025,  n.  11  (norme
interposte). 
    L'art. 4 dell'impugnata legge regionale stabilisce che: 
        1. Il programma delle attivita' per la gestione  ordinaria  e
straordinaria  della  laguna  di  Orbetello,  di  seguito  denominato
«programma  delle  attivita'»,  prevede   attivita'   ed   interventi
necessari ad  assicurare  le  condizioni  di  sicurezza  del  sistema
lagunare  e  a  prevenire  fenomeni  anossici,  in  conformita'  agli
indirizzi e alle misure di cui, rispettivamente, all'art. 2, comma 1,
lettere a) e d); 
        2. La regione concorre al finanziamento del  programma  delle
attivita' di cui al  comma  1  nella  misura  massima  delle  risorse
previste dall'art. 12, comma 2, lettere a)  e  c).  La  copertura  di
eventuali maggiori oneri e'  assicurata  dalle  risorse  proprie  del
comune  nonche'  da  ulteriori  risorse  pubbliche,  ivi  compresi  i
finanziamenti derivanti dalla  partecipazione  a  specifici  bandi  e
progetti regionali, statali ed europei; 
        3. Il comma 3 prevede la durata annuale del  programma  e  ne
indica le attivita' con le relative finalita'. (1) 
    I successivi commi 4, 5, 6 e 7 disciplinano termini  e  modalita'
per  la  predisposizione,  l'approvazione   e   l'aggiornamento   del
programma. (2) 
    L'art. 5 dell'impugnata legge regionale prevede l'istituzione  di
un Comitato  tecnico-scientifico  (CTS)  per  la  salvaguardia  della
laguna di Orbetello con funzioni consultive in materia di gestione  e
tutela  dell'ambiente  lagunare;  tale   organo   si   esprime,   con
valutazioni di natura esclusivamente tecnico-scientifica, a  supporto
del Comune di Orbetello, della Giunta regionale  e  della  cabina  di
regia e su richiesta dei medesimi. 
    L'art. 6  disciplina  la  costituzione  e  il  funzionamento  del
predetto Comitato. 
    L'art. 7 istituisce la «Cabina  di  regia  istituzionale  per  la
gestione integrata della laguna di Orbetello»,  e  ne  disciplina  la
composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento. (3) 
    L'art. 8 dispone che entro il 31 marzo di ogni  anno,  la  Giunta
regionale  trasmette  alla  commissione  consiliare  competente   una
relazione  sugli  esiti  del  monitoraggio  ambientale  del   sistema
lagunare di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), effettuato nell'anno
precedente». 
    L'art. 9 disciplina i poteri sostitutivi  della  regione  di  cui
all'art. 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998,  n.  88,
nelle more della piena operativita' del consorzio di cui  alla  legge
n. 11/2025. 
    L'art. 10 contiene la  disciplina  di  prima  applicazione  della
legge, stabilendo i termini della convocazione della Cabina di regia;
per l'approvazione degli indirizzi di cui all'art. 2, comma1, lettera
a); per la predisposizione della proposta di programma e la  verifica
della sua coerenza con gli indirizzi e le misure  regionali  di  cui,
rispettivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e d);  per
l'approvazione dello schema di accordo relativo alla  definizione  di
modi e tempi relativi a: 1) presa in carico,  da  parte  del  comune,
delle attivita' gestionali svolte dalla regione in forza dell'accordo
di programma per la gestione  integrata  della  laguna  di  Orbetello
annualita' 2024 - 2026, e per il subentro  del  comune  medesimo  nei
connessi rapporti giuridici  pendenti,  attivi  e  passivi,  attivati
dalla regione in applicazione  del  medesimo  accordo;  2)  presa  in
carico nel patrimonio mobiliare del comune  dei  beni  strumentali  e
delle attrezzature acquistate dalla regione, funzionali alla gestione
della laguna; 3 per il trasferimento  delle  risorse  regionali  gia'
impegnate, e non ancora liquidate, a copertura dei rapporti giuridici
di cui al punto 1. (4) 
    L'art. 13 secondo comma della legge regionale abroga, a decorrere
dalla piena operativita' del consorzio di cui alla legge n.  11/2025,
gli articoli 5, 6 e  7  della  stessa  legge  regionale,  nonche',  a
seguito della  costituzione  degli  organi  del  consorzio  medesimo,
prevede la decadenza dei componenti del CTS e della Cabina  di  regia
istituzionale. 
    Come emerge dalla  normativa  sopra  richiamata,  il  legislatore
regionale - pur dichiarando l'intento di  garantire  la  prosecuzione
delle iniziative assunte dalla  regione  per  il  sistema  ambientale
lagunare, a seguito della cessazione della gestione emergenziale e in
attuazione della legge  regionale  n.  77/2021,  con  l'obiettivo  di
evitare un potenziale  «vuoto  di  tutela  amministrativa»  -  ha  in
realta' introdotto un nuovo regime provvisorio  su  un  bene  la  cui
tutela  spetta  in  via  esclusiva  allo  Stato.   Tale   regime   si
caratterizza per l'istituzione di nuovi  organismi  regionali  e  per
l'attribuzione di competenze e funzioni, senza la partecipazione  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  e  perseguendo
di  fatto  non  tanto  una  continuita'  amministrativa  quanto   una
riorganizzazione autonoma della gestione. 
    L'istituzione degli organismi regionali e  la  definizione  delle
loro funzioni, cosi' come  la  previsione  della  loro  cessazione  e
decadenza, si sovrappongono alle previsioni della  legge  statale  n.
11/2025, che affida la gestione della Laguna a un consorzio  pubblico
nazionale,  con  partecipazione  diretta  dei  livelli   territoriali
interessati. Tale assetto riproduce, in larga misura, i modelli  gia'
consolidati  dalla  legge  quadro  sulle  aree  protette  (legge   n.
394/1991), ispirati alla cooperazione interistituzionale. 
    Il sistema delineato dalla legge regionale impugnata, fondato  su
organismi  e   funzioni   sprovvisti   di   partecipazione   statale,
compromette  l'unitarieta'  e  l'efficacia  dell'azione   di   tutela
ambientale, materia attribuita in via esclusiva allo Stato  ai  sensi
dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    Il regime transitorio previsto dalla legge regionale non  ha  una
durata predeterminata, ne' risulta comunque limitato  nel  tempo.  La
sua efficacia e' prevista genericamente «nelle  more  dell'attuazione
della legge n. 11/2025», cioe'  fino  a  quando  il  nuovo  Consorzio
nazionale non sara' pienamente operativo. Tuttavia, tale operativita'
e'  a  sua  volta  subordinata  all'approvazione  dello  statuto  del
consorzio, che rappresenta  il  primo  passaggio  necessario.  Appare
evidente che i tempi per l'avvio della fase  transitoria  non  paiono
essere stato congeniati per essere particolarmente spediti.  Come  si
desume  dall'art.  10,  i  termini  previsti  riflettono  una  scelta
normativa,  da  parte  del   legislatore   regionale,   orientata   a
privilegiare un'attuazione  progressiva  e  dall'orizzonte  temporale
ampio, con una proiezione dell'efficacia della  disciplina  regionale
che, secondo quanto emerge dall'art. 12, puo' spingersi fino al  2027
e oltre. 
    In  conclusione,  tale  disciplina  si  rivela  transitoria  solo
formalmente, ma e' nella sostanza idonea a ostacolare  la  tempestiva
operativita' del nuovo assetto amministrativo  previsto  dalla  legge
statale n. 11/2025,  che  comunque  prevede,  con  adeguate  garanzie
procedurali,  il  coinvolgimento  e  degli  enti  consorziati,   come
stabilito dagli articoli 4, comma 1, e 7,  comma  1,  della  medesima
legge, in tema di adozione dello statuto e nomina dell'amministratore
unico del consorzio. 
    Al riguardo, appare opportuno  richiamare  la  giurisprudenza  di
codesta  Corte  costituzionale  ha   affermato   che   «La   potesta'
legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione risponde, del resto,  a  ineludibili  esigenze  di
protezione di  un  bene  unitario  e  di  valore  primario  quale  e'
l'ambiente (sentenze n.  246  del  2017  e  n.  641  del  1987),  che
risulterebbero  vanificate  ove  si  riconoscesse  alla  regione   la
facolta'  di  rimetterne  indiscriminatamente  la  cura  a  un   ente
territoriale di dimensioni minori,  in  deroga  alla  valutazione  di
adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del
livello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021)». (5) 
    Tali principi sono stati successivamente  confermati  da  codesta
Corte costituzionale (6) che ha richiamato la propria  giurisprudenza
sulla materia, affermando che «questa  Corte,  da  un  lato,  non  ha
escluso  «la  titolarita'  in  capo  alle   Regioni   di   competenze
legislative su materie (governo del territorio, tutela della  salute,
ecc.) per le quali [...] assume rilievo (sentenza n. 407  del  2002)»
(sentenza n. 536 del 2002) la protezione dell'ambiente. Da  un  altro
lato, ha chiarito in che termini la  competenza  legislativa  statale
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema  opera
quale limite all'esercizio delle competenze legislative  regionali  e
in che misura queste ultime possono  invece  dispiegarsi,  andando  a
lambire  la  tutela  ambientale.  In  particolare,  questa  Corte  ha
affermato che le disposizioni legislative statali «"fungono da limite
alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei
settori di loro competenza, [nel senso che] ad esse  [e']  consentito
soltanto  eventualmente  di  incrementare  i  livelli  della   tutela
ambientale, senza pero' compromettere  il  punto  di  equilibrio  tra
esigenze contrapposte espressamente  individuato  dalla  norma  dello
Stato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n.  225  del
2009)" "(sentenza n. 300 del 2013)" (sentenza n. 197 del 2014)». 
    La legge regionale si pone in netto contrasto con tali  principi:
infatti istituisce organismi ed assegna loro importanti funzioni gia'
in precedenza attribuite all'ente statale ad hoc istituito  dall'art.
1 della legge n. 11/2025, di poco precedente, peraltro con previsione
di un'ampia partecipazione,  procedimentale  e  organizzativa,  della
stessa Regione Toscana, oltre che degli enti locali interessati. (7) 
    Per i motivi esposti, l'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7; gli articoli
5, 6; 7, 8, 9, 10 e 13 della legge della Regione Toscana  n.  27  del
2025 sono costituzionalmente illegittimi  per  contrasto  con  l'art.
117,  2  comma,  lettera  s)  della  Costituzione,   prevedendo   una
disciplina che si  sovrappone  con  quella  della  legge  statale  n.
11/2025 ed in particolare con gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7. 
2. Illegittimita' costituzionale  dell'art.  13,  primo  comma  della
legge Regione Toscana n. 27 del 20 maggio 2025 pubblicata sul BUR  n.
32 del 30 maggio 2025, recante  «Norme  per  il  coordinamento  delle
funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e  per
la gestione della laguna di Orbetello» per violazione  dell'art.  81,
terzo comma della Costituzione (copertura finanziaria) e della  norma
interposta di cui all'art. 19, comma 1, legge 31  dicembre  2009,  n.
196. 
    L'art.  13,  primo  comma  della  legge  regionale   oggetto   di
impugnazione abroga l'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2019,
n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilita' per l'anno 2020), che prevedeva la  copertura  finanziaria
delle spese di funzionamento del consorzio fino al 2027. 
    Con tale abrogazione, viene meno il presidio finanziario  per  le
attivita' gestionali della  Laguna  di  Orbetello,  determinando  una
violazione del principio di copertura delle leggi  di  spesa  sancito
dall'art. 81, comma 3, della Costituzione. 
    La norma abrogata, infatti, conteneva disposizioni precise per il
finanziamento della gestione della Laguna. La nuova legge  regionale,
eliminando  integralmente  quella  previsione,  non   provvede,   nel
contempo, a sostituirla con strumenti  alternativi  di  finanziamento
che assicurino la prosecuzione delle  attivita'  previste,  ponendosi
cosi' in contrasto evidente con  il  parametro  costituzionale  sopra
richiamato. 
    E'  chiaro  che  l'amministrazione  della  Laguna  di   Orbetello
comporta costi a carico del bilancio regionale. 
    Cio' rappresenta una violazione delle  regole  contabili  fissate
dalla legislazione statale - in particolare, dell'art. 19,  comma  1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) - che funge da parametro interposto ai  fini  del  rispetto
dell'art. 81 Cost. 
    Pertanto, si rileva una diretta violazione dell'art. 81, comma 3,
della Carta costituzionale. 
    Codesta Corte costituzionale  ha  piu'  volte  affermato  che  «i
principi fondamentali fissati dalla legislazione statale  in  materia
di "coordinamento della  finanza  pubblica"  -  funzionali  anche  ad
assicurare il rispetto  del  parametro  dell'unita'  economica  della
Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78  del
2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) -
sono applicabili anche  alle  regioni  a  statuto  speciale  ed  alle
Province autonome (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011; n. 120  del
2008, n. 169 del  2007).  Cio'  in  riferimento  alla  necessita'  di
preservare l'equilibrio  economico-finanziario  del  complesso  delle
amministrazioni pubbliche in riferimento a  parametri  costituzionali
(articoli 81, 119 e 120 della Costituzione) e  ai  vincoli  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e  117,
primo comma, della Costituzione): equilibrio  e  vincoli  oggi  ancor
piu' pregnanti - da cui consegue  la  conferma  dell'estensione  alle
autonomie  speciali  dei  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica - nel quadro delineato dall'art. 2,  comma  1,  della  legge
costituzionale n. 1 del 2012, che  nel  comma  premesso  all'art.  97
della Costituzione, richiama, come gia' osservato, il complesso delle
pubbliche   amministrazioni   ad   assicurare,   in   coerenza    con
l'ordinamento dell'Unione europea,  l'equilibrio  dei  bilanci  e  la
sostenibilita' del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)» (8) . 
    L'obbligo di garantire la copertura degli oneri  derivanti  dalle
leggi regionali costituisce un presidio imprescindibile per la tutela
degli equilibri di finanza  pubblica.  Come  affermato  dalla  Corte,
«opera  direttamente,   a   prescindere   dall'esistenza   di   norme
interposte, sostanziandosi in una vera e propria clausola generale in
grado di colpire tutti  gli  enunciati  normativi  causa  di  effetti
perturbanti la sana gestione finanziaria e  contabile.  Pertanto,  il
sindacato  di  costituzionalita'   sulle   modalita'   di   copertura
finanziaria  delle   spese   coinvolge   direttamente   il   precetto
costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello  stesso,
nel volgere del tempo». (9) 
    Secondo un orientamento consolidato di codesta Corte, inoltre, la
determinazione della spesa da parte del legislatore  deve  rispettare
requisiti di chiarezza, coerenza e solidita',  che  costituiscono  il
nucleo precettivo dell'art. 81 della Costituzione. Requisiti che  non
possono essere elusi neppure  a  livello  regionale,  come  affermato
nella seguente massima: 
        «ragion per cui la  copertura  di  nuove  spese  deve  essere
credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale e in
equilibrato rapporto con  la  spesa  che  si  intende  effettuare  in
esercizi futuri» (10) , poiche' «il principio della previa  copertura
della spesa in sede legislativa e' inderogabile, ai  sensi  dell'art.
81, quarto comma, della Costituzione. Da esso  deriva  la  necessita'
della  corretta  redazione  del  bilancio  di  previsione,   la   cui
articolazione ed approvazione e' riservata al Consiglio  regionale  e
non puo' essere demandata -  per  specifiche  azioni  attinenti  alla
salvaguardia degli equilibri del bilancio - agli organi  di  gestione
in  sede   diversa   e   in   un   momento   successivo   da   quello
indefettibilmente  previsto  dall'art.  81,   quarto   comma,   della
Costituzione.». (11) 
    Alla luce di quanto esposto, si  deve  concludere  che  la  legge
regionale impugnata non  ha  rispettato  gli  adempimenti  essenziali
previsti  per  assicurare  una  corretta   copertura   della   spesa,
collocandosi dunque in  contrasto  con  l'art.  81,  comma  3,  della
Costituzione, e con la norma interposta di cui all'art. 19, comma  1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
    S'impone,   pertanto   la    declaratoria    di    illegittimita'
costituzionale dell'art. 12 citato per violazione delle  disposizioni
concernenti la copertura finanziaria di leggi che comportano spesa  a
carico dell'ente. 
3. Illegittimita' costituzionale della legge  Regione  Toscana  della
legge Regione Toscana n. 27 del 20 maggio 2025 pubblicata sul BUR  n.
32 del 30 maggio 2025, recante  «Norme  per  il  coordinamento  delle
funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e  per
la gestione della laguna di Orbetello» ed in particolare dell'art. 2,
comma 2; dell'art. 3, comma 1; dell'art. 4, comma 1, nella  parte  in
cui non finalizza esplicitamente l'ivi disciplinato  programma  delle
attivita'  all'assicurazione,  a  livello  locale,   del   necessario
confronto politico-istituzionale tra la regione e gli  enti  titolari
di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello e del  comma  2  nella
parte in cui esclude maggiori oneri per  la  regione;  dell'art.  11,
comma 2, lettera a) ; dell'art. 12, commi 1 e 3, per violazione degli
articoli  117,  secondo  comma,  lettera  s)  della  Costituzione  in
relazione agli articoli 1, 3, 4 e 7 della legge 24 gennaio  2025,  n.
11 (norme interposte). 
    Le medesime ragioni esposte nel  primo  motivo  possono  mutuarsi
anche per le ulteriori disposizioni, meglio  infra  identificate  che
risultano parzialmente illegittime, per la violazione dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), della  Costituzione  nonche'  delle  norme
interposte di cui agli articoli, 1, 3, 4 e 7 della legge  24  gennaio
2025, n. 11. 
    Nel dettaglio: 
        l'art. 2, comma 2, per illegittimita' derivata degli articoli
5 e 7, nella parte in cui prevede che la  Giunta  regionale  aggiorna
gli indirizzi di cui al comma 1, lettera a), anche sulla  base  delle
indicazioni del Comitato tecnico scientifico  di  cui  all'art.  5  e
delle proposte della Cabina di regia di cui all'art. 7; 
        l'art. 3, nella parte in cui, pur  attenendo  alle  «funzioni
che  afferiscono  alla   laguna   di   Orbetello,   conferite   dalla
legislazione nazionale e attribuite dalla normativa  regionale»,  non
include esplicitamente tutti i Comuni su cui gia' ad oggi insiste  il
predetto bene ambientale  (fermo  restando  comunque  il  compito  di
individuare con esattezza il perimetro del Parco, assegnato dall'art.
4 della legge n. 11 del 2025 allo statuto del consorzio); 
        l'art.  4,  comma  1,  nella  parte  in  cui  non   finalizza
esplicitamente   l'ivi   disciplinato   programma   delle   attivita'
all'assicurazione,  a  livello  locale,  del   necessario   confronto
politico-istituzionale tra la regione e gli enti titolari di funzioni
afferenti alla laguna di Orbetello; 
        l'art. 4, comma 2, e l'art. 12, comma 3, nella parte  in  cui
escludono che la copertura di eventuali maggiori  oneri  gravi  sulle
risorse proprie della regione e in generale  degli  enti  consorziati
(in proporzioni che  compete  comunque  allo  statuto  del  consorzio
stabilire, secondo l'art. 4 della legge n. 11 del 2025), ma  soltanto
sul livello comunale; 
        l'art. 11, nella parte in cui dispone, a decorrere dal  pieno
esordio  funzionale  del  consorzio,  la  cessazione  degli   effetti
dell'accordo per la gestione  integrata  della  laguna  di  Orbetello
annualita' 2024 - 2026 di cui all'art. 10, comma 4, lettera b)  della
stessa regionale; 
        l'art. 12,  comma  1,  costituente  una  mera  appendice  del
precedente art. 6 che disciplina la costituzione e  il  funzionamento
del Comitato tecnico scientifico. 
    Invero, come si e' illustrato nel primo  motivo  di  ricorso,  il
sistema delineato dal legislatore regionale, si  sovrappone,  per  un
tempo non puntualmente definito, a quello realizzato dal  legislatore
statale con la citata legge n. 11/2025, improntato sul  principio  di
leale collaborazione e su quello di prevalenza della materia, nonche'
sul bilanciamento delle  diverse  competenze  che  trova  la  propria
collocazione nel coordinamento dei diversi livelli di Governo. 
    Anche la normativa regionale con il presente motivo impugnata  e'
costituzionalmente  illegittima  in  quanto  introduce   un   sistema
provvisorio su un bene la cui tutela spetta  in  via  esclusiva  allo
Stato. Tale regime si caratterizza - come detto  - per  l'istituzione
di nuovi organismi regionali e per  l'attribuzione  di  competenze  e
funzioni, senza la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza  energetica,  e  perseguendo  di  fatto   non   tanto   una
continuita' amministrativa quanto una riorganizzazione autonoma della
gestione senza, per  altro,  includere  tutti  i  comuni  interessati
all'area lagunare. 
    Anche in questo caso, l'istituzione degli organismi regionali, la
definizione delle loro funzioni, cosi' come la previsione della  loro
cessazione e decadenza, si sovrappongono alle previsioni della  legge
statale n. 11/2025, che affida, come detto, la gestione della  Laguna
a un Consorzio pubblico nazionale,  con  partecipazione  diretta  dei
livelli territoriali interessati. 
    In  definitiva,  anche  tale  disciplina   rivela   le   medesime
criticita' illustrate nel primo motivo: la  previsione  di  una  fase
transitoria  solo  formale,  quando,  invece,  nella  sostanza  viene
definito un sistema idoneo  a  sovrapporsi  e  quindi  ostacolare  la
tempestiva operativita' del  nuovo  assetto  amministrativo  previsto
dalla legge statale n. 11/2025. 
    Lo si ribadisce: la legislazione statale, prevede,  con  adeguate
garanzie procedurali, il coinvolgimento e degli enti consorziati  nel
complesso sistema di gestione dell'area. 
    Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano  i
presupposti per l'impugnativa, davanti alla Corte costituzionale,  ex
art. 127 della Costituzione, della legge in  esame,  con  particolare
riferimento. 

(1) La disposizione prevede: «il programma delle attivita'  a  durata
    annuale comprende attivita' finalizzate: a)  al  mantenimento  in
    efficienza degli impianti  di  ossigenazione  e  del  sistema  di
    pompaggio per lo scambio tra laguna e mare e per la  circolazione
    delle  acque  interne  alla  laguna;  b)  alla  riduzione   della
    produzione di biomasse algali; c) alla limitazione degli  apporti
    nell'ambiente  lagunare  di  sostanze   inquinanti   o   comunque
    nutrienti». 

(2) Le disposizioni prevedono: «4. Entro il 31 ottobre di ogni  anno,
    il Comune predispone, anche sulla base delle indicazioni espresse
    dalla Cabina di regia, la proposta di programma delle attivita' e
    la trasmette alla Giunta regionale. Entro i  successivi  sessanta
    giorni la Giunta regionale si esprime, con parere vincolante,  in
    merito  alla  verifica  della  coerenza  del  programma  con  gli
    indirizzi e le misure regionali di cui all'articolo 2,  comma  1,
    lettere a) e d). 5. Contestualmente all'espressione del parere di
    cui al comma 4, la Giunta regionale, sulla  base  della  proposta
    del programma di attivita', determina l'ammontare del  contributo
    regionale annuale di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
    definendone le modalita' di erogazione e di  rendicontazione.  6.
    Il programma  e'  approvato  dal  Comune  entro  il  15  febbraio
    successivo, in conformita' al parere di cui al comma  4.  7.  Ove
    necessario,  il  programma  puo'  essere  aggiornato,  anche  per
    stralci, sulla base delle eventuali indicazioni della  Cabina  di
    regia. In tal caso la proposta di aggiornamento e' trasmessa alla
    Giunta regionale per le verifiche di cui al comma 4». 

(3) La  norma  prevede:  «1.  Per  assicurare  a  livello  locale  il
    necessario confronto politico istituzionale tra la regione e  gli
    enti titolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello,  e'
    istituita  presso  la  Giunta  regionale  una  Cabina  di   regia
    istituzionale  per  la  gestione  integrata   della   laguna   di
    Orbetello, di seguito denominata "Cabina di regia"  composta:  a)
    dal Presidente della Giunta regionale, o  dall'assessore  da  lui
    delegato, che la presiede; b) dall'assessore regionale competente
    in materia di ambiente e di protezione  civile;  c)  dagli  altri
    assessori regionali competenti in materia;  d)  dal  Sindaco  del
    Comune di Orbetello, o da suo delegato; e) dal Sindaco del Comune
    di Monte Argentario, o da suo delegato. 2. La Cabina di regia, in
    particolare: a) opera quale sede di coordinamento ed integrazione
    interistituzionale per la definizione di strategie di  intervento
    condivise finalizzate a prevenire e  fronteggiare  situazioni  di
    criticita' ambientale riguardanti il  sistema  lagunare,  nonche'
    per la valutazione, in raccordo con il sistema  della  protezione
    civile, dell'evoluzione della situazione di  criticita'  ai  fini
    dell'individuazione delle  azioni  emergenziali  piu'  idonee  al
    livello di gravita', definendone anche le  relative  tempistiche;
    b) svolge attivita' consultive e di impulso per  l'individuazione
    di misure efficaci volte  al  perseguimento  degli  obiettivi  di
    salvaguardia e valorizzazione della laguna;  c)  si  esprime,  su
    richiesta del Comune, in ordine agli interventi e alle  attivita'
    di  carattere  straordinario  da  inserire  nella   proposta   di
    programma annuale di cui all'articolo 4, e nei relativi eventuali
    aggiornamenti formulando osservazioni e proposte di integrazione.
    3. La Cabina di regia e' convocata dal  Presidente  della  Giunta
    regionale, o dall'assessore da lui  delegato,  almeno  una  volta
    l'anno, anche su richiesta degli  altri  componenti,  nonche'  al
    verificarsi di eventi straordinari suscettibili di determinare un
    rischio ambientale per il sistema lagunare. 4. Alle sedute  della
    Cabina di regia, possono essere  invitati  a  partecipare,  senza
    diritto di voto, i responsabili o loro delegati  delle  strutture
    tecniche competenti della regione, dei comuni rappresentati,  del
    consorzio  di  bonifica  competente  per  territorio,  nonche'  i
    componenti  del  CTS  competenti   per   materia.   5.   Per   la
    partecipazione  alla  Cabina  di  regia  non   e'   prevista   la
    corresponsione di alcuna indennita', ne' rimborso spese». 

(4) 1. La Cabina di regia di cui all'articolo 7 e' convocata in prima
    seduta dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da
    lui delegato, entro venti giorni  dall'entrata  in  vigore  della
    presente legge. 2. In sede di prima applicazione gli indirizzi di
    cui all'articolo 2, comma 1, lettera  a),  sono  approvati  dalla
    Giunta regionale entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
    della  presente  legge.  3.  Il  Comune,  entro  sessanta  giorni
    dall'adozione degli indirizzi di cui al comma 2,  sottopone  alla
    Giunta regionale una proposta di programma delle attivita'.  Tale
    programma, predisposto  sulla  base  delle  indicazioni  espresse
    dalla Cabina di regia, convocata ai  sensi  del  comma  1,  tiene
    conto della programmazione degli interventi gia'  adottata  prima
    dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge.  4.   Entro   i
    successivi sessanta giorni la Giunta regionale:  a)  si  esprime,
    con parere vincolante, in merito alla verifica della coerenza del
    programma delle attivita' con gli indirizzi e le misure regionali
    di cui, rispettivamente,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
    lettere a) e d);  b)  approva,  lo  schema  di  accordo,  per  la
    definizione di modi e tempi: 1) per la presa in carico, da  parte
    del Comune, delle attivita' gestionali svolte  dalla  regione  in
    forza dell'accordo di programma per la gestione  integrata  della
    laguna di Orbetello annualita' 2024 - 2026,  stipulato  ai  sensi
    dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme
    in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
    ai documenti amministrativi), nonche' per il subentro del  Comune
    medesimo nei  connessi  rapporti  giuridici  pendenti,  attivi  e
    passivi, attivati dalla  regione  in  applicazione  del  medesimo
    accordo; 2) per la presa in carico nel patrimonio  mobiliare  del
    Comune dei beni strumentali e delle attrezzature acquistate dalla
    regione,  funzionali  alla  gestione  della  laguna;  3)  per  il
    trasferimento delle  risorse  regionali  gia'  impegnate,  e  non
    ancora liquidate, a copertura dei rapporti giuridici  di  cui  5.
    Entro quindici giorni dall'adozione della deliberazione di cui al
    comma 4,  il  Comune  approva  il  programma  delle  attivita'  e
    sottoscrive l'accordo di cui alla lettera b) del medesimo  comma.
    6.   In   caso   di   inadempimento   o   ritardo   del    Comune
    nell'approvazione  del  programma   delle   attivita'   e   nella
    sottoscrizione dell'accordo di cui al comma  4,  lettera  b),  la
    regione esercita i poteri  sostitutivi  di  cui  all'articolo  6,
    comma 2, della l.r. 88/1998. 7. In caso di inerzia o ritardo  del
    Comune  nella  messa  in  atto  degli  interventi  previsti   nel
    programma della attivita', il Presidente della  Giunta  regionale
    esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2. 

(5) Cfr. Corte cost. sentenza n. 2 del 2024. 

(6) Cfr. Corte cost. sentenza n. 16 del 2024. 

(7) Si tratta, come visto, degli articoli 2 (Organi del consorzio), 3
    (Attivita' del consorzio), 6 (Comitato tecnico scientifico)  e  7
    (Amministratore unico). 

(8) Cfr. Corte costituzionale  n.  39  del  2014;  Vedi  anche  Corte
    costituzionale n. 235 del 2020; Corte costituzionale n.  147  del
    2018, Corte costituzionale n. 181 del 2013 

(9) Cfr. Corte costituzionale, n. 244 del 2020. 

(10) Cfr. Corte costituzionale 17 marzo 2010, n. 100. 

(11) Cosi' Corte cost. 19 luglio 2012, n. 192. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittima le  censurate  norma  della
legge regionale Toscana n.  27/2025,  per  i  motivi  illustrati  nel
presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  24
luglio 2025; 
        2. legge regionale Toscana n. 27/2025. 
        Roma, 29 luglio 2025 
 
                  Il Vice Avvocato Generale: Guida 
 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Rocchitta