Ultimo deposito

Deposito 23/07/2026 (dalla 142 alla 147)

S. 142/2026

Udienza Pubblica del 19/05/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: D'ALBERTI

Norme impugnate: Artt. 9, c. 1°, 13, c. 2°, 17, c. 2° e 3°, da 25 a 29 della legge della Regione Toscana 20/08/2025, n. 49.

Oggetto: Ambiente – Foreste – Norme della Regione Toscana – Previsione, mediante novella legislativa, che i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni proprietà e anno – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio naturale – Non fondatezza delle questioni.|Ambiente – Foreste – Norme della Regione Toscana – Competenze della Regione in materia di piano antincendi boschivi (AIB) – Assegnazione alla Regione dei compiti di addestramento, aggiornamento e specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell’AIB – Predisposizione del piano regionale AIB – Ricorso del Governo – Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di tutela del paesaggio e di sicurezza – Non fondatezza delle questioni.|Ambiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico – Previsione, mediante novella, che le autorizzazioni ai fini del vincolo sono rilasciate dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, dalla città metropolitana di Firenze e da altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali, anziché dalla Regione – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia di tutela dell’ambiente – Illegittimità costituzionale.

Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità

Atti decisi: ric. 41/2025

S. 143/2026

Camera di Consiglio del 18/05/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: PITRUZZELLA

Norme impugnate: Artt. 2, 4, 11 e 13 della legge 20/12/2012, n. 237.

Oggetto: Trattati e convenzioni internazionali – Corte penale internazionale (CPI) – Ruolo del Ministro della giustizia nei rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la CPI e modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria – Obbligo di immediata trasmissione al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma delle richieste di cooperazione della CPI, salvo che non comunichi la dichiarazione motivata di non darvi corso per la tutela di interessi costituzionali preminenti, connessi a princìpi inviolabili – Omessa previsione – Violazione dell’obbligo di cooperazione nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali – Illegittimità costituzionale in parte qua.|Trattati e convenzioni internazionali – Corte penale internazionale (CPI) – Procedura per la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dello statuto di Roma ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva – Attività riservate al Procuratore generale e alla Corte d’appello – Denunciata violazione dell’obbligo di cooperazione, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali nonché del principio di soggezione del giudice alla legge – Non fondatezza delle questioni.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza

Atti decisi: ord. 227/2025

S. 144/2026

Udienza Pubblica del 09/06/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: BUSCEMA

Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, lett. b), della legge della Regione Sardegna 06/11/2025, n. 31, recante «Modifiche all’articolo 1 e all’allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)».

Oggetto: Energia – Norme della Regione autonoma Sardegna – Impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Obbligo di adozione, tramite regolamento, di direttive volte a definire la realizzazione di impianti FER in aree non idonee – Sospensione automatica e generalizzata, nelle more del predetto regolamento, dell’attività procedimentale finalizzata alle relative autorizzazioni – Contestuale divieto di presentazione di nuove istanze per impianti FER in aree non idonee, fatte salve quelle finalizzate all’autoconsumo o alle necessità delle comunità energetiche – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché eccedenza dalle competenze statutarie – Illegittimità costituzionale.

Dispositivo: illegittimità costituzionale

Atti decisi: ric. 1/2026

S. 145/2026

Udienza Pubblica del 06/05/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: LUCIANI

Norme impugnate: Art. 12, della legge 13/06/2025, n. 91.

Oggetto: Ambiente – Inquinamento – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria – Invarianza finanziaria – Ricorso delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto – Lamentata violazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, di buon andamento, di equilibrio di bilancio e della autonomia finanziaria – Inammissibilità delle questioni. |Ambiente – Inquinamento – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria – Riferimento alla sinergia tra Stato e regioni – Ricorso della Regione Lombardia– Lamentata violazione del principio di leale collaborazione – Inammissibilità delle questioni.|Ambiente – Inquinamento – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria – Ricorso delle Regioni Piemonte e Veneto – Lamentata violazione della normativa eurounitaria – Inammissibilità delle questioni.|Ambiente – Inquinamento – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria – Acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni – Omessa previsione – Ricorso della Regione Lombardia – Violazione del principio di leale collaborazione – Non fondatezza delle questioni.|Ambiente – Inquinamento – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria – Acquisizione, prima dell’adozione dei decreti legislativi delegati, del parere della conferenza unificata, anziché dell’intesa – Ricorso della Regione Lombardia, Piemonte e Veneto – Lamentata violazione del principio di leale collaborazione – Non fondatezza delle questioni.|Ambiente - Inquinamento - Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell'aria - Assegnazione prevalente alle regioni, anziché allo Stato, dell'onere di adottare le misure per il risanamento dell'aria - Ricorso delle Regioni Piemonte e Veneto - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonché dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di adeguatezza dell'azione amministrativa - Non fondatezza delle questioni.

Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità

Atti decisi: ric. 34. 35 e 36/2025

S. 146/2026

Camera di Consiglio del 22/06/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: BUSCEMA

Norme impugnate: Artt. 189, c. 6°, e 224, c. 3°, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285.

Oggetto: Circolazione stradale – Codice della strada – Inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni – Estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova – Conseguente riduzione alla metà della sospensione della patente di guida – Omessa previsione – Denunciata disparità di trattamento rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale e violazione della funzione rieducativa della pena e della valorizzazione della condotta riparatoria – Non fondatezza delle questioni.|Cittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (c.d. iure sanguinis) – Preclusione per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità anche ai nati all’estero prima del 28 marzo 2025 – Possibili deroghe – Condizioni – Presentazione della domanda di accertamento della cittadinanza, in via amministrativa o giurisdizionale, entro e non oltre l’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta – Susseguente riconoscimento, purché compatibile con quest’ultima – Possibile contrasto, tra gli altri, col principio unitario di proporzionalità in riferimento alla perdita generalizzata della cittadinanza dell’Unione, che, in aggiunta a quella nazionale, appartiene a ogni cittadino di uno Stato membro – Necessità di chiarire se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino all’adozione di una disciplina quale quella censurata – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Sospensione del giudizio costituzionale.

Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità

Atti decisi: ord. 262/2025

O. 147/2026

Udienza Pubblica del 09/06/2026, Presidente: AMOROSO, Redattore: PITRUZZELLA

Norme impugnate: Art. 3 bis della legge 05/02/1992, n. 91, introdotto dall'art. 1, c. 1°, del decreto-legge 28/03/2025, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 23/05/2025, n. 74.

Oggetto: Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) - Modifiche alla legge n. 91 del 1992 - Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza - Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima della data di entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 - Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.

Dispositivo: rinvio pregiudiziale CGUE

Atti decisi: ordd. 4, 40 e 41/2026