N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 ottobre 2024
Ordinanza del 3 ottobre 2024 del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di P. B. e altri.
Reati e pene - Abrogazione dell'art. 323 del codice penale (Abuso
d'ufficio).
- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice
di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice
dell'ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b).
(GU n. 52 del 27-12-2024)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione G.I.P. - G.U.P.
Il Giudice, dott. Fabio Gugliotta, visti gli atti del
procedimento R.G.N.R. n. 564/2018 per il quale e' in corso l'udienza
preliminare e nell'ambito del quale si procede per i seguenti reati:
REATI RELATIVI AL PROC. n. 564/2018
P. B., M. I., M. S., D. N., G. P., e N. P. imputati:
1) dei reati di cui agli articoli 110, 112, comma 1, n. 1,
323 e 353-bis del codice penale perche', in concorso tra loro, con
l'aggravante di agire in numero superiore a cinque, nelle seguenti
qualita':
1. P. B., di professore ordinario di chirurgia generale e di
pro/rettore dell'area medico/sanitaria;
2. M. I., di professore ordinario di malattie dell'apparato
locomotore e di presidente della commissione di indirizzo e
autovalutazione;
3. M. S., di professore ordinario di anatomia patologica, di
componente della commissione di indirizzo e autovalutazione e di
presidente del Consiglio di Dipartimento di chirurgia e medicina
traslazionale, nonche' presidente della procedura selettiva per la
chiamata di un professore ordinario per il settore concorsuale 06/A4
SSD MED/08;
4. D. N., di professore ordinario di chirurgia generale presso
l'Universita' di Padova e di componente della Commissione di
indirizzo e autovalutazione;
5. G. P., di professore ordinario di malattie odontostomatologiche e
di componente della Commissione di indirizzo e autovalutazione;
6. N. P., di professore ordinario di malattie cutanee e veneree e di
componente della Commissione di indirizzo e autovalutazione,
in violazione di specifiche regole di condotta e,
segnatamente:
dell'art. 97, comma 2 della Costituzione e dell'art. 1, legge 7
agosto 1990, n. 241 (secondo cui i pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione);
dell'art. 35, comma 1 e 3, lettera b, del decreto legislativo n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie, l'assunzione debba avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, - e, fra
l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei professori
ordinari e associati - attuati dall'Universita' degli studi di
Firenze che definisce i criteri di valutazione del curriculum e delle
competenze scientifiche e didattiche dei candidati, di cui all'art.
3, comma 4, lettera k) del regolamento, emanato con d.r. (decreto
rettorale) n. 148 del 9 febbraio 2017;
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti,
mediante collusione tra loro, intenzionalmente:
turbavano il procedimento amministrativo di programmazione
per la chiamata a posti di professore universitario ordinario presso
il Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale
dell'Universita' di Firenze, sicche' il relativo successivo bando,
non rispondendo alle effettive esigenze del dipartimento, avrebbe
indicato come settore di destinazione del professore ordinario
assunto il settore scientifico-disciplinare di anatomia patologica
(SSD Med/08) invece che altri settori scientifici disciplinari privi
di professori ordinari, muniti di titolo prioritario di
legittimazione;
procuravano, in particolare, al professore associato presso
la SSD Med/08 Anatomia patologica D. M., unica partecipante e
individuata a monte come vincitrice di concorso ancor prima che
questo fosse bandito, prima e al di fuori della collegialita' della
commissione preposta, con cio' eliminando in radice ogni
discrezionalita' della stessa commissione - l'ingiusto vantaggio
patrimoniale pari alla progressione economica conseguente al
conferimento del posto di professore ordinario nel settore
scientifico-disciplinare di anatomia patologica (SSD MED/08),
indicandolo in programmazione, concordando una comune linea d'azione
a danno di terzi e, in particolare, l'esclusione dalla programmazione
per la chiamata di professore ordinario presso la SSD Med/31
Otorinolaringoiatria alla quale aspirava O. G..
Commesso in ..., il ... (data della deliberazione della
Commissione selettiva del concorso) e il ... (data di approvazione
del verbale di individuazione da parte del rettore con decreto n.
...).
P. B., M. I., M. S., D. N., G. P., N. P. e G. V.
2) del reato p. e p. dagli articoli 81, cpv., 110, 112, comma 1,
n. 1, 353-bis, 323 del codice penale perche', in concorso tra loro,
con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con
l'aggravante di agire in numero superiore a cinque:
P. B., gia' professore ordinario di chirurgia generale e di
pro/rettore dell'area medico/sanitaria, attualmente in quiescenza;
M. I., di professore ordinario di malattie dell'apparato
locomotore e di presidente della Commissione di indirizzo e
autovalutazione, attualmente in servizio presso il Dipartimento di
scienze della salute;
M. S., di professore ordinario di anatomia patologica, di
componente della Commissione di indirizzo e autovalutazione e di
presidente del Consiglio di Dipartimento di chirurgia e medicina
traslazionale, attualmente in servizio presso il Dipartimento di
scienze della salute;
D. N., di professore ordinario di chirurgia generale presso
l'Universita' di Padova e di componente della Commissione di
indirizzo e autovalutazione, attualmente in quiescenza;
G. P., di professore ordinario di malattie
odontostomatologiche e di componente della Commissione di indirizzo e
autovalutazione, attualmente in servizio presso il Dipartimento di
medicina sperimentale e clinica;
N. P., di professore ordinario di malattie cutanee e veneree
e di componente della Commissione di indirizzo e autovalutazione,
attualmente in servizio presso il Dipartimento di scienze della
salute;
G. V., di professore associato di malattie dell'apparato
visivo e di componente della Commissione di indirizzo e
autovalutazione, attualmente in servizio presso il Dipartimento di
neuroscienza, area del farmaco e salute del bambino;
in violazione di specifiche regole di condotta e, segnatamente:
dell'art. 97, comma 2 della Costituzione e dell'art. 1, legge
7 agosto 1990, n. 241 (secondo cui i pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizione di legge in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione);
dell'art. 35, commi 1 e 3, lettera b) del decreto legislativo
n. 165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche,
ivi comprese le istituzioni universitarie, l'assunzione debba
avvenire con contratto individuale di lavoro tramite procedure
selettive volte all'accertamento della professionalita' richiesta che
garantiscano in misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi
oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 - e,
fra l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati - attuati dall'Universita' degli
studi di Firenze - che definisce i criteri di valutazione del
curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche dei
candidati, di cui all'art. 3, comma 4, lettera K) del regolamento
emanato con decreto rettorale n. 148 del 9 febbraio 2017;
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti,
mediante collusione tra loro e, specificamente, accordandosi -
prima e al di fuori della collegialita' della Commissione preposta
all'avvio della programmazione,
turbavano il procedimento amministrativo di programmazione
per la chiamata a posti di personale universitario docente presso il
Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale dell'Universita'
di Firenze, predeterminando per ogni singolo concorso il vincitore e
adottando, di fatto, dei criteri vincolanti per le commissioni di
valutazione delle procedure concorsuali in modo da escluderne margini
di discrezionalita', cosicche' il contenuto dei relativi successivi
bandi, non rispondenti alle effettive esigenze del Dipartimento,
avrebbero indicato i seguenti settori di destinazione dei docenti:
1) per il posto di ricercatore, il settore scientifico-disciplinare
SSD Med 18 Chirurgia generale, privo di titoli prioritari di
legittimazione, ma essendo predestinato a F. G.;
2) per il posto di professore associato, il settore
scientifico-disciplinare SSD MED/30 Malattie veneree, privo di titoli
prioritari di legittimazione, ma essendo gia' predestinato a L. G.;
3) per il posto di professore associato, il settore
scientifico-disciplinare SSD MED/18 Chirurgia generale, ma essendo
gia' predestinato a L. O.;
4) per il posto di professore associato, il settore
scientifico-disciplinare SSD MED/18 Chirurgia generale, ma essendo
gia' predestinato a S. S.;
5) per i posti di professore ordinario, i settori
scientifici-disciplinari di chirurgia generale (SSD Med/18), di
Malattie odontostomatologiche (SSD MED/28), di malattie dell'apparato
locomotore e medicina fisica e riabilitativa (SSD MED/33), di
malattie dell'apparato visivo (SSD MED/30 predestinato a S. R.), di
chirurgia plastico/ricostruttiva, pediatrica e urologia (SSD MED/19),
privi di titoli prioritari di legittimazione, ma cosi' individuati al
fine di non riconoscere priorita' al SSD MED/31 Otorinolaringoiatria
e al SSD MED/27 Neurochirurgia, al fine di escluderli dalla
programmazione e arrecare danno al prof. O. G. e al prof. P. G.,
associati candidabili al ruolo di professore ordinario,
intenzionalmente procuravano:
al professore associato presso il SSD MED/18 Chirurgia generale, L.
O. e al professore associato presso il SSD MED/33 Malattie
dell'apparato locomotore G. B., l'ingiusto vantaggio patrimoniale
pari alla progressione economica conseguente al conferimento del
posto di professore associato nei suddetti Settori scientifici
disciplinari all'esito delle procedure concorsuali conclusesi con
l'approvazione degli atti in data, rispettivamente 15 maggio 2020 e
21 gennaio 2020;
con ingiusto danno nei confronti dei professori O. G. e P. G., i
cui settori scientifico disciplinari venivano esclusi dalla
programmazione per la chiamata di professore ordinario.
In ..., dal ... al ... (quanto al delitto di cui all'art. 323 del
codice penale).
P. B., D. D., R. D., F. S., A. D. P., M. C. e R. D. D.
3) reato previsto e punito dall'art. 110, 112, comma 1), n. 1,
323 del codice penale perche', agendo in concorso tra loro e in
numero superiore a cinque, tutti pubblici ufficiali, nelle qualita' e
con le condotte di seguito indicate funzionali a impedire l'esercizio
della discrezionalita' da parte della commissione nella scelta del
vincitore del concorso:
M. C., quale direttore generale dell'Azienda ospedaliera
universitaria di ..., formalmente sino al ..., data protrattasi sino
al 9 febbraio 2018, e successivamente quale direttore di fatto e capo
struttura della Regione Toscana nella direzione Diritti di
Cittadinanza e Coesione sociale, con specifiche funzioni nelle
politiche per la tutela del diritto alla Salute fino ad aprile 2019,
individuava in A. D. P. il nuovo professore associato della
Neurochirurgia fiorentina ancor prima che il concorso venisse
espletato incontrandosi con lui e con gli altri concorrenti nel reato
per pianificarne il programmato svolgimento;
R. D. D., quale direttore generale della Azienda ospedaliera
universitaria di ... succeduto a M. C., nominato con decreto n. ...
del presidente della Giunta Regionale in data ...,
in continuita' con la decisione assunta dalla predetta C.,
confermava l'individuazione in A. D. P. del nuovo professore
associato della neurochirurgia fiorentina ancor prima che il concorso
venisse espletato, incontrandosi con lui e con gli altri partecipi al
reato per pianificarne il programma del concorso;
P. B., quale professore ordinario di chirurgia generale e di
Pro-rettore dell'area medica dell'Universita' di ..., predeterminava
lo svolgimento del concorso fin dal suo bando, intrattenendo rapporti
con tutti gli altri e organizzando e partecipando agli incontri
durante i quali venivano assunte le determinazioni illecite;
D. D., quale professore ordinario di neurochirurgia presso
l'Universita' di ... e componente della commissione di concorso,
artatamente predisponeva i parametri di valutazione dei titoli,
calibrandoli sul profilo professionale di A. D. P., parametri che poi
esaminava, nel confronto con gli altri candidati, a suo esclusivo
favore falsando la procedura concorsuale e omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio, consistente nella volonta' di
allontanare da P. A. D. P., a lui inviso, lasciando cosi' libere
posizioni ad altri medici a lui graditi;
R. D., di professore ordinario di neurochirurgia presso
l'Universita' ... di ... e componente della commissione di concorso
e, dunque figura di garanzia in quanto componente esterno, dopo aver
scelto gli altri due commissari (D. e S.), artatamente predisponeva i
parametri di valutazione dei titoli calibrati su A. D. P., parametri
che poi esaminava, nel confronto con gli altri candidati, a suo
esclusivo favore falsando la procedura concorsuale;
F. S., di professore ordinario di neurochirurgia presso la
... ... di ... e componente della commissione di concorso,
artatamente predisponeva i parametri di valutazione dei titoli
calibrati su D. P. A., parametri che poi esaminava, nel confronto con
gli altri candidati, a suo esclusivo favore falsando la procedura
concorsuale;
A. D. P., di dirigente medico dell'Azienda ospedaliera di
..., medico neurochirurgo munito di abilitazione scientifica
nazionale, concorrente morale e beneficiario, agendo in conflitto di
interesse, consistente nel pattuire con i concorrenti B., C. e D.
l'assegnazione del posto messo a concorso e i termini dell'accordo
sotteso, concordando contatti diretti con il presidente della
commissione D.,
tutti, in violazione di specifiche regole di condotta e,
segnatamente:
dell'art. 97, comma 2 della Costituzione e dell'art. 1,
legge 7 agosto 1990, n. 241 (secondo cui i pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione);
dell'art. 35, comma 1 e 3, lettera b della decreto
legislativo n. 165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni
pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, l'assunzione
debba avvenire con contratto individuale di lavoro tramite procedure
selettive volte all'accertamento della professionalita' richiesta che
garantiscano in misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi
oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati - attuati dall'Universita' degli
studi di Firenze che definisce i criteri di valutazione del
curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche dei
candidati, di cui all'art. 3, comma 4, lettera k) del regolamento,
emanato con d.r. (decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e,
segnatamente: per la produzione scientifica del candidato previa
l'individuazione analitica dell'apporto individuale del candidato nei
lavori in collaborazione: 1) l'originalita' e innovativita' della
produzione scientifica e rigore metodologico, 2) la congruenza
dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore
concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari, per i quali e'
bandita la procedura, 3) rilevanza scientifica della collocazione
editoriale delle pubblicazioni e loro derisione all'interno della
comunita' scientifica, 4) continuita' temporale della produzione
scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello
specifico settore scientifico-disciplinare; per l'attivita'
scientifica, didattica e servizi prestati: 1) l'attivita' di
coordinamento e organizzazione e la partecipazione a gruppi di
ricerca, 2) l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea
magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di
laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di
ricerca, presso universita' italiane e straniere, nonche' il
coordinamento di iniziative in campo didattico in ambito nazionale e
internazionale];
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti,
procuravano intenzionalmente ad A. D. P. un ingiusto vantaggio
patrimoniale derivante dalla progressione economica conseguente alla
nomina a professore associato presso il settore
scientifico-disciplinare neurochirurgia SSD MED/27 del Dipartimento
di chirurgia e medicina traslazionale dell'Universita' di Firenze
(concorso cofinanziato dall'Universita' e dall'Azienda ospedaliera
universitaria di ...).
Una volta individuato A. D. P. come vincitore del concorso, ancor
prima che questo venisse espletato e ancor prima che fosse noto il
nome degli altri candidati, e avendo poi artatamente predisposto
parametri di valutazione dei titoli calibrati su di lui, inserivano
come ulteriore autonomo criterio quello «per l'attivita' in campo
clinico. Esperienza e maturita' relativamente al settore
scientifico-disciplinare MED/27 per il quale sono richieste tali
specifiche competenze, con particolare riguardo all'ampiezza e
rilevanza della casistica operatoria e alla competenza
nell'applicazione di tecniche e tecnologie innovative prima previsto
accanto all'attivita' di produzione scientifica», parametri che poi
esaminavano, nel confronto con gli altri candidati, a suo esclusivo
favore, falsando la selezione, con cio' impedendo l'esercizio
discrezionale della scelta del vincitore sulla base di parametri
obiettivamente individuati.
Commesso in ..., dal ... (data di pubblicazione sull'albo
ufficiale dell'Universita' di ... con il decreto n. ...), sino al ...
(data di approvazione del verbale di individuazione da parte del
rettore con decreto n. ...).
Reati relativi al proc. n. 1677/2020 RGNR mod. 21 riunito
L. D., P. B., R. D. D., M. C., A. P.
1) del reato di cui agli articoli 110, 318, 321 del codice
penale,
D., quale rettore dell'Universita' degli studi di Firenze,
ideatore della condotta criminosa, soggetto deputato all'emanazione
del «regolamento per la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e l'attivazione di posti di professore straordinario a tempo
determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre
2005, n. 230», pubblico ufficiale corrotto,
B., quale Prorettore dell'Universita' degli studi di Firenze, e
soggetto di fiducia di D.,
D., quale direttore generale dell'Azienda ospedaliera
universitaria «...» di ... dal ..., corruttore,
C. quale direttore generale dell'Azienda ospedaliera
universitaria «...» di ... formalmente fino al ... (e in regime di
proroga sino al ...), nella veste di concorrente morale,
previo concerto,
P., quale beneficiario dell'accordo corruttivo e, in particolare,
quale assegnatario predefinito del posto di professore straordinario,
D. per creare un posto di professore straordinario nel SSD Med/41
da riservare ad A. P., mediante l'adozione del suddetto regolamento,
propedeutico a detta chiamata, riceveva e, comunque, si faceva
promettere, utilizzando la figura di B. per attuare le sue direttive,
da D. e C. il cofinanziamento, da parte dell'Azienda ospedaliera
universitaria di ..., di due posizioni di professore (uno di
associato in favore di S. R. cosi' da tacitare almeno parzialmente
l'opposizione interna rappresentata da A. R. D. G. e P. G., che lo
sostenevano; l'altro in favore del predetto P. sostenuto da C. e D.).
In ..., il ... (data dell'intesa raggiunta tra B. e D.).
L. D. e P. B.
2) del reato di cui agli articoli 110 e 319-quater, comma 1 del
codice penale, poiche', in concorso tra loro, tutti nella veste di
pubblici ufficiali, ideatori e attuatori del progetto delittuoso,
B., quale professore ordinario di chirurgia generale e
pro/rettore dell'area medico sanitaria, diretto collaboratore e
tramite delle volonta' del prof. D.,
D., quale rettore dell'Universita' degli studi di ..., abusando
della sua qualita' e dei suoi poteri, d'intesa con B. ed elaborando
la prospettiva operativa di D. di rivedere l'assetto dipartimentale
organizzativo induceva il professore ordinario A. R. D. G. [direttore
del Dipartimento attivita' integrata anestesia e rianimazione (DAI)
dell'Azienda ospedaliera universitaria C. (...)] a prestare la sua
adesione alla linea intrapresa dai vertici della struttura
ospedaliera e universitaria, vale a dire l'individuazione di A. P.
quale soggetto al quale attribuire il posto di professore
straordinario - correlativamente al bando di concorso per nominare S.
R. professore associato nella medesima area - ottenendo quale
contropartita il mantenimento della direzione del Dipartimento di
anestesia e di rianimazione e, comunque, il non smantellamento della
struttura organizzativa.
In ..., nel corso del mese di ....
A. R. D. G.
3) del reato di cui all'art. 319-quater, secondo comma del codice
penale, poiche', nel caso oggetto di contestazione nel capo che
precede, recepiva l'induzione e prometteva di non opporsi alla nomina
di A. P. quale soggetto al quale attribuire il posto di professore
straordinario.
In ..., nel corso del mese di ....
M. C.
4) del reato di cui all'art. 326, primo e terzo comma del codice
penale, poiche', nella veste di presidente della commissione per
concorso di professore universitario di prima fascia mediante
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c. d.
Gelmini) nel SC 06/E2 Chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia
pediatria e urologia SSD MED/24, bandito dall'..., violando i doveri
inerenti alla sua funzione - rivelava al candidato vincitore B. G.,
per procurargli un indebito profitto patrimoniale, notizie d'ufficio
che dovevano rimanere segrete, comunicandogli telefonicamente che
avevano concluso la procedura di valutazione e il relativo esito, che
avrebbero trasmesso i verbali per l'ulteriore corso e di aver trovato
il suo curriculum molto valido.
Commesso in ..., il ..., ore ....
L. B., A. I. e L. D.
5) del reato di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice
penale, poiche',
L. D., quale rettore dell'Universita' degli studi di ..., nella
veste di pubblico ufficiale corrotto,
L. B., dirigente medico di chirurgia plastica ricostruttiva
presso l'ospedale ..., quale corruttore nella veste di candidato e di
aspirante al concorso per professore associato nel SSD Med/19
Chirurgia plastica presso l'Universita' di Firenze, bandito con
decreto rettoriale n. ... del ..., e quale beneficiario dell'utilita'
derivante dall'accordo corruttivo,
A. I., concorrente beneficiario dell'utilita' derivante
dall'accordo corruttivo e, in particolare, del posto di professore
associato nel SSD Med/19 Chirurgia plastica sopra citato,
B.- per ritirarsi dalla procedura concorsuale afferente al posto
di professore associato SSD Med/19 Chirurgia plastica, bandito con
decreto rettoriale n. ... del ... citato - richiedeva al rettore D.
di bandire altro concorso per professore associato nel medesimo
settore scientifico-disciplinare, ottenendone, dapprima, la promessa
e, poi, la successiva esecuzione mediante l'emissione del bando con
decreto rettoriale n. ... del .... E - per compiere detto atto
contrario ai doveri d'ufficio - D. accettava la promessa di utilita'
per A. I., consistente nel ritiro da parte di B. della domanda di
partecipazione alla procedura bandita il ..., promessa che adempiva
il ... (depositando formale rinuncia e, conseguentemente, non
presentandosi alla prova didattica prevista per ...) e
nell'assegnazione del posto per professore associato ad A. I.,
predestinato vincitore della medesima procedura.
Commesso in ..., a partire dal ... e fino al ....
A. Z., P. B. e C. A.
6) del reato di cui agli articoli 319 e 110 del codice penale
poiche',
B., quale direttore del Dipartimento di scienze della salute
dell'Universita' degli studi di ..., nominato il ..., con decreto del
rettore n. ..., con decorrenza dal di' ..., nella veste di
corruttore,
A., quale professore ordinario dell'Universita' degli studi di
... (SSD MED/38) e presidente della commissione del concorso per
professore ordinario di pediatria, nella veste di istigatrice, di
intermediaria e di garante dell'accordo corruttivo,
Z., quale direttore generale dell'Azienda ospedaliera
universitaria ..., di ... nella veste di pubblico ufficiale corrotto,
proponente l'accordo, anche per il tramite di A.,
per poter cofinanziare la posizione di professore ordinario nel
settore «06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile» - «Settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria
generale e specialistica» - funzionale a far progredire in carriera
il professore associato L. G., gia' in servizio presso l'ateneo
fiorentino, che veniva bandito con decreto rettoriale n. ... del ...,
in relazione al quale non ravvisava un'utilita' e un interesse -
accettava la promessa, da parte di B., della bandizione o, comunque,
della messa in programmazione di almeno un posto da ricercatore a
tempo determinato di tipo A, in assenza di alcuna necessita'
didattica.
In ..., il ...
A. Z., C. P., P. B., M. C., L. D. e M. D.
7) del reato di cui agli articoli 323 e 110 del codice penale
poiche', in concorso tra loro,
Z., quale direttore generale dell'Azienda ospedaliera
universitaria ..., nella veste di pubblico ufficiale,
D., quale rettore dell'Universita' degli studi di ..., nella
veste di pubblico ufficiale,
B., in virtu' del ruolo di pro/rettore dell'area bio-medica fino
al ... (e di fatto sino al di' ...), diretto collaboratore e tramite
delle volonta' del prof. D.,
M. C., quale consigliere di ... e direttore del Dipartimento
oncologico e di chirurgia a indirizzo robotico di ... e quale
professore ordinario nel SSD MED/24 Urologia, incardinato nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'Universita' di
....
C. P., quale direttore di Dipartimento di medicina sperimentale e
clinica dell'Universita' degli studi di ... e di professore ordinario
nel SSD BIO/09 Fisiologia,
M. D., quale candidato predeterminato vincitore, nel cui
esclusivo interesse e' stata bandita la procedura concorsuale,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente:
del principio di imparzialita', di cui all'art. 97, secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241;
del principio di trasparenza, di cui all'art. 1, legge 7
agosto 1990, n. 241;
dell'art. 35, commi 1 e 3, lettera b della legge n. 165/2001
(laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi comprese
le istituzioni universitarie, l'assunzione debba avvenire con
contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione del curriculum e
delle competenze scientifiche e didattiche dei candidati, di cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del regolamento, emanato con d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e, segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato previa l'individuazione
analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione: 1) l'originalita' e innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico, 2) la congruenza dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e
nei settori scientifico-disciplinari, per i quali e' bandita la
procedura, 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale della produzione scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico
settore scientifico-disciplinare;
per l'attivita' scientifica, didattica e servizi prestati: 1)
l'attivita' di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a
gruppi di ricerca, 2) l'attivita' didattica frontale in corsi di
laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di
relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi
di dottorato di ricerca, presso universita' italiane e straniere,
nonche' il coordinamento di iniziative in campo didattico in ambito
nazionale e internazionale];
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti;
intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in M. D. il
vincitore della procedura selettiva per la nomina di professore
ordinario MED/06 Oncologia medica, in tal modo impedendo qualsiasi
esercizio di una scelta discrezionale da parte della commissione -
procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto D., con
ingiusto danno per il professore associato P. Q. e il dottor A. D.
L., concorrenti della medesima procedura.
In particolare, sin da prima del suo insediamento quale direttore
generale ... in esecuzione di un piano condiviso, Z. si e' attivato
sino al raggiungimento dell'obiettivo, contattando il vincitore
predestinato, ha mantenuto i contatti funzionali all'attuazione del
progetto con P., D., B. e C.; si e' prodigato, in modo capillare, per
oltre un triennio, per l'inserimento del posto da professore
ordinario nella programmazione universitaria, per la bandizione del
concorso e la sua tempistica, per fare incontrare D. con il rettore
D. alla sua presenza il ... e il ... con P. per conto del rettore;
per acquisire da D. le sue caratteristiche cliniche, prima della
predisposizione del bando di concorso e in vista della sua redazione;
lo informava dell'uscita del bando per la procedura selettiva e della
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
(...), lo incontrava a piu' riprese durante lo svolgimento della
procedura; si prodigava per l'individuazione di una commissione
esaminatrice adeguata (compito di cui si faceva carico P.); nel
condividere la progettualita' per la procedura concorsuale, D. la
bandiva con decreto rettorale n. ... in data ..., nominava la
commissione con decreto rettorale n. ... in data ..., nominava
vincitore il professor M. D., con decreto rettorale n. ... del ....
In ..., il ....
A. Z., P. B., M. C., L. D. e F. G.
8) del reato di cui agli articoli 323 e 110 del codice penale
poiche', in concorso tra loro,
Z., quale direttore generale dell'Azienda ospedaliera
universitaria ..., di ... nella veste di pubblico ufficiale,
D., quale rettore dell'Universita' degli studi di ..., nella
veste di pubblico ufficiale,
B., in virtu' del ruolo di pro/rettore dell'area bio-medica fino
al ... (e di fatto sino al di' ...), diretto collaboratore e tramite
delle volonta' del prof. D.,
M. C., quale consigliere di ... e direttore del Dipartimento
oncologico e di chirurgia a indirizzo robotico di ... e quale
professore ordinario nel SSD MED/24 Urologia, incardinato nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'Universita' di
...,
G., quale candidato predeterminato vincitore, nel cui esclusivo
interesse e' stata bandita la procedura concorsuale,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente:
del principio di imparzialita', di cui all'art. 97, secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241;
del principio di trasparenza, di cui all'art. 1, legge 7
agosto 1990, n. 241;
dell'art. 35 primo e terzo, lettera b della legge n. 165/2001
(laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi comprese
le istituzioni universitarie, l'assunzione debba avvenire con
contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione del curriculum e
delle competenze scientifiche e didattiche dei candidati, di cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del regolamento, emanato con d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e, segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato previa l'individuazione
analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione: 1) l'originalita' e innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico, 2) la congruenza dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e
nei settori scientifico-disciplinari, per i quali e' bandita la
procedura, 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale della produzione scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico
settore scientifico-disciplinare;
per l'attivita' scientifica, didattica e servizi prestati: 1)
l'attivita' di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a
gruppi di ricerca, 2) l'attivita' didattica frontale in corsi di
laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di
relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi
di dottorato di ricerca, presso universita' italiane e straniere,
nonche' il coordinamento di iniziative in campo didattico in ambito
nazionale e internazionale];
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti;
intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in F. G. il
vincitore della procedura selettiva per la nomina di professore
associato MED/27 Neurochirurgia, in tal modo impedendo qualsiasi
esercizio di una scelta discrezionale da parte della commissione -
procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto G., con
ingiusto danno per L. M., concorrente della medesima procedura, il
quale non si presentava alle prove.
In particolare, quale direttore generale ... in esecuzione di un
piano condiviso, Z. si e' attivato sino al raggiungimento
dell'obiettivo, contattando il vincitore predestinato, ha mantenuto i
contatti funzionali all'attuazione del progetto con G., D., B. e C.;
si e' prodigato per fare incontrare G. con C.; nel condividere la
progettualita' per la procedura concorsuale, D. la bandiva con
decreto rettorale n. ... in data ..., nominava la commissione con
decreto rettorale in data ..., nominava vincitore il professor F. G.,
con decreto rettorale n. ... del ....
In ..., il ....
L. D., A. Z., M. C. e L. M.
9) del reato di cui agli articoli 323 e 110 del codice penale
poiche', in concorso tra loro,
Z., quale direttore generale dell'Azienda ospedaliera
universitaria ..., nella veste di pubblico ufficiale,
D., quale rettore dell'Universita' degli studi di ..., nella
veste di pubblico ufficiale,
M. C., quale consigliere di ... e direttore del Dipartimento
oncologico e di chirurgia a indirizzo robotico di ... e quale
professore ordinario nel SSD MED/24 Urologia, incardinato nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'Universita' di
...,
L. M., quale candidato predeterminato vincitore, nel cui
esclusivo interesse e' stata bandita la procedura concorsuale,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente:
del principio di imparzialita', di cui all'art. 97, secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241;
del principio di trasparenza, di cui all'art. 1, legge 7
agosto 1990, n. 241;
dell'art. 35, primo e terzo comma, lettera b della legge n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie, l'assunzione debba avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione del curriculum e
delle competenze scientifiche e didattiche dei candidati, di cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del regolamento, emanato con d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e, segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato previa l'individuazione
analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione: 1) l'originalita' e innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico, 2) la congruenza dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e
nei settori scientifico-disciplinari, per i quali e' bandita la
procedura, 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale della produzione scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico
settore scientifico-disciplinare; per l'attivita' scientifica,
didattica e servizi prestati: 1) l'attivita' di coordinamento e
organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, 2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e
di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale];
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti;
intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in L. M. il
vincitore della procedura selettiva per la nomina di professore
associato MED/24 Urologia, in tal modo impedendo qualsiasi esercizio
di una scelta discrezionale da parte della commissione - procuravano
un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto M., con ingiusto danno
per l'amministrazione pubblica.
In particolare, quale direttore generale ... in esecuzione di un
piano condiviso, Z. si e' attivato sino al raggiungimento
dell'obiettivo, contattando il vincitore predestinato, ha mantenuto i
contatti funzionali all'attuazione del progetto con M., D. e C.; nel
condividere la progettualita' per la procedura concorsuale, D. la
bandiva con decreto rettorale n. ... in data ..., nominava la
commissione con decreto rettorale in data ..., nominava vincitore il
professor L. M., con decreto rettorale del ....
In ..., il ....
L. D., P. B., A. Z., M. C., A. M. e A. M.
10) del reato di cui agli articoli 323 e 110 del codice penale
poiche', in concorso tra loro,
Z., quale direttore generale dell'Azienda ospedaliera
universitaria ..., di ... nella veste di pubblico ufficiale,
D., quale rettore dell'Universita' degli studi di ..., nella
veste di pubblico ufficiale,
B. quale pro/rettore dell'area bio-medica fino al ... (e di fatto
sino al di' ...), diretto collaboratore e tramite delle volonta' del
prof. D.,
C., quale consigliere di ... e direttore del Dipartimento
oncologico e di chirurgia a indirizzo robotico di ... e quale
professore ordinario nel SSD MED/24 Urologia, incardinato nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'Universita' di
...,
M., quale professore ordinario in quiescenza,
M., quale candidato predeterminato vincitore, nel cui esclusivo
interesse e' stata bandita la procedura concorsuale,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente:
del principio di imparzialita', di cui all'art. 97, secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241;
del principio di trasparenza, di cui all'art. 1, legge 7
agosto 1990, n. 241;
dell'art. 35, primo e terzo comma, lettera b della legge n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie, l'assunzione debba avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione del curriculum e
delle competenze scientifiche e didattiche dei candidati, di cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del regolamento, emanato con d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e, segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato previa l'individuazione
analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione: 1) l'originalita' e innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico, 2) la congruenza dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e
nei settori scientifico-disciplinari, per i quali e' bandita la
procedura, 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale della produzione scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico
settore scientifico-disciplinare; per l'attivita' scientifica,
didattica e servizi prestati: 1) l'attivita' di coordinamento e
organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, 2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e
di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale];
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti;
intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in A. M. il
vincitore della procedura selettiva per la nomina di professore
associato MED/20 Chirurgia pediatrica e infantile, in tal modo
impedendo qualsiasi esercizio di una scelta discrezionale da parte
della commissione - procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al
predetto M., con ingiusto danno per C. S., concorrente della medesima
procedura, e per l'amministrazione pubblica.
In particolare, quale direttore generale ... in esecuzione di un
piano condiviso, Z. si e' attivato sino al raggiungimento
dell'obiettivo, contattando il vincitore predestinato, ha mantenuto i
contatti funzionali all'attuazione del progetto con M., B., D., M. e
C.; ha richiesto e ottenuto l'intervento di M., affinche'
intervenisse nei confronti di P. B., per profilare il bando in
funzione del vincitore preindividuato; nel condividere la
progettualita' per la procedura concorsuale, D. la bandiva con
decreto rettorale n. ... in data ..., nominava la commissione con
decreto rettorale del ..., nominava vincitore il professor A. M., con
decreto rettorale del ....
In ..., il ....
L. D., A. Z., M. C., A. M. e F. M.
11) del reato di cui agli articoli 323 e 110 del codice penale
poiche', in concorso tra loro,
Z., quale direttore generale dell'Azienda ospedaliera
universitaria ... di ..., nella veste di pubblico ufficiale,
D., quale rettore dell'Universita' degli studi di ..., nella
veste di pubblico ufficiale,
C., quale consigliere di ... e direttore del Dipartimento
oncologico e di chirurgia a indirizzo robotico di ... e quale
professore ordinario nel SSD MED/24 Urologia, incardinato nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'Universita' di
...,
F. M., quale candidato predeterminato vincitore, nel cui
esclusivo interesse e' stata bandita la procedura concorsuale,
M., quale membro della commissione giudicatrice e in veste di
professore ordinario SSD MED/20 Chirurgia pediatrica e infantile,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente:
del principio di imparzialita', di cui all'art. 97, secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241;
del principio di trasparenza, di cui all'art. 1, legge 7
agosto 1990, n. 241;
dell'art. 35, primo e terzo comma, lettera b della legge n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie, l'assunzione debba avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione del curriculum e
delle competenze scientifiche e didattiche dei candidati, di cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del regolamento, emanato con d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e, segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato previa l'individuazione
analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione: 1) l'originalita' e innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico, 2) la congruenza dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e
nei settori scientifico-disciplinari, per i quali e' bandita la
procedura, 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale della produzione scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico
settore scientifico-disciplinare; per l'attivita' scientifica,
didattica e servizi prestati: 1) l'attivita' di coordinamento e
organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, 2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e
di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale];
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti;
intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in F. M. il
vincitore della procedura selettiva per la nomina di professore
associato MED/24 Urologia, in tal modo impedendo qualsiasi esercizio
di una scelta discrezionale da parte della commissione - procuravano
un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto M., con ingiusto danno
per M. C., concorrente della medesima procedura, e per
l'amministrazione pubblica.
In particolare, quale direttore generale ... in esecuzione di un
piano condiviso, Z. si e' attivato sino al raggiungimento
dell'obiettivo, proposto da A. M., il quale ha rivestito il ruolo di
componente della commissione giudicatrice, ha mantenuto i contatti
funzionali all'attuazione del progetto con D., C. e M., al quale ha
richiesto di intervenire sui membri della commissione per evitare
atteggiamenti ostruzionistici - e, in particolare, sul prof. C. R. -
ottenendo assicurazioni dallo stesso M.; nel condividere la
progettualita' per la procedura concorsuale, D. la bandiva con
decreto rettorale n. ... del ..., nominava la commissione con decreto
rettorale n. ... del ..., nominava vincitore il professor F. M., con
decreto rettorale del ....
In ..., il ....
L. D. e R. D. D. (vedere capo 3 del 564/2018 per il concorso da
professore associato)
12) del reato di cui agli articoli 323 e 110 del codice penale
poiche', in concorso tra loro e con P. B., D. D., R. D. e F. S., M.
C. e A. D. P., nei cui confronti e' stata formulata l'imputazione di
cui al capo 3, originario proc. n. 564/2018,
D., quale rettore dell'Universita' degli studi di ..., nella
veste di pubblico ufficiale,
D. D., quale direttore generale della clinica ospedaliera ... dal
...,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente:
del principio di imparzialita', di cui all'art. 97, secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241;
del principio di trasparenza, di cui all'art. 1, legge 7
agosto 1990, n. 241;
dell'art. 35, primo e terzo comma, lettera b della legge n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie, l'assunzione debba avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione del curriculum e
delle competenze scientifiche e didattiche dei candidati, di cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del regolamento, emanato con d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e, segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato previa l'individuazione
analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione: 1) l'originalita' e innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico, 2) la congruenza dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e
nei settori scientifico-disciplinari, per i quali e' bandita la
procedura, 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale della produzione scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico
settore scientifico-disciplinare; per l'attivita' scientifica,
didattica e servizi prestati: 1) l'attivita' di coordinamento e
organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, 2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e
di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale];
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti;
intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in A. D. P.
il vincitore della procedura selettiva per la nomina di professore
associato, prima, e ordinario, poi, MED/27 Neurochirurgia e, in tal
modo impedendo qualsiasi esercizio di una scelta discrezionale da
parte della commissione - procuravano un ingiusto vantaggio
patrimoniale al predetto D. P., con ingiusto danno per P. P., P. G.,
S. C. e altri, concorrenti delle medesime procedure, e per
l'amministrazione pubblica.
In particolare, C. e D. D. si sono attivati sino al
raggiungimento dell'obiettivo, condiviso con D. P., e con i
componenti della commissione giudicatrice D., D. e S. (per la
procedura da associato), hanno mantenuto i contatti funzionali
all'attuazione del progetto con D. e B.; nel condividere la
progettualita' per le procedure concorsuali, D. bandiva quella per
associato con decreto rettoriale n. ... del ... e quella per
ordinario con decreto rettoriale n. ... del ..., nominava le
commissioni, nominava vincitore il professor D. P. professore
associato.
In ..., dal ..., data del decreto rettorale ... di approvazione
degli atti della procedura concorsuale.
L. D., M. C. e A. M.
13) del reato di cui agli articoli 323 e 110 del codice penale
poiche', in concorso tra loro,
D., quale rettore dell'Universita' degli studi di ..., nella
veste di pubblico ufficiale,
C., quale consigliere di ... e direttore del Dipartimento
oncologico e di chirurgia a indirizzo robotico di ... e quale
professore ordinario nel SSD MED/24 Urologia, incardinato nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'Universita' di
...,
M., quale candidato predeterminato vincitore, nel cui esclusivo
interesse e' stata bandita la procedura concorsuale,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente:
del principio di imparzialita', di cui all'art. 97, secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241;
del principio di trasparenza, di cui all'art. 1, legge 7
agosto 1990, n. 241;
dell'art. 35 primo e terzo comma, lettera b della legge n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie, l'assunzione debba avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione del curriculum e
delle competenze scientifiche e didattiche dei candidati, di cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del regolamento, emanato con d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e, segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato previa l'individuazione
analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione: 1) l'originalita' e innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico, 2) la congruenza dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e
nei settori scientifico-disciplinari, per i quali e' bandita la
procedura, 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale della produzione scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico
settore scientifico-disciplinare; per l'attivita' scientifica,
didattica e servizi prestati: 1) l'attivita' di coordinamento e
organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, 2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e
di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale];
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti;
intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in A. M. il
vincitore della procedura selettiva per la nomina di professore
ordinario, prima, e ordinario, poi, MED/24 Urologia e, in tal modo
impedendo qualsiasi esercizio di una scelta discrezionale da parte
della commissione - procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al
predetto M., con ingiusto danno per M. C. e L. M., concorrenti della
medesima procedura, e per l'amministrazione pubblica.
In particolare, C. si e' attivato sino al raggiungimento
dell'obiettivo, condiviso con M., richiedendogli di scrivere il
bando, richiesta alla quale il vincitore pre individuato aderiva,
inviandogli via email a piu' riprese la bozza dell'atto, che veniva
recepita dal decreto; ha mantenuto i contatti funzionali
all'attuazione del progetto con D. e C. P.; nel condividere la
progettualita' per le procedure concorsuali, D. bandiva quella per
associato con decreto n. ... del ..., nominava le commissioni,
approvava gli atti della procedura con decreto n. ..., che sanciva
l'aggiudicazione della procedura al professor M..
In ..., nel corso del ... e, segnatamente, il ..., data del
decreto n. ....
L. D., P. B., A. Z. e G. B.
14) del reato di cui agli articoli 323 e 110 del codice penale
poiche', in concorso tra loro,
D., quale rettore dell'Universita' degli studi di Firenze, nella
veste di pubblico ufficiale,
B. quale pro/rettore dell'area bio-medica fino al ... (e di fatto
sino al di' ...), diretto collaboratore e tramite delle volonta' del
prof. D.,
Z., quale direttore generale dell'Azienda ospedaliera
universitaria ..., nella veste di pubblico ufficiale corrotto,
proponente l'accordo, anche per il tramite di A.,
B., quale candidato predeterminato vincitore, nel cui esclusivo
interesse e' stata bandita la procedura concorsuale,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente:
del principio di imparzialita', di cui all'art. 97, secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241;
del principio di trasparenza, di cui all'art. 1, legge 7
agosto 1990, n. 241;
dell'art. 35, primo e terzo comma lettera b della legge n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie, l'assunzione debba avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione del curriculum e
delle competenze scientifiche e didattiche dei candidati, di cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del regolamento, emanato con d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e, segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato previa l'individuazione
analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione: 1) l'originalita' e innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico, 2) la congruenza dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e
nei settori scientifico-disciplinari, per i quali e' bandita la
procedura, 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale della produzione scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico
settore scientifico-disciplinare; per l'attivita' scientifica,
didattica e servizi prestati: 1) l'attivita' di coordinamento e
organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, 2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e
di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale];
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti;
intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in G. B. il
vincitore della procedura selettiva per la nomina di professore
associato MED/33 Malattia dell'apparato locomotore e, in tal modo
impedendo qualsiasi esercizio di una scelta discrezionale da parte
della commissione - procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al
predetto B., con ingiusto danno per F. F. F., concorrente della
medesima procedura, e per l'amministrazione pubblica.
In particolare, Z. si e' attivato sino al raggiungimento
dell'obiettivo, condiviso con ..., vincitore pre individuato, ha
mantenuto i contatti funzionali all'attuazione del progetto con D. e
B.; nel condividere la progettualita' per le procedure concorsuali,
D. bandiva con decreto n. ... del ..., nominava le commissioni,
approvava gli atti della procedura con decreto n. ... del ..., che
sanciva l'aggiudicazione della procedura al professor B..
In ..., nel periodo compreso tra il ... e il gennaio ....
C. P. e F. C.
15) del reato di cui agli articoli 323 e 110 del codice penale
poiche', in concorso tra loro,
P., quale direttore di Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Clinica dell'Universita' degli studi di Firenze e di professore
ordinario nel SSD BIO/09 Fisiologia,
C., quale candidato predeterminato vincitore, nel cui esclusivo
interesse e' stata bandita la procedura concorsuale,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
violazione di specifiche regole di condotta e, segnatamente:
del principio di imparzialita', di cui all'art. 97, secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241;
del principio di trasparenza, di cui all'art. 1, legge 7
agosto 1990, n. 241;
dell'art. 35, primo e terzo comma, lettera b della legge n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie, l'assunzione debba avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione del curriculum e
delle competenze scientifiche e didattiche dei candidati, di cui
all'art 3, comma 4, lettera k) del regolamento, emanato con d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e, segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato previa l'individuazione
analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione: 1) l'originalita' e innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico, 2) la congruenza dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e
nei settori scientifico-disciplinari, per i quali e' bandita la
procedura, 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale della produzione scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico
settore scientifico-disciplinare; per l'attivita' scientifica,
didattica e servizi prestati: l) l'attivita' di coordinamento e
organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, 2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e
di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale];
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti;
intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in F. C. il
vincitore della procedura selettiva per la nomina di professore
associato MED/28 Malattie odontostomatologiche e, in tal modo
impedendo qualsiasi esercizio di una scelta discrezionale da parte
della commissione - procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al
predetto C., con ingiusto danno per P. B., concorrente della medesima
procedura, e per l'amministrazione pubblica.
In particolare, P. si e' attivato sino al raggiungimento
dell'obiettivo, condiviso con C., richiedendogli di scrivere il
bando, richiesta alla quale il vincitore pre individuato aderiva,
redigendo la bozza dell'atto, che veniva recepita nel decreto n. ...
del ...; concorso che veniva, effettivamente, con decreto n. ... del
..., aggiudicato a C..
In ..., nel biennio ... e, segnatamente, sino al ..., data di
approvazione degli atti della procedura).
A. Z., A. R. D. G. e Z. R.
16) del reato di cui agli articoli 323 e 110 del codice penale
poiche', in concorso tra loro,
Z., quale direttore generale dell'Azienda ospedaliera
universitaria ..., nella veste di pubblico ufficiale corrotto,
proponente l'accordo, anche per il tramite di A.,
D. G., direttore del Dipartimento attivita' integrata anestesia e
rianimazione (DAI) dell'Azienda ospedaliera universitaria ...,
presidente della commissione, nominata con decreto del rettore n. ...
del ...,
R., quale candidato predeterminato vincitore, nel cui esclusivo
interesse e' stata bandita la procedura concorsuale,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente:
del principio di imparzialita', di cui all'art. 97, comma
secondo della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990,
n. 241;
del principio di trasparenza, di cui all'art. 1, legge 7
agosto 1990, n. 241;
dell'art. 35, primo e terzo comma, lettera b della legge n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie, l'assunzione debba avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata l'accesso esterno e dei meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire);
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione del curriculum e
delle competenze scientifiche e didattiche dei candidati, di cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del regolamento, emanato con d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e, segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato previa l'individuazione
analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione: 1) l'originalita' e innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico, 2) la congruenza dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e
nei settori scientifico-disciplinari, per i quali e' bandita la
procedura, 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale
delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale della produzione scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico
settore scientifico-disciplinare; per l'attivita' scientifica,
didattica e servizi prestati: 1) l'attivita' di coordinamento e
organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, 2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e
di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale];
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
deve essere subordinata alla predeterminazione da parte
dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalita' cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza dei
predetti criteri e modalita' deve risultare dai relativi singoli
provvedimenti;
intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in Z. R. il
vincitore della procedura selettiva per la nomina di professore
associato MED/41 Anestesiologia e, in tal modo impedendo qualsiasi
esercizio di una scelta discrezionale da parte della commissione -
procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto R., con
ingiusto danno per N. M. D., concorrente della medesima procedura, e
per l'amministrazione pubblica.
In particolare, D. G. si e' attivato sino al raggiungimento
dell'obiettivo, condiviso con Z. e R., concorso che veniva,
effettivamente, con decreto n. ... del ..., aggiudicato a R..
In ..., dal ... al ....
L. D., P. B., A. Z. e M. C.
17) del reato di cui all'art. 416, primo e secondo comma, del
codice penale per essersi associati tra loro, e ciascuno nei ruoli di
seguito indicati, abusando delle rispettive qualita', funzioni e
poteri, per commettere una serie indeterminata di delitti contro la
pubblica amministrazione - e, in particolare, di abuso d'ufficio (e,
ove necessario per il raggiungimento dell'obiettivo, di corruzione)
-, volti alla preordinata individuazione dei vincitori di concorsi
pubblici per professore associato e ordinario banditi
dall'Universita' di Firenze, con afferenza assistenziale presso ...,
in aderenza a un condiviso intento di gestione preordinata della res
pubblica in totale dispregio della normativa di settore e dei
principi di meritocrazia e di perseguimento delle finalita'
istituzionali proprie degli atenei universitari e delle direzioni
generali delle aziende ospedaliere universitarie, gestendo
conseguentemente le risorse finanziarie disponibili per finalita'
eminentemente privatistiche,
D., quale promotore e capo in virtu' del suo ruolo di rettore
dell'Universita' degli studi di ...,
B., con compiti di direzione, in virtu' del ruolo di pro/rettore
dell'area bio-medica fino al di' ... (e di fatto sino al di' ...),
diretto collaboratore e tramite delle volonta' del prof. D.,
Z., con compiti di promotore, quale direttore generale
dell'Azienda ospedaliera universitaria ... - ente che concorda con
l'universita' l'impiego in ambito assistenziale dei professori del
settore medico -,
C., quale partecipe, consigliere di ... e direttore del
Dipartimento oncologico e di chirurgia a indirizzo robotico di ... e
quale professore ordinario nel SSD MED/24 Urologia, incardinato nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'Universita' di
....
In Firenze..., dal ....
dovendo, quindi, decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio
formulata dal pubblico ministero nei confronti di alcuni degli
imputati per fatti giuridicamente qualificati come «abuso d'ufficio»
ai sensi dell'art. 323 del codice penale, si pone come rilevante la
questione concernente la possibile illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 9 agosto 2024, n. 114,
che ha abrogato la norma predetta e, quindi, la relativa fattispecie
incriminatrice.
In particolare, si dubita del contrasto di tale norma con gli
articoli 3, 97, 11 e 117 del codice penale, per come di seguito
illustrato.
Deve, anzitutto, in via preliminare, essere affrontata e risolta
la problematica della ammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale, in considerazione del fatto che si dubita di una
norma che ha abrogato una fattispecie penale incriminatrice.
In linea di principio, la Corte costituzionale ha ritenuto
inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale che
riguardino disposizioni abrogative di una previgente incriminazione e
che mirino al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice
abrogata (cfr. sentenze n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze
n. 413 del 2008, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997), contrastando a
tale ripristino, di regola, il principio consacrato nell'art. 25,
secondo comma, della Costituzione, che riserva al solo legislatore la
definizione dell'area di cio' che e' da ritenersi penalmente
rilevante; principio, quest'ultimo, che determina, in via generale,
l'inammissibilita' di questioni volte a creare nuove norme penali, a
estenderne l'ambito applicativo a casi non previsti (o non piu'
previsti) dal Legislatore, ovvero ad aggravare le conseguenze
sanzionatorie o la complessiva disciplina del reato.
Peraltro, il suddetto principio non e' stato ritenuto, dalla
stessa Consulta, privo di eccezioni (cfr. sentenze n. 236 del 2018 e
n. 37 del 2019), potendo venire in considerazione la necessita' di
evitare la creazione di «zone franche» immuni dal controllo di
legittimita' costituzionale, laddove il legislatore introduca, in
violazione del principio di eguaglianza, norme penali di favore, che
sottraggano, irragionevolmente, un determinato sottoinsieme di
condotte alla regola della generale rilevanza penale di una piu'
ampia classe di comportamenti, stabilita da una disposizione
incriminatrice vigente, ovvero prevedano per detto sottoinsieme
altrettanto irragionevolmente - un trattamento sanzionatorio piu'
favorevole (cfr. sentenza n. 394 del 2006); un controllo di
legittimita' con potenziali effetti in malam partem deve, altresi',
ritenersi ammissibile quando a essere censurato sia lo scorretto
esercizio del potere legislativo: ad esempio, da parte dei Consigli
regionali, ai quali non spetta neutralizzare le scelte di
criminalizzazione compiute dal legislatore nazionale; da parte del
Governo, che abbia abrogato mediante decreto legislativo una
disposizione penale, senza a cio' essere autorizzato dalla legge
delega; ovvero anche da parte dello stesso Parlamento, che non abbia
rispettato i principi stabiliti dalla Costituzione in materia di
conversione dei decreti-legge (cfr. sentenza n. 32 del 2014); in tali
evenienze, qualora la disposizione dichiarata incostituzionale sia
una disposizione che semplicemente abrogava una norma incriminatrice
preesistente, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
prima non potra' che comportare il ripristino della seconda, in
effetti mai (validamente) abrogata.
Un effetto peggiorativo della disciplina sanzionatoria in materia
penale conseguente alla pronuncia di illegittimita' costituzionale e'
stato, ancora, ritenuto ammissibile allorche' esso si configuri come
«mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una
norma processuale», derivante «dall'eliminazione di una previsione a
carattere derogatorio di una disciplina generale» (sentenza n. 236
del 2018); ed infine, ove si assuma la contrarieta' della
disposizione censurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi
dell'art. 11 o dell'art. 117, primo comma, della Costituzione
(sentenza n. 28 del 2010; nonche' sentenza n. 32 del 2014, ove
l'effetto di ripristino della vigenza delle disposizioni penali
illegittimamente sostituite in sede di conversione di un
decreto-legge, con effetti in parte peggiorativi rispetto alla
disciplina dichiarata illegittima, fu motivato anche con riferimento
alla necessita' di non lasciare impunite «alcune tipologie di
condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di
penalizzazione, con la conseguente violazione del diritto dell'Unione
europea, che l'Italia e' tenuta a rispettare in virtu' degli articoli
11 e 117, primo comma, della Costituzione.»).
Deriva, da quanto costantemente affermato dalla Corte
costituzionale, che il potere legislativo non sia affatto illimitato,
dovendo rispettare anch'esso dei principi superiori che trovano nella
Costituzione e nel diritto sovranazionale il loro fondamento e la
loro salvaguardia.
Nel caso in esame, come si cerchera' di dimostrare, si rientra
proprio in uno dei casi di esercizio irragionevole del potere
legislativo e di violazione del diritto sovranazionale, quindi di
scorretto esercizio di tale potere da parte del Parlamento.
Riguardo alla rilevanza della questione nel giudizio, e' di tutta
evidenza come, al di la' della valutazione sul merito delle
prospettazioni accusatorie, al limitato fine della formulazione di
una ragionevole previsione di condanna nell'eventuale successivo
giudizio dibattimentale, la «depenalizzazione» della condotta di
abuso d'ufficio precluda la possibilita' di un processo, di una
possibile sentenza di condanna all'esito dello stesso ed anche la
tutela delle posizioni soggettive delle persone offese, alcune delle
quali costituite parte civile, rispetto a condotte di
strumentalizzazione della funzione pubblica e di violazioni di
specifiche norme di legge disciplinanti le modalita' di svolgimento
di pubblici concorsi, non essendovi la possibilita', in base alla
descrizione dei fatti contestati, di far rientrare gli stessi
nell'ambito di altre fattispecie di reato; per tutti i fatti
contestati non risulta maturato il termine di prescrizione, quindi
nessuno dei fatti qualificati ai sensi dell'art. 323 del codice
penale risulta estinto; l'eventuale accoglimento dell'eccezione
verrebbe, quindi, ad incidere sulla possibilita' di celebrare un
processo, di addivenire ad un giudizio di responsabilita' penale per
condotte certamente abusive (se verificate) o di proscioglimento nel
merito, con inevitabili riflessi, eventualmente positivi, sulla
posizione giuridica degli imputati.
Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della
questione, si ritiene che la scelta legislativa di abrogare l'abuso
d'ufficio confligga con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il
principio di uguaglianza, in particolare nella sua specificazione
della necessaria ragionevolezza dell'esercizio del potere
legislativo, con la necessita' che non vi sia una disparita' di
trattamento giuridico e sanzionatorio tra fattispecie analoghe o con
fattispecie esprimenti un disvalore oggettivo ancor piu' lieve
rispetto a quello della fattispecie abrogata.
La condotta rilevante come abuso d'ufficio era, fino alla citata
abrogazione, quella posta in essere dal pubblico ufficiale o
dall'incaricato di pubblico servizio che, in violazione di specifiche
regole legislative di condotta o di un dovere di astensione, avesse
procurato, a se' o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale
oppure arrecato ad altri un danno ingiusto; quindi, secondo il
legislatore, d'ora in poi, una condotta del genere, che non sia
possibile far rientrare in altra fattispecie penale (si tratta,
pero', di un'evenienza davvero difficile considerando la natura
tradizionalmente e strutturalmente residuale della fattispecie in
esame) sarebbe pienamente consentita o, comunque, non sanzionata
penalmente.
Tale scelta e' stata fatta dal legislatore mantenendo, pero', la
rilevanza penale di condotte che, oggettivamente, hanno una gravita'
equivalente o anche minore rispetto a quelle rientranti nell'art. 323
del codice penale; cio' accade, ad esempio, per il reato di cui
all'art. 328 del codice penale, che punisce una condotta omissiva
posta in essere dagli stessi soggetti, ma dalla quale, seppur in
specifici settori amministrativi, non derivi la conseguenza
dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o del danno ingiusto; la
conseguenza paradossale della situazione venutasi a creare con
l'abrogazione dell'art. 323 del codice penale e' quella di ritenere
penalmente rilevante una condotta omissiva dalla quale derivino
conseguenze anche meno gravi in luogo di una commissiva che sia
realizzata in violazione di regole vincolanti di condotta di rango
primario e dalla quali derivino le conseguenze considerate,
nonostante, sul piano ontologico, vi sia una maggior incisivita',
quindi una maggior gravita' astratta, di un comportamento attivo
rispetto ad uno caratterizzato da mera inerzia; una scelta, questa,
del tutto illogica.
Altro esempio, particolarmente rilevante proprio per l'oggetto
del processo di cui trattasi, che riguarda concorsi per
l'assegnazione di cattedre universitarie od incarichi dirigenziali in
ambito sanitario, riguarda il reato di cui all'art. 353 del codice
penale, che punisce la condotta di chiunque, con violenza o minaccia,
o con altri mezzi collusivi o fraudolenti, turbi la gara in un
pubblico incanto o in una licitazione privata; analogamente, la
fattispecie di reato di cui all'art. 353-bis del codice penale, in
via preventiva, punisce analoghi comportamenti che vengano realizzati
nella fase precedente all'emanazione del bando di gara.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione,
in tema di reati contro la pubblica amministrazione, non e'
configurabile il delitto di turbata liberta' di scelta del
contraente, di cui all'art. 353-bis del codice penale, nel caso di
procedura di concorso pubblico per la designazione di un dirigente
sanitario, in quanto la procedura di valutazione comparativa tra i
candidati a tal fine prevista non e' preordinata alla individuazione
di un «contraente» per cessione di beni ne' all'affidamento
all'esterno dell'esecuzione di un'opera o della gestione di un
servizio (Cass. Sez. VI n. 21104 dell'11 aprile 2024); analogamente
si ritiene non configurabile il delitto di turbata liberta' degli
incanti nel caso di procedure di concorso finalizzate al reclutamento
di docenti universitari, posto che la norma incriminatrice, nel
riferirsi testualmente a nozioni tecniche dal significato
infungibile, indicato nel codice degli appalti e nella normativa di
settore di cui al regio decreto n. 2440 del 1923 e al regio decreto
n. 827 del 1924, circoscrive la tutela alle sole procedure
finalizzate alla cessione di beni o all'affidamento all'esterno
dell'esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio e non ai
concorsi per il reclutamento del personale docente delle universita',
caratterizzati dalla valutazione di offerte che si risolvono
nell'attivita' pregressa del candidato (Cass., Sez. VI, n. 32319 del
24 maggio 2023).
Cio' premesso, non si spiega per quale ragione, dovendosi
garantire il buon andamento della pubblica amministrazione in settori
ugualmente importanti come quelli dei pubblici incanti e dei pubblici
concorsi, si sia scelto di non presidiare penalmente il corretto
svolgimento dei secondi mantenendo, invece, la rilevanza penale
dell'irregolare svolgimento dei primi; essendo, quindi, una stessa
condotta di un pubblico ufficiale penalmente rilevante o meno a
seconda della ricorrenza oppure dell'assenza di una procedura di
evidenza pubblica.
Alcune delle contestazioni mosse nell'ambito del processo in
corso davanti a questo Giudice riguardano presunte condotte di
elaborazione «su misura» di un bando di concorso, al fine di
determinare la vittoria di uno specifico concorrente; ebbene, d'ora
in poi tali condotte sarebbero prive di sanzione penale, con ogni
conseguenza sul piano della prevenzione di importanti comportamenti
illeciti lesivi di interessi generali.
Inoltre, la riforma legislativa, depotenziando la portata
dell'obbligo di astensione di un pubblico ufficiale in presenza di
conflitto di interessi e sfornendo di sanzione le condotte illegali
intenzionalmente dirette a favorire o danneggiare taluno, dalle quali
non derivi una utilita' in denaro o, comunque, economicamente
apprezzabile, ma solo utilita' di diverso tipo (ad esempio rapporti
sessuali), inevitabilmente e senza alcuna logica giustificazione non
considera meritevole di effettiva tutela il pregiudizio che deriva
alla funzionalita' della pubblica amministrazione.
L'intervenuta abrogazione dell'art. 323 del codice penale da
parte dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 9 agosto 2024, n.
114 costituisce, altresi', clamorosa violazione degli articoli 11 e
117, comma 1 della Costituzione in relazione all'art. 19 della
Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione (cd.
Convenzione di Merida).
La Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione
(cd. Convenzione di Merida), adottata dalla Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo
Stato italiano il 9 dicembre 2003, e' stata oggetto di ratifica ed
esecuzione in Italia con legge del 3 agosto 2009, n. 116; si tratta
di un vero e proprio trattato internazionale di natura multilaterale
(nel diritto internazionale i termini trattato, accordo, patto e
convenzione sono considerati sinonimi) e, in quanto tale, fonte del
diritto internazionale, di natura volontaria, vincolante per gli
Stati contraenti e che trova il fondamento della sua obbligatorieta'
nella ben nota norma consuetudinaria cogente pacta sunt servanda
(principio, peraltro, espresso nella Convenzione di Vienna del 23
maggio 1969 sul diritto dei trattati, all'art. 26).
Nella parte delle misure penali, la Convenzione ha posto in capo
agli Stati firmatari l'obbligo di adottare la tutela penale contro
una varieta' di infrazioni correlate ad atti di corruzione, qualora
esse non siano gia' nel diritto interno definite come infrazioni
penali; una specifica caratteristica della Convenzione di Merida e'
l'ampliamento del relativo campo di applicazione: essa non prende in
considerazione solamente forme per cosi' dire «tradizionali» o
«classiche» di corruzione, ma anche violazioni «spia», sintomatiche o
agevolatrici della corruzione stessa, per come si ricava, del resto,
dalla «Legislative guide for the implementation of the United Nations
Convention against corruption» considerato documento di
«interpretazione autentica» della Convenzione stessa, in
considerazione del suo contenuto, della finalita' e del fatto che
promana dalle stesse Nazioni Unite (Drugs and Crime Office); tale
documento, al punto 6, prevede testualmente: «The Convention goes on
to require the State parties to introduce criminal and other offences
to cover a wide range of acts of corruption, to the extent these are
not already defined as such under domestic law. The criminalization
of some acts is mandatory under the Convention, which also requires
that State parties consider the establishment of additional offences.
An innovation of the Convention against Corruption is that it
addresses not only basic forms of corruption, such as bribery and the
embezzlement of public funds, but also acts carried out in support of
corruption, obstruction of justice, trading ir influence and the
concealment or laundering of the proceeds of corruption. Finally,
this part of the Convention also deals with corruption in the private
sector», ovvero una precisa indicazione agli Stati parti di
introdurre reati per coprire un'ampia gamma di atti di corruzione,
nella misura in cui questi non siano gia' definiti come tali dal
diritto interno; la penalizzazione di alcuni atti e' obbligatoria, ai
sensi della Convenzione, la quale richiede anche che gli Stati
considerino l'istituzione di ulteriori reati.
Una novita' della Convenzione in esame e' che essa affronta non
solo le forme basilari di corruzione, come le concussioni e
l'appropriazione indebita di fondi pubblici, ma anche gli atti
propedeutici o complementari, l'ostruzione alla giustizia, il
traffico di influenza e l'occultamento o il riciclaggio dei proventi
della corruzione; lo stesso documento a pagina 59, di fatto
riprendendo quanto previsto dall'art. 65, comma 2, della Convenzione
prevede inoltre che «The Convention introduces minimum standards, but
States parties are free to go beyond them. It is indeed recognized
that States may criminalize or have already criminalized conduct
other than the offences listed in this chapter as corrupt conduct»,
sancendo standard minimi di tutela, con la possibilita' degli Stati
di andare oltre.
Cio' premesso, va considerato che all'art. 19 la Convenzione
considera espressamente la fattispecie dell'abuso d'ufficio
prevedendo: «Each State Party shall consider adopting such
legislative and other measures as may be necessary to establish as a
criminal offence, when committed intentionally, the abuse of
functions or position, that is, the performance of or failure to
perform an act, in violation of laws, by a public officialin the
discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an
undue advantage for himself or herself or for another person or
entity» (nella traduzione italiana, allegata alla legge di
autorizzazione alla ratifica ed esecuzione, la disposizione viene
cosi' riportata: «Articolo 19 Abuso d'ufficio. Ciascuno Stato Parte
esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure
necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando
l'atto e' stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico
ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione,
ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle
proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di
ottenere un indebito vantaggio per se' o per un'altra persona o
entita'»).
Si pone, quindi, la questione se l'abrogazione di cui si tratta
contrasti con un vero e proprio obbligo di tutela penale nei
confronti dell'abuso d'ufficio eventualmente imposto dall'art. 19
della Convenzione di Merida e se, in ogni caso, la sopravvenuta
abrogazione dell'abuso d'ufficio, reato preesistente in Italia
rispetto alla Convenzione di Merida, possa integrare comunque una
violazione del diritto internazionale e, quindi, vi sia un contrasto
con l'art. 117, comma 1 della Costituzione.
Deve premettersi che il diritto internazionale pubblico prevede
un procedimento di adattamento del diritto interno al diritto
internazionale, soprattutto laddove - come nel caso della Convenzione
di Merida - taluni obblighi convenzionali consistano proprio nella
doverosa conformazione del diritto interno dello Stato contraente a
determinati standard minimi di tutela (anche penale) di beni
giuridici.
In questo senso l'art. 65, comma 1, della Convenzione prevede che
«Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, comprese misure
legislative ed amministrative, in conformita' con i principi
fondamentali del suo diritto interno, per assicurare l'esecuzione dei
suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione».
Ebbene, in simili casi l'esecuzione del trattato attraverso
l'adattamento puo' comportare una serie di modifiche all'ordinamento
interno dello Stato contraente al fine di renderlo conforme a quello
internazionale; nell'ipotesi in cui l'ordinamento interno preveda
gia', al momento dell'assunzione dell'obbligo internazionale, una
norma interna pienamente conforme a quella internazionale, sullo
Stato contraente grava un vero e proprio obbligo di mantenimento
della norma che prevede la fattispecie; nel caso della Convenzione di
Merida, l'obbligo del mantenimento/non abrogazione delle norme
interne preesistenti e' peraltro espressamente previsto dall'art. 7,
che, al comma 4, dispone che «Ciascuno stato si adopera,
conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno,
al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono
la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse».
Per la corretta comprensione del significato dell'espressione
impiegata dall'art. 19 della Convenzione di Merida («Each State Party
shall consider adopting») e, quindi, del suo contenuto e,
soprattutto, per cogliere la sua portata obbligatoria e vincolante
per lo Stato contraente, importante e' il riferimento alla
«Legislative guide for the implementation of the United Nations
Convention against corruption», come gia' evidenziato atto di
«interpretazione autentica» della Convenzione stessa, laddove ai
punti ai punti 11 e 12 si chiarisce che l'espressione indicata
nell'art. 19 della Convenzione di Merida, con riferimento all'abuso
d'ufficio, colloca tale previsione non nell'ambito delle semplici
raccomandazioni, bensi' delle disposizioni aventi carattere
obbligatorio.
Appare del tutto logico, quindi, ritenere che le indicazioni
discendenti dalla Convenzione di Merida vadano declinate diversamente
a seconda del fatto che lo Stato aderente abbia o meno gia' adottato
nel proprio ordinamento la fattispecie di abuso d'ufficio, in modo
che laddove lo Stato contraente non abbia introdotto la fattispecie
prima dell'adesione alla Convenzione di Merida, sara' tenuto a
valutare concretamente e seriamente la sua introduzione in
conformita' al proprio diritto interno, dovendo compiere uno sforzo
reale per vedere se essa sia compatibile con il proprio ordinamento
giuridico; di talche', laddove tale compatibilita' sussista, lo Stato
contraente, onde intenda adeguarsi all'obbligo internazionale, sara'
ragionevolmente tenuto ad introdurlo, mentre lo Stato contraente che,
invece, come l'Italia, abbia gia' introdotto la fattispecie prima
dell'adesione alla Convenzione di Merida e che abbia, dunque, gia'
positivamente valutato la conformita' della fattispecie rispetto al
proprio diritto interno - dovendo mantenere e rafforzare i sistemi
che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse
(art. 7, comma 4, Convenzione di Merida) - per adeguarsi all'obbligo
internazionale di cui all'art. 19, sara' tenuto a non abrogare la
fattispecie gia' vigente.
Si ritiene, per quanto sopra indicato, che vi sia contrasto con
la Costituzione dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 9 agosto
2024, n. 114 nella parte in cui abroga il reato di cui all'art. 323
del codice penale anche per violazione degli articoli 11 e 117, comma
1 della Costituzione, in relazione agli articoli 7, comma 4, 19 e 65,
comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la
corruzione (cd. Convenzione di Merida).
Risulta assolutamente non percorribile la strada
dell'interpretazione conforme alla Costituzione o della
disapplicazione della norma, proprio per il suo effetto di
abrogazione della fattispecie di reato.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale
n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953;
Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1, lettera b) della legge 9 agosto 2024, n. 114, entrata in
vigore il 25 agosto 2024, nella parte in cui dispone l'abrogazione
dell'art. 323 del codice penale per violazione degli articoli 3, 11,
97 e 117 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione del
termine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio
incidentale davanti alla Corte costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
Firenze, 3 ottobre 2024
Il Giudice: Gugliotta