Deposito 05/03/2026 (dalla 23 alla 25)
S. 23/2026
Udienza Pubblica del 14/01/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: PITRUZZELLA
Norme impugnate: Art. 17, c. 1° bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30/12/2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella legge 23/02/2024, n. 18, da solo e in combinato disposto con l’art. 1 della legge 29/04/2024, n. 56 [recte: con l’art. 39-bis del decreto-legge 02/03/2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR), convertito, con modificazioni, nella legge 29/04/2024, n. 56], nonché art. 12, c. 1°, della legge 29/12/1993, n. 580.
Oggetto: Calamità pubbliche - Camere di commercio - Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 - Applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 4, c. 4°, primo periodo, del d.lgs. n. 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 - Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove - Proroga del termine di cui all'art. 38, c. 1°, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell’ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche - Previsione che l'art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata - Prevista soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 17, c. 1° bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito. In subordine: Impresa e imprenditore - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Previsione che i componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, c. 2°, della legge n. 580 del 1993, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'art. 10, c. 6°, della medesima legge.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità
Atti decisi: ord. 124/2025
O. 24/2026
Udienza Pubblica del 27/01/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: BUSCEMA
Norme impugnate: Legge 30/12/2024, n. 207, e, in particolare, degli artt. 1, c. da 273° a 384° e da 784° a 794; 3, in relazione alla Tabella 2, Missione 2, 14 e 15; 16, in relazione alla Tabella 15, Missione 1, Programma 1.1; e 18.
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2025 - Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, c. 586, della legge n. 208 del 2015: a) Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni; b) Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027; c) Contributo delle regioni alla finanza pubblica - Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuati o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; d) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992; e) Stato di previsione del Ministero della salute - Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027; f) Totale generale della spesa - Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992.
Dispositivo: rinvia a nuovo ruolo - ordinanza istruttoria
Atti decisi: ric. 11/2025
O. 25/2026
Udienza Pubblica del 10/02/2026, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SAN GIORGIO
Norme impugnate: Art. 3, c. 2°, del decreto-legge 28/03/1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28/05/1997, n. 140, e art. 12, c. 7°, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010, n. 122.
Oggetto: Previdenza - Impiego pubblico - Trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età - Prevista corresponsione decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro - Riconoscimento del trattamento secondo un meccanismo di rateizzazione, differentemente articolato in base all’ammontare complessivo della prestazione.
Dispositivo: rinvio all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027
Atti decisi: ordd. 55, 61 e 209/2025