Glossario della Corte costituzionale


Atto censurato o impugnato: è l'atto sottoposto al giudizio della Corte. Nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi, in via incidentale e in via principale, è una disposizione o norma di legge statale o regionale. Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra poteri dello Stato consiste, di regola, in un qualunque atto non legislativo, inclusa un'azione omissiva.
Atto di promovimento: è l'atto che introduce un giudizio davanti alla Corte. Assume la forma dell'ordinanza di rimessione nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi in via incidentale, e la forma del ricorso nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi in via principale e nei giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra poteri dello Stato. Nei giudizi di ammissibilità di referendum abrogativo il potere-dovere della Corte di pronunciarsi sorge a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, che dichiara la legittimità della richiesta referendaria. Infine, il giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica è introdotto dalla deliberazione di messa in stato di accusa adottata dal Parlamento in seduta comune.
Autorità ricorrente: è lo Stato, la Regione o Provincia autonoma, o il potere dello Stato che introduce un giudizio di legittimità costituzionale delle leggi in via principale, ovvero un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, o tra poteri dello Stato.
Autorità rimettente o giudice a quo: è l'autorità giudiziaria che introduce un giudizio di legittimità costituzionale delle leggi in via incidentale, sospendendo il processo davanti a sé pendente.
Camera di consiglio: sede in cui la Corte esamina le questioni non trattate in udienza pubblica e delibera tutte le decisioni.
Decisione o pronuncia: è l'atto che conclude il procedimento costituzionale. Consta dell'epigrafe, del fatto, della motivazione e del dispositivo. Può assumere la forma della sentenza o dell?ordinanza.
Dispositivo: è la parte conclusiva della sentenza o dell'ordinanza che contiene la determinazione della Corte (ad esempio, "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. ..."; "dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge ...").
Epigrafe: è la parte iniziale della pronuncia recante l'indicazione dei componenti il collegio, degli estremi dell'atto di promovimento, dell'udienza o camera di consiglio nella quale è stata trattata la questione, del giudice relatore e degli avvocati ascoltati dalla Corte.
Fonte del diritto: è l'atto o il fatto produttivo di norme giuridiche. Le principali fonti di produzione di diritto interno sono la Costituzione e le leggi costituzionali, le leggi dello Stato e delle Regioni, gli atti dello Stato aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti-legge), i regolamenti e le consuetudini.
Giudizi pendenti: giudizi su atti di promovimento pervenuti alla Corte e in attesa di decisione.
Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi in via incidentale: è il giudizio di costituzionalità promosso, nel corso di un processo, da un giudice che chiede alla Corte di vagliare la legittimità costituzionale di una norma di legge di cui deve fare applicazione.
Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi in via principale: è il giudizio di costituzionalità promosso dallo Stato avverso una legge regionale ovvero da una Regione avverso una legge dello Stato o di altra Regione.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (conflitto tra poteri): è il giudizio promosso da un potere dello Stato affinché la Corte tuteli la sua sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita contro gli atti invasivi, di regola non legislativi, di altro potere. Il procedimento è articolato in due fasi. Nella prima la Corte adotta in camera di consiglio un'ordinanza con cui valuta l'ammissibilità del conflitto proposto dall'Autorità ricorrente. Nella seconda, concernente il merito della controversia, la Corte stabilisce con sentenza a quale potere spetti l'attribuzione in contestazione.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni (conflitto tra enti): è il giudizio promosso dallo Stato (o da una Regione) affinché la Corte tuteli la sua sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita contro gli atti invasivi (non legislativi) posti in essere da una Regione (o dallo Stato o da un'altra Regione).
Giudizio sull'ammissibilità di referendum abrogativo: è il giudizio con cui la Corte dichiara ammissibile o inammissibile un quesito referendario, già ritenuto regolare dall'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, volto ad abrogare in tutto o in parte una legge statale.
Giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica: è il giudizio penale, deliberato dal Parlamento in seduta comune, in cui la Corte giudica il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
Massime: elaborazione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo delle pronunce della Corte.
Motivazione: è la parte della sentenza o dell'ordinanza in cui la Corte espone le ragioni poste a fondamento della sua decisione.
Ordinanza: è una delle due forme che assumono le pronunce della Corte. E' succintamente motivata e il suo contenuto può essere decisorio o interlocutorio.
Ordinanza di rimessione: è l'atto di promovimento dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi in via incidentale.
Ordinanza istruttoria: è l'atto con cui formalmente la Corte dispone i mezzi di prova ritenuti opportuni per poter decidere in relazione a determinate questioni.
Ordinanza sospensiva: è l'atto con cui formalmente la Corte sospende gli effetti delle norme e degli atti impugnati rispettivamente in via principale e nei conflitti di attribuzione tra enti.
Parametri costituzionali: disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, ovvero di altre fonti da esse richiamate o che in esse trovano fondamento, che si suppongono violate.
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: è la forma di pubblicità legale degli atti di promovimento e delle decisioni della Corte.
Questione: è un quesito sottoposto alla Corte. Un quesito è esattamente definito in relazione alle norme o agli atti censurati ed ai parametri costituzionali asseritamente violati.
Registro dei conflitti tra enti: elenco, consultabile sul sito, dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra enti pervenuti alla Corte e in attesa di decisione.
Registro dei conflitti tra poteri: elenco, consultabile sul sito, dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato pervenuti alla Corte e in attesa di decisione.
Registro dei giudizi sull'ammissibilità di referendum abrogativo: elenco, consultabile sul sito, delle istanze referendarie sottoposte al vaglio della Corte e in attesa di decisione.
Registro dei giudizi sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica: elenco, consultabile sul sito, dei procedimenti penali pendenti.
Registro dei ricorsi: elenco, consultabile sul sito, dei ricorsi in via principale pervenuti alla Corte e in attesa di decisione.
Registro delle ordinanze: elenco, consultabile sul sito, delle ordinanze di rimessione pervenute alla Corte e in attesa di decisione.
Ricorso: è l'atto di promovimento dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi in via principale e dei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e tra enti.
Ruolo delle cause: è l'atto del Presidente della Corte che individua le cause da trattarsi in ciascuna udienza pubblica o camera di consiglio, con indicazione del giudice relatore.
Sentenza: è una delle due forme che assumono le pronunce della Corte. Ha contenuto decisorio.
Titolo degli atti di promovimento: formulazione concisa, articolata in più passaggi, dei termini della questione e delle censure prospettate dall'autorità ricorrente o rimettente.
Titolo delle decisioni: formulazione concisa, articolata in più passaggi, dei termini della questione e dell'esito della decisione adottata dalla Corte.
Udienza pubblica: sede in cui la Corte esamina alla presenza del pubblico le questioni, ascoltando la relazione del giudice designato e gli interventi degli avvocati delle parti e del foro erariale o regionale.