RICORSI INDIVIDUATI: 30

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    Ricorso 22/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione autonoma Valle d'Aosta 

    Enti locali – Organi di governo – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Modifiche alla legge regionale n. 54 del 1998 – Durata del mandato del sindaco, del vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati – Previsione che chi ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica di sindaco o quella di vicesindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non è, allo scadere del quarto mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica – Previsione che è consentito un quinto mandato consecutivo se uno dei quattro mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie – Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale – Previsione che la Giunta è composta dal sindaco, che la presiede, dal vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito sulla base dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale – Previsione che non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale alla carica di assessore – Previsione che non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del sindaco e del vicesindaco.

    - Legge della Regione Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, n. 54, (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), artt. 22, commi 1, 6 e 7; e 30-bis, comma 2-ter, come, rispettivamente, modificati dai commi 1 e 4 dell’art. 3 della legge regionale 3 marzo 2025 n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali); nonché art. 3, commi 1 e 4, della legge regionale n. 4 del 2025, nella parte in cui ha modificato gli artt. 30-bis e 22 della legge regionale n. 54 del 1998.

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    Ricorso 21/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Provincia autonoma di Trento 

    Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità (cause di) – Norme della Provincia autonoma di Trento – Modifiche all’art. 14 della legge provinciale n. 2 del 2003 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) – Eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia – Limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Provincia – Previsione della non immediata rieleggibilità per chi sia stato eletto alla carica nelle tre precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno settantadue mesi anche non continuativi.

    - Testo di legge della Provincia di Trento approvata a norma dell’art. 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol del 18 aprile 2025, art. 1, commi 1 e 2.

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    Ricorso 20/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Toscana 

    Sanità pubblica – Norme della Regione Toscana – Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 – Previsione che la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle suindicate sentenze relative al suicidio medicalmente assistito – Previsione che, fino all'entrata in vigore della disciplina statale, possono accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalle suddette sentenze, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – Previsione che le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge regionale costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza – Previsione che le aziende unità sanitarie locali istituiscono una commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione – Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito – Previsione che l'azienda unità sanitaria locale trasmette tempestivamente l'istanza della persona interessata e la relativa documentazione alla commissione e al comitato per l'etica nella clinica operante presso l'azienda, ai sensi dell'art. 99 della legge regionale n. 40 del 2005 – Procedura per la verifica dei requisiti – Previsione che, in caso di esito positivo della verifica dei requisiti, la commissione procede ai fini dell'approvazione o definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.

    - Legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024), intero testo, e in particolare artt. 1, 2 e 7, comma 2, nonché artt. 3, 4, 5 e 6.

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    Ricorso 19/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione autonoma della Sardegna 

    Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 – Previsione che, a seguito dell’insediamento dell’organo di vertice dell’azienda, consente al direttore generale, entro i successivi sessanta giorni, di confermare o sostituire il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari.

    Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Commissariamento, in via straordinaria, delle otto aziende socio-sanitarie locali, dell’azienda ospedaliera ARNAS “G. Brotzu”, dell’AREUS e delle due aziende ospedaliero-universitarie – Funzioni attribuite ai commissari straordinari e compiti assegnati – Durata e condizioni degli incarichi commissariali.

    - Legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24), art. 6, comma 1, limitatamente alla parte in cui sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), e art. 14.

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    Ricorso 18/2025

    Regione Toscana C/ Presidente del Consiglio dei ministri 

    Istruzione – Organizzazione scolastica – Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni – Modifiche all’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito – Procedura e scadenze per l’adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica – Anticipazione (dal 30 novembre al 31 ottobre) del termine per l’adozione, da parte delle regioni, del Piano di dimensionamento – Possibilità, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di determinare un differimento del termine non superiore a 30 giorni.

    - Legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), art. 1, comma 1, e in particolare l’Allegato recante le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), nella parte in cui ha inserito, nel predetto decreto-legge, l’art. 9-bis, comma 2, modificativo dell’art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

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    Ricorso 17/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Veneto 

    Energia – Concessioni di piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Veneto – Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 27 del 2020 – Soppressione del riferimento alle grandi derivazioni a scopo elettrico e all’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 – Denunciata proroga, al 31 luglio 2029, delle concessioni scadute o in scadenza.

    - Legge della Regione Veneto, 29 ottobre 2015, n. 18 (Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po" in materia di divieti relativi alla ricerca ed all'estrazione di idrocarburi) [(recte: Legge della Regione Veneto, 10 febbraio 2025, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico" in materia di piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico), art. 1, comma 1, lettera a), modificativa dell’art. 4, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 (Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico)].

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    Ricorso 16/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione autonoma della Sardegna 

    Sanità pubblica – Livelli essenziali di assistenza (LEA) – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria – Autorizzazione delle Aziende sanitarie locali (ASL) a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito – Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025.

    - Legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), art. 1, comma 1.

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    Ricorso 15/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Toscana 

    Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 61 del 2024 – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che, fino alla data del 31 dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della legge n. 61 del 2024 possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della legge regionale n. 86 del 2016.

    Legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla L.R. 61/2024), art. 2.

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    Ricorso 14/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Toscana 

    Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo – Previsione che, ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unità immobiliari per le previste attività è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva.

    Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che l'esercizio delle attività ricettive è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva – Previsione che l'attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura – Previsione che gli affittacamere, i bed and breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze d’epoca possono esser gestiti unicamente in forma imprenditoriale – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che la disciplina di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio 2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d'uso residenziale sia turistico-ricettiva.

    Turismo – Locazione – Norme della Regione Toscana – Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve – Previsione che consente ai comuni a più alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare con proprio regolamento zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve esercitate anche in forma imprenditoriale – Previsione che tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione e sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale e per garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine – Previsione, che i medesimi criteri sono definiti, tra l’altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi.

    Turismo – Agenzie di viaggi – Norme della Regione Toscana – Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività – Previsione che il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.

    Turismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Accompagnatore turistico – Previsione che è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche – Requisiti previsti per lo svolgimento – Previsione di corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione – Modalità e contenuti di tali corsi – Previsione che il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi – Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione – Divieto di prosecuzione dell’attività in caso di perdita di uno dei requisiti dell’attività – Previsione che è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale – Individuazione con regolamento delle articolazioni della professione – Requisiti per l’esercizio della professione di guida ambientale – Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale – Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalità di accesso e contenuti – Obblighi professionali – Pubblicità dei prezzi delle prestazioni professionali – Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione – Divieto di prosecuzione dell’attività in caso di perdita di uno dei requisiti dell’attività.

    Turismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Prevista definizione dell'attività di maestro di sci – Istituzione dell’albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana tale professione – Previsione che si intende esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni – Suddivisione dell’albo per specialità nelle sezioni di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri di sci di snowboard – Requisiti per l'iscrizione all'albo – Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione – Modalità di accesso e contenuti dei corsi – Determinazione con deliberazione della Giunta regionale delle materie oggetto di tali corsi, del numero delle ore e delle modalità di accesso dei maestri di sci di altre regioni e Stati – Previsione che il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 – Previsione che l'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana – Effettuazione dell’iscrizione a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello Stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 – Previsione che l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale – Disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci – Sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci – Previsione che la prosecuzione dell'attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività e in tal caso viene ritirata la tessera di riconoscimento.

    Turismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Prevista definizione dell'attività di guida alpina – Albo professionale regionale delle guide alpine – Previsione che è da intendersi esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni – Requisiti per l'iscrizione – Guide alpine di altre regioni e Stati – Previsione che le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine di tale regione – Previsione che l'iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza – Collegio regionale delle guide alpine – Sanzioni disciplinari e amministrative – Divieto del comune di prosecuzione dell'attività professionale di guida alpina, qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

    - Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024 n. 61 (Testo unico del turismo), artt. 22, comma 6; 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44; 45; 59; 76, comma 4; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 123; 124; 125; 126; 127; 130; 131; 134; 136; 137 e 144.

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    Ricorso 13/2025

    Regione Campania C/ Presidente del Consiglio dei ministri 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica – Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente – Meccanismi di riparto tra le regioni – Modalità di contribuzione mediante iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del rispettivo bilancio di previsione, di un fondo con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica – Previsione che, per gli enti in disavanzo, alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione – Regime sanzionatorio – Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, commi 134 e 139, della legge n. 145 del 2018, concernenti, rispettivamente, l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati e contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

    - Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d).