Reg. ord. n. 193 del 2024 pubbl. su G.U. del 23/10/2024 n. 43

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 04/09/2024

Tra: E. B. C/ C. P. A. D. srl



Oggetto:

Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Requisiti soggettivi - Divieto di accesso alle tecniche di procreazione assistita alle persone singole (nel caso di specie: richiesta di una donna di accedere alle tecniche di procreazione assistita mediante fecondazione eterologa) - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone singole sebbene la famiglia monogenitoriale sia ammessa e tutelata (con riguardo alla fattispecie dell’adozione di persone singole in casi particolari) – Disparità di trattamento rispetto alla persona che abbia fatto ricorso, all’estero, alla procedura di fecondazione assistita – Violazione della libertà di autodeterminazione con riferimento alle scelte procreative – Lesione del diritto alla salute della donna - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali con particolare riguardo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto all’integrità fisica e psichica.



Norme impugnate:

legge  del 19/02/2004  Num. 40  Art.



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 13 

Costituzione  Art. 32 

Costituzione  Art. 117   Co.

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art.

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art. 14 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  Art.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  Art.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  Art.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  Art. 35 



Udienza Pubblica del 11 marzo 2025 rel. NAVARRETTA


Testo dell'ordinanza

N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 settembre 2024

Ordinanza  del  4  settembre  2024  del  Tribunale  di  Firenze   nel
procedimento civile promosso da E. B. , Associazione L. C.  e  S.  R.
contro C. P. A. D. srl. 
 
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle  tecniche  -
  Requisiti  soggettivi  -  Divieto  di  accesso  alle  tecniche   di
  procreazione assistita alle persone singole (nel  caso  di  specie:
  richiesta di una donna di accedere alle  tecniche  di  procreazione
  assistita mediante fecondazione eterologa). 
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme  in  materia  di  procreazione
  medicalmente assistita), art. 5. 


(GU n. 43 del 23-10-2024)

 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE 
                          I sezione civile 
 
    Il Giudice dott. Serena Alinari pronunzia la seguente  ordinanza,
ex art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953,  n.  87,  nel  procedimento
cautelare ante causam promosso da B. E., rappresentata e difesa dagli
avvocati  Filomena  Gallo,  Berardo  Rocco,  Angioletto   Calandrini,
Massimo  Clara,  Paola  Angela  Stringa,  Benedetta   Maria   Cosetta
Liberali, Irene Pellizzone, Francesca  Re,  Gianni  Baldini  e  Maria
Elisa D'Amico; 
    contro il C. P. A. D. S.r.l., rappresentata e difesa  dagli  avv.
Cinzia Ammirati e Ilaria Dello Ioio, con l'intervento  ad  adiuvandum
di R. S. e dell'Associazione L. C., entrambi difesi  e  rappresentati
dagli avvocati Filomena Gallo, Angioletto Calandrini, Francesca Re  e
Rocco Berardo. 
    1. L'oggetto del contendere. 
    B. E. ha proposto ricorso a questo  Tribunale  «affinche'  voglia
ordinare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ai
sensi e per gli effetti degli  articoli  669-bis  e  seguenti  e  700
codice procedura civile, con decreto  inaudita  altera  parte,  e  in
subordine, previa fissazione dell'udienza per la  comparizione  delle
parti, i provvedimenti necessari alla rimozione dei pregiudizi di cui
in premessa e quindi: 
        nel merito e in via principale, preso atto in forza dell'art.
6/2  del  Trattato  di  Lisbona  ratificato  il  1°  dicembre   2009,
disapplicare l'art. 5 della legge n. 40 del  16  febbraio  2004,  per
contrasto con gli  articoli  8  e  14  della  CEDU  e  per  l'effetto
dichiarare il diritto della ricorrente di: 
          a) ricorrere alle  tecniche  di  procreazione  medicalmente
assistita che il caso consiglia e con anche eterologa maschile (Corte
costituzionale sentenza n. 162/2014); 
          b)  sottoporsi  ad  un  protocollo  di  PMA   adeguato   ad
assicurare   le   piu'   alte   probabilita'   di   risultato   utile
compatibilmente  a  quanto  stabilito  nella  sentenza  della   Corte
costituzionale n. 151 del 2009; 
          d) sottoporsi ad un  trattamento  medico  eseguito  secondo
tecniche e modalita' compatibili con un  elevato  livello  di  tutela
della salute della donna nel caso concreto; 
        per l'effetto, ordini al C. P. A. "D.", in persona del legale
rappresentante pro tempore, di accogliere  la  richiesta  di  accesso
alla tecnica di fecondazione assistita di tipo eterologo con utilizzo
di gamete maschile di un donatore terzo  e  anonimo  inoltrata  dalla
ricorrente E. B. in data  ...  e,  conseguentemente,  di  avviare  la
procedura medica de qua a carico del Servizio sanitario regionale. 
        Nella denegata ipotesi in cui non siano ritenuti  sussistenti
i presupposti per l'emissione  del  decreto  inaudita  altera  parte,
voglia il Tribunale fissare l'udienza di  comparizione  delle  parti,
con concessione dei termini di legge alla  parte  ricorrente  per  la
notifica alla controparte del ricorso d'urgenza unitamente al decreto
di fissazione d'udienza e, previa assunzione  -  se  del  caso  -  di
sommarie informazioni e/o di ogni altro accertamento ritenuto  utile,
disporre con ordinanza l'obbligo,  in  capo  a  C.  P.  A.  "D.",  di
accoglimento della richiesta di accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita gia' formulata da E. B.; 
        in  via  subordinata,  per  le  ragioni   sopra   richiamate,
dichiarare il diritto della ricorrente ut supra formulato e sollevare
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5  della  legge
n. 40 del 2004, nella parte in cui prevede che "possono accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni
di  sesso  diverso,  coniugate  o   conviventi",   escludendo   cosi'
irragionevolmente e illegittimamente dall'accesso a suddette pratiche
la donna singola, in riferimento agli articoli 2, 3,  13,  32  e  117
della Costituzione, quest'ultimo in riferimento agli articoli 8 e  14
CEDU per i motivi meglio esposti nella parte in diritto del  presente
ricorso, che debbono intendersi integralmente riportati e richiamati,
considerata la loro rilevanza ai fini della definizione della materia
del contendere e la loro  non  manifesta  infondatezza  per  tutti  i
motivi gia' ampiamenti esposti.». 
    La ricorrente ha esposto di avere inviato in data ... al C. P. A.
D. S.r.l. un'email con la richiesta di un appuntamento  per  accedere
alla fecondazione medicalmente assistita e di avere ricevuto in  data
... diniego alla richiesta  motivato  sul  divieto  di  accesso  alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita alle persone  singole
di cui alla legge n. 40/2004.  La  medesima  ha  sostenuto  che  tale
diniego sia irragionevole e contrasti con gli articoli 2, 3, 13, 32 e
117 della Costituzione, quest'ultimo in riferimento agli articoli 8 e
14 CEDU. 
    Il C. P. A. D. S.r.l. ha dedotto «di non  potere  far  altro  che
opporre il proprio diniego in ragione  dell'art.  5  della  legge  n.
40/2004, secondo cui possono accedere alle tecniche  di  procreazione
medicalmente assistita  le  sole  «coppie  di  maggiorenni  di  sesso
diverso»; ha concordato sull'irragionevolezza  del  divieto  suddetto
soprattutto in un contesto come quello europeo in cui l'accesso  alla
fecondazione eterologa e' consentito  alle  donne  singole  in  molti
Stati. Il resistente ha  concluso  rimettendosi  alla  decisione  del
Tribunale. 
    Nel presente giudizio e' intervenuta  ad  adiuvandum  R.  S.,  la
quale ha riferito di trovarsi  nella  medesima  situazione  di  fatto
della ricorrente ed ha rilevato che un eventuale  accoglimento  della
domanda principale della ricorrente determinerebbe un vantaggio anche
nei suoi confronti, dal momento  che  la  sua  analoga  richiesta  al
medesimo  Centro  resistente  e'  stata  respinta  con  le   medesime
motivazioni. 
    E' altresi'  intervenuta  ad  adiuvandum  l'Associazione  L.  C.,
rilevando che detta Associazione ha svolto diverse azioni in  materia
di procreazione assistita negli anni al fine di superare  il  divieto
di accesso alle tecniche di fecondazione  assistita  da  parte  delle
persone singole  e  sostenendo  che  un  eventuale  accoglimento  del
ricorso determinerebbe un vantaggio  anche  nei  confronti  di  detta
Associazione. 
    2. Ammissibilita' degli interventi. 
    Gli interventi effettuati  nel  presente  giudizio  da  R.  S.  e
dall'Associazione L. C. sono da ritenersi ammissibili. Si  tratta  di
due interventi adesivi dipendenti, nei quali entrambi fanno valere un
loro diritto autonomo, la  sig.ra  R.  con  riguardo  al  diritto  di
accedere da donna single alla procreazione medicalmente  assistita  e
l'Associazione L.  C.  quale  associazione  portatrice  di  interessi
collettivi per i propri associati che ha svolto azioni in materia  di
accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistite. 
    3. L'applicabilita' della legge n. 40/2004. 
    La presente vertenza e' regolamentata  dall'art.  5  della  legge
sopra richiamata, che prevede l'accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita alle «coppie di maggiorenni di sesso  diverso,
coniugate o conviventi,  in  eta'  potenzialmente  fertile,  entrambi
viventi». Tale disposizione prevede pertanto il divieto all'accesso a
tali tecniche di procreazione  assistita  alle  persone  singole.  Il
testo della norma individua in maniera chiara e  precisa  i  soggetti
che possono accedere a tali tecniche e  non  consente  di  effettuare
interpretazioni estensive o analogiche,  stante  il  preciso  dettato
normativo. 
    Ad avviso di questo  Giudice  pero'  la  norma  che  si  dovrebbe
applicare presenta plurimi profili di incostituzionalita', di tal che
la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante,  dipendendo
da essa la decisione  della  controversia  nel  senso  preteso  dalla
ricorrente. 
    4. La non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 5 della legge n. 40/2004 nella parte in  cui
prevede  che  «possono  accedere  alle   tecniche   di   procreazione
medicalmente  assistite  coppie  di  maggiorenni  di  sesso  diverso,
coniugate o conviventi». 
    L'art. 5 della legge ora richiamata, laddove nega alla  donna  di
accedere  alle  tecniche  di  procreazione   assistita   tramite   la
fecondazione eterologa, fecondazione questa resa legittima nel nostro
ordinamento  in  forza  della  sentenza  n.  162/2014   della   Corte
costituzionale, contrasta con il dettato normativo dell'art. 3  della
Costituzione. 
    L'art.  5  richiamato  prevede  un'irragionevole  disparita'   di
trattamento, senza che possa tale disparita' essere  giustificata  da
alcun  interesse  costituzionalmente  rilevante,  tra  categorie   di
soggetti, a seconda che si tratti di coppia o di single, sebbene  nel
nostro   ordinamento   venga   ammessa   e   tutelata   la   famiglia
monogenitoriale  (vedi  adozione   di   persone   singole   in   casi
particolari) e a seconda delle risorse economiche. Difatti qualora la
donna si rechi all'estero per accedere alla procedura di fecondazione
assistita, il rapporto di filiazione che ne scaturisce in  Italia  e'
riconosciuto dal nostro ordinamento: la prassi applicativa  del  c.d.
turismo  procreativo  conduce  quindi  al  superamento  del   divieto
normativo palesando l'irragionevolezza di detto divieto. Del resto la
stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 161/2023 ha consentito
alla  donna  rimasta  sola  di  procedere  con  l'impianto  in  utero
dell'embrione precedentemente formato, garantendo la possibilita'  di
nascere anche in un contesto  familiare  conflittuale.  Il  Ministero
della salute ha  previsto,  con  decreto  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 107/2024, espressamente che la
donna separata o vedova ha  il  diritto  al  trasferimento  in  utero
dell'embrione crioconservato, qualora  vi  sia  stato  un  precedente
consenso firmato dalla coppia alla fecondazione e la fecondazione sia
avvenuta. 
    L'art.  5  citato  contrasta  con  gli  articoli  2  e  13  della
Costituzione, in quanto non tutela, sacrificandole,  le  esigenze  di
procreazione riconosciute dalla  sentenza  n.  151/2009  della  Corte
costituzionale e il diritto incoercibile della persona  di  scegliere
di costituire  una  famiglia  anche  con  figli  non  genetici  (vedi
sentenza della Corte costituzionale  n.  162/2014),  comportando  una
violazione della liberta' di autodeterminazione con riferimento  alle
scelte procreative. 
    L'art. 5 richiamato contrasta con l'art. 32 della Costituzione in
quanto il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione  assistita
alla  donna  single  viola  il  diritto  alla  salute   della   donna
precludendo  alla  stessa   la   prospettiva   di   divenire   madre,
considerando anche il fattore temporale legato  alla  sua  fertilita'
(vedi sentenza della Corte costituzionale n. 161/2023). 
    L'art. 5 citato infine contrasta con  l'art.  117,  primo  comma,
della  Costituzione  in  relazione  agli  articoli  8  e   14   della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli articoli 3, 7,  9  e
35 della Carta di Nizza: il divieto normativo  in  rilievo,  difatti,
confligge con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e
con il  diritto  all'integrita'  fisica  e  psichica  in  quanto  non
rispetta la liberta' di autodeterminazione e di scelta in ordine alla
propria sfera privata con particolare riguardo al diritto di ciascuno
alla costituzione del proprio modello di famiglia. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Il Tribunale, come sopra costituito, cosi' provvede: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della  legge  n.
40 del 16 febbraio 2004, per contrasto con gli articoli. 2, 3, 13, 32
e 117 della Costituzione; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  relativi  al
procedimento alla Corte costituzionale e sospende il procedimento  di
cui in epigrafe; 
        dispone che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri
e comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
    Firenze, 3 settembre 2024 
 
                         Il Giudice: Alinari