Reg. ord. n. 205 del 2024 pubbl. su G.U. del 13/11/2024 n. 46

Ordinanza del Tribunale di Brindisi  del 10/10/2024

Tra: L. B. C/ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri



Oggetto:

Straniero – Immigrazione - Sanzioni amministrative – Gestione dei flussi migratori - Sanzioni amministrative applicate al comandante della nave o all'armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni - Sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione – Applicazione di un trattamento sanzionatorio comune a fattispecie eterogenee – Denunciato automatismo della sanzione – Omessa possibilità, per il giudice, di graduare l’applicazione in ragione del caso specifico – Contrasto con i principi di individualizzazione e proporzionalità della pena - Contrasto con il principio di ragionevolezza – Lesione del principio della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena – Contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie dell’illecito – Denunciata descrizione della condotta suscettibile di applicazione della sanzione accessoria con richiamo, per relationem, all’ordine impartito dall’autorità incaricata di coordinare le operazioni di soccorso (nel caso di specie: autorità libica, competente secondo il sistema definito dalla Convenzione di Amburgo del 1979, cosiddetto sistema SAR) - Contrasto con il principio di legalità – Denunciato riconoscimento della validità di una zona “SAR libica” e della legittimità degli ordini impartiti dall’autorità libica nelle operazioni di soccorso - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali di diritto consuetudinario e convenzionale .



Norme impugnate:

decreto-legge  del 21/10/2020  Num. 130  Art.  Co. 2 sexies  convertito con modificazioni in

legge  del 18/12/2020  Num. 173  inserito dall'

decreto-legge  del 02/01/2023  Num. 1  Art.  Co. 1 lett. b)  convertito con modificazioni in

legge  del 24/02/2023  Num. 15



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 10 

Costituzione  Art. 11 

Costituzione  Art. 25 

Costituzione  Art. 27 

Costituzione  Art. 117   Co.

Convenzione di Ginevra  del 28/07/1951  Art. 33   ratificata e resa esecutiva

legge  del 24/07/1954  Num. 722

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  Art. 19 

Convenzione per la salvaguardia della vita in mare - SOLAS  resa esecutiva

legge  del 23/05/1980  Num. 313

Protocollo n. 4 a Convenzione europea diritti dell'uomo  Art.

Convenzione di Amburgo  del 27/04/1979  resa esecutiva

legge  del 03/04/1989  Num. 147



Udienza Pubblica del 21 maggio 2025 rel. PITRUZZELLA


Testo dell'ordinanza

N. 205 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 2024

Ordinanza del 10 ottobre 2024 del Tribunale di Brindisi  sul  ricorso
proposto da L. B.; K. H.; F. T. contro Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e altri. 
 
Straniero - Immigrazione - Sanzioni  amministrative  -  Gestione  dei
  flussi migratori - Sanzioni amministrative applicate al  comandante
  della  nave  o  all'armatore  che  non  fornisce  le   informazioni
  richieste dalla competente autorita' nazionale per la ricerca e  il
  soccorso in mare nonche'  dalla  struttura  nazionale  preposta  al
  coordinamento  delle  attivita'  di  polizia  di  frontiera  e   di
  contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro
  indicazioni  -  Sanzione  amministrativa   accessoria   del   fermo
  amministrativo  per  venti  giorni  della   nave   utilizzata   per
  commettere la violazione. 
- Decreto-legge 21 ottobre 2020,  n.  130  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare,
  modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del  codice
  penale, nonche' misure  in  materia  di  divieto  di  accesso  agli
  esercizi pubblici  ed  ai  locali  di  pubblico  trattenimento,  di
  contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante
  nazionale  dei  diritti  delle  persone  private   della   liberta'
  personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18  dicembre
  2020, n. 173, art. 1, comma 2-sexies, inserito dall'art.  1,  comma
  1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni
  urgenti per la gestione  dei  flussi  migratori),  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 15. 


(GU n. 46 del 13-11-2024)

 
                        TRIBUNALE DI BRINDISI 
 
 
                           Sezione civile 
 
    Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona
del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente ordinanza: 
        nella causa iscritta al n. R. G., avente ad oggetto  «ricorso
in  opposizione  a  fermo  amministrativo  di  nave»   tra   B.   L.,
rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Dario   Belluccio,   Francesca
Cancellara e Francesco Iacoviello; 
        nonche' K. H., in  qualita'  di  legale  rappresentante della
Societa' ... con  sede  legale  in  ...,  ...,  ...  proprietario  ed
armatore della ... di bandiera norvegese e  F.  T.,  in  qualita'  di
legale rappresentante pro tempore della ..., rappresentati  e  difesi
dagli  avv.   Dario   Belluccio   e   Francesca   Cancellaro,   tutti
elettivamente domiciliati presso  gli  indicati  indirizzi  di  posta
elettronica certificata e presso lo  studio  legale  dell'avv.  Dario
Belluccio, a Bari, in via Quintino Sella  n.  5,  giusta  procure  in
calce al presente atto; ricorrenti 
        e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  in  persona
del Ministro pro tempore - (C.F. 97532760580), Ministero dell'interno
in persona del Ministro pro tempore  (C.F.:  97149560589);  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto -  Guardia
costiera di Brindisi, in persona del legale rappresentante in  carica
(C.F.: 80001820747.); Questura Brindisi  -  in persona  del  questore
(C.F.: 80003970748); Guardia di finanza - Sezione operativa navale di
Brindisi-  in   persona   del   legale   rappresentante   in   carica
(C.F.:90011020592), rappresentati e difesi per legge  dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Lecce, C.F.  (ADS80018710758),  presso  i
cui uffici in Lecce - via F. Rubichi n. 39,  per  legge  domiciliano;
resistenti 
lette le note depositate dalle parti, osserva quanto segue. 
    Il presente giudizio trae  origine  dal  ricorso  in  opposizione
avverso il provvedimento di fermo  amministrativo  e  affidamento  in
custodia della nave ... di cui al verbale di contestazione e notifica
n. «...» ...  del  ...  e  di  ogni  altro  atto  consequenziale  e/o
presupposto. I  ricorrenti  -  capitano,  proprietario,  armatore,  e
noleggiatore  dell'imbarcazione  ...  n.   ...,   battente   bandiera
norvegese  -  hanno  riferito  di  aver  effettuato  il  ...  quattro
operazioni di salvataggio nelle acque del Mar  Mediterraneo;  che  la
quarta sarebbe avvenuta  in  acque  internazionali  ed  in  area  SAR
libica, nel corso della quale, sul luogo dell'avvistamento,  la  nave
avrebbe  dovuto  fronteggiare  un  motoscafo  intento  ad  effettuare
manovre aggressive e minacciose nei confronti propri e  degli  stessi
migranti che quel motoscafo portava a bordo;  ha  aggiunto  di  avere
avvertito della situazione tutte le  competenti  autorita'  prima  di
procedere alle operazioni di salvataggio. All'arrivo presso il  porto
di Brindisi, all'imbarcazione ... e' stata applicata  dalla  Questura
di Brindisi, dalla Capitaneria di porto e dalla Guardia  di  finanza,
la sanzione pecuniaria  principale  e  quella  accessoria  del  fermo
amministrativo,  ai  sensi  dagli  articoli  1  comma  2-sexies,  del
decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 e 214 del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n.  285,  per  non  avere  osservato  le  indicazioni
fornite  dalla  autorita'  competente  per  il  coordinamento   delle
operazioni di soccorso, creando situazioni di pericolo; i ricorrenti,
pagata la sanzione pecuniaria inflitta, hanno impugnato il verbale di
fermo amministrativo e di affidamento in custodia  dell'imbarcazione;
ne hanno chiesto la sospensione inaudita altera parte, e, nel merito,
hanno eccepito  il  difetto  di  competenza  dell'autorita'  italiana
sull'operazione  di  soccorso   in   oggetto,   avvenuta   in   acque
internazionali; hanno negato che essa abbia creato una situazione  di
pericolo «a bordo» della nave, (art. 1, comma 2-bis, lett. f)); hanno
invocato lo «stato di necessita'» che avrebbe imposto  di  portare  a
termine l'operazione di salvataggio, rilevando altresi' la carenza di
istruttoria  da  parte  dell'amministrazione  prima  dell'irrogazione
della sanzione; hanno infine evidenziato il possibile  contrasto  fra
la disposizione di diritto interno applicata dall'amministrazione  ed
il diritto internazionale consuetudinario e convenzionale che  impone
il salvataggio di vite in mare nonche' l'obbligo di tutela della vita
umana, sollecitando il Tribunale,  per  il  caso  in  cui  non  fosse
possibile   fornire   della    disposizione    una    interpretazione
costituzionalmente orientata, a sollevare questione  di  legittimita'
costituzionale della disposizione in oggetto. 
    Costituitesi in giudizio,  le  amministrazioni  resistenti  hanno
chiesto,  nel  merito,   il   rigetto   dell'opposizione,   rilevando
l'applicazione nel caso di specie della Convenzione di Amburgo,  che,
nel perseguire l'obiettivo della cooperazione internazionale  fra  le
organizzazioni che partecipano alle operazioni di ricerca e soccorso,
ha previsto l'adozione di un  programma  di  integrazione  dei  piani
nazionali per la gestione dei flussi migratori; in particolare  hanno
rilevato  che  la  condotta  della  nave  ...,  nell'operazione   poi
sanzionata, sarebbe stata inottemperante alle  indicazioni  pervenute
dall'Autorita' libica competente nel coordinamento  delle  operazioni
di soccorso. 
    Il verbale di contestazione del  fermo  amministrativo  e'  stato
sospeso  con  decreto  inaudita  altera  parte,   provvedimento   poi
confermato a seguito dell'instaurazione del  contraddittorio  fra  le
parti. 
    Questo giudice, esaminati gli atti di causa e sentite  le  parti,
dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  2-sexies
del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,  convertito  in  legge  18
dicembre 2020, n. 173, come modificato dal  decreto-legge  2  gennaio
2023, n. 1, convertito  con  modificazioni  dalla legge  24  febbraio
2023, n. 15,  nella  parte  in  cui  prevede  che  «(...)  quando  il
comandante della nave  o  l'armatore  non  fornisce  le  informazioni
richieste dalla competente autorita' nazionale per la  ricerca  e  il
soccorso in  mare  nonche'  dalla  struttura  nazionale  preposta  al
coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di  contrasto
dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni
(...), alla contestazione della  violazione  consegue  l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per
venti giorni della nave utilizzata  per  commettere  la  violazione»,
oltre alla sanzione amministrativa principale del  pagamento  di  una
somma da euro 2.000 a euro 10.000. 
    La questione di legittimita' costituzionale appare rilevante. Nel
verbale impugnato, e' stata contestata al Comandante della nave « ...
» la violazione dell'art. 1, comma 2-sexies citato, «in quanto non ha
rispettato le  indicazioni  fornite  dal  competente  centro  per  il
soccorso marittimo nella cui area di  responsabilita'  si  e'  svolto
l'evento. Specificamente e' stato ravvisato il mancato rispetto della
condizione posta dalla lettera f) del menzionato art. 1, comma 2-bis,
poiche' in occasione delle operazioni di soccorso avvenute  in  acque
SAR  libiche  il  ... non  rispettava  le  indicazioni  fornite   dal
competente Centro per il soccorso marittimo, concorrendo  nel  creare
situazioni  di  pericolo».  La  ravvisata  violazione  ha  comportato
pertanto l'applicazione da parte dell'autorita' amministrativa  della
sanzione pecuniaria, nonche', in via automatica, di quella accessoria
del fermo amministrativo. 
    L'applicazione nel giudizio a quo dell'art.  1,  comma  2-sexies,
impedisce infatti a questo giudice di valutare  la  congruita'  della
sanzione  del  fermo  impugnata  dai   ricorrenti:   prevedendo   che
all'applicazione della sanzione  pecuniaria  «segue»  automaticamente
quella  accessoria  del  fermo,  e'  sottratta   al   giudicante   la
possibilita' di valutare le circostanze di fatto e di  diritto  sulla
cui  base  essa  e'  stata  applicata,  al  fine  di   proporzionarne
l'entita'. 
    Ne'  appare  d'altro  canto  percorribile   una   interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione richiamata, posto che
il  tenore  letterale  della  medesima  non   offre   alcun   margine
interpretativo al giudicante. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza e con  specifico  riguardo
alla previsione della sanzione accessoria del  fermo  amministrativo,
la  disposizione  appare  censurabile  in  ragione   dell'automatismo
previsto dal legislatore nella  sua  applicazione.  La  sanzione  del
fermo e' prevista, oltre che per quella contestata nel caso in  esame
(di cui all'art. 1, comma 2-sexies) anche per  una  molteplicita'  di
condotte largamente eterogenee elencate all'art. 1,  comma  2-bis  (a
titolo esemplificativo, quella della nave che non  abbia  operato  in
conformita' alle  certificazioni  e  ai  documenti  rilasciati  dalle
competenti autorita' dello Stato di bandiera o che non si sia  essere
mantenuta  conforme  agli  stessi  ai  fini  della  sicurezza   della
navigazione,    della    prevenzione     dell'inquinamento,     della
certificazione e dell'addestramento del personale  marittimo  nonche'
delle condizioni di vita e di lavoro a bordo (lettera  a);  o  ancora
quella dell'omessa informazione alle  persone  prese  a  bordo  della
possibilita' di richiedere la protezione internazionale e, in caso di
interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere  a  disposizione
delle autorita' (lettera b)).   
    Alla luce di tale eterogeneita' delle fattispecie per le quali e'
prevista la medesima sanzione del fermo, sembra ancor piu' necessario
che la norma incriminatrice preveda la possibilita'  per  l'autorita'
giudiziaria investita della questione di graduarne l'applicazione, in
ragione delle peculiarita' del  caso  specifico,  tanto  al  fine  di
salvaguardare i principi di  individualizzazione  e  proporzionalita'
della pena (1) . 
    Nel caso di specie,  la  sanzione  accessoria  appare,  peraltro,
maggiormente afflittiva di quella principale, determinando  a  carico
del comandante e dell'armatore della nave una rilevante lesione della
propria  sfera  giuridica;  molto  piu'  della  sanzione  pecuniaria,
infatti,  e'  il  fermo  dell'imbarcazione  per  venti   giorni   che
maggiormente lede l'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato
e produce un rilevante danno economico al soggetto sanzionato. 
    L'art. 1, comma 2-sexies si pone pertanto in contrasto con l'art.
3 della Costituzione: il trattamento  sanzionatorio  comune  previsto
per situazioni di fatto non  omogenee  appare  infatti  contrario  al
principio di ragionevolezza, la cui  osservanza  garantisce  altresi'
l'adeguatezza della risposta punitiva ai casi concreti  e  quindi  il
carattere «personale» della responsabilita' penale, nella prospettiva
segnata dall'art. 27, primo comma;  al  contempo,  la  determinazione
della pena puo' realizzare la  sua  finalita'  rieducativa  (art.  27
della Costituzione, terzo comma), nella materia penale come in quella
amministrativa afflittiva, secondo i presupposti e i  fini  assegnati
alla sanzione nel sistema costituzionale.  Tanto  e'  possibile  solo
laddove  l'articolazione  legale  del  sistema  sanzionatorio   renda
possibile tale  adeguamento  individualizzato,  proporzionale,  delle
pene inflitte con le  sentenze  di  condanna,  fornendo  al  giudice,
nell'esercizio  del  suo  apprezzamento,   appropriati   criteri   di
valutazione (Corte costituzionale n. 50/1980)  (2) , sul  presupposto
che «l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige  la
differenziazione piu' che l'uniformita'» (Corte costituzionale n. 104
del 1968, richiamata da Corte costituzionale n. 50/1980). 
    Dubita altresi' questo giudice della legittimita'  costituzionale
dell'art.  1,  comma  2-sexies  anche  con  riguardo  ai  presupposti
previsti  per  l'applicazione  della  sanzione   accessoria,   ovvero
l'inottemperanza da parte del comandante della nave alle  indicazioni
fornite dal competente centro per il  soccorso  marittimo  nella  cui
area di responsabilita' si e' svolta l'operazione di' soccorso. Ferme
la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, per  le
ragioni anzidette, l'art. 1, comma 2-sexies, in parte qua, appare  in
contrasto  con  il  principio  di  determinatezza  della  fattispecie
incriminatrice, corollario del principio di legalita' (art. 25  della
Costituzione), nella  misura  in  cui,  nel  descrivere  la  condotta
suscettibile di  sanzione  amministrativa,  richiama  per  relationem
l'ordine  impartito  dall'autorita'  incaricata  di   coordinare   le
operazioni di soccorso. 
    Il riferimento e' al sistema di  coordinamento  del  soccorso  in
mare previsto  dalla  Convenzione  internazionale  di  Amburgo  sulla
ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione  SAR,  ratificata
dall'Italia, con legge 3 aprile  1989,  n.  147),  la  quale  mira  a
«...garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo
in mare ... senza  distinzioni  relative  alla  nazionalita'  o  allo
status di tale persona o alle circostanze nelle  quali  tale  persona
viene trovata» (Capitolo 2.1.10) ed a « (...) fornirle le prime  cure
mediche o di altro genere ed  a  trasferirla  in  un  luogo  sicuro».
(Capitolo  1.3.2).  La  Convenzione  ha  istituito  un   sistema   di
coordinamento delle attivita' di  ricerca  e  di  soccorso  in  mare,
distribuendo fra i vari Paesi aderenti una competenza per cosi'  dire
turnaria nelle operazioni di  soccorso,  mediante  l'esercizio  delle
rispettive prerogative quali soggetti di diritto internazionale (art.
11 della Costituzione). E tuttavia, il sistema sanzionatorio previsto
dalla disposizione in esame nei confronti dell'imbarcazione approdata
sul territorio nazionale, si traduce nel rinvio in bianco  all'ordine
impartito da tale autorita', diversa da quella  italiana,  competente
secondo il  sistema  SAR    (3)   ,  ancorche'  esso  non  sia  stato
formalizzato  in  un  atto  amministrativo  (nel   caso   di   specie
l'amministrazione ha fondato l'emissione del verbale di contestazione
su una comunicazione via e-mail ricevuta dalla Libyan  Coast  Guard);
quell'ordine, condizionato dalla  contingenza  del  caso  singolo  di
volta in  volta  occorso,  difetta  del  tutto  del  requisito  della
prevedibilita', proprio della  legge,  invece  generale  e  astratta,
impedendo  di  verificarne  la  conformita'  ai  limiti  di  legge  e
costituzionali vigenti nell'ordinamento nazionale. 
    E' noto che  il  principio  di  determinatezza  impone  che  ogni
disposizione legislativa descriva  tassativamente  in  tutti  i  suoi
elementi costitutivi la condotta  criminosa,  spettando  pertanto  al
giudice investito della questione indagare, volta per  volta,  se  la
legge dello Stato  che  rinvii  a  un  provvedimento  della  pubblica
autorita' abbia a monte determinato «con sufficiente  specificazione»
le condizioni e l'ambito di applicazione del  provvedimento  se  esso
sia stato poi emesso  nell'esercizio  di  un  potere-dovere  previsto
dalla legge e (principio  in  particolare  espresso  dalla  Corte  in
materia di art. 650 del codice di procedura civile: ex multis,  Corte
costituzionale 58 del 1975, come gia' n. 26 del 1966,  e  n.  61  del
1969, n. 168 del 1971 e n. 11 del 1977). Ebbene, non sembra  che  nel
caso dell'art. 1, comma 2-sexies, in esame,  la  «materialita'  della
contravvenzione  sia  stata  descritta  in  tutti  i  suoi   elementi
costitutivi», atteso che la descrizione della condotta sanzionata  e'
affidata al rinvio in bianco alle determinazioni di altra  autorita',
senza alcuna indicazione dei criteri di  offensivita'  e  punibilita'
rilevanti ed al fine perseguito da quelle prescrizioni poi disattese. 
    La disposizione in esame  appare  infine  in  contrasto  con  gli
articoli  10  e  117  della  Costituzione,  nella  misura   in   cui,
riconoscendo la valida esistenza  di  una  «zona  SAR»  libica  e  la
legittimita'  degli  ordini  impartiti   da   quell'autorita'   nelle
operazioni di soccorso, contrasta con obblighi imposti all'Italia dal
diritto internazionale consuetudinario e convenzionale. 
    Ferma restando la  discrezionalita'  legislativa  esercitata  con
l'adesione dello Stato italiano al  sistema  di  coordinamento  nelle
operazioni di  soccorso,  delineato  dalla  Convenzione  di  Amburgo,
espressione del potere di indirizzo in materia  di  politica  estera,
nel caso  di  specie,  l'applicazione  della  disposizione  censurata
imporrebbe  a  questo  giudice  di  assumere  che  lo  Stato   libico
costituisca un «porto sicuro», secondo l'accezione  fornita,  fra  le
altre,  dalla  stessa  Convenzione  di  Amburgo,  a   seguito   della
sottoscrizione  da  parte  degli  stati  aderenti  della  Risoluzione
MSC.167(78) del 2004, con l'obbligo di «... fornire un luogo sicuro o
di assicurare che tale luogo venga fornito...» (§2.5) ai naufraghi  e
ai sopravvissuti soccorsi. 
    Ebbene, tale assunto sembra essere invero  smentito  da  numerosi
elementi di fatto  (4) ,  richiamati  peraltro  dalla  giurisprudenza
nazionale (Cass. n. 4557/2024), che, valorizzando la mancata ratifica
da  parte  di   quel   Paese   della   Convenzione   di   Ginevra   e
l'ineffettivita' del sistema di accoglienza libico per le «condizioni
inumane  e  degradanti  presenti  nei  centri  di  detenzione  per  i
migranti», ha escluso  la  sicurezza  dell'approdo  dei  migranti  in
Libia, all'esito di un giudizio penale conclusosi con la condanna  in
via definitiva del comandante di  un'imbarcazione  battente  bandiera
italiana. 
    L'osservanza dell'ordine  impartito  dall'autorita'  libica,  sul
presupposto  della  sicurezza  dei  suoi  porti,   e   l'applicazione
dell'art. 1, comma 2-sexies, potrebbe  comportare  la  violazione  di
obblighi imposti dal diritto internazionale consuetudinario -  quanto
al divieto  di  respingimento  dei  migranti  e  della  tortura  -  e
convenzionale,  al  cui  rispetto  l'ordinamento  nazionale   si   e'
vincolato, con la conseguente limitazione della sua sovranita',  allo
scopo di assicurare «la pace e la giustizia fra le Nazioni» (art.  11
della Costituzione e art.  117,  I  comma,  della  Costituzione).  Il
riferimento e' al principio del non-refoulement, richiamato dall'art.
33  della  Convenzione  di  Ginevra,  secondo  cui   «Nessuno   Stato
contraente espellera' o respingera', in qualsiasi modo, un  rifugiato
verso i confini di territori in cui la sua vita  o  la  sua  liberta'
sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della  sua  religione,
della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale  o
delle  sue  opinioni  politiche»   (5)   .  Si  richiama  inoltre  la
Convenzione internazionale per la salvaguardia  della  vita  in  mare
(nota come Convenzione SOLAS, cui l'Italia ha aderito con la legge 23
maggio 1980, n. 313), nella sua nuova  versione  del  1974,  che,  al
Capitolo V, dedicato alla sicurezza nella  navigazione,  impone  agli
Stati firmatari l'obbligo di  «accertarsi  che  tutte  le  necessarie
disposizioni siano prese per la sorveglianza delle  coste  e  per  il
salvataggio delle persone in pericolo lungo le loro coste» (regola n.
15). Il medesimo divieto di espulsioni collettive  e'  d'altra  parte
sancito dall'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea (Protezione in caso di allontanamento,  di  espulsione  e  di
estradizione)  -  in  cui  e'  precisato  che  «nessuno  puo'  essere
allontanato, espulso o estradato verso uno Stato  in  cui  esiste  un
rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o
ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti» - nonche' dall'art.
4  del  Quarto  protocollo  allegato  alla  Convenzione   europea   a
salvaguardia dei diritti dell'Uomo. 
    Tanto  premesso,  il  Tribunale  di  Brindisi,  in   composizione
monocratica. 

(1) A partire dalle sentenze n.  67  del  1963  e  n.  50  del  1980,
    l'«individualizzazione» della pena, finalizzata  a  tenere  conto
    dell'effettiva entita' della condotta posta  in  essere  e  della
    proporzionalita' della sanzione imposta, costituisce attuazione e
    sviluppo di principi costituzionali,  tanto  di  ordine  generale
    (principio  d'uguaglianza)  quanto  attinenti  direttamente  alla
    materia  penale;  essi,  come  e'  noto,  possono  analogicamente
    ritenersi  applicabili  nel  caso  di  specie,  sulla  base   del
    principio, affermato in particolare  dalla  giurisprudenza  della
    Corte  europea  dei   Diritti   dell'Uomo   EDU   del   carattere
    «sostanzialmente penale» delle «sanzioni amministrative punitive»
    (si richiamano, sul punto, a partire dalla sentenza Engel  dell'8
    giugno 1976, caso n. 5100/71, ex plurimis, la sentenza  26  marzo
    1982, Adojf c. Austria, par. 30; sentenza 9 febbraio 1995,  Welch
    c. Regno Unito,  par.  27;  sentenza  25  agosto  1987,  Lutz  c.
    Germania, par. 54; sentenza 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania,
    par. 50; 22 febbraio 1996, Putz v. Austria, par. 31;  21  ottobre
    1997, Pierre-Bloch c. Francia, par.  54;  sentenza  24  settembre
    1997, Garyfallou AEBE c.  Grecia,  par.  32.  Con  riguardo  alle
    sanzioni  irrogate  dalle   Amministrazioni   «italiane»,   vanno
    ricordate le sentenze: 27 settembre 2011, caso n.  43509/08,  ...
    c. Italia; 4 marzo 2014, casi nn. 18640/10,  18647/10,  18663/10,
    18668/10 e  18698/10,  ...  et  Autres  c.  Italie;  tutte  hanno
    ribadito che  la  qualificazione  attribuita  alla  sanzione  dal
    legislatore di uno degli  stati  membri  non  e'  sufficiente  ad
    escluderla dall'ambito di applicazione delle garanzie predisposte
    dalla CEDU per le sanzioni penali,  potendo  essa  rientrarvi  in
    virtu' di uno  degli  ulteriori  due  criteri  individuati  nella
    natura  della  sanzione  -   alla   luce   della   sua   funzione
    punitiva-deterrente - o nella sua severita', ovvero  la  gravita'
    del sacrificio che essa impone al suo destinatario). 

(2) La giurisprudenza  costituzionale,  come  e'  noto,  e'  costante
    nell'affermare che  la  previsione  di  una  sanzione  accessoria
    comporta la violazione dell'art. 3 della  Costituzione  tutte  le
    volte in cui la sua applicazione sia imposta in  via  automatica,
    impedendo  cosi'  il  rispetto  del  principio  della  necessaria
    proporzionalita'  della  sanzione   amministrativa   all'illecito
    commesso, precludendo cosi' al giudice in sede  di  impugnazione,
    di valutarne la congruita', apprezzando le conseguenze della  sua
    inflizione  nel  caso  specifico.  Il  riferimento  e'  a   Corte
    costituzionale n. 246/2022, che ha dichiarato  costituzionalmente
    illegittimo,  per  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,
    l'art. 213, comma 8, del decreto legislativo  n.  285  del  1992,
    come modificato dall'art. 23-bis del  decreto-legge  n.  113  del
    2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 132  del
    2018, nella parte in cui dispone che «si applica», anziche' «puo'
    essere applicata», la  sanzione  accessoria  della  revoca  della
    patente  per  il  custode  di  veicolo  sequestrato  che  circoli
    abusivamente con il  veicolo  stesso  o  consenta  che  altri  vi
    circolino abusivamente; n. 99/2020 che per le medesime ragioni ha
    dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  120,  comma
    2, del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  come  sostituito
    dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n.  94  del  2009  e
    come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge
    n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1,  lett.  b),  del  decreto
    legislativo n. 59 del 2011, nella parte in  cui  dispone  che  il
    prefetto «provvede» - invece che «puo' provvedere» - alla  revoca
    della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono
    stati sottoposti a misure di prevenzione, ai  sensi  del  decreto
    legislativo n. 159 del 2011; la n. 24/2020 -  che  ha  dichiarato
    costituzionalmente illegittimo l'art. 120, comma 2,  del  decreto
    legislativo n. 285 del 1992, come sostituito dall'art.  3,  comma
    52, lett. a), della legge n.  94  del  2009,  e  come  modificato
    dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b),  della  legge  n.  120  del
    2010, in materia di  applicazione  della  sanzione  della  revoca
    della  patente  di  guida  nei  confronti  di  coloro  che   sono
    sottoposti a misura di sicurezza personale. O ancora la  sentenza
    n. 88/2019, con riguardo all'art. 222, comma 2,  quarto  periodo,
    del decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in  cui  non
    prevede che, in caso di condanna, ovvero  di  applicazione  della
    pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di
    procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio
    stradale)  e  590-bis  (Lesioni  personali   stradali   gravi   o
    gravissime) c.p., il giudice possa disporre, in alternativa  alla
    revoca della patente di guida, la  sospensione  della  stessa  ai
    sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2  dell'art.
    222 cod. strada allorche' non ricorra  alcuna  delle  circostanze
    aggravanti previste dai rispettivi commi secondo  e  terzo  degli
    artt. 589-bis e 590-bis c.p.); o la sentenza n. 22/2018,  che  ha
    dichiarato costituzionalmente  illegittimo,  l'art.  216,  ultimo
    comma, della legge fallimentare (r.d. n.  267  del  1942),  nella
    parte in cui dispone «la condanna per uno dei fatti previsti  dal
    presente  articolo  importa  per  la   durata   di   dieci   anni
    l'inabilitazione  all'esercizio  di  una  impresa  commerciale  e
    l'incapacita' per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi
    presso qualsiasi impresa», anziche': «la  condanna  per  uno  dei
    fatti previsti dal  presente  articolo  importa  l'inabilitazione
    all'esercizio di  una  impresa  commerciale  e  l'incapacita'  ad
    esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci
    anni»). 

(3) La  Convenzione,  al  punto  3.1.9,  oggetto  di  un  emendamento
    introdotto nel 2004, prevede che  «la  Parte  responsabile  della
    zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si
    assume in primo luogo la responsabilita'  di  vigilare  affinche'
    siano assicurati il coordinamento  e  la  cooperazione  suddetti,
    affinche' i sopravvissuti cui e' stato prestato soccorso  vengano
    sbarcati dalla nave che  li  ha  raccolti  e  condotti  in  luogo
    sicuro,  tenuto  conto  della  situazione  particolare  e   delle
    direttive elaborate dall'Organizzazione marittima  internazionale
    (Imo). In questi casi, le Parti interessate  devono  adottare  le
    disposizioni necessarie affinche' lo sbarco  in  questione  abbia
    luogo nel piu' breve tempo ragionevolmente possibile». 

(4) Vale richiamare, a titolo esemplificativo, la posizione  espressa
    dall'Alto  commissariato  ONU  per  i  rifugiati  sin  dal  2019,
    allorche' e' stata  espressa  preoccupazione  per  l'elevatissimo
    numero di migranti intercettati dalla Guardia costiera  libica  e
    riportati in Libia nel periodo compreso fra  gennaio  e  novembre
    2019; la situazione sembra  essere  invariata,  alla  luce  della
    relazione della Commissione indipendente ONU  sui  diritti  umani
    chiusa nel maggio del 2023 e consegnata  ai  vertici  ONU  il  21
    luglio 2023, in cui si conclude per l'esistenza  di  «ragionevoli
    motivi per ritenere  che  il  personale  di  alto  livello  della
    Guardia  costiera  libica,   dell'Apparato   di   supporto   alla
    stabilita'  e  della  direzione  per  la  lotta  alla  migrazione
    illegale sia  colluso  con  trafficanti  e  contrabbandieri,  che
    sarebbero  collegati  a  gruppi  di   miliziani,   nel   contesto
    dell'intercettazione  e  della  privazione  della  liberta'   dei
    migranti», e quindi affermando l'esistenza di un  intero  sistema
    criminale dedito alla « ... Tratta, la riduzione  in  schiavitu',
    il lavoro forzato, la detenzione, l'estorsione e il  contrabbando
    di  esseri  umani  hanno  generato  entrate   significative   per
    individui, gruppi e istituzioni statali».  Analoga  la  posizione
    espressa   dall'OIM,   Organizzazione   internazionale   per   le
    migrazioni, e dall'UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati.  

(5) Obbligo  ribadito  nel  rapporto  «Rescue  at  Sea:  A  guide  to
    principles and practice as applied  to  migrants  and  refugees»,
    elaborato  nel  2006  dall'IMO  e  dall'UNHCR  e  sottoposto   ad
    aggiornamento nel 2015, in cui e' stato evidenziato l'obbligo per
    il comandante della nave che compie l'intervento di  soccorso  di
    tutelare adeguatamente i richiedenti asilo, verificando  la  loro
    presenza a  bordo,  comunicandola  all'UNCHR  ed  effettuando  lo
    sbarco unicamente laddove sia possibile garantire  loro  adeguata
    protezione. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.  87,
ritenuta rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.   1,   comma   2-sexies   del
decreto-legge 21  ottobre  2020,  n.  130,  convertito  in  legge  18
dicembre 2020, n. 173, come modificato dal  decreto-legge  2  gennaio
2023, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24  febbraio
2023, n. 15, in riferimento agli articoli 3, 11, 25, 27 e  117  della
Costituzione, nella parte in cui,  dopo  aver  inflitto  la  sanzione
principale del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000 nei
confronti di chi non si «uniforma  alle  indicazioni»  fornite  dalla
«competente autorita' nazionale per la ricerca e il soccorso in  mare
nonche' dalla struttura nazionale  preposta  al  coordinamento  delle
attivita' di polizia di frontiera e  di  contrasto  dell'immigrazione
clandestina o non si uniforma alle  loro  indicazioni»,  prevede  che
«alla contestazione della violazione  consegue  l'applicazione  della
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti
giorni della nave utilizzata per commettere la violazione»; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio; 
        dispone altresi' che la presente ordinanza sia  notificata  a
cura della cancelleria  al  pubblico  ministero,  alle  parti  ed  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   nonche'   comunicata   ai
Presidenti delle due Camere. 
          Brindisi, 10 ottobre 2024 
 
                         Il Giudice: Marra