N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 settembre 2024
Ordinanza del 4 settembre 2024 del Tribunale di Firenze nel
procedimento civile promosso da E. B. , Associazione L. C. e S. R.
contro C. P. A. D. srl.
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche -
Requisiti soggettivi - Divieto di accesso alle tecniche di
procreazione assistita alle persone singole (nel caso di specie:
richiesta di una donna di accedere alle tecniche di procreazione
assistita mediante fecondazione eterologa).
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita), art. 5.
(GU n. 43 del 23-10-2024)
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I sezione civile
Il Giudice dott. Serena Alinari pronunzia la seguente ordinanza,
ex art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87, nel procedimento
cautelare ante causam promosso da B. E., rappresentata e difesa dagli
avvocati Filomena Gallo, Berardo Rocco, Angioletto Calandrini,
Massimo Clara, Paola Angela Stringa, Benedetta Maria Cosetta
Liberali, Irene Pellizzone, Francesca Re, Gianni Baldini e Maria
Elisa D'Amico;
contro il C. P. A. D. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.
Cinzia Ammirati e Ilaria Dello Ioio, con l'intervento ad adiuvandum
di R. S. e dell'Associazione L. C., entrambi difesi e rappresentati
dagli avvocati Filomena Gallo, Angioletto Calandrini, Francesca Re e
Rocco Berardo.
1. L'oggetto del contendere.
B. E. ha proposto ricorso a questo Tribunale «affinche' voglia
ordinare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 669-bis e seguenti e 700
codice procedura civile, con decreto inaudita altera parte, e in
subordine, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle
parti, i provvedimenti necessari alla rimozione dei pregiudizi di cui
in premessa e quindi:
nel merito e in via principale, preso atto in forza dell'art.
6/2 del Trattato di Lisbona ratificato il 1° dicembre 2009,
disapplicare l'art. 5 della legge n. 40 del 16 febbraio 2004, per
contrasto con gli articoli 8 e 14 della CEDU e per l'effetto
dichiarare il diritto della ricorrente di:
a) ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita che il caso consiglia e con anche eterologa maschile (Corte
costituzionale sentenza n. 162/2014);
b) sottoporsi ad un protocollo di PMA adeguato ad
assicurare le piu' alte probabilita' di risultato utile
compatibilmente a quanto stabilito nella sentenza della Corte
costituzionale n. 151 del 2009;
d) sottoporsi ad un trattamento medico eseguito secondo
tecniche e modalita' compatibili con un elevato livello di tutela
della salute della donna nel caso concreto;
per l'effetto, ordini al C. P. A. "D.", in persona del legale
rappresentante pro tempore, di accogliere la richiesta di accesso
alla tecnica di fecondazione assistita di tipo eterologo con utilizzo
di gamete maschile di un donatore terzo e anonimo inoltrata dalla
ricorrente E. B. in data ... e, conseguentemente, di avviare la
procedura medica de qua a carico del Servizio sanitario regionale.
Nella denegata ipotesi in cui non siano ritenuti sussistenti
i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte,
voglia il Tribunale fissare l'udienza di comparizione delle parti,
con concessione dei termini di legge alla parte ricorrente per la
notifica alla controparte del ricorso d'urgenza unitamente al decreto
di fissazione d'udienza e, previa assunzione - se del caso - di
sommarie informazioni e/o di ogni altro accertamento ritenuto utile,
disporre con ordinanza l'obbligo, in capo a C. P. A. "D.", di
accoglimento della richiesta di accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita gia' formulata da E. B.;
in via subordinata, per le ragioni sopra richiamate,
dichiarare il diritto della ricorrente ut supra formulato e sollevare
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
n. 40 del 2004, nella parte in cui prevede che "possono accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni
di sesso diverso, coniugate o conviventi", escludendo cosi'
irragionevolmente e illegittimamente dall'accesso a suddette pratiche
la donna singola, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 32 e 117
della Costituzione, quest'ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14
CEDU per i motivi meglio esposti nella parte in diritto del presente
ricorso, che debbono intendersi integralmente riportati e richiamati,
considerata la loro rilevanza ai fini della definizione della materia
del contendere e la loro non manifesta infondatezza per tutti i
motivi gia' ampiamenti esposti.».
La ricorrente ha esposto di avere inviato in data ... al C. P. A.
D. S.r.l. un'email con la richiesta di un appuntamento per accedere
alla fecondazione medicalmente assistita e di avere ricevuto in data
... diniego alla richiesta motivato sul divieto di accesso alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita alle persone singole
di cui alla legge n. 40/2004. La medesima ha sostenuto che tale
diniego sia irragionevole e contrasti con gli articoli 2, 3, 13, 32 e
117 della Costituzione, quest'ultimo in riferimento agli articoli 8 e
14 CEDU.
Il C. P. A. D. S.r.l. ha dedotto «di non potere far altro che
opporre il proprio diniego in ragione dell'art. 5 della legge n.
40/2004, secondo cui possono accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita le sole «coppie di maggiorenni di sesso
diverso»; ha concordato sull'irragionevolezza del divieto suddetto
soprattutto in un contesto come quello europeo in cui l'accesso alla
fecondazione eterologa e' consentito alle donne singole in molti
Stati. Il resistente ha concluso rimettendosi alla decisione del
Tribunale.
Nel presente giudizio e' intervenuta ad adiuvandum R. S., la
quale ha riferito di trovarsi nella medesima situazione di fatto
della ricorrente ed ha rilevato che un eventuale accoglimento della
domanda principale della ricorrente determinerebbe un vantaggio anche
nei suoi confronti, dal momento che la sua analoga richiesta al
medesimo Centro resistente e' stata respinta con le medesime
motivazioni.
E' altresi' intervenuta ad adiuvandum l'Associazione L. C.,
rilevando che detta Associazione ha svolto diverse azioni in materia
di procreazione assistita negli anni al fine di superare il divieto
di accesso alle tecniche di fecondazione assistita da parte delle
persone singole e sostenendo che un eventuale accoglimento del
ricorso determinerebbe un vantaggio anche nei confronti di detta
Associazione.
2. Ammissibilita' degli interventi.
Gli interventi effettuati nel presente giudizio da R. S. e
dall'Associazione L. C. sono da ritenersi ammissibili. Si tratta di
due interventi adesivi dipendenti, nei quali entrambi fanno valere un
loro diritto autonomo, la sig.ra R. con riguardo al diritto di
accedere da donna single alla procreazione medicalmente assistita e
l'Associazione L. C. quale associazione portatrice di interessi
collettivi per i propri associati che ha svolto azioni in materia di
accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistite.
3. L'applicabilita' della legge n. 40/2004.
La presente vertenza e' regolamentata dall'art. 5 della legge
sopra richiamata, che prevede l'accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita alle «coppie di maggiorenni di sesso diverso,
coniugate o conviventi, in eta' potenzialmente fertile, entrambi
viventi». Tale disposizione prevede pertanto il divieto all'accesso a
tali tecniche di procreazione assistita alle persone singole. Il
testo della norma individua in maniera chiara e precisa i soggetti
che possono accedere a tali tecniche e non consente di effettuare
interpretazioni estensive o analogiche, stante il preciso dettato
normativo.
Ad avviso di questo Giudice pero' la norma che si dovrebbe
applicare presenta plurimi profili di incostituzionalita', di tal che
la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante, dipendendo
da essa la decisione della controversia nel senso preteso dalla
ricorrente.
4. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 5 della legge n. 40/2004 nella parte in cui
prevede che «possono accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistite coppie di maggiorenni di sesso diverso,
coniugate o conviventi».
L'art. 5 della legge ora richiamata, laddove nega alla donna di
accedere alle tecniche di procreazione assistita tramite la
fecondazione eterologa, fecondazione questa resa legittima nel nostro
ordinamento in forza della sentenza n. 162/2014 della Corte
costituzionale, contrasta con il dettato normativo dell'art. 3 della
Costituzione.
L'art. 5 richiamato prevede un'irragionevole disparita' di
trattamento, senza che possa tale disparita' essere giustificata da
alcun interesse costituzionalmente rilevante, tra categorie di
soggetti, a seconda che si tratti di coppia o di single, sebbene nel
nostro ordinamento venga ammessa e tutelata la famiglia
monogenitoriale (vedi adozione di persone singole in casi
particolari) e a seconda delle risorse economiche. Difatti qualora la
donna si rechi all'estero per accedere alla procedura di fecondazione
assistita, il rapporto di filiazione che ne scaturisce in Italia e'
riconosciuto dal nostro ordinamento: la prassi applicativa del c.d.
turismo procreativo conduce quindi al superamento del divieto
normativo palesando l'irragionevolezza di detto divieto. Del resto la
stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 161/2023 ha consentito
alla donna rimasta sola di procedere con l'impianto in utero
dell'embrione precedentemente formato, garantendo la possibilita' di
nascere anche in un contesto familiare conflittuale. Il Ministero
della salute ha previsto, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 107/2024, espressamente che la
donna separata o vedova ha il diritto al trasferimento in utero
dell'embrione crioconservato, qualora vi sia stato un precedente
consenso firmato dalla coppia alla fecondazione e la fecondazione sia
avvenuta.
L'art. 5 citato contrasta con gli articoli 2 e 13 della
Costituzione, in quanto non tutela, sacrificandole, le esigenze di
procreazione riconosciute dalla sentenza n. 151/2009 della Corte
costituzionale e il diritto incoercibile della persona di scegliere
di costituire una famiglia anche con figli non genetici (vedi
sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014), comportando una
violazione della liberta' di autodeterminazione con riferimento alle
scelte procreative.
L'art. 5 richiamato contrasta con l'art. 32 della Costituzione in
quanto il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione assistita
alla donna single viola il diritto alla salute della donna
precludendo alla stessa la prospettiva di divenire madre,
considerando anche il fattore temporale legato alla sua fertilita'
(vedi sentenza della Corte costituzionale n. 161/2023).
L'art. 5 citato infine contrasta con l'art. 117, primo comma,
della Costituzione in relazione agli articoli 8 e 14 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli articoli 3, 7, 9 e
35 della Carta di Nizza: il divieto normativo in rilievo, difatti,
confligge con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e
con il diritto all'integrita' fisica e psichica in quanto non
rispetta la liberta' di autodeterminazione e di scelta in ordine alla
propria sfera privata con particolare riguardo al diritto di ciascuno
alla costituzione del proprio modello di famiglia.
P. Q. M.
Il Tribunale, come sopra costituito, cosi' provvede:
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n.
40 del 16 febbraio 2004, per contrasto con gli articoli. 2, 3, 13, 32
e 117 della Costituzione;
dispone l'immediata trasmissione degli atti relativi al
procedimento alla Corte costituzionale e sospende il procedimento di
cui in epigrafe;
dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza
sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri
e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Firenze, 3 settembre 2024
Il Giudice: Alinari