N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 luglio 2021
Ordinanza del 26 luglio 2021 del Tribunale amministrativo regionale
per la Campania sul ricorso proposto da M. M. contro Ministero della
difesa.
Militari - Ordinamento militare - Trattamento economico stipendiale
aggiuntivo - Personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare - Previsione che subordina la
spettanza del beneficio stipendiale, secondo le modalita' e le
percentuali stabilite, al riconoscimento, in costanza di rapporto
di impiego, della dipendenza da causa di servizio per infermita'
ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), art. 1801, comma 1.
(GU n. 34 del 23-08-2023)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
(Sezione Sesta)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 3465 del 2018, proposto dal signor M. M.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto
presso lo studio dell'avvocato Stefano Caserta in Napoli, via del
Parco Margherita, n. 34;
contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato e per l'effetto domiciliato in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;
il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del
Comandante in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del provvedimento del . n. . di diniego dei
benefici economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1801 e
2159 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della
difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 la
dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale d'udienza;
1. In data ., il ricorrente - nella qualita' di appuntato scelto
dei carabinieri - ha chiesto al Comando Generale il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio di una infermita'.
In pendenza di tale procedimento, egli e' stato collocato in
congedo in data . (con verbale della prima commissione medica
ospedaliera, presso il Dipartimento militare di medicina legale di
Roma), per inidoneita' permanente in modo assoluto (con patologia che
e' stata ascritta alla tabella A, categoria 5, con il verbale di data
. della commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di
medicina legale di Roma).
In data ., il Comando generale ha concluso il procedimento ed ha
accolto l'istanza di accertamento della dipendenza dell'infermita' da
causa di servizio.
2. In data . , il ricorrente - ormai in congedo - ha chiesto al
Ministero della difesa l'attribuzione del beneficio economico
previsto dagli articoli 1801 e 2159 del codice dell'ordinamento
militare, approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010,
richiamando il provvedimento di data . di . riconoscimento della
dipendenza dell'infermita' da causa di servizio.
3. Con il provvedimento impugnato, di data 2 . il Ministero ha
respinto l'istanza, rilevando che i citati articoli 1801 e 2159
dispongono che il beneficio in questione spetti solo al militare che
«in costanza del rapporto di servizio» abbia ottenuto il decreto di
riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio,
mentre - nella specie - il decreto di riconoscimento e' stato emesso
in data , dunque successiva al collocamento in congedo.
4. Con il ricorso indicato in epigrafe, l'interessato ha
impugnato il diniego di data . , proponendo un unico articolato
motivo di ricorso, con cui ha lamentato la violazione degli articoli
1801 e 2159 del codice dell'ordinamento militare, approvato con il
decreto legislativo n. 66 del 2010.
Egli in particolare ha dedotto che:
- tali articoli sarebbero riproduttivi delle corrispondenti
regole previste dagli articoli 117 e 120 del regio decreto n. 3458
del 1928, che a suo tempo avevano previsto l'attribuzione ai militari
del beneficio della abbreviazione del tempo necessario a maturare gli
scatti di stipendio, beneficio spettante - ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 539 del 1950 «anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed
ai congiunti dei caduti per servizio»;
- ai sensi dell'art. 3 della medesima legge n. 539 del 1950,
«si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle
dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e
istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio
militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A,
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137»;
- nel vigore di tale normativa, la giurisprudenza (Cons.
Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3468, con richiami al
corrispondente principio enunciato dalla Commissione speciale del
Consiglio di Stato) aveva evidenziato che il beneficio in questione
della «anticipazione» spettava a chi avesse contratto l'infermita'
«in servizio e per causa di servizio», pur se il decreto di
riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio
era emesso dopo il collocamento a riposo del dipendente, «in quanto
non e' dipeso da lui la tempistica del riconoscimento delle
infermita'».
Inoltre, il ricorrente ha dedotto che, alla data del , gia' si
era pronunciata l'autorita' competente per l'ascrivibilita' della
patologia alla tabella A, sicche' anche per questa ragione non si
puo' considerare ostativo all'accoglimento della sua istanza il fatto
che l'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da
causa di servizio sia stata accolta dopo il suo collocamento in
congedo.
5. Il Ministero della difesa si e' costituito in giudizio ed ha
chiesto che il ricorso sia respinto.
6. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per sollevare
d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1801,
comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato con il
decreto legislativo n. 66 del 2010, e riguardante gli «scatti per
invalidita' di servizio», per il quale 'Al personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in
costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio per infermita' ascrivibile a una
delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una
sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non
riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello
stipendio per infermita' dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento
dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII categoria'.
6.1. Sotto il profilo testuale, tale comma 1 dispone che il
beneficio in questione spetta quando - «in costanza di rapporto di
impiego» - il militare abbia «ottenuto il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio».
6.2. E' ben vero che, nella vigenza dell'art. 3 della legge n.
539 del 1950, la giurisprudenza amministrativa si era espressa nel
senso che il corrispondente beneficio spettasse anche al militare
collocato in congedo, pur quando il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio fosse stato disposto in data successiva alla
cessazione dell'attivita' di servizio (cfr. la sopra citata sentenza
del Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3468).
Tale soluzione interpretativa risultava senz'altro suffragata dal
dato testuale del medesimo art. 3, poiche' la relativa disposizione
faceva riferimento - quale presupposto della spettanza del beneficio
- alla infermita' «debitamente riconosciuta», sicche' poco importava,
sotto il profilo temporale, che l'istanza del relativo riconoscimento
fosse stata accolta in costanza del rapporto di lavoro o dopo la sua
cessazione: oltre al dato testuale, rilevava il criterio
interpretativo rimarcato dalla citata sentenza del Consiglio di
Stato, per la quale non puo' avere conseguenze pregiudizievoli per il
militare «la tempistica del riconoscimento delle infermita'», che non
dipende da lui.
6.3. Senonche', il sopra riportato art. 1801, comma 1, del codice
dell'ordinamento militare, rilevante ratione temporis, ha previsto
che il beneficio in questione spetta al personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare «che, in
costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio».
6.4. La disposizione risulta chiara nel subordinare la spettanza
del beneficio al riconoscimento «in costanza di rapporto di impiego».
6.5. A tale enunciato normativo - di per se' insuperabile in sede
interpretativa, anche per la natura autoritativa del provvedimento
conclusivo del relativo procedimento - si e' uniformato il
provvedimento impugnato, sicche' le censure del ricorrente sotto tale
profilo risultano infondate.
7. Tuttavia, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per
sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale del
sopra riportato art. 1801, comma 1, nella parte in cui subordina la
spettanza del beneficio al riconoscimento «in costanza di rapporto di
impiego», per contrasto con gli articoli 3, 97 e 32 della
Costituzione
7. 1. Quanto alla rilevanza della questione, e' evidente che -
qualora la Corte Costituzionale dovesse espungere dal testo dell'art.
1801, comma 1, le parole «in costanza di rapporto di impiego» -
verrebbe meno il presupposto normativo sul quale si regge il
provvedimento impugnato, che, di conseguenza, dovrebbe essere
annullato.
7.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione e del parametro della ragionevolezza, in questa sede si
osserva che - nel suo testo attuale - il comma 1 dell'art. 1801
subordina la spettanza del beneficio a una circostanza di fatto -
cioe' alla durata del procedimento attivato con l'istanza di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio - che di per se'
non e' «imputabile» al dipendente che ha proposto tale istanza.
7.3. Inoltre, la manifesta irragionevolezza della scelta del
legislatore si puo' desumere anche dall'osservazione per la quale il
procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
ha i suoi tempi tecnici, mentre l'atto di collocamento in congedo e'
emesso inevitabilmente al termine di un procedimento estremamente
piu' rapido, dovendosi verificare con celerita' se possa o meno
continuare il rapporto di lavoro.
7.4. Si prospetta altresi' la violazione dell'art. 97 della
Costituzione col riferimento al principio del buon andamento della
pubblica amministrazione.
Infatti, il testo vigente dell'art. 1801, comma 1, come si e'
sopra osservato, nel disporre che il beneficio economico spetti solo
al militare che abbia ottenuto l'atto di riconoscimento della
dipendenza di servizio «in costanza di rapporto di impiego», contiene
una regola che puo' risultare «eccentrica» nel sistema, in quanto non
ha tenuto conto delle peculiarita' e delle diversita' dei due
procedimenti rilevanti (quello riguardante il congedo, quello
riguardante la dipendenza da causa di servizio), e che «avvantaggia»
l'amministrazione che ritardi la conclusione del procedimento
riguardante l'accertamento della dipendenza da causa di servizio,
evitandole il relativo onere economico per il solo fatto - dipendente
da fattori eterogenei - che tale conclusione segua il collocamento in
congedo, talvolta necessitato e neppure dipendente dalla volonta'
dell'interessato.
7.5. Quanto alla prospettata violazione dell'art. 32 della
Costituzione, osserva il Collegio che il subordinare la spettanza del
beneficio alla perdurante costanza del rapporto di lavoro potrebbe
indurre il dipendente - al fine di ottenere tale beneficio - a
procrastinare il rapporto di lavoro e dunque a non avvalersi della
normativa posta a sua tutela, con possibile vulnus della tutela della
sua salute.
8. Per le ragioni sinora esposte, il presente giudizio va sospeso
e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
delle questioni di costituzionalita' sollevate, con riguardo all'art.
1801, comma 1, del decreto legislativo n. 6 2010, ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 («Norme costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale»).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3465 del 2018
come in epig proposto, dichiara rilevanti e non manifestamente
infondate le question legittimita' costituzionale dell'art. 1801,
comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato con il
decreto legislativo n. 66 del 2010, in relazione articoli 3, 32 e 97
della Costituzione, nei termini esposti in motivazione.
Dichiara pertanto la sospensione del processo e ordina che a cura
della segre l'ordinanza sia notificata alle parti in causa e al
Presidente del Consigli Ministri, ed inoltre comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento; Cosi' deciso in Napoli nella camera
di consiglio del giorno 8 giugno 2021 - svoltasi con le modalita' di
cui all'art. 25 del decreto-legge n.137/2020 convertito dalla legge
n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - con l'intervento dei
magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere
Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore
Il Presidente: Scudeller
L'estensore: Fontana