Reg. ord. n. 64 del 2023 pubbl. su G.U. del 17/05/2023 n. 20

Ordinanza del Tribunale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige di Trento  del 20/03/2023

Tra: Carta Paolo C/ Università degli studi di Trento



Oggetto:

Università - Stato giuridico dei professori - Incarichi e rapporti di collaborazione - Disciplina che consente ai professori e i ricercatori a tempo pieno di svolgere, previa autorizzazione del rettore, tra l'altro, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro - Preclusione della facoltà di assumere l'incarico di consigliere indipendente in società a scopo di lucro a coloro che hanno esercitato per almeno tre anni attività d'insegnamento universitario quali docenti di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, come previsto dagli artt. 10, comma 4, e 7, comma 2, lettera b), del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2022, n. 88 - Denunciato contesto normativo che determina una irrazionale, quanto ingiustificata, disparità di trattamento tra il personale docente delle Università statali e i docenti delle Università libere fondate da soggetti privati e delle Università telematiche - Lesione dei principio di uguaglianza e ragionevolezza - Disciplina incompatibile con la libertà della scienza e del suo insegnamento e altresì inconciliabile con la correlata autonomia ordinamentale di ciascun Ateneo.

Norme impugnate:

legge  del 30/12/2010  Num. 240  Art.  Co. 10 



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 33 



Camera di Consiglio del 6 dicembre 2023 rel. PATRONI GRIFFI


Testo dell'ordinanza

N. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2023

Ordinanza del 20 marzo 2023  del  Tribunale  regionale  di  giustizia
amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Carta  Paolo  contro
Universita' degli studi di Trento. 
 
Universita' - Stato giuridico dei professori - Incarichi  e  rapporti
  di collaborazione - Disciplina che  consente  ai  professori  e  ai
  ricercatori a tempo pieno di svolgere,  previa  autorizzazione  del
  rettore, tra l'altro,  compiti  istituzionali  e  gestionali  senza
  vincolo di subordinazione presso  enti  pubblici  e  privati  senza
  scopo di lucro - Preclusione della facolta' di assumere  l'incarico
  di consigliere indipendente in societa' a scopo di lucro  a  coloro
  che hanno esercitato per almeno tre anni  attivita'  d'insegnamento
  universitario quali docenti di prima o seconda fascia,  in  materie
  giuridiche o economiche o  in  altre  materie  comunque  funzionali
  all'attivita' del settore assicurativo, creditizio,  finanziario  o
  mobiliare, come previsto dagli artt. 10, comma 4,  e  7,  comma  2,
  lettera b), del decreto del Ministero dello sviluppo economico  del
  2 maggio 2022, n. 88. 
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di  organizzazione
  delle universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'
  delega al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del
  sistema universitario), art. 6, comma 10. 


(GU n. 20 del 17-05-2023)

 
    IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO 
                            Sezione unica 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto  con
il ricorso numero di registro generale  136  del  2022,  proposto  da
Paolo Carta rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta  de  Pretis,
con domicilio digitale  come  da  Pec  da  registri  di  giustizia  e
domicilio fisico eletto in Trento presso lo studio de Pretis, via  S.
Trinita', n. 14; 
    Contro Universita' degli studi di Trento, in persona del  Rettore
pro tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura  distrettuale
dello Stato, con domicilio  digitale  come  da  Pec  da  registri  di
giustizia e domicilio fisico eletto in Trento, largo Porta Nuova,  n.
9, presso gli uffici della predetta Avvocatura; 
    Per l'annullamento del provvedimento del Rettore dell'Universita'
degli   studi   di    Trento    del    1°    luglio    2022,    prot.
UNITN_01/07/2022_0028365_P, comunicato in pari data, avente a oggetto
«Prof. Paolo Carta. Richiesta di autorizzazione allo  svolgimento  di
incarico  extraistituzionale  ai  sensi  del  regolamento  di  Ateneo
emanato con D.R. 688 del 30 novembre 2017», con cui e'  stata  negata
l'autorizzazione chiesta dal professor Paolo Carta il 3  maggio  2022
allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale di  componente  del
consiglio di amministrazione della  societa'  Itas  Vita  S.p.a.,  in
qualita' di amministratore indipendente; 
    Per quanto occorrer possa, 
        degli articoli 2 e 8 del  «Regolamento  per  l'autorizzazione
allo  svolgimento  di  incarichi  extraistituzionali  del   personale
docente   e   ricercatore»,   di   cui   al   decreto   del   Rettore
dell'Universita' di  Trento  del  31  marzo  2021,  n.  268,  qualora
venissero interpretati nel senso di precludere al  personale  docente
l'assunzione dell'incarico di consigliere indipendente in societa'  a
scopo di lucro; 
        di ogni altro  atto  eventualmente  presupposto,  connesso  o
conseguente. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti l'atto di costituzione in giudizio e la  memoria  difensiva
dell'Universita' degli studi di Trento; 
    Viste le ulteriori memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Visto il decreto n. 9  del  2  maggio  2022  del  Presidente  del
T.R.G.A. di Trento; 
    Relatore nella udienza pubblica del giorno 23  febbraio  2023  il
consigliere Antonia Tassinari e udita per  il  ricorrente  l'avvocato
Roberta de Pretis come specificato nel relativo verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
        1.1. L'odierno ricorrente sin dall'anno  2005  e'  professore
ordinario  a  tempo  pieno  presso  la  Facolta'  di   giurisprudenza
dell'Universita' degli studi di  Trento  e  nell'ambito  del  settore
scientifico disciplinare «Storia delle dottrine  politiche»,  insegna
«Leadership e Governance», «Leadership:  theory  and  case  studies»,
«Political Theory» e «Storia del diritto medievale e moderno I».  Con
decreto del Rettore 1112 del 16 novembre 2022 il professore, gia'  di
Rettore del Collegio Clesio dell'Ateneo di Trento e  Preside  vicario
della  Facolta'  di  giurisprudenza  di  Trento  nonche'  membro  del
dottorato in studi giuridici comparati ed europei presso la  medesima
Facolta',  e'  stato  da  ultimo   anche   nominato   direttore   del
Dipartimento «Facolta' di giurisprudenza». Il  medesimo  docente,  in
relazione al  possesso  delle  anzidette  competenze  e  degli  altri
requisiti prescritti, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  decreto  11
novembre 2011, n. 220 del  Ministero  dello  sviluppo  economico  (di
seguito MISE), e' stato chiamato a  far  parte  quale  amministratore
indipendente, senza funzioni o deleghe gestionali, del  consiglio  di
amministrazione della societa'  di  assicurazione  e  riassicurazione
sulla vita Itas Vita S.p.a. (di seguito Itas Vita), facente parte del
gruppo mutualistico Itas (Itas Mutua),  per  gli  esercizi  2022-2024
piu' precisamente dal maggio 2022 al 31 dicembre 2024. Il  professore
ha    accettato    l'incarico    subordinatamente    all'acquisizione
dell'autorizzazione  del  Rettore  dell'Universita'  degli  studi  di
Trento  prescritta  dall'art.  8,  comma  1,  del  «Regolamento   per
l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del
personale docente e ricercatore», emanato con decreto del Rettore  31
marzo 2021, n. 268 (di seguito regolamento) in applicazione dell'art.
6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e dell'art.  53  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». 
    Importa qui evidenziare che l'art. 6, comma 10,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240 dispone in tal senso  che  «I  professori  e  i
ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro  obblighi
istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con  retribuzione,
attivita' di valutazione e  di  referaggio,  lezioni  e  seminari  di
carattere occasionale, attivita' di collaborazione scientifica  e  di
consulenza, attivita' di comunicazione e divulgazione  scientifica  e
culturale,  nonche'  attivita'  pubblicistiche   ed   editoriali.   I
professori e i ricercatori a tempo pieno possono  altresi'  svolgere,
previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di  ricerca,
nonche'  compiti  istituzionali  e  gestionali   senza   vincolo   di
subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo  di  lucro,
purche' non si determinino situazioni di conflitto di  interesse  con
l'universita' di appartenenza, a condizione comunque che  l'attivita'
non rappresenti detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e
gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza». 
    A sua volta l'art. 2 del predetto regolamento dell'Universita' di
Trento, intitolato «Attivita' incompatibili con il ruolo di docente e
ricercatore»  dispone  al  comma  1,  per  quanto  qui   segnatamente
interessa,  che  «fermo  restando  l'obbligo  di   fedelta'   e   non
concorrenza derivante dal rapporto di lavoro, sono incompatibili  con
lo status di professore e ricercatore, indipendentemente  dal  regime
di impegno prescelto: a) l'assunzione di  altri  rapporti  di  lavoro
subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze  di  soggetti
pubblici e privati, salva l'ipotesi  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera a); b) l'esercizio di attivita' commerciali e industriali  in
qualsiasi forma esercitate, ivi compreso  l'esercizio  dell'attivita'
di  imprenditore  agricolo  professionale  (IAP)  e  di   coltivatore
diretto; c)  l'assunzione  delle  cariche  di  amministratore  unico,
direttore generale, amministratore delegato  e  ogni  altro  incarico
avente natura gestionale o istituzionale, ivi compresi  quelli  senza
deleghe operative, in societa' a scopo di lucro a totale o prevalente
partecipazione privata; resta fermo quanto previsto dall'art. 13  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 in materia di
aspettativa   obbligatoria;   d)   l'assunzione   di   incarichi   di
amministratore in societa' controllate o  vigilate  dall'Universita',
ai sensi del decreto legislativo n. 175 del 2016; e)  lo  svolgimento
di attivita'  o  l'assunzione  di  incarichi  extraistituzionali  che
determinino situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con
l'Amministrazione quali,  in  via  esemplificativa,  l'assunzione  di
incarichi  di  responsabilita'  e  di   coordinamento   di   funzioni
didattiche in concorrenza con l'Universita', ovvero  l'assunzione  di
ruoli di responsabilita' nell'ambito di progetti di  ricerca  esterni
all'Ateneo volti all'acquisizione di fondi». 
    L'art.  5  del  medesimo   regolamento,   intitolato   «Attivita'
incompatibili» dispone - altresi' -  che  «l'esercizio  di  attivita'
libero-professionale e' incompatibile con  il  regime  di  impegno  a
tempo pieno.  Sono  inoltre  incompatibili  le  attivita'  di  lavoro
autonomo e parasubordinato di carattere extraistituzionale prestate a
favore di terzi che,  considerate  singolarmente  o  cumulativamente,
costituiscono, in  relazione  all'impegno  richiesto,  un  centro  di
interessi prevalente rispetto al ruolo universitario». 
    L'anzidetto  art.  8,  comma  1,  del   regolamento,   intitolato
«Attivita' consentite previa autorizzazione», e' viceversa  formulato
- e sempre per quanto qui segnatamente interessa - come segue: 
        «1. Possono essere  svolti,  previa  autorizzazione  e  fermo
restando il rispetto dell'art. 2 e 5 del  presente  regolamento,  gli
incarichi  retribuiti  di   seguito   elencati:   a)   incarichi   di
progettazione didattica  e  incarichi  didattici  a  titolo  oneroso,
configurabili come insegnamenti o moduli  d'insegnamento  nell'ambito
di corsi di studio di  primo,  secondo  e  terzo  ciclo  e  di  corsi
professionalizzanti istituiti presso Universita' ed enti  pubblici  e
privati,  anche  stranieri;  b)  incarichi  presso  enti   o   organi
costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti  ed  organismi  di
rilevanza sovranazionale e internazionale,  autorita'  amministrative
indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto  dall'art.  13  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11  luglio  1980;
c) incarichi  istituzionali  e  gestionali  presso  enti  pubblici  e
privati senza scopo di lucro, ad eccezione delle ipotesi  in  cui  il
dipendente sia posto in posizione di aspettativa,  di  comando  o  di
fuori ruolo; d)  incarichi  istituzionali,  purche'  riconducibili  a
funzioni  di  mera  rappresentanza  e  comunque  privi   di   deleghe
operative, nelle societa' a prevalente partecipazione pubblica, anche
aventi fini di lucro. Rimane esclusa  la  carica  di  Presidente,  in
relazione alla quale resta fermo quanto  disposto  dall'art.  13  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11  luglio  1980;
e) incarichi istituzionali, purche' riconducibili a funzioni di  mera
rappresentanza e comunque privi di deleghe operative, in  spin-off  o
start-up  dell'Ateneo,  enti,   societa',   consorzi   e   fondazioni
partecipate o in regime di convenzione con l'Universita'  di  Trento,
ove la nomina sia stata proposta o  deliberata  da  soggetto  diverso
dall'Ateneo; f) incarichi di arbitro  o  di  componente  a  qualsiasi
titolo di collegi  arbitrali,  nei  casi  previsti  dalla  legge;  g)
incarichi  di  componente  del  collegio  sindacale,   di   organismi
ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati; h) attivita'
di interprete e di traduttore ... i) la partecipazione a concorsi  di
idee, limitatamente alla fase che si conclude con la erogazione di un
premio al  soggetto  o  ai  soggetti  che  hanno  elaborato  le  idee
migliori,  fermo  restando  che   la   partecipazione   all'eventuale
successiva  procedura  concorsuale  di   progettazione   e'   ammessa
unicamente quale consulenza esterna al progettista  o  al  gruppo  di
progetto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1; j) ogni altro
incarico retribuito, non ricompreso tra quelli di cui  all'art.  6  e
7», ossia assoggettati ai diversi  e  qui  non  rilevanti  regimi  di
esercizio  di  incarichi  extraistituzionali  senza   necessita'   di
autorizzazione  e  di  esercizio  di  incarichi  subordinato  a  mera
comunicazione preventiva, «purche' non  incompatibile  con  il  ruolo
universitario  ai  sensi  degli  articoli  2   e   5   del   presente
regolamento». 
    L'istanza di autorizzazione  che  il  ricorrente  ha  rivolto  al
Rettore il 3 maggio 2022  e'  stata  corredata  dalla  documentazione
idonea, in tesi, a provare le condizioni per il suo accoglimento.  In
particolare e' stata allegata la nota del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (di  seguito  MIUR)  del  18  giugno
2019, avente ad oggetto «Risposta a quesiti  del  27  maggio  2019  -
Regime di incompatibilita' dei professori e ricercatori  universitari
a  tempo  pieno»,  secondo  la   quale   «l'assunzione   di   cariche
istituzionali e gestionali in societa' anche  a  scopo  di  lucro  e'
consentita  liberamente  ai  docenti  a  tempo  definito   e   previa
autorizzazione del Rettore per i docenti a tempo  pieno,  qualora  la
carica ricoperta non comporti la titolarita' di alcun autonomo potere
attribuito per legge o per delega, come per esempio  nel  caso  degli
amministratori indipendenti delle societa' quotate» (cfr. doc.  8  di
parte ricorrente). Del pari e' stato accluso il parere reso  in  data
12 aprile 2022 dal professor Filippo Sartori,  ordinario  di  diritto
dell'economia  presso  l'Universita'  degli  studi  di  Trento   che,
muovendo dall'incontestato presupposto che Itas Vita  e'  partecipata
al  100%  da  Itas  Mutua,  pone  l'accento   sul   fatto   che   «la
partecipazione della Mutua come socio unico di Itas Vita comporta che
gli  utili   derivanti   dall'attivita'   della   controllata   siano
distribuiti al socio unico, che  li  utilizzera'  coerentemente  alla
causa mutualistica e in conformita' dei  limiti  tassativi  che  essa
impone alla remunerazione  del  capitale»  con  la  conseguenza  che,
seppure lo scopo di Itas resta quello della  realizzazione  di  utili
attraverso  l'esercizio  di  un'attivita'  economica,  nondimeno  gli
stessi sono destinati a fini  mutualistici  e  che  pertanto  non  e'
prospettabile - quantomeno  sotto  il  profilo  sostanziale -  alcuno
«scopo di lucro» da parte della medesima Itas Vita (cfr. ibidem, doc.
9). 
    Nonostante tali punti di vista deponessero a favore del  rilascio
dell'autorizzazione richiesta  e  malgrado  la  valutazione  positiva
dell'attuale Preside della Facolta' di giurisprudenza  (cfr.  ibidem,
doc. 10), la Commissione istruttoria prevista dall'art. 9,  comma  2,
del predetto regolamento ha  ritenuto  di  chiedere  al  riguardo  il
parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale l'8  giugno
2022  con  nota  CS-GD  5142022   si   e'   espressa   negativamente,
innanzitutto sostenendo che Itas Vita non  potrebbe  annoverarsi  tra
gli enti privati senza scopo di lucro, in quanto societa' per  azioni
e, dunque, «persona giuridica privata costituita per  l'esercizio  di
un'attivita' economica con finalita'  di  lucro»,  non  rilevando  la
circostanza che l'unico suo azionista sia Itas Mutua, posto  che  «la
natura dell'azionista non incide sulla configurazione giuridica della
societa'  (per  azioni)  partecipata».  Inoltre,  sempre  secondo  la
medesima  Avvocatura,  il  consigliere  indipendente  e'  una  figura
contemplata dal diritto societario positivo con riferimento alle sole
societa' quotate in borsa e neppure rinvenibile nello statuto di Itas
Vita  e,  comunque,  non  rappresenterebbe  una  presenza  «meramente
passiva» e «silente» nell'ambito del consiglio di amministrazione  di
una societa' di capitali» per cui nella  specie  non  rileverebbe  il
fatto che l'incarico che il docente intenderebbe assumere rientri  in
tale tipologia di attivita' (cfr. ibidem, doc. 11). 
    Con    provvedimento    del     1°     luglio     2022,     prot.
UNITN_01/07/2022_0028365_P, il Rettore dell'Universita'  degli  studi
di  Trento  ha  infine  negato  l'autorizzazione   allo   svolgimento
dell'incarico  extraistituzionale   sul   presupposto   che   sarebbe
«senz'altro da escludere che la  societa'  in  questione  [Itas  Vita
S.p.a., ndr], la quale riveste forma di societa'  per  azioni,  possa
annoverarsi tra gli enti privati senza scopo di lucro» (cfr.  ibidem,
doc. 1); 
        1.2. Il  diniego  opposto  dal  Rettore  e'  stato  impugnato
dall'interessato con il  ricorso  in  epigrafe,  esteso  «per  quanto
occorrer possa» anche agli  «articoli  2  e  8  del  regolamento  per
l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del
personale docente e  ricercatore,  di  cui  al  decreto  del  Rettore
dell'Universita' di  Trento  del  31  marzo  2021,  n.  268,  qualora
venissero interpretati nel senso di precludere al  personale  docente
l'assunzione dell'incarico di consigliere indipendente in societa'  a
scopo di lucro». 
    Il  ricorrente  deduce  al  riguardo   i   seguenti   motivi   di
impugnazione: 
        I). Violazione e falsa applicazione  dell'art.  8,  comma  1,
lettera c), del «Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di
incarichi extraistituzionali del personale  docente  e  ricercatore»,
emanato con decreto del Rettore dell'Ateneo di Trento  del  31  marzo
2021, n. 268, e dell'art. 6, comma 10, della legge  del  30  dicembre
2010, n. 240; eccesso di  potere  per  difetto  di  istruttoria,  per
travisamento dei fatti e per erronea rappresentazione della realta'. 
    Secondo  l'art.  8,  comma  1,  lettera   c)   del   regolamento,
coerentemente con l'art. 6, comma 10, della  legge  del  30  dicembre
2010, n. 240, lo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte
di  professori  e  ricercatori  a   tempo   pieno   e'   oggetto   di
autorizzazione che e' subordinata all'assenza dello  scopo  di  lucro
quanto agli enti  presso  i  quali  tali  incarichi  vengono  svolti.
Inoltre deve essere nella specie escluso  qualsivoglia  conflitto  di
interessi con l'Universita' e l'attivita'  esterna  espletata.  Itas,
del resto, e' solo formalmente una societa' di  capitali,  come  tale
avente scopo di lucro, ma nella sostanza e' una persona  giuridica  a
carattere mutualistico e, pertanto,  risulta  priva  della  finalita'
lucrativa contestata, come ben argomentato  nel  proprio  parere  dal
professor Sartori che ha testualmente sottolineato che «Itas Mutua e'
unico azionista al 100% di Itas Vita» e che «la partecipazione  della
Mutua come socio unico di Itas Vita comporta che gli utili  derivanti
dall'attivita' della controllata siano distribuiti  al  socio  unico,
che  li  utilizzera'  coerentemente  alla  causa  mutualistica  e  in
conformita' dei limiti tassativi che essa impone  alla  remunerazione
del capitale»; 
        II). Violazione di legge per violazione della  circolare  del
MIUR del 18 giugno 2019, avente a oggetto «Risposta a quesiti del  27
maggio 2019 - Regime di incompatibilita' dei professori e ricercatori
universitari a tempo pieno» e del  regolamento  IVASS  del  3  luglio
2018, n. 38, recante «Disposizioni in materia di governo societario»;
violazione di legge (art. 3 della legge 241  del  1990)  per  difetto
assoluto di motivazione; eccesso di potere per carenza istruttoria  e
per travisamento dei fatti, stante  l'omessa  considerazione  di  una
dirimente circostanza di fatto; eccesso di potere per  disparita'  di
trattamento. 
    L'incarico che Itas ha inteso  conferire  al  ricorrente  risulta
corrispondere a quello di amministratore indipendente vale a dire  un
ruolo caratterizzato da assenza di finalita' esecutive  e  gestionali
introdotto  nell'ordinamento  dalla  riforma  societaria  di  cui  al
decreto legislativo  17  gennaio  2003,  n.  6.  Nello  specifico  il
consigliere indipendente e' una figura che deve possedere particolari
requisiti   volti   a   garantirne   l'autonomia   di   giudizio    e
l'imparzialita' all'interno del consiglio  di  amministrazione  (cfr.
articoli 2409-septiesdecies, 2409-octiesdecies e 2351 del del  codice
civile). Con l'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 («Testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»), il consigliere indipendente e' stato introdotto per le
societa' quotate e con l'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385  («Testo  unico  bancario»)  e  l'art.  76  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209  («Codice  delle  assicurazioni
private») la medesima  figura  e'  stata  prevista  per  le  societa'
bancarie e assicurative. Per  quanto  attiene  l'ambito  assicurativo
rileva significatamente il regolamento dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS) del 3 luglio 2018, n.  38  («Disposizioni
in materia di governo societario») e il decreto del  Ministero  dello
sviluppo economico (di seguito  MISE)  del  2  maggio  2022,  n.  88,
entrato in vigore l'11 luglio 2022 e che ha imposto alle compagnie di
assicurazione e riassicurazione di dotarsi, all'interno  del  proprio
organo amministrativo, di  amministratori  indipendenti,  mentre  con
l'art. 7, comma 2, lettera b), ha indicato fra i soggetti in possesso
dei  requisiti  di  professionalita'  richiesti  per  il   ruolo   di
amministratore con incarichi non esecutivi (e, dunque, per quello  di
consigliere indipendente) coloro che hanno esercitato, per almeno tre
anni attivita' di docenza universitaria. La nota del 18  giugno  2019
del MIUR - qualificata dalla parte ricorrente come «circolare»  -  ha
precisato che «l'assunzione di cariche istituzionali e gestionali  in
societa' anche a scopo di lucro e' consentita liberamente ai  docenti
a tempo definito e previa autorizzazione del Rettore per i docenti  a
tempo pieno, qualora la carica ricoperta non comporti la  titolarita'
di alcun autonomo potere attribuito per legge o per delega, come  per
esempio nel caso degli  amministratori  indipendenti  delle  societa'
quotate». La nomina del docente quale amministratore indipendente nel
consiglio di amministrazione  di  Itas  Vita  avrebbe  dunque  dovuto
essere autorizzata dal Rettore anche nel  caso  in  cui  la  suddetta
societa' sia considerata a scopo  di  lucro  pure  sotto  il  profilo
sostanziale. Tra l'altro gli articoli  8  e  2  del  regolamento  non
paiono deporre  per  l'esclusione  dell'autorizzazione  nel  caso  di
incarico di consigliere indipendente in  societa'  con  finalita'  di
lucro. Diversamente opinando si deve allora ritenere l'illegittimita'
del regolamento; 
        III). Violazione di legge per violazione  dell'art.  3  della
legge del 7 agosto 1990, n. 241 - difetto di motivazione.  Violazione
e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge del  7  agosto
1990,  n.  241  -  violazione  del  divieto   di   aggravamento   del
procedimento. 
    Nonostante l'allegazione da parte del  docente  alla  domanda  di
autorizzazione  all'incarico  di  plurimi  elementi   per   assentire
l'attivita' in Itas Vita («Circolare» MIUR del  2019  che  assume  la
compatibilita' dell'incarico di consigliere indipendente anche  nelle
societa' aventi scopo di lucro, parere del prof. Sartori sulla natura
mediatamente mutualistica  di  Itas  nonche'  parere  favorevole  del
Preside della Facolta' di giurisprudenza), l'Universita' ha  ritenuto
di acquisire  anche  il  parere  dell'Avvocatura  distrettuale  dello
Stato, con  cio'  incorrendo  oltre  che  in  una  palese  violazione
dell'obbligo motivazionale  in  un  ingiustificato  aggravamento  del
procedimento, vietato dall'art. 1, comma 2, della legge del 7  agosto
1990, n. 241. Inoltre anche l'adesione integrale e acritica al  punto
di vista dell'Avvocatura  ha  determinato  un  difetto  motivazionale
nell'impugnato diniego di autorizzazione; 
        2. Si e' costituita in  giudizio  per  resistere  al  ricorso
l'Universita' degli studi di Trento  che  ha  puntualmente  replicato
all'assunto di parte ricorrente secondo cui Itas Vita non sarebbe  un
soggetto che persegue  uno  scopo  di  lucro.  Ancorche'  Itas  Mutua
risulti essere (del tutto casualmente) azionista  unico  al  100%  di
Itas  Vita,  l'Universita'  ritiene  infatti  che  quest'ultima   sia
comunque una societa' per azioni che  istituzionalmente  comporta  lo
scopo di lucro e che tale  circostanza  necessariamente  preclude  ex
art. 6 della legge n. 240  del  2010  la  possibilita'  di  conferire
incarichi al personale docente a tempo pieno. La questione in  esame,
a  dire  dell'intimata  Universita',  attiene   esclusivamente   alla
interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative circa la
qualificazione giuridica di Itas Vita e  non  comprende  i  censurati
profili di difetto di motivazione o di eccesso di potere. Considerato
il  principio  costituzionale  dell'esclusivita'  del   rapporto   di
pubblico impiego  di  cui  all'art.  98  della  Costituzione  da  cui
derivano le previste incompatibilita' con altri rapporti di lavoro  o
di servizio, ovvero con altre attivita' professionali e/o economiche,
l'Universita' sostiene che le deroghe pur contemplate rispetto a tale
regime,  quale  quella  recata  dall'art.  6  citato,   costituiscono
tuttavia eccezioni del sistema e soggiacciono quindi  necessariamente
ad applicazione e  interpretazione  restrittiva.  Del  resto,  rileva
ancora l'Universita', l'art. 8, comma 1, lettera c), in combinato con
l'art. 2 del proprio regolamento ammettono  incarichi  esclusivamente
presso enti senza  scopo  di  lucro  indipendentemente  dalla  natura
dell'incarico gestionale ovvero privo di deleghe operative: e cio' in
sintonia con l'art. 6, comma 10, della legge  n.  240  del  2010.  Ne
consegue  che  nella  specie  non  assume  rilievo  la  qualifica  di
«amministratore  indipendente»  che  in  tesi  l'odierno   ricorrente
sostiene di dover  assumere  all'interno  dell'impresa  «a  scopo  di
lucro»  ancorche'  la  circostanza  non   emerga   da   alcun   atto.
L'Universita' osserva pure che Itas Vita non risulta  avere  adottato
il modello  monistico  di  Governance,  posto  che  e'  indubbiamente
presente ed istituito anche il collegio sindacale (alla cui  mancanza
dovrebbe,  in  particolare,  supplire  la  presenza  dei  consiglieri
indipendenti nei consigli di amministrazione); 
        3. Con memoria del 2 febbraio 2023 il ricorrente ha  ribadito
le proprie tesi insistendo per l'accoglimento del ricorso; 
        4. Alla pubblica udienza del 23 febbraio  2023  la  causa  e'
stata trattenuta in decisione; 
        5.1. Tanto premesso in fatto, ad avviso del  Collegio  assume
precipua rilevanza, al fine di definire nel merito la controversia de
qua, il secondo motivo di ricorso, il quale invero piu'  direttamente
attiene alla fondatezza - o meno - della pretesa fatta  valere  dalla
parte ricorrente. Con tale  doglianza  l'illegittimita'  del  diniego
opposto dal Rettore alla richiesta  di  parte  ricorrente  di  essere
autorizzato ad assumere l'incarico di  componente  del  consiglio  di
amministrazione di Itas Vita viene infatti dedotta in  ragione  della
natura dell'incarico di amministratore indipendente, della  quale  il
Rettore non avrebbe tuttavia tenuto conto; 
        5.2. A riguardo di tale motivo di ricorso, il Collegio reputa
innanzitutto  necessario  evidenziare  le   disposizioni   di   rango
secondario  contenute  nel  «Regolamento  per  l'autorizzazione  allo
svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale  docente  e
ricercatore», emanato con decreto del Rettore 31 marzo 2021, n.  268,
ritualmente  impugnate  dal  ricorrente  e   che   costituiscono   il
riferimento normativo del provvedimento di diniego qui principalmente
contestato.  Si  tratta  dell'art.  2  secondo  cui  «Fermo  restando
l'obbligo di fedelta' e non concorrenza  derivante  dal  rapporto  di
lavoro, sono incompatibili con lo status di professore e ricercatore,
indipendentemente  dal  regime  di  impegno  prescelto:   ......   c)
l'assunzione  delle  cariche  di  amministratore   unico,   direttore
generale, amministratore delegato e ogni altro incarico avente natura
gestionale  o  istituzionale,  ivi  compresi  quelli  senza   deleghe
operative, in societa'  a  scopo  di  lucro  a  totale  o  prevalente
partecipazione privata; resta fermo quanto previsto dall'art. 13  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  382/1980  in  materia  di
aspettativa obbligatoria» e dell'art. 8 ai sensi del  quale  «Possono
essere svolti, previa autorizzazione e  fermo  restando  il  rispetto
dell'art. 2 e 5 del presente regolamento, gli incarichi retribuiti di
seguito elencati: .... c) incarichi istituzionali e gestionali presso
enti pubblici e privati senza scopo  di  lucro,  ad  eccezione  delle
ipotesi in cui il dipendente sia posto in posizione  di  aspettativa,
di comando o di fuori ruolo». Merita evidenziare  che  le  preclusive
disposizioni che precedono, applicate nel caso di specie (e del  pari
l'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240  di  cui  si
dira' nel prosieguo) nella prospettazione  dell'intimata  Universita'
vengono riconnesse, quanto al  loro  precipuo  fondamento  di  ordine
generale, al  principio  di  esclusivita'  del  rapporto  di  impiego
pubblico affermato dall'art. 98, comma 1, della Costituzione, nonche'
- in  via  sistematica  -  alla  conseguente  disciplina  legislativa
ordinaria di dettaglio dettata in  materia  di  incompatibilita'  con
altri rapporti di lavoro o  di  servizio  complessivamente  contenuta
negli articoli 60 e seguenti  del  t.u.  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nell'art. 53  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  rimarcando  nel  contempo
che  le  deroghe  al  regime  di  incompatibilita'  contenute   nelle
specifiche disposizioni di settore (nella  specie  il  teste'  citato
art. 8 del regolamento nonche' l'art. 6, comma  10,  della  legge  30
dicembre  2010,  n.  240)  e  -  per  l'appunto  -  non  contemplanti
l'assunzione dell'incarico extraistituzionale  di  cui  trattasi,  si
connotano altresi' per la loro eccezionalita'; 
        5.3. Va, altresi', nel contempo sottolineato  che  le  citate
disposizioni del  regolamento  risultano  del  tutto  sintoniche  con
l'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  recante
«Norme in materia di organizzazione delle universita',  di  personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per  incentivare
la qualita' e l'efficienza del sistema universitario». Anche ai sensi
della suddetta disciplina di fonte legislativa ordinaria, infatti, «I
professori e i ricercatori a tempo pieno possono  altresi'  svolgere,
previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di  ricerca,
nonche'  compiti  istituzionali  e  gestionali   senza   vincolo   di
subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo  di  lucro,
purche' non si determinino situazioni di conflitto di  interesse  con
l'universita' di appartenenza, a condizione comunque che  l'attivita'
non rappresenti detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e
gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza.»; 
        5.4. Cio' posto, e' sin d'ora appena il caso di rilevare  che
il contenuto testuale del  citato  art.  6,  comma  10,  non  risulta
formalmente   mutato    a    seguito    dell'intervenuta    recezione
nell'ordinamento  della   figura   dell'amministratore   indipendente
all'interno  dei  consigli  di  amministrazione  delle  societa'   di
assicurazione. 
    In linea generale, e per quanto  di  interesse  in  questa  sede,
dall'insieme della  disciplina  dettata  in  tema  di  amministratori
indipendenti (cfr. articoli  2409-septiesdecies  e  2409-octiesdecies
del codice civile; art. 147-ter del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58;  cfr.  altresi',  segnatamente  l'art.  76  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005 per le societa' bancarie e assicurative;
cfr.  inoltre   per   le   societa'   assicurative   il   regolamento
dell'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  -  IVASS  del  3
luglio 2018, n. 38 e il decreto del MISE n. 88  del  2  maggio  2022,
entrato in vigore l'11 luglio 2022 che ha imposto alle  compagnie  di
assicurazione e riassicurazione di dotarsi, all'interno  del  proprio
organo collegiale di amministrazione, di amministratori  indipendenti
espressamente indicando -  per  l'appunto  -  all'art.  7,  comma  2,
lettera b), tra  i  soggetti  che  possono  essere  preposti  a  tale
incarico anche «coloro che abbiano esercitato, per almeno  tre  anni,
anche alternativamente ...  attivita'  d'insegnamento  universitario,
quali docente di prima o seconda  fascia,  in  materie  giuridiche  o
economiche o in altre materie comunque funzionali  all'attivita'  del
settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare») si ricava
che  gli  stessi  sono  istituzionalmente  chiamati  a  vigilare  sul
perseguimento dell'interesse sociale da  parte  degli  amministratori
esecutivi e  a  prevenire  comportamenti  opportunistici  o  comunque
influenzati   da    interessi    extrasociali    contribuendo    alle
determinazioni del  consiglio  di  amministrazione  con  un  giudizio
autonomo e non condizionato. Si tratta di un'attivita'  di  controllo
in parte sovrapponibile a quella dei  sindaci,  tanto  che  tale  ben
particolare categoria di amministratori  deve  possedere  i  medesimi
requisiti  di  indipendenza.  Tuttavia  i   medesimi   amministratori
indipendenti si  differenziano  nel  contempo  dagli  stessi  sindaci
poiche' questi ultimi non prendono parte alle decisioni del consiglio
di amministrazione e non possono influenzarle o  impedirle  ma  solo,
eventualmente, impugnarle se contrarie alla legge o allo statuto. Gli
amministratori indipendenti, viceversa,  sono  a  tutti  gli  effetti
amministratori  e  concorrono   direttamente   all'assunzione   delle
deliberazioni dell'organo collegiale  di  amministrazione  del  quale
sono membri. Per inciso vale considerare che nelle  societa'  quotate
in borsa agli amministratori indipendenti non possono essere affidati
poteri individuali di gestione e che peraltro anche in tali compagini
societarie essi, proprio in quanto amministratori, assumono  comunque
l'obbligo di esercitare in forma  collegiale  i  poteri  di  gestione
propri del consiglio del quale fanno parte. 
    In  definitiva  l'indipendenza  richiesta   agli   amministratori
indipendenti deve pertanto porsi nei confronti  degli  amministratori
esecutivi, oltreche' dei soci di controllo, rilevando in  particolare
l'autonomia di giudizio e il libero  apprezzamento,  anche  in  senso
critico, dell'operato del management  e  degli  stessi  azionisti  di
riferimento, nonche' - in buona sostanza - lo spessore intellettuale,
etico e morale posseduto: caratteristiche, queste, che il  regolatore
statuale ha ritenuto evidentemente  sussistere  nella  categoria  dei
docenti universitari con tre anni di attivita',  atteso  che  -  come
dianzi puntualizzato - l'art. 7, comma 2, lettera b), del decreto del
Ministero dello sviluppo economico (di seguito  MISE)  del  2  maggio
2022, n. 88 ha indicato tali soggetti  fra  quelli  in  possesso  dei
requisiti   di   professionalita'   richiesti   per   il   ruolo   di
amministratore con incarichi non esecutivi (e, dunque, per quello  di
consigliere indipendente). 
    Giova inoltre soggiungere che  a  riguardo  degli  amministratori
indipendenti la Commissione europea con propria  raccomandazione  del
15 febbraio 2005 - 2005/162/CE  ha  osservato  che  «la  presenza  di
persone indipendenti nel consiglio  d'amministrazione,  in  grado  di
mettere in discussione le decisioni dei  dirigenti,  e'  generalmente
considerata un modo per proteggere gli interessi  degli  azionisti  e
degli altri interessati. La gestione delle societa',  allo  scopo  di
garantire che gli interessi di tutti gli azionisti e dei terzi  siano
protetti, dovrebbe  essere  soggetta  a  una  funzione  di  vigilanza
efficace  e  sufficientemente  indipendente.  Per   indipendenza   si
dovrebbe intendere l'assenza di un conflitto di interessi rilevante.»
La circostanza che tale atto della Commissione non  sia  di  per  se'
vincolante ai sensi dell'art. 288  TFUE,  non  oblitera  peraltro  la
circostanza che  le  dianzi  richiamate  fonti  del  diritto  interno
italiano disciplinanti la figura dell'amministratore indipendente  da
un lato trovano riferimento nella normativa di cui all'art. 42  della
direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio  delle  attivita'
di  assicurazione  e  di  riassicurazione,   recepita   con   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e, dall'altro,  risultano  adottate
in dichiarata attuazione della delega regolamentare recata  dall'art.
76 del codice delle assicurazioni di cui  al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, in buona sostanza con cio' mutuando  la  loro
essenza dalle previsioni della norma di rango primaria. 
    Posto  tutto  quanto  sopra,  sul  testo  attualmente  in  vigore
dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010 non ha inciso - si  ribadisce
- l'entrata in vigore del regolamento dell'Istituto per la  vigilanza
sulle assicurazioni  (IVASS)  del  3  luglio  2018,  n.  38,  recante
«Disposizioni in materia di governo societario», laddove all'art.  5,
comma  2,  lettera  z)  dispone  che  l'organo  amministrativo  delle
societa'  di  assicurazione  e  riassicurazione   debba   annualmente
verificare «che  vi  sia  una  presenza  numericamente  adeguata,  in
relazione all'attivita' svolta, di membri indipendenti», intesi  come
soggetti «privi di deleghe esecutive» e che «vigilano  con  autonomia
di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo  ad  assicurare  che
essa sia svolta nell'interesse della societa' e in modo coerente  con
gli obiettivi di sana e prudente gestione». Ne' lo stesso articolo di
legge ha a tutt'oggi subito modificazioni a seguito  dell'entrata  in
vigore, avvenuta il 1° novembre 2022, dell'anzidetto decreto del MISE
n. 88 del 2 maggio 2022, n. 88, recante il «Regolamento in materia di
requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli
esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai
sensi dell'art. 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209» e che all'art. 10 comma 4  reca
l'obbligo per le compagnie  di  assicurazione  e  riassicurazione  di
dotarsi,  all'interno   del   proprio   organo   amministrativo,   di
amministratori indipendenti, con la precisazione all'art. 12 che  «si
considera indipendente il consigliere non esecutivo»  mentre  -  come
gia' si e' detto innanzi - l'art. 7, comma 2, lettera b) testualmente
ricomprende  tra  i   soggetti   in   possesso   dei   requisiti   di
professionalita'  richiesti  per  il  ruolo  di  amministratore   con
incarichi  non  esecutivi  (e,  dunque,  per  quello  di  consigliere
indipendente) coloro che «hanno esercitato, per almeno tre  anni  ...
attivita' d'insegnamento universitario,  quali  docenti  di  prima  o
seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie
comunque   funzionali   all'attivita'   del   settore   assicurativo,
creditizio, finanziario o mobiliare». 
    5.5 Tenuto conto di quanto precede, il  Collegio  reputa  che  il
secondo motivo del ricorso in esame non possa - di per se' -  trovare
accoglimento nell'attuale contesto normativo: e cio' con riguardo sia
alla pretesa illegittimita' del provvedimento di diniego del  Rettore
dedotta in via autonoma dalla  parte  ricorrente,  sia  con  riguardo
all'illegittimita' dei presupposti articoli 2  e  8  del  regolamento
universitario per  l'autorizzazione  allo  svolgimento  di  incarichi
extraistituzionali del personale docente  e  ricercatore,  dai  quali
evidentemente discenderebbe  in  via  derivata  l'illegittimita'  del
provvedimento   in   principalita'   impugnato,   ossia   l'anzidetto
provvedimento di diniego. 
    In  proposito  infatti  non  giova  valersi  in   via   meramente
intrinseca, come fa il ricorrente, della connotazione dichiaratamente
«indipendente»  dell'incarico   che   egli   andrebbe   a   ricoprire
nell'ambito del consiglio di amministrazione di Itas. 
    E'  sufficiente  in  proposito  considerare  quanto  puntualmente
disposto, tanto da non poter essere diversamente interpretato  (anche
per le ragioni di cui  si  dira'  a  riguardo  del  primo  motivo  di
ricorso), dal combinato disposto dei predetti  articoli  2  e  8  del
regolamento di fonte universitaria. Infatti a tale riguardo emerge in
tutta evidenza ed inequivocabilmente che lo scopo di lucro perseguito
dalla persona giuridica cui afferisce l'incarico assume di per se'  e
in via assorbente rilevanza ostativa, impedendo la compatibilita' con
il ruolo di docente o di ricercatore a tempo pieno di un tale impegno
extraistituzionale. 
    In altri termini, anche  qualora  l'incarico  che  il  ricorrente
intenderebbe svolgere si risolvesse - come  nel  caso  di  specie  la
documentazione concernente la verifica dei requisiti versata in  atti
comunque conferma - in un ruolo di amministratore con  incarichi  non
esecutivi  e,  dunque,   in   quello   del   cosiddetto   consigliere
indipendente, la circostanza  non  varrebbe  ad  elidere  la  portata
nettamente escludente  dello  scopo  di  lucro  di  cui  alle  citate
previsioni;  e,  d'altra  parte,   neppure   ha   pregio   l'invocata
illegittimita'  degli  articoli  2  e  8  del  regolamento   da   cui
evidentemente discenderebbe  in  via  derivata  l'illegittimita'  del
provvedimento  di  diniego  in  principalita'  impugnato,  come  gia'
evidenziato  in  precedenza.  Vale  in  proposito  ribadire  che   le
disposizioni suddette sono del tutto  coerenti  nel  loro  inequivoco
contenuto con l'art. 6, comma 10, della legge 30  dicembre  2010,  n.
240, recante «Norme in materia di organizzazione  delle  universita',
di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»: e,
come si e' anticipato dianzi, quest'ultima disposizione  non  risulta
essere stata oggetto di modificazione anche a seguito dell'entrata in
vigore del regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38  («Disposizioni
in materia di governo societario») nonche' del decreto del  Ministero
dello sviluppo economico (di seguito MISE) del 2 maggio 2022, n. 88. 
    La pretesa di parte ricorrente di un'interpretazione  adeguatrice
o  comunque  conforme  degli  articoli  2   e   8   del   regolamento
dell'Universita' ai predetti regolamento IVASS  e  decreto  del  MISE
laddove cio' non e' avvenuto con riferimento  al  citato  art.  6  di
fonte statuale  non  trova  pertanto  giustificazione  alcuna;  e,  a
maggior ragione, neppure risulta in  tutta  evidenza  ammissibile  un
effetto ermeneuticamente di  fatto  abrogativo  in  parte  qua  della
disciplina contenuta nello stesso art. 6, comma 10,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240 a seguito  della  sopravvenienza  dei  suddetti
regolamento IVASS e decreto del MISE. 
    Ne', sempre in tal senso, puo' assumere rilievo il richiamo  alla
cosiddetta «circolare»  del  18  giugno  2019  con  cui  il  MIUR  ha
testualmente precisato che «l'assunzione di cariche  istituzionali  e
gestionali  in  societa'  anche  a  scopo  di  lucro  e'   consentita
liberamente ai docenti a tempo definito e previa  autorizzazione  del
Rettore per i docenti a tempo pieno, qualora la carica ricoperta  non
comporti la titolarita' di alcun autonomo potere attribuito per legge
o  per  delega,  come  per  esempio  nel  caso  degli  amministratori
indipendenti delle societa' quotate».  Al  riguardo  va  innanzitutto
evidenziata la dubbia riconducibilita' di tale nota  nella  categoria
degli  atti  aventi  natura  di   circolari:   essa,   infatti,   pur
effettivamente   assumendo   la   compatibilita'   dell'incarico   di
consigliere indipendente anche nelle societa' aventi scopo  di  lucro
per il personale docente universitario assoggettato  alla  disciplina
pubblicistica di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, ha peraltro ad oggetto la  mera  risposta  ad  un
quesito indirizzata dall'allora Capo Dipartimento per  la  formazione
superiore e per la ricerca del MIUR esclusivamente  a  colui  che  lo
aveva formulato, ossia il prof. Maurizio Masi,  Segretario  nazionale
dell'USPUR - Unione sindacale professori universitari e ricercatori. 
    Ma, in via del tutto assorbente, rimane soprattutto il fatto  che
secondo una  consolidata  giurisprudenza  (ex  multis,  Consiglio  di
Stato, Sezione III, 1° dicembre  2016,  n.  5047),  anche  le  cc.dd.
circolari interpretative di disposizioni di legge sono, in  linea  di
principio, atti interni  finalizzati  ad  uniformare  l'azione  degli
organi amministrativi rimanendo privi  di  effetti  esterni,  con  la
conseguenza  che  esse  non  prevalgono  su   di   una   disposizione
regolamentare assolutamente chiara, ne' assumono carattere vincolante
per il Giudice. 
    5.6. In definitiva non  merita  condivisione  alcuna  l'argomento
che, allo scopo di censurare il provvedimento di diniego e  del  pari
gli  articoli  2  e  8  del  regolamento,   in   generale   fa   leva
sull'introduzione   della   figura   di   consigliere    indipendente
nell'ambito delle societa' assicurative intervenuta con l'art. 76 del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  -  Codice   delle
assicurazioni private: e, conseguentemente, il Collegio  ritiene  che
il ricorso non potrebbe essere accolto stante altresi' l'infondatezza
- allo stato della normativa vigente - dei restanti motivi,  e  della
quale si dira' appresso in punto  di  dimostrazione  della  rilevanza
della questione di legittimita' costituzionale  che  qui  si  intende
sollevare. 
    Il  Collegio  evidenzia  infatti  che  allo  stato   dell'attuale
contesto normativo sussista con riguardo all'assunzione dell'incarico
extraistituzionale di consigliere indipendente presso le compagnie di
assicurazione una ben  evidente  disparita'  di  trattamento  tra  il
personale docente delle Universita' statali e le rimanenti  categorie
di docenti  universitari,  ingiustificata  ed  irragionevole  nonche'
incompatibile con la liberta' della scienza e del suo insegnamento ed
altresi' inconciliabile  con  l'autonomia  ordinamentale  di  ciascun
Ateneo che ne deriva e quindi ritiene nella specie non manifestamente
infondata la violazione del parametro costituzionale di cui  all'art.
3 della Costituzione  in  combinato  disposto  con  l'art.  33  della
Costituzione Tenuto pertanto conto,  oltreche'  della  non  manifesta
infondatezza della questione anche della rilevanza  della  stessa  ai
fini di dirimere la controversia  di  cui  al  ricorso  in  epigrafe,
nonche'  della  ritenuta  inammissibilita'  di  una   interpretazione
adeguatrice e conforme a Costituzione il Collegio  reputa  quindi  di
sollevare  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  recante
«Norme in materia di organizzazione delle universita',  di  personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per  incentivare
la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» nella parte  in
cui non consente di assumere l'incarico di  consigliere  indipendente
in societa' a scopo di  lucro  a  coloro  che  -  come  previsto  dal
predetto decreto del MISE - hanno esercitato, per  almeno  tre  anni,
«attivita' d'insegnamento universitario, quali  docenti  di  prima  o
seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie
comunque   funzionali   all'attivita'   del   settore   assicurativo,
creditizio, finanziario o mobiliare». 
    5.7. Per quanto riguarda l'inammissibilita', nel caso di  specie,
di una interpretazione conforme a Costituzione, il Collegio  ritiene,
in  primo  luogo,  che  al  giudice  a  quo  non  sia  consentito  di
sostituirsi all'apprezzamento discrezionale del  legislatore  facendo
applicazione  di  uno  piuttosto  che  di  un  altro  dei   parametri
costituzionali che vengono qui in rilievo, vale a dire l'art. 3 della
Costituzione  anche  in  combinato  disposto  con  l'art.  33   della
Costituzione, ovvero l'art. 98 della  Costituzione  quale  corollario
dell'art. 97  della  Costituzione.  Infatti  il  giudice  adotta  una
lettura alternativa  aderente  al  dettato  costituzionale  non  solo
qualora  appaia  con  chiarezza  ed   inequivocabilmente   la   norma
confliggente con il dettato costituzionale ma,  soprattutto,  laddove
l'adesione al parametro costituzionale che si ritiene  vulnerato  non
si ponga in conflitto con altri precetti costituzionali. Il principio
che appare sotteso all'art. 6, comma  10,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240 nella parte in cui tale articolo preclude in  genere  ai
docenti  gli  incarichi  in  societa'  di  lucro  verosimilmente   si
identifica con  quello  dell'esclusivita'  del  rapporto  di  impiego
pubblico recato dall'art. 98, comma 1, della Costituzione, corollario
del principio di buon andamento ed imparzialita'  previsto  dall'art.
97 che precede  e  dal  quale  e'  pure  derivata  la  disciplina  di
incompatibilita' con altri rapporti di lavoro o di  servizio  di  cui
agli articoli 60 e  seguenti  del  t.u.  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art.  53  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  (cfr.,  ad  es.,  T.A.R.
Emilia-Romagna Parma,  17  luglio  2017,  n.  263;  T.A.R.  Lombardia
Milano, sez. IV, 7 marzo 2013, n. 614; TAR Calabria, Reggio Calabria,
14 marzo 2017, n. 195). Non spetta  peraltro  a  questo  giudice,  ad
avviso del Collegio, privilegiare  una  diversa  interpretazione  del
richiamato art. 6, comma 10, della legge n. 240  del  2010  ancorche'
conforme  al  parametro  di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione ma in attuale contrasto con il parametro di esclusivita'
del  rapporto  di  pubblico  impiego  di  cui   all'art.   98   della
Costituzione che  consenta  ai  docenti  di  assumere  l'incarico  di
consigliere indipendente in societa'  di  assicurazione  a  scopo  di
lucro.  In  buona  sostanza  nessun  effetto  tacitamente  abrogativo
dell'art. 6, comma 10, della legge 30  dicembre  2010,  n.  240  puo'
derivare da parte del regolamento IVASS del 3 luglio 2018,  n.  38  e
del decreto del MISE del 2 maggio  2022,  n.  88;  e  la  ben  chiara
generale ostativita' dell'assunto di legge  all'assunzione  da  parte
del  personale  docente  delle  Universita'  statali   di   incarichi
extraistituzionali presso soggetti giuridici comunque perseguenti uno
scopo  di  lucro  rende  ex   se   impraticabile   un'interpretazione
adeguatrice  del  disposto  normativo,  ancorche'  costituzionalmente
orientata con riguardo al predetto, combinato disposto degli articoli
3 e 33 della Costituzione. Il problema nel caso di specie deve allora
necessariamente trovare soluzione con l'attivazione del  giudizio  di
costituzionalita' affinche' il Giudice delle leggi,  nell'ambito  del
sindacato  di  costituzionalita'  ad  esso   attribuito,   operi   il
necessario bilanciamento tra  i  valori  e  le  esigenze  sottesi  ai
vulnerati parametri  dei  teste'  riferiti  articoli  3  e  33  della
Costituzione laddove essi rilevano ai fini di una comune tutela della
«scienza» e della materiale sua applicazione nel  concreto  da  parte
della docenza universitaria, sia statale che non statale. 
    5.8. In punto rilevanza della questione, ex  art.  23,  comma  2,
della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  va  evidenziata  la  diretta  ed
attuale incidenza della norma contenuta nell'art. 6, comma 10,  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 che si dubita illegittima, al fine  di
definire il giudizio di cui  al  ricorso  in  epigrafe.  Come  meglio
descritto nelle parti  che  precedono  intercorre,  infatti,  tra  la
risoluzione della  questione  di  legittimita'  costituzionale  e  la
definizione della concreta controversia  in  esame,  un  rapporto  di
pregiudiziale    strumentalita',    atteso    che    all'accertamento
dell'incostituzionalita' del citato art. 6, comma  10,  conseguirebbe
l'illegittimita'   degli   articoli   2   e   8    del    regolamento
dell'Universita' di Trento in tema di autorizzazione allo svolgimento
di incarichi  extraistituzionali  e,  in  definitiva,  dell'impugnato
diniego opposto dal Rettore. Si ribadisce che il suddetto regolamento
dell'Universita' di Trento non e'  stato  oggetto  di  adeguamento  -
permanendo nell'ordinamento l'effetto ostativo del  generale  divieto
contenuto nell'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010 -  anche
a seguito del regolamento IVASS del 3  luglio  2018,  n.  38  nonche'
soprattutto del decreto del MISE del 2 maggio 2022, n. 88: ed  e'  in
definitiva tale circostanza a radicare la rilevanza  della  questione
nel senso prescritto dal citato art. 23. 
    5.9. La rilevanza della questione qui  sollevata  trae  ulteriore
conferma dal fatto che anche il primo motivo di  ricorso,  ad  avviso
del Collegio, non potrebbe essere accolto allo stato della  normativa
vigente.  La  ricostruzione  del  ricorrente  che,   riprendendo   le
argomentazioni del parere di parte depositato unitamente  all'istanza
di autorizzazione, evoca con riferimento alla natura di Itas Vita una
dimensione formale ed una sostanziale deve essere ex  se  decisamente
respinta. Atteso che la carica cui e' interessato il  ricorrente  non
riguarda, si badi, Itas Mutua  bensi'  Itas  Vita  S.p.a.,  una  tale
prospettazione del tema essenziale di cui si  fa  qui  questione  non
assume tuttavia la  consistenza  dirimente  circa  la  caratteristica
mutualistica  anziche'  lucrativa  della  medesima  Itas  Vita,  come
viceversa pretenderebbe il ricorrente. Risalta - per  contro,  e  con
tutta evidenza  -  la  decettivita'  della  tesi  che,  in  stridente
contrasto con il previsto  conseguimento  e  la  distribuzione  degli
utili, deduce uno scopo sostanzialmente  mutualistico  anche  di  una
societa' di capitali quale - per l'appunto - Itas Vita, in  quanto  i
suoi profitti pervengono integralmente a Itas Mutua, che a sua  volta
li  fa  propri  ancorche'  impiegandoli   in   obiettivi   di   aiuto
vicendevole. In altri  termini,  non  e'  soltanto  il  rispetto  del
principio di economicita', vale a dire la copertura dei costi  con  i
ricavi d'impresa, ad informare l'attivita' di Itas Vita, ma anche  il
raggiungimento di un guadagno destinato ad essere assegnato al  socio
unico Itas Mutua: e, dunque, tale circostanza osta  irrimediabilmente
al  riconoscimento  di  uno  scopo  mutualistico  in  Itas  Vita.  Si
consideri al riguardo che lo statuto della stessa  Itas  Vita  S.p.a.
non solo reca l'espressa e incontestata previsione della possibilita'
di distribuzione di dividendi (cfr. art. 21), ma  altresi'  che  solo
occasionalmente - e, per cosi' dire,  solo  casualmente -  la  stessa
Itas Vita S.p.a. e' partecipata al 100% da Itas Mutua,  per  cui  una
tale contingente eventualita' non vale per certo a  virare  in  senso
mutualistico la natura di una societa' di capitali  incontestatamente
costituita con lo scopo di lucro. D'altra parte, la  riqualificazione
pretesa dal ricorrente quanto alla natura di tale soggetto  giuridico
- da societa' di capitali comportante uno scopo di lucro  a  societa'
con il  fine  mutualistico  -  sconta  l'assenza  di  una  previsione
legislativa puntuale al  riguardo  che  sola  potrebbe  eventualmente
consentire la suddetta riqualificazione. Invero anche l'«organismo di
diritto pubblico» come definito nell'art. 3, comma 1, lettera d)  del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  trova  proprio  in  tale
predetta disciplina i propri riferimenti  normativi.  Concludendo  ai
fini della  qualificazione  di  societa'  a  scopo  di  lucro  ovvero
mutualistica, non giova riguardare la societa' di capitali Itas  Vita
distinguendone un profilo formale e uno  sostanziale,  posto  che  il
primo manifesta il secondo, nel mentre il secondo non automaticamente
e in via generalizzata prevale sul primo. Ed e'  appena  il  caso  di
rilevare in proposito che proprio  laddove  la  forma  precipita  nel
formalismo che  eventualmente  trova  apprezzamento  un'accezione  in
negativo della forma medesima.  Ma  il  caso  de  quo agitur  non  si
caratterizza in  tal  senso.  Semmai,  proprio  la  non  obliterabile
sussistenza dello scopo  di  lucro  nell'attivita'  istituzionalmente
svolta da Itas Vita deve quindi indurre l'interprete a  ricercare  la
possibilita' di ricavare  nell'ordinamento  una  deroga,  nell'ambito
della generalita' dei soggetti  che  perseguono  lo  scopo  di  lucro
ostativamente enunciato dall'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del
2010,  al  fine  di  poter  consentire  al  personale  docente  delle
Universita' statali  una  specifica  attivita'  di  indubbia  valenza
scientifica, gia' contemplata da una norma di rango sub-legislativo e
che viceversa risulta attualmente  consentita  a  tutto  il  restante
personale docente universitario. 
    5.10. Anche l'impossibilita' dell'accoglimento del  terzo  motivo
di  ricorso  suffraga  ulteriormente  la  rilevanza  della   presente
questione. Con tale mezzo il  ricorrente  deduce  in  particolare  un
ingiustificato aggravamento del procedimento, in violazione dell'art.
1, comma 2, della  legge  del  7  agosto  1990,  n.  241,  per  avere
l'Universita' richiesto il parere dell'Avvocatura distrettuale  dello
Stato  nonostante   la   documentazione   allegata   all'istanza   di
autorizzazione   all'incarico,   asseritamente   idonea    al    fine
dell'ottenimento dell'autorizzazione. Il riguardare nella prospettiva
di aggravamento del  procedimento  il  fatto  che  l'Universita'  per
assumere il provvedimento censurato  non  abbia  voluto  limitarsi  a
considerare unicamente la  documentazione,  non  del  tutto  neutrale
proveniendo dall'interessato, non  risulta  condivisibile  oltre  che
invero pure paradossale. E allora, in disparte restando il fatto  che
il parere reso al ricorrente da parte del collega  professor  Sartori
circa la natura mediatamente mutualistica di Itas Vita  si  configura
appunto quale contributo peritale di parte e che pertanto di per  se'
non  costituisce  un  supporto  probante  ed  idoneo  a  fornire   la
dimostrazione della rispondenza al vero di  quanto  affermato  (cfr.,
tra le tante, Cons. Stato, sez. II, n. 3485 del 3 giugno 2020;  Cons.
Stato, sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5128; Cons.  giust.  amm.  Sicilia
sez. giurisd., 20 novembre 2014, n. 640; T.R.G.A. Trento, 28 novembre
2022, n. 199) in ogni caso nessun avallo puo' trovare la pretesa  del
ricorrente a che l'Universita' non ricorra ad altre valutazioni prima
di assumere una decisione di segno negativo rispetto a una  questione
in merito alla quale nutra dubbi. Cio' a fortiori,  considerando  che
al  riguardo  l'Universita'   si   e'   avvalsa   della   valutazione
dell'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  che  di  norma  fornisce
assistenza legale  anche  alle  Universita'  statali.  L'Universita',
oltre a tutto, ha sempre la facolta' di acquisire  ulteriori  pareri,
come riconosce anche la stessa difesa del ricorrente; ne' la medesima
Universita' ha disposto mezzi istruttori da ritenersi  superflui  sol
perche' gli stessi, pur non obbligatori, non corrispondono  nel  loro
risultato a quanto sostiene il ricorrente. L'Universita' -  in  buona
sostanza - a fronte di valutazioni di parte prodotte dal  ricorrente,
anche  ad  ulteriore  garanzia  di  quest'ultimo   in   ordine   alla
legittimita'  e  liceita'  dell'incarico  extraistituzionale  di  cui
trattasi, ha semplicemente chiesto al riguardo della questione di cui
e' causa un parere ad un organo esterno ma istituzionalmente deputato
a fornire consulenze alle amministrazioni dello Stato, e tale  parere
ha poi fatto proprio quale motivazione  (formalmente  legittima  allo
stato della disciplina di legge vigente), anche per  relationem,  del
provvedimento di diniego impugnato. Tanto basta pertanto ad escludere
consistenza  al  motivo  dedotto  che,  tra  l'altro,  al  pari   dei
precedenti rileva  particolarmente  con  riferimento  alle  questioni
assorbenti  che  attengono  all'interpretazione  delle   disposizioni
normative piuttosto che relativamente a profili  concernenti  carenze
motivazionali. 
    5.11. Concludendo in  punto  di  rilevanza  della  questione,  va
inoltre precisato che nella fattispecie risulta del tutto ininfluente
la circostanza che lo statuto di Itas Vita  S.p.a.  di  per  se'  non
prevede la figura dell'amministratore indipendente: e cio' in  quanto
la stessa risulta comunque precettivamente  imposta  dal  regolamento
IVASS del 3 luglio 2018, n. 38 e dal decreto del MISE  del  2  maggio
2022, n. 88; ne' la figura stessa e'  operante  soltanto  nell'ambito
delle societa' quotate in  borsa,  a  loro  volta  assoggettate  agli
ulteriori ed ancor piu' stringenti  controlli  contemplati  dall'art.
2325-bis del codice civile e  dal  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 e successive modifiche, posto che l'art. 3  del  predetto
regolamento IVASS dispone  che  la  disciplina  ivi  contenuta  trova
generale applicazione a  tutte  le  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione con  sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica
Italiana e che, coerentemente, l'art. 1, comma  1,  prima  parte  del
predetto decreto del MISE dispone a sua volta che  esso  si  applica,
senza  distinzioni  di  sorta,  «agli  esponenti  delle  imprese   di
assicurazione o di riassicurazione italiane e  alle  ultime  societa'
controllanti italiane». La presenza dell'amministratore  indipendente
risulta pertanto normativamente imposta a tutte le  imprese  operanti
nell'ambito assicurativo e  che  sono  conseguentemente  assoggettati
alla relativa  disciplina  di  settore  contenuta  nel  Codice  delle
assicurazioni private approvato con decreto legislativo  7  settembre
2005, n. 209 e successive modifiche: e cio',  dunque,  a  prescindere
sia dalla loro forma societaria o connotazione di societa' per azioni
c.d. «chiusa» (come nel  caso  di  Itas  Vita),  oppure  con  «azioni
quotate in mercati regolamentati» o -ancora - con azioni «diffuse fra
il pubblico in misura rilevante» (cfr., per la relativa  distinzione,
l'attuale testo del predetto art. 2325-bis del  codice  civile),  sia
dalla stessa  circostanza  della  formale  recezione  nei  rispettivi
statuti di tale particolare figura di amministratore. 
    6. In punto di non manifesta infondatezza, ex art. 1 della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23, comma 2, della  legge
11 marzo 1953, n. 87, della questione concernente la possibilita' per
tutti coloro che hanno esercitato, per almeno  tre  anni,  «attivita'
d'insegnamento  universitario,  quali  docenti  di  prima  o  seconda
fascia, in  materie  giuridiche  o  economiche  o  in  altre  materie
comunque   funzionali   all'attivita'   del   settore   assicurativo,
creditizio,  finanziario  o  mobiliare»  di  assumere  l'incarico  di
consigliere indipendente in societa' a scopo  di  lucro,  vengono  in
considerazione,  come  si  e'  dianzi  detto,  quale  oggetto   della
costituzionalita' di cui si dubita, l'art. 6, comma 10,  della  legge
30 dicembre 2010,  n.  240  nonche'  quali  parametri  costituzionali
ritenuti violati l'art. 3 in combinato disposto con l'art.  33  della
Costituzione. Rileva, altresi', quale termine di raffronto o «tertium
comparationis», non  (sol)tanto  la  disciplina  di  cui  alla  norma
interposta dell'art. 5, comma 2, lettera z) del regolamento IVASS del
3  luglio  2018,  n.  38  («Disposizioni  in   materia   di   governo
societario») bensi' soprattutto degli articoli  10,  comma  4,  e  7,
comma 2, lettera b), del decreto del MISE del 2 maggio 2022,  n.  88.
Il principio di uguaglianza sancito dall'art.  3  della  Costituzione
postula che la legge  disponga  un  trattamento  pari  per  posizioni
uguali e  differenziato  per  situazioni  diverse:  ma  non  e'  dato
rilevare, a parere del  Collegio,  quanto  alla  figura  dei  docenti
universitari, diversita' tali da poter  ragionevolmente  giustificare
che  ad  alcuni  di  essi,  tra   l'altro   numericamente   inferiori
all'interno  della  complessiva  categoria   del   corpo   accademico
(segnatamente i docenti delle Universita' libere fondate, secondo  la
stessa previsione  contenuta  nell'art.  33  della  Costituzione,  da
soggetti privati di cui agli articoli 1, n. 3 e 198 e  ss.  del  t.u.
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1591 e alla  legge  19
luglio 1991, n. 243, nonche' delle  Universita'  telematiche  di  cui
all'art. 26, comma 5, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289)  sia
consentito svolgere incarichi anche in  societa'  a  scopo  di  lucro
qualora  tali  incarichi  consistano  in  quello  di   amministratore
indipendente, mentre ad altri (ossia  ai  docenti  delle  Universita'
statali, e cioe' alla parte  numericamente  preponderante  del  corpo
accademico italiano) tale facolta' non sia permessa. Viene in rilievo
a tale riguardo la clausola generale di ragionevolezza  che  discende
dal principio di uguaglianza: «il principio di uguaglianza e' violato
anche quando  la  legge,  senza  un  ragionevole  motivo,  faccia  un
trattamento diverso a cittadini che si trovino in situazioni  uguali»
(Corte costituzionale n. 15 del 1960), «il principio di cui  all'art.
3 della Costituzione e' violato non solo quando i trattamenti messi a
confronto sono formalmente contraddittori in ragione delle  identita'
delle fattispecie, ma anche quando la differenza  di  trattamento  e'
irrazionale secondo le regole del  discorso  pratico,  in  quanto  le
rispettive fattispecie, pur diverse, sono  ragionevolmente  analoghe»
(Corte costituzionale n. 1009  del  1988).  D'altra  parte,  che  gli
insegnanti debbano  essere  soggetti  a  un  eguale  trattamento  non
corrisponde solo in senso stretto al principio di uguaglianza, atteso
che e' anche la liberta' d'insegnamento sancita  dall'art.  33  della
Costituzione  a  escludere,   affinche'   non   risulti   vanificata,
diversita' tra  gli  insegnanti.  Neppure  puo'  essere  invocato  al
riguardo il diritto di  ciascuna  Universita'  di  darsi  ordinamenti
autonomi previsto dal medesimo art. 33  della  Costituzione,  poiche'
anche l'esercizio dell'autonomia universitaria non puo'  ridondare  a
discapito del principio di uguaglianza. E, in definitiva, risulta del
tutto contraddittorio e privo di logicita' interna l'aver disposto la
presenza della figura degli amministratori indipendenti nei  consigli
di amministrazione delle societa' di assicurazione (art. 10, comma 4,
del  decreto  del  MISE  del  2  maggio  2022,  n.  88  secondo   cui
«Nell'organo amministrativo e nei relativi comitati endoconsiliari e'
assicurata la presenza di una quota  di  esponenti  in  possesso  dei
requisiti di indipendenza di cui all'art. 12», il quale a  sua  volta
precisa che «Si considera indipendente il consigliere non esecutivo»)
nonche' l'aver pure espresso un favor  rispetto  alla  categoria  dei
docenti universitari riconosciuti fra  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti   di   professionalita'   richiesti   per   il   ruolo   di
amministratore con incarichi non esecutivi e, dunque, per  quello  di
amministratore indipendente (art. 7, comma 2, lettera b), del decreto
del MISE del 2 maggio 2022, n. 88 che ha indicato per il ruolo coloro
che hanno esercitato, per almeno tre anni, «attivita'  d'insegnamento
universitario, quali docenti di prima o seconda  fascia,  in  materie
giuridiche o  economiche  o  in  altre  materie  comunque  funzionali
all'attivita' del settore  assicurativo,  creditizio,  finanziario  o
mobiliare»), senza aver poi conseguentemente adeguato l'art. 6, comma
10, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240.  Ne'  va  sottaciuta  la
circostanza  che  l'inserzione   della   figura   dell'amministratore
indipendente e' stata attuata  dal  regolatore  nel  contesto  di  un
ordinamento tipicamente settoriale, quale  e'  quello  proprio  delle
assicurazioni  private,  che  e'   indubitabilmente   funzionale   al
perseguimento di  un  pubblico  interesse,  segnatamente  evidenziato
dalle  previsioni  normative   di   apposite   «linee   di   politica
assicurativa determinate dal Governo» (cfr. art. 4 del  Codice  delle
assicurazioni private approvato con l'anzidetto  decreto  legislativo
n. 209 del 2005 e successive  modifiche),  nonche'  di  «funzioni  di
vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di
natura  autorizzativa,   prescrittiva,   accertativa,   cautelare   e
repressiva»  esercitate  dall'IVASS  sulle  imprese  vigilate   (cfr.
ibidem, art. 5, comma 1): il tutto al fine di garantire la  «prudente
gestione delle  imprese»  medesime,  nonche'  «la  trasparenza  e  la
correttezza dei comportamenti» delle stesse (cfr. ibidem,  comma  3),
«l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi  diritto  alle
prestazioni assicurative» (cfr. ibidem, art. 3)  e  -  non  ultima  -
anche «la stabilita' del sistema  e  dei  mercati  finanziari»  (cfr.
ibidem). 
    Nel contesto teste' descritto, risulta dunque con  ogni  evidenza
il ruolo latu sensu ausiliario rispetto al perseguimento di tali fini
di pubblico interesse che gli amministratori  indipendenti  assolvono
all'interno delle compagini societarie di cui  sono  chiamati  a  far
parte; e, conseguentemente, si dimostra del tutto coerente la  scelta
del regolatore  che  ha  individuato  nei  docenti  universitari  una
categoria particolarmente appropriata per ricoprire tale  ruolo,  che
per  certo  postula  il  professionale  possesso  di  cognizioni   di
«scienza»  essenzialmente  «libera»  da   qualsivoglia   vincolo   di
interesse particolare, come - per l'appunto - dispone in via generale
l'art. 33 della Costituzione. Lo stesso  regolatore,  improntando  le
proprie disposizioni normative al contenuto di  tale  articolo  della
legge fondamentale della Repubblica, non ha di per  se'  discriminato
il contributo di «scienza» che puo' essere  complessivamente  offerto
al riguardo dal corpo della docenza universitaria, senza  distinzioni
di sorta: e tale coerenza va - per l'appunto  -  ora  necessariamente
garantita,  nella  sua  sistematicita',  nell'ambito  -  all'evidenza
condizionante - della fonte normativa  immediatamente  sovraordinata,
ossia quella della legge. Per concludere  il  Collegio  in  relazione
all'irragionevole e contraddittoria  discriminazione  arbitrariamente
determinatasi tra docenti  reputa  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale cosi' come proposta. 
    7.  Le  suesposte  considerazioni  fondano,  in  definitiva,   il
giudizio di rilevanza ai fini della  compiuta  decisione  nel  merito
della presente controversia e di  non  manifesta  infondatezza  della
questione di illegittimita' costituzionale  dell'art.  6,  comma  10,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per contrasto con  l'art.  3  in
combinato disposto con l'art. 33 della Costituzione nei termini e per
le ragioni  esposti  in  motivazione.  Si  rimette  pertanto  la  sua
definizione alla Corte costituzionale con  sospensione  del  presente
giudizio e con trasmissione degli atti al Giudice delle  leggi.  Ogni
ulteriore statuizione - in rito, in merito e in ordine alle spese del
giudizio - resta riservata alla decisione definitiva. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della  Regione
autonoma  Trentino  -  Alto  Adige/Südtirol,  sede  di  Trento,   non
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 136 in epigrafe indicato: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione all'art. 3  in  combinato  disposto  con  l'art.  33  della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei termini e  per
le ragioni sopra indicate; 
        sospende per l'effetto il presente giudizio,  con  rinvio  di
ogni definitiva statuizione in rito, nel  merito  e  sulle  spese  di
lite, all'esito del promosso giudizio incidentale davanti alla  Corte
costituzionale cui la presente ordinanza va immediatamente trasmessa. 
    Ordina che, a cura della Segreteria del  Tribunale,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Trento nella Camera di consiglio  del  giorno  23
febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati: 
        Fulvio Rocco, Presidente 
        Carlo Polidori, Consigliere 
        Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore 
 
                        Il Presidente: Rocco 
 
 
                                               L'Estensore: Tassinari