Deposito 08/01/2026 (dalla 1 alla 1)
S. 1/2026
Udienza Pubblica del 05/11/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: PATRONI GRIFFI
Norme impugnate: Art. 10 della legge della Regione Toscana 02/01/2019, n. 2, nella parte in cui richiama l’All. B, lett. c-1), alla medesima legge regionale.
Oggetto: Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme della Regione Toscana - Formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi - Condizioni per l’assegnazione dei punteggi - Condizioni di storicità di presenza - Assegnazione da 1 a 4 punti in caso di residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando da almeno tre anni fino a oltre venti anni alla data di pubblicazione del bando - Denunciata incoerenza dell’assegnazione di un punteggio premiale e graduato per la residenza (o attività lavorativa) protratta rispetto al fine perseguito - Irragionevole diseguaglianza sia nei confronti dei cittadini dell’Unione europea, sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, che siano soggiornanti di lungo periodo
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Atti decisi: ord. 91/2025