Ultimo deposito

Deposito 10/07/2025 (dalla 104 alla 106)

S. 104/2025

Udienza Pubblica del 07/05/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: D'ALBERTI

Norme impugnate: Artt. 1, c. 923°, della legge 28/12/2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e 7, c. 3° quater, del decreto-legge 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 08/11/2012, n. 189.

Oggetto: Salute – Gioco e scommesse – Misure di prevenzione per contrastare la ludopatia – Previsione che, in caso di violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012, come convertito, il titolare dell’esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000 e che la stessa sanzione si applica al proprietario dell’apparecchio – Denunciata disciplina che commina una sanzione amministrativa quantificata in misura fissa, che incide sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica privata secondo una costante predeterminata, precludendo la commisurazione secondo un parametro di proporzionalità – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione del diritto di proprietà e delle libertà di impresa come tutelati dai principi costituzionali, convenzionali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Previsione che vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line e da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza – Denunciata disciplina che omette di descrivere la condotta omissiva rilevante, lasciando spazio a un margine di discrezionalità dell’amministrazione – Contrasto con i principi costituzionali in materia di potere sanzionatorio dell’amministrazione – Norma che punisce il solo oggettivo comportamento, consistente nella messa a disposizione del mezzo stesso – Lesione del principio di colpevolezza – Omessa previsione che la sanzione sia bilanciata con il diritto di impresa e con il diritto alla privacy, sotto il profilo dell’effettiva sussistenza di un rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che intende perseguire – Disposizione che discrimina gli esercenti di Internet point dai gestori di pubblici esercizi in genere, i quali possono mettere a disposizione dei clienti, oltre il wi-fi, dispositivi per navigare sul web, sulla base di criteri legislativi meramente formali - Violazione del principio di uguaglianza – Denunciata disposizione che stabilisce una sanzione la quale non appare in alcun modo modulabile in relazione all’entità della violazione.

Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale

Atti decisi: ordd. 168, 169 e 171/2024

S. 105/2025

Camera di Consiglio del 07/04/2025, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SAN GIORGIO

Norme impugnate: Art. 639 del codice penale e, inoltre, dello stesso art. 639, quinto comma, del codice penale.

Oggetto: Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione di una sanzione penale anziché della sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000, anche quando il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’art. 331 codice penale né ha a oggetto i beni di cui agli artt. 635, secondo comma, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies codice penale - Trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quanto previsto dall’art. 635 codice penale e dall’art. 4 del d.lgs. n. 7 del 2016 per i fatti di danneggiamento. In subordine: Regime di procedibilità - Denunciata previsione della procedibilità d’ufficio per i casi previsti dal secondo comma dell’art. 639 codice penale anche quando i fatti abbiano a oggetto beni diversi da quelli di cui all’art. 635, secondo comma, codice penale, a eccezione delle cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7), codice penale, e non siano commessi in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico né del delitto previsto dall’art. 331 codice penale e la persona offesa non sia incapace, per età o per infermità.

Dispositivo: inammissibilità

Atti decisi: ord. 132/2024

S. 106/2025

Udienza Pubblica del 06/05/2025, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SCIARRONE ALIBRANDI

Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, lett. b), e 2 della legge della Regione Calabria 08/07/2024, n. 27.

Oggetto: Impiego pubblico - Contratto collettivo di lavoro - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2013 - Previsto inquadramento, secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, del personale dipendente dell’Azienda Calabria Verde con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, che abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale nel periodo stabilito, o previa manifestazione di interesse, nel profilo degli Operatori esperti - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa nazionale interposta che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro - Norma regionale che prevede l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali (settore pubblico) anche ai dipendenti addetti al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, in luogo del vigente CCNL di natura privatistica previsto dalla normativa nazionale interposta - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti del restante maggioritario personale pubblico rientrante nel CCNL del comparto Funzioni locali. Previsione che dall’attuazione della legge regionale n. 27 del 2024 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione - Denunciata disposizione che, applicando il CCNL del comparto Funzioni locali a una più ampia categoria di dipendenti, determina conseguenti maggiori oneri a carico dell’amministrazione - Transito del medesimo personale, già inquadrato nel livello degli operai qualificati ai sensi del Contratto collettivo nazionale del lavoro e integrativo regionale, nel CCNL del comparto Funzioni locali, in grado di duplicare i trattamenti accessori a causa del cumulo delle disposizioni del CCNL del settore privato e del settore pubblico - Contrasto con i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Dispositivo: inammissibilità

Atti decisi: ric. 32/2024