Ultimo deposito

Deposito 20/06/2025 (dalla 83 alla 85)

S. 83/2025

Udienza Pubblica del 20/05/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: PETITTI

Norme impugnate: Art. 583 quinquies del codice penale, inserito dall'art. 12, c. 1°, della legge 19/07/2019, n. 69.

Oggetto: Reati e pene – Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “sei a quattordici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso – Introduzione di disarmonie nel sistema normativo composto dalle disposizioni di cui agli artt. 582 e seguenti del codice penale a seguito dell’inasprimento sanzionatorio stabilito con legge n. 69 del 2019 in relazione a condotte violente causative di sfregi permanenti – Pari trattamento per condotte causative di eventi di diverse gravità – Disparità di trattamento rispetto a reati di pari gravità per i quali è prevista una pena minima edittale inferiore – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena. In subordine: Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “quattro a quattordici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso. Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “quattro a dodici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale derivi uno sfregio permanente del viso privo di efficacia deformante – Denunciata previsione dell’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. – Violazione del principio di uguaglianza nella duplice articolazione dei criteri di proporzionalità e di ragionevolezza – Disparità di trattamento rispetto a condotte di pari gravità – Violazione dei principi di personalità e di finalità rieducativa della pena. In subordine: Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “sei a dodici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale derivi la deformazione ovvero uno sfregio permanente del viso laddove i fatti non siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa - Denunciata previsione dell’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. laddove l’autore del reato sia persona diversa dal coniuge, anche separato o divorziato, o sia persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione, per la condotta di lesione personale dalla quale derivino la deformazione o lo sfregio permanente al viso, della pena minima edittale di otto anni di reclusione, senza distinzione con riferimento alle due diverse tipologie di lesione – Denunciata previsione, in caso di condanna, dell’applicazione obbligatoria della pena accessoria dell’interdizione in via perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, senza alcuna possibilità di graduazione – Introduzione di disarmonie nel sistema normativo composto dalle disposizioni di cui agli artt. 582 e seguenti del codice penale, a seguito dell’inasprimento sanzionatorio stabilito con legge n. 69 del 2019 in relazione a condotte violente causative di sfregi permanenti – Disparità di trattamento, con riferimento alle ipotesi più lievi di causazione violenta di sfregi permanenti al volto, rispetto a reati di pari gravità per i quali è prevista una pena minima edittale inferiore – Parità di trattamento rispetto alla più grave ipotesi di deformazione del volto – Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale

Atti decisi: ordd. 128 e 227/2024; 14/2025

S. 84/2025

Udienza Pubblica del 21/05/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: SANDULLI

Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, della legge della Regione Sardegna 20/08/2024, n. 12.

Oggetto: Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Modifiche alla l. reg.le n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria - Previsione che le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024 - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l’incompatibilità allo svolgimento delle attività di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza.

Dispositivo: non fondatezza

Atti decisi: ric. 39/2024

O. 85/2025

Camera di Consiglio del 09/06/2025, Presidente: AMOROSO, Redattrice: NAVARRETTA

Norme impugnate: Art. 1 della legge 05/02/1992, n. 91.

Oggetto: Cittadinanza - Riconoscimento della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) - Limiti al riconoscimento della cittadinanza per discendenza - Incidenza dei criteri di riconoscimento, perdita e di riacquisto della cittadinanza sulla nozione di popolo - Contrasto con il principio di democraticità in relazione all’appartenenza della sovranità al popolo - Denunciata attribuzione, attraverso l’attuale regolazione legislativa dello iure sanguinis, di uno status puramente astratto, privo di collegamento con la comunità nazionale e con il territorio della Repubblica - Irragionevole asimmetria rispetto agli altri criteri di acquisto della cittadinanza, fondati sul progressivo consolidamento dei legami con il paese - Contrasto con il principio di effettività e genuinità della cittadinanza - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento euro unitario con riguardo all’acquisizione dello status di cittadino dell’Unione.

Dispositivo: inammissibilità interventi

Atti decisi: ord. 86/2025