Reg. ric. n. 14 del 2025 n° parte 2

pubbl. su G.U. del 02/04/2025 n. 14

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti:  Regione Toscana 



Oggetto:

Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo – Previsione che, ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unità immobiliari per le previste attività è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che prevede il potere comunale di stabilire una percentuale inferiore al 40 per cento della capacità ricettiva, senza alcun criterio di commisurazione predeterminato per legge, dando luogo ad applicazioni arbitrarie e immotivate – Lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Lesione della libertà di impresa, esposta al rischio di limitazioni territoriali non giustificate da ragioni di pubblico interesse o di utilità sociale.

- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, art. 22, comma 6.

- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 41.


Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che l'esercizio delle attività ricettive è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva – Previsione che l'attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura – Previsione che gli affittacamere, i bed and breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze d’epoca possono esser gestiti unicamente in forma imprenditoriale – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che la disciplina di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio 2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d'uso residenziale sia turistico-ricettiva – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che non consentendo più sul territorio toscano l’esercizio in forma non imprenditoriale delle predette strutture ricettive, limita la possibilità per i proprietari di immobili di godere del proprio diritto dominicale – Irragionevole discriminazione tra i proprietari che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61 del 2024 esercitavano dette attività in forma non imprenditoriale e che possono continuare a farlo secondo la legge previgente e coloro i quali intendono per la prima volta avvalersi di tale facoltà in epoca successiva, ai quali è preclusa – Prescrizione che, escludendo gli immobili destinati a uso residenziale dall’esercizio delle attività ricettive, risulta illogica e incoerente con le caratteristiche di civile abitazione di questo tipo di ricettività, come definita dalla stessa legge regionale n. 61 del 2024 – Limitazione alla gestione delle strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio che, non potendo superare il numero di camere e al capacità ricettiva di una singola struttura, risulta irragionevole e sproporzionata – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione della proprietà privata, come regolata dal codice civile – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Violazione della libertà di impresa, in assenza di esigenze imperative di interesse generale che possano giustificare delle restrizioni.

- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt. 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44; 45 e 144.

- Costituzione, artt. 3, 41, 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l); codice civile, art. 832.


Turismo – Locazione – Norme della Regione Toscana – Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve – Previsione che consente ai comuni a più alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare con proprio regolamento zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve esercitate anche in forma imprenditoriale – Previsione che tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione e sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale e per garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine – Previsione, che i medesimi criteri sono definiti, tra l’altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che stabilisce un penetrante regime amministrativo per l’esercizio dell’attività di locazione breve, lesivo dei diritti dominicali dei proprietari immobiliari che difficilmente traggono un reddito dai propri beni, mediante la concessione in godimento a terzi per scopi turistici – Previsione che si fa illegittimamente interprete di interessi pubblici, ascrivibili alla materia dei beni culturali, riservati all’esclusiva potestà legislativa statale – Previsione di una potestà normativa secondaria non prevista come principio fondamentale della materia in alcuna legge statale di settore – Introduzione di criteri per l’esercizio della potestà regolamentare dei comuni, distonici rispetto all’obiettivo principale della legge di garantire la disponibilità di un numero adeguato di alloggi a prezzo accessibile – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia dell’ordinamento civile – Violazione della proprietà privata, come disciplinata dal codice civile.

- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, art. 59.

- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l) e s); codice civile, art. 832; decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



Turismo – Agenzie di viaggi – Norme della Regione Toscana – Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività – Previsione che il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che viola la normativa statale interposta che fissa i requisiti professionali a livello nazionale e non prevede alcun vincolo di esclusività in capo al direttore tecnico – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni – Introduzione di limitazioni valide solo sul suolo regionale, determinanti una disparità di trattamento rispetto agli operatori di altre regioni dove non è previsto alcun vincolo di esclusività con l’agenzia – Pericolo di frammentazione di tale professione a livello regionale – Violazione dei principi in materia di concorrenza riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, art. 76, comma 4.

- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo; decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, art. 20; decreto del Ministro del turismo del 5 agosto 2021, n. 1432.


Turismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Accompagnatore turistico – Previsione che è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche – Requisiti previsti per lo svolgimento – Previsione di corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione – Modalità e contenuti di tali corsi – Previsione che il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi – Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione – Divieto di prosecuzione dell’attività in caso di perdita di uno dei requisiti dell’attività – Previsione che è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale – Individuazione con regolamento delle articolazioni della professione – Requisiti per l’esercizio della professione di guida ambientale – Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale – Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalità di accesso e contenuti - Obblighi professionali – Pubblicità dei prezzi delle prestazioni professionali – Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione – Divieto di prosecuzione dell’attività in caso di perdita di uno dei requisiti dell’attività – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che prevede l’introduzione ex novo e in assenza di una disciplina statale di riferimento, delle figure professionali dell’accompagnatore turistico, della guida ambientale nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di prosecuzione delle relative attività – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni – Disposizioni che, delineando una regolamentazione applicabile solo al proprio ambito territoriale di riferimento, è suscettibile di impedire od ostacolare l’esercizio della medesima attività da parte di operatori residenti nel territorio di altre regioni – Violazione dei principi in materia di concorrenza riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt. 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109 e 110.

- Costituzione artt. 3, comma secondo, e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo; decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, art. 6, Allegato 1; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.


Turismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Prevista definizione dell'attività di maestro di sci – Istituzione dell’albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana tale professione – Previsione che si intende esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni – Suddivisione dell’albo per specialità nelle sezioni di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri di sci di snowboard – Requisiti per l'iscrizione all'albo – Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione – Modalità di accesso e contenuti dei corsi – Determinazione con deliberazione della Giunta regionale delle materie oggetto di tali corsi, del numero delle ore e delle modalità di accesso dei maestri di sci di altre regioni e Stati – Previsione che il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 – Previsione che l'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana – Effettuazione dell’iscrizione a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello Stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 – Previsione che l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale – Disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci – Sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci – Previsione che la prosecuzione dell'attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività e in tal caso viene ritirata la tessera di riconoscimento – Ricorso del Governo – Denunciata previsione ripetitiva del contenuto della disposizione statale relativa alla definizione della figura professionale – Contrasto con la giurisprudenza costituzionale secondo la quale alla legge regionale non è consentito di ripetere quanto già stabilito da una normativa nazionale – Disciplina regionale che suddividendo l’albo in diverse specialità, parcellizza la figura professionale definita dal legislatore statale in modo unitario – Disposizioni che illegittimamente stabiliscono che i corsi di qualificazione propedeutici all’iscrizione all’albo regionale riguardano la “singola specialità” – Previsione dei requisiti di accesso all’albo regionale non perfettamente coincidenti con quelli fissati dal legislatore statale e ostacolanti il trasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all’altro – Disciplina regionale relativa ai corsi di qualificazione in contrasto con i principi dettati dalla normativa di riferimento in materia – Ulteriore contrasto con la normativa nazionale che individua nel Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorità competente a ricevere le domande per il riconoscimento delle qualifiche professionali degli appartenenti a paesi extra UE – Disposizioni regionali che, in spregio a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ripetono, in materia di esercizio abusivo della professione e in relazione alla disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci, quanto già stabilità da una legge statale – Introduzione di un doppio sistema sanzionatorio che si cumula alla sanzione penale – Contrasto con il meccanismo di prevalenza previsto dalla normativa nazionale di riferimento – Contrasto con la normativa interposta che accorda al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci tutte le funzioni attinenti, tra l’altro, alla tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull’esercizio della professione, l’applicazione delle sanzioni disciplinari – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni – Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale.

- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124.

- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo; legge 8 marzo 1991, n. 81, artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 e 13.


Turismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Prevista definizione dell'attività di guida alpina – Albo professionale regionale delle guide alpine – Previsione che è da intendersi esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni – Requisiti per l'iscrizione – Guide alpine di altre regioni e stati – Previsione che le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine di tale regione – Previsione che l'iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza – Collegio regionale delle guide alpine –Sanzioni disciplinari e amministrative – Divieto del comune di prosecuzione dell'attività professionale di guida alpina, qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività – Ricorso del Governo – Denunciate previsioni che, in spregio a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ripetono, si sovrappongono o contrastano con quanto già stabilità da una legge statale di riferimento – Ulteriore conflitto con la legge statale interposta disciplinante il trasferimento e l’aggregazione temporanea delle guide alpine – Contrasto con il d.lgs. n. 206 del 2007 che individua nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorità competente per il riconoscimento della qualifiche professionali degli appartenenti ai Paesi extra UE – Disciplina regionale sulla perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività che confligge con la normativa statale interposta che accorda al direttivo del Consiglio regionale delle guide il potere di inibire la prosecuzione della professione – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza – Invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia penale attesa l’introduzione di un doppio binario sanzionatorio in materia di sanzioni alle guide alpine – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.

- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt.125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137.

- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera e) ed l), e terzo; legge 2 gennaio 1989, n.6, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 17; decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.




Norme impugnate:

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 22   Co.

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 41   Co.

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 41   Co.

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 42 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 43 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 44 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 45 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 59 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 76   Co.

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 95 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 96 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 97 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 98 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 99 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 100 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 101 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 102 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 103 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 104 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 105 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 106 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 107 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 108 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 109 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 110 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 111 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 112 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 113 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 114 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 115 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 116 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 117 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 118 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 123 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 124 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 125 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 126 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 127 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 130 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 131 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 134 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 136 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 137 

legge della Regione Toscana  del 31/12/2024  Num. 61  Art. 144 



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art. 41 

Costituzione  Art. 42   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

codice civile  Art. 832 

legge  del 02/01/1989  Num. 6  Art.

legge  del 02/01/1989  Num. 6  Art.

legge  del 02/01/1989  Num. 6  Art.

legge  del 02/01/1989  Num. 6  Art.

legge  del 02/01/1989  Num. 6  Art.

legge  del 02/01/1989  Num. 6  Art. 13 

legge  del 02/01/1989  Num. 6  Art. 14 

legge  del 02/01/1989  Num. 6  Art. 15 

legge  del 02/01/1989  Num. 6  Art. 17 

legge  del 08/03/1991  Num. 81  Art.

legge  del 08/03/1991  Num. 81  Art.

legge  del 08/03/1991  Num. 81  Art.

legge  del 08/03/1991  Num. 81  Art.

legge  del 08/03/1991  Num. 81  Art.

legge  del 08/03/1991  Num. 81  Art. 10 

legge  del 08/03/1991  Num. 81  Art. 12 

legge  del 08/03/1991  Num. 81  Art. 13 

decreto legislativo  del 02/02/2006  Num. 30  Art.  Co.

decreto legislativo  del 23/05/2011  Num. 79  Art.

decreto legislativo  del 23/05/2011  Num. 79  Art. 20 

decreto del Presidente della Repubblica  del 06/06/2001  Num. 380

decreto legislativo  del 18/08/2000  Num. 267

decreto legislativo  del 22/01/2004  Num. 42

decreto ministeriale  del 05/08/2021  Num. 1432



Parte n. 1: Udienza Pubblica del 08/10/2025 rel. PITRUZZELLA

Parte n. 2: Udienza Pubblica del 08/10/2025 rel. SANDULLI M. A.


Testo del ricorso

N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 marzo 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10  marzo  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Turismo - Impresa e imprenditore -  Norme  della  Regione  Toscana  -
  Previsione che gli alberghi possono associare  nella  gestione,  in
  aumento della propria capacita' ricettiva e nei limiti del  40  per
  cento della medesima,  salvo  che  il  comune  non  stabilisca  una
  percentuale inferiore, unita' immobiliari residenziali  nella  loro
  disponibilita', ubicate entro duecento  metri,  misurati  nel  piu'
  breve  percorso  pedonale  possibile,  dalla  struttura   medesima,
  purche' sia garantita l'unitarieta' della gestione, l'utilizzo  dei
  servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di
  sicurezza analoghi al livello  di  classificazione  dell'albergo  -
  Previsione che, ferma  restando  la  possibilita'  di  mantenere  i
  requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case  di
  civile abitazione,  l'utilizzo  delle  unita'  immobiliari  per  le
  previste  attivita'  e'  consentito  previo  mutamento,   ai   fini
  urbanistici,   della   destinazione   d'uso   da   residenziale   a
  turistico-ricettiva. 
Turismo - Impresa e imprenditore -  Norme  della  Regione  Toscana  -
  Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche  della
  civile abitazione -  Previsione  che  l'esercizio  delle  attivita'
  ricettive  e'  consentito  esclusivamente  in  immobili  e   unita'
  immobiliari  aventi,  ai  fini  urbanistici,   destinazione   d'uso
  turistico-ricettiva - Previsione che l'attivita' di  affittacamere,
  o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso
  soggetto, o da societa' controllate o collegate ai sensi  dell'art.
  2359 del codice civile riferibili al medesimo,  in  piu'  strutture
  ricettive nell'ambito  del  medesimo  edificio  non  puo'  comunque
  superare il numero di  camere  e  la  capacita'  ricettiva  di  una
  singola struttura - Previsione che gli  affittacamere,  i  bed  and
  breakfast, le case  e  appartamenti  per  vacanze  e  le  residenze
  d'epoca possono essere gestiti unicamente in forma  imprenditoriale
  -  Disposizioni  transitorie  in  materia  di  strutture  ricettive
  extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione  -
  Previsione che la disciplina di cui all'art.  41,  comma  3,  della
  legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1°  luglio
  2026 e che fino  a  tale  data  le  abitazioni  utilizzate  per  le
  attivita' di cui  al  medesimo  art.  41  possono  avere,  ai  fini
  urbanistici,    sia    destinazione    d'uso    residenziale    sia
  turistico-ricettiva. 
Turismo - Locazione - Norme della Regione Toscana - Criteri e  limiti
  per lo svolgimento dell'attivita' di locazione  turistica  breve  -
  Previsione che consente ai comuni a piu' alta densita' turistica  e
  ai capoluoghi di provincia di individuare, con proprio regolamento,
  zone o aree in cui definire  criteri  e  limiti  specifici  per  lo
  svolgimento, per finalita' turistiche, delle attivita' di locazione
  breve esercitate anche in forma imprenditoriale  -  Previsione  che
  tali criteri e limiti sono dettati nel  rispetto  dei  principi  di
  stretta necessita', proporzionalita' e non discriminazione  e  sono
  individuati al fine di perseguire la corretta  fruizione  turistica
  del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del
  tessuto  sociale  e  per  garantire   un'offerta   sufficiente   ed
  economicamente accessibile di alloggi destinati  alla  locazione  a
  lungo termine - Previsione, che i medesimi criteri  sono  definiti,
  tra l'altro, tenendo conto di ogni altro  elemento  utile  ai  fini
  della  valutazione  dell'impatto,  diretto   o   indiretto,   della
  diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilita' di alloggi  a
  prezzo  accessibile  e  sulla  residenzialita',  anche  in  termini
  qualitativi. 
Turismo - Agenzie di viaggi - Norme della Regione Toscana - Requisiti
  e obblighi per  l'esercizio  dell'attivita'  -  Previsione  che  il
  direttore tecnico deve prestare la propria attivita' lavorativa con
  carattere di continuita' ed esclusivita' in una sola agenzia. 
Turismo - Professioni - Norme della Regione Toscana -  Accompagnatore
  turistico - Previsione che e'  accompagnatore  turistico  chi,  per
  professione, accompagna singole persone o  gruppi  durante  viaggi,
  attraverso  il  territorio   nazionale   o   estero,   per   curare
  l'attuazione dei programmi di  viaggio  e  assicurare  i  necessari
  servizi  di  assistenza  per  tutta   la   sua   durata,   fornendo
  significative informazioni di interesse  turistico  sulle  zone  di
  transito,  al  di  fuori  dell'ambito  di  competenza  delle  guide
  turistiche - Requisiti previsti per lo svolgimento - Previsione  di
  corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione  -
  Modalita' e contenuti di tali corsi - Previsione che  il  materiale
  pubblicitario e informativo delle prestazioni  professionali  degli
  accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi
  -  Sanzioni  amministrative  in  caso  di  assenza  dei   requisiti
  stabiliti dalla regione - Divieto di prosecuzione dell'attivita' in
  caso di perdita di uno dei requisiti  dell'attivita'  -  Previsione
  che e' guida ambientale chi, per  professione,  accompagna  persone
  singole o gruppi  assicurando  la  necessaria  assistenza  tecnica,
  nella visita di ambienti naturali,  anche  antropizzati,  di  musei
  eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i
  rapporti ecologici,  il  legame  con  la  storia  e  le  tradizioni
  culturali, le attrattive paesaggistiche,  e  di  fornire,  inoltre,
  elementi di educazione ambientale - Individuazione con  regolamento
  delle articolazioni della professione - Requisiti  per  l'esercizio
  della professione di guida ambientale - Rapporti con le professioni
  di guida alpina e di guida del parco o  della  riserva  naturale  -
  Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalita'  di
  accesso e contenuti -  Obblighi  professionali  -  Pubblicita'  dei
  prezzi delle prestazioni professionali - Sanzioni amministrative in
  caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla regione - Divieto  di
  prosecuzione dell'attivita' in caso di perdita di uno dei requisiti
  dell'attivita'. 
Turismo - Professioni  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Prevista
  definizione  dell'attivita'  di  maestro  di  sci   -   Istituzione
  dell'albo professionale regionale dei maestri  di  sci,  nel  quale
  sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in  modo  stabile  in
  Toscana tale professione -  Previsione  che  si  intende  esercizio
  stabile della professione l'attivita' svolta dal maestro di sci che
  ha un recapito  in  Toscana  ai  fini  dell'offerta  delle  proprie
  prestazioni - Suddivisione dell'albo per specialita' nelle  sezioni
  di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri  di  sci
  di snowboard - Requisiti  per  l'iscrizione  all'albo  -  Corsi  di
  qualificazione, aggiornamento  e specializzazione  -  Modalita'  di
  accesso e contenuti dei corsi -  Determinazione  con  deliberazione
  della Giunta regionale delle materie oggetto  di  tali  corsi,  del
  numero delle ore e delle modalita' di accesso dei maestri di sci di
  altre regioni e Stati - Previsione che il  Collegio  regionale  dei
  maestri di sci provvede  all'iscrizione  dopo  aver  verificato  la
  permanenza dei requisiti di cui all'art. 113 della legge  regionale
  n.  61  del  2024  -  Previsione  che  l'esercizio  stabile   della
  professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all'Unione
  europea e'  subordinato  alla  iscrizione  nell'albo  del  Collegio
  regionale  dei  maestri  di  sci  della  Toscana  -   Effettuazione
  dell'iscrizione  a  seguito  di  riconoscimento,  da  parte   della
  Federazione italiana sport  invernali,  d'intesa  con  il  Collegio
  nazionale  dei  maestri  di  sci,  della  equivalenza  del   titolo
  professionale acquisito nello Stato  di  provenienza,  di  verifica
  della reciprocita' di trattamento e della sussistenza dei requisiti
  soggettivi di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024
  - Previsione che l'esercizio abusivo della professione  di  maestro
  di sci e' punito  ai  sensi  dell'art.  348  del  codice  penale  -
  Disciplina del Collegio regionale dei maestri  di  sci  -  Sanzione
  amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di maestro
  di  sci   -   Previsione   che   la   prosecuzione   dell'attivita'
  professionale di maestro di  sci  e'  vietata  dal  comune  qualora
  l'interessato perda uno dei  requisiti  richiesti  per  l'esercizio
  dell'attivita'  e  in  tal  caso  viene  ritirata  la  tessera   di
  riconoscimento. 
Turismo - Professioni  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Prevista
  definizione dell'attivita'  di  guida  alpina  -Albo  professionale
  regionale delle guide alpine -  Previsione  che  e'  da  intendersi
  esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalla  guida
  alpina avente un recapito, anche stagionale,  in  Toscana  ai  fini
  dell'offerta delle proprie prestazioni - Requisiti per l'iscrizione
  - Guide alpine di altre regioni e Stati - Previsione che  le  guide
  alpine gia' iscritte negli albi  di  altre  regioni  che  intendono
  esercitare stabilmente  la  professione  anche  in  Toscana  devono
  richiedere l'iscrizione  nell'albo  professionale  regionale  delle
  guide alpine di tale regione - Previsione che l'iscrizione,  per  i
  cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione   europea,   e'
  subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle
  guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato  di
  provenienza - Collegio regionale  delle  guide  alpine  -  Sanzioni
  disciplinari e amministrative - Divieto del comune di  prosecuzione
  dell'attivita' professionale di guida alpina, qualora l'interessato
  perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'. 
- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024 n. 61 (Testo unico del
  turismo), artt. 22, comma 6; 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44;  45;  59;
  76, comma 4; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106;
  107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116;  117;  118;  123;
  124; 125; 126; 127; 130; 131; 134; 136; 137 e 144. 


(GU n. 14 del 02-04-2025)

    Ricorso  ex  art. 127  della  Costituzione. Il   Presidente   del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per  mandato  ex  lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  (c.f.   80224030587),   fax
06/96514000 - pec  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  presso  i  cui
uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 - ricorrente; 
    contro: 
        Regione Toscana,  in  persona  del  presidente  della  giunta
regionale pro tempore (cod. fisc. 01386030488),  nella  sua  sede  in
Firenze, Palazzo Strozzi  Sacrati  -  Piazza  Duomo,  10  -  50122  -
Firenze, regionetoscana@postacert.toscana.it - resistente; 
 
       per la declaratoria della illegittimita' costituzionale 
 
    Giusta deliberazione del Consiglio  dei  ministri  assunta  nella
seduta del giorno 7 marzo 2025, degli articoli 22, comma 6; 41, commi
3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 144; 59; 76, comma 4; articoli  95,  96,  97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, e 110; 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124;  125,  126,  127,  130,
131, 134, 136 e 137 della legge della  Regione  Toscana  31  dicembre
2024, n. 61 pubblicata nel BUR n. 2, parte prima, in data  8  gennaio
2025, recante «Testo unico del turismo». 
    Le norme della legge regionale, recanti  la  disciplina  in  modo
organico del sistema turistico  regionale,  ad  avviso  del  Governo,
presentando diversi profili di illegittimita' costituzionale,  devono
essere impugnate per i seguenti: 
 
                               Motivi 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 6,  della  legge
della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, per  violazione  degli
articoli 3 e 41 della Costituzione. 
    L'art. 22, comma 6, prevede che «Gli alberghi  possono  associare
nella gestione, in aumento della propria capacita'  ricettiva  e  nei
limiti del 40 per cento della  medesima,  salvo  che  il  comune  non
stabilisca una percentuale inferiore, unita' immobiliari residenziali
nella loro disponibilita', ubicate entro duecento metri, misurati nel
piu' breve percorso pedonale  possibile,  dalla  struttura  medesima,
purche' sia garantita l'unitarieta' della  gestione,  l'utilizzo  dei
servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi  e  di
sicurezza analoghi al livello di classificazione dell'albergo.  Ferma
restando la possibilita'  di  mantenere  i  requisiti  strutturali  e
igienico-sanitari  previsti  per  le  case  di   civile   abitazione,
l'utilizzo delle unita'  immobiliari  per  le  attivita'  di  cui  al
presente comma e' consentito previo mutamento, ai  fini  urbanistici,
della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva». 
    La disposizione non risulta in linea con l'esigenza di  garantire
il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita' sottesi
all'art. 3 della Costituzione, dal momento che il potere comunale  di
stabilire una percentuale inferiore al 40 per cento  della  capacita'
ricettiva  non  e'  riferito  ad  alcun  criterio  di  commisurazione
predeterminato per legge e puo', quindi, dare luogo  ad  applicazioni
arbitrarie e immotivate. 
    Risulta dunque incisa la liberta'  d'impresa  degli  albergatori,
tutelata dall'art. 41  della  Costituzione  rispetto  alla  quale  la
possibilita' di incrementare la capacita' ricettiva  dell'azienda  e'
funzionale. 
    La liberta' d'impresa e' dunque esposta al rischio di limitazioni
territoriali non giustificate da reali ragioni di interesse pubblico,
non essendo chiaro su quali basi ciascun comune possa  comprimere  il
diritto  ad  aumentare  la  propria  capacita'  ricettiva   sino   ad
annullarlo integralmente. 
    La sussistenza della violazione  degli  articoli  3  e  41  della
Costituzione emerge alla stregua dei principi  piu'  volte  enunciati
dalla giurisprudenza costituzionale. 
    L'iniziativa economica  privata,  come  enuncia  il  primo  comma
dell'art.  41  della  Costituzione,  e'  oggetto  di   una   liberta'
garantita, nella cui protezione si esprime, quale principio  generale
di ispirazione liberista,  la  tutela  costituzionale  dell'attivita'
d'impresa, pur nel rispetto dell'«utilita' sociale» con cui non  puo'
essere in contrasto (secondo comma dell'art. 41). In simmetria con il
parametro interno, la liberta' di impresa -  da  leggere  oggi  anche
alla luce dei  Trattati  e,  in  generale,  del  diritto  dell'Unione
europea (sentenza n. 218  del  2021)  -  e'  riconosciuta,  altresi',
dall'art.  16  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione
europea,  proclamata  a  Nizza  il  7  dicembre  2000  e  adattata  a
Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE). 
    Le possibili limitazioni di tale liberta' devono, innanzi  tutto,
avere una base legale, stante «la regola della riserva di  legge  nel
campo delle private liberta'  nella  materia  economica,  comprensive
della liberta' di iniziativa» (sentenza n. 40 del 1964);  regola  per
cui le «determinazioni della legge [...] possono essere diverse anche
di contenuto, a seconda della natura dell'attivita' economica e della
utilita' sociale da perseguire ma non possono mai mancare del  tutto»
(sentenza n. 388 del 1992). 
    Inoltre, il  bilanciamento  tra  lo  svolgimento  dell'iniziativa
economica  privata  e  la  salvaguardia  dell'utilita'  sociale  deve
rispondere,  in  ogni  caso,  ai   principi   di   ragionevolezza   e
proporzionalita' (art. 3, primo comma della Costituzione). 
    Si tratta di una «complessa operazione di bilanciamento»  per  la
quale vengono in  evidenza  «il  contesto  sociale  ed  economico  di
riferimento», «le esigenze generali del mercato in cui si realizza la
liberta'  di  impresa»,  nonche'  «le  legittime  aspettative   degli
operatori» (sentenza n. 218 del 2021). Nel rispetto di tali  principi
non  e'  configurabile  una  lesione  della   liberta'   d'iniziativa
economica ove l'apposizione di  limiti  di  ordine  generale  al  suo
esercizio corrisponda all'utilita' sociale. Se e' vero,  quindi,  che
la liberta' di impresa  puo'  essere  limitata  in  ragione  di  tale
bilanciamento, tuttavia, come  ha  piu'  volte  sottolineato  codesta
Corte, per un verso, l'individuazione dell'utilita' sociale non  deve
essere arbitraria e, per un altro, gli interventi del legislatore non
possono perseguirla con misure palesemente  incongrue  (ex  plurimis,
sentenze n. 85 del 2020, n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017,  n.
203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 247 e n. 152 del 2010 e n.  167  del
2009). 
    Nella fattispecie, come anticipato, il citato art. 22,  comma  6,
si pone in contrasto con gli articoli  3  e  41  della  Costituzione,
atteso  che  il  legislatore  attribuisce  ai  comuni  il  potere  di
introdurre trattamenti ingiustificati non in linea con  il  principio
di proporzionalita' - ragionevolezza  e  a  detrimento  della  tutela
della  liberta'  d'iniziativa  economica,  esposta  concretamente   a
rischio  in  assenza  di  ragioni  di  utilita'  sociale.  Il  potere
attribuito ai comuni di fissare una percentuale inferiore  al  limite
previsto  dalla  legge  regionale  per  l'aumento   della   capacita'
ricettiva alberghiera si  pone,  infatti,  quale  misura  palesemente
incongrua  e  in  ogni  caso  tale   da   «condizionare   le   scelte
imprenditoriali in grado cosi' elevato da indurre sostanzialmente  la
funzionalizzazione dell'attivita' economica [...], sacrificandone  le
opzioni di fondo o restringendone  in  rigidi  confini  lo  spazio  e
l'oggetto delle stesse scelte organizzative»  (sentenza  n.  548  del
1990). 
2) Illegittimita' costituzionale degli articoli 41, commi 3 e 4,  42,
43, 44,45 e 144 della legge della Regione Toscana 31  dicembre  2024,
n. 61, per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2, lettera
1) della Costituzione, in relazione all'art. 832 del codice civile. 
    Gli articoli 41, commi 3 e  4,  42,  43,  44,45  e  144,  dettano
disposizioni in materia di strutture ricettive extra-alberghiere  con
le caratteristiche della civile abitazione. 
    In  particolare,  l'art.  41,  comma  3,  cit.   stabilisce   che
l'esercizio delle attivita' di affittacamere, bed and breakfast, case
e  appartamenti  per  vacanze  e  residenze  d'epoca  «e'  consentito
esclusivamente in immobili  e  unita'  immobiliari  aventi,  ai  fini
urbanistici,  destinazione  d'uso  turistico-ricettiva»,   con   cio'
escludendo quelli aventi destinazione d'uso  residenziale.  Soggiunge
il comma 4 che l'attivita' di affittacamere, bed and breakfast  o  di
residenza d'epoca «svolta da  uno  stesso  soggetto,  o  da  societa'
controllate o collegate ai sensi dell'art.  2359  del  codice  civile
riferibili al medesimo, in piu' strutture ricettive  nell'ambito  del
medesimo edificio non puo' comunque superare il numero di camere e la
capacita' ricettiva di una singola struttura». 
    I successivi articoli 42, 43, 44 e 45, poi, prevedono  per  tutte
le suddette strutture ricettive non alberghiere  (1)  ,  la  gestione
unicamente  «in  forma  imprenditoriale»,  escludendo  cosi'  che  in
Toscana  possa  svolgersi  attivita'  di   affittacamere,   bed   and
breakfast, case e appartamenti per vacanze  e  residenze  d'epoca  in
forma non imprenditoriale. 
    In via  transitoria,  poi,  l'art.  144,  comma  3,  della  legge
regionale impugnata stabilisce che le previsioni del citato art.  41,
comma 3, in materia di destinazione d'uso, si applicano  a  far  data
dal 1° luglio 2026. 
    Il  complesso  delle   sopra   riportate   disposizioni   risulta
gravemente lesivo della competenza legislativa esclusiva  statale  in
materia di ordinamento civile, di cui agli articoli  42,  comma  2  e
117, comma 2, lettera 1) della Costituzione, posto che la  proprieta'
privata e' riconosciuta e garantita dalla legge «che ne  determina  i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo  di  assicurarne
la funzione sociale [...]». La scelta, radicale e incomprensibile, di
non consentire piu' sul territorio toscano l'esercizio in  forma  non
imprenditoriale delle attivita' di affittacamere, bed and  breakfast,
case e appartamenti per vacanze e residenze d'epoca limita fortemente
la possibilita' per i (soli) proprietari di immobili della regione di
godere  appieno  del  proprio  diritto  dominicale,  concedendone  il
godimento a terzi per finalita' turistiche, come invece  avviene  nel
resto d'Italia. 
    Oltretutto, il contenuto del diritto di proprieta',  tra  cui  la
scelta di sfruttare economicamente le  potenzialita'  offerte  da  un
bene anche in forma non imprenditoriale, rientra pacificamente  nella
materia dell'ordinamento civile, posto  che  l'art.  832  del  codice
civile stabilisce in termini generali che il proprietario «ha diritto
di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,  entro  i
limiti e con l'osservanza degli obblighi  stabiliti  dall'ordinamento
giuridico». 
    Il concetto di limitazioni al diritto dominicale,  sotteso  tanto
all'art. 42 della Costituzione che all'art. 832  del  codice  civile,
tuttavia, non appare compatibile con le  previsioni  contenute  negli
articoli 42, 43,44 e 45,  che  prescrivono,  per  tutte  le  suddette
strutture  ricettive   aventi   le   caratteristiche   della   civile
abitazione, la sola gestione «in forma imprenditoriale».  Si  tratta,
infatti,  di  una  restrizione  legale  non  collegata  ne'  ad   una
peculiarita'  del  territorio  toscano  rispetto   al   resto   della
Repubblica, ne' ad esigenze di pubblico interesse volte a  conformare
in modo cosi' rigido la  proprieta'  immobiliare  rispetto  alla  sua
funzione sociale. 
    Al contrario, in modo del tutto sproporzionato  e  irragionevole,
dette previsioni hanno per oggetto di deprivare un'amplia  platea  di
proprietari fondiari della possibilita' di ritrarre  un  reddito  dai
loro beni e, addirittura, per effetto di ostacolare la produzione  di
un gettito  tributario  per  tali  attivita',  non  essendovi  alcuna
certezza in merito al fatto che gli immobili in  questione  sarebbero
altrettanto utilmente valorizzabili. Ad  aggravare  tale  situazione,
viene poi introdotta un'irragionevole discriminazione operata in sede
di disposizioni transitorie tra  i  proprietari  che,  alla  data  di
entrata in vigore della legge, esercitavano dette attivita' in  forma
non imprenditoriale, che possono continuare a  farlo  in  conformita'
alla legislazione previgente, e coloro i quali intendono per la prima
volta avvalersi di tale facolta' dominicale in epoca  successiva,  ai
quali e' preclusa. 
    Per cio'  che  riguarda  l'esclusione  della  destinazione  d'uso
residenziale (art. 41, comma  3),  la  relativa  prescrizione  appare
manifestamente  illogica  e   incoerente   con   le   caratteristiche
fondamentali di questo tipo di ricettivita' per come  definita  dalla
stessa legge regionale in oggetto. Infatti, se le strutture ricettive
si qualificano per il fatto di avere «le caratteristiche della civile
abitazione» non si comprende  poi  per  quale  obiettiva  ragione  di
interesse pubblico esse debbano avere una differente destinazione dal
punto  di  vista  urbanistico  e  non  possano,  cioe',  averne   una
residenziale. Si tratta di disposizione non in linea con il principio
di ragionevolezza e che lede l'esercizio del diritto dominicale; essa
non risponde ad esigenze imperative di interesse generale che possono
giustificare  restrizioni   alla   liberta'   di   organizzazione   e
svolgimento dell'attivita' di impresa. 
    L'art. 144,  comma  3  delinea  un'irragionevole  discriminazione
atteso  che  la  citata  disposizione  transitoria  distingue  -  per
individuare l'ambito di applicazione temporale -  tra  i  proprietari
che, alla data di entrata in vigore dell'art. 41, comma 3 (31  luglio
2026), esercitavano le attivita'  etra-alberghiera  con  destinazione
d'uso residenziale sia turistico ricettiva, che possono continuare  a
farlo in conformita'  alla  legislazione  urbanistica  previgente,  e
coloro i quali  intendono  per  la  prima  volta  avvalersi  di  tale
facolta' in epoca successiva, ai quali e' preclusa. 
    Da ultimo, anche la limitazione contenuta nell'art. 41, comma  4,
alla gestione di tali strutture nell'ambito  del  medesimo  edificio,
che «non puo' comunque superare il numero di camere  e  la  capacita'
ricettiva  di  una  singola  struttura»,  e'  del  tutto   priva   di
ragionevolezza; inoltre, non solo lede il diritto  dominicale  ma  si
pone anche in aperto contrasto, al pari della precedente disposizione
citata, con la liberta' di iniziativa economica, di cui  all'art.  41
della Costituzione, posto che preclude alla  ricettivita'  svolta  in
forma  imprenditoriale   la   possibilita'   di   trovare   l'assetto
organizzativo e dimensionale ritenuto piu' confacente alla produzione
di ricchezza.. 
    Per tutte le ragioni sopra esposte, gli articoli 41, commi 3 e 4,
42, 43, 44, 45 e 144, presentano evidenti profili  di  illegittimita'
costituzionale per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2,
lettera 1) della Costituzione, in relazione all'art. 832  del  codice
civile, perche', oltre ad essere gravemente lesive  della  competenza
esclusiva in materia di ordinamento civile,  introducono  limitazioni
irragionevoli  e  sproporzionate  al  diritto  del  proprietario   di
disporre del proprio immobile concedendone il godimento a  terzi  per
fini turistici, oltre che alla liberta' d'intrapresa. 
3) Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  59  della  legge  della
Regione Toscana  31  dicembre  2024,  n.  61,  per  violazione  degli
articoli 3, 117, secondo comma, lettere l) ed s) della  Costituzione,
in relazione all'art. 832 del codice civile. 
    L'art.  59  prevede  criteri  e   limiti   per   lo   svolgimento
dell'attivita' di locazione turistica breve, consentendo ai comuni  a
piu'  alta  densita'  turistica  e  ai  capoluoghi  di  provincia  di
individuare, con proprio regolamento «zone o  aree  in  cui  definire
criteri  e  limiti  specifici  per  lo  svolgimento,  per   finalita'
turistiche, delle attivita' di locazione breve di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50  [...]  esercitate
anche in forma imprenditoriale». 
    La detta disposizione prosegue, precisando che «2. I criteri e  i
limiti di cui al comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  di  stretta
necessita, proporzionalita' e non discriminazione,  sono  individuati
al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del  patrimonio
storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale,
nonche'  di  garantire  un'offerta  sufficiente   ed   economicamente
accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine. Tali
criteri, in riferimento alla zona o area interessata,  sono  definiti
tenendo conto, in particolare: a) del rapporto tra il numero di posti
letto nelle unita' immobiliari ad uso abitativo oggetto di  locazione
breve e la popolazione residente;  b)  della  distribuzione  e  della
capacita'  ricettiva  delle  strutture   ricettive   alberghiere   ed
extralberghiere; c) delle  caratteristiche  del  tessuto  urbano;  d)
della  necessita'   di   tutelare,   anche   con   riferimento   alla
sostenibilita' ambientale, il valore archeologico, storico, artistico
e paesaggistico; e) della necessita' di garantire che il servizio  di
accoglienza sia effettuato con elevati standard  qualitativi;  f)  di
ogni altro elemento utile ai  fini  della  valutazione  dell'impatto,
diretto o indiretto, della diffusione  delle  locazioni  brevi  sulla
disponibilita'   di   alloggi   a   prezzo   accessibile   e    sulla
residenzialita', anche in termini  qualitativi.  3.  I  criteri  e  i
limiti di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto al comma 2,
possono  consistere,  in  particolare:  a)  nella  limitazione,   per
determinate  zone  omogenee,  dello  svolgimento  dell'attivita'   di
locazione breve; b) nell'individuazione di uno specifico rapporto che
deve sussistere fra  superficie  dell'immobile  e  numero  di  ospiti
ammessi; c) nella definizione di requisiti e standard di qualita' che
gli  immobili  adibiti  a  locazione  breve  devono   possedere   con
riferimento, in particolare,  all'accessibilita'  degli  spazi,  agli
standard igienico-sanitari, al decoro degli  ambienti,  nonche'  alla
presenza di servizi  di  connettivita'.  4.  Nei  comuni  dotati  del
regolamento  di  cui  al  comma  1,  l'esercizio  dell'attivita'   di
locazione breve, per le zone o aree interessate,  e'  subordinato  al
rilascio al locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale  per
ciascuna unita' immobiliare che si intende  locare.  Il  comune  puo'
stabilire un limite massimo di autorizzazioni  per  determinate  zone
omogenee. 5. La richiesta di autorizzazione contiene gli elementi che
costituiscono oggetto della comunicazione di cui all'art. 60 o  della
SCIA di cui all'art. 61. Il rilascio dell'autorizzazione  esonera  il
richiedente dagli adempimenti  previsti  dai  medesimi  articoli.  6.
Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve  di
una  porzione  dell'unita  immobiliare  in  cui  il  locatore  ha  la
residenza, nonche' di un singolo locale  all'interno  della  medesima
unita' immobiliare. 7. I comuni, nell'ambito del regolamento  di  cui
al comma 1, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare
un'attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dal presente
articolo.  Tali  disposizioni,  in  fase  di  prima  attuazione   del
regolamento, escludono dall'applicazione dei medesimi limiti, per  un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque  anni,  gli
immobili e le unita' immobiliari gia' destinati, nel corso  dell'anno
2024, all'attivita' di locazione breve, in conformita' alla normativa
vigente». 
    La disposizione  impugnata  e'  palesemente  lesiva  innanzitutto
della  competenza  legislativa  statale  esclusiva  in   materia   di
ordinamento  civile  in  quanto,  in  disparte  la  descrizione   dei
presupposti  per  l'introduzione  a  livello  locale  di  un   simile
penetrante regime amministrativo per  l'esercizio  dell'attivita'  di
locazione  breve,  finisce  per  consentire   limitazioni   su   base
micro-territoriale   dei   diritti   dominicali    dei    proprietari
immobiliari, ai quali puo' essere radicalmente precluso o puo' essere
reso estremamente difficoltoso ritrarre un reddito  dai  propri  beni
concedendone il godimento a terzi per scopi turistici. 
    Inoltre, l'art. 59, citato si fa illegittimamente  interprete  di
interessi pubblici che l'art. 117, secondo comma,  lettera  s)  della
Costituzione riserva all'esclusiva potesta' legislativa statale, come
e' per la tutela  dei  beni  culturali,  tale  essendo  il  senso  da
attribuire  all'espressione   «corretta   fruizione   turistica   del
patrimonio storico, artistico e culturale» richiamata dalla  medesima
disposizione regionale. 
    Il tutto per tacere del fatto che la  stessa  potesta'  normativa
secondaria, pur essendo ascrivibile ai poteri afferenti alla  materia
del Governo  del  territorio,  come  tale  devoluta  alla  competenza
legislativa   concorrente   dall'art.   117,   terzo   comma    della
Costituzione, non  e'  prevista  come  principio  fondamentale  della
materia in alcuna legge statale di settore, dato che ne'  il  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne'  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  neppure  il  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  consentono  in  alcun  modo  ai
comuni di intervenire sullo specifico fenomeno delle locazioni  brevi
ad uso turistico negli stringenti  termini  prefigurati  dalla  legge
regionale toscana. 
    Inoltre,  nel  merito  dei  criteri  in  concreto  enucleati,  la
disposizione appare anche gravemente  contraddittoria  perche'  quale
giustificazione per l'introduzione di detta specifica potesta' locale
di Governo del territorio  -  che  come  detto  e'  sconosciuta  alla
legislazione statale, che  dovrebbe  invece  darle  un  fondamento  -
indica la finalita' di «preservazione  del  tessuto  sociale»  e  «di
garantire un'offerta sufficiente  ed  economicamente  accessibile  di
alloggi destinati alla locazione a lungo termine»;  nondimeno,  nella
concreta declinazione dei relativi criteri, si limita a fare generico
riferimento a «ogni altro elemento utile ai  fini  della  valutazione
dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione  delle  locazioni
brevi sulla disponibilita' di alloggi a prezzo  accessibile  e  sulla
residenzialita', anche in termini qualitativi». 
    In altri termini, i mezzi predisposti per  raggiungere  lo  scopo
non  sono  coerenti  con  gli  obiettivi  dichiarati,  posto  che  la
«distribuzione  e  ...  [la]  capacita'  ricettiva  delle   strutture
ricettive alberghiere ed extraalberghiere», «le  caratteristiche  del
tessuto urbano», la «necessita' di tutelare,  anche  con  riferimento
alla sostenibilita'  ambientale,  il  valore  archeologico,  storico,
artistico e paesaggistico» e  la  «necessita'  di  garantire  che  il
servizio  di  accoglienza  sia  effettuato   con   elevati   standard
qualitativi», indicate quali criteri per l'esercizio  della  potesta'
regolamentare dei comuni, non hanno alcuna attinenza con  il  diverso
tema, proclamato come centrale, della garanzia  della  disponibilita'
di un numero adeguato di alloggi a prezzo accessibile. 
    In conclusione l'art. 59 della legge in oggetto  presenta  palesi
profili  di  illegittimita'  costituzionale  per   violazione   degli
articoli 3, 117, secondo comma, lettere l) ed s) della  Costituzione,
in relazione all'art. 832 del codice  civile,  perche'  introduce  un
regime amministrativo limitativo  del  diritto  del  proprietario  di
disporre del proprio immobile concedendone il godimento a  terzi  per
fini turistici, al dichiarato scopo di  tutelare  interessi  pubblici
devoluti all'esclusiva competenza statale, attraverso una potesta' di
Governo del territorio sconosciuta ai principi generali della materia
sanciti da fonti statali e al fine di perseguire obiettivi dichiarati
distonici rispetto ai mezzi a cio' predisposti. 
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma  4  della  legge
della  Regione  Toscana  31  dicembre  2024,  n.  61  per  violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione  all'art.
20 del decreto legislativo n. 79 del 2011 quale  norma  interposta  e
dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    Giova muovere da una premessa di  carattere  generale  in  merito
alle numerose disposizioni contenute nei Titoli VI e VIII della legge
regionale  riguardanti,  rispettivamente  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo e le professioni turistiche. 
    Le   disposizioni   che   saranno   di   seguito   specificamente
individuate,   presentano   plurimi   profili    di    illegittimita'
costituzionale comuni a tutte le disposizioni che saranno di  seguito
illustrate. 
    Si tratta di disposizioni meramente ripetitive di norme contenute
in leggi statali; cio', in violazione  del  consolidato  orientamento
della  giurisprudenza  costituzionale,  secondo   cui   «alla   legge
regionale non e' consentito ripetere quanto  gia'  stabilito  da  una
legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonche'  n.  57  del
2007)» (Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271). 
    In altri casi, si tratta di disposizioni recanti  una  disciplina
distonica o comunque non pienamente corrispondente  a  quella  recata
dalle leggi statali ovvero si tratta di disposizioni che  introducono
nuove figure professionali;  cio',  in  violazione  dei  principi  in
materia di concorrenza, la cui  tutela  e'  riservata  alla  potesta'
legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,
lettera e) della  Costituzione  e  dell'art.  117,  terzo  comma,  in
materia di riparto di competenze  tra  Stato  e  regioni  in  materia
disciplina delle professioni.  A  tal  ultimo  riguardo,  secondo  il
consolidato  orientamento  del  giudice  delle  leggi,  «la  potesta'
legislativa regionale nella materia concorrente  delle  "professioni"
deve rispettare  il  principio  secondo  cui  l'individuazione  delle
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti,  e'
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando nella competenza delle regioni  la  disciplina  di  quegli
aspetti che presentano uno  specifico  collegamento  con  la  realta'
regionale;  e  che  tale  principio,  al  di  la'  della  particolare
attuazione ad opera dei  singoli  precetti  normativi,  si  configura
[...] quale limite  di  ordine  generale,  invalicabile  dalla  legge
regionale, da cio' derivando che non e' nei poteri delle regioni  dar
vita a nuove figure professionali" (sentenza n.  98  del  2013,  come
richiamata dalla sentenza n. 209 del 2020)» (Corte costituzionale, 23
giugno 2023, n. 127). 
    Ne'  sembra,  sul  piano  tecnico,  che  la  circostanza  che  il
legislatore regionale abbia utilizzato, nell'istituire  nuove  figure
professionale, la locuzione «nelle more della  definizione  da  parte
dello Stato del relativo  profilo  professionale»,  prospettando  una
sorta di cedevolezza della disciplina regionale  in  presenza  di  un
intervento da parte del legislatore nazionale, possa, ex se,  rendere
costituzionalmente legittima l'iniziativa del legislatore  regionale.
Infatti, la c.d. «cedevolezza invertita» (che, come  noto,  opera  al
contrario rispetto al suo normale funzionamento, quello ossia in base
al quale lo Stato,  onde  evitare  vuoti  normativi  nell'ordinamento
giuridico e dunque allo scopo di scongiurare il  pericolo  di  lacune
normative nel sistema, disciplina ambiti  riservati  alla  competenza
regionale sino a quando  le  Regioni  non  interverranno  con  propri
provvedimenti) e' stata ammessa dalla  Corte  costituzionale  con  le
note sentenze n. 1 del 2019 e  n.  222  del  2020  esclusivamente  in
relazione  a  situazioni  nelle  quali   si   intreccino   quantomeno
competenze statali  e  regionali,  riconoscendo  in  tale  caso  alle
regioni  la   possibilita'   di   intervenire   e   di   disciplinare
provvisoriamente ed eccezionalmente la materia, in  caso  di  inerzia
statale  e  fino  all'adozione  delle  relativa  disciplina  statale.
Orbene, in relazione alla materia  delle  professioni,  il  principio
della c.d. cedevolezza invertita non e' in alcun modo predicabile  in
quanto ontologicamente incompatibile con l'esigenza di assicurare, in
caso di istituzione di nuove  figure  professionali,  una  disciplina
unitaria  funzionale  ad  assicurare   la   concorrenza   sull'intero
territorio nazionale, ad evitare indebite discriminazioni  legate  ad
ambiti territoriali infra statuali e a garantire il  pieno  esercizio
della libera prestazione di servizi e della liberta' di  stabilimento
di  cui  agli  articoli  49  e  56  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea nonche' il conseguimento degli obiettivi  di  cui
alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (relativa ai  servizi
nel mercato interno) e alla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE
(relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). 
    A cio' aggiungasi che, diversamente  opinando,  l'istituzione  di
una nuova figura professionale,  con  l'individuazione  dei  relativi
profili e dei  titoli  abilitanti,  verrebbe  rimessa  all'iniziativa
delle Regioni e non anche dello Stato (come  ripetutamente  affermato
dal giudice delle leggi)  cui  spetta  invece  in  via  esclusiva  il
compito di verificare se una determina attivita' abbia il contenuto e
i connotati necessari per essere qualificata come una professione. In
tal  senso,  l'assenza  di  una   disciplina   statale   recante   la
positivizzazione di una determinata attivita' come  una  professione,
lungi dal potersi qualificare come una mera inerzia legittimante  (in
ipotesi)  l'assunzione  di  iniziative  legislative  da  parte  delle
singole regioni, ben puo' qualificarsi come volonta' del  legislatore
statale di non intervenire, con  conseguente  impossibilita'  per  il
legislatore regionale di superare o di sostituirsi alla stessa. 
    Tanto evidenziato in termini  generali,  con  specifico  riguardo
alle singole  disposizioni  della  legge  regionale  in  oggetto,  si
procede ora ad esaminare, con il presente motivo, le disposizioni del
titolo VI oggetto che sono oggetto di censura. 
    Per quanto riguarda le norme contenute nel titolo VI della  legge
in esame, recante la disciplina delle «Agenzie di viaggio e turismo»,
l'art.  76  regola  i  requisiti  e  gli  obblighi  per   l'esercizio
dell'attivita' delle agenzie di viaggio e turismo. 
    Nel  dettaglio,  l'art.  76  prevede   che:   «1.   Il   titolare
dell'agenzia  di  viaggio  e  il   suo   rappresentante,   ai   sensi
dell'articolo 8 del regio decreto 773/1931, devono essere in possesso
dei requisiti previsti dagli articoli 11  e  92  del  medesimo  regio
decreto 773/1931. 2. In caso di societa' o di organismo collettivo, i
requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per  i
quali e' previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 85  del
d.lgs.  159/2011.  3.  Il  titolare  di  agenzia  di  viaggio  o   il
rappresentante legale in  caso  di  societa'  o,  in  loro  vece,  il
preposto, deve  essere  in  possesso  dell'abilitazione  a  direttore
tecnico di agenzia di viaggio. 4. Il direttore tecnico deve  prestare
la propria attivita'  lavorativa  con  carattere  di  continuita'  ed
esclusivita' in una sola agenzia.  5.  Le  agenzie  di  viaggio  sono
tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilita'  civile  a
favore del viaggiatore, ai sensi dell'art. 47, comma 1, dell'allegato
1 al d.lgs. 79/2011. 6. Le agenzie di viaggio sono tenute  a  fornire
idonea garanzia per i casi  di  insolvenza  o  fallimento,  ai  sensi
dell'art. 47, commi 2 e 3, dell'allegato  1  al  d.lgs.  79/2011.  7.
L'attivita' di agenzia di viaggio e' svolta in un locale idoneo,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di edilizia,  urbanistica
e di destinazione d'uso, che in caso di vendita diretta  al  pubblico
deve essere aperto al pubblico.». 
    Ai sensi dell'art. 76, comma 4, il direttore tecnico dell'agenzia
di  viaggio  deve  prestare  la  propria  attivita'  lavorativa   con
carattere di continuita' ed esclusivita' per una sola agenzia. 
    Al riguardo,  si  osserva  preliminarmente  che,  come  noto,  la
professione di «Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo»  e'
contemplata dall'art. 20 del c.d. «Codice del turismo», approvato con
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, secondo cui: «Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato
sono fissati  i  requisiti  professionali  a  livello  nazionale  dei
direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo,  previa  intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Con decreto ministeriale n.  1432  del  2021,  il  Ministero  del
turismo e', quindi, intervento a  dettare  i  requisiti  richiesti  a
livello nazionale per l'esercizio  della  professione  dei  direttori
tecnici delle agenzie di viaggio e  turismo,  senza  prevedere  alcun
vincolo di esclusivita' in capo agli stessi. 
    Conseguentemente, la disposizione introdotta all'art. 76, comma 4
della legge regionale in esame, travalica anzitutto  i  limiti  della
competenza  legislativa   concorrente   attribuita   al   legislatore
regionale ai sensi dell'art. 117, comma  terzo,  della  Costituzione,
che colloca le «professioni»  tra  le  materie  oggetto  di  potesta'
legislativa concorrente. 
    In questa materia, infatti, spetta allo Stato la  determinazione,
per via legislativa, dei principi fondamentali, mentre  alle  regioni
compete la determinazione della disciplina di dettaglio. 
    La consolidata giurisprudenza Corte costituzionale ha piu'  volte
riconosciuto che «la potesta'  legislativa  regionale  nella  materia
concorrente delle professioni deve rispettare  il  principio  secondo
cui l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i  relativi
profili e titoli abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo  carattere
necessariamente unitario, allo  Stato,  rientrando  nella  competenza
delle regioni la disciplina di  quegli  aspetti  che  presentano  uno
specifico collegamento con la realta' regionale. Tale  principio,  al
di la' della particolare attuazione ad  opera  dei  singoli  precetti
normativi, si configura infatti  quale  limite  di  ordine  generale,
invalicabile dalla legge regionale. Da cio' deriva  che  non  e'  nei
poteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza
n. 153 del 2006, nonche', ex plurimis sentenze n. 57 del 2007, n. 424
del 2006 e n. 300 del 2010)» (Corte costituzionale, 23  giugno  2023,
n. 127; cfr. altresi' Corte costituzionale n. 178/2014). 
    La  disposizione  regionale,  altresi',   nell'introdurre   delle
limitazioni  valide  soltanto  sul  suolo  regionale,  determina  una
disparita'  di  trattamento  tra  gli  operatori  del   settore   che
esercitano l'attivita' nella regione Toscana e  quelli  che,  invece,
operano in altre regioni nelle quali non e' previsto alcun vicolo  di
esclusivita', con effetti negativi anche in  termini  di  rischio  di
frammentazione,  a  livello  regionale,  della  disciplina  di   tale
professione, con conseguente violazione dei principi  in  materia  di
concorrenza, la cui tutela e'  riservata  alla  potesta'  legislativa
esclusiva statale ai sensi dell'art.  117,  primo  e  comma  secondo,
lettera e) della Costituzione. 
    Alla luce delle considerazioni che precedono, l'art. 76, comma  4
della legge regionale in oggetto e'  in  contrasto  con  l'art.  117,
terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 20 del  decreto
legislativo n. 79 del 2011 quale norma interposta e con  l'art.  117,
primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
5) Illegittimita' costituzionale degli articoli 95, 96, 97,  98,  99,
100, 101, 102,  103,  104,  105,  106,  107,  108,  109,  e  110  per
violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della   Costituzione   in
relazione all'art. 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 79 del
2011 e all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio  2006,
n. 30 quali norme interposte e dell'art. 117, primo e secondo  comma,
lettera e), della Costituzione Il titolo VIII  reca  disposizioni  in
materia di «professioni turistiche» che risultano presentare  plurimi
comuni profili di illegittimita' costituzionale. In  particolare,  il
Capo II (artt. 95-101) e il Capo III (art. 102-110) del  titolo  VIII
disciplinano, rispettivamente, la  figura  del  c.d.  «Accompagnatore
turistico» e della «Guida ambientale». 
    Con riferimento alla figura del c.d.  «Accompagnatore  turistico»
si indicano di seguito le disposizioni della legge regionale  oggetto
di censura. 
    L'art.  95,  al  comma  1,  stabilisce  che:  «Nell'ambito  della
definizione  delle  professioni  turistiche   di   cui   all'art.   6
dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e nelle more della  definizione  da
parte  dello   Stato   del   relativo   profilo   professionale,   e'
accompagnatore turistico chi,  per  professione,  accompagna  singole
persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o
estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare
i necessari servizi di assistenza per tutta la sua  durata,  fornendo
significative informazioni  di  interesse  turistico  sulle  zone  di
transito,  al  di  fuori  dell'ambito  di  competenza   delle   guide
turistiche.» mentre al comma 2, prevede che: «Non sono soggetti  alle
disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di  viaggio
nell'esercizio della propria attivita' lavorativa». 
    Vengono, poi, disciplinati  i  requisiti  per  l'esercizio  della
professione  di  accompagnatore  turistico  (art.  96),  i  corsi  di
qualificazione  riconosciuti  dalla  regione  (articoli  97-98),   la
pubblicita' dei prezzi (art. 99), le sanzioni amministrative in  caso
di esercizio della stessa in assenza dei  requisiti  stabiliti  dalla
regione (art. 100) e il divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'  in
caso di perdita di uno dei requisiti dell'attivita' (art. 101). 
    Quanto alla figura della c.d.  «Guida  ambientale»,  l'art.  102,
comma 1, della legge  regionale  fornisce  la  seguente  definizione:
«Nell'ambito della definizione delle professioni  turistiche  di  cui
all'art. 6 dell'allegato 1 al  d.lgs.  79/2011  e  nelle  more  della
definizione da parte dello Stato del relativo profilo  professionale,
e' guida ambientale chi, per professione, accompagna persone  singole
o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica,  nella  visita
di ambienti naturali, anche antropizzati, di  musei  eco  ambientali,
allo  scopo  di  illustrarne  gli  elementi,  le  caratteristiche,  i
rapporti  ecologici,  il  legame  con  la  storia  e  le   tradizioni
culturali, le  attrattive  paesaggistiche,  e  di  fornire,  inoltre,
elementi di  educazione  ambientale.  Sono  esclusi  i  percorsi  che
richiedono   comunque   l'uso   di   attrezzature   e   di   tecniche
alpinistiche». 
    L'art. 102, comma 2,  rinvia  ad  un  regolamento  regionale  «le
articolazioni della professione». 
    Vengono  poi  disciplinati  i  requisiti  per  l'esercizio  della
professione di  guida  ambientale  (art.  103),  i  rapporti  con  le
professioni di guida alpina e di guida  del  parco  o  della  riserva
naturale (art. 104), i corsi  di  qualificazione  e  specializzazione
riconosciuti  dalla  regione  (articoli  105  e  106),  gli  obblighi
professionali (art. 107) e la pubblicita' dei prezzi  (art.  108)  le
sanzioni amministrative in caso di esercizio della stessa in  assenza
dei requisiti stabiliti dalla regione (art. 109110). 
    Tanto premesso, le dette disposizioni della legge regionale,  nel
momento in cui hanno previsto l'introduzione, ex novo e,  in  assenza
di una disciplina statale di riferimento, delle figure  professionali
dell'accompagnatore turistico e della guida ambientale, si pongono in
contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, che colloca
le «professioni» tra  le  materie  oggetto  di  potesta'  legislativa
concorrente. 
    Come gia' evidenziato spetta allo Stato  la  determinazione,  per
via legislativa,  dei  principi  fondamentali,  mentre  alle  regioni
compete la determinazione della disciplina di dettaglio. 
    In altri termini, la potesta' legislativa regionale  si  esercita
sulle professioni individuate  e  definite  dalla  normativa  statale
(art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2  febbraio  2006,  n.  30,
recante norme in tema di ricognizione dei  principi  fondamentali  in
materia di professioni, ai sensi dell'art. 1  della  legge  5  giugno
2003, n. 131, secondo  cui  «La  potesta'  legislativa  regionale  si
esercita sulle professioni individuate  e  definite  dalla  normativa
statale»). 
    Al riguardo, la  Corte  costituzionale  ha  precisato  che:  «non
spetta  alla  legge  regionale  ne'  creare  nuove  professioni,  ne'
introdurre diversificazioni in seno  all'unica  figura  professionale
disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009), ne',
infine, assegnare tali compiti all'amministrazione  regionale,  e  in
particolare alla Giunta (sentenze n. 93 del 2008, n. 449  del  2006).
Infatti,  la  potesta'  legislativa  regionale  si   esercita   sulle
professioni individuate e definite dalla normativa statale  (art.  1,
comma 3, del decreto legislativo 2  febbraio  2006,  n.  30,  recante
norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di
professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131)»
(Corte costituzionale, 22 luglio 2011, n. 230). 
    Le  disposizioni   della   legge   regionale   sopra   menzionate
introducono  la  nuova   figura   professionale   dell'accompagnatore
turistico e della guida ambientale di cui vengono definiti,  tra  gli
altri, i requisiti di accesso alle professioni, cosi' travalicando  i
limiti  della  competenza   legislativa   concorrente   attribuitagli
dall'art.  117,  comma  terzo,  della  Costituzione.  Il  legislatore
regionale non puo' introdurre nuove figure professionali  in  assenza
della preventiva individuazione delle stesse da parte del legislatore
statale. 
    Va  sul  punto  evidenziato  che  in   materia   di   professioni
turistiche,  il  legislatore  nazionale  si  limita  a   dettare   la
definizione generale delle professioni turistiche, avendo  provveduto
a tipizzare soltanto alcune  delle  professioni  riconducibile  nella
definizione di cui all'art. 6 dell'allegato 1 al decreto  legislativo
n. 79/2011 (recante il «Codice della normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14  della  legge
28  novembre  2005,  n.  246,  nonche'  attuazione  della   direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio») a  mente  del  quale  «1.  Sono  professioni
turistiche quelle attivita', aventi  ad  oggetto  la  prestazione  di
servizi di promozione dell'attivita' turistica,  nonche'  servizi  di
ospitalita',  assistenza,  accompagnamento   e   guida,   diretti   a
consentire ai turisti la  migliore  fruizione  del  viaggio  e  della
vacanza,  anche  sotto  il  profilo  della  conoscenza   dei   luoghi
visitati.». 
    Con  specifico  riguardo  alla   disciplina   delle   professioni
turistiche,    la    Corte     costituzionale,     nel     dichiarare
costituzionalmente illegittima una legge regionale che istitutiva  la
figura  dello  «animatore  turistico»,  ha   precisato   che   «...la
giurisprudenza della Corte e' ferma nel senso che compete allo  Stato
l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti  necessari
per il relativo  esercizio.  Tali  principi  sono  validi  anche  con
riguardo alle professioni turistiche. In tal  senso,  esplicitamente,
la recente sentenza n. 222 del 2008 ha statuito  che  «l'attribuzione
della materia delle "professioni" alla competenza dello  Stato  [...]
prescinde dal settore nel quale l'attivita' professionale si  esplica
e corrisponde all'esigenza  di  una  disciplina  uniforme  sul  piano
nazionale che sia coerente  anche  con  i  principi  dell'ordinamento
comunitario. Nel caso in esame, la prima delle  due  norme  regionali
censurate, nel descriverne i  connotati  distintivi,  istituisce  una
nuova professione di "animatore turistico",  secondo  la  definizione
sopra  indicata,  che  non  trova  alcun  riscontro   nella   vigente
legislazione nazionale, ne' in particolare nella legge 29 marzo 2001,
n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la  quale,
all'art. 7, comma 5, definisce  "professioni  turistiche  quelle  che
organizzano  e  forniscono  servizi  di   promozione   dell'attivita'
turistica,    nonche'    servizi    di    assistenza,    accoglienza,
accompagnamento e guida dei turisti..."»  (Corte  costituzionale,  29
ottobre 2009, n. 271). 
    Il legislatore regionale, cosi' facendo, introduce  altresi'  una
frammentazione,  a  livello  regionale,  della  disciplina  di   tali
professioni, con conseguente violazione dei principi  in  materia  di
concorrenza, la cui tutela e' riservata in ogni  caso  alla  potesta'
legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, primo  e  comma
secondo, lettera e) della Costituzione. 
    Inoltre, gli articoli 100, 101, 109 e 110 della legge  regionale,
nella parte in cui prevedono le sanzioni amministrative pecuniarie  e
il divieto di prosecuzione  dell'attivita',  incorrono  nei  vizi  di
illegittimita'  costituzionale  gia'   denunciati   atteso   che   il
legislatore regionale, non potendo introdurre una siffatta disciplina
in materia di  professioni  turistiche  (accompagnatore  turistico  e
guida ambientale) per le ragioni gia'  esposte,  non  avrebbe  potuto
introdurre le ivi descritte sanzioni amministrative. 
    Al riguardo, si richiamano i principi fissati da codesta Corte la
quale  ha  evidenziato  che  la  competenza  a   prevedere   sanzioni
amministrative, ancorche'  non  costituisca  materia  a  se'  stante,
«accede alle materie sostanziali» (sentenza  n.  12  del  2004)  alle
quali le sanzioni si riferiscono, spettando dunque la loro previsione
all'ente «nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la  cui
inosservanza costituisce l'atto sanzionabile (ex multis, sentenze  n.
90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005  e  n.  12  del  2004)»
(sentenza n. 148 del 2018, punto 5.1.  del  Considerato  in  diritto;
nello stesso senso,  sentenza  n.  121  del  2018,  punto  16.2.  del
Considerato in diritto). 
    Nella fattispecie, come  sopra  si  e'  evidenziato,  la  materia
sostanziale delle professioni e' riservata al legislatore statale che
ne definisce i principi (e, nella fattispecie,  i  comportamenti  che
meritano di essere sanzionati), non  potendo  dunque  il  legislatore
regionale invadere, anche sotto tale profilo, la relativa  competenza
in materia. 
    Peraltro,  nel  richiamare  sopra  evidenziato  in  ordine   alla
frammentazione contenuta a livello regionale, della disciplina  delle
professioni  di  accompagnatore  turistico  e   guida   alpina,   con
conseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui
tutela e' riservata alla potesta' legislativa  esclusiva  statale  ai
sensi dell'art. 117, primo e comma secondo, lettera e) della Cost, la
previsioni   di   sanzioni   amministrative   a   livello   regionale
relativamente  a  tale  materia,  incorre  parimenti  nei   vizi   di
illegittimita' costituzionale. 
    L'art. 103, al comma 3, inoltre prevede  che  «l'esercizio  della
professione di guida ambientale da parte di  lavoratori  autonomi  e'
soggetto a SCIA (Segnalazione certificata di  inizio  attivita'),  da
presentarsi al SUAP competente per il territorio in  cui  si  intende
operare». Analoga disposizione e' contenuta nell'art.  96,  comma  3,
con riferimento all'accompagnatore turistico. 
    Il successivo art. 104, al comma 2: dispone poi che «le guide del
parco o della riserva naturale gia' abilitate ai  sensi  della  legge
regionale  49/1995  possono  continuare  a   esercitare   l'attivita'
esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza»). 
    Dette norme limitano  la  possibilita'  di  operare  fuori  dalla
regione, in contrasto con il dettato  della  recente  sentenza  della
Corte  costituzionale  n.  192/2024   la   quale   ha   ulteriormente
consolidato il principio per cui l'individuazione  delle  professioni
non puo' essere frammentata su base regionale e  confermando  in  tal
modo  la  necessita'  di  un  coordinamento  unitario  per  garantire
l'uniformita' del mercato e la  tutela  dell'interesse  pubblico  (un
assetto normativo, cioe', volto, tra le altre cose, a  garantire  sia
il pieno diritto alla libera prestazione di servizi e  alla  liberta'
di stabilimento, di cui agli  articoli  49  e  56  del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  sia   il   conseguimento   degli
obiettivi di cui alla direttiva  12  dicembre  2006,  n.  2006/123/CE
(relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno)  e  alla  direttiva  7
settembre 2005, n. 2005/36/CE (sul  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali) La disciplina introdotta  dal  legislatore  regionale,
nel delineare  una  regolamentazione  applicabile  esclusivamente  al
proprio  ambito  territoriale  di  riferimento,  e'  suscettibile  di
impedire e/o ostacolare l'esercizio della medesima attivita' da parte
di  operatori  residenti  nel  territorio  di  altre   regioni,   con
conseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui
tutela e' riservata alla potesta' legislativa  esclusiva  statale  ai
sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione. 
    Ne'  emerge  un  particolare  collegamento  tra  le  disposizioni
censurate e le peculiari esigenze della realta' territoriale  cui  la
legge regionale si  rivolge,  e  in  relazione  alle  quali  potrebbe
esclusivamente giustificarsi un intervento legislativo  di  dettaglio
nella materia delle professioni da  parte  della  regione  (cfr.  sul
punto Corte costituzionale, 4 aprile 2006 n.  153  e  id.  22  luglio
2011, n. 230). 
    Alla luce delle considerazioni che precedono,  gli  articoli  95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,  109,  e
110  della  legge  regionale  in  oggetto  appaiono  censurabili  per
contrasto con l'art. 117, comma terzo della Costituzione e con l'art.
117, primo comma della  Costituzione,  che  impone  il  rispetto  del
diritto europeo, con l'articolo 117 secondo comma, lettera e),  della
Costituzione, in materia di tutela della concorrenza e con  l'art.  6
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79  del  2011  quale  norma
interposta. 
6) Illegittimita' costituzionale degli articoli 111, 112,  113,  114,
115, 116, 117, 118, 123 e 124 della legge della  Regione  Toscana  31
dicembre 2024, n. 61 per violazione dell'art. 117, comma terzo, della
Costituzione e dell'art. 117, primo comma e  secondo  comma,  lettera
l), della Costituzione in relazione alla legge n. 81/1991 quale norma
interposta (artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 e 13). 
    Il  capo  IV  del  titolo  VIII  della  legge   regionale   detta
disposizioni con riguardo alla figura professionale  del  maestro  di
sci che, per le argomentazioni gia' sopra esposte (e che si intendono
qui integralmente richiamate), travalica  anzitutto  i  limiti  della
competenza  legislativa   concorrente   attribuita   al   legislatore
regionale ai sensi dell'art. 117, comma  terzo,  della  Costituzione,
che colloca le «professioni»  tra  le  materie  oggetto  di  potesta'
legislativa concorrente. 
    Il legislatore ha fissato, a livello statale, la  disciplina  dei
maestri di sci nell'ambito della legge  n.  81/1991  che  fissa,  per
l'appunto, i principi fondamentali per la legislazione delle  regioni
in materia di ordinamento della professione di maestro di sci. 
    L'art. 111 fornisce una  definizione  del  profilo  professionale
sulla base di quella gia' fornita dall'art. 2 della legge n. 81/1991.
La norma, ripetitiva del contenuto della disposizione  statale  circa
la definizione della figura professionale, e' inficiata da  un  vizio
di  legittimita'  costituzionale  in   quanto,   per   giurisprudenza
consolidata del giudice delle leggi, «alla  legge  regionale  non  e'
consentito ripetere  quanto  gia'  stabilito  da  una  legge  statale
(sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonche' n. 57  del  2007)»  (Corte
costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271). 
    L'art. 112 istituisce l'albo professionale regionale dei  maestri
di sci e prevede che siano tenuti ad iscriversi all'albo regionale  i
maestri di  sci  «che  esercitano  in  modo  stabile  in  Toscana  la
professione», intendendosi per tali coloro che hanno «un recapito  in
Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni». Si  prevede,
inoltre, che l'albo sia «suddiviso, per specialita',  nelle  seguenti
sezioni: a) maestri di sci alpino; b) maestri di  sci  di  fondo;  c)
maestri di sci di  snowboard».  Al  riguardo  si  evidenzia  che,  in
materia di regolamentazione delle  professioni,  gli  albi  regionali
possono svolgere «funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e
di aggiornamento ... dovendo intendersi riferiti a  professioni  gia'
riconosciute dalla legge statale» (Corte  costituzionale  29  ottobre
2009, n. 271 e Id. 23 giugno 2023, n. 127). 
    Nel caso di specie, sebbene sia la legge statale a prevedere  gli
albi regionali dei maestri di sci (art. 3, della legge  n.  81/1991),
il legislatore toscano e'  andato  oltre  le  proprie  competenze  in
materia.  Anzitutto,   a   fronte   di   un   profilo   professionale
compiutamente definito dalla disciplina statale, la  legge  regionale
non puo' prevedere la suddivisione dell'albo in diverse «specialita'»
tali  da  parcellizzare  la   figura   professionale   definita   dal
legislatore  statale  in  modo  unitario.  Il  legislatore   statale,
difatti, si limita a prevedere  che  «Le  regioni  possono  istituire
corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci» (art. 10, L.
n. 81/1991) e non autorizza certo le regioni a  prevedere  specifiche
sezioni dell'albo regionale tali  da  differenziare  al  suo  interno
l'unitaria categoria professionale. 
    Alla  luce   delle   considerazioni   che   precedono,   appaiono
costituzionalmente illegittime le previsioni dall'art. 112, comma  3,
che prevedono tre sezioni dell'albo regionale nonche'  le  previsioni
dell'art. 114, comma 3, e 115, comma 3, che prevedono che i corsi  di
qualificazione   propedeutici   all'iscrizione   all'albo   regionale
riguardino la «singola specialita'». 
    L'art. 113  stabilisce  i  requisiti  per  ottenere  l'iscrizione
all'albo,  appare  anch'esso  inficiato  da  vizi   di   legittimita'
costituzionale. 
    Secondo la pacifica giurisprudenza costituzionale  «L'indicazione
di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in
parte coincidenti con quelli gia' stabiliti dalla normativa  statale,
viola la competenza statale, risolvendosi in una  indebita  ingerenza
in un settore (quello  della  disciplina  dei  titoli  necessari  per
l'esercizio di una professione), costituente  principio  fondamentale
della materia e,  quindi,  di  competenza  statale,  ai  sensi  anche
dell'art. 4, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  30  del  2006»
(sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007) (Corte costituzionale, 29
ottobre 2009, n. 271). 
    Peraltro, i requisiti di accesso all'albo regionale previsti  dal
legislatore regionale non coincidono perfettamente  con  quelli  gia'
fissati dal legislatore statale. 
    L'art. 4 della legge n. 81/1991,  difatti,  prevede  al  riguardo
quanto segue: 
        «Possono essere iscritti all'albo dei maestri di  sci  coloro
che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con  le
modalita' di cui all'art. 6, nonche' dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita'
economica europea; 
b) maggiore eta'; 
c) [abrogato]; 
d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo; 
e) non aver riportato condanne penali che comportino  l'interdizione,
anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione». 
    Di contro, l'art. 113 della legge regionale in oggetto prevede  i
seguenti requisiti di iscrizione all'albo regionale  dei  maestri  di
sci: «a) idoneita' psico-fisica attestata da  certificato  rilasciato
dall'azienda unita' sanitaria locale  del  Comune  di  residenza;  b)
assolvimento dell'obbligo scolastico;  c)  assenza  di  condanne  con
sentenza passata in giudicato che  comportino  l'interdizione,  anche
temporanea,  dall'esercizio  della   professione,   salvo   che   sia
intervenuta la riabilitazione o che siano  decorsi  cinque  anni  dal
giorno in cui la pena e' stata scontata o che, con  sentenza  passata
in giudicato, sia stata concessa la  sospensione  condizionale  della
pena; d) abilitazione  all'esercizio  della  professione,  conseguita
mediante la frequenza dei corsi di  qualificazione  professionale  di
cui all'art. 114 e il superamento dei relativi esami». 
    Pertanto, la legge regionale prevede il requisito  dell'idoneita'
psicofisica che la legge statale allo stato non prevede piu'. 
    Anche  con  riferimento  al  requisito  relativo  all'assenza  di
condanne penali, il legislatore regionale interviene in modo difforme
rispetto alla disciplina statale. 
    A differenza di  quanto  disposto  dalla  legge  n.  81/1991,  il
legislatore regionale prevede la possibilita' di iscriversi  all'albo
ove siano decorsi cinque anni dal giorno in  cui  la  pena  e'  stata
scontata. Inoltre,  il  legislatore  regionale  fa  riferimento  alla
possibilita' di iscriversi all'albo in presenza  di  una  sospensione
condizionale della pena,  cosi'  intervenendo  sulla  disciplina,  di
competenza  statale,  degli  effetti  sulle   pene   accessorie   del
provvedimento di sospensione condizionale della pena (disciplina allo
stato contenuta all'art. 166 del codice di procedura  penale  che,  a
seguito della modificazione ad opera della legge n. 19/1990,  prevede
che la sospensione condizionale delle pene accessorie  e'  di  regola
effetto della sospensione condizionale della pena principale). 
    La previsione, da parte del legislatore regionale,  di  specifici
requisiti di iscrizione all'albo  regionale  si  pone,  pertanto,  in
contrasto con i principi fondamentali della  materia  previsti  dagli
articoli 3, 4 e 5 della legge n. 81/1991,  ostacolando  oltremodo  il
trasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all'altro. 
    L'art. 5 della legge n.  81/1991,  difatti,  stabilisce  che  «Le
condizioni per il trasferimento da un  albo  professionale  regionale
all'altro, nonche' per l'autorizzazione all'esercizio  temporaneo  in
regioni diverse da quelle di  iscrizione  all'albo  sono  determinate
dalle leggi regionali, le quali  non  possono  porre  prescrizioni  e
limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e  da  rendere
il trasferimento piu' gravoso rispetto ai requisiti fissati  per  chi
richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4». 
    Da quanto detto,  discende  altresi'  l'illegittimita'  dell'art.
116, commi, 2 e 7, della legge regionale laddove richiama i requisiti
di cui all'art. 113 ai fini dell'iscrizione nell'albo  regionale  dei
maestri di sci  gia'  iscritti  negli  albi  professionali  di  altre
regioni ovvero per l'esercizio stabile della professione da parte  di
maestri provenienti da paesi non UE. 
    Anche  in  tal  caso,  il  legislatore   regionale,   richiamando
l'applicazione  di  requisiti  diversi  da  quelli   previsti   dalla
disciplina  nazionale,  ostacola  l'iscrizione  dei  maestri  di  sci
nell'albo regionale in violazione  dei  principi  fondamentali  della
materia posti dalla legge statale. 
    Oltre che con riguardo ai profili gia' menzionati, la  disciplina
regionale relativa ai corsi di qualificazioni (art. 115) si  pone  in
contrasto con i principi della materia,  dettati  dall'art.  7  della
legge n. 81/1991 che dispone che «I  corsi  hanno  durata  minima  di
novanta giorni effettivi  di  insegnamento  e  prevedono  i  seguenti
insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche;  didattica;  pericoli
della  montagna;  orientamento  topografico,   ambiente   montano   e
conoscenza  del  territorio  regionale  di  competenza;  nozioni   di
medicina e pronto soccorso; diritti,  doveri  e  responsabilita'  del
maestro; leggi e regolamenti professionali». 
    Di  contro,  l'art.  115  della  legge   regionale   demanda   la
definizione della durata oraria e  delle  materie  dei  corsi  a  una
deliberazione della giunta regionale (la disposizione stabilisce  che
ֿ«Con  deliberazione  della  giunta  regionale  sono  determinate  le
materie oggetto dei corsi di cui all'art. 114, il numero delle ore  e
le modalita' di accesso. Le materie e gli argomenti  dei  corsi  sono
determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche»). 
    Per quanto riguarda l'art. 116 della legge regionale, i commi 7 e
8  di  tale  articolo,  subordinano  l'esercizio  stabile  e   quello
occasionale della professione da parte dei maestri di  sci  di  Stati
non UE al rispetto della condizione di reciprocita' del  trattamento.
Si tratta di materia gia' disciplinata dal legislatore statale che ha
stabilito che «Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli
indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati,
l'autorizzazione  all'esercizio  della  professione  e'   subordinata
all'applicazione  di  quanto   previsto   dal   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286» (art. 12, comma 3, della legge n. 81/1991). 
    In materia, e' intervenuto  il  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,  nonche'  della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania»,  il  quale  all'art.  5   prevede   che:   «Ai   fini   del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III,  capi  II  e  IV,
sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni  e
a prendere le decisioni: a) la Presidenza del Consiglio dei  ministri
Ufficio per lo sport,  per  tutte  le  attivita'  che  riguardano  il
settore  sportivo  e  per  quelle  esercitate  con  la  qualifica  di
professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui  alla  lettera
l-septies), nonche' per le professioni di cui alla  legge  2  gennaio
1989, n. 6». 
    La disposizione nazionale individua, quindi, nel Dipartimento per
lo sport della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  l'autorita'
competente  a  ricevere  le  domande  per  il  riconoscimento   delle
qualifiche  professionali  degli  appartenenti  a  Paesi  extra   UE,
contrariamente a  quanto  previsto  dal  legislatore  regionale,  che
invece rimette il  riconoscimento  alla  Federazione  italiana  sport
invernali, d'intesa con il Collegio nazionale  dei  maestri  di  sci,
previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei  maestri  di
sci della Regione Toscana. 
    L'art. 117 della legge regionale prevede che «L'esercizio abusivo
della professione di maestro di sci e' punito ai sensi  dell'articolo
348 del codice penale». 
    Sebbene si tratti di disposizione che  rinvia  all'art.  348  del
codice penale, la stessa e' costituzionalmente illegittima  invadendo
la competenza legislativa esclusiva statale in materia penale di  cui
all'art. 117, primo comma, lettera l) posto che, come gia' osservato,
«alla  legge  regionale  non  e'  consentito  ripetere  quanto   gia'
stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e  n.  424  del  2006
nonche' n. 57 del 2007)» (Corte costituzionale, 29 ottobre  2009,  n.
271). Difatti, la previsione introdotta  dalla  legge  regionale  non
puo' che creare confusione nelle  fonti  dirette  a  disciplinare  la
materia,  confusione  che  non  potrebbe  che  aumentare  laddove  il
legislatore statale dovesse in  futuro  modificare  la  norma  penale
incriminatrice  o  individuare  per  la  stessa  una  diversa   sedes
materiae. 
    L'art. 118 disciplina il collegio regionale dei maestri di sci. 
    Le previsioni ivi contenute sono perlopiu' ripetitive  di  quanto
gia' previsto dall'art. 13 della legge n. 81/1991 seppure con  alcune
difformita' in relazione alla composizione del collegio regionale che
non e' del tutto coincidente con l'analoga previsione di cui all'art.
13, comma 1, della legge n. 81 sopra menzionata. Anche in  tal  caso,
pertanto,  la  legge   regionale   interviene   su   questioni   gia'
disciplinate dalla legge statale di principio. 
    L'art. 123 della legge  regionale  introduce  un  doppio  binario
sanzionatorio in materia di sanzioni ai maestri  di  sci,  stabilendo
che «1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalle  norme  penali,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.000,00  a
euro 12.000,00: 
        a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di
sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'art. 112; 
        b) il maestro di sci di  uno  stato  non  membro  dell'Unione
europea che esercita temporaneamente l'attivita' senza aver  ottenuto
il preventivo nulla osta di cui all'art. 116, comma 8. 2. E' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  600,00  a  euro
3.000,00  il  maestro  di  sci  che  contravviene  alla  disposizione
dell'art. 120, comma 3. La sanzione e'  raddoppiata  nell'ipotesi  in
cui contravvenga a  tale  disposizione  una  scuola  di  sci.  3.  E'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  200,00  a
euro 1.200,00: a) il maestro di sci iscritto ad  albo  regionale  che
esercita temporaneamente l'attivita' senza aver  provveduto  a  darne
preventiva comunicazione ai sensi  dell'art.  116,  comma  3;  b)  il
maestro di sci o le scuole di sci che violano l'art. 120, commi  1  e
2. 4. L'esercizio abusivo di  scuole  di  sci,  comunque  denominate,
comporta la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  1.600,00  a
euro 9.600,00. 5. In caso di reiterazione di una delle violazioni  di
cui al  presente  articolo  nei  due  anni  successivi,  le  relative
sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.». 
    Il legislatore regionale costruisce una  sanzione  amministrativa
per l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci destinata
a cumularsi alla sanzione penale, invadendo la competenza legislativa
statale in materia di ordinamento penale di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera l) della Costituzione. 
    Ancorche' l'eventuale interferenza degli illeciti  amministrativi
regionali  e  delle  relative  sanzioni  con  i  reati  previsti  dal
legislatore  statale  non  determina   di   per   se',   secondo   la
giurisprudenza di  questa  Corte,  una  violazione  della  competenza
legislativa statale in materia di ordinamento penale, nel caso in cui
uno stesso fatto sia punito tanto da una disposizione  penale  quanto
da una  disposizione  amministrativa  regionale,  trova  applicazione
l'art. 9, secondo  comma,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale), a tenore del quale «quando uno  stesso
fatto e' punito da una disposizione  penale  e  da  una  disposizione
regionale o delle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che
preveda una sanzione amministrativa,  si  applica  in  ogni  caso  la
disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile  solo  in
mancanza di altre disposizioni penali». 
    Tale disposizione fa si' che la sanzione amministrativa possa  in
concreto essere irrogata solo quando il fatto non integri,  al  tempo
stesso, un reato: il che esclude che la  disciplina  regionale  possa
invadere o erodere «la sfera  di  operativita'  della  norma  penale,
trovando applicazione soltanto  in  via  residuale,  in  relazione  a
condotte non penalmente sanzionate» (sentenza n. 121 del 2018,  punto
16.3. del Considerato in diritto, relativamente  a  una  disposizione
che  sanzionava  come  illecito   amministrativo   una   ipotesi   di
danneggiamento di segnaletica stradale,  potenzialmente  interferente
con il delitto di danneggiamento previsto dal codice penale; nonche',
nello stesso senso,  sentenza  n.  201  del  2021,  punto  10.1.  del
Considerato in diritto). 
    La  peculiarita'  della  disciplina   regionale   impugnata   dal
Presidente del Consiglio, pero', nella previsione, all'art.  123,  e'
una disposizione che deroga al meccanismo di cui all'art. 9,  secondo
comma, della legge n. 689 del 1981. 
    La clausola «fermo restando quanto previsto dalle  norme  penali»
con cui si apre  il  comma  1  dell'art.  123  risulta,  in  effetti,
strettamente affine ad altre formule  con  le  quali  il  legislatore
statale e'  solito  prevedere  sanzioni  amministrative  destinate  a
cumularsi  alle  corrispondenti  sanzioni  penali  previste  per   il
medesimo fatto (si v. a titolo di esempio «[s]alve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato»: articoli 187-bis  e  187-ter  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  «Testo  unico
delle disposizioni in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge  6  febbraio  1996,  n.  52»;
«[f]erme le sanzioni penali applicabili»: art. 174-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto  d'autore  e  di
altri diritti connessi al suo esercizio»). 
    Il legislatore regionale ha  introdotto  rispetto  alle  sanzioni
amministrative  ivi  previste   un   regime   di   «doppio   binario»
sanzionatorio rispetto al regime penale stabilito dalla  legge  dello
Stato, applicabile ai medesimi fatti illeciti. Esito, questo, che  si
sarebbe potuto evitare ove  la  legge  regionale  non  avesse  invece
dettato alcuna disposizione circa il possibile concorso tra  illecito
amministrativo e reato (applicandosi in tal caso la  regola  generale
di cui all'art. 9, secondo comma,  della  legge  n.  689  del  1981),
ovvero   avesse   espressamente   disposto   l'applicabilita'   della
disciplina regionale con la formula «salvo che il  fatto  costituisca
reato» o una equivalente. 
    L'introduzione di un'eccezione al meccanismo della prevalenza, in
ciascun caso concreto,  della  legge  penale  statale  rispetto  alla
disciplina regionale si traduce in una deroga ad una  disposizione  -
l'art. 9 della legge n. 689 del  1981  -  che  non  puo'  che  essere
considerata  espressiva  della  competenza  legislativa  statale   in
materia di ordinamento penale. E' proprio tale disposizione, infatti,
che detta la regola fondamentale che stabilisce, in maniera  uniforme
per  l'intero  ordinamento  giuridico  nazionale,  le  condizioni  di
applicabilita'  della  legge  penale  allorche'  il  suo  ambito   si
intersechi  con  quello  coperto  da  leggi  che  prevedono  illeciti
amministrativi, configurati dalla stessa  legge  dello  Stato  (primo
comma) o da leggi regionali (secondo comma). 
    E cio' a maggior ragione in un contesto ordinamentale come quello
odierno, nel quale le esigenze di tutela del diritto  al  ne  bis  in
idem di cui e'  titolare  l'autore  dell'illecito  rischierebbero  di
paralizzare la stessa azione penale, nell'ipotesi in cui l'inflizione
della sanzione amministrativa preceda lo stesso  procedimento  penale
per un fatto previsto, assieme, quale illecito  amministrativo  dalla
legge regionale e quale reato dalla legge statale. 
    Il vulnus alla competenza legislativa statale ora evidenziato  in
materia di ordinamento penale puo' dunque essere  eliminato  mediante
l'ablazione, nell'art.  123,  dell'inciso  iniziale  «fermo  restando
quanto previsto dalle norme penali»: ablazione che determina, in  via
automatica, la riespansione della regola generale di cui all'art.  9,
secondo  comma,  della  legge  n.  689  del  1981,  con   conseguente
riconduzione della disciplina sanzionatoria  regionale  censurata  ad
uno schema di rapporto con la legge penale  piu'  volte  riconosciuto
costituzionalmente legittimo dalla giurisprudenza  di  codesta  Corte
(cfr. Corte costituzionale, sentenza 121/2023). 
    L'art. 124 della legge regionale  dispone  che  «La  prosecuzione
dell'attivita' professionale di maestro di sci e' vietata dal  comune
qualora  l'interessato  perda  uno  dei   requisiti   richiesti   per
l'esercizio dell'attivita'. In tal caso e'  ritirata  la  tessera  di
riconoscimento». 
    La norma si pone in contrasto  con  le  previsioni  dell'art.  13
della legge n. 81/1991 che  attribuisce  al  Collegio  regionale  dei
maestri di sci, e in particolare al consiglio  direttivo,  «tutte  le
funzioni»  concernenti,  tra   l'altro,   «la   tenuta   degli   albi
professionali,  la  vigilanza   sull'esercizio   della   professione,
l'applicazione delle sanzioni disciplinari». 
    Alla luce delle considerazioni che precedono, si rappresenta che,
gli articoli 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124  della
legge regionale in oggetto appaiono  censurabili  per  contrasto  con
l'art. 117, comma terzo della Costituzione e con  l'art.  117,  primo
comma e secondo comma, lettera l), della  Costituzione  in  relazione
alla legge n. 81/1991 quale norma interposta (artt. 2, 3,  4,  5,  7,
10, 12 e 13). 
    7) Illegittimita' costituzionale degli articoli  125,  126,  127,
130, 131, 134, 136  e  137  della  legge  della  Regione  Toscana  31
dicembre 2024, n. 61 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione e dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e)
ed l), della Costituzione e  con  la  legge  n.  6/1989  quale  norma
interposta (articoli 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 17). 
    Il Capo V del titolo VIII  della  legge  regionale  contiene  una
disciplina in materia di guide  alpine  per  le  argomentazioni  gia'
sopra esposte (e che  si  intendono  qui  integralmente  richiamate),
travalica anzitutto i limiti della competenza legislativa concorrente
attribuita al legislatore regionale ai  sensi  dell'art.  117,  comma
terzo, della  Costituzione,  che  colloca  le  «professioni»  tra  le
materie oggetto di potesta' legislativa concorrente.  In  ogni  caso,
come gia' sopra si  e'  evidenziato,  la  disciplina  introdotta  dal
legislatore regionale, nel delineare una regolamentazione applicabile
esclusivamente al proprio  ambito  territoriale  di  riferimento,  e'
suscettibile di impedire e/o ostacolare, come si vedra',  l'esercizio
della  medesima  attivita'  da  parte  di  operatori  residenti   nel
territorio di altre regioni o per cittadini residenti  in  stati  non
appartenenti all'UE,  con  conseguente  violazione  dei  principi  in
materia di concorrenza, la cui  tutela  e'  riservata  alla  potesta'
legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma  secondo,
lettera e) della Costituzione. 
    Il legislatore ha fissato, a livello statale, la disciplina delle
guide alpine  nell'ambito  della  legge  n.  6/1989  che  fissa,  per
l'appunto, i principi fondamentali per la legislazione  regionale  in
materia di ordinamento della professione di guida alpina. 
    L'art. 125 della legge regionale che definisce l'attivita'  della
guida alpina e' pressoche' ripetitivo del contenuto degli articoli  2
e 3 della legge n. 6/1989 che stabilisce i principi fondamentali  per
la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione
di guida alpina. Detto art.  125,  ripetendo  quanto  gia'  stabilito
dalla legge statale, per le ragioni gia'  in  precedenza  esposte  in
punto  di  norme  regionali  ripetitive  di  quelle  statali,  appare
inficiato da vizi di legittimita' costituzionale. 
    Gli articoli  126  e  127  della  legge  regionale  disciplinano,
sovrapponendosi alla  legge  statale  sopra  citata,  rispettivamente
l'albo regionale delle guide alpine e i  requisiti  per  l'iscrizione
allo stesso. 
    Anche nel  presente  caso,  analogamente  a  quanto  gia'  si  e'
osservato per le previsioni in materia di maestri di  sci,  la  norma
regionale riprende il contenuto della legge n. 6/1989 ma  con  alcune
differenze, soprattutto per quanto attiene ai requisiti di iscrizione
all'albo, non risultando  del  tutto  coincidenti  le  previsioni  al
riguardo previste dall'art. 5 della legge statale  e  quelle  di  cui
all'art. 127 della legge regionale. 
    Gli articoli 126 e  127,  pertanto,  appaiono  costituzionalmente
illegittimi, cosi' come l'art. 130, comma 2, che fa  rinvio  all'art.
127 ai fini dell'iscrizione all'albo regionale delle guide alpine  di
altre regioni. 
    L'art. 130 della legge regionale prevede  al  comma  1,  che  «Le
guide alpine gia' iscritte negli albi di altre regioni che  intendono
esercitare  stabilmente  la  professione  anche  in  Toscana   devono
richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide
alpine della Toscana». 
    L'art. 126,  comma  3,  fornisce  una  definizione  di  esercizio
stabile dalla professione affermando che «E' da intendersi  esercizio
stabile della  professione  l'attivita'  svolta  dalla  guida  alpina
avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta
delle proprie prestazioni». 
    Il combinato disposto dell'art. 130, comma 1,  e  126,  comma  3,
risulta costituzionalmente illegittimo ponendosi in contrasto con  il
principio fissato dalla legge statale in base al quale  «L'iscrizione
all'albo professionale delle  guide  alpine-maestri  di  alpinismo  o
degli aspiranti guida di  una  regione  abilita  all'esercizio  della
professione in tutto il territorio nazionale» (art. 4, comma 3, legge
n. 6/1989). 
    Inoltre,  la  nozione  di  esercizio  stabile  della  professione
fornita dalla legge regionale (art. 126,  comma  3)  non  corrisponde
peraltro del tutto a quanto previsto  dall'art.  4,  comma  5,  della
legge n. 6/1989 secondo la quale «E'  considerato  esercizio  stabile
della professione, ai fini di  quanto  previsto  dai  commi  2  e  4,
l'attivita'  svolta  dalla  guida  alpina-maestro  di   alpinismo   o
dall'aspirante guida che abbia un  recapito,  anche  stagionale,  nel
territorio della regione interessata, ovvero che  in  essa  offra  le
proprie prestazioni ai clienti». 
    La disciplina regionale contenuta nell'art. 126,  comma  3  prima
citato si limita a stabilire che  l'esercizio  stabile  possa  essere
riconosciuto solo ove l'attivita' svolta dalla guida alpina - maestro
di alpinismo o dall'aspirante guida - abbia un  recapito  stagionale,
in Toscana, ai fini dell'esercizio delle proprie  prestazioni,  senza
attribuire rilievo al dato effettivo, invece disciplinato nella legge
statale, di svolgimento di un'attivita' di prestazione dell'attivita'
di guida alpina nel territorio a prescindere dal recapito. 
    Le norme regionali e, segnatamente, l'art.  130,  comma  3  nella
misura in cui stabilisce che «L'esercizio, della professione da parte
di guide  alpine  che  provengono  dall'estero  o  da  altre  regioni
italiane e che  accompagnano  i  loro  clienti,  non  e'  subordinato
all'iscrizione all'albo» contrastano, altresi', con l'art.  6,  della
legge n. 6/1989 che disciplina il «trasferimento» e la  «aggregazione
temporanea»  delle  guide  alpine,  ivi  prevedendo  inter  alia,  la
possibilita' per la guida alpina iscritta all'albo di una regione  di
trasferirsi  presso  l'albo  di  altra  regione  a   condizione   che
l'interessato abbia la propria residenza o  il  proprio  domicilio  o
stabile dimora in un comune della regione medesima. 
    La legge  statale,  pertanto,  prevede  che  ciascuna  guida  sia
iscritta all'albo di una sola regione e che tale  iscrizione  abilita
all'esercizio della professione in  tutto  il  territorio  nazionale,
salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 6/1989 per
l'attivita' presso le scuole di  alpinismo  o  sci-alpinismo  per  le
quali e'  consentita  l'aggregazione  temporanea  ai  relativi  albi,
conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza. 
    Concludendo su tale disciplina, analogamente alle  considerazioni
gia' svolte in tema di riconoscimento delle qualifiche  professionali
di maestro di sci provenienti da Paesi extra UE, l'art.  130,  quarto
comma della legge regionale si pone  in  contrasto  con  l'art.  117,
primo e secondo comma lettera e) in relazione alle previsioni di  cui
all'art. 5 del citato  decreto  legislativo  n.  206  del  2007,  che
individua  nel  Dipartimento  per  lo  sport  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri l'autorita' competente per  il  riconoscimento
delle qualifiche professionali degli appartenenti ai Paesi extra UE. 
    La legge regionale, ancorche' consenta l'iscrizione negli albi di
cittadini  non  appartenenti  all'Unione  europea,   subordina   tale
iscrizione al riconoscimento da parte del  Collegio  nazionale  delle
Guida alpine  di  cui  all'art.  15  della  legge  6/1989,  ancorche'
l'Autorita' competente per il riconoscimento dei  titoli,  a  livello
nazionale, sia  individuata  nel  Dipartimento  per  lo  sport  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Gli articoli  131  e  134  della  legge  regionale,  disciplinano
rispettivamente  il  Collegio  regionale  delle  guide  alpine  e  le
sanzioni disciplinari con disposizioni  pressoche'  ripetitive  degli
articoli  13,  14  e  17  della  legge  n.  6/1989  e,  pertanto,  e'
costituzionalmente illegittime. 
    L'art. 136 della legge  regionale  introduce  un  doppio  binario
sanzionatorio in materia di sanzioni alle guide alpine, in  tal  modo
incorrendo nella violazione dell'art. 117, secondo comma  lettera  l)
per le ragioni gia' ampiamente  dedotte  in  relazione  all'art.  123
della legge regionale impugnata che, per ragioni di sinteticita',  si
intendono integralmente richiamate nell'ambito del presente motivo. 
    In relazione all'art. 137, ove e' stabilito che il  Comune  possa
vietare  la  prosecuzione  delle  attivita'   nell'ipotesi   in   cui
l'interessato perda i requisiti per l'esercizio di attivita' di guida
alpina,   sussistono   i   medesimi   profili    di    illegittimita'
costituzionale  gia'  esposti   con   riguardo   all'art.   124.   In
particolare, la suddetta  disposizione  diverge  dall'art.  14  della
legge n. 6/1989 che attribuisce, infatti, al direttivo  del  Collegio
regionale delle guide le seguenti competenze: «a) svolgere  tutte  le
funzioni concernenti  la  tenuta  degli  albi  professionali  nonche'
l'iscrizione nei medesimi e il  rinnovo  della  stessa;  b)  vigilare
sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio,  delle  regole
della  deontologia  professionale,  nonche'  applicare  le   sanzioni
disciplinari previste dall'art. 17».  Nell'ambito  di  tali  funzioni
rientra il potere di  vigilanza  sui  requisiti  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di guida  alpina  e,  conseguentemente  il  potere  di
inibire la prosecuzione della professione. 
    Alla luce delle suesposte  considerazioni,  si  ritiene  che  gli
articoli 125, 126,  127,  130,  131,  134,  136  e  137  della  legge
regionale incorrano nella  violazione  dell'art.  117,  comma  terzo,
della Costituzione e dell'art. 117,  primo  comma  e  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione e con la legge n. 6/1989  quale  norma
interposta (artt. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 17). 
    Per quanto evidenziato, la legge  regionale,  relativamente  alle
disposizioni sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell'art.
127 della Costituzione. 
    Per tutte le esposte ragioni, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, come sopra rappresentato e difeso 

(1) Affittacamere (art. 42); Bed and  breakfast  (art.  43);  Case  e
    appartamenti per vacanze (art. 44) e Residenze d'epoca (art. 45) 

 
                              Conclude 
 
    Affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere  il  presente
ricorso e per l'effetto dichiarare costituzionalmente illegittimi gli
articoli 22, comma 6; 41, commi 3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 144; 59;  76,
comma 4; articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,  104,  105,
106, 107, 108, 109, e 110; 111, 112, 113, 114, 115,  116,  117,  118,
123 e 124; 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137 della legge  della
Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61  pubblicata  nel  BUR  n.  2,
parte prima, in  data  8  gennaio  2025,  recante  «Testo  unico  del
turismo» per le ragioni esposte in relazione a ciascun motivo. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. Attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del
7 marzo 2025 di  impugnativa  della  legge  regionale,  con  allegata
relazione; 
        2. Legge della Regione  Toscana  31  dicembre  2024,  n.  61,
pubblicata nel BUR n. 2, parte prima, in data 8 gennaio 2025, recante
«Testo unico del turismo». 
          Roma, 10 marzo 2025 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Santini 
 
 
                        Il vice Avvocato generale dello Stato: Mangia