Deposito 19/02/2026 (dalla 16 alla 18)
S. 16/2026
Udienza Pubblica del 02/12/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: LUCIANI
Norme impugnate: Artt. 30-bis, c. 2° ter, e 22, c. 1°, 6° e 7°, della legge della Regione Valle d’Aosta 07/12/1998, n. 54, così come modificati, rispettivamente, dall’art. 3, c. 4° e 1°, della legge della Regione Valle d’Aosta 03/03/2025, n. 4.
Oggetto: Enti locali - Organi di governo - Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta - Modifiche alla l. reg.le n. 54 del 1998 - Durata del mandato del sindaco, del vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati - Previsione che chi ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica di sindaco o quella di vicesindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non è, allo scadere del quarto mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica - Previsione che è consentito un quinto mandato consecutivo se uno dei quattro mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie - Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale - Previsione che la Giunta è composta dal sindaco, che la presiede, dal vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito sulla base dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale - Previsione che non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale alla carica di assessore - Previsione che non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del sindaco e del vicesindaco.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità
Atti decisi: ric. 22/2025
S. 17/2026
Udienza Pubblica del 13/01/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: BUSCEMA
Norme impugnate: Artt. 259, c. 1°, 261, c. 4°, e 262, c. 1°, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Previsione che il consiglio dell’ente presenta tale ipotesi al Ministro dell’interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione, di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Emanazione da parte del Ministro dell’interno di un provvedimento di diniego dell’approvazione, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali - Previsione che impone all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole - Inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, c. 1°, del d.lgs. n. 267 del 2000 o del termine di cui all'art. 261, c. 4°, del medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno - Previsione che tali fattispecie integrano l’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, di cui all'art. 141, c. 1°, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ord. 87/2025
O. 18/2026
Camera di Consiglio del 26/01/2026, Presidente: AMOROSO, Redattrice: NAVARRETTA
Norme impugnate: Art. 1 della legge della Provincia di Trento 07/12/2022, n. 16, recante «Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell’articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)».
Oggetto: Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Integrazione dell'art. 26-septies della l. prov.le n. 4 del 1998 - Previsione della possibilità, da parte dei concessionari di grandi derivazioni elettriche in esercizio alla data di entrata in vigore della l. prov.le n. 16 del 2022, di presentare alla Provincia un piano industriale per fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica - Previsione della sospensione, per la durata del piano industriale, delle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano - Denunciata attribuzione, ai titolari delle concessioni esistenti, di una sostanziale proroga della durata della concessione degli impianti interessati dal piano industriale in assenza della procedura di selezione da bandire secondo la scansione temporale stabilita dalla legislazione statale - Incidenza sulla libertà di stabilimento - Contrasto con il principio, anche sovranazionale, di tutela della concorrenza - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Dispositivo: estinzione del processo
Atti decisi: ric. 3/2023