Deposito 24/07/2026 (dalla 148 alla 153)
S. 148/2026
Udienza Pubblica del 23/06/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: VIGANÒ - ANTONINI
Norme impugnate: Legge della Regione autonoma della Sardegna 18/09/2025, n. 26, e in particolare degli artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 7.
Oggetto: Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Previsione che la Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi stabiliti dalla suddetta sentenza, al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, definisce tempi e modalità organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti - Previsione che possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel rispetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 - Previsione che le prestazioni e i trattamenti nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono gratuiti - Disciplina degli oneri finanziari. In via subordinata: Previsione che le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione - Previsione che la Commissione trasmette l’esito degli accertamenti effettuati e le determinazioni assunte al comitato etico territorialmente competente, il quale dispone di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere - Previsione che il procedimento di verifica dei requisiti si instaura con la presentazione dell’istanza della persona interessata - Previsione che la persona interessata può decidere di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento con le modalità e secondo le forme di cui all’art. 1, c. 4, della legge n. 219 del 2017.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Atti decisi: ric. 43/2025
S. 149/2026
Camera di Consiglio del 04/05/2026, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SCIARRONE ALIBRANDI
Norme impugnate: Art. 58 quater, c. 3°, della legge 26/07/1975, n. 354.
Oggetto: Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Revoca di una misura alternativa alla detenzione - Divieto di concessione di benefici - Previsione che il divieto di concessione dei benefici opera “per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2” dell’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975 anziché “per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, e decorre dal momento della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2”.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità
Atti decisi: ordd. 180 e 181/2025
S. 150/2026
Udienza Pubblica del 09/06/2026, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SANDULLI M. A.
Norme impugnate: Art. 7, c. 3°, del d.P.R. 06/04/1984, n. 426.
Oggetto: Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano - Previsione che nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ord. 261/2025
S. 151/2026
Camera di Consiglio del 22/06/2026, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SANDULLI M. A.
Norme impugnate: Art. 586 del codice di procedura civile.
Oggetto: Esecuzione forzata - Espropriazione forzata - Vendita forzata - Decreto di trasferimento all’aggiudicatario del bene espropriato - Omessa previsione che, con il decreto di trasferimento, il giudice dell’esecuzione emette un ordine di annotazione, a margine della trascrizione del diritto d’uso gravante sul bene pignorato, dell’avvenuta estinzione di tale diritto, ai sensi dell’art. 2812, secondo comma, codice civile, quando la trascrizione è stata eseguita successivamente all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a garanzia del creditore procedente, o di un creditore intervenuto, che ha chiesto di fare subastare la cosa come libera, e l’usuario ha ricevuto l’avviso della pendenza della procedura esecutiva con la notifica di un atto contenente le indicazioni previste dall’art. 498 codice di procedura civile. In subordine: omessa previsione che, con il decreto di trasferimento, il giudice dell’esecuzione emette un ordine di cancellazione della trascrizione del diritto d’uso gravante sul bene pignorato.
Dispositivo: non fondatezza
Atti decisi: ord. 25/2026
S. 152/2026
Udienza Pubblica del 23/06/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: VIGANÒ - ANTONINI
Norme impugnate: Art. 580 del codice penale.
Oggetto: Reati e pene - Aiuto al suicidio - Non punibilità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, di chi, alle condizioni e modalità stabilite nella medesima sentenza, agevola l’esecuzione del proposito dell’altrui suicidio - Denunciata previsione che la non punibilità sia subordinata alla circostanza che l’aiuto sia prestato a una persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ord. 223/2025
S. 153/2026
Udienza Pubblica del 08/07/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: MARINI F. S.
Norme impugnate: Combinato disposto degli artt. 1, c. 8°, della legge 30/12/2021, n. 234 e 5, c. 3°, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917.
Oggetto: Tributi - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Redditi prodotti in forma associata - Omessa previsione dell’esenzione dall’IRAP per le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata dell’attività notarile.
Dispositivo: non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
Atti decisi: ord. 254/2025