Ultimo deposito

Deposito 02/07/2026 (dalla 118 alla 118)

S. 118/2026

Camera di Consiglio del 18/05/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: VIGANÒ

Norme impugnate: Art. 649 del codice di procedura penale e art. 635, secondo comma, n. 1), del codice penale.

Oggetto: Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Mancata previsione che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per il reato previsto dall’art. 635, secondo comma, n. 1, codice penale, che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, c. 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per il quale gli sia stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune di cui all'art. 39, c. 1, n. 5, della legge n. 354 del 1975. In subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Preclusione per il giudice, in sede di dosimetria penale, di applicare una pena inferiore al minimo edittale nel caso in cui l’imputato sia stato già sanzionato, per il medesimo fatto, per l’illecito disciplinare di cui all’art. 77, c. 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per il quale sia stata applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dall’attività in comune di cui all’art. 39, c. 1, n. 5, della legge n. 354 del 1975.

Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità

Atti decisi: ord. 185/2025