Reg. ord. n. 98 del 2023 pubbl. su G.U. del 16/08/2023 n. 33

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 03/05/2023

Tra: Corpino Alessandro C/ Ministero dell'Economia e delle Finanze



Oggetto:

Polizia (Forze di) – Guardia di Finanza – Ammissione al corso per la promozione a finanziere, mediante concorso – Requisiti – Previsione quale causa di esclusione dall’arruolamento anche della guida in stato di ebbrezza costituente reato – Denunciata previsione di una condizione ostativa al reclutamento, in pretermissione dei criteri di razionalità e proporzionalità costituenti un limite all’esercizio della discrezionalità del legislatore - Introduzione di una scelta di rigore imposta in modo non omogeneo ai differenti soggetti accertatori oppure, operando una scelta distintiva, che non dà priorità a coloro che sono istituzionalmente preposti in maniera esclusiva alla vigilanza delle strade – Violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza – Lesione del principio di accesso ai pubblici uffici in condizione di eguaglianza – Disciplina che, negando alla pubblica amministrazione la possibilità di appropriarsi dell’esperienza lavorativa gratuita effettuata come vera e propria espiazione della pena, contrasta con la finalità rieducativa di questa – Prescrizione che focalizza l’attenzione su singole ipotesi contravvenzionali riconducibili alle medesime norme, strettamente connesse tra loro, vale a dire gli artt. 186 e 186 bis del codice della strada, non correlandole alle future mansioni da svolgere – Lesione del diritto al lavoro nella sua accezione di diritto alla soddisfazione delle proprie specifiche aspettative professionali – Violazione dei principi euro-unitari in materia di divieti di discriminazione all’accesso e di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Introduzione di preclusioni asistematiche operanti come sbarramento all’accesso anche per le categorie riservate che le selezioni mirano a reclutare, impattanti negativamente sull’economicità di tali scelte procedurali – Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.



Norme impugnate:

decreto legislativo  del 12/05/1995  Num. 199  Art.  Co. 1 lett. i)



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 51 

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 35 

Costituzione  Art. 27   Co.

Costituzione  Art. 97 



Camera di Consiglio del 7 febbraio 2024 rel. D'ALBERTI


Testo dell'ordinanza

N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 maggio 2023

Ordinanza del 3 maggio  2023  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da A. C. contro Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
altri. 
 
Polizia (Forze di) - Guardia di Finanza - Ammissione al corso per  la
  promozione a finanziere, mediante concorso - Requisiti - Previsione
  quale causa di esclusione dall'arruolamento anche  della  guida  in
  stato di ebbrezza costituente reato. 
- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art.  3
  della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento
  del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia
  di finanza), art. 6, comma 1, lettera i). 


(GU n. 33 del 16-08-2023)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
                       in sede giurisdizionale 
                           Sezione Seconda 
 
ha pronunciato la presente 
 
                              Ordinanza 
 
    sul ricorso numero di registro generale 8895 del  2022,  proposto
dal signor A. C., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti
e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale  come  da
PEC registri di giustizia e domicilio eletto  presso  lo  studio  del
secondo in Roma, via Emilia, n. 81, 
    contro: il Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  persona
del  Ministro  pro  tempore,   rappresentato   e   difeso   ex   lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, 
    nei confronti: dei signori M.A., M.P., F.M. e E.R. non costituiti
in giudizio, 
 
                           per la riforma 
 
    della sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio - Sezione Quarta - 30 giugno 2022, n. 8859, resa tra le  parti,
concernente l'esclusione dal concorso, per titoli ed  esami,  per  il
reclutamento di 1.409 allievi finanzieri per l'anno 2021. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023, in vista
della quale la difesa dell'appellante  ha  chiesto  il  passaggio  in
decisione  senza  previa  discussione  orale,  il   Cons.   Antonella
Manzione. 
I. Fatto e svolgimento del processo di primo grado. 
    1. Con il ricorso in epigrafe il  signor  A  C  ha  impugnato  la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  Roma,
sez. IV, del 30 giugno 2022, n. 8859, che ne ha respinto  il  ricorso
avverso la determinazione del con cui il capo del primo  reparto  del
comando generale  della  Guardia  di  finanza  lo  ha  escluso  dalla
procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.
1409 allievi finanzieri riferita all'anno 2021, perche' ritenuto  non
in possesso  dei  requisiti  di  moralita'  e  di  condotta  previsti
dall'art. 2, comma 1, lettera g), del relativo bando di concorso. 
    In punto di fatto ha dedotto: 
        di essersi arruolato il quale volontario in ferma  prefissata
dell'Esercito italiano  e  di  essere  rimasto  ininterrottamente  in
servizio fino al ,  conseguendo  sempre  valutazioni  caratteristiche
«eccellenti»; 
        di essere stato eletto  consigliere  comunale  in  una  lista
civica presso il Comune di , con conseguente  verifica  dei  previsti
requisiti anche morali di candidabilita' ed eleggibilita'; 
        di aver partecipato al concorso per l'arruolamento  di  1.409
allievi  finanzieri  indetto  con  determinazione  n.  245928  del  3
settembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  72  del  10
settembre  2021,  per  i  posti  riservati  ai  volontari  in   ferma
prefissata - contingente ordinario, senza specializzazione, superando
tutte le selezioni e venendo sempre giudicato idoneo; 
        di  essere  infine  stato  escluso  dalla  selezione  poiche'
ritenuto carente dei «requisiti di moralita' e di  condotta  previsti
dall'art. 2, comma 1, lettera g), del  bando  di  concorso»,  essendo
stato emesso nei suoi confronti un  decreto  penale  del  G.I.P.  del
Tribunale di , divenuto esecutivo il ,  per  il  reato  di  cui  agli
articoli 186-bis, comma 1, lettera a) e comma 3 in relazione all'art.
186, comma 2, lettera b) e comma 2-sexies («Guida  sotto  l'influenza
dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno  anni,  per  i
neopatentati e per  chi  esercita  professionalmente  l'attivita'  di
trasporto di persona o di cose») del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), commesso in ( ) il 
    1.2.   Ha   documentato   altresi'    l'avvenuta    dichiarazione
dell'estinzione del reato da parte  del  giudice  dell'esecuzione  ai
sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del richiamato Codice della strada,
all'esito della positiva valutazione del lavoro di pubblica  utilita'
svolto presso la di dall' al 
    1.3. A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e  articolato
motivo, la violazione della legge 29 ottobre 1984, n. 732 e dell'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche' l'eccesso  di  potere
per difetto d'istruttoria e di motivazione. Ha chiesto  altresi'  una
lettura costituzionalmente orientata dell'art.  6,  lettera  i),  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  nella  parte  introdotta
dall'art. 33, comma 1, lettera c), punto 1.6, del decreto  legisltivo
29 maggio 2017, n. 95, in relazione agli articoli 1, 3, 4, 27,  35  e
97 della Costituzione,  tale  cioe'  da  imporre  la  valutazione  in
concreto del disvalore sotteso alla condotta  ascrittagli,  superando
qualsivoglia ipotesi di automatismo esclusivo. 
    2.  Il  primo  giudice  ha  rigettato  il  ricorso  da  un   lato
richiamando    l'ampia     discrezionalita'     della     valutazione
dell'amministrazione in ordine al requisito della  «incensurabilita'»
della condotta; dall'altro, tuttavia, sottolineando come nel caso  di
specie e' il legislatore ad avere tipizzato a  monte  le  fattispecie
ostative al reclutamento, evidentemente ravvisando  nelle  stesse  un
tale disvalore da  renderle  sempre  incompatibili  con  il  tipo  di
rapporto di pubblico impiego che si vorrebbe  instaurare.  Ha  infine
ricordato che la previsione trasfusa nell'art. 2, comma 1, lettera g)
del bando di concorso era  perfettamente  nota  al  ricorrente,  come
sostanziato  dall'obbligo  di  dichiarane   la   conoscenza   imposto
dall'art. 4 dello stesso. Ridetto bando  a  sua  volta  avrebbe  solo
doverosamente   stabilito,   «con   perfetta   corrispondenza    alla
disposizione sopra citata, che "il Corpo  della  guardia  di  finanza
accerta,  d'ufficio,  l'irreprensibilita'   del   comportamento   del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire" e
che  sono  "causa  di  esclusione  dall'arruolamento  anche   l'esito
positivo agli accertamenti diagnostici", oltre che, come  e'  appunto
accaduto al sig. C , "la  guida  in  stato  di  ebbrezza  costituente
reato"». 
II. Il giudizio di appello. 
    3. Con il presente appello il signor C  ha  formulato  in  chiave
critica le medesime censure gia' avanzate in primo grado,  precisando
meglio  i  profili  di  ritenuto   contrasto   della   normativa   in
contestazione  con  specifici  principi  costituzionali,  e  pertanto
insistendo per la sua rimessione alla Corte costituzionale.  Pur  non
disconoscendo affatto la specialita' degli  ordinamenti  delle  forze
armate e di polizia, ha ricordato come la stessa non possa estendersi
fino al punto di limitare per i relativi appartenenti l'esercizio dei
diritti spettanti a qualsivoglia cittadino (v.  Corte  costituzionale
n. 120 del 13 giugno 2018, che ha abrogato l'art. 1475, comma 2,  del
Codice dell'ordinamento militare, che vietava per gli appartenenti ai
predetti  Corpi  l'attivita'   sindacale).   Ha   quindi   ripercorso
l'evoluzione della disciplina  dei  limiti  di  accesso  al  pubblico
impiego, a partire  dall'avvenuto  superamento  del  requisito  della
buona condotta con la legge n. 732 del 1984, richiamando  i  principi
espressi in relazione al suo originario mantenimento nel testo  unico
delle  leggi   di   pubblica   sicurezza   al   fine   dell'esercizio
dell'attivita'   di   guardia   particolare   giurata   dalla   Corte
costituzionale nella sentenza del 25 luglio 1996, n. 311, che  ne  ha
stigmatizzato in specie il «carattere indefinito» e  la  «conseguente
larghezza di  apprezzamento  discrezionale  che  ne  deriva  in  capo
all'amministrazione». Ha individuato una sorta  di  «fil  rouge»  tra
ulteriori pronunce della Corte  costituzionale  che  a  vario  titolo
hanno espresso contrarieta' a qualsivoglia automatismo  sanzionatorio
destinato ad incidere sulla prosecuzione del rapporto  di  lavoro,  e
cio' a far data dalla sentenza del 14 ottobre 1988, n.  971,  che  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85, lettera  a),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,
Statuto degli impiegati  civili  dello  Stato,  nella  parte  in  cui
prevedeva  la  automatica  destituzione   del   pubblico   dipendente
all'esito di condanna penale per taluni reati, fino a quella  che  ha
di  recente  cassato  le  disposizioni  del  Codice  dell'ordinamento
militare che prevedevano la perdita del grado  per  rimozione,  senza
giudizio disciplinare, in caso di  avvenuta  irrogazione  della  pena
accessoria  della  rimozione  o  della  interdizione  temporanea  dai
pubblici uffici (Corte costituzionale, 19 ottobre - 15 dicembre 2016,
n. 268). 
    «Una presunzione assoluta (nella specie di  incompatibilita'  con
il rapporto di  servizio)  deve  poi  essere  rispettosa  dei  canoni
esplicitati  dalla  Corte   in   proposito.   Secondo   la   costante
giurisprudenza costituzionale,  infatti,  "le  presunzioni  assolute,
specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano
il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali,  cioe'
se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella
formula dell'id quod  plerumque  accidit",  con  la  conseguenza  che
"l'irragionevolezza della presunzione assoluta si puo' cogliere tutte
le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti  reali
contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa"
(ex multis, sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213  del  2013,  n.
182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010)». Affermazioni tutte
che si attaglierebbero perfettamente anche alla  diversa  ipotesi  in
cui venga all'evidenza  la  mancata  instaurazione  del  rapporto  di
lavoro, anziche' la sua  cessazione,  come  pure  riconosciuto  dalla
giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26  agosto
2011, n. 4812). 
    4. L'art. 6, lettera i), del decreto legislativo n. 199 del 1995,
nella parte evidenziata si porrebbe dunque in contrasto: 
        con l'art. 3, sotto vari profili. In primo luogo, rileverebbe
la  disparita'  di  trattamento  che  la  scelta  di  requisiti  piu'
stringenti per la sola Guardia di finanza pone  sia  in  generale  in
relazione  agli  altri  dipendenti  pubblici,   che   con   specifico
riferimento  agli  appartenenti  ad  altre  Forze   di   polizia,   e
segnatamente  all'Arma  dei  carabinieri.  La   tipologia   di   pena
sostitutiva  accettata,  ovvero  il  lavoro  di  pubblica   utilita',
rendendo la condanna inappellabile e inestinguibile, creerebbe a  sua
volta un regime discriminatorio rispetto  a  colui  che,  pur  avendo
commesso reati ben piu' gravi, abbia ottenuto la riabilitazione; 
        con l'art. 24, secondo comma della  Costituzione,  in  quanto
l'automatismo della esclusione dal concorso impedisce all'interessato
qualsiasi  difesa   in   merito,   oltre   che   palesarsi   comunque
irragionevole alla luce di quanto  gia'  affermato  dalla  Corte  con
riferimento all'irrogazione della pena  accessoria  dell'interdizione
temporanea dai pubblici uffici; 
        con gli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione, in  quanto  la
condizione ostativa assoluta  crea  uno  sbarramento  all'accesso  al
lavoro,  quand'anche  venga  ascritto  al   candidato   un   episodio
marginale, isolato e risalente nel tempo; 
        con l'art. 27 della Costituzione,  in  quanto  essa  ostacola
altresi' il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, compito
che non puo'  essere  rimesso  esclusivamente  ai  datori  di  lavoro
privati, ma del quale deve farsi carico anche lo  Stato,  consentendo
l'accesso alle  pubbliche  amministrazioni  di  coloro  che,  seppure
incorsi in violazioni delle  regole  dell'ordinamento,  meritino  una
positiva valutazione, tenendo conto del tipo di reato commesso, della
inclinazione a delinquere del colpevole, del suo ravvedimento e delle
mansioni correlate alla qualifica da ricoprire; 
        con l'art. 97  della  Costituzione,  in  quanto  il  medesimo
automatismo  pregiudica  pure  il  buon  andamento   della   pubblica
amministrazione,  impedendole  ogni  valutazione  sulla   convenienza
dell'assunzione  in  servizio  e,  quindi,  sulla   possibilita'   di
utilizzazione di valide risorse  professionali,  gia'  selezionate  e
idonee,  per  giunta  provenienti  da  un'altra  forza  armata,  dove
prestavano servizio, seppure a tempo determinato. 
    4.1. Quanto alla immediata lesivita' del bando di concorso,  pure
impugnato al Tribunale amministrativo regionale in uno con l'atto  di
esclusione, il mero riferimento alla  «guida  in  stato  di  ebbrezza
costituente reato» in esso contenuta, mutuato dalla  norma  primaria,
in assenza di ulteriori precisazioni, non lasciava affatto  presagire
la ritenuta inutilita' della speciale causa di estinzione  del  reato
di cui all'art. 186,  comma  9-bis,  del  Codice  della  strada,  che
l'appellante si era premurato di ottenere. 
    5. Si e' costituito in giudizio il Ministero  delle  finanze  per
chiedere il rigetto dell'appello e  la  conferma  della  sentenza  di
prime cure. Con tre successive memorie in controdeduzione ha ribadito
la correttezza della scelta dell'Amministrazione, che a fronte  della
chiara  indicazione  del  legislatore  non  solo   non   poteva,   ma
addirittura non doveva compiere valutazioni aggiuntive riferibili  al
reato ascritto al ricorrente. La sua avvenuta tipizzazione  a  monte,
nella disciplina del reclutamento dei finanzieri, si inserirebbe  del
resto nel solco delle scelte che da un lato hanno elevato  la  soglia
di perseguibilita' penale della fattispecie (v. art. 33  della  legge
29 luglio 2010, n. 120, che ha decriminalizzato l'ipotesi di  cui  al
comma 2, lettera a), della norma, riferita  ad  un  tasso  alcolemico
compreso tra 0,5  e  0,8  grammi  per  litro),  ma  dall'altro  hanno
accentuato il rigorismo sanzionatorio delle possibili conseguenze  di
ridette condotte (si pensi  all'  avvenuta  introduzione  nel  codice
penale, ad opera della legge 23 marzo  2016,  n.  41,  dei  reati  di
omicidio stradale - art. 589-bis - e lesioni personali stradali gravi
o gravissime - art. 590-bis, che individuano, quale elemento di colpa
specifica, tra le altre violazioni  stradali  anche  l'essersi  messi
alla guida in stato di ebbrezza alcolica costituente reato). 
    Come  affermato  dalla  giurisprudenza  ormai  maggioritaria   in
materia (da ultimo, v. Cons. Stato, 17 gennaio 2023, n. 609) anche un
singolo episodio, pur risalente nel tempo, puo'  essere  ostativo  al
reclutamento,  avuto  riguardo  alla  peculiarita'  del   ruolo   del
finanziere,  e  alla  evidente  prognosi   di   inaffidabilita'   che
conseguirebbe alla  commissione  di  tale  specifica  contravvenzione
stradale, giusta la sua codificata gravita'. 
    6. La domanda cautelare, presentata da parte appellante  ai  fini
dell'ottenimento della sospensione dell'esecutivita'  della  sentenza
gravata, e' stata accolta dalla Sezione con ordinanza n. 5792 del  14
dicembre 2022 ai soli fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. 
    7. La  stessa  ha  quindi  depositato  istanza  di  passaggio  in
decisione senza discussione della causa. 
    8. Alla pubblica udienza del 4 aprile  2023  la  causa  e'  stata
trattenuta in decisione. 
III. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    9. Ai fini della disamina  della  rilevanza  della  questione  di
costituzionalita' posta, va delibato in limine litis  il  profilo  di
inammissibilita' del ricorso di primo grado adombrato  dal  Tribunale
amministrativo regionale e ripreso  dalla  difesa  erariale,  seppure
senza formulare alcuna esplicita eccezione, in ragione della  mancata
impugnativa  del  bando  di  concorso,  che   conteneva   la   chiara
indicazione della portata escludente della guida in stato di ebbrezza
costituente reato. 
    9.1. Come  rappresentato  dall'appellante,  la  capacita'  lesiva
delle disposizioni in esso contenute si e' palesata solo  al  momento
dell'esclusione  dalla  procedura  sull'assunta   irrilevanza   della
dichiarazione  di  avvenuta   estinzione   del   reato,   in   quanto
quest'ultima  «non  cancella  il  fatto  criminoso;  non   elide   il
pregiudizio derivante dall'accertamento della condotta  del  soggetto
aspirante al  reclutamento,  potendo  l'amministrazione  valutare  lo
stesso  fatto  per  l'accertamento  del  requisito   della   condotta
incensurabile; non deve essere necessariamente  valutata  in  termini
positivi nell'ambito del bilanciamento che interessa, considerata  la
sua inidoneita' a cancellare  comunque  il  fatto  materiale  di  cui
trattasi» (cosi' testualmente nell'atto impugnato). 
    Al contrario, proprio la specialita' dell'istituto richiamato per
come disciplinato  dall'art.  186,  comma  9-bis,  del  Codice  della
strada, ben poteva indurre l'interessato  a  non  sentirsi  «toccato»
dalla disposizione, si' da non preoccuparsi di dichiarare  la  previa
conoscenza delle condizioni  statuite  dal  bando  ex  art.  4  dello
stesso, pur omettendo, per quanto consta in atti, di fare riferimento
al decreto  penale  del  Tribunale  di  ,  evidentemente  ritenendolo
«superato»  dalle  sopravvenienze  processuali,  senza  che   ridetta
omissione informativa gli sia stata in qualche modo contestata. 
    Cio' comporta l'insussistenza  della  (pur  adombrata)  causa  di
inammissibilita' del  ricorso  instaurativo  del  giudizio  di  primo
grado. 
    9.2. Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso sul  rilievo
che  il  quadro  normativo  vigente  rendeva  necessitata  la  scelta
dell'amministrazione, avendo gia' qualificato come incompatibile  con
lo status di finanziere l'avvenuta condanna per  guida  in  stato  di
ebbrezza, che seppure aggravata dalla sua giovane eta'  (da  qui,  il
richiamo nel capo di  imputazione  all'art.  186-bis  del  Codice)  e
dall'avvenuta commissione in orario considerato notturno (ovvero dopo
le 22) non ha attinto la fascia sanzionatoria piu' grave (lettera  c)
della norma) e non ha causato alcun sinistro stradale, essendo  stata
accertata nell'ambito di normali controlli di polizia stradale.  9.3.
Osserva sul punto il Collegio che effettivamente l'art. 6 del decreto
legislativo  n.  199  del  1995,  per  come  modificato  dal  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, non  lasciava  all'amministrazione
operante alcun margine di discrezionalita',  sicche'  il  riferimento
alla  inconciliabilita'  con  i   basilari   doveri   del   militare,
richiamandone   anche    i    poteri    di    polizia    giudiziaria,
economico-finanziaria e  di  pubblica  sicurezza  ne  costituisce  lo
stereotipo precipitato motivazionale, a  giustificazione  formale  di
una scelta doverosa. 
    9.4. Sotto tale profilo, dunque, l'atto e' esente da qualsivoglia
ulteriore  censura,  il  che  ne   rende   rilevante   lo   scrutinio
esclusivamente alla luce della disposizione  della  cui  legittimita'
parte appellante dubita. 
    Infatti, solo la disposizione  applicata  al  caso  in  esame  ha
determinato   l'esclusione    dal    reclutamento    dell'appellante,
precludendo qualsivoglia diversa valutazione in ordine alla effettiva
portata  lesiva  in  termini  prognostici  del  necessario   rapporto
fiduciario che prelude ad un proficuo rapporto di  servizio.  Ridetta
valutazione, cioe', e' gia' stata effettuata a monte dal  legislatore
e il provvedimento impugnato si limita  a  fornire  alla  stessa  una
giustificazione, definendo la «guida in stato di ebbrezza costituente
reato», pur commessa anni prima dal candidato, come  «inconciliabile»
con il reclutamento, oltre che «esplicita causa di esclusione». 
    9.5.    L'eventuale    accoglimento    della     questione     di
costituzionalita', invece, determinando  l'eliminazione  della  norma
dall'ordinamento con effetto ex tunc, farebbe  venir  meno  la  causa
ostativa al reclutamento nella Guardia di finanza,  derubricandola  a
fattispecie valutabile, alla stregua di qualsivoglia  altro  episodio
idoneo  ad  impingere   l'«incensurabilita'»   della   condotta   del
candidato, senza prescindere, peraltro, dalla  piu'  volte  ricordata
avvenuta estinzione del reato sulla base di  un  paradigma  normativo
declinato ad hoc (sul quale piu' avanti nel prosieguo). 
IV. Sulla non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 6 del decreto legislativo n. 199 del 1995. 
    10. Tanto premesso, va innanzi tutto esaminata la possibilita' di
una  lettura  costituzionalmente  orientata  della  norma  di   legge
statale, tale da  far  venir  meno  il  dovere  di  rimessione  della
questione alla Corte costituzionale. 
    10.1. Ad avviso del Collegio, ad essa si oppone il chiaro  tenore
letterale della norma, che a tal punto ha inteso  dare  rilievo  alla
fattispecie, da averne  richiamato  sic  et  simpliciter  la  rubrica
(«guida in stato di ebbrezza», seppure connotandola  con  riferimento
alle ipotesi costituenti reato), con cio'  rischiando  di  elevare  a
condizione ostativa  finanche  il  mero  accertamento  della  stessa,
giusta   l'omesso   riferimento    all'avvenuta    condanna    ovvero
all'applicazione della pena ai sensi  dell'art.  444  del  codice  di
procedura penale. 
    Essa, cioe', e' ineludibilmente indicata come condizione ostativa
al reclutamento, in pretermissione  dei  criteri  di  razionalita'  e
proporzionalita' che  costituiscono  un  limite  all'esercizio  della
discrezionalita' del legislatore. 
    11. Il primo giudice ha giustificato la previsione  dell'art.  6,
comma 1, lettera  i),  del  decreto  legislativo  n.  199/1995  quale
«espressione di discrezionalita' legislativa, cioe' dell'esercizio di
una potesta' che - come ha teorizzato la dottrina pubblicistica -  e'
da considerare libera e  incondizionata,  cosicche'  quando  un  atto
legislativo risulti costituzionalmente vincolato al perseguimento  di
determinate finalita' pubbliche (nella specie  un'efficace  selezione
dei finanzieri), la discrezionalita' legislativa esprimera' un limite
funzionale  di  natura  prevalentemente   interna   alla   produzione
normativa». Con cio' avendo presumibilmente a mente  le  peculiarita'
degli  ordinamenti  militari  rispetto  a  quelli  civili,  tali   da
legittimare un  maggior  vaglio  qualitativo  all'accesso,  ma  senza
fornire alcuna plausibile motivazione della maggior  selettivita'  di
quello preteso per i finanzieri rispetto alle altre forze di polizia,
anche di carattere militare. 
    11.1. In relazione a tale profilo, in conformita'  con  l'obbligo
di   interpretazione   costituzionalmente   conforme   quale   vaglio
preliminare indispensabile per la non manifesta infondatezza di  ogni
questione di legittimita' costituzionale, il collegio ha esaminato la
possibilita' di ravvisare la ratio della  disparita'  di  trattamento
nella tipologia diversificata delle funzioni  degli  appartenenti  ai
vari ruoli di polizia. 
    11.2.  Va  al  riguardo  ricordato  che  il  richiamato   decreto
legislativo n. 95 del 2017,  in  attuazione  della  delega  contenuta
all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,
ha dettato disposizioni riferibili ai ruoli  di  tutte  le  forze  di
polizia. Esso, dunque, ha stralciato  dal  d.lgs.  n.  66  del  2010,
abrogandole,  le  specifiche  norme  corrispondenti   afferenti,   in
particolare, all'accesso agli stessi. Allo stesso modo, con finalita'
anche di riassetto organico della materia, ha interpolato le  singole
disposizioni di settore adeguandole alle indicazioni del  legislatore
delegante. 
    11.2.1. Tra i principi e criteri  direttivi  cui  il  legislatore
delegato doveva attenersi nel dare  attuazione  al  sopra  richiamato
art.  8  della  l.  n.  124  del  2015,  si  rinvengono  i  seguenti:
«razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle  funzioni  di
polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio
al fine di evitare sovrapposizioni di competenze  e  di  favorire  la
gestione associata dei servizi strumentali [ ... ] modificazioni agli
ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui  all'articolo
16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al  nuovo  assetto
funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la  revisione  della
disciplina in materia  di  reclutamento,  di  stato  giuridico  e  di
progressione  in  carriera,  tenendo  conto  del   merito   e   delle
professionalita', nell'ottica della  semplificazione  delle  relative
procedure, prevedendo l'eventuale unificazione,  soppressione  ovvero
istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione  delle
relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna
Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e  della
consistenza effettiva alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, ferme restando le facolta' assunzionali previste alla medesima
data,  nonche'  assicurando   il   mantenimento   della   sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei  connessi
trattamenti   economici,   anche   in   relazione   alle   occorrenti
disposizioni   transitorie,   fermi    restando    le    peculiarita'
ordinamentali  e  funzionali  del  personale  di  ciascuna  Forza  di
polizia, nonche' i contenuti e i  principi  di  cui  all'articolo  19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto  dei  criteri  di
delega della presente legge, in quanto compatibili». 
    11.2.2. Il richiamo alle peculiarita' ordinamentali e  funzionali
di ciascuna Forza di polizia puo' ben spiegare la diversificazione di
talune scelte, come ad esempio avvenuto in  relazione  al  limite  di
eta' (sul punto, v. Cons. Stato, sez. II, 30 gennaio 2023, n.  1030).
Ma non fornisce adeguata giustificazione all'introduzione,  solo  per
il reclutamento nella Guardia di finanza, della  guida  in  stato  di
ebbrezza costituente reato quale situazione impediente l'assunzione. 
V.  Sul  possibile  contrasto  con  gli  articoli  3   e   51   della
Costituzione. 
    12. La modifica apportata dall'art.  33,  comma  1,  lettera  c),
punto 1.6 del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha introdotto dunque
nell'art. 6, lettera i), del decreto legislativo  n.  199  del  1995,
esclusivamente  per  il  reclutamento  nella  Guardia   di   finanza,
specifiche cause ostative, tra le  quali,  oltre  a  quelle  inerenti
l'uso o la detenzione di stupefacenti, il reato di guida in stato  di
ebbrezza. 
    La  formulazione  originaria  della  norma  rinviava  assai  piu'
laconicamente all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.  53,  che
avrebbe comunque  trovato  applicazione,  giusta  la  sua  dichiarata
riferibilita' agli appartenenti a tutte le Forze di polizia  indicate
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981,  n.  121  (tra  le  quali
rientra, ovviamente, la Guardia di finanza). Tale ultima disposizione
richiama a sua volta il possesso delle qualita' morali e di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria,
ovvero il  requisito  cosiddetto  della  «incensurabilita'»,  di  cui
all'art. 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.
160, che ha abrogato la previgente previsione contenuta  nell'art.  8
dell'Ordinamento giudiziario. Trattasi, evidentemente, di una formula
ampia che, seppure aliena dalle  suggestioni,  anche  moralistiche  e
ideologiche, della «buona condotta» di un tempo, ben si giustifica in
relazione alla delicatezza e significativita' sociale del  ruolo  che
si aspira a ricoprire,  in  riferimento  al  quale  possono  assumere
rilievo, previa adeguata valutazione e motivazione,  singoli  episodi
sintomatici di ambiguita' comportamentali o relazionali,  pur  al  di
fuori  della  sfera  del  vero  e  proprio   fatto-reato.   La   loro
esemplificazione preventiva, pero', nella misura in cui  pretende  di
assurgere a parametro insormontabile e non mero elemento di giudizio,
quale presunzione assoluta di inidoneita'  al  ruolo  di  finanziere,
sfugge ai canoni  di  ragionevolezza  cui  la  loro  previsione  deve
ispirarsi «specie  quando  limitano  un  diritto  fondamentale  della
persona» (Corte costituzionale, n. 268 del 2016, cit. sub § 2). 
    13. La sentenza di primo grado  appare  peraltro  intrinsecamente
contraddittoria laddove richiama anche l'insindacabilita' ab  externo
dell'ampia discrezionalita' valutativa  dell'amministrazione  che  si
sia motivatamente pronunciata sulla «censurabilita'»  della  condotta
seppure concretizzatasi in un episodio isolato e risalente nel tempo.
Nel caso di specie,  infatti,  alla  stessa  non  e'  concesso  alcun
margine di discrezionalita', dovendosi essa limitare semplicemente  a
prendere atto dell'esistenza del fatto-reato, quale che ne sia stata,
peraltro, la modalita' di  accertamento,  giusta  la  gia'  ricordata
infelice formulazione della norma anche a tale proposito. 
    14. In  verita',  la  giurisprudenza  richiamata  sul  punto  dal
Tribunale amministrativo regionale e ripresa dalla  difesa  erariale,
come gia' consolidatasi prima della novella del  2017,  si  riferisce
esclusivamente  ai  fenomeni  di  consumo   episodico   di   sostanze
stupefacenti, che per sua natura collide con gli specifici compiti di
contrasto allo stesso ed al loro spaccio demandati  alla  Guardia  di
finanza, rendendone non illogica la valutazione ostativa, seppure  in
passato «soppesata» caso per  caso.  Dopo  la  modifica  all'art.  6,
lettera i), decreto legislativo n. 199/1995, si e' pertanto  ritenuto
che quel rigoroso accertamento preteso dall'amministrazione sia stato
codificato  a  monte  dal  legislatore  parametrandolo  proprio  alla
tipologia dei compiti della Guardia di finanza, si'  da  considerarlo
ragionevolmente inconciliabile con l'habitus comportamentale che deve
contraddistinguere gli appartenenti al  Corpo,  anche  a  prescindere
dalla mancanza di conseguenze penali o amministrative e dal fatto che
si sia trattato di un episodio isolato. Decisivo rilievo viene  cioe'
attribuito alla circostanza che l'utilizzo di  sostanze  stupefacenti
comporta  necessariamente  un  previo  contatto   col   mondo   della
criminalita', che dello spaccio di queste  sostanze  si  alimenta,  e
dunque una contiguita', non importa se solo occasionale, proprio  con
quei soggetti e con quegli ambienti la cui  attivita'  delittuosa  la
Guardia di finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere
(v. ex multis Cons. Stato, sez. II, 17 gennaio 2023, n. 609;  id,  10
febbraio 2022 n. 980; 5 aprile  2022,  n.  2540;  4  marzo  2021,  n.
1848;12 ottobre 2021 n. 6862; 11 ottobre 2021, n. 6791). 
    14.1. Si e' in sostanza ritenuto che  ridetto  (gia')  prevalente
orientamento  giurisprudenziale  in  ordine  alla  natura  escludente
dell'episodio di detenzione o uso, anche se risalente o  occasionale,
e' stato semplicemente  recepito  sul  piano  del  diritto  positivo,
purche' ovviamente lo stesso venga rigorosamente  accertato  in  capo
all'interessato  e  non  dedotto  in  via  meramente   presuntiva   o
indiziaria, poiche' solo nel primo caso e'  possibile  affermare  con
certezza  che  il  candidato  difetta  dei  requisiti  di   moralita'
richiesti per appartenere al Corpo a cui aspira. 
    15. Non si vede tuttavia  come  analoghe  considerazioni  possano
essere estese  all'accertamento  del  reato  di  guida  in  stato  di
ebbrezza. 
    16. Va infatti ricordato che i servizi di polizia stradale, tra i
quali figurano in primo luogo la prevenzione e  l'accertamento  delle
violazioni in materia di circolazione  stradale,  competono  «in  via
principale alla specialita' Polizia stradale della Polizia di  Stato»
(art. 12, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  n.  285  del
1992), ferma restando evidentemente la possibilita' che essi  vengano
svolti anche dal rimanente personale della  stessa  (lettera  b),  da
quello dell'Arma dei carabinieri (lettera c), dai Corpi e servizi  di
polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza (lettera
e), dai funzionari del Ministero dell'interno a cio' addetti (lettera
f), oltre  che,  ovviamente,  dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza
(lettera d). 
    17. Ne' appare convincente la lettura che della novella  all'art.
6 del decreto legislativo n. 199/1995 pretenderebbe di dare la difesa
erariale, laddove  la  indica  quale  punto  di  approdo  del  climax
ascendente in termini punitivi messo in atto dal legislatore al  fine
di  arginare  la  drammatica  problematica  delle   morti   stradali,
soprattutto  riferite  alle   giovani   generazioni,   ovvero   delle
conseguenze invalidanti della  diffusa  sinistrosita'  stradale,  che
finisce per impattare negativamente anche sulla finanza pubblica,  in
termini di aggravio delle spese  del  servizio  sanitario  nazionale,
come dimostrato  dalle  statistiche  periodicamente  divulgate  dagli
organismi competenti. Ove,  infatti,  si  fosse  voluta  imporre  una
scelta di  rigore,  anche  in  funzione  preventivo-educativa,  avuto
riguardo al reclutamento in strutture che saranno comunque chiamate a
perseguire tali tipologie di condotte, cio' avrebbe  dovuto  avvenire
in maniera omogenea per tutti i soggetti accertatori, ovvero, volendo
operare   una   scelta   distintiva,   con   priorita'   per   quelli
istituzionalmente preposti in maniera esclusiva a  ridetta  vigilanza
sulle strade. Il che, invece, non e'. Quanto previsto, dunque,  anche
alla luce della sua  parzialita'  ed  irragionevolezza,  finisce  con
l'incidere sul principio di eguaglianza, di cui all'art. 3,  comma  1
della Costituzione, nonche' sul  principio  di  accesso  ai  pubblici
uffici in condizioni di eguaglianza, di  cui  all'art.  51,  comma  1
della Costituzione. 
VI.  Sul  possibile  contrasto  con  l'art.  27,   comma   3,   della
Costituzione. 
    18. D'altro canto, senza ovviamente  impingere  nelle  scelte  di
politica criminale in materia di circolazione stradale, la innegabile
pericolosita' sociale in astratto del reato  di  guida  in  stato  di
ebbrezza non ne esclude  addirittura  la  possibile  non  punibilita'
avuto riguardo alla ritenuta particolare tenuita' del fatto. 
    19. Sono noti, infatti, gli ormai acquisiti arresti  dei  giudici
di legittimita' in ordine all'applicabilita' anche ai casi di  specie
della causa di non punibilita' di cui  all'art.  131-bis  del  codice
penale, ivi inserita dal decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28. 
    Le Sezioni unite della Cassazione, cioe', superando le originarie
incertezze in merito, hanno gia' da anni ritenuto non  ostativa  alla
configurabilita', in presenza dei presupposti e  nei  limiti  fissati
dalla  norma,  della  causa  di  non  punibilita'  della  particolare
tenuita' del fatto di cui al  richiamato  art.  131-bis  c.p.,  della
presenza di  soglie  di  punibilita'  all'interno  della  fattispecie
tipica, rapportate ai valori dei tassi alcolemici  accertati  (Cass.,
SS.UU., 25 febbraio  2016,  n.  13681).  Tali  soglie,  infatti,  non
impediscono di  valutare  in  concreto  la  portata  offensiva  della
condotta, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo in  cui
e'  stata  posta  in  essere,  all'entita'   del   tasso   alcolemico
parametrato alle stesse, alle conseguenze  sulla  guida,  all'entita'
del pericolo provocato  agli  utenti  della  strada,  agli  eventuali
sinistri, con  o  senza  coinvolgimento  di  persone,  che  ne  siano
conseguiti (v. Cass., sez. IV penale, 29 marzo 2021, n. 11655, che ne
ha  riconosciuto  l'applicabilita'  in   un   caso   per   il   quale
l'accertamento  mediante  etilometro  dava  esiti  riconducibili  per
entrambe le prove  alla  fattispecie  di  reato  piu'  grave  di  cui
all'art. 186, lettera c); nonche' id., n. 11699,  che  e'  addivenuta
alla decisione di segno diametralmente opposto, pur  in  presenza  di
un'ipotesi astrattamente meno grave). L'applicazione della  causa  di
non punibilita',  peraltro,  che  prevede  comunque  che  il  giudice
proceda ad un accertamento sulla commissione del fatto nonche'  sulla
sussistenza dell'elemento soggettivo, egualmente non  farebbe  venire
meno  la  portata  ostativa  della  fattispecie,  secondo  le  chiare
indicazioni della norma. 
    20. Occorre a questo punto ricordare la specificita'  del  regime
sanzionatorio declinato dal Codice della Strada per il reato di guida
in stato di ebbrezza. 
    20.1. La legge n. 120 del 2010, ricordata dalla  difesa  erariale
avuto riguardo alla decriminalizzazione dell'ipotesi  piu'  lieve  di
superamento  del  tasso  alcolemico,  ha  infatti  anche   introdotto
nell'art. 186 il comma 9 bis, che prevede la sostituzione delle  pene
detentive e pecuniarie irrogate con lo svolgimento non retribuito  di
lavori di pubblica utilita' (per  non  piu'  di  una  volta,  precisa
l'ultimo periodo del comma), secondo le modalita' di cui all'art. 54,
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ad eccezione del caso  in
cui il conducente abbia provocato un incidente. 
    L'istituto del lavoro di pubblica utilita', ispirato  al  modello
anglosassone del community service order, ed inserito  per  la  prima
volta nella legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alle sole
pene pecuniarie, ha, almeno nelle intenzioni del legislatore, un alto
potenziale rieducativo e risocializzante. Esso si  concretizza  nella
prestazione  di  un'attivita'  non   retribuita   in   favore   della
collettivita', da svolgere preferibilmente nel campo della  sicurezza
e dell'educazione stradale presso enti  pubblici  o  associazioni  di
volontariato o presso centri specializzati di lotta alle  dipendenze.
Puo' essere irrogato (come accaduto nel caso di specie)  con  decreto
penale di condanna, non e' indefettibile la richiesta  dell'imputato,
ma e' necessario e sufficiente che egli non  si  opponga,  e  la  sua
durata e' parametrata sulla pena (detentiva o pecuniaria,  convertita
ad un tasso di maggiore severita' di quello  ordinario)  in  concreto
irrogata. 
    Nell'ipotesi del positivo svolgimento del lavoro sostitutivo,  e'
previsto che il  giudice  fissi  un'udienza  ad  hoc  per  dichiarare
estinto il reato, per ridurre della meta' il periodo  di  sospensione
della patente di  guida  e  per  revocare  la  confisca  del  veicolo
sequestrato. Trattasi di una vera e propria causa di  estinzione  del
reato  a  valenza  premiale,  resa  tangibile  finanche  dall'anomalo
meccanismo della «revoca»  della  confisca,  la  cui  giustificazione
risiede nella ricordata finalita' rieducativa. 
    20.2. La Corte costituzionale  ha  avuto  modo  a  sua  volta  di
pronunciarsi su ridetta finalita' premiale dell'estinzione del  reato
in conseguenza del valutato  esito  positivo  dello  svolgimento  del
lavoro di pubblica utilita',  irrogato  in  sostituzione  delle  pene
previste  dall'   art.   186   del   Codice   della   Strada   (Corte
costituzionale, 30 luglio 2020, n. 179, che ha dichiarato illegittimo
l'art. 24 del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» nella  parte  in
cui non prevedeva che nel certificato richiesto dall'interessato  non
fossero riportate le iscrizioni della sentenza di  condanna  per  uno
dei reati di cui all'art. 186 del Codice della Strada che  sia  stato
dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del  lavoro  di
pubblica utilita'). 
    In tale occasione, richiamando la propria precedente pronuncia n.
231 del 2018, riferita alla messa in prova, la Corte ne ha accomunato
l'essenza, ravvisata nel fatto che sono entrambi istituti  «orientati
anche a una finalita' deflattiva con  correlativi  risvolti  premiali
per  l'imputato».  In  maggior  dettaglio  il  «lavoro  di   pubblica
utilita', disposto quale sanzione sostitutiva per la  contravvenzione
di cui all'art. 186 cod. strada [... ] - proprio come la  messa  alla
prova - comporta  per  il  condannato  un  percorso  che  implica  lo
svolgimento di un'attivita' in favore della collettivita',  e  dunque
esprime una meritevolezza maggiore - in caso di svolgimento  positivo
dell'attivita' - rispetto a  quella  espressa  da  chi  si  limiti  a
concordare la propria pena con il pubblico ministero, ovvero  non  si
opponga al decreto penale di condanna, beneficiando per  cio'  stesso
della non menzione  nei  certificati  del  casellario  richiesti  dai
privati». L'irragionevole disparita'  di  trattamento  rispetto  alle
situazioni poc'anzi richiamate e' stata ritenuta ancor piu' grave  in
ragione del fatto che «in questi casi l'interessato non ha nemmeno la
possibilita'  di  ottenere  la  non  menzione   per   effetto   della
riabilitazione, che e' per definizione esclusa nel momento in cui  il
reato sia estinto». 
    21. Con  riferimento  agli  effetti  della  riabilitazione  sulla
portata  ostativa  ad  un'assunzione  della  sottesa   condanna,   la
giurisprudenza,  laddove  ha  manifestato   aperture,   ha   comunque
richiesto l'accertamento da  parte  del  giudice  dell'esecuzione  ai
sensi dell'art. 676 del codice di  procedura  penale  che  non  siano
stati commessi, nel lasso temporale necessario allo scopo  -  la  cui
decorrenza e' ex se irrilevante- reati della stessa indole (v.  Cons.
Stato, sez. V, 18 gennaio 2022, n. 320). 
    Vero si e' che con riferimento alla guida in stato  di  ebbrezza,
invece, l'accettazione di un percorso alternativo che ha  conosciuto,
fino ad oggi, un sensibile incremento casistico legato proprio al suo
abbinamento  alla  stessa,   finisce   per   divenire   astrattamente
penalizzante non consentendo mai di accedere alla  riabilitazione  e,
con essa, alla possibile valutazione positiva del proprio status. 
    22. E'  in  tale  direzione,  dunque,  piuttosto  che  nel  senso
invocato  dell'obbligo  gravante  sulla  p.a.  di  farsi  carico  del
reinserimento nel  mondo  del  lavoro  di  chi  sia  incorso  in  una
precedente condanna, che il Collegio ravvisa profili di contrasto con
la finalita' rieducativa della pena di  cui  all'art.  27,  comma  3,
della Costituzione. 
    Le scelte del legislatore mirate ad  ampliare  il  sistema  della
sicurezza stradale lato sensu inteso spaziano infatti dalla  politica
degli investimenti (si pensi  alla  destinazione  vincolata  anche  a
studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza  stradale  degli
introiti delle relative sanzioni pecuniarie contenuto  nell'art.  208
del Codice), a quella del coinvolgimento,  non  potendo,  per  essere
efficaci,  limitarsi  all'inasprimento  delle  sanzioni,  a   maggior
ragione  laddove  dalla  condotta   posta   in   essere   non   siano
concretamente  derivati  danni  a  persone  o   cose.   La   denegata
possibilita'  per  la  pubblica  amministrazione  di  «appropriarsi»,
quanto  meno  valutandola,  della  esperienza   lavorativa   gratuita
effettuata come vera e propria forma di espiazione della  pena,  pare
contrastare proprio con la specifica  finalita'  rieducativa  sottesa
alla  sua  introduzione  in  una  modalita'  peraltro  calata   sulla
specificita' del caso e per questo per  molti  aspetti  difforme  dal
modello generale. L'apertura fiduciaria verso i condannati, di cui si
presuppone l'integrale recupero attraverso  la  scelta  di  lavoro  a
titolo gratuito a favore della collettivita' offesa,  quale  evidente
segno  di  riconciliazione  sociale,  cioe',  finisce   per   perdere
qualsivoglia  potenzialita'  attrattiva  (solo)  per   un   aspirante
finanziere.  Cio'  a  maggior  ragione  se  si  considera   che   nel
procedimento de quo il giudice dell'esecuzione non  «certifica»  solo
l'avvenuta decorrenza del tempo in assenza di  commissione  di  nuovi
reati, ma anche il buon esito dell'attivita', riferito  evidentemente
non alla sua redditivita', ma alla  sua  rispondenza  agli  obiettivi
rieducativi e risocializzanti che ne hanno comportato l'irrogazione. 
VII. Sul  possibile  contrasto  con  gli  artt.  4,  35  e  97  della
Costituzione. 
    23. Il Collegio nutre dubbi anche  in  relazione  agli  adombrati
profili di contrasto con gli art. 4, 35 e 97 della Costituzione. 
    Pur senza attingere alla  tematica  del  divieto  di  automatismi
esclusivi,  elaborato  dalla  Corte  in  relazione  ai   procedimenti
sanzionatori  espulsivi,  e  non  riferibile  all'instaurazione   dei
rapporti  di  lavoro  che  il  legislatore  ha  inteso  sottoporre  a
requisiti piu' stringenti in chiave di ricerca della  qualita'  degli
appartenenti alla pubblica amministrazione, a maggior ragione ove  ad
ordinamento speciale, non puo'  negarsi  che  l'individuazione  degli
stessi, per essere razionale, deve rispondere anche  a  requisiti  di
proporzionalita' rispetto al diritto cui  si  vanno  a  contrapporre,
negandolo. 
    Per  contro,  la  focalizzata  attenzione  su   singole   ipotesi
contravvenzionali riconducibili  alle  medesime  norme,  strettamente
connesse tra di loro (gli artt.  186  e  186  bis  del  Codice  della
Strada), non correlate in maniera indissolubile alle future  mansioni
da svolgere, finisce per ledere anche il diritto al lavoro, nella sua
accezione di diritto  alla  soddisfazione  delle  proprie  specifiche
aspettative professionali. 
    23.1. Cio' trova indiretta conferma nei principi  eurounitari  in
materia  di  divieti  di  discriminazioni  all'accesso,  seppure   in
relazione alle specifiche  motivazioni  enunciate  all'art.  1  della
direttiva  2000/78/CE  del  Consiglio  del  27  novembre  2000,   che
stabilisce un quadro  generale  per  la  parita'  di  trattamento  in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro (attuata  in  Italia
con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216).  Vero  e'  che  il
punto 18 della premessa della direttiva  medesima,  infatti,  prevede
che la stessa «non puo'  avere  l'effetto  di  costringere  le  forze
armate nonche' i servizi di polizia, penitenziari o  di  soccorso  ad
assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i
requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono
essere  chiamate  ad  esercitare,  in  considerazione  dell'obiettivo
legittimo  di  salvaguardare  il  carattere  operativo  di   siffatti
servizi». 
    Ma nel caso di specie la ricordata non sussumibilita' dei servizi
di polizia stradale  tra  quelli  tipicamente  ascritti  alla  (sola)
guardia di finanza, diversamente da quanto accade per altre Forze  di
polizia, che addirittura contemplano al loro interno un'articolazione
a connotazione specialistica, non giustifica la preclusione  e  ancor
piu' i  termini  assoluti  che  la  connotano.  Mutuando  infatti  le
indicazioni della direttiva si  puo'  escludere  una  discriminazione
(art. 4, paragrafo 1) solo laddove «per  la  natura  di  un'attivita'
lavorativa o per il  contesto  in  cui  essa  viene  espletata,  tale
caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per
lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, purche'  la  finalita'  sia
legittima e il requisito proporzionato» (con riferimento all'eta', di
cui al successivo art. 6, vedi da ultimo  C.G.U.E.  del  17  novembre
2022, in causa C-304/21). 
    24.  La  circostanza  poi  che  l'introduzione   di   preclusioni
asistematiche  operi  come  sbarramento  all'accesso  anche  per   le
categorie riservate che le selezioni mirano a reclutare, valorizzando
pregresse esperienze  professionali  evidentemente  ritenute  affini,
laddove  egualmente  non  si   giustifichi   con   riferimento   alle
specificita' settoriali comunque da tutelare, finisce  per  impattare
negativamente sull'economicita' di tali scelte  procedurali  e  cosi'
anche  sull'invocato  principio  di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione di cui all'art.  97  della  Costituzione.  La  ratio,
infatti, della diversa valutazione dei medesimi requisiti, in ragione
della sua portata escludente, deve comunque  essere  ravvisata  nella
finalizzazione della richiesta/verifica aggiuntiva alla  peculiarita'
del (nuovo) ruolo che si vorrebbe ricoprire. 
Conclusioni. 
    25.  In  sintesi,  con  riferimento  alle  questioni  di  maggior
impatto,  per  le  ragioni  esposte,  la  previsione   dell'immediata
preclusione all'accesso al Corpo della Guardia di finanza in caso  di
(condanna per il ) reato di guida in  stato  di  ebbrezza,  contenuta
nell'art. 6, lettera i), del decreto legislativo n. 199 del 1995, non
appare sorretta da una giustificazione  razionale,  ne'  tiene  conto
delle specificita'  sanzionatorie  della  relativa  fattispecie,  che
privilegia l'accesso al lavoro sostitutivo di pubblica utilita' quale
modalita' di recupero e di reinserimento, premiandone il  buon  esito
con una particolare ipotesi di estinzione del reato. 
    La ragione della preclusione, infatti, non si rinviene ne'  nella
specificita' dei compiti di istituto di tale forza  di  polizia,  che
con riferimento all'attivita' di polizia  giudiziaria  in  ambito  di
polizia  stradale  e'  per  cosi'  dire   recessiva   rispetto   alla
generalizzata competenza della polizia stradale, a livello  nazionale
e delle polizie locali, con riferimento al  proprio  territorio;  ne'
nel disvalore assoluto attribuito dal legislatore  alla  fattispecie,
giusta la possibilita' della  gradazione  della  sua  offensivita'  a
prescindere dalle fasce predeterminate che  trova  espressione  nella
riconosciuta  applicabilita'  della  causa  di  non  punibilita'  per
speciale tenuita' del fatto. 
    26. La diversita' di ruoli e di carriera non consente di superare
il dubbio di legittimita' costituzionale della disposizione,  che  ha
inteso introdurre una specifica ipotesi  di  reato  contravvenzionale
quale indice ineludibile di  censurabilita'  della  condotta  a  fini
assunzionali. 
    27. Alla stregua dei rilievi fin qui svolti, devono quindi essere
dichiarate rilevanti e  non  manifestamente  infondate  le  descritte
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1,  lett.
i), del decreto legislativo n. 199  del  1995,  nella  parte  in  cui
prevede quale causa di esclusione dall'arruolamento anche la guida in
stato di ebbrezza costituente reato, con riferimento agli articoli  3
e 51, 4 e 35, 27, comma 3 e 97 della Costituzione. 
    28. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  secondo   le
modalita' indicate in dispositivo. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione  Seconda,
pronunciando  sull'appello  in  esame,  dichiara  rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 6, comma 1, lettera i) del decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 199, nella parte in cui prevede quale  causa  di  esclusione
dall'arruolamento anche la guida in  stato  di  ebbrezza  costituente
reato, con riferimento agli artt. 3 e 51, 4 e 35, 27, comma  3  e  97
della Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso e ordina  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  dell'articolo
10 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, atutela dei diritti  o  della  dignita'
della  parte  interessata,  manda  alla   Segreteria   di   procedere
all'oscuramento delle generalita' nonche'  di  qualsiasi  altro  dato
idoneo ad identificare l'appellante. 
        Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del  giorno  4
aprile 2023 con l'intervento dei magistrati: 
Oberdan Forlenza, Presidente; 
Dario Simeoli, consigliere; 
Antonella Manzione, consigliere, estensore; 
Francesco Guarracino, consigliere; 
Carmelina Addesso, consigliere. 
 
                       Il Presidente: Forlenza 
 
 
                                                L'estensore: Manzione