Deposito 07/11/2025 (dalla 166 alla 166)
S. 166/2025
Camera di Consiglio del 22/09/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: VIGANÒ
Norme impugnate: Art. 85 bis del d.P.R. 09/10/1990, n. 309, come modificato dall'art. 4, c. 3° bis, del decreto-legge 15/09/2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13/11/2023, n. 159.
Oggetto: Reati e pene - Delitti di cui all’art. 73 del decreto Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) - Ipotesi particolari di confisca - Previsione dell’applicazione dell’art. 240-bis codice penale (confisca cosiddetta allargata) nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta - Omessa esclusione dal proprio ambito applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73, c. 5, (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità). In subordine: Mancata limitazione del proprio ambito applicativo all’ipotesi di cui all’art. 73, c. 5, secondo periodo (“quando la condotta assume caratteri di non occasionalità”) - Disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all’art. 74, c. 6, del decreto Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità ai sensi del c. 5 dell’art. 73). In via ulteriormente subordinata: Confisca cosiddetta allargata - Denunciata previsione che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, anziché prevedere che il giudice possa disporre tale confisca. In subordine: Denunciata previsione che la misura di sicurezza della confisca si applichi ai reati di cui all’art. 73, c. 5, retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200, primo comma, codice penale anziché prevedere che non si applichi a tali reati precedenti la modifica dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 a opera dell’art. 4, c. 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito.
Dispositivo: non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
Atti decisi: ordd. 203/2024 e 95/2025