RICORSI INDIVIDUATI: 30

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    Ricorso 18/2025

    Regione Toscana C/ Presidente del Consiglio dei ministri 

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    Ricorso 17/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Veneto 

    Energia – Concessioni di piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Veneto – Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 27 del 2020 – Soppressione del riferimento alle grandi derivazioni a scopo elettrico e all’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 – Denunciata proroga, al 31 luglio 2029, delle concessioni scadute o in scadenza.

    - Legge della Regione Veneto, 29 ottobre 2015, n. 18 (Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po" in materia di divieti relativi alla ricerca ed all'estrazione di idrocarburi) [(recte: Legge della Regione Veneto, 10 febbraio 2025, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico" in materia di piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico), art. 1, comma 1, lettera a), modificativa dell’art. 4, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 (Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico)].

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    Ricorso 16/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione autonoma della Sardegna 

    Sanità pubblica – Livelli essenziali di assistenza (LEA) – Norme della Regione autonoma Sardegna – Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria – Autorizzazione delle Aziende sanitarie locali (ASL) a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito – Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025.

    - Legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), art. 1, comma 1.

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    Ricorso 15/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Toscana 

    Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 61 del 2024 – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che, fino alla data del 31 dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della legge n. 61 del 2024 possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della legge regionale n. 86 del 2016.

    Legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla L.R. 61/2024), art. 2.

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    Ricorso 14/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Toscana 

    Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo – Previsione che, ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unità immobiliari per le previste attività è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva.

    Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che l'esercizio delle attività ricettive è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva – Previsione che l'attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura – Previsione che gli affittacamere, i bed and breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze d’epoca possono esser gestiti unicamente in forma imprenditoriale – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che la disciplina di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio 2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d'uso residenziale sia turistico-ricettiva.

    Turismo – Locazione – Norme della Regione Toscana – Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve – Previsione che consente ai comuni a più alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare con proprio regolamento zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve esercitate anche in forma imprenditoriale – Previsione che tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione e sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale e per garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine – Previsione, che i medesimi criteri sono definiti, tra l’altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi.

    Turismo – Agenzie di viaggi – Norme della Regione Toscana – Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività – Previsione che il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.

    Turismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Accompagnatore turistico – Previsione che è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche – Requisiti previsti per lo svolgimento – Previsione di corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione – Modalità e contenuti di tali corsi – Previsione che il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi – Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione – Divieto di prosecuzione dell’attività in caso di perdita di uno dei requisiti dell’attività – Previsione che è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale – Individuazione con regolamento delle articolazioni della professione – Requisiti per l’esercizio della professione di guida ambientale – Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale – Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalità di accesso e contenuti – Obblighi professionali – Pubblicità dei prezzi delle prestazioni professionali – Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione – Divieto di prosecuzione dell’attività in caso di perdita di uno dei requisiti dell’attività.

    Turismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Prevista definizione dell'attività di maestro di sci – Istituzione dell’albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana tale professione – Previsione che si intende esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni – Suddivisione dell’albo per specialità nelle sezioni di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri di sci di snowboard – Requisiti per l'iscrizione all'albo – Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione – Modalità di accesso e contenuti dei corsi – Determinazione con deliberazione della Giunta regionale delle materie oggetto di tali corsi, del numero delle ore e delle modalità di accesso dei maestri di sci di altre regioni e Stati – Previsione che il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 – Previsione che l'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana – Effettuazione dell’iscrizione a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello Stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 – Previsione che l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale – Disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci – Sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci – Previsione che la prosecuzione dell'attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività e in tal caso viene ritirata la tessera di riconoscimento.

    Turismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Prevista definizione dell'attività di guida alpina – Albo professionale regionale delle guide alpine – Previsione che è da intendersi esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni – Requisiti per l'iscrizione – Guide alpine di altre regioni e Stati – Previsione che le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine di tale regione – Previsione che l'iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza – Collegio regionale delle guide alpine – Sanzioni disciplinari e amministrative – Divieto del comune di prosecuzione dell'attività professionale di guida alpina, qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

    - Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024 n. 61 (Testo unico del turismo), artt. 22, comma 6; 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44; 45; 59; 76, comma 4; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 123; 124; 125; 126; 127; 130; 131; 134; 136; 137 e 144.

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    Ricorso 13/2025

    Regione Campania C/ Presidente del Consiglio dei ministri 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica – Contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente – Meccanismi di riparto tra le regioni – Modalità di contribuzione mediante iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del rispettivo bilancio di previsione, di un fondo con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica – Previsione che, per gli enti in disavanzo, alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione – Regime sanzionatorio – Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, commi 134 e 139, della legge n. 145 del 2018, concernenti, rispettivamente, l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati e contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

    - Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d). 

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    Ricorso 12/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Puglia 

    Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Perseguimento di strategie ed azioni dirette a rafforzare i rapporti di collaborazione e le sinergie fra il sistema di istruzione superiore-università, gli istituti tecnici di formazione (lTS) e il tessuto locale delle piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica – Previsione che per le finalità indicate è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa – Previsione che la medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.

    Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Contributo straordinario per la ricerca e gli studi su digital health e tecnologie digitali per la sanità pugliese – Previsione che la regione sostiene il Dipartimento di Medicina sperimentale dell'Università del Salento nello studio e ricerca, assegnando nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario il 2025, in termini di competenza e cassa.

    Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con disturbi del comportamento alimentare – Previsione che nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della relativa rete di assistenza è contemplata, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista.

    Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Previsione che, per consentire l'avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, si dispone l'intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione, in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione – Previsione che, per consentire l'avvio e il potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, di cui al regolamento generale n. 18 del 2024, è disposta l'intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, delle figure professionali previste nel medesimo regolamento.

    Bilancio e contabilità pubblica – Elezioni – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2005 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) – Previsione che le cause d'ineleggibilità previste nel comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 2 del 2005 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni – Previsione che, nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento.

    Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2025 – Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 39 del 2024 – Previsione che è istituita la RSA di Campi salentina, di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinata nell'organizzazione funzionale dell'Azienda sanitaria locale di Lecce (ASL), con contestuale transito del relativo personale nell'organico dell'ASL competente.

    - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42 ("Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"), artt. 98, 117, 132, 160, 217, 219 e 240.

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    Ricorso 11/2025

    Regione Puglia C/ Presidente del Consiglio dei ministri 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 – Denunciata omessa previsione, nell’intero testo della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, dell’assegnazione di risorse a titolo di restituzione di quanto anticipato dalle regioni. 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 – Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard – Denunciata omessa previsione di risorse per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, sia con riguardo a quelli già corrisposti, sia con riguardo all’assegnazione di risorse in previsione della spesa per il periodo 2025-2027. 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 – Contributo delle regioni alla finanza pubblica – Denunciata omessa considerazione degli ulteriori contributi e/o tagli e/o anticipazioni di risorse, già effettuati o da effettuare, a carico del comparto regionale a titolo di anticipazioni degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992. 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – Denunciata omessa previsione, a titolo di rimborso o di assegnazione alle regioni, di un accantonamento per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992. 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 – Stato di previsione del Ministero della salute – Denunciata omessa previsione, nell’ambito degli stanziamenti di competenza, della restituzione alle regioni delle somme anticipate e/o l’assegnazione delle risorse necessarie per soddisfare il bisogno annuale relativo all’erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 per il periodo 2025-2027. 

    Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2025 – Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge n. 210 del 1992 – Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 – Totale generale della spesa – Denunciata omessa previsione, negli importi indicati, sia in termini di competenza che di cassa, degli importi dovuti alle regioni a titolo di rimborso e/o assegnazione delle somme, rispettivamente, già erogate o da erogare a titolo di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992.

    - Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), intero testo, nonché art. 1, commi da 273 a 384, e commi da 784 a 794; art. 3 e annessa Tabella n. 2, con particolare riferimento alla Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)”, alla Missione 14 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)” e alla Missione 15 “Politiche previdenziali (25)”; art. 16 e annessa Tabella n. 15, con particolare riferimento alla Missione 1 “Tutela della salute (20)”, Programma 1.1 “Prevenzione e promozione della salute umana e assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)”, Azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali”; art. 18. 

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    Ricorso 10/2025

    Regione Siciliana C/ Presidente del Consiglio dei ministri 

    Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Previsione che gli interventi di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 – Previsione che, nel caso di interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico – Previsione che, in relazione agli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista – Previsione che il soggetto proponente presenta, mediante lo Sportello unico delle energie rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'Allegato C, Sezione II – Previsione che, ad eccezione degli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate – Previsione che, nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'Allegato C, Sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

    - Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C).

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    Ricorso 9/2025

    Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Puglia 

    Sanità pubblica - Professioni – Norme della Regione Puglia – Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo) – Previsione che, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure lo assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia – Previsione che, nello svolgimento dell'attività di supporto psicologico, la Regione promuove l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l'equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia – Previsione che, nel raggiungimento delle finalità di sostentamento, riconosce l'approccio multidisciplinare/professionale all'interno della Rete oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche – Previsione che l'assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami – Previsione che l'attività di sostegno psicologico può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo) – Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla legge regionale n. 41 del 2024, quantificati in euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede con copertura nell'ambito del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070.

    - Legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41 ("Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)").