Deposito 08/10/2026 (dalla 163 alla 163)
S. 163/2026
Udienza Pubblica del 08/07/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: D'ALBERTI
Norme impugnate: Artt. 5, c. 1°, lett. b), 11, c. 1°, lett. b), c) e d), e 14, c. 1°, lett. g) e k), della legge della Regione Puglia 29/09/2025, n. 15, recante «XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse».
Oggetto: Turismo - Strutture ricettive - Norme della Regione Puglia - Modifiche alla l. reg.le n. 49 del 2017 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) - Istituzione della Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale (CIR) - Previsione che il CIR è attribuito all'operatore turistico a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma telematica ed è propedeutico all'ottenimento del Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023 - Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi - Modifiche alla l. reg.le n. 48 del 2017 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) - Disposizioni in materia di mutamento della destinazione d'uso degli immobili - Previsione che i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti, con o senza opere, sono ammessi, fermo restando le disposizioni di cui al c. 1-quinquies dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 - Previsione che i mutamenti di destinazione d'uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale, sono ammessi, fermo restando le disposizioni di cui ai c. 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 - Previsione che, fatte salve le limitazioni di cui al c. 5 dell’art. 4 della l. reg.le n. 48 del 2017, le disposizioni di cui ai c. 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero delle norme regionali che ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali che siano già approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2024 e che siano con dette norme in contrasto - Energia - Concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico - Modifiche alla l. reg.le n. 7 del 2025 (Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) - Procedimento per il rilascio delle nuove concessioni di derivazione - Previsione che per le istanze di concessione relative a grandi e piccole derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante, da comunicare dall'Autorità alla struttura competente entro un determinato termine perentorio - Durata della concessione di derivazione - Previsione che la concessione ha durata quindicennale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità
Atti decisi: ric. 46/2025