Deposito 13/04/2026 (dalla 50 alla 50)
S. 50/2026
Udienza Pubblica del 27/01/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: ANTONINI
Norme impugnate: Art. 21 bis del decreto legislativo 10/03/2000, n. 74, introdotto dall’art. 1, c. 1°, lett. m), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
Oggetto: Tributi - Processo tributario - Previsione che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi - Previsione che tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio - Applicazione di tali disposizioni limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.
Dispositivo: non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - inammissibilità
Atti decisi: ordd. 79 e 256/2025