Deposito 23/03/2026 (dalla 37 alla 38)
S. 37/2026
Udienza Pubblica del 14/01/2026, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SCIARRONE ALIBRANDI
Norme impugnate: Art. 6, c. 1°, terzo periodo, del decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011, n. 214.
Oggetto: Previdenza - Pensioni - Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico - Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data - Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Dispositivo: non fondatezza
Atti decisi: ordd. 100 e 101/2025
S. 38/2026
Udienza Pubblica del 10/02/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: VIGANÒ
Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, lett. a), della legge 27/09/2021, n. 134, in combinato disposto con l'art. 1, c. 2°, della legge 09/01/2019, n. 3.
Oggetto: Reati e pene - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione - Modifiche normative - Disciplina applicabile - Denunciata interpretazione del diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20989), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 codice penale, commi secondo, terzo e quarto, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre dovrebbe ritenersi definitivamente abrogata (ad opera della legge n. 134 del 2021) anche per tali reati - Regime transitorio in malam partem - Violazione del principio di legalità in materia penale.
Dispositivo: non fondatezza
Atti decisi: ord. 182/2025