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La Corte costituzionale italiana

Come è nata la Corte

Quando l'Assemblea costituente si accinse ad elaborare il testo della Costituzione della Repubblica italiana (approvato poi il 22 dicembre 1947, promulgato dal Capo dello Stato il 27 dicembre ed entrato in vigore il 1° gennaio 1948), fece una scelta di fondo: attribuire alla nuova Costituzione una forza "superlegislativa", così che le leggi "ordinarie" non potessero modificarla né derogare ad essa (per far ciò è necessario seguire uno speciale procedimento più complesso, previsto dall'articolo 138 della stessa Costituzione): così da attribuire ai diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e alle altre regole che assicurano l'equilibrio fra i poteri la massima resistenza anche di fronte alle leggi del Parlamento. A questa scelta la Costituente fece seguire coerentemente anche se non tutte le forze politiche furono pienamente convinte, allora, di fronte a questa novità che a qualcuno sembrò una "bizzarria" la previsione, fra le "Garanzie della Costituzione" (titolo VI della parte seconda), di una Corte costituzionale, con le funzioni, indicate nell'articolo 134, di giudicare: «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione», nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
A quest'ultimo compito si aggiungeva originariamente quello di giudicare i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Un'ulteriore funzione della Corte, quella riguardante il giudizio sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo, fu aggiunta dalla legge costituzionale n. 1 del 1953.

La lenta attuazione

La Costituzione ha previsto la istituzione della Corte e le sue funzioni fondamentali (articolo 134), la sua composizione (articolo 135), gli effetti delle sue decisioni sulle leggi (articolo 136); ma ha rinviato a successive leggi costituzionali e ordinarie l'ulteriore disciplina di essa e della sua attività. Era dunque necessario che venissero approvate queste leggi, perché la Corte potesse concretamente costituirsi e iniziare a funzionare. Nel febbraio del 1948 la stessa Assemblea costituente (i cui poteri erano stati prorogati per due mesi) approvò la legge costituzionale n. 1 del 1948, che stabilisce chi e come può ricorrere alla Corte. Si dovettero attendere però cinque anni perché venissero approvate la legge costituzionale n. 1 del 1953 e la legge ordinaria n. 87 dello stesso anno, che completano l'ordinamento della Corte. Dopo lo scioglimento delle Camere e le nuove elezioni (svoltesi sempre nel 1953), altri ritardi furono dovuti alle difficoltà del Parlamento di trovare gli accordi necessari ad eleggere, con le elevate maggioranze richieste, i cinque giudici di sua competenza. Solo nel 1955 fu completata la prima composizione della Corte costituzionale, che si insediò nel palazzo della Consulta e si diede la prima necessaria organizzazione, emanando anche le norme regolamentari per la disciplina dei suoi procedimenti: le cosiddette "Norme integrative". Sette anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, finalmente la Corte era in grado di funzionare.

La prima udienza e la prima questione

Il 23 aprile 1956 si tenne la prima udienza pubblica della Corte, presieduta dal suo primo Presidente, Enrico De Nicola: lo stesso che aveva ricoperto la carica di capo provvisorio dello Stato repubblicano nonché, per pochi mesi, di Presidente della Repubblica.
La prima questione discussa riguardava la costituzionalità di una norma della vecchia legge di pubblica sicurezza del 1931, che richiedeva un'autorizzazione di polizia per distribuire volantini o affiggere manifesti, e puniva la distribuzione o affissione non autorizzate: questione sollevata da una trentina di giudici penali di tutto il paese, i quali dubitavano della conformità della norma all'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero. Per sostenere l'incostituzionalità della legge parlarono alcuni fra gli avvocati e i giuristi più illustri, fra cui Costantino Mortati, Vezio Crisafulli e Giuliano Vassalli (tutti, più tardi, in tempi diversi, nominati giudici costituzionali), nonché Piero Calamandrei, già membro dell'Assemblea costituente e grande studioso del processo e della Corte costituzionale e ancora Massimo Severo Giannini, già capo di gabinetto al ministero per la Costituente.
La Corte dovette anzitutto decidere sul punto, molto discusso, se la sua competenza a controllare la costituzionalità delle leggi si estendesse anche alle leggi emanate prima della Costituzione (come appunto la legge di pubblica sicurezza del 1931) o fosse invece limitata (come sosteneva l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio) alle leggi approvate dopo la Costituzione. È evidente l'importanza del problema, dato che gran parte della legislazione che allora, e ancora per molti anni in sèguito, componeva l'ordinamento del nostro Stato veniva dal fascismo e dall'epoca precedente ed era rimasta in vigore.
Escludere il controllo della Corte su di essa avrebbe significato impedire di fatto che la Costituzione diventasse davvero operante in molti settori dell'ordinamento, rinviandone l'attuazione a tempo indefinito. La Corte affermò che tutte le leggi, anteriori o posteriori alla Costituzione, potevano essere controllate e dovevano essere annullate se contrastanti con la Costituzione. I princìpi di questa, infatti, non si rivolgono solo al legislatore, ma si impongono immediatamente a tutti: cittadini, autorità e giudici. La norma della legge di pubblica sicurezza che era stata impugnata fu così dichiarata incostituzionale.
È tale storica sentenza n. 1 del 1956 che ha aperto la strada ad innumerevoli sentenze successive, le quali hanno "bonificato" l'ordinamento da molte norme delle vecchie leggi non in armonia con la nuova Costituzione, nei campi in cui l'intervento innovatore del Parlamento nel tempo è mancato, ha tardato o è stato inadeguato.

La Presidente Cartabia incontra la stampa dopo la sua elezione

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Qualche dato

Dal 1956 la Corte ha pronunciato molte migliaia di decisioni.
Negli ultimi tre anni i casi sottoposti all'esame della Corte sono stati più di 300 all'anno, e la Corte li ha decisi (con riunione dei casi simili) pubblicando, nello stesso periodo, in media, all'incirca, 300 pronunce. Dopo lo straordinario impegno richiestole nel 1978-79 per il processo "Lockheed", che aveva provocato un certo ritardo nella risoluzione delle altre cause, essa si è "messa in pari" nel 1988, con uno sforzo organizzativo eccezionale, compiuto sotto la presidenza di Francesco Saja, e da allora si mantiene al passo con il ritmo dei casi che sopravvengono ogni anno.
All'inizio di ogni anno il Presidente della Corte svolge una relazione pubblica, nel corso di un incontro con la stampa, illustrando il lavoro del periodo trascorso e dando conto degli orientamenti delle decisioni più importanti e dei dati statistici sull'attività. Le decisioni della Corte e gli atti che introducono i giudizi sono tutti pubblicati ogni mercoledì in una serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Oggi le decisioni, le relazioni e altri documenti sono disponibili sul sito Internet della Corte (www.cortecostituzionale.it), oltre che in pubblicazioni e supporti informatici specializzati.