Testo del ricorso
N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 02 marzo 2018
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 marzo 2018 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Caccia - Norme della Regione Veneto - Disciplina per l'esercizio
della mobilita' venatoria dei cacciatori del Veneto.
- Legge della Regione Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato alla
legge di stabilita' regionale 2018), art. 67.
(GU n. 14 del 2018-04-04)
Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale
dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC
roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della
Regione Veneto, in persona del Presidente della giunta regionale pro
tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 67 della legge Regionale Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017,
recante il «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2018»,
pubblicata nel B.U.R. n. 128 del 29 dicembre 2017, giusta delibera
del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2018.
Con la legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, indicata in
epigrafe, che consta di 68 articoli, la Regione Veneto ha emanato le
disposizioni recanti il «Collegato alla legge di stabilita' regionale
2018».
In particolare, l'art. 67, la cui rubrica e' intitolata «Modifica
alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione
della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"», inserisce nella
legge regionale n. 50/1993 citata l'art. 19-bis contenente il
«Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della
mobilita' venatoria dei cacciatori del Veneto».
E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe,
la Regione Veneto abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
Motivi
1) L'art. 67 della legge Regione Veneto 29 dicembre n. 2017, n. 45
viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione in
riferimento agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 5, della legge 11
febbraio 1992, n. 157.
Come si e' detto, l'art. 67, la cui rubrica e' intitolata
«Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"»,
inserisce nella legge regionale n. 50/1993 citata l'art. 19-bis
contenente il «Sistema regionale di prenotazione e disciplina per
l'esercizio della mobilita' venatoria dei cacciatori del Veneto».
L'articolo prevede, al comma 1, che «La Giunta regionale sviluppa
il sistema regionale di prenotazione per il rilascio
dell'autorizzazione ai cacciatori del Veneto ad esercitare
l'attivita' venatoria in mobilita' alla selvaggina migratoria e di
supporto informatico a ricerche, studi, analisi scientifiche e
statistiche inerenti la fauna selvatica del Veneto»; al comma 2, che
«A partire dal 1° ottobre di ogni anno, i cacciatori residenti in
Veneto possono esercitare la caccia in mobilita' alla selvaggina
migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della
stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto
diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona
Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema
informativo di cui al comma 1.»; al comma 3, che «Il sistema
informativo regionale autorizza l'accesso giornaliero ad un numero di
cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori
iscritti all'Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori
ammissibili sulla base dell'indice di densita' venatoria massima
stabilito annualmente dalla Giunta regionale.»; e, al comma 4, che
«La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le
modalita' di accesso al sistema regionale di prenotazione, le
modalita' e le regole di esercizio della mobilita' venatoria sul
territorio regionale.».
L'art. 67 citato inserisce e regola la «mobilita' venatoria»,
prevedendo la possibilita', per i cacciatori della Regione Veneto, di
«esercitare la caccia in mobilita' alla selvaggina migratoria fino ad
un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria
anche in ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a
cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva,
previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo disciplinato
al precedente comma 1».
Tale sistema informativo, quindi, «autorizza l'accesso
giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla
differenza tra i cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di
caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densita'
venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale»
(comma 3).
Queste previsioni - e piu' in generale l'art. 19-bis novellato,
che introduce, appunto, la «mobilita' venatoria», devono ritenersi
costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117, comma 2,
lettera s), della Costituzione, in riferimento alla normativa
interposta di cui agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 5, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente le «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio».
La prima di tali disposizioni statali, «esercizio dell'attivita'
venatoria», infatti, prevede che, «fatto salvo l'esercizio venatorio
con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio (...) puo' essere
praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in
zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre
forme di attivita' venatoria consentite dalla presente legge e
praticate nel rimanente territorio destinato all'attivita' venatoria
programmata».
In base alla seconda delle predette norme, «gestione programmata
della caccia», «ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione
competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di
caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui
risiede e puo' avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori
anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi
organi di gestione».
La norma regionale, dunque, in primo luogo consente l'attivita'
venatoria in forme e con modalita' ulteriori rispetto a quelle
individuate, dall'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992
citato, ponendosi, quindi, in contrasto con tale disposizione.
In secondo luogo, se e' vero che l'art. 14, comma 5, della legge
n. 157 del 1992 citato, consente una deroga al sistema degli ATC, e'
pur vero che il singolo cacciatore puo' essere autorizzato
all'esercizio venatorio in un ATC diverso da quello al quale e'
iscritto solo in presenza di due requisiti espressamente previsti:
a) di un provvedimento dell'amministrazione competente, e b)
previo consenso degli organi di gestione.
La norma di cui all'art. 67 citato, invece, costruisce un sistema
«automatizzato» che certamente non contempla il requisito indicato
sub b) e, cioe', il previo consenso degli organi di gestione. Anche
il requisito sub a), il provvedimento dell'Amministrazione
competente, peraltro, non risulta soddisfatto, poiche'
l'autorizzazione e' rilasciata per espressa previsione legislativa
«in automatico», con il solo limite numerico desumibile dal comma 3
della disposizione de qua, mentre, invece, la «riserva di
amministrazione» prevista dalla norma statale richiede che
l'Amministrazione competente valuti caso per caso, in relazione alle
circostanze del momento, ciascuna richiesta autorizzatoria.
Poiche' le norme statali sopra citate sono poste a tutela della
fauna selvatica e, dunque, a tutela dell'ambiente, il contrasto con
le medesime si traduce senz'altro in una violazione dell'art. 117,
comma 2, lettera s), della Costituzione nelle materie di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema.
La giurisprudenza costituzionale e' costante nell'affermare che
la materia «tutela dell'ambiente» rientra nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato, appunto, ai sensi dell'art. 117,
comma 2, lettera s), della Costituzione e inerisce a un interesse
pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto.
Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza
costituzionale, si tratta di una «materia trasversale», titolo che
legittima lo Stato ad adottare disposizioni a tutela di un valore
costituzionalmente protetto, anche in «campi di esperienza» - le
cosiddette «materie» in senso proprio - attribuiti alla competenza
legislativa regionale.
Ne deriva che le disposizioni legislative statali adottate in
tale ambito fungono da limite alla disciplina che le regioni, anche a
statuto speciale, e le province autonome, dettano nei settori di loro
competenza, essendo a esse consentito soltanto, eventualmente,
incrementare i livelli della tutela ambientale, senza, pero',
compromettere il punto di equilibrio fra esigenze contrapposte
espressamente individuato dalla norma statale (ex multis sentenza n.
197 del 2014, punto 3.2. del Considerato in diritto).
P.Q.M.
Si conclude perche' l'art. 67 della legge regionale Veneto n. 45
del 29 dicembre 2017, recante «Modifica della legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e
per il prelievo venatorio"», indicata in epigrafe, sia dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 22 febbraio 2018.
Roma, 26 febbraio 2018
Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri
L'Avvocato dello Stato: Morici