La relazione
sull’attività della Corte
per l’anno 2024
Al centro della relazione annuale del Presidente Amoroso i limiti del potere legislativo, la tutela dei diritti fondamentali, la tutela giurisdizionale, il regionalismo, la finanza pubblica e l’equilibrio di bilancio, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, il dialogo con il legislatore e i moniti della Corte.
“Il futuro è divenuto incerto e nello scenario globale vari parametri sembrano in rapido e imprevedibile mutamento. Ma lo stato di diritto costituisce ancora saldo ancoraggio del vivere insieme come consorzio civile con comunanza di valori e princìpi fondamentali, i quali danno corpo al patto fondativo della società. Ne è componente essenziale il controllo di costituzionalità, svolto da una Corte a ciò dedicata, il cui normale esercizio costituisce fattore di stabilità e di garanzia dell’ordinamento e delle istituzioni”. Con queste parole, il Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso ha aperto la relazione sull’attività del 2024, in occasione della Riunione straordinaria che si è tenuta l’11 aprile 2025 a Palazzo della Consulta, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e delle più alte cariche.
Partendo dai dati sulla giurisprudenza costituzionale, il Presidente ha declinato le sentenze della Corte nel 2024 secondo un percorso tematico. Il primo punto ha riguardato “il potere legislativo e i suoi limiti”, essendo venuto all’esame della Corte il potere normativo del Governo, “potere – ha osservato – soggetto a precisi limiti costituzionali a tutela della democrazia parlamentare, del ruolo del Parlamento e degli equilibri istituzionali”. Il Presidente ha fatto riferimento anche al contesto europeo, con gli ordinamenti giuridici dei 27 Paesi membri che “tendono al riavvicinamento e poi all’armonizzazione per affrontare, ‘uniti nella diversità’, le sfide del nuovo secolo (l’ambiente, l’energia, l’acqua, il welfare), gli sviluppi tecnologici (a partire dalle enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale) e le crisi del tempo corrente (la guerra al di là dei confini dell’Unione, la pressione migratoria dall’esterno)” e ha ricordato l’importante dialogo tra le Corti europee, la Corte di giustizia e le Corti nazionali.
Numerose sono state – ha proseguito il Presidente – le decisioni sulla “tutela dei diritti fondamentali nelle prospettive e negli ambiti più svariati: diritti di libertà, diritto penale e ordinamento penitenziario, famiglia e status delle persone, lavoro e diritti sociali, rapporti economici, diritto tributario, diritti civili”.
Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, il Presidente ha ricordato “il diritto di accesso al giudice, che deve essere connotato da effettività in tutte le sue fasi” e “il diritto al giusto processo, che deve essere caratterizzato dalla regolamentazione per legge, dal contraddittorio tra le parti, dal principio della parità delle armi tra le stesse, dalla terzietà e imparzialità del giudice, dalla ragionevole durata, dalla garanzia del sindacato di legittimità sulle violazioni di legge”.
Il Presidente ha poi ricordato le decisioni che hanno riguardato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, soffermandosi sulla pronuncia in tema di autonomia differenziata delle regioni ordinarie, e quelle in materia di ambiente, di paesaggio e tutela del territorio, di edilizia e urbanistica. Altro tema emerso ripetutamente l’obbligo di copertura della spesa pubblica e dell’equilibrio di bilancio.
Infine, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, “con particolare riguardo alla garanzia dell’insindacabilità parlamentare, prevista dall’articolo 68 della Costituzione”.
Il Presidente Amoroso ha concluso sul tema del dialogo con il legislatore e i moniti della Corte in forma di “segnalazione, auspicio o sollecitazione” affinché “intervenga disciplinando determinate materie o specifici aspetti di esse”. “Nella consapevolezza e nel rispetto del limite della discrezionalità delle scelte politiche – ha osservato – la Corte è chiamata a dare tutela ai diritti fondamentali e a svolgere la sua missione di giudice delle leggi nel più ampio contesto di leale collaborazione istituzionale”.