Reg. ord. n. 233 del 2024 pubbl. su G.U. del 27/12/2024 n. 52

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 03/10/2024

Tra: P. B. e altri



Oggetto:

Reati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio) – Violazione del principio di uguaglianza, in particolare nella sua specificazione della necessaria ragionevolezza dell'esercizio del potere legislativo, con la necessità che non vi sia una disparità di trattamento tra fattispecie analoghe o esprimenti un disvalore oggettivo ancor più lieve rispetto a quello della fattispecie abrogata – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Inosservanza degli obblighi internazionali, in relazione agli artt. 7, paragrafo 4, 19 e 65, paragrafo 1, della Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida).




Norme impugnate:

legge  del 09/08/2024  Num. 114  Art.  Co. 1 lett. b)



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 11 

Costituzione  Art. 97 

Costituzione  Art. 117   Co.  in relazione a

Convenzione ONU contro la corruzione del 2003  Art. 7 paragrafo 4

Convenzione ONU contro la corruzione del 2003  Art. 19 

Convenzione ONU contro la corruzione del 2003  Art. 65   Co.



Udienza Pubblica del 7 maggio 2025 rel. VIGANÒ


Testo dell'ordinanza

N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 ottobre 2024

Ordinanza  del  3  ottobre  2024  del  Tribunale   di   Firenze   nel
procedimento penale a carico di P. B. e altri. 
 
Reati e pene - Abrogazione dell'art. 323  del  codice  penale  (Abuso
  d'ufficio). 
- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al  codice
  di  procedura  penale,  all'ordinamento  giudiziario  e  al  codice
  dell'ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b). 


(GU n. 52 del 27-12-2024)

 
                        TRIBUNALE DI FIRENZE 
                       Sezione G.I.P. - G.U.P. 
 
    Il  Giudice,  dott.  Fabio  Gugliotta,   visti   gli   atti   del
procedimento R.G.N.R. n. 564/2018 per il quale e' in corso  l'udienza
preliminare e nell'ambito del quale si procede per i seguenti reati: 
REATI RELATIVI AL PROC. n. 564/2018 
    P. B., M. I., M. S., D. N., G. P., e N. P. imputati: 
        1) dei reati di cui agli articoli 110, 112, comma  1,  n.  1,
323 e 353-bis del codice penale perche', in concorso  tra  loro,  con
l'aggravante di agire in numero superiore a  cinque,  nelle  seguenti
qualita': 
1. P.  B.,  di  professore  ordinario  di  chirurgia  generale  e  di
pro/rettore dell'area medico/sanitaria; 
2.  M.  I.,  di  professore  ordinario  di   malattie   dell'apparato
locomotore  e  di  presidente  della  commissione  di   indirizzo   e
autovalutazione; 
3.  M.  S.,  di  professore  ordinario  di  anatomia  patologica,  di
componente della commissione di  indirizzo  e  autovalutazione  e  di
presidente del Consiglio di  Dipartimento  di  chirurgia  e  medicina
traslazionale, nonche' presidente della procedura  selettiva  per  la
chiamata di un professore ordinario per il settore concorsuale  06/A4
SSD MED/08; 
4. D. N.,  di  professore  ordinario  di  chirurgia  generale  presso
l'Universita'  di  Padova  e  di  componente  della  Commissione   di
indirizzo e autovalutazione; 
5. G. P., di professore ordinario di malattie odontostomatologiche  e
di componente della Commissione di indirizzo e autovalutazione; 
6. N. P., di professore ordinario di malattie cutanee e veneree e  di
componente della Commissione di indirizzo e autovalutazione, 
          in  violazione  di  specifiche  regole   di   condotta   e,
segnatamente: 
dell'art. 97, comma 2 della  Costituzione  e  dell'art.  1,  legge  7
agosto 1990, n. 241 (secondo cui i pubblici uffici  sono  organizzati
secondo disposizioni di legge in modo che siano  assicurati  il  buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione); 
dell'art. 35, comma 1 e 3, lettera  b,  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie,  l'assunzione  debba  avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata  l'accesso  esterno  e  dei  meccanismi  oggettivi  e
trasparenti,  idonei  a  verificare   il   possesso   dei   requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire); 
dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240,  -  e,  fra
l'altro, dall'art. 18 per la disciplina della chiamata dei professori
ordinari e  associati  -  attuati  dall'Universita'  degli  studi  di
Firenze che definisce i criteri di valutazione del curriculum e delle
competenze scientifiche e didattiche dei candidati, di  cui  all'art.
3, comma 4, lettera k) del regolamento,  emanato  con  d.r.  (decreto
rettorale) n. 148 del 9 febbraio 2017; 
dell'art.  12  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  secondo  cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti, 
    mediante collusione tra loro, intenzionalmente: 
        turbavano il procedimento  amministrativo  di  programmazione
per la chiamata a posti di professore universitario ordinario  presso
il   Dipartimento   di    chirurgia    e    medicina    traslazionale
dell'Universita' di Firenze, sicche' il  relativo  successivo  bando,
non rispondendo alle effettive  esigenze  del  dipartimento,  avrebbe
indicato  come  settore  di  destinazione  del  professore  ordinario
assunto il settore scientifico-disciplinare  di  anatomia  patologica
(SSD Med/08) invece che altri settori scientifici disciplinari  privi
di   professori   ordinari,   muniti   di   titolo   prioritario   di
legittimazione; 
        procuravano, in particolare, al professore  associato  presso
la SSD  Med/08  Anatomia  patologica  D.  M.,  unica  partecipante  e
individuata a monte come  vincitrice  di  concorso  ancor  prima  che
questo fosse bandito, prima e al di fuori della  collegialita'  della
commissione  preposta,   con   cio'   eliminando   in   radice   ogni
discrezionalita' della  stessa  commissione  -  l'ingiusto  vantaggio
patrimoniale  pari  alla  progressione   economica   conseguente   al
conferimento  del  posto  di   professore   ordinario   nel   settore
scientifico-disciplinare  di  anatomia   patologica   (SSD   MED/08),
indicandolo in programmazione, concordando una comune linea  d'azione
a danno di terzi e, in particolare, l'esclusione dalla programmazione
per  la  chiamata  di  professore  ordinario  presso  la  SSD  Med/31
Otorinolaringoiatria alla quale aspirava O. G.. 
    Commesso  in  ...,  il  ...  (data  della   deliberazione   della
Commissione selettiva del concorso) e il ...  (data  di  approvazione
del verbale di individuazione da parte del  rettore  con  decreto  n.
...). 
    P. B., M. I., M. S., D. N., G. P., N. P. e G. V. 
    2) del reato p. e p. dagli articoli 81, cpv., 110, 112, comma  1,
n. 1, 353-bis, 323 del codice penale perche', in concorso  tra  loro,
con piu' azioni esecutive  di  un  medesimo  disegno  criminoso,  con
l'aggravante di agire in numero superiore a cinque: 
        P. B., gia' professore ordinario di chirurgia generale  e  di
pro/rettore dell'area medico/sanitaria, attualmente in quiescenza; 
        M. I., di  professore  ordinario  di  malattie  dell'apparato
locomotore  e  di  presidente  della  Commissione  di   indirizzo   e
autovalutazione, attualmente in servizio presso  il  Dipartimento  di
scienze della salute; 
        M. S., di professore ordinario  di  anatomia  patologica,  di
componente della Commissione di  indirizzo  e  autovalutazione  e  di
presidente del Consiglio di  Dipartimento  di  chirurgia  e  medicina
traslazionale, attualmente in  servizio  presso  il  Dipartimento  di
scienze della salute; 
        D. N., di professore ordinario di chirurgia  generale  presso
l'Universita'  di  Padova  e  di  componente  della  Commissione   di
indirizzo e autovalutazione, attualmente in quiescenza; 
        G.    P.,    di    professore    ordinario    di     malattie
odontostomatologiche e di componente della Commissione di indirizzo e
autovalutazione, attualmente in servizio presso  il  Dipartimento  di
medicina sperimentale e clinica; 
        N. P., di professore ordinario di malattie cutanee e  veneree
e di componente della Commissione  di  indirizzo  e  autovalutazione,
attualmente in servizio  presso  il  Dipartimento  di  scienze  della
salute; 
        G. V., di  professore  associato  di  malattie  dell'apparato
visivo  e  di   componente   della   Commissione   di   indirizzo   e
autovalutazione, attualmente in servizio presso  il  Dipartimento  di
neuroscienza, area del farmaco e salute del bambino; 
    in violazione di specifiche regole di condotta e, segnatamente: 
        dell'art. 97, comma 2 della Costituzione e dell'art. 1, legge
7 agosto 1990, n. 241 (secondo cui i pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizione di legge in modo che siano  assicurati  il  buon
andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione); 
        dell'art. 35, commi 1 e 3, lettera b) del decreto legislativo
n. 165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni  pubbliche,
ivi  comprese  le  istituzioni  universitarie,   l'assunzione   debba
avvenire  con  contratto  individuale  di  lavoro  tramite  procedure
selettive volte all'accertamento della professionalita' richiesta che
garantiscano in misura adeguata l'accesso esterno  e  dei  meccanismi
oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a  verificare  il  possesso   dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti  in  relazione  alla
posizione da ricoprire); 
        dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 - e,
fra l'altro, dall'art.  18  per  la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e  associati  -  attuati  dall'Universita'  degli
studi di Firenze  -  che  definisce  i  criteri  di  valutazione  del
curriculum  e  delle  competenze  scientifiche   e   didattiche   dei
candidati, di cui all'art. 3, comma 4,  lettera  K)  del  regolamento
emanato con decreto rettorale n. 148 del 9 febbraio 2017; 
        dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  secondo  cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti, 
    mediante collusione tra loro e,  specificamente,  accordandosi  -
prima e al di fuori della collegialita'  della  Commissione  preposta
all'avvio della programmazione, 
        turbavano il procedimento  amministrativo  di  programmazione
per la chiamata a posti di personale universitario docente presso  il
Dipartimento di chirurgia e medicina  traslazionale  dell'Universita'
di Firenze, predeterminando per ogni singolo concorso il vincitore  e
adottando, di fatto, dei criteri vincolanti  per  le  commissioni  di
valutazione delle procedure concorsuali in modo da escluderne margini
di discrezionalita', cosicche' il contenuto dei  relativi  successivi
bandi, non rispondenti  alle  effettive  esigenze  del  Dipartimento,
avrebbero indicato i seguenti settori di destinazione dei docenti: 
1) per il posto di ricercatore, il  settore  scientifico-disciplinare
SSD  Med  18  Chirurgia  generale,  privo  di  titoli  prioritari  di
legittimazione, ma essendo predestinato a F. G.; 
2)   per   il   posto   di   professore   associato,    il    settore
scientifico-disciplinare SSD MED/30 Malattie veneree, privo di titoli
prioritari di legittimazione, ma essendo gia' predestinato a L. G.; 
3)   per   il   posto   di   professore   associato,    il    settore
scientifico-disciplinare SSD MED/18 Chirurgia  generale,  ma  essendo
gia' predestinato a L. O.; 
4)   per   il   posto   di   professore   associato,    il    settore
scientifico-disciplinare SSD MED/18 Chirurgia  generale,  ma  essendo
gia' predestinato a S. S.; 
5)   per   i   posti   di    professore    ordinario,    i    settori
scientifici-disciplinari  di  chirurgia  generale  (SSD  Med/18),  di
Malattie odontostomatologiche (SSD MED/28), di malattie dell'apparato
locomotore  e  medicina  fisica  e  riabilitativa  (SSD  MED/33),  di
malattie dell'apparato visivo (SSD MED/30 predestinato a S.  R.),  di
chirurgia plastico/ricostruttiva, pediatrica e urologia (SSD MED/19),
privi di titoli prioritari di legittimazione, ma cosi' individuati al
fine di non riconoscere priorita' al SSD MED/31  Otorinolaringoiatria
e  al  SSD  MED/27  Neurochirurgia,  al  fine  di  escluderli   dalla
programmazione e arrecare danno al prof. O. G.  e  al  prof.  P.  G.,
associati candidabili al ruolo di professore ordinario, 
        intenzionalmente procuravano: 
al professore associato presso il SSD MED/18 Chirurgia  generale,  L.
O.  e  al  professore  associato  presso  il  SSD   MED/33   Malattie
dell'apparato locomotore G.  B.,  l'ingiusto  vantaggio  patrimoniale
pari alla progressione  economica  conseguente  al  conferimento  del
posto  di  professore  associato  nei  suddetti  Settori  scientifici
disciplinari all'esito delle  procedure  concorsuali  conclusesi  con
l'approvazione degli atti in data, rispettivamente 15 maggio  2020  e
21 gennaio 2020; 
    con ingiusto danno nei confronti dei professori O. G. e P. G.,  i
cui  settori  scientifico   disciplinari   venivano   esclusi   dalla
programmazione per la chiamata di professore ordinario. 
    In ..., dal ... al ... (quanto al delitto di cui all'art. 323 del
codice penale). 
    P. B., D. D., R. D., F. S., A. D. P., M. C. e R. D. D. 
    3) reato previsto e punito dall'art. 110, 112, comma  1),  n.  1,
323 del codice penale perche', agendo  in  concorso  tra  loro  e  in
numero superiore a cinque, tutti pubblici ufficiali, nelle qualita' e
con le condotte di seguito indicate funzionali a impedire l'esercizio
della discrezionalita' da parte della commissione  nella  scelta  del
vincitore del concorso: 
        M. C.,  quale  direttore  generale  dell'Azienda  ospedaliera
universitaria di ..., formalmente sino al ..., data protrattasi  sino
al 9 febbraio 2018, e successivamente quale direttore di fatto e capo
struttura  della  Regione  Toscana   nella   direzione   Diritti   di
Cittadinanza  e  Coesione  sociale,  con  specifiche  funzioni  nelle
politiche per la tutela del diritto alla Salute fino ad aprile 2019, 
        individuava in A. D. P. il nuovo professore  associato  della
Neurochirurgia  fiorentina  ancor  prima  che  il  concorso   venisse
espletato incontrandosi con lui e con gli altri concorrenti nel reato
per pianificarne il programmato svolgimento; 
        R. D. D., quale direttore generale della Azienda  ospedaliera
universitaria di ... succeduto a M. C., nominato con  decreto  n. ...
del presidente della Giunta Regionale in data ..., 
      in continuita' con la  decisione  assunta  dalla  predetta  C.,
confermava  l'individuazione  in  A.  D.  P.  del  nuovo   professore
associato della neurochirurgia fiorentina ancor prima che il concorso
venisse espletato, incontrandosi con lui e con gli altri partecipi al
reato per pianificarne il programma del concorso; 
        P. B., quale professore ordinario di chirurgia generale e  di
Pro-rettore dell'area medica dell'Universita' di ...,  predeterminava
lo svolgimento del concorso fin dal suo bando, intrattenendo rapporti
con tutti gli altri  e  organizzando  e  partecipando  agli  incontri
durante i quali venivano assunte le determinazioni illecite; 
        D. D., quale professore ordinario  di  neurochirurgia  presso
l'Universita' di ... e  componente  della  commissione  di  concorso,
artatamente predisponeva  i  parametri  di  valutazione  dei  titoli,
calibrandoli sul profilo professionale di A. D. P., parametri che poi
esaminava, nel confronto con gli altri  candidati,  a  suo  esclusivo
favore falsando la procedura concorsuale e omettendo di astenersi  in
presenza di un  interesse  proprio,  consistente  nella  volonta'  di
allontanare da P. A. D. P., a  lui  inviso,  lasciando  cosi'  libere
posizioni ad altri medici a lui graditi; 
        R. D.,  di  professore  ordinario  di  neurochirurgia  presso
l'Universita' ... di ... e componente della commissione  di  concorso
e, dunque figura di garanzia in quanto componente esterno, dopo  aver
scelto gli altri due commissari (D. e S.), artatamente predisponeva i
parametri di valutazione dei titoli calibrati su A. D. P.,  parametri
che poi esaminava, nel confronto  con  gli  altri  candidati,  a  suo
esclusivo favore falsando la procedura concorsuale; 
        F. S., di professore ordinario di  neurochirurgia  presso  la
...  ...  di  ...  e  componente  della  commissione   di   concorso,
artatamente  predisponeva  i  parametri  di  valutazione  dei  titoli
calibrati su D. P. A., parametri che poi esaminava, nel confronto con
gli altri candidati, a suo esclusivo  favore  falsando  la  procedura
concorsuale; 
        A. D. P., di dirigente  medico  dell'Azienda  ospedaliera  di
...,  medico  neurochirurgo  munito   di   abilitazione   scientifica
nazionale, concorrente morale e beneficiario, agendo in conflitto  di
interesse, consistente nel pattuire con i concorrenti  B.,  C.  e  D.
l'assegnazione del posto messo a concorso e  i  termini  dell'accordo
sotteso,  concordando  contatti  diretti  con  il  presidente   della
commissione D., 
        tutti, in violazione di  specifiche  regole  di  condotta  e,
segnatamente: 
          dell'art. 97, comma 2 della  Costituzione  e  dell'art.  1,
legge 7 agosto 1990, n. 241  (secondo  cui  i  pubblici  uffici  sono
organizzati  secondo  disposizioni  di  legge  in  modo   che   siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione); 
          dell'art.  35,  comma  1  e  3,  lettera  b  della  decreto
legislativo n. 165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni
pubbliche, ivi comprese le  istituzioni  universitarie,  l'assunzione
debba avvenire con contratto individuale di lavoro tramite  procedure
selettive volte all'accertamento della professionalita' richiesta che
garantiscano in misura adeguata l'accesso esterno  e  dei  meccanismi
oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a  verificare  il  possesso   dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti  in  relazione  alla
posizione da ricoprire); 
          dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e  associati  -  attuati  dall'Universita'  degli
studi  di  Firenze  che  definisce i  criteri  di   valutazione   del
curriculum  e  delle  competenze  scientifiche   e   didattiche   dei
candidati, di cui all'art. 3, comma 4, lettera  k)  del  regolamento,
emanato con d.r. (decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e,
segnatamente: per la  produzione  scientifica  del  candidato  previa
l'individuazione analitica dell'apporto individuale del candidato nei
lavori in collaborazione: 1)  l'originalita'  e  innovativita'  della
produzione  scientifica  e  rigore  metodologico,  2)  la  congruenza
dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore
concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari, per  i  quali  e'
bandita la procedura, 3)  rilevanza  scientifica  della  collocazione
editoriale delle pubblicazioni e  loro  derisione  all'interno  della
comunita' scientifica,  4)  continuita'  temporale  della  produzione
scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello
specifico   settore   scientifico-disciplinare;    per    l'attivita'
scientifica,  didattica  e  servizi  prestati:  1)   l'attivita'   di
coordinamento e  organizzazione  e  la  partecipazione  a  gruppi  di
ricerca, 2) l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea
magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di
laurea e di laurea magistrale e di tutore di  tesi  di  dottorato  di
ricerca,  presso  universita'  italiane  e  straniere,   nonche'   il
coordinamento di iniziative in campo didattico in ambito nazionale  e
internazionale]; 
          dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti, 
    procuravano intenzionalmente ad A. D. P.  un  ingiusto  vantaggio
patrimoniale derivante dalla progressione economica conseguente  alla
nomina    a    professore     associato     presso     il     settore
scientifico-disciplinare neurochirurgia SSD MED/27  del  Dipartimento
di chirurgia e medicina  traslazionale  dell'Universita'  di  Firenze
(concorso cofinanziato dall'Universita'  e  dall'Azienda  ospedaliera
universitaria di ...). 
    Una volta individuato A. D. P. come vincitore del concorso, ancor
prima che questo venisse espletato e ancor prima che  fosse  noto  il
nome degli altri candidati,  e  avendo  poi  artatamente  predisposto
parametri di valutazione dei titoli calibrati su di  lui,  inserivano
come ulteriore autonomo criterio quello  «per  l'attivita'  in  campo
clinico.   Esperienza   e   maturita'   relativamente   al    settore
scientifico-disciplinare MED/27 per  il  quale  sono  richieste  tali
specifiche  competenze,  con  particolare  riguardo  all'ampiezza   e
rilevanza   della   casistica   operatoria    e    alla    competenza
nell'applicazione di tecniche e tecnologie innovative prima  previsto
accanto all'attivita' di produzione scientifica», parametri  che  poi
esaminavano, nel confronto con gli altri candidati, a  suo  esclusivo
favore,  falsando  la  selezione,  con  cio'  impedendo   l'esercizio
discrezionale della scelta del  vincitore  sulla  base  di  parametri
obiettivamente individuati. 
    Commesso  in  ...,  dal  ...  (data  di  pubblicazione  sull'albo
ufficiale dell'Universita' di ... con il decreto n. ...), sino al ...
(data di approvazione del verbale  di  individuazione  da  parte  del
rettore con decreto n. ...). 
Reati relativi al proc. n. 1677/2020 RGNR mod. 21 riunito 
    L. D., P. B., R. D. D., M. C., A. P. 
    1) del reato di cui  agli  articoli  110,  318,  321  del  codice
penale, 
    D.,  quale  rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze,
ideatore della condotta criminosa, soggetto  deputato  all'emanazione
del «regolamento per  la  realizzazione  di  specifici  programmi  di
ricerca e l'attivazione di posti di professore straordinario a  tempo
determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della  legge  4  novembre
2005, n. 230», pubblico ufficiale corrotto, 
    B., quale Prorettore dell'Universita' degli studi di  Firenze,  e
soggetto di fiducia di D., 
    D.,   quale   direttore   generale    dell'Azienda    ospedaliera
universitaria «...» di ... dal ..., corruttore, 
    C.   quale   direttore    generale    dell'Azienda    ospedaliera
universitaria «...» di ... formalmente fino al ... (e  in  regime  di
proroga sino al ...), nella veste di concorrente morale, 
    previo concerto, 
    P., quale beneficiario dell'accordo corruttivo e, in particolare,
quale assegnatario predefinito del posto di professore straordinario, 
    D. per creare un posto di professore straordinario nel SSD Med/41
da riservare ad A. P., mediante l'adozione del suddetto  regolamento,
propedeutico a  detta  chiamata,  riceveva  e,  comunque,  si  faceva
promettere, utilizzando la figura di B. per attuare le sue direttive,
da D. e C. il  cofinanziamento,  da  parte  dell'Azienda  ospedaliera
universitaria  di  ...,  di  due  posizioni  di  professore  (uno  di
associato in favore di S. R. cosi' da  tacitare  almeno  parzialmente
l'opposizione interna rappresentata da A. R. D. G. e P.  G.,  che  lo
sostenevano; l'altro in favore del predetto P. sostenuto da C. e D.). 
    In ..., il ... (data dell'intesa raggiunta tra B. e D.). 
    L. D. e P. B. 
    2) del reato di cui agli articoli 110 e 319-quater, comma  1  del
codice penale, poiche', in concorso tra loro, tutti  nella  veste  di
pubblici ufficiali, ideatori e attuatori del progetto delittuoso, 
    B.,  quale  professore  ordinario   di   chirurgia   generale   e
pro/rettore  dell'area  medico  sanitaria,  diretto  collaboratore  e
tramite delle volonta' del prof. D., 
    D., quale rettore dell'Universita' degli studi di  ...,  abusando
della sua qualita' e dei suoi poteri, d'intesa con B.  ed  elaborando
la prospettiva operativa di D. di rivedere  l'assetto  dipartimentale
organizzativo induceva il professore ordinario A. R. D. G. [direttore
del Dipartimento attivita' integrata anestesia e  rianimazione  (DAI)
dell'Azienda ospedaliera universitaria C. (...)] a  prestare  la  sua
adesione  alla  linea  intrapresa   dai   vertici   della   struttura
ospedaliera e universitaria, vale a dire l'individuazione  di  A.  P.
quale  soggetto  al  quale  attribuire   il   posto   di   professore
straordinario - correlativamente al bando di concorso per nominare S.
R.  professore  associato  nella  medesima  area  -  ottenendo  quale
contropartita il mantenimento della  direzione  del  Dipartimento  di
anestesia e di rianimazione e, comunque, il non smantellamento  della
struttura organizzativa. 
    In ..., nel corso del mese di .... 
    A. R. D. G. 
    3) del reato di cui all'art. 319-quater, secondo comma del codice
penale, poiche', nel caso  oggetto  di  contestazione  nel  capo  che
precede, recepiva l'induzione e prometteva di non opporsi alla nomina
di A. P. quale soggetto al quale attribuire il  posto  di  professore
straordinario. 
    In ..., nel corso del mese di .... 
    M. C. 
    4) del reato di cui all'art. 326, primo e terzo comma del  codice
penale, poiche', nella veste  di  presidente  della  commissione  per
concorso  di  professore  universitario  di  prima  fascia   mediante
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240  (c.  d.
Gelmini) nel SC 06/E2 Chirurgia plastica e  ricostruttiva,  chirurgia
pediatria e urologia SSD MED/24, bandito dall'..., violando i  doveri
inerenti alla sua funzione - rivelava al candidato vincitore  B.  G.,
per procurargli un indebito profitto patrimoniale, notizie  d'ufficio
che dovevano rimanere  segrete,  comunicandogli  telefonicamente  che
avevano concluso la procedura di valutazione e il relativo esito, che
avrebbero trasmesso i verbali per l'ulteriore corso e di aver trovato
il suo curriculum molto valido. 
    Commesso in ..., il ..., ore .... 
    L. B., A. I. e L. D. 
    5) del reato di cui agli articoli  110,  319  e  321  del  codice
penale, poiche', 
    L. D., quale rettore dell'Universita' degli studi di  ...,  nella
veste di pubblico ufficiale corrotto, 
    L. B.,  dirigente  medico  di  chirurgia  plastica  ricostruttiva
presso l'ospedale ..., quale corruttore nella veste di candidato e di
aspirante  al  concorso  per  professore  associato  nel  SSD  Med/19
Chirurgia plastica  presso  l'Universita'  di  Firenze,  bandito  con
decreto rettoriale n. ... del ..., e quale beneficiario dell'utilita'
derivante dall'accordo corruttivo, 
    A.   I.,   concorrente   beneficiario   dell'utilita'   derivante
dall'accordo corruttivo e, in particolare, del  posto  di  professore
associato nel SSD Med/19 Chirurgia plastica sopra citato, 
    B.- per ritirarsi dalla procedura concorsuale afferente al  posto
di professore associato SSD Med/19 Chirurgia  plastica,  bandito  con
decreto rettoriale n. ... del ... citato - richiedeva al  rettore  D.
di bandire altro  concorso  per  professore  associato  nel  medesimo
settore scientifico-disciplinare, ottenendone, dapprima, la  promessa
e, poi, la successiva esecuzione mediante l'emissione del  bando  con
decreto rettoriale n. ... del  ....  E  -  per  compiere  detto  atto
contrario ai doveri d'ufficio - D. accettava la promessa di  utilita'
per A. I., consistente nel ritiro da parte di  B.  della  domanda  di
partecipazione alla procedura bandita il ..., promessa  che  adempiva
il  ...  (depositando  formale  rinuncia  e,  conseguentemente,   non
presentandosi   alla   prova   didattica   prevista   per   ...)    e
nell'assegnazione del  posto  per  professore  associato  ad  A.  I.,
predestinato vincitore della medesima procedura. 
    Commesso in ..., a partire dal ... e fino al .... 
    A. Z., P. B. e C. A. 
    6) del reato di cui agli articoli 319 e  110  del  codice  penale
poiche', 
    B., quale direttore del  Dipartimento  di  scienze  della  salute
dell'Universita' degli studi di ..., nominato il ..., con decreto del
rettore  n.  ...,  con  decorrenza  dal  di'  ...,  nella  veste   di
corruttore, 
    A., quale professore ordinario dell'Universita'  degli  studi  di
... (SSD MED/38) e presidente  della  commissione  del  concorso  per
professore ordinario di pediatria, nella  veste  di  istigatrice,  di
intermediaria e di garante dell'accordo corruttivo, 
    Z.,   quale   direttore   generale    dell'Azienda    ospedaliera
universitaria ..., di ... nella veste di pubblico ufficiale corrotto,
proponente l'accordo, anche per il tramite di A., 
    per poter cofinanziare la posizione di professore  ordinario  nel
settore «06/G1 Pediatria generale, specialistica  e  neuropsichiatria
infantile»  -  «Settore  scientifico  disciplinare  MED/38  Pediatria
generale e specialistica» - funzionale a far progredire  in  carriera
il professore associato L.  G.,  gia'  in  servizio  presso  l'ateneo
fiorentino, che veniva bandito con decreto rettoriale n. ... del ...,
in relazione al quale non ravvisava  un'utilita'  e  un  interesse  -
accettava la promessa, da parte di B., della bandizione o,  comunque,
della messa in programmazione di almeno un  posto  da  ricercatore  a
tempo  determinato  di  tipo  A,  in  assenza  di  alcuna  necessita'
didattica. 
    In ..., il ... 
    A. Z., C. P., P. B., M. C., L. D. e M. D. 
    7) del reato di cui agli articoli 323 e  110  del  codice  penale
poiche', in concorso tra loro, 
    Z.,   quale   direttore   generale    dell'Azienda    ospedaliera
universitaria ..., nella veste di pubblico ufficiale, 
    D., quale rettore dell'Universita'  degli  studi  di  ...,  nella
veste di pubblico ufficiale, 
    B., in virtu' del ruolo di pro/rettore dell'area bio-medica  fino
al ... (e di fatto sino al di' ...), diretto collaboratore e  tramite
delle volonta' del prof. D., 
    M. C., quale consigliere di  ...  e  direttore  del  Dipartimento
oncologico e di  chirurgia  a  indirizzo  robotico  di  ...  e  quale
professore  ordinario  nel  SSD  MED/24  Urologia,  incardinato   nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica  dell'Universita'  di
.... 
    C. P., quale direttore di Dipartimento di medicina sperimentale e
clinica dell'Universita' degli studi di ... e di professore ordinario
nel SSD BIO/09 Fisiologia, 
    M.  D.,  quale  candidato  predeterminato  vincitore,   nel   cui
esclusivo interesse e' stata bandita la procedura concorsuale, 
    nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente: 
        del principio di imparzialita', di cui all'art.  97,  secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241; 
        del principio di trasparenza, di  cui  all'art.  1,  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
        dell'art. 35, commi 1 e 3, lettera b della legge n.  165/2001
(laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi comprese
le  istituzioni  universitarie,  l'assunzione  debba   avvenire   con
contratto individuale di lavoro  tramite  procedure  selettive  volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata  l'accesso  esterno  e  dei  meccanismi  oggettivi  e
trasparenti,  idonei  a  verificare   il   possesso   dei   requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire); 
        dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione  del  curriculum  e
delle competenze scientifiche e  didattiche  dei  candidati,  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del  regolamento,  emanato  con  d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e, segnatamente: 
per la produzione scientifica del candidato  previa  l'individuazione
analitica  dell'apporto  individuale  del  candidato  nei  lavori  in
collaborazione: 1) l'originalita' e  innovativita'  della  produzione
scientifica e rigore metodologico, 2)  la  congruenza  dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale  e
nei settori scientifico-disciplinari,  per  i  quali  e'  bandita  la
procedura, 3) rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale
delle pubblicazioni e loro  diffusione  all'interno  della  comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale  della  produzione  scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico
settore scientifico-disciplinare; 
per  l'attivita'  scientifica,  didattica  e  servizi  prestati:   1)
l'attivita' di coordinamento e organizzazione e la  partecipazione  a
gruppi di ricerca, 2) l'attivita'  didattica  frontale  in  corsi  di
laurea, laurea magistrale e dottorato  di  ricerca,  la  funzione  di
relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi
di dottorato di ricerca, presso  universita'  italiane  e  straniere,
nonche' il coordinamento di iniziative in campo didattico  in  ambito
nazionale e internazionale]; 
        dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  secondo  cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti; 
    intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in M.  D.  il
vincitore della procedura  selettiva  per  la  nomina  di  professore
ordinario MED/06 Oncologia medica, in tal  modo  impedendo  qualsiasi
esercizio di una scelta discrezionale da parte  della  commissione  -
procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al  predetto  D.,  con
ingiusto danno per il professore associato P. Q. e il  dottor  A.  D.
L., concorrenti della medesima procedura. 
    In particolare, sin da prima del suo insediamento quale direttore
generale ... in esecuzione di un piano condiviso, Z. si  e'  attivato
sino  al  raggiungimento  dell'obiettivo,  contattando  il  vincitore
predestinato, ha mantenuto i contatti funzionali  all'attuazione  del
progetto con P., D., B. e C.; si e' prodigato, in modo capillare, per
oltre  un  triennio,  per  l'inserimento  del  posto  da   professore
ordinario nella programmazione universitaria, per la  bandizione  del
concorso e la sua tempistica, per fare incontrare D. con  il  rettore
D. alla sua presenza il ... e il ... con P. per  conto  del  rettore;
per acquisire da D. le  sue  caratteristiche  cliniche,  prima  della
predisposizione del bando di concorso e in vista della sua redazione;
lo informava dell'uscita del bando per la procedura selettiva e della
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
(...), lo incontrava a piu'  riprese  durante  lo  svolgimento  della
procedura; si  prodigava  per  l'individuazione  di  una  commissione
esaminatrice adeguata (compito di  cui  si  faceva  carico  P.);  nel
condividere la progettualita' per la  procedura  concorsuale,  D.  la
bandiva con decreto  rettorale  n.  ...  in  data  ...,  nominava  la
commissione con decreto  rettorale  n.  ...  in  data  ...,  nominava
vincitore il professor M. D., con decreto rettorale n. ... del .... 
    In ..., il .... 
    A. Z., P. B., M. C., L. D. e F. G. 
    8) del reato di cui agli articoli 323 e  110  del  codice  penale
poiche', in concorso tra loro, 
    Z.,   quale   direttore   generale    dell'Azienda    ospedaliera
universitaria ..., di ... nella veste di pubblico ufficiale, 
    D., quale rettore dell'Universita'  degli  studi  di  ...,  nella
veste di pubblico ufficiale, 
    B., in virtu' del ruolo di pro/rettore dell'area bio-medica  fino
al ... (e di fatto sino al di' ...), diretto collaboratore e  tramite
delle volonta' del prof. D., 
    M. C., quale consigliere di  ...  e  direttore  del  Dipartimento
oncologico e di  chirurgia  a  indirizzo  robotico  di  ...  e  quale
professore  ordinario  nel  SSD  MED/24  Urologia,  incardinato   nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica  dell'Universita'  di
..., 
    G., quale candidato predeterminato vincitore, nel  cui  esclusivo
interesse e' stata bandita la procedura concorsuale, 
    nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente: 
        del principio di imparzialita', di cui all'art.  97,  secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241; 
        del principio di trasparenza, di  cui  all'art.  1,  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
        dell'art. 35 primo e terzo, lettera b della legge n. 165/2001
(laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi comprese
le  istituzioni  universitarie,  l'assunzione  debba   avvenire   con
contratto individuale di lavoro  tramite  procedure  selettive  volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata  l'accesso  esterno  e  dei  meccanismi  oggettivi  e
trasparenti,  idonei  a  verificare   il   possesso   dei   requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire); 
        dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione  del  curriculum  e
delle competenze scientifiche e  didattiche  dei  candidati,  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del  regolamento,  emanato  con  d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017 - e, segnatamente: 
per la produzione scientifica del candidato  previa  l'individuazione
analitica  dell'apporto  individuale  del  candidato  nei  lavori  in
collaborazione: 1) l'originalita' e  innovativita'  della  produzione
scientifica e rigore metodologico, 2)  la  congruenza  dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale  e
nei settori scientifico-disciplinari,  per  i  quali  e'  bandita  la
procedura, 3) rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale
delle pubblicazioni e loro  diffusione  all'interno  della  comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale  della  produzione  scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico
settore scientifico-disciplinare; 
per  l'attivita'  scientifica,  didattica  e  servizi  prestati:   1)
l'attivita' di coordinamento e organizzazione e la  partecipazione  a
gruppi di ricerca, 2) l'attivita'  didattica  frontale  in  corsi  di
laurea, laurea magistrale e dottorato  di  ricerca,  la  funzione  di
relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi
di dottorato di ricerca, presso  universita'  italiane  e  straniere,
nonche' il coordinamento di iniziative in campo didattico  in  ambito
nazionale e internazionale]; 
        dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  secondo  cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti; 
    intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in F.  G.  il
vincitore della procedura  selettiva  per  la  nomina  di  professore
associato MED/27 Neurochirurgia,  in  tal  modo  impedendo  qualsiasi
esercizio di una scelta discrezionale da parte  della  commissione  -
procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al  predetto  G.,  con
ingiusto danno per L. M., concorrente della  medesima  procedura,  il
quale non si presentava alle prove. 
    In particolare, quale direttore generale ... in esecuzione di  un
piano  condiviso,  Z.  si  e'   attivato   sino   al   raggiungimento
dell'obiettivo, contattando il vincitore predestinato, ha mantenuto i
contatti funzionali all'attuazione del progetto con G., D., B. e  C.;
si e' prodigato per fare incontrare G. con  C.;  nel  condividere  la
progettualita' per  la  procedura  concorsuale,  D.  la  bandiva  con
decreto rettorale n. ... in data ...,  nominava  la  commissione  con
decreto rettorale in data ..., nominava vincitore il professor F. G.,
con decreto rettorale n. ... del .... 
    In ..., il .... 
    L. D., A. Z., M. C. e L. M. 
    9) del reato di cui agli articoli 323 e  110  del  codice  penale
poiche', in concorso tra loro, 
    Z.,   quale   direttore   generale    dell'Azienda    ospedaliera
universitaria ..., nella veste di pubblico ufficiale, 
    D., quale rettore dell'Universita'  degli  studi  di  ...,  nella
veste di pubblico ufficiale, 
    M. C., quale consigliere di  ...  e  direttore  del  Dipartimento
oncologico e di  chirurgia  a  indirizzo  robotico  di  ...  e  quale
professore  ordinario  nel  SSD  MED/24  Urologia,  incardinato   nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica  dell'Universita'  di
..., 
    L.  M.,  quale  candidato  predeterminato  vincitore,   nel   cui
esclusivo interesse e' stata bandita la procedura concorsuale, 
    nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente: 
        del principio di imparzialita', di cui all'art.  97,  secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241; 
        del principio di trasparenza, di  cui  all'art.  1,  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
        dell'art. 35, primo e terzo comma, lettera b della  legge  n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie,  l'assunzione  debba  avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata  l'accesso  esterno  e  dei  meccanismi  oggettivi  e
trasparenti,  idonei  a  verificare   il   possesso   dei   requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire); 
        dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione  del  curriculum  e
delle competenze scientifiche e  didattiche  dei  candidati,  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del  regolamento,  emanato  con  d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017  -  e,  segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato  previa  l'individuazione
analitica  dell'apporto  individuale  del  candidato  nei  lavori  in
collaborazione: 1) l'originalita' e  innovativita'  della  produzione
scientifica e rigore metodologico, 2)  la  congruenza  dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale  e
nei settori scientifico-disciplinari,  per  i  quali  e'  bandita  la
procedura, 3) rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale
delle pubblicazioni e loro  diffusione  all'interno  della  comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale  della  produzione  scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico
settore  scientifico-disciplinare;   per   l'attivita'   scientifica,
didattica e servizi  prestati:  1)  l'attivita'  di  coordinamento  e
organizzazione  e  la  partecipazione  a  gruppi   di   ricerca,   2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea  magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di  laurea  e
di laurea magistrale e di tutore di tesi  di  dottorato  di  ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento  di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale]; 
        dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  secondo  cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti; 
    intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in L.  M.  il
vincitore della procedura  selettiva  per  la  nomina  di  professore
associato MED/24 Urologia, in tal modo impedendo qualsiasi  esercizio
di una scelta discrezionale da parte della commissione -  procuravano
un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto M., con ingiusto danno
per l'amministrazione pubblica. 
    In particolare, quale direttore generale ... in esecuzione di  un
piano  condiviso,  Z.  si  e'   attivato   sino   al   raggiungimento
dell'obiettivo, contattando il vincitore predestinato, ha mantenuto i
contatti funzionali all'attuazione del progetto con M., D. e C.;  nel
condividere la progettualita' per la  procedura  concorsuale,  D.  la
bandiva con  decreto  rettorale  n. ...  in  data  ...,  nominava  la
commissione con decreto rettorale in data ..., nominava vincitore  il
professor L. M., con decreto rettorale del .... 
    In ..., il .... 
    L. D., P. B., A. Z., M. C., A. M. e A. M. 
    10) del reato di cui agli articoli 323 e 110  del  codice  penale
poiche', in concorso tra loro, 
    Z.,   quale   direttore   generale    dell'Azienda    ospedaliera
universitaria ..., di ... nella veste di pubblico ufficiale, 
    D., quale rettore dell'Universita'  degli  studi  di  ...,  nella
veste di pubblico ufficiale, 
    B. quale pro/rettore dell'area bio-medica fino al ... (e di fatto
sino al di' ...), diretto collaboratore e tramite delle volonta'  del
prof. D., 
    C.,  quale  consigliere  di  ...  e  direttore  del  Dipartimento
oncologico e di  chirurgia  a  indirizzo  robotico  di  ...  e  quale
professore  ordinario  nel  SSD  MED/24  Urologia,  incardinato   nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica  dell'Universita'  di
..., 
    M., quale professore ordinario in quiescenza, 
    M., quale candidato predeterminato vincitore, nel  cui  esclusivo
interesse e' stata bandita la procedura concorsuale, 
    nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente: 
        del principio di imparzialita', di cui all'art.  97,  secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241; 
        del principio di trasparenza, di  cui  all'art.  1,  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
        dell'art. 35, primo e terzo comma, lettera b della  legge  n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie,  l'assunzione  debba  avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata  l'accesso  esterno  e  dei  meccanismi  oggettivi  e
trasparenti,  idonei  a  verificare   il   possesso   dei   requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire); 
        dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione  del  curriculum  e
delle competenze scientifiche e  didattiche  dei  candidati,  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del  regolamento,  emanato  con  d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017  -  e,  segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato  previa  l'individuazione
analitica  dell'apporto  individuale  del  candidato  nei  lavori  in
collaborazione: 1) l'originalita' e  innovativita'  della  produzione
scientifica e rigore metodologico, 2)  la  congruenza  dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale  e
nei settori scientifico-disciplinari,  per  i  quali  e'  bandita  la
procedura, 3) rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale
delle pubblicazioni e loro  diffusione  all'interno  della  comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale  della  produzione  scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico
settore  scientifico-disciplinare;   per   l'attivita'   scientifica,
didattica e servizi  prestati:  1)  l'attivita'  di  coordinamento  e
organizzazione  e  la  partecipazione  a  gruppi   di   ricerca,   2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea  magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di  laurea  e
di laurea magistrale e di tutore di tesi  di  dottorato  di  ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento  di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale]; 
        dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  secondo  cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti; 
    intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in A.  M.  il
vincitore della procedura  selettiva  per  la  nomina  di  professore
associato MED/20  Chirurgia  pediatrica  e  infantile,  in  tal  modo
impedendo qualsiasi esercizio di una scelta  discrezionale  da  parte
della commissione - procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al
predetto M., con ingiusto danno per C. S., concorrente della medesima
procedura, e per l'amministrazione pubblica. 
    In particolare, quale direttore generale ... in esecuzione di  un
piano  condiviso,  Z.  si  e'   attivato   sino   al   raggiungimento
dell'obiettivo, contattando il vincitore predestinato, ha mantenuto i
contatti funzionali all'attuazione del progetto con M., B., D., M.  e
C.;  ha  richiesto  e  ottenuto   l'intervento   di   M.,   affinche'
intervenisse nei confronti di  P.  B.,  per  profilare  il  bando  in
funzione   del   vincitore   preindividuato;   nel   condividere   la
progettualita' per  la  procedura  concorsuale,  D.  la  bandiva  con
decreto rettorale n. ... in data ...,  nominava  la  commissione  con
decreto rettorale del ..., nominava vincitore il professor A. M., con
decreto rettorale del .... 
    In ..., il .... 
    L. D., A. Z., M. C., A. M. e F. M. 
    11) del reato di cui agli articoli 323 e 110  del  codice  penale
poiche', in concorso tra loro, 
    Z.,   quale   direttore   generale    dell'Azienda    ospedaliera
universitaria ... di ..., nella veste di pubblico ufficiale, 
    D., quale rettore dell'Universita'  degli  studi  di  ...,  nella
veste di pubblico ufficiale, 
    C.,  quale  consigliere  di  ...  e  direttore  del  Dipartimento
oncologico e di  chirurgia  a  indirizzo  robotico  di  ...  e  quale
professore  ordinario  nel  SSD  MED/24  Urologia,  incardinato   nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica  dell'Universita'  di
..., 
    F.  M.,  quale  candidato  predeterminato  vincitore,   nel   cui
esclusivo interesse e' stata bandita la procedura concorsuale, 
    M., quale membro della commissione giudicatrice  e  in  veste  di
professore ordinario SSD MED/20 Chirurgia pediatrica e infantile, 
    nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente: 
        del principio di imparzialita', di cui all'art.  97,  secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241; 
        del principio di trasparenza, di  cui  all'art.  1,  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
        dell'art. 35, primo e terzo comma, lettera b della  legge  n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie,  l'assunzione  debba  avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata  l'accesso  esterno  e  dei  meccanismi  oggettivi  e
trasparenti,  idonei  a  verificare   il   possesso   dei   requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire); 
        dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione  del  curriculum  e
delle competenze scientifiche e  didattiche  dei  candidati,  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del  regolamento,  emanato  con  d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017  -  e,  segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato  previa  l'individuazione
analitica  dell'apporto  individuale  del  candidato  nei  lavori  in
collaborazione: 1) l'originalita' e  innovativita'  della  produzione
scientifica e rigore metodologico, 2)  la  congruenza  dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale  e
nei settori scientifico-disciplinari,  per  i  quali  e'  bandita  la
procedura, 3) rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale
delle pubblicazioni e loro  diffusione  all'interno  della  comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale  della  produzione  scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico
settore  scientifico-disciplinare;   per   l'attivita'   scientifica,
didattica e servizi  prestati:  1)  l'attivita'  di  coordinamento  e
organizzazione  e  la  partecipazione  a  gruppi   di   ricerca,   2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea  magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di  laurea  e
di laurea magistrale e di tutore di tesi  di  dottorato  di  ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento  di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale]; 
        dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  secondo  cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti; 
    intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in F.  M.  il
vincitore della procedura  selettiva  per  la  nomina  di  professore
associato MED/24 Urologia, in tal modo impedendo qualsiasi  esercizio
di una scelta discrezionale da parte della commissione -  procuravano
un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto M., con ingiusto danno
per  M.   C.,   concorrente   della   medesima   procedura,   e   per
l'amministrazione pubblica. 
    In particolare, quale direttore generale ... in esecuzione di  un
piano  condiviso,  Z.  si  e'   attivato   sino   al   raggiungimento
dell'obiettivo, proposto da A. M., il quale ha rivestito il ruolo  di
componente della commissione giudicatrice, ha  mantenuto  i  contatti
funzionali all'attuazione del progetto con D., C. e M., al  quale  ha
richiesto di intervenire sui membri  della  commissione  per  evitare
atteggiamenti ostruzionistici - e, in particolare, sul prof. C. R.  -
ottenendo  assicurazioni  dallo  stesso  M.;   nel   condividere   la
progettualita' per  la  procedura  concorsuale,  D.  la  bandiva  con
decreto rettorale n. ... del ..., nominava la commissione con decreto
rettorale n. ... del ..., nominava vincitore il professor F. M.,  con
decreto rettorale del .... 
    In ..., il .... 
    L. D. e R. D. D. (vedere capo 3 del 564/2018 per il  concorso  da
professore associato) 
    12) del reato di cui agli articoli 323 e 110  del  codice  penale
poiche', in concorso tra loro e con P. B., D. D., R. D. e F.  S.,  M.
C. e A. D. P., nei cui confronti e' stata formulata l'imputazione  di
cui al capo 3, originario proc. n. 564/2018, 
    D., quale rettore dell'Universita'  degli  studi  di  ...,  nella
veste di pubblico ufficiale, 
    D. D., quale direttore generale della clinica ospedaliera ... dal
..., 
    nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente: 
        del principio di imparzialita', di cui all'art.  97,  secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241; 
        del principio di trasparenza, di  cui  all'art.  1,  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
        dell'art. 35, primo e terzo comma, lettera b della  legge  n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie,  l'assunzione  debba  avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata  l'accesso  esterno  e  dei  meccanismi  oggettivi  e
trasparenti,  idonei  a  verificare   il   possesso   dei   requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire); 
        dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione  del  curriculum  e
delle competenze scientifiche e  didattiche  dei  candidati,  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del  regolamento,  emanato  con  d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017  -  e,  segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato  previa  l'individuazione
analitica  dell'apporto  individuale  del  candidato  nei  lavori  in
collaborazione: 1) l'originalita' e  innovativita'  della  produzione
scientifica e rigore metodologico, 2)  la  congruenza  dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale  e
nei settori scientifico-disciplinari,  per  i  quali  e'  bandita  la
procedura, 3) rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale
delle pubblicazioni e loro  diffusione  all'interno  della  comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale  della  produzione  scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico
settore  scientifico-disciplinare;   per   l'attivita'   scientifica,
didattica e servizi  prestati:  1)  l'attivita'  di  coordinamento  e
organizzazione  e  la  partecipazione  a  gruppi   di   ricerca,   2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea  magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di  laurea  e
di laurea magistrale e di tutore di tesi  di  dottorato  di  ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento  di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale]; 
        dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  secondo  cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti; 
    intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in A.  D.  P.
il vincitore della procedura selettiva per la  nomina  di  professore
associato, prima, e ordinario, poi, MED/27 Neurochirurgia e,  in  tal
modo impedendo qualsiasi esercizio di  una  scelta  discrezionale  da
parte  della  commissione  -  procuravano   un   ingiusto   vantaggio
patrimoniale al predetto D. P., con ingiusto danno per P. P., P.  G.,
S.  C.  e  altri,  concorrenti  delle  medesime  procedure,   e   per
l'amministrazione pubblica. 
    In  particolare,  C.  e  D.  D.  si   sono   attivati   sino   al
raggiungimento  dell'obiettivo,  condiviso  con  D.  P.,  e   con   i
componenti della  commissione  giudicatrice  D.,  D.  e  S.  (per  la
procedura  da  associato),  hanno  mantenuto  i  contatti  funzionali
all'attuazione  del  progetto  con  D.  e  B.;  nel  condividere   la
progettualita' per le procedure concorsuali, D.  bandiva  quella  per
associato con  decreto  rettoriale  n.  ...  del  ...  e  quella  per
ordinario  con  decreto  rettoriale  n.  ...  del  ...,  nominava  le
commissioni,  nominava  vincitore  il  professor  D.  P.   professore
associato. 
    In ..., dal ..., data del decreto rettorale ...  di  approvazione
degli atti della procedura concorsuale. 
    L. D., M. C. e A. M. 
    13) del reato di cui agli articoli 323 e 110  del  codice  penale
poiche', in concorso tra loro, 
    D., quale rettore dell'Universita'  degli  studi  di  ...,  nella
veste di pubblico ufficiale, 
    C.,  quale  consigliere  di  ...  e  direttore  del  Dipartimento
oncologico e di  chirurgia  a  indirizzo  robotico  di  ...  e  quale
professore  ordinario  nel  SSD  MED/24  Urologia,  incardinato   nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica  dell'Universita'  di
..., 
    M., quale candidato predeterminato vincitore, nel  cui  esclusivo
interesse e' stata bandita la procedura concorsuale, 
    nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente: 
        del principio di imparzialita', di cui all'art.  97,  secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241; 
        del principio di trasparenza, di  cui  all'art.  1,  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
        dell'art. 35 primo e terzo comma, lettera b  della  legge  n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie,  l'assunzione  debba  avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata  l'accesso  esterno  e  dei  meccanismi  oggettivi  e
trasparenti,  idonei  a  verificare   il   possesso   dei   requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire); 
        dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione  del  curriculum  e
delle competenze scientifiche e  didattiche  dei  candidati,  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del  regolamento,  emanato  con  d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017  -  e,  segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato  previa  l'individuazione
analitica  dell'apporto  individuale  del  candidato  nei  lavori  in
collaborazione: 1) l'originalita' e  innovativita'  della  produzione
scientifica e rigore metodologico, 2)  la  congruenza  dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale  e
nei settori scientifico-disciplinari,  per  i  quali  e'  bandita  la
procedura, 3) rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale
delle pubblicazioni e loro  diffusione  all'interno  della  comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale  della  produzione  scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico
settore  scientifico-disciplinare;   per   l'attivita'   scientifica,
didattica e servizi  prestati:  1)  l'attivita'  di  coordinamento  e
organizzazione  e  la  partecipazione  a  gruppi   di   ricerca,   2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea  magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di  laurea  e
di laurea magistrale e di tutore di tesi  di  dottorato  di  ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento  di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale]; 
        dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  secondo  cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti; 
    intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in A.  M.  il
vincitore della procedura  selettiva  per  la  nomina  di  professore
ordinario, prima, e ordinario, poi, MED/24 Urologia e,  in  tal  modo
impedendo qualsiasi esercizio di una scelta  discrezionale  da  parte
della commissione - procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al
predetto M., con ingiusto danno per M. C. e L. M., concorrenti  della
medesima procedura, e per l'amministrazione pubblica. 
    In  particolare,  C.  si  e'  attivato  sino  al   raggiungimento
dell'obiettivo, condiviso  con  M.,  richiedendogli  di  scrivere  il
bando, richiesta alla quale il  vincitore  pre  individuato  aderiva,
inviandogli via email a piu' riprese la bozza dell'atto,  che  veniva
recepita  dal   decreto;   ha   mantenuto   i   contatti   funzionali
all'attuazione del progetto con  D.  e  C.  P.;  nel  condividere  la
progettualita' per le procedure concorsuali, D.  bandiva  quella  per
associato con decreto  n.  ...  del  ...,  nominava  le  commissioni,
approvava gli atti della procedura con decreto n.  ...,  che  sanciva
l'aggiudicazione della procedura al professor M.. 
    In ..., nel corso del ...  e,  segnatamente,  il  ...,  data  del
decreto n. .... 
    L. D., P. B., A. Z. e G. B. 
    14) del reato di cui agli articoli 323 e 110  del  codice  penale
poiche', in concorso tra loro, 
    D., quale rettore dell'Universita' degli studi di Firenze,  nella
veste di pubblico ufficiale, 
    B. quale pro/rettore dell'area bio-medica fino al ... (e di fatto
sino al di' ...), diretto collaboratore e tramite delle volonta'  del
prof. D., 
    Z.,   quale   direttore   generale    dell'Azienda    ospedaliera
universitaria  ...,  nella  veste  di  pubblico  ufficiale  corrotto,
proponente l'accordo, anche per il tramite di A., 
    B., quale candidato predeterminato vincitore, nel  cui  esclusivo
interesse e' stata bandita la procedura concorsuale, 
    nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente: 
        del principio di imparzialita', di cui all'art.  97,  secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241; 
        del principio di trasparenza, di  cui  all'art.  1,  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
        dell'art. 35, primo e terzo comma lettera b  della  legge  n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie,  l'assunzione  debba  avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata  l'accesso  esterno  e  dei  meccanismi  oggettivi  e
trasparenti,  idonei  a  verificare   il   possesso   dei   requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire); 
        dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione  del  curriculum  e
delle competenze scientifiche e  didattiche  dei  candidati,  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del  regolamento,  emanato  con  d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017  -  e,  segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato  previa  l'individuazione
analitica  dell'apporto  individuale  del  candidato  nei  lavori  in
collaborazione: 1) l'originalita' e  innovativita'  della  produzione
scientifica e rigore metodologico, 2)  la  congruenza  dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale  e
nei settori scientifico-disciplinari,  per  i  quali  e'  bandita  la
procedura, 3) rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale
delle pubblicazioni e loro  diffusione  all'interno  della  comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale  della  produzione  scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico
settore  scientifico-disciplinare;   per   l'attivita'   scientifica,
didattica e servizi  prestati:  1)  l'attivita'  di  coordinamento  e
organizzazione  e  la  partecipazione  a  gruppi   di   ricerca,   2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea  magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di  laurea  e
di laurea magistrale e di tutore di tesi  di  dottorato  di  ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento  di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale]; 
        dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  secondo  cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti; 
    intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in G.  B.  il
vincitore della procedura  selettiva  per  la  nomina  di  professore
associato MED/33 Malattia dell'apparato locomotore  e,  in  tal  modo
impedendo qualsiasi esercizio di una scelta  discrezionale  da  parte
della commissione - procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al
predetto B., con ingiusto danno  per  F.  F.  F.,  concorrente  della
medesima procedura, e per l'amministrazione pubblica. 
    In  particolare,  Z.  si  e'  attivato  sino  al   raggiungimento
dell'obiettivo, condiviso con  ...,  vincitore  pre  individuato,  ha
mantenuto i contatti funzionali all'attuazione del progetto con D.  e
B.; nel condividere la progettualita' per le  procedure  concorsuali,
D. bandiva con decreto n.  ...  del  ...,  nominava  le  commissioni,
approvava gli atti della procedura con decreto n. ...  del  ...,  che
sanciva l'aggiudicazione della procedura al professor B.. 
    In ..., nel periodo compreso tra il ... e il gennaio .... 
    C. P. e F. C. 
    15) del reato di cui agli articoli 323 e 110  del  codice  penale
poiche', in concorso tra loro, 
    P., quale direttore di Dipartimento di  Medicina  Sperimentale  e
Clinica dell'Universita' degli  studi  di  Firenze  e  di  professore
ordinario nel SSD BIO/09 Fisiologia, 
    C., quale candidato predeterminato vincitore, nel  cui  esclusivo
interesse e' stata bandita la procedura concorsuale, 
        nello  svolgimento  delle  funzioni  o   del   servizio,   in
violazione di specifiche regole di condotta e, segnatamente: 
          del principio di imparzialita', di cui all'art. 97, secondo
comma della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto 1990, n.
241; 
          del principio di trasparenza, di cui all'art.  1,  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
          dell'art. 35, primo e terzo comma, lettera b della legge n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie,  l'assunzione  debba  avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata  l'accesso  esterno  e  dei  meccanismi  oggettivi  e
trasparenti,  idonei  a  verificare   il   possesso   dei   requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire); 
          dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione  del  curriculum  e
delle competenze scientifiche e  didattiche  dei  candidati,  di  cui
all'art 3, comma 4, lettera k)  del  regolamento,  emanato  con  d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017  -  e,  segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato  previa  l'individuazione
analitica  dell'apporto  individuale  del  candidato  nei  lavori  in
collaborazione: 1) l'originalita' e  innovativita'  della  produzione
scientifica e rigore metodologico, 2)  la  congruenza  dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale  e
nei settori scientifico-disciplinari,  per  i  quali  e'  bandita  la
procedura, 3) rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale
delle pubblicazioni e loro  diffusione  all'interno  della  comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale  della  produzione  scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico
settore  scientifico-disciplinare;   per   l'attivita'   scientifica,
didattica e servizi  prestati:  l)  l'attivita'  di  coordinamento  e
organizzazione  e  la  partecipazione  a  gruppi   di   ricerca,   2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea  magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di  laurea  e
di laurea magistrale e di tutore di tesi  di  dottorato  di  ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento  di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale]; 
          dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti; 
    intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in F.  C.  il
vincitore della procedura  selettiva  per  la  nomina  di  professore
associato  MED/28  Malattie  odontostomatologiche  e,  in  tal   modo
impedendo qualsiasi esercizio di una scelta  discrezionale  da  parte
della commissione - procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al
predetto C., con ingiusto danno per P. B., concorrente della medesima
procedura, e per l'amministrazione pubblica. 
    In  particolare,  P.  si  e'  attivato  sino  al   raggiungimento
dell'obiettivo, condiviso  con  C.,  richiedendogli  di  scrivere  il
bando, richiesta alla quale il  vincitore  pre  individuato  aderiva,
redigendo la bozza dell'atto, che veniva recepita nel decreto n.  ...
del ...; concorso che veniva, effettivamente, con decreto n. ...  del
..., aggiudicato a C.. 
    In ..., nel biennio ... e, segnatamente, sino  al  ...,  data  di
approvazione degli atti della procedura). 
    A. Z., A. R. D. G. e Z. R. 
    16) del reato di cui agli articoli 323 e 110  del  codice  penale
poiche', in concorso tra loro, 
    Z.,   quale   direttore   generale    dell'Azienda    ospedaliera
universitaria  ...,  nella  veste  di  pubblico  ufficiale  corrotto,
proponente l'accordo, anche per il tramite di A., 
    D. G., direttore del Dipartimento attivita' integrata anestesia e
rianimazione  (DAI)  dell'Azienda  ospedaliera   universitaria   ...,
presidente della commissione, nominata con decreto del rettore n. ...
del ..., 
    R., quale candidato predeterminato vincitore, nel  cui  esclusivo
interesse e' stata bandita la procedura concorsuale, 
    nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta e, segnatamente: 
        del principio di imparzialita', di  cui  all'art.  97,  comma
secondo della Costituzione e di cui all'art. 1, legge 7 agosto  1990,
n. 241; 
        del principio di trasparenza, di  cui  all'art.  1,  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
        dell'art. 35, primo e terzo comma, lettera b della  legge  n.
165/2001 (laddove si dispone che nelle amministrazioni pubbliche, ivi
comprese le istituzioni universitarie,  l'assunzione  debba  avvenire
con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte
all'accertamento della professionalita' richiesta che garantiscano in
misura adeguata  l'accesso  esterno  e  dei  meccanismi  oggettivi  e
trasparenti,  idonei  a  verificare   il   possesso   dei   requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di
ricoprire); 
        dei criteri fissati dalla legge 30 dicembre 2010, n.  240,  -
e, fra l'altro, dall'art. 18 per la  disciplina  della  chiamata  dei
professori ordinari e associati [attuati dall'Universita' degli studi
di Firenze che definisce i criteri di valutazione  del  curriculum  e
delle competenze scientifiche e  didattiche  dei  candidati,  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera k) del  regolamento,  emanato  con  d.r.
(decreto rettoriale) n. 148 del 9 febbraio 2017  -  e,  segnatamente:
per la produzione scientifica del candidato  previa  l'individuazione
analitica  dell'apporto  individuale  del  candidato  nei  lavori  in
collaborazione: 1) l'originalita' e  innovativita'  della  produzione
scientifica e rigore metodologico, 2)  la  congruenza  dell'attivita'
del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale  e
nei settori scientifico-disciplinari,  per  i  quali  e'  bandita  la
procedura, 3) rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale
delle pubblicazioni e loro  diffusione  all'interno  della  comunita'
scientifica, 4) continuita' temporale  della  produzione  scientifica
anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico
settore  scientifico-disciplinare;   per   l'attivita'   scientifica,
didattica e servizi  prestati:  1)  l'attivita'  di  coordinamento  e
organizzazione  e  la  partecipazione  a  gruppi   di   ricerca,   2)
l'attivita' didattica frontale in corsi di laurea, laurea  magistrale
e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di  laurea  e
di laurea magistrale e di tutore di tesi  di  dottorato  di  ricerca,
presso universita' italiane e straniere, nonche' il coordinamento  di
iniziative in campo didattico in ambito nazionale e internazionale]; 
        dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  secondo  cui
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone
deve   essere   subordinata   alla   predeterminazione    da    parte
dell'amministrazione procedente dei criteri  e  delle  modalita'  cui
l'amministrazione stessa deve attenersi e l'effettiva osservanza  dei
predetti criteri e modalita'  deve  risultare  dai  relativi  singoli
provvedimenti; 
    intenzionalmente - individuando, prima di bandirla, in Z.  R.  il
vincitore della procedura  selettiva  per  la  nomina  di  professore
associato MED/41 Anestesiologia e, in tal  modo  impedendo  qualsiasi
esercizio di una scelta discrezionale da parte  della  commissione  -
procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale al  predetto  R.,  con
ingiusto danno per N. M. D., concorrente della medesima procedura,  e
per l'amministrazione pubblica. 
    In particolare, D. G.  si  e'  attivato  sino  al  raggiungimento
dell'obiettivo,  condiviso  con  Z.  e  R.,  concorso   che   veniva,
effettivamente, con decreto n. ... del ..., aggiudicato a R.. 
    In ..., dal ... al .... 
    L. D., P. B., A. Z. e M. C. 
    17) del reato di cui all'art. 416, primo  e  secondo  comma,  del
codice penale per essersi associati tra loro, e ciascuno nei ruoli di
seguito indicati, abusando  delle  rispettive  qualita',  funzioni  e
poteri, per commettere una serie indeterminata di delitti  contro  la
pubblica amministrazione - e, in particolare, di abuso d'ufficio  (e,
ove necessario per il raggiungimento dell'obiettivo,  di  corruzione)
-, volti alla preordinata individuazione dei  vincitori  di  concorsi
pubblici   per   professore    associato    e    ordinario    banditi
dall'Universita' di Firenze, con afferenza assistenziale presso  ...,
in aderenza a un condiviso intento di gestione preordinata della  res
pubblica in  totale  dispregio  della  normativa  di  settore  e  dei
principi  di  meritocrazia  e  di   perseguimento   delle   finalita'
istituzionali proprie degli atenei  universitari  e  delle  direzioni
generali   delle   aziende   ospedaliere   universitarie,    gestendo
conseguentemente le risorse  finanziarie  disponibili  per  finalita'
eminentemente privatistiche, 
    D., quale promotore e capo in virtu' del  suo  ruolo  di  rettore
dell'Universita' degli studi di ..., 
    B., con compiti di direzione, in virtu' del ruolo di  pro/rettore
dell'area bio-medica fino al di' ... (e di fatto sino  al  di'  ...),
diretto collaboratore e tramite delle volonta' del prof. D., 
    Z.,  con  compiti  di   promotore,   quale   direttore   generale
dell'Azienda ospedaliera universitaria ... - ente  che  concorda  con
l'universita' l'impiego in ambito assistenziale  dei  professori  del
settore medico -, 
    C.,  quale  partecipe,  consigliere  di  ...  e   direttore   del
Dipartimento oncologico e di chirurgia a indirizzo robotico di ...  e
quale professore ordinario nel SSD MED/24 Urologia,  incardinato  nel
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica  dell'Universita'  di
.... 
    In Firenze..., dal .... 
    dovendo, quindi, decidere sulla richiesta di  rinvio  a  giudizio
formulata dal  pubblico  ministero  nei  confronti  di  alcuni  degli
imputati per fatti giuridicamente qualificati come «abuso  d'ufficio»
ai sensi dell'art. 323 del codice penale, si pone come  rilevante  la
questione  concernente  la  possibile  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 9 agosto 2024,  n.  114,
che ha abrogato la norma predetta e, quindi, la relativa  fattispecie
incriminatrice. 
    In particolare, si dubita del contrasto di  tale  norma  con  gli
articoli 3, 97, 11 e 117 del  codice  penale,  per  come  di  seguito
illustrato. 
    Deve, anzitutto, in via preliminare, essere affrontata e  risolta
la problematica della ammissibilita' della questione di  legittimita'
costituzionale, in considerazione del fatto  che  si  dubita  di  una
norma che ha abrogato una fattispecie penale incriminatrice. 
    In linea  di  principio,  la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto
inammissibili  le  questioni  di  legittimita'   costituzionale   che
riguardino disposizioni abrogative di una previgente incriminazione e
che mirino al ripristino nell'ordinamento della norma  incriminatrice
abrogata (cfr. sentenze n. 330 del 1996 e n. 71 del  1983;  ordinanze
n. 413 del 2008, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997),  contrastando  a
tale ripristino, di regola, il  principio  consacrato  nell'art.  25,
secondo comma, della Costituzione, che riserva al solo legislatore la
definizione  dell'area  di  cio'  che  e'  da  ritenersi   penalmente
rilevante; principio, quest'ultimo, che determina, in  via  generale,
l'inammissibilita' di questioni volte a creare nuove norme penali,  a
estenderne l'ambito applicativo a  casi  non  previsti  (o  non  piu'
previsti)  dal  Legislatore,  ovvero  ad  aggravare  le   conseguenze
sanzionatorie o la complessiva disciplina del reato. 
    Peraltro, il suddetto principio  non  e'  stato  ritenuto,  dalla
stessa Consulta, privo di eccezioni (cfr. sentenze n. 236 del 2018  e
n. 37 del 2019), potendo venire in considerazione  la  necessita'  di
evitare la creazione  di  «zone  franche»  immuni  dal  controllo  di
legittimita' costituzionale, laddove  il  legislatore  introduca,  in
violazione del principio di eguaglianza, norme penali di favore,  che
sottraggano,  irragionevolmente,  un  determinato   sottoinsieme   di
condotte alla regola della generale  rilevanza  penale  di  una  piu'
ampia  classe  di  comportamenti,  stabilita  da   una   disposizione
incriminatrice  vigente,  ovvero  prevedano  per  detto  sottoinsieme
altrettanto irragionevolmente -  un  trattamento  sanzionatorio  piu'
favorevole  (cfr.  sentenza  n.  394  del  2006);  un  controllo   di
legittimita' con potenziali effetti in malam partem  deve,  altresi',
ritenersi ammissibile quando a  essere  censurato  sia  lo  scorretto
esercizio del potere legislativo: ad esempio, da parte  dei  Consigli
regionali,  ai  quali  non  spetta   neutralizzare   le   scelte   di
criminalizzazione compiute dal legislatore nazionale;  da  parte  del
Governo,  che  abbia  abrogato  mediante  decreto   legislativo   una
disposizione penale, senza a  cio'  essere  autorizzato  dalla  legge
delega; ovvero anche da parte dello stesso Parlamento, che non  abbia
rispettato i principi stabiliti  dalla  Costituzione  in  materia  di
conversione dei decreti-legge (cfr. sentenza n. 32 del 2014); in tali
evenienze, qualora la disposizione  dichiarata  incostituzionale  sia
una disposizione che semplicemente abrogava una norma  incriminatrice
preesistente, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
prima non potra' che  comportare  il  ripristino  della  seconda,  in
effetti mai (validamente) abrogata. 
    Un effetto peggiorativo della disciplina sanzionatoria in materia
penale conseguente alla pronuncia di illegittimita' costituzionale e'
stato, ancora, ritenuto ammissibile allorche' esso si configuri  come
«mera conseguenza indiretta della reductio ad  legitimitatem  di  una
norma processuale», derivante «dall'eliminazione di una previsione  a
carattere derogatorio di una disciplina generale»  (sentenza  n.  236
del  2018);  ed  infine,  ove  si  assuma   la   contrarieta'   della
disposizione censurata a obblighi sovranazionali rilevanti  ai  sensi
dell'art.  11  o  dell'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione
(sentenza n. 28 del 2010;  nonche'  sentenza  n.  32  del  2014,  ove
l'effetto di  ripristino  della  vigenza  delle  disposizioni  penali
illegittimamente  sostituite   in   sede   di   conversione   di   un
decreto-legge,  con  effetti  in  parte  peggiorativi  rispetto  alla
disciplina dichiarata illegittima, fu motivato anche con  riferimento
alla  necessita'  di  non  lasciare  impunite  «alcune  tipologie  di
condotte  per  le  quali  sussiste  un  obbligo   sovranazionale   di
penalizzazione, con la conseguente violazione del diritto dell'Unione
europea, che l'Italia e' tenuta a rispettare in virtu' degli articoli
11 e 117, primo comma, della Costituzione.»). 
    Deriva,   da   quanto   costantemente   affermato   dalla   Corte
costituzionale, che il potere legislativo non sia affatto illimitato,
dovendo rispettare anch'esso dei principi superiori che trovano nella
Costituzione e nel diritto sovranazionale il  loro  fondamento  e  la
loro salvaguardia. 
    Nel caso in esame, come si cerchera' di  dimostrare,  si  rientra
proprio in  uno  dei  casi  di  esercizio  irragionevole  del  potere
legislativo e di violazione del  diritto  sovranazionale,  quindi  di
scorretto esercizio di tale potere da parte del Parlamento. 
    Riguardo alla rilevanza della questione nel giudizio, e' di tutta
evidenza  come,  al  di  la'  della  valutazione  sul  merito   delle
prospettazioni accusatorie, al limitato fine  della  formulazione  di
una ragionevole  previsione  di  condanna  nell'eventuale  successivo
giudizio dibattimentale,  la  «depenalizzazione»  della  condotta  di
abuso d'ufficio precluda la  possibilita'  di  un  processo,  di  una
possibile sentenza di condanna all'esito dello  stesso  ed  anche  la
tutela delle posizioni soggettive delle persone offese, alcune  delle
quali   costituite   parte   civile,   rispetto   a    condotte    di
strumentalizzazione  della  funzione  pubblica  e  di  violazioni  di
specifiche norme di legge disciplinanti le modalita'  di  svolgimento
di pubblici concorsi, non essendovi la  possibilita',  in  base  alla
descrizione  dei  fatti  contestati,  di  far  rientrare  gli  stessi
nell'ambito  di  altre  fattispecie  di  reato;  per  tutti  i  fatti
contestati non risulta maturato il termine  di  prescrizione,  quindi
nessuno dei fatti qualificati  ai  sensi  dell'art.  323  del  codice
penale  risulta  estinto;  l'eventuale  accoglimento   dell'eccezione
verrebbe, quindi, ad incidere  sulla  possibilita'  di  celebrare  un
processo, di addivenire ad un giudizio di responsabilita' penale  per
condotte certamente abusive (se verificate) o di proscioglimento  nel
merito,  con  inevitabili  riflessi,  eventualmente  positivi,  sulla
posizione giuridica degli imputati. 
    Per  quanto  concerne  la  non   manifesta   infondatezza   della
questione, si ritiene che la scelta legislativa di  abrogare  l'abuso
d'ufficio confligga con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce  il
principio di uguaglianza, in  particolare  nella  sua  specificazione
della   necessaria   ragionevolezza   dell'esercizio    del    potere
legislativo, con la necessita' che  non  vi  sia  una  disparita'  di
trattamento giuridico e sanzionatorio tra fattispecie analoghe o  con
fattispecie  esprimenti  un  disvalore  oggettivo  ancor  piu'  lieve
rispetto a quello della fattispecie abrogata. 
    La condotta rilevante come abuso d'ufficio era, fino alla  citata
abrogazione,  quella  posta  in  essere  dal  pubblico  ufficiale   o
dall'incaricato di pubblico servizio che, in violazione di specifiche
regole legislative di condotta o di un dovere di  astensione,  avesse
procurato, a se' o  ad  altri,  un  ingiusto  vantaggio  patrimoniale
oppure arrecato ad  altri  un  danno  ingiusto;  quindi,  secondo  il
legislatore, d'ora in poi, una  condotta  del  genere,  che  non  sia
possibile far rientrare  in  altra  fattispecie  penale  (si  tratta,
pero', di  un'evenienza  davvero  difficile  considerando  la  natura
tradizionalmente e strutturalmente  residuale  della  fattispecie  in
esame) sarebbe pienamente  consentita  o,  comunque,  non  sanzionata
penalmente. 
    Tale scelta e' stata fatta dal legislatore mantenendo, pero',  la
rilevanza penale di condotte che, oggettivamente, hanno una  gravita'
equivalente o anche minore rispetto a quelle rientranti nell'art. 323
del codice penale; cio' accade, ad  esempio,  per  il  reato  di  cui
all'art. 328 del codice penale, che  punisce  una  condotta  omissiva
posta in essere dagli stessi soggetti,  ma  dalla  quale,  seppur  in
specifici  settori  amministrativi,   non   derivi   la   conseguenza
dell'ingiusto  vantaggio  patrimoniale  o  del  danno  ingiusto;   la
conseguenza  paradossale  della  situazione  venutasi  a  creare  con
l'abrogazione dell'art. 323 del codice penale e' quella  di  ritenere
penalmente rilevante  una  condotta  omissiva  dalla  quale  derivino
conseguenze anche meno gravi in  luogo  di  una  commissiva  che  sia
realizzata in violazione di regole vincolanti di  condotta  di  rango
primario  e  dalla  quali  derivino   le   conseguenze   considerate,
nonostante, sul piano ontologico, vi  sia  una  maggior  incisivita',
quindi una maggior gravita'  astratta,  di  un  comportamento  attivo
rispetto ad uno caratterizzato da mera inerzia; una  scelta,  questa,
del tutto illogica. 
    Altro esempio, particolarmente rilevante  proprio  per  l'oggetto
del  processo  di   cui   trattasi,   che   riguarda   concorsi   per
l'assegnazione di cattedre universitarie od incarichi dirigenziali in
ambito sanitario, riguarda il reato di cui all'art.  353  del  codice
penale, che punisce la condotta di chiunque, con violenza o minaccia,
o con altri mezzi collusivi  o  fraudolenti,  turbi  la  gara  in  un
pubblico incanto o  in  una  licitazione  privata;  analogamente,  la
fattispecie di reato di cui all'art. 353-bis del  codice  penale,  in
via preventiva, punisce analoghi comportamenti che vengano realizzati
nella fase precedente all'emanazione del bando di gara. 
    Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di  cassazione,
in  tema  di  reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  non   e'
configurabile  il  delitto  di  turbata  liberta'   di   scelta   del
contraente, di cui all'art. 353-bis del codice penale,  nel  caso  di
procedura di concorso pubblico per la designazione  di  un  dirigente
sanitario, in quanto la procedura di valutazione  comparativa  tra  i
candidati a tal fine prevista non e' preordinata alla  individuazione
di  un  «contraente»  per  cessione  di  beni   ne'   all'affidamento
all'esterno dell'esecuzione  di  un'opera  o  della  gestione  di  un
servizio (Cass. Sez. VI n. 21104 dell'11 aprile  2024);  analogamente
si ritiene non configurabile il delitto  di  turbata  liberta'  degli
incanti nel caso di procedure di concorso finalizzate al reclutamento
di docenti universitari,  posto  che  la  norma  incriminatrice,  nel
riferirsi   testualmente   a   nozioni   tecniche   dal   significato
infungibile, indicato nel codice degli appalti e nella  normativa  di
settore di cui al regio decreto n. 2440 del 1923 e al  regio  decreto
n.  827  del  1924,  circoscrive  la  tutela  alle   sole   procedure
finalizzate alla  cessione  di  beni  o  all'affidamento  all'esterno
dell'esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio e non  ai
concorsi per il reclutamento del personale docente delle universita',
caratterizzati  dalla  valutazione  di  offerte  che   si   risolvono
nell'attivita' pregressa del candidato (Cass., Sez. VI, n. 32319  del
24 maggio 2023). 
    Cio'  premesso,  non  si  spiega  per  quale  ragione,  dovendosi
garantire il buon andamento della pubblica amministrazione in settori
ugualmente importanti come quelli dei pubblici incanti e dei pubblici
concorsi, si sia scelto di  non  presidiare  penalmente  il  corretto
svolgimento dei  secondi  mantenendo,  invece,  la  rilevanza  penale
dell'irregolare svolgimento dei primi; essendo,  quindi,  una  stessa
condotta di un pubblico  ufficiale  penalmente  rilevante  o  meno  a
seconda della ricorrenza oppure  dell'assenza  di  una  procedura  di
evidenza pubblica. 
    Alcune delle contestazioni  mosse  nell'ambito  del  processo  in
corso davanti  a  questo  Giudice  riguardano  presunte  condotte  di
elaborazione «su  misura»  di  un  bando  di  concorso,  al  fine  di
determinare la vittoria di uno specifico concorrente;  ebbene,  d'ora
in poi tali condotte sarebbero prive di  sanzione  penale,  con  ogni
conseguenza sul piano della prevenzione di  importanti  comportamenti
illeciti lesivi di interessi generali. 
    Inoltre,  la  riforma  legislativa,  depotenziando   la   portata
dell'obbligo di astensione di un pubblico ufficiale  in  presenza  di
conflitto di interessi e sfornendo di sanzione le  condotte  illegali
intenzionalmente dirette a favorire o danneggiare taluno, dalle quali
non  derivi  una  utilita'  in  denaro  o,  comunque,  economicamente
apprezzabile, ma solo utilita' di diverso tipo (ad  esempio  rapporti
sessuali), inevitabilmente e senza alcuna logica giustificazione  non
considera meritevole di effettiva tutela il  pregiudizio  che  deriva
alla funzionalita' della pubblica amministrazione. 
    L'intervenuta abrogazione dell'art.  323  del  codice  penale  da
parte dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 9 agosto 2024,  n.
114 costituisce, altresi', clamorosa violazione degli articoli  11  e
117, comma 1  della  Costituzione  in  relazione  all'art.  19  della
Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro  la  corruzione  (cd.
Convenzione di Merida). 
    La Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la  corruzione
(cd.  Convenzione  di  Merida),  adottata  dalla  Assemblea  generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.  58/4,  firmata  dallo
Stato italiano il 9 dicembre 2003, e' stata oggetto  di  ratifica  ed
esecuzione in Italia con legge del 3 agosto 2009, n. 116;  si  tratta
di un vero e proprio trattato internazionale di natura  multilaterale
(nel diritto internazionale i  termini  trattato,  accordo,  patto  e
convenzione sono considerati sinonimi) e, in quanto tale,  fonte  del
diritto internazionale, di  natura  volontaria,  vincolante  per  gli
Stati contraenti e che trova il fondamento della sua  obbligatorieta'
nella ben nota norma  consuetudinaria  cogente  pacta  sunt  servanda
(principio, peraltro, espresso nella Convenzione  di  Vienna  del  23
maggio 1969 sul diritto dei trattati, all'art. 26). 
    Nella parte delle misure penali, la Convenzione ha posto in  capo
agli Stati firmatari l'obbligo di adottare la  tutela  penale  contro
una varieta' di infrazioni correlate ad atti di  corruzione,  qualora
esse non siano gia' nel  diritto  interno  definite  come  infrazioni
penali; una specifica caratteristica della Convenzione di  Merida  e'
l'ampliamento del relativo campo di applicazione: essa non prende  in
considerazione  solamente  forme  per  cosi'  dire  «tradizionali»  o
«classiche» di corruzione, ma anche violazioni «spia», sintomatiche o
agevolatrici della corruzione stessa, per come si ricava, del  resto,
dalla «Legislative guide for the implementation of the United Nations
Convention   against    corruption»    considerato    documento    di
«interpretazione   autentica»   della    Convenzione    stessa,    in
considerazione del suo contenuto, della finalita'  e  del  fatto  che
promana dalle stesse Nazioni Unite (Drugs  and  Crime  Office);  tale
documento, al punto 6, prevede testualmente: «The Convention goes  on
to require the State parties to introduce criminal and other offences
to cover a wide range of acts of corruption, to the extent these  are
not already defined as such under domestic law.  The  criminalization
of some acts is mandatory under the Convention, which  also  requires
that State parties consider the establishment of additional offences.
An innovation  of  the  Convention  against  Corruption  is  that  it
addresses not only basic forms of corruption, such as bribery and the
embezzlement of public funds, but also acts carried out in support of
corruption, obstruction of justice,  trading  ir  influence  and  the
concealment or laundering of the  proceeds  of  corruption.  Finally,
this part of the Convention also deals with corruption in the private
sector»,  ovvero  una  precisa  indicazione  agli  Stati   parti   di
introdurre reati per coprire un'ampia gamma di  atti  di  corruzione,
nella misura in cui questi non siano  gia'  definiti  come  tali  dal
diritto interno; la penalizzazione di alcuni atti e' obbligatoria, ai
sensi della Convenzione,  la  quale  richiede  anche  che  gli  Stati
considerino l'istituzione di ulteriori reati. 
    Una novita' della Convenzione in esame e' che essa  affronta  non
solo  le  forme  basilari  di  corruzione,  come  le  concussioni   e
l'appropriazione indebita  di  fondi  pubblici,  ma  anche  gli  atti
propedeutici  o  complementari,  l'ostruzione  alla   giustizia,   il
traffico di influenza e l'occultamento o il riciclaggio dei  proventi
della  corruzione;  lo  stesso  documento  a  pagina  59,  di   fatto
riprendendo quanto previsto dall'art. 65, comma 2, della  Convenzione
prevede inoltre che «The Convention introduces minimum standards, but
States parties are free to go beyond them. It  is  indeed  recognized
that States may criminalize  or  have  already  criminalized  conduct
other than the offences listed in this chapter as  corrupt  conduct»,
sancendo standard minimi di tutela, con la possibilita'  degli  Stati
di andare oltre. 
    Cio' premesso, va considerato  che  all'art.  19  la  Convenzione
considera   espressamente   la   fattispecie   dell'abuso   d'ufficio
prevedendo:  «Each  State  Party   shall   consider   adopting   such
legislative and other measures as may be necessary to establish as  a
criminal  offence,  when  committed  intentionally,  the   abuse   of
functions or position, that is, the  performance  of  or  failure  to
perform an act, in violation of laws,  by  a  public  officialin  the
discharge of his or her functions, for the purpose  of  obtaining  an
undue advantage for himself or  herself  or  for  another  person  or
entity»  (nella  traduzione  italiana,   allegata   alla   legge   di
autorizzazione alla ratifica ed  esecuzione,  la  disposizione  viene
cosi' riportata: «Articolo 19 Abuso d'ufficio. Ciascuno  Stato  Parte
esamina l'adozione delle misure  legislative  e  delle  altre  misure
necessarie per conferire il  carattere  di  illecito  penale,  quando
l'atto e' stato commesso intenzionalmente, al fatto per  un  pubblico
ufficiale di abusare delle proprie funzioni o  della  sua  posizione,
ossia di compiere o di astenersi dal compiere,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni, un atto  in  violazione  delle  leggi  al  fine  di
ottenere un indebito vantaggio per  se'  o  per  un'altra  persona  o
entita'»). 
    Si pone, quindi, la questione se l'abrogazione di cui  si  tratta
contrasti con  un  vero  e  proprio  obbligo  di  tutela  penale  nei
confronti dell'abuso d'ufficio  eventualmente  imposto  dall'art.  19
della Convenzione di Merida e  se,  in  ogni  caso,  la  sopravvenuta
abrogazione  dell'abuso  d'ufficio,  reato  preesistente  in   Italia
rispetto alla Convenzione di Merida,  possa  integrare  comunque  una
violazione del diritto internazionale e, quindi, vi sia un  contrasto
con l'art. 117, comma 1 della Costituzione. 
    Deve premettersi che il diritto internazionale  pubblico  prevede
un  procedimento  di  adattamento  del  diritto  interno  al  diritto
internazionale, soprattutto laddove - come nel caso della Convenzione
di Merida - taluni obblighi convenzionali  consistano  proprio  nella
doverosa conformazione del diritto interno dello Stato  contraente  a
determinati  standard  minimi  di  tutela  (anche  penale)  di   beni
giuridici. 
    In questo senso l'art. 65, comma 1, della Convenzione prevede che
«Ciascuno Stato Parte adotta le misure  necessarie,  comprese  misure
legislative  ed  amministrative,  in  conformita'  con   i   principi
fondamentali del suo diritto interno, per assicurare l'esecuzione dei
suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione». 
    Ebbene, in  simili  casi  l'esecuzione  del  trattato  attraverso
l'adattamento puo' comportare una serie di modifiche  all'ordinamento
interno dello Stato contraente al fine di renderlo conforme a  quello
internazionale; nell'ipotesi in  cui  l'ordinamento  interno  preveda
gia', al momento  dell'assunzione  dell'obbligo  internazionale,  una
norma interna pienamente  conforme  a  quella  internazionale,  sullo
Stato contraente grava un vero  e  proprio  obbligo  di  mantenimento
della norma che prevede la fattispecie; nel caso della Convenzione di
Merida,  l'obbligo  del  mantenimento/non  abrogazione  delle   norme
interne preesistenti e' peraltro espressamente previsto dall'art.  7,
che,  al  comma  4,  dispone  che   «Ciascuno   stato   si   adopera,
conformemente ai principi fondamentali del proprio  diritto  interno,
al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono
la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse». 
    Per la corretta  comprensione  del  significato  dell'espressione
impiegata dall'art. 19 della Convenzione di Merida («Each State Party
shall  consider  adopting»)  e,  quindi,   del   suo   contenuto   e,
soprattutto, per cogliere la sua portata  obbligatoria  e  vincolante
per  lo  Stato  contraente,  importante  e'   il   riferimento   alla
«Legislative guide for  the  implementation  of  the  United  Nations
Convention  against  corruption»,  come  gia'  evidenziato  atto   di
«interpretazione autentica»  della  Convenzione  stessa,  laddove  ai
punti ai punti 11  e  12  si  chiarisce  che  l'espressione  indicata
nell'art. 19 della Convenzione di Merida, con  riferimento  all'abuso
d'ufficio, colloca tale previsione  non  nell'ambito  delle  semplici
raccomandazioni,   bensi'   delle   disposizioni   aventi   carattere
obbligatorio. 
    Appare del tutto logico,  quindi,  ritenere  che  le  indicazioni
discendenti dalla Convenzione di Merida vadano declinate diversamente
a seconda del fatto che lo Stato aderente abbia o meno gia'  adottato
nel proprio ordinamento la fattispecie di abuso  d'ufficio,  in  modo
che laddove lo Stato contraente non abbia introdotto  la  fattispecie
prima dell'adesione  alla  Convenzione  di  Merida,  sara'  tenuto  a
valutare  concretamente  e  seriamente   la   sua   introduzione   in
conformita' al proprio diritto interno, dovendo compiere  uno  sforzo
reale per vedere se essa sia compatibile con il  proprio  ordinamento
giuridico; di talche', laddove tale compatibilita' sussista, lo Stato
contraente, onde intenda adeguarsi all'obbligo internazionale,  sara'
ragionevolmente tenuto ad introdurlo, mentre lo Stato contraente che,
invece, come l'Italia, abbia gia'  introdotto  la  fattispecie  prima
dell'adesione alla Convenzione di Merida e che  abbia,  dunque,  gia'
positivamente valutato la conformita' della fattispecie  rispetto  al
proprio diritto interno - dovendo mantenere e  rafforzare  i  sistemi
che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di  interesse
(art. 7, comma 4, Convenzione di Merida) - per adeguarsi  all'obbligo
internazionale di cui all'art. 19, sara' tenuto  a  non  abrogare  la
fattispecie gia' vigente. 
    Si ritiene, per quanto sopra indicato, che vi sia  contrasto  con
la Costituzione dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 9 agosto
2024, n. 114 nella parte in cui abroga il reato di cui  all'art.  323
del codice penale anche per violazione degli articoli 11 e 117, comma
1 della Costituzione, in relazione agli articoli 7, comma 4, 19 e 65,
comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite  del  2003  contro  la
corruzione (cd. Convenzione di Merida). 
    Risulta    assolutamente    non    percorribile     la     strada
dell'interpretazione   conforme    alla    Costituzione    o    della
disapplicazione  della  norma,  proprio  per  il   suo   effetto   di
abrogazione della fattispecie di reato. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale
n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953; 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1,
comma 1, lettera b) della legge 9 agosto 2024,  n.  114,  entrata  in
vigore il 25 agosto 2024, nella parte in  cui  dispone  l'abrogazione
dell'art. 323 del codice penale per violazione degli articoli 3,  11,
97 e 117 della Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso, con  conseguente  sospensione  del
termine  di  prescrizione,  fino  alla   definizione   del   giudizio
incidentale davanti alla Corte costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per   la
comunicazione ai Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della
Camera dei deputati. 
        Firenze, 3 ottobre 2024 
 
                        Il Giudice: Gugliotta