Deposito 02/10/2026 (dalla 157 alla 159)
S. 157/2026
Camera di Consiglio del 06/07/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: PETITTI
Norme impugnate: Art. 35 della legge 23/12/1978, n. 833.
Oggetto: Sanità pubblica - Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera - Provvedimento con il quale il sindaco dispone tale trattamento, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'art. 34, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, corredato dalla proposta medica motivata e dalla suddetta convalida - Notifica, entro 48 ore dal ricovero, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune - Previsione che il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o meno il provvedimento, dandone comunicazione al sindaco - Omessa previsione che, subito dopo l’emanazione dell’ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia - Disciplina che, in caso di nomina di un difensore, non prescrive l’obbligo di comunicare l’ordinanza sindacale anche al difensore dell’interessato - Mancata previsione che l’audizione del paziente debba essere effettuata in presenza del difensore, se nominato - Normativa che non prescrive l’obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi: ord. 29/2026
S. 158/2026
Udienza Pubblica del 08/07/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: VIGANÒ
Norme impugnate: Art. 27, c. 1° e 2°, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.
Oggetto: Misure di prevenzione - Impugnazioni - Sequestro di beni - Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione - Omessa previsione dell’impugnazione del provvedimento.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi: ord. 84/2026
S. 159/2026
Camera di Consiglio del 22/06/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: PETITTI
Norme impugnate: Art. 155 del codice penale e degli artt. 420 quater, c. 1°, e 554 bis, c. 2°, del codice di procedura penale (e, in via subordinata, dell’art. 554-ter, c. 1°, cod. proc. pen.).
Oggetto: Processo penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza dell’imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice - Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, c. 5, codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento. In subordine: Ipotesi in cui l’imputato, per quanto non a conoscenza del processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine. In ulteriore subordine: Mancata previsione che, se le ricerche dell’imputato ex art. 420-bis, c. 5, codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l’importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell’imputato.
Dispositivo: non fondatezza
Atti decisi: ord. 170/2025