Deposito 24/07/2026 (dalla 148 alla 153)
S. 148/2026
Udienza Pubblica del 23/06/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: VIGANÒ - ANTONINI
Norme impugnate: Legge della Regione autonoma della Sardegna 18/09/2025, n. 26, e in particolare degli artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 7.
Oggetto: Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Finalità – Indicazione al Servizio sanitario regionale delle modalità operative di dettaglio al fine di assicurare l’assistenza alle persone che si trovino nelle condizioni indicate dalla indicata sentenza n. 242 del 2019 – Ricorso del Governo – Lamentata violazione, da parte dell’intera legge e del suo art. 1, della tutela della vita umana, dei principi di autodeterminazione, nonché in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale esclusiva e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e, in via subordinata, dei principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute e dei limiti statutari – Non fondatezza delle questioni. |Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Rinvio ai requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, periodicamente sottoposti a revisione (art. 2, comma 1) - Illegittimità costituzionale - Riferimento, negli artt. 2, comma 2, 3, comma 1, e 4, commi 2 e 6, per la individuazione dei soggetti che possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito, all'art. 2, comma 1, anziché ai requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale - Illegittimità costituzionale parziale.|Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Disciplina del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito (art. 4) – Termine per la conclusione dell’intera procedura (commi 1, 2 e 3), per gli adempimenti della commissione disciplinare (comma 7, primo e secondo periodo), per la redazione della relazione finale (comma 8), per la richiesta del trattamento (comma 9, primo periodo), nonché per la sua sospensione o annullamento del trattamento (comma 12) – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute – Illegittimità costituzionale, anche in parte qua e parziale.|Sanità pubblica – Norme della Regione autonoma Sardegna – Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Fornitura, da parte delle aziende sanitarie regionali, mediante personale sanitario su base volontaria in orario di lavoro, del supporto tecnico e farmacologico e dell’assistenza medica per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco (art. 5), che va autosomministrato entro un termine stabilito (art. 4, comma 10) – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute – Illegittimità costituzionale.|Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Gratuità delle prestazioni e dei trattamenti effettuati nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito (art. 6) - Copertura finanziaria degli oneri conseguenti (art. 7) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela della vita umana, dei principi di autodeterminazione, nonché in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale esclusiva e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e, in via subordinata, dei principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute e dei limiti statutari - Non fondatezza delle questioni. |Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Istituzione, presso le aziende sanitarie locali, di commissioni interdisciplinari permanenti, deputate all'esame della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e alla verifica o definizione delle relative modalità di attuazione (art. 3) - Disciplina del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito (art. 4) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in relazione a parametri interposti ordinari e dei principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute e dei limiti statutari - Non fondatezza delle questioni.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Atti decisi: ric. 43/2025
S. 149/2026
Camera di Consiglio del 04/05/2026, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SCIARRONE ALIBRANDI
Norme impugnate: Art. 58 quater, c. 3°, della legge 26/07/1975, n. 354.
Oggetto: Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Condannato nei cui confronti sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione – Divieto temporaneo di concessione dei benefici – Durata – Tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca anziché un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, a decorrere dal medesimo momento – Irragionevolezza e violazione del principio della finalizzazione rieducativa della pena – Illegittimità costituzionale parziale.|Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato riconosciuto colpevole di condotte di evasione - Divieto temporaneo di concessione dei benefici - Durata - Tre anni dal momento della ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena anziché per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, a decorrere dal medesimo momento - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento nonché violazione dei principi della finalizzazione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della libertà personale - Inammissibilità delle questioni.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità
Atti decisi: ordd. 180 e 181/2025
S. 150/2026
Udienza Pubblica del 09/06/2026, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SANDULLI M. A.
Norme impugnate: Art. 7, c. 3°, del d.P.R. 06/04/1984, n. 426.
Oggetto: Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano – Ammissibilità del ricorso, nelle materie di sua competenza – Esclusione – Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di eguaglianza e del diritto di azione – Necessità di scelte normative di sistema, di competenza del legislatore – Inammissibilità delle questioni.|Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano – Ammissibilità del ricorso, nelle materie di sua competenza – Esclusione – Denunciata violazione del principio di unità e indivisibilità della Repubblica, delle attribuzioni del Presidente della Repubblica nonché della competenza statutaria della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Non fondatezza delle questioni.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ord. 261/2025
S. 151/2026
Camera di Consiglio del 22/06/2026, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SANDULLI M. A.
Norme impugnate: Art. 586 del codice di procedura civile.
Oggetto: Esecuzione forzata - Decreto di trasferimento emesso all'esito della vendita forzata - Possibilità che il giudice ordini l'annotazione dell'intervenuta estinzione del diritto d'uso gravante sul bene oggetto di aggiudicazione (art. 2812, secondo comma, cod. civ.) o, in subordine, la cancellazione della trascrizione del relativo atto di costituzione, quando essa sia successiva all'iscrizione dell'ipoteca a garanzia del credito del creditore procedente o di un creditore intervenuto che abbia chiesto di far subastare la cosa pignorata come libera e l'usuario abbia ricevuto un avviso con le indicazioni previste dal codice di rito (art. 498 cod. proc. civ.) - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza intrinseca, nonché lesione dei diritti alla tutela giurisdizionale e di proprietà - Non fondatezza delle questioni - Auspicio per un intervento legislativo volto a predisporre un meccanismo più semplice e coerente con gli effetti dell'espropriazione forzata.
Dispositivo: non fondatezza
Atti decisi: ord. 25/2026
S. 152/2026
Udienza Pubblica del 23/06/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: VIGANÒ - ANTONINI
Norme impugnate: Art. 580 del codice penale.
Oggetto: Reati e pene – Aiuto al suicidio – Non punibilità – Condizioni e modalità stabilite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 – Estensione della condotta lecita a chi presta l’aiuto verso una persona la cui situazione corrisponda alle condizioni citate, ma che non sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e personalista, della libertà personale e della libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico – Non fondatezza delle questioni.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ord. 223/2025
S. 153/2026
Udienza Pubblica del 08/07/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: MARINI F. S.
Norme impugnate: Combinato disposto degli artt. 1, c. 8°, della legge 30/12/2021, n. 234 e 5, c. 3°, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917.
Oggetto: Tributi – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Esenzione, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni – Asserita inapplicabilità dell’esenzione alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata dell’attività notarile – Denunciata violazione del principio di eguaglianza tributaria e della libertà di iniziativa economica privata – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Dispositivo: non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
Atti decisi: ord. 254/2025