Un anno in cifre

I numeri del 2025

Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2025 è di 219 (190 sentenze e 29 ordinanze): un valore leggermente superiore alle 212 del 2024 (+3,3%). Con riferimento agli ultimi quindici anni (2011-2025), si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 309 tra il 2011 e il 2015, 279 tra il 2016 e il 2020 e 239 tra il 2021 e il 2025.

Nel 2025 il numero degli atti di promovimento pervenuti ha fatto nuovamente registrare una variazione di segno positivo rispetto all’anno precedente. Infatti, le 263 ordinanze di rimessione trasmesse segnano un aumento del 6% rispetto alle 248 del 2024; anche il dato dei ricorsi in via principale depositati (54) è superiore a quello del 2024 (40), con un incremento pari al 35%.

Durata media nel giudizio in via incidentale (in giorni)

Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le 219 pronunce del 2025 sono così ripartite: 160 (148 sentenze e 12 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 36 (30 sentenze e 6 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 5 sentenze hanno definito giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 9 pronunce sono state rese nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (8 ordinanze nella fase di ammissibilità e 1 sentenza nella fase di merito).

Completano il quadro 6 sentenze in tema di ammissibilità del referendum e 3 ordinanze di correzione di errori materiali. Tradotti i suddetti valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio in via incidentale abbia riguardato il 73,1% delle pronunce, mentre il giudizio in via principale si è attestato al 16,4% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 2,3% per i conflitti tra enti; 4,1% per i conflitti tra poteri dello Stato; 2,7% per l’ammissibilità del referendum e 1,4% per la correzione di errori materiali.

Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2011-2025)

La risposta alla domanda di giustizia costituzionale

Il giudizio in via incidentale, con le sue 160 decisioni, continua a rappresentare la quota prevalente del contenzioso costituzionale, pari a più del quadruplo del giudizio in via principale. Il dato del 2025 è decisamente superiore a quello dell’anno precedente (139), anche in termini percentuali in rapporto al totale delle decisioni (rispettivamente, 73,1% e 65,3%) ed è il più alto negli ultimi quindici anni.

Le 36 decisioni adottate in sede di giudizio in via principale mostrano un decremento del 39% rispetto alle 59 del 2024. Parimenti, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni (16,4%) è non solo inferiore a quello del 2024 (27,7%) ma è anche il dato più basso registrato negli ultimi quindici anni. La soglia del 40% è stata superata soltanto in quattro anni, in particolare nel 2012 e nel 2013 quando si verificò un’inedita prevalenza quantitativa del giudizio in via principale su quello in via incidentale all’interno del contenzioso costituzionale (rispettivamente con il 47,5% e il 45,7%). Il dato dei conflitti tra Stato, Regioni e Province autonome (5 sentenze) ha largamente superato quello del 2024 (1 pronuncia); il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dallo 0,5% al 2,3% ed è il più alto negli ultimi sei anni. Nei conflitti tra poteri dello Stato le decisioni sono state 9, come nel 2024.

Tuttavia, il quadro si presenta diverso se si prendono in considerazione le due fasi del giudizio: in sede di ammissibilità si assiste a un sensibile incremento dall’unica ordinanza del 2024 alle 8 del 2025; nella fase di merito, invece, si osserva il contrario in quanto alle 8 pronunce del 2024 ne è seguita soltanto 1 nel 2025. Il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dal 4,2% del 2024 (0,4% in sede di ammissibilità e 3,8% nella fase di merito) al 4,1% del 2025 (3,6% in sede di ammissibilità e 0,5% nella fase di merito). Nel 2025 sono state assunte 6 decisioni in sede di giudizio di ammissibilità del referendum. Completano i dati del contenzioso costituzionale del 2025 le 3 ordinanze di correzione di errori materiali.

La pendenza

Al 1° gennaio 2025 risultavano pendenti complessivamente 213 giudizi; nel corso dell’anno sono pervenuti 338 atti di promovimento e ne sono stati definiti 320. La pendenza di fine anno ammonta a 231 giudizi ed è leggermente superiore a quella di fine 2024 (+8,5%). Passando all’esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2025 erano 184, nel corso dell’anno sono pervenute 263 ordinanze di rimessione e ne sono state decise 261. La pendenza al 31 dicembre 2025 si è dunque attestata a 186 giudizi, discostandosi di poco dal dato dell’anno precedente (+1,1%). I dati relativi al giudizio in via principale mostrano un sensibile aumento della pendenza (+78,9%), con 34 giudizi ancora da definire rispetto ai 19 di inizio anno; infatti, nel corso del 2025 sono pervenuti 54 ricorsi e ne sono stati decisi 39. Per quel che attiene ai conflitti tra enti, il dato della pendenza (3) è simile a quello del 1° gennaio 2025 (4): infatti, nel corso dell’anno, sono pervenuti 5 conflitti e ne sono stati definiti 6. In relazione ai conflitti tra poteri dello Stato, i dati della fase di ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase di merito.

La pendenza delle ammissibilità a fine anno è pari a 3, mentre al 1° gennaio 2025 non risultavano pendenti conflitti: infatti, nel 2025 sono pervenuti 10 conflitti e ne sono stati definiti 7. Anche nella fase di merito al 1° gennaio 2025 non risultavano pendenti conflitti, mentre a fine anno il dato della pendenza è pari a 5: nel corso dell’anno sono pervenuti 6 conflitti e ne è stato definito 1. Per quanto riguarda il giudizio di ammissibilità del referendum, al 31 dicembre 2025 la pendenza è pari a 0: al 1° gennaio 2025 risultavano pendenti 6 giudizi e le relative decisioni sono state assunte nei termini di legge. Entro l’anno non sono pervenute ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2025)

I tempi del giudizio costituzionale

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi e persino ridotti rispetto agli anni precedenti. Il dato fondamentale attiene all’intervallo medio tra la pubblicazione dell’atto di promovimento e la trattazione della causa. Nel giudizio in via incidentale, tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione e la data di trattazione sono trascorsi 218 giorni: un valore superiore a quello del 2024 (191 giorni), ma comunque inferiore a quelli dei 3 anni precedenti (227 giorni nel 2023, 292 nel 2022 e 245 nel 2021). Nel giudizio in via principale, l’intervallo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso e la trattazione della causa è stato di 267 giorni: un valore leggermente superiore a quelli del 2024 e 2023 (rispettivamente 260 e 251 giorni), ma decisamente inferiore a quelli degli anni precedenti (324 giorni nel 2022 e 351 nel 2021). Nel conflitto tra enti, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso alla sua trattazione sono trascorsi 239 giorni. Si tratta di un valore più alto di quelli degli anni precedenti (157 giorni nel 2024, 172 nel 2023 e 159 nel 2022), eccezion fatta per quello del 2021 (331 giorni). Nel conflitto tra poteri dello Stato, l’intervallo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso dichiarato ammissibile e la sua trattazione è stato di 91 giorni; in questo caso, si tratta di un dato decisamente inferiore a quelli degli anni precedenti (207 giorni nel 2024, 170 nel 2023, 202 nel 2022 e 174 nel 2021).

Giudizio in via incidentale

Si origina nel corso di una controversia in sede giurisdizionale, laddove il giudice, chiamato ad applicare una disposizione legislativa o un atto avente forza di legge che presenti dubbi di compatibilità con la Costituzione, sollevi questione di legittimità costituzionale d’ufficio o sollecitato dall’istanza di una delle parti.

Giudizio in via principale

Si instaura mediante il ricorso dello Stato contro leggi regionali o il ricorso di una Regione contro leggi statali e atti aventi forza di legge, nonché contro altre leggi regionali, laddove si reputi violata la ripartizione delle competenze legislative, disciplinata dall’articolo 117 della Costituzione.