Le decisioni del 2025
Con le 219 pronunce del 2025 la Corte ha affrontato questioni di grande rilevanza economica, giuridica e sociale: dai diritti fondamentali ai grandi temi della famiglia e della sanità. Diverse sono state le sentenze in materia elettorale. E ancora il lavoro, la concorrenza, il welfare, i tributi, la spesa pubblica, il turismo, le banche, l’edilizia, l’ambiente e le energie rinnovabili. Non sono mancate le decisioni su reati e pene, procedura civile e penale, diritti dei detenuti.
ABOLIZIONE REATI – ABUSO D’UFFICIO
Con la sentenza 95 la Corte si è pronunciata sull’abolizione del reato di abuso d’ufficio, avvenuta nel 2024. Quattordici autorità giudiziarie avevano chiesto alla Corte se tale abolizione contrastasse, in particolare, con il vincolo costituzionale a rispettare gli obblighi internazionali, tra cui quelli discendenti dalla Convenzione dell’ONU contro la corruzione. La Corte ha dichiarato la questione non fondata: la Convenzione non impone agli Stati di prevedere il reato in questione, né vieta di abolirlo ove già presente nell’ordinamento nazionale. Sebbene dall’abrogazione derivino “indubbi vuoti di tutela”, la valutazione se questi siano giustificati dai benefici attesi dalla riforma rientra nella responsabilità politica del legislatore e non è sindacabile dalla Corte.
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – COGNOME DEL MINORE
Con la sentenza 210 la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 55 della legge 184 del 1983, in relazione all’articolo 299 del codice civile, nella parte in cui non consente al minore adottato in casi particolari di assumere il solo cognome dell’adottante. L’automatismo che impone l’anteposizione del cognome è stato ritenuto lesivo del diritto all’identità personale e del preminente interesse del minore. Il giudice deve valutare in concreto se la sostituzione del cognome originario risponda all’effettiva identità dell’adottando, previo consenso delle parti coinvolte. In particolare, la minore età dell’interessato potrebbe rendere prevalente l’esigenza di dare rilievo alla nuova identità, là dove il cognome lo colleghi a familiari che non hanno coltivato rapporti con il minore.
ADOZIONE INTERNAZIONALE – PERSONE SINGOLE
La Corte ha dichiarato, con la sentenza 33, l’illegittimità dell’articolo 29-bis della legge 184 del 1983, nella parte in cui esclude i singoli dall’adozione internazionale. La decisione evidenzia l’astratta idoneità della persona singola ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, ferma restando la necessità che il giudice accerti in concreto tale idoneità e capacità educativa. Il divieto assoluto per i singoli rischia di compromettere l’effettività del diritto del minore a essere accolto in una famiglia e comprime in maniera sproporzionata l’autodeterminazione orientata alla genitorialità rispetto a un istituto ispirato al principio di solidarietà sociale.
AUTONOMIA DIFFERENZIATA – REFERENDUM
La sentenza 10 ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione della legge 86 del 2024, contenente disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni ordinarie. La Corte ha rilevato che l’oggetto e la finalità del quesito non risultavano chiari, in quanto la sentenza 192 del 2024 aveva nel frattempo profondamente inciso sull’architettura essenziale della predetta legge. Il quesito era inoltre privo di chiarezza quanto alla sua finalità, con il rischio che si risolvesse nel far esercitare un’opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza della Corte, ma a favore o contro il regionalismo differenziato. L’ammissione della richiesta referendaria avrebbe quindi determinato una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata e, in definitiva, sull’articolo 116 della Costituzione, che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale.
CITTADINANZA – CONOSCENZA LINGUISTICA
Con la sentenza 25 la Corte ha affermato che è costituzionalmente illegittima, perché viola i princìpi di uguaglianza e ragionevolezza, la norma che subordina l’acquisto della cittadinanza – per matrimonio o naturalizzazione – alla prova della conoscenza dell’italiano a livello intermedio per qualunque straniero, senza eccettuare chi versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità.
CITTADINANZA – IURE SANGUINIS
La sentenza 142 ha dichiarato inammissibili le censure riguardanti l’assenza di limiti all’acquisizione della cittadinanza per discendenza, in specie di criteri idonei a garantire l’effettività del legame con l’ordinamento giuridico. La Corte ha escluso la possibilità di disporre un intervento manipolativo in una materia caratterizzata da un margine di discrezionalità del legislatore particolarmente ampio e da incisive ricadute di sistema. La molteplicità delle opzioni possibili determina infatti che la scelta resti affidata alla sola competenza del Parlamento. La Corte ha respinto la richiesta di pronunciarsi sulla nuova disciplina (decreto-legge 36 del 2025), che ha posto limiti all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto non applicabile nei giudizi a quibus.
COMMISSARIO AGLI USI CIVICI – AVVIO DEI PROCEDIMENTI
Con la sentenza 125 la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della norma che attribuisce al commissario agli usi civici il potere di avviare d’ufficio i procedimenti ch’egli dovrà definire. La Corte ha affermato che un proprio intervento è ostacolato dalla necessità di costruire un sistema di tutela dei domini collettivi in armonia con gli articoli 24, 111 e 117 della Costituzione che richiede scelte di opportunità politica. Né il quadro normativo, di livello costituzionale, è mutato rispetto al passato in modo tale da indurre a discostarsi dai precedenti della stessa Corte. Sebbene siano sopraggiunte significative revisioni costituzionali, il complesso delle norme che scolpiscono l’identità della Costituzione definisce dei princìpi qualificabili “fondamentali” o “supremi”, non incisi, appunto, dalle revisioni del 1999 e del 2022. L’identità della Costituzione è infatti definita, nel suo “contenuto essenziale”, dalla Carta stessa e non è modificabile dalle leggi costituzionali o di revisione costituzionale.
COMUNI – CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Con la sentenza 45 la Corte ha rigettato le censure della Regione Liguria, ricordando che, alimentando la finanza locale con trasferimenti veicolati da fondi settoriali, ci si allontana dal modello di autonomia finanziaria delineato dall’articolo 119 della Costituzione. Nel perseguire la finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione agli impegni assunti in sede europea con il Piano strutturale di bilancio, il legislatore si è, tuttavia, limitato a definire l’importo complessivo del contributo delle Regioni e degli enti locali, lasciando autonomia sulle voci in cui effettuare i risparmi ed escludendo le spese per i diritti sociali. In un contesto di risorse scarse, devono essere prima ridotte le spese indistinte rispetto a quelle funzionali a garantire la tutela dei diritti sociali.
CONGEDO PARENTALE – MADRE INTENZIONALE
La Corte ha dichiarato, con la sentenza 115, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27-bis del testo unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 151 del 2001) nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. In un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, che è identico a prescindere dall’orientamento sessuale della coppia, assume preminenza l’interesse del minore, rispetto al quale anche la madre biologica e quella intenzionale, che hanno condiviso il progetto di cura nei suoi confronti, assumono la responsabilità genitoriale, con i relativi doveri verso il figlio, alla pari della coppia eterosessuale.
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE – PRODUTTORI DOP E IGP
La Corte ha dichiarato, con la sentenza 164, che non è in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione la disciplina contenuta nell’articolo 3 del decreto-legge 74 del 2012, che ha riconosciuto soltanto ai produttori DOP e IGP il ristoro dei danni riportati dai prodotti in fase di maturazione in seguito al sisma verificatosi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nel 2012. Il trattamento differenziato, censurato dal Consiglio di Stato limitatamente al settore della produzione casearia, si giustifica per la maggiore incidenza economica della perdita del prodotto in fase di maturazione nelle produzioni DOP.
DOVERI TRIBUTARI – ACCERTAMENTI FISCALI
Con la sentenza 137 la Corte ha valorizzato il dovere tributario nella prospettiva della compliance fiscale e del dialogo anticipato fra Fisco e contribuente. Ha quindi imposto una interpretazione restrittiva della preclusione processuale all’utilizzo dei documenti non trasmessi o non consegnati in risposta agli inviti dell’amministrazione finanziaria.
EDILIZIA – RIGENERAZIONE URBANA
Con la sentenza 51 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale del Lazio in materia di rigenerazione urbana che aveva consentito, in via transitoria, l’esecuzione di interventi di trasformazione edilizia, con mutamento della destinazione d’uso, in deroga alle previsioni del piano urbanistico e in assenza di una valutazione da parte del Consiglio comunale. Tale disposizione determinava il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico e degli insediamenti abitativi e si poneva in contrasto con la finalità, proclamata dalla stessa legge regionale, di pervenire a una rigenerazione urbana “intesa in senso ampio e integrato”, comprendente non solo aspetti edilizi e urbanistici, ma anche profili economici e sociali, quali la destinazione a verde pubblico.
ELEZIONI – DECADENZA PRESIDENTE REGIONE
Con la sentenza 148 la Corte ha accolto il ricorso della Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato, annullando per l’effetto, in parte qua, l’ordinanza con la quale il Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d’appello di Cagliari, aveva imposto la decadenza della Presidente della medesima Regione, risultata eletta nel 2024. Le pur gravi violazioni di legge, che erano state contestate alla Presidente, non corrispondono infatti alle previsioni di decadenza previste dalla legge 515 del 1993. L’operato del Collegio di garanzia – organo di controllo statale, operante nella Regione per effetto della legge statutaria sarda 1 del 2013 – ha dunque esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attribuzioni garantite alla Regione Sardegna.
ELEZIONI – FIRMA DIGITALE
I giudici della Corte hanno dichiarato costituzionalmente illegittime, con la sentenza 3, le norme che non consentono alla persona con disabilità di usare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni, promuovendo l’accessibilità digitale nel pubblico servizio elettorale.
ELEZIONI – TERZO MANDATO
La sentenza 64 ha dichiarato incostituzionale la legge campana che consentiva al Presidente della Giunta regionale che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo. La disposizione impugnata ha reso inapplicabile il principio fondamentale del divieto del terzo mandato posto dalla legge 165 del 2004, violando così l’articolo 122 della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare le ipotesi di ineleggibilità nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti con legge statale. Successivamente, con la sentenza 211, la Corte ha dichiarato incostituzionale anche la legge della Provincia autonoma di Trento che ha innalzato da due a tre il numero dei mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia. Il divieto del terzo mandato consecutivo non si impone, quindi, solo alle regioni ordinarie, ma è un principio generale dell’ordinamento che vincola anche quelle autonomie speciali la cui forma di governo si caratterizza, al pari delle prime, per l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente.
ENERGIE RINNOVABILI – INSTALLAZIONE IMPIANTI
In tema di installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile, la Corte ha dichiarato, con la sentenza 28, l’illegittimità costituzionale della legge sarda che prevedeva il divieto e la sospensione dei procedimenti già avviati. Le disposizioni regionali, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, si ponevano in contrasto con la normativa statale. Tale normativa, adottata nell’esercizio di un intreccio di competenze legislative esclusive statali, in materia di tutela dell’ambiente, concorrenti in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, è volta ad accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese e a raggiungere gli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.
FAMIGLIA – DIRITTI DEL CONVIVENTE
La sentenza 197 ha dichiarato incostituzionale l’articolo 42 del testo unico 151 del 2001, come vigente anteriormente al 2022, nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza a persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente. I valori solidaristici ex articoli 2, 3 e 32 della Costituzione segnano la centralità dei diritti della persona con disabilità, vieppiù se grave, che richiede protezione all’interno dell’ambito familiare. Anche le coppie di fatto sono legate, secondo la legge 76 del 2016, da vincoli di assistenza morale e materiale e l’effettiva convivenza, se l’assistenza è stata prestata, fa quindi sorgere il diritto al beneficio in questione.
FALLIMENTI BANCHE – CONFISCA OBBLIGATORIA
La sentenza 7 si è occupata della confisca di 963 milioni di euro disposta a carico di quattro persone fisiche, ritenute responsabili del crac della Banca popolare di Vicenza. La Corte ha ritenuto contraria alla Costituzione la norma che prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, di tutti i beni utilizzati per la commissione di un reato societario, qui identificati nei finanziamenti concessi a terzi dalla Banca per acquistarne le azioni. La legge produce infatti risultati sanzionatori sproporzionati, perché non consente al giudice di adeguare l’importo della confisca alle reali capacità economiche e patrimoniali dei singoli condannati.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – PATRIMONIO CULTURALE
La Corte ha dichiarato, nella sentenza 88, che la previsione del termine di dodici mesi per annullare d’ufficio un provvedimento amministrativo, anche con riferimento alle autorizzazioni che incidono sulla tutela del patrimonio culturale, non è manifestamente irragionevole né lesiva dell’articolo 9 della Costituzione e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. L’interesse culturale trova infatti adeguata protezione nel procedimento di primo grado, mentre nel procedimento di secondo grado, trascorso il termine annuale, arretra rispetto agli interessi dell’affidamento del destinatario del provvedimento favorevole e alla stabilità dei rapporti giuridici pubblici. Ciò in assonanza con la concezione costituzionale dell’amministrazione in cui il potere amministrativo è attribuito al servizio del cittadino.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ESENZIONE
Con la sentenza 112 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 del decreto legislativo 504 del 1992, per violazione degli articoli 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, nella parte in cui riconosce l’esenzione dall’ICI solo al proprietario dell’immobile che dimori abitualmente nella sua abitazione insieme alla famiglia. La Corte ha precisato che il concetto di abitazione principale assume il significato di luogo in cui il contribuente dimori abitualmente e ha riconosciuto l’esenzione dall’ICI a chi abbia adibito l’immobile di cui è possessore a dimora abituale, in tal modo eliminando la discriminazione tra persone coniugate e singole e rispetto ai coniugi che, per effettive esigenze, come quelle lavorative, scelgono residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.
IMPRESE FUNEBRI – SERVIZIO DI AMBULANZA
Con la sentenza 62 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto, per le imprese funebri, di esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile, previsto dalla legge regionale calabrese. Tale divieto va distinto da quello, pure imposto alle stesse imprese, di esercizio del trasporto di soccorso, diretto a tutelare la tranquillità e il benessere psicologico di soggetti particolarmente vulnerabili, che trova fondamento nella materia della tutela della salute. Esso piuttosto incide direttamente sulla concorrenza, introducendo una barriera alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e influendo negativamente sulla libera scelta dei cittadini, in violazione dell’articolo 117 della Costituzione.
IMPRESE – VALORE DELLE COOP
La sentenza 116 ha valorizzato la dimensione costituzionale della cooperazione, forma avanzata di impresa anche in sistemi socialmente evoluti, in forza della sua struttura fondata su mutualità, sussidiarietà e democraticità. Ha quindi dichiarato illegittimo lo scioglimento automatico delle cooperative a prescindere dalla verifica sull’effettivo conseguimento delle finalità mutualistiche.
INCOMPATIBILITÀ – GIUDICE DELLA PREVENZIONE
Il Collegio ha dichiarato non fondate, con la sentenza 182, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alla mancata previsione di un’ipotesi di incompatibilità o di ricusazione del giudice della prevenzione che restituisca gli atti all’autorità proponente per carenze probatorie. Il procedimento di prevenzione non è scandito da distinte fasi “processuali”, come accade nel procedimento penale, ma mantiene una fisionomia monofasica, sicché la restituzione degli atti all’autorità proponente, che comunque non è qualificabile come “attività pregiudicante” poiché non anticipa una successiva adozione del provvedimento di sequestro, non determina una regressione di fase, ma identifica una mera sottofase all’interno di un procedimento che resta unitario.
ISTRUZIONE – DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO
Con la sentenza 200 la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme che anticipano il termine di conclusione del procedimento di approvazione dei piani di dimensionamento scolastico e attribuiscono al Ministro dell’Istruzione e del merito il potere di proroga. Le norme sono state ricondotte alla materia “norme generali sull’istruzione”, in quanto mirano a disciplinare in modo uniforme i termini procedimentali su tutto il territorio nazionale. La Corte ha inoltre precisato che la proroga presuppone una richiesta motivata della Regione, garantendo così il coinvolgimento di entrambi i soggetti istituzionali e il principio di leale collaborazione.
IVA ALL’IMPORTAZIONE – DAZI DOGANALI
La sentenza 93 ha chiarito che l’IVA all’importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali, essendo strutturata sulla base del principio di neutralità fiscale. Ribadendo che il principio di proporzionalità riguarda anche le sanzioni tributarie, ha quindi dichiarato illegittima la confisca automatica di merci importate senza pagamento di IVA, se il contribuente provvede poi al pagamento integrale dell’importo evaso e delle sanzioni.
LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI – INDENNITÀ RISARCITORIA
Con la sentenza 118 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 del 2015, là dove stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati nelle piccole imprese, l’ammontare delle indennità risarcitorie “non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità” dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. Tale “tetto” è stato considerato in contrasto con i princìpi di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato nonché inidoneo ad assicurare una funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro.
LICENZIAMENTI – TERMINI IMPUGNAZIONE
La sentenza 111 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 della legge 604 del 1966, nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione il lavoratore versi in condizione di incapacità naturale, non opera l’onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. La norma censurata – ha osservato la Corte – esibisce una manifesta irragionevolezza, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, violando, al contempo, il diritto al lavoro (articolo 4) e alla sua tutela (articolo 35), anche in sede giurisdizionale (articolo 24).
MATERIE PRIME CRITICHE – COMPETENZE ESCLUSIVE STATALI
Con la sentenza 136 la Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti di alcune disposizioni riguardanti le procedure relative alle materie prime critiche di interesse strategico (decreto-legge 84 del 2024, come convertito). In particolare, la Corte ha affermato che le disposizioni impugnate non ledono le competenze legislative e amministrative della Regione, in quanto risultano adottate nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e sono prevalentemente riconducibili a materie trasversali di competenza esclusiva statale, quali in particolare la tutela della concorrenza e dell’ambiente.
PREVIDENZA – ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITÀ
Con la sentenza 94 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 335 del 1995 (riforma del sistema pensionistico), nella parte in cui non esclude, dal divieto di integrazione al minimo, l’assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo. Tale divieto lede il principio di uguaglianza, ove applicato anche all’assegno ordinario d’invalidità, spettante al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, è meritevole di particolare tutela, perché si trova in uno stato di bisogno che ostacola l’accumulo di adeguato montante contributivo e può insorgere anche prima dell’età necessaria per godere dell’assegno sociale.
PROCEDURE CONCORSUALI – RAGIONEVOLE DURATA
La Corte, con la sentenza 102, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Venezia, sull’articolo 2 della legge 89 del 2001, nella parte in cui non consente che, valutata la complessità della procedura concorsuale, il giudice dell’equa riparazione possa ritenere non irragionevole una durata superiore al termine di sei anni fissato dalla norma censurata e inderogabile secondo il diritto vivente, il quale peraltro ammette, in linea con la Corte europea dei diritti dell’uomo, una durata fino a sette anni per le procedure di particolare complessità.
PROCESSO CIVILE – CONSULENTI TECNICI
Con la sentenza 179 la Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 130 del testo unico spese di giustizia, nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione della parte di un processo civile al patrocinio a spese dello Stato, i compensi del suo consulente, liquidati secondo le tariffe di cui allo stesso testo unico, sono ridotti della metà. Tali tariffe, infatti, non sono mai state oggetto dell’adeguamento triennale agli indici ISTAT previsto dall’articolo 54 del testo unico; ciò ha comportato la liquidazione di compensi irrisori, che non consente il riconoscimento di un’adeguata remunerazione all’attività dei consulenti, della quale, pur nel doveroso rispetto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, va mantenuta la proporzionalità rispetto ai valori di mercato.
PROCESSO PENALE – MEDICI E ASSICURAZIONI
La sentenza 170 ha dichiarato illegittima la disposizione che non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione in giudizio dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge Gelli-Bianco. La “funzione plurima” di garanzia dell’assicurazione è, infatti, a tutela sia dei pazienti danneggiati, assicurando un ristoro entro i limiti del massimale, sia dei medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Il Collegio ha rilevato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore.
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – DONNA SINGOLA
Il Collegio, con la sentenza 69, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sull’articolo 5 della legge 40 del 2004, confermando il divieto per la donna singola di accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA). La scelta legislativa è stata giudicata non manifestamente irragionevole né sproporzionata, trovando giustificazione nel principio di precauzione a tutela dei futuri nati. In particolare, trattandosi di materia con rilevanti implicazioni bioetiche e riflessi sociali, la Corte ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità spettante al legislatore, il quale, tuttavia, non incontrerebbe ostacoli nei princìpi costituzionali, ove ritenesse di estendere l’accesso alla PMA anche alle famiglie monoparentali.
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – MADRE INTENZIONALE
Con la sentenza 68 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto per la madre intenzionale di riconoscere il figlio nato in Italia e concepito all’estero tramite il ricorso, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita, rispetto al quale aveva espresso il preventivo consenso, con correlata assunzione di responsabilità genitoriale. Il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all’identità personale del minore e pregiudica l’effettività dei suoi diritti in maniera irragionevole, stante l’insussistenza di un controinteresse tale da giustificare un bilanciamento rispetto all’interesse del minore a vedersi riconosciuto automaticamente e sin dalla nascita lo status di figlio anche della madre intenzionale.
PUBBLICO IMPIEGO – TETTO RETRIBUTIVO
La sentenza 135 ha dichiarato l’illegittimità della disposizione che ha fissato il tetto retributivo per i pubblici dipendenti a 240.000 euro lordi annui, anziché parametrarlo al trattamento economico onnicomprensivo del Primo Presidente della Corte di cassazione. Il limite massimo retributivo, introdotto nel 2011, era stato rideterminato nel 2014 in misura fissa, con una significativa decurtazione per alcuni magistrati. Per i primi anni la norma censurata era stata ritenuta non costituzionalmente illegittima in quanto misura straordinaria, giustificata dalla crisi finanziaria, ma aveva poi progressivamente perso il requisito della temporaneità richiesto a tutela dell’indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua legittimità costituzionale ed eurounitaria.
REATI E PENE – FURTO IN ABITAZIONE
Il Collegio, con la sentenza 193, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell’articolo 624-bis del codice penale, che prevede e punisce il reato di furto in abitazione, che deve ritenersi integrato anche quando la condotta è posta in essere nelle parti comuni di un condominio. Si tratta, infatti, di luoghi utilizzati a servizio e protezione delle private dimore ubicate nell’edificio, ai quali, pertanto, va riconosciuta la stessa tutela delle proprietà individuali. La Corte ha ritenuto ragionevole la mancata previsione di un’ipotesi attenuata del reato, perché la violazione del domicilio non conosce graduazioni di intensità, e caratterizza la particolare pericolosità del suo autore, giustificando la scelta del legislatore di inasprire il trattamento sanzionatorio.
REATI E PENE – FURTO CON STRAPPO
Con la sentenza 171 la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione – dell’articolo 624-bis del codice penale, relativo al reato di furto con strappo, nella parte in cui non prevede l’attenuante della lieve entità. Infatti, la gravità del furto con strappo è dimostrata dal fatto che tale reato si accompagna sempre a una violenza avvertita dal soggetto scippato e a una intrusione nella sua sfera personale attraverso il contatto con il reo; inoltre, può facilmente degenerare in un reato più grave o determinare conseguenze dannose tali da alimentare una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione che incidono sulla qualità della vita della vittima.
REATI E PENE – SEQUESTRO DI PERSONA
Secondo la sentenza 113 non è incostituzionale la pena minima di 25 anni di reclusione, riducibile a 16 anni e 8 mesi nei casi di lieve entità, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. Tuttavia, la Corte – in relazione a un caso di vittime private della libertà per brevissimi lassi di tempo per costringerle a pagare somme tra i 100 e i 300 euro – ha sottolineato che il giudice dovrà valutare se il fatto commesso dall’imputato raggiunga un livello di gravità compatibile con pene così elevate, alla luce del principio di proporzionalità. In caso contrario, l’imputato potrà essere condannato per sequestro di persona comune in concorso con un tentativo di estorsione, il che consentirà l’inflizione di una pena inferiore e più adeguata alla concreta gravità del fatto. Con la sentenza 151 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69 del codice penale, nella parte in cui prevede, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva reiterata. Soprattutto in omaggio ai princìpi di proporzionalità e di necessaria individualizzazione della pena, il Collegio ha stabilito che, a fronte di un trattamento sanzionatorio di eccezionale asprezza, è necessario garantire la piena possibilità di mitigare la pena anche per caratteristiche “atipiche” della condotta, che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare.
REDDITO DI CITTADINANZA – REQUISITI
La sentenza 31 ha mostrato che il sindacato sui parametri costituzionali nazionali si coordina in armonia con le pronunce della Corte di giustizia, ricomponendo gli eventuali dissidi interpretativi che possono nascere dalle ordinanze di rinvio pregiudiziale dei giudici comuni. La sentenza, nel ribadire che il reddito di cittadinanza non ha natura assistenziale, ha comunque ritenuto sproporzionato il requisito della residenza decennale, limitandolo a cinque anni, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione.
REFERENDUM – POTERI COMITATO PROMOTORE
Con la sentenza 206 la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore referendum cittadinanza nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La Corte ha ribadito che i promotori del referendum sono i rappresentanti istituzionali del potere dello Stato costituito dai sottoscrittori della richiesta referendaria. La rilevantissima funzione esercitata dai sottoscrittori, volta ad attivare la sovranità popolare, esige che la struttura organizzativa che agisce per loro conto non sia incerta, né mutevole, ma abbia un’identità precisa, che non può essere alterata dalla presenza di soggetti estranei. Pertanto, la legittimazione a promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non spetta ai soggetti – come il suddetto Comitato – che hanno una struttura composta da persone diverse dagli originari presentatori della richiesta.
REGIME 41-bis – ORA D’ARIA
È stato dichiarato illegittimo, con la sentenza 30, l’articolo 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, limitatamente all’inciso “ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10”. Il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora comprime la possibilità di fruire di luce e di aria in misura molto maggiore del regime detentivo ordinario, ma non aggiunge nulla alle esigenze di sicurezza, cui devono provvedere l’accurata selezione del gruppo di socialità e l’adozione di misure volte a escludere contatti tra diversi gruppi, configurandosi, perciò, come un surplus di punizione che esula dalla finalità del regime speciale, in violazione dei princìpi di ragionevolezza e di finalismo rieducativo della pena.
REGIONI A STATUTO SPECIALE – ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Con la sentenza 126 la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative a una norma regionale che qualifica come sostanziali alcune varianti ai progetti di attività estrattive. Il ricorso è stato ritenuto carente di adeguata motivazione, poiché, tra l’altro, non chiarisce in che modo l’elenco delle “modifiche sostanziali” leda beni costituzionalmente tutelati e attribuzioni dello Stato. La Corte ha inoltre precisato che, nei giudizi principali aventi a oggetto leggi di regioni a statuto speciale, è necessario individuare le specifiche attribuzioni statutarie quando si lamenti la violazione dello Statuto in riferimento a una materia ivi disciplinata, al fine di definire correttamente il contenuto del parametro pertinente.
SANITÀ – COMMISSARIAMENTO ASL
Con la sentenza 198 i giudici hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative (legge regionale 8 del 2025) con le quali la Regione autonoma Sardegna aveva disposto il commissariamento straordinario di tutte le aziende sanitarie locali (ASL), con risoluzione automatica del rapporto con il direttore generale in carica (articolo 14), e aveva riconosciuto ai nuovi direttori generali delle ASL il potere di disporre, sulla base di valutazioni puramente discrezionali e senza scrutinio procedimentalizzato, la sostituzione dei direttori non apicali prima della naturale scadenza dei relativi incarichi.
SANITÀ – IMPIEGO MEDICI IN QUIESCENZA
Con la sentenza 84 la Corte ha riconosciuto la conformità a Costituzione, e nella specie al riparto costituzionale delle competenze legislative, della legge della Regione autonoma Sardegna che consente, in via temporanea, il coinvolgimento dei medici di medicina generale in quiescenza nei progetti di assistenza primaria attivati dalle ASL. La Corte ha ritenuto che la disposizione persegua una finalità organizzativa funzionale alla tutela della salute e rientri nelle competenze regionali, configurandosi come misura straordinaria e circoscritta nel tempo, volta a garantire l’effettività dei livelli essenziali di assistenza nelle aree disagiate, senza invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile.
SINDACATI – COSTITUZIONE DI RSA
Il Tribunale di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori per l’impossibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA) nell’ambito di associazioni sindacali che non hanno firmato né partecipato alla negoziazione di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva e pure sono maggiormente rappresentative. Con la sentenza 156 la Corte ha stabilito che le rappresentanze aziendali possono costituirsi in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, atteso che la libertà negoziale del datore di lavoro privato non può tradursi in un ostacolo al godimento delle misure di agibilità che la legge riconosce alle associazioni rappresentative dei lavoratori.
SOCCORSO IN MARE – FERMO AMMINISTRATIVO DELLA NAVE
Con la sentenza 101 la Corte ha respinto le questioni di legittimità costituzionale della disciplina del fermo amministrativo della nave, sollevate dal Tribunale di Brindisi: la condotta sanzionata è descritta in modo puntuale e non è dunque violato il principio di determinatezza. La Corte ha dichiarato l’infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli articoli 10 e 117 della Costituzione. La disciplina censurata può e deve essere interpretata in armonia con le convenzioni internazionali, con gli obblighi di soccorso e con il divieto di respingimento. La Corte ha rigettato le censure sull’obbligatoria applicazione del fermo della nave: tale misura punitiva non è né irragionevole né sproporzionata.
SPACCIO DI LIEVE ENTITÀ – MESSA ALLA PROVA
Con la sentenza 90 il Collegio ha dichiarato che è incostituzionale l’esclusione del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità, dalla messa alla prova. È stato infatti ritenuto irragionevole e foriero di disparità di trattamento che, a seguito di una modifica normativa del 2023, l’accesso alla messa alla prova sia precluso per una fattispecie di reato meno grave, quale lo spaccio di lieve entità, mentre è in astratto ammissibile per una fattispecie più grave, come l’istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti.
SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO – NORME REGIONALI
La sentenza 204 ha esaminato la legge della Regione Toscana sull’aiuto al suicidio. La Corte ha respinto le censure statali sull’intera legge, ritenendo che la Regione abbia esercitato la propria competenza concorrente in materia di tutela della salute dettando norme di carattere organizzativo e procedurale. Tuttavia, numerose sue disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime in quanto in contrasto con princìpi fondamentali di tale materia o comunque perché esorbitavano in competenze legislative riservate in via esclusiva allo Stato.
TRASPORTI E TARIFFE – AUTOSTRADE
Con la sentenza 147 la Corte ha ritenuto illegittime le disposizioni che hanno rinviato i termini per gli adeguamenti tariffari dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 in attesa dell’aggiornamento dei piani economici finanziari. Il Collegio ha osservato che le disposizioni censurate violano il principio di continuità amministrativa, che impone di evitare ogni ritardo che non sia strettamente funzionale alla salvaguardia dell’interesse pubblico cui è finalizzato il concreto procedimento e che possa pregiudicare, in tal modo ingiustificatamente, l’interesse dei privati; al contempo, esse si pongono in contrasto con l’articolo 41 della Costituzione, in quanto sbilanciano irragionevolmente il rapporto concessorio in favore dell’amministrazione concedente, con conseguenze negative sugli interessi dei concessionari e dell’utenza.
TRATTENIMENTO DELLO STRANIERO
CONVALIDA E
CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI
Con la sentenza 39 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina del processo di cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero introdotta dal decreto-legge 145 del 2024, convertito, con modificazioni, nella legge 187 del 2024, nella parte in cui dispone che in tale giudizio si applichi la norma, dettata per il processo di legittimità in materia di mandato d’arresto europeo (MAE) consensuale, secondo cui la Corte di cassazione giudica in camera di consiglio senza intervento delle parti. L’estensione al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento di una procedura, come quella relativa al MAE consensuale, inidonea ad assicurare un contraddittorio tra le parti, è manifestamente irragionevole e lede il diritto di difesa. La Corte ha, quindi, individuato nella disciplina procedurale del MAE ordinario il dato normativo utile alla ricostruzione del precetto rimosso.
TRATTENIMENTO DELLO STRANIERO – RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE
Il giudice di pace di Roma, in sede di convalida del trattenimento in centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) di persona straniera, censura l’articolo 14 del testo unico immigrazione perché i “modi” del trattenimento sono disciplinati da fonti secondarie, in contrasto con la riserva assoluta di legge dell’articolo 13 della Costituzione, e per l’assenza di rimedi giurisdizionali per le lesioni di diritti nel corso del trattenimento. Con la sentenza 96 la Corte ha accertato la violazione dell’articolo 13, ma le questioni sono state dichiarate inammissibili in parte per l’impossibilità di rimediare al vuoto di tutela, in parte alla luce dei rimedi generali presenti nell’ordinamento (articoli 2043 del codice civile e 700 del codice di procedura civile), spettando al legislatore introdurre una compiuta disciplina di rango primario e più specifiche forme di tutela.
TSO – DIRITTI DI AZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO
Con la sentenza 76 la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 35 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui non prevede la comunicazione del provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e la notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante e che la persona interessata sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida. La persona in stato di alterazione psichica non può essere privata dei diritti costituzionali di azione e difesa in giudizio e al contraddittorio. Poiché l’alterazione può impedire di comprendere il contenuto delle comunicazioni, è necessaria l’audizione personale del giudice tutelare, anche ai fini del rispetto degli articoli 13 e 32 della Costituzione.
TURISMO – ALBERGHI E B&B
Con la sentenza 186 i giudici hanno respinto le censure su diverse disposizioni della legge della Regione Toscana 61 del 2024, concernenti le “strutture ricettive extra-alberghiere” e le locazioni turistiche. La Corte ha ritenuto che le norme impugnate, che fissano condizioni per la gestione di quelle strutture ricettive, siano riconducibili alla materia del turismo (e non all’ordinamento civile) e non ledano il diritto di proprietà, perché perseguono una funzione sociale (ridurre gli effetti negativi dell’overtourism) in modo proporzionato. Inoltre, ha fatto salva la norma che consente ai comuni di limitare le locazioni turistiche brevi, trattandosi di una disciplina amministrativa che interseca in via prevalente le materie del governo del territorio e del turismo.
TV LOCALI – CONTRIBUTI PUBBLICI
La sentenza 44 ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato in materia di contribuzione pubblica alle emittenti televisive locali. La disposizione che ha “legificato” il cosiddetto scalino preferenziale – in forza del quale i contributi stanziati in favore delle emittenti televisive locali sono attribuiti per il 95% alle prime 100 in graduatoria e per il restante 5% a quelle in posizione successiva – non viola i princìpi del pluralismo informativo e della concorrenza. L’attuale sfida non riguarda tanto l’ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell’informazione, rispetto alla quale fondamentale è il ruolo dei giornalisti.
URBANISTICA – DIVIETI DI COSTRUIRE
Con la sentenza 72 la Corte ha respinto le questioni di legittimità costituzionale di una disposizione regionale siciliana del 1991, che ha interpretato come direttamente e immediatamente efficace anche nei confronti dei privati il divieto di costruire nel territorio regionale entro 150 metri dalla battigia, previsto da una legge del 1976. La Corte ha ritenuto che la disposizione del 1991 abbia interpretato autenticamente la norma del 1976, chiarendo che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia valesse direttamente fin dal 1976 per i privati e non solo ai fini del suo inserimento nei piani urbanistici, e che non abbia leso un legittimo affidamento sulla possibilità di ottenere la sanatoria edilizia.
FOCUS decisioni
Servizio studi
SENTENZE E COMUNICATI CITATI
| Decisione | Comunicato | English version | Legal summary |
|---|---|---|---|
| Abolizione reati - Abuso d'ufficio | |||
| Sentenza n° 95 | |||
| Adozione in casi particolari - Cognome del minore | |||
| Sentenza n° 210 | |||
| Adozione internazionale - Persone singole | |||
| Sentenza n° 33 | |||
| Autonomia differenziata - Referendum | |||
| Sentenza n° 10 | |||
| Cittadinanza - Conoscenza Linguistica | |||
| Sentenza n° 25 | |||
| Cittadinanza - Iure Sanguinis | |||
| Sentenza n° 142 | |||
| Commissario agli usi civici – Avvio dei procedimenti | |||
| Sentenza n° 125 | |||
| Comuni - Contenimento della spesa pubblica | |||
| Sentenza n° 45 | |||
| Congedo parentale - Madre intenzionale | |||
| Sentenza n° 115 | |||
| Contributi alle imprese - Produttori DOP e IGP | |||
| Sentenza n° 164 | |||
| Doveri tributari - Accertamenti fiscali | |||
| Sentenza n° 137 | |||
| Edilizia - Rigenerazione urbana | |||
| Sentenza n° 51 | |||
| Elezioni - Decadenza presidente regione | |||
| Sentenza n° 148 | |||
| Elezioni - Firma digitale | |||
| Sentenza n° 3 | |||
| Elezioni - Terzo mandato | |||
| Sentenza n° 64 | |||
| Sentenza n° 211 | |||
| Energie Rinnovabili - Installazione impianti | |||
| Sentenza n° 28 | |||
| Famiglia - Diritti del convivente | |||
| Sentenza n° 197 | |||
| Fallimenti banche - Confisca obbligatoria | |||
| Sentenza n° 7 | |||
| Giustizia amministrativa - Patrimonio culturale | |||
| Sentenza n° 88 | |||
| Imposta Comunale sugli immobili - Esenzione | |||
| Sentenza n° 112 | |||
| Impres funebri - Servizio di ambulanza | |||
| Sentenza n° 62 | |||
| Imprese - Valore delle Coop | |||
| Sentenza n° 116 | |||
| Incompatibilità - Giudice della prevenzione | |||
| Sentenza n° 182 | |||
| Istruzione - Dimensionamento scolastico | |||
| Sentenza n° 200 | |||
| IVA all'importazione - Dazi doganali | |||
| Sentenza n° 93 | |||
| Licenziamenti illegittimi - Indennità risarcitoria | |||
| Sentenza n° 118 | |||
| Licenziamenti - Termini impugnazione | |||
| Sentenza n° 111 | |||
| Materie prime critiche - Competenze esclusive statali | |||
| Sentenza n° 136 | |||
| Previdenza - Assegno ordinario d'invalidità | |||
| Sentenza n° 94 | |||
| Procedure concorsuali - Ragionevole durata | |||
| Sentenza n° 102 | |||
| Processo civile - Consulenti tecnici | |||
| Sentenza n° 179 | |||
| Processo penale - Medici e assicurazioni | |||
| Sentenza n° 170 | |||
| Procreazione medicalmente assistita - Donna singola | |||
| Sentenza n° 69 | |||
| Procreazione medicalmente assistita - Madre intenzionale | |||
| Sentenza n° 68 | |||
| Pubblico impiego - Tetto retributivo | |||
| Sentenza n° 135 | |||
| Reati e pene - Furto in abitazione | |||
| Sentenza n° 193 | |||
| Reati e pene - Furto con strappo | |||
| Sentenza n° 171 | |||
| Reati e pene - Sequestro di persona | |||
| Sentenza n° 113 | |||
| Sentenza n° 151 | |||
| Reddito di cittadinanza - Requisiti | |||
| Sentenza n° 31 | |||
| Referendum - Poteri comitato promotore | |||
| Sentenza n° 206 | |||
| Regime 41-bis - Ora d'aria | |||
| Sentenza n° 30 | |||
| Regioni a statuto speciale - Attività estrative | |||
| Sentenza n° 126 | |||
| Riforma procedura civile – Verifiche preliminari | |||
| Sentenza n° 96 | |||
| Sanità - Commissariamento ASL | |||
| Sentenza n° 198 | |||
| Sanità - Impiego medici in quiescenza | |||
| Sentenza n° 84 | |||
| Sindacati - Costituzione di RSA | |||
| Sentenza n° 156 | |||
| Soccorso in mare – Fermo amministrativo della nave | |||
| Sentenza n° 101 | |||
| Spaccio di leve entità – Messa alla prova | |||
| Sentenza n° 90 | |||
| Suicidio medicalmente assistito – Norme regionali | |||
| Sentenza n° 204 | |||
| Trasporti e tariffe - Autostrade | |||
| Sentenza n° 147 | |||
| Trattamento dello straniero - Convalida e contraddittorio tra le parti | |||
| Sentenza n° 39 | |||
| Trattamento dello straniero – Riserva assoluta di legge | |||
| Sentenza n° 96 | |||
| TSO - Diritti di azione e difesa in giudizio | |||
| Sentenza n° 76 | |||
| Turismo - Alberghi e B&B | |||
| Sentenza n° 186 | |||
| TV locali - Contributi pubblici | |||
| Sentenza n° 44 | |||
| Urbanistica - Divieti di costruire | |||
| Sentenza n° 72 | |||