Deposito 29/12/2025 (dalla 201 alla 209)
S. 201/2025
Camera di Consiglio del 20/10/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: VIGANÒ
Norme impugnate: Art. 69 bis, c. 3°, della legge 26/07/1975, n. 354, come sostituito dall'art. 5, c. 3°, del decreto-legge 04/07/2024, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 08/08/2024, n. 112.
Oggetto: Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Facoltà del condannato, introdotta con novella legislativa, di formulare istanza per il riconoscimento dei semestri – Condizione – Sussistenza di uno specifico interesse, diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari – Irragionevolezza, violazione della finalità rieducativa della pena e dei principi del giusto processo – Illegittimità costituzionale parziale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi: ordd. 73 e 75/2025
S. 202/2025
Camera di Consiglio del 20/10/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: PATRONI GRIFFI
Norme impugnate: Art. 609 octies del codice penale.
Oggetto: Reati e pene – Violenza sessuale di gruppo – Trattamento sanzionatorio – Possibilità, nei casi di minore gravità, per il giudice di diminuire la pena in misura non eccedente i due terzi – Omessa previsione – Disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Illegittimità costituzionale in parte qua.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi: ord. 49/2025
S. 203/2025
Camera di Consiglio del 22/09/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: PETITTI
Norme impugnate: Art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22/09/1988, n. 448, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15/09/2023, n. 123, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 13/11/2023, n. 159.
Oggetto: Processo penale – Processo minorile – Sospensione del processo con messa alla prova – Ambito di applicazione – Esclusione, a seguito di novella legislativa, per i delitti di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, anche aggravati, nei «casi di minore gravità» – Irragionevolezza – Illegittimità costituzionale in parte qua.|Processo penale – Processo minorile – Sospensione del processo e messa alla prova – Ambito di applicazione – Esclusione, a seguito di novella legislativa, per i delitti aggravati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo – Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell’infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena – Non fondatezza delle questioni.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ordd. 45, 68 e 88/2025
S. 204/2025
Udienza Pubblica del 04/11/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: VIGANÒ - ANTONINI
Norme impugnate: Legge della Regione Toscana 14/03/2025, n. 16.
Oggetto: Sanità pubblica – Norme della Regione Toscana – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito – Requisiti per l’accesso, mediante rinvio agli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – Procedura di presentazione della domanda da parte dell’interessato – Possibilità che la domanda sia presentata anche per mezzo di un suo delegato – Procedure per la verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio assistito e per la determinazione delle relative modalità di attuazione – Fissazione di termini perentori – Previsione dell’obbligatorio coinvolgimento delle aziende sanitarie locali nell’esecuzione del suicidio medicalmente assistito – Qualificazione delle relative prestazioni e dei relativi trattamenti quali un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza – Possibilità, da parte del paziente, di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento – Ipotesi contraddittoria rispetto al vincolo per cui il paziente deve autosomministrarsi il farmaco – Violazione, complessivamente, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute – Illegittimità costituzionale, anche parziale.|Sanità pubblica – Norme della Regione Toscana – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito – Individuazione, in particolare, delle suddette finalità – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento penale e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute – Non fondatezza delle questioni.|Sanità pubblica – Norme della Regione Toscana – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito – Istituzione, in particolare, di commissioni permanenti multidisciplinari per l’esame dei requisiti per l’accesso alla prestazione e la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei LEA – Non fondatezza della questione.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Atti decisi: ric. 20/2025
S. 205/2025
Camera di Consiglio del 17/11/2025, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SAN GIORGIO
Norme impugnate: Artt. 16, 18, 18 bis e 19 del decreto-legge 11/10/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 09/12/2024, n. 187.
Oggetto: Straniero – Immigrazione – Trattenimento o proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale o dello straniero irregolare espulso – Giudice competente, a seguito di novella legislativa introdotta con decreto-legge – Corte d’appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida – Impugnazione del relativo provvedimento presso la Cassazione – Termini – Cinque giorni dalla sua commissione – Condizioni – Lamentato eccesso di potere giurisdizionale e violazione di legge penale, con esclusione del vizio di motivazione – Regime intertemporale della novella – Denunciata violazione dei criteri di decretazione d’urgenza e del diritto, garantito anche a livello europeo e convenzionale, di difesa – Inammissibilità delle questioni.|Straniero – Immigrazione – Convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale – Giudice competente, a seguito di novella legislativa – Corte d’appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, anziché la Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale – Denunciata irragionevolezza, violazione del principio del giudice naturale, della concentrazione della giurisdizione per determinate materie (nel caso di specie: in materia di asilo) – Non fondatezza delle questioni.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Atti decisi: ordd. 102, 103, 104, 105, 112, 113, 114 e 177/2025
S. 206/2025
Udienza Pubblica del 19/11/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: D'ALBERTI
Norme impugnate: Sorto a seguito della delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 02/04/2025, Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025.
Oggetto: Referendum – Referendum abrogativo – Campagna informativa per i referendum indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025 – Quesito denominato «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana» – Delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore Cittadinanza nei confronti dell’indicata Commissione – Denunciata lesione delle proprie prerogative, in ragione della mancanza di spazi di comunicazione politica idonei – Insussistenza del requisito soggettivo del Comitato ricorrente – Inammissibilità del conflitto.
Dispositivo: inammissibile
Atti decisi: confl. pot. mer. 7/2025
S. 207/2025
Camera di Consiglio del 01/12/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: ANTONINI
Norme impugnate: Art. 635, quinto comma, del codice penale.
Oggetto: Reati e pene – Danneggiamento – Ammissione alla sospensione condizionale della pena – Condizione – Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza – Non fondatezza della questione.|Reati e pene – Danneggiamento – Ammissione alla sospensione condizionale della pena – Condizione – Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Applicazione della condizione anche ai casi commessi sulle cose indicate all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – Denunciata disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose – Non fondatezza della questione.|Reati e pene – Danneggiamento – Ammissione alla sospensione condizionale della pena – Condizione – Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna – Applicazione della condizione anche ai casi commessi con violenza alla persona o con minaccia su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – Denunciata disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose – Non fondatezza della questione.
Dispositivo: non fondatezza
Atti decisi: ord. 85/2025
O. 208/2025
Camera di Consiglio del 01/12/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: PETITTI
Norme impugnate: Art. 583 quinquies del codice penale, inserito dall’art. 12, c. 1°, della legge 19/07/2019, n. 69.
Oggetto: Reati e pene – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni personali al viso – Trattamento sanzionatorio – Innalzamento, a seguito di novella legislativa, del minimo a otto anni di reclusione – Possibilità di diminuire la pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena – Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale – Manifesta inammissibilità delle questioni.
Dispositivo: manifesta inammissibilità
Atti decisi: ord. 77/2025
O. 209/2025
Camera di Consiglio del 01/12/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: PETITTI
Norme impugnate: Art. 69, quarto comma del codice penale.
Oggetto: Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta per il reato di rapina con sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – Denunciata violazione dei principi di proporzionalità della pena e della sua funzione rieducativa – Questione già decisa con sentenza n. 117 del 2025 – Manifesta inammissibilità della questione.
Dispositivo: manifesta inammissibilità
Atti decisi: ord. 98/2025