Deposito 13/03/2026 (dalla 29 alla 29)
S. 29/2026
Udienza Pubblica del 27/01/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: PATRONI GRIFFI
Norme impugnate: Art. 1, c. 417°, della legge 27/12/2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)».
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Previdenza - Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica - Previsione che gli enti di cui al d.lgs n. 509 del 1994 e al d.lgs n. 103 del 1996, e in particolare la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG), possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo, effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 - Denunciata disposizione che determina l’effetto distrattivo finale di riversare in favore dello Stato il risparmio di spesa di una cassa di previdenza - Disciplina che privilegia, attraverso il prelievo, esigenze di bilancio statale rispetto alla garanzia per gli iscritti alla CIPAG di vedere impiegato il risparmio di spesa corrente per le prestazioni previdenziali - Lesione della garanzia previdenziale, vista la mancata tutela dei diritti degli iscritti alla suddetta Cassa - Lesione del principio di buon andamento della gestione amministrativa della medesima Cassa di previdenza - Incongrua scelta di sacrificare l’interesse istituzionale della CIPAG a un generico e macro-economicamente esiguo impiego nel bilancio statale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi: ord. 106/2025