Reg. ord. n. 100 del 2023 pubbl. su G.U. del 23/08/2023 n. 34

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania  del 26/07/2021

Tra: M. M. C/ Ministero Difesa



Oggetto:

Militari - Ordinamento militare - Trattamento economico stipendiale aggiuntivo - Personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare - Previsione che subordina la spettanza del beneficio stipendiale, secondo le modalità e le percentuali stabilite, al riconoscimento, in costanza di rapporto di impiego, della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 - Denunciata norma che subordina l’attribuzione del beneficio a una circostanza di fatto, vale a dire la durata del procedimento attivato con l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non imputabile al dipendente - Irragionevole scelta del legislatore desumibile dal fatto che il suddetto procedimento di riconoscimento ha i suoi tempi tecnici, mentre l’atto di collocamento in congedo è emesso inevitabilmente al termine di un procedimento più rapido - Disciplina che contiene una regola eccentrica nel sistema, poiché non tiene conto delle diverse peculiarità dei due procedimenti rilevanti, ossia quello riguardante il congedo e quello relativo alla dipendenza da causa di servizio - Lesione del principio di ragionevolezza - Previsione che avvantaggia l’amministrazione che ritardi la conclusione del procedimento inerente all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, evitandole il relativo onere economico laddove la relativa conclusione segua il collocamento in congedo - Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Prescrizione che, nel subordinare la spettanza del beneficio alla perdurante costanza del rapporto di lavoro, potrebbe indurre il dipendente, al fine di ottenerlo, a procrastinare il rapporto di lavoro, non avvalendosi della normativa posta a sua tutela - Lesione del diritto alla salute.




Norme impugnate:

decreto legislativo  del 15/03/2020  Num. 66  Art. 1801   Co.



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 32 

Costituzione  Art. 97 



Camera di Consiglio del 10 gennaio 2024 rel. PROSPERETTI


Testo dell'ordinanza

N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 luglio 2021

Ordinanza del 26 luglio 2021 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Campania sul ricorso proposto da M. M. contro Ministero  della
difesa. 
 
Militari - Ordinamento militare - Trattamento  economico  stipendiale
  aggiuntivo  -  Personale  dell'Esercito  italiano,   della   Marina
  militare e dell'Aeronautica militare - Previsione che subordina  la
  spettanza del beneficio stipendiale,  secondo  le  modalita'  e  le
  percentuali stabilite, al riconoscimento, in costanza  di  rapporto
  di impiego, della dipendenza da causa di  servizio  per  infermita'
  ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata
  al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. 
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
  militare), art. 1801, comma 1. 


(GU n. 34 del 23-08-2023)

 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
                           (Sezione Sesta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  3465  del  2018,  proposto  dal  signor  M.   M.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi  Adinolfi,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri  di  giustizia  e  domicilio  eletto
presso lo studio dell'avvocato Stefano Caserta  in  Napoli,  via  del
Parco Margherita, n. 34; 
    contro il Ministero della difesa,  in  persona  del  Ministro  in
carica, rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  Distrettuale  dello
Stato e per l'effetto domiciliato in Napoli, via Armando Diaz, n. 11; 
    il Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri,  in  persona  del
Comandante in carica, non costituito in giudizio; 
    per l'annullamento del provvedimento del . n. .  di  diniego  dei
benefici economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1801  e
2159 del decreto legislativo n. 66 del 2010. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
difesa; 
    Relatore nell'udienza  pubblica  del  giorno  8  giugno  2021  la
dott.ssa Angela Fontana  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale d'udienza; 
    1. In data ., il ricorrente - nella qualita' di appuntato  scelto
dei carabinieri - ha chiesto al Comando  Generale  il  riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio di una infermita'. 
    In pendenza di tale procedimento,  egli  e'  stato  collocato  in
congedo  in  data .  (con  verbale  della  prima  commissione  medica
ospedaliera, presso il Dipartimento militare di  medicina  legale  di
Roma), per inidoneita' permanente in modo assoluto (con patologia che
e' stata ascritta alla tabella A, categoria 5, con il verbale di data
. della commissione medica ospedaliera del Dipartimento  militare  di
medicina legale di Roma). 
    In data ., il Comando generale ha concluso il procedimento ed  ha
accolto l'istanza di accertamento della dipendenza dell'infermita' da
causa di servizio. 
    2. In data . , il ricorrente - ormai in congedo - ha  chiesto  al
Ministero  della  difesa  l'attribuzione  del   beneficio   economico
previsto dagli articoli  1801  e  2159  del  codice  dell'ordinamento
militare, approvato con  il  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
richiamando il provvedimento di  data .  di  .  riconoscimento  della
dipendenza dell'infermita' da causa di servizio. 
    3. Con il provvedimento impugnato, di data 2 .  il  Ministero  ha
respinto l'istanza, rilevando che  i  citati  articoli  1801  e  2159
dispongono che il beneficio in questione spetti solo al militare  che
«in costanza del rapporto di servizio» abbia ottenuto il  decreto  di
riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio,
mentre - nella specie - il decreto di riconoscimento e' stato  emesso
in data , dunque successiva al collocamento in congedo. 
    4.  Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  l'interessato   ha
impugnato il diniego di data  .  ,  proponendo  un  unico  articolato
motivo di ricorso, con cui ha lamentato la violazione degli  articoli
1801 e 2159 del codice dell'ordinamento militare,  approvato  con  il
decreto legislativo n. 66 del 2010. 
    Egli in particolare ha dedotto che: 
        - tali articoli sarebbero riproduttivi  delle  corrispondenti
regole previste dagli articoli 117 e 120 del regio  decreto  n.  3458
del 1928, che a suo tempo avevano previsto l'attribuzione ai militari
del beneficio della abbreviazione del tempo necessario a maturare gli
scatti di stipendio, beneficio spettante - ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 539 del 1950 «anche ai mutilati ed invalidi per servizio  ed
ai congiunti dei caduti per servizio»; 
        - ai sensi dell'art. 3 della medesima legge n. 539 del  1950,
«si considerano mutilati od invalidi per servizio  coloro  che,  alle
dirette dipendenze dello Stato e degli  enti  locali  territoriali  e
istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa  di  servizio
militare  o  civile,   debitamente   riconosciuta,   mutilazioni   od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella  A,
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137»; 
        - nel vigore di  tale  normativa,  la  giurisprudenza  (Cons.
Stato,  Sez.  IV,  25  giugno  2013,  n.  3468,   con   richiami   al
corrispondente principio enunciato  dalla  Commissione  speciale  del
Consiglio di Stato) aveva evidenziato che il beneficio  in  questione
della «anticipazione» spettava a chi  avesse  contratto  l'infermita'
«in servizio  e  per  causa  di  servizio»,  pur  se  il  decreto  di
riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di  servizio
era emesso dopo il collocamento a riposo del dipendente,  «in  quanto
non  e'  dipeso  da  lui  la  tempistica  del  riconoscimento   delle
infermita'». 
    Inoltre, il ricorrente ha dedotto che, alla data del  ,  gia'  si
era pronunciata l'autorita'  competente  per  l'ascrivibilita'  della
patologia alla tabella A, sicche' anche per  questa  ragione  non  si
puo' considerare ostativo all'accoglimento della sua istanza il fatto
che l'istanza di riconoscimento della dipendenza  dell'infermita'  da
causa di servizio sia stata  accolta  dopo  il  suo  collocamento  in
congedo. 
    5. Il Ministero della difesa si e' costituito in giudizio  ed  ha
chiesto che il ricorso sia respinto. 
    6. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per sollevare
d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1801,
comma 1, del  codice  dell'ordinamento  militare,  approvato  con  il
decreto legislativo n. 66 del 2010, e  riguardante  gli  «scatti  per
invalidita' di servizio», per il quale  'Al  personale  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare  che,  in
costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento  della
dipendenza da causa di servizio  per  infermita'  ascrivibile  a  una
delle categorie indicate nella tabella  A  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,  n.  915,  compete  una
sola  volta,  nel  valore  massimo,  un  beneficio  stipendiale,  non
riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50  per  cento  dello
stipendio per infermita' dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento
dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII categoria'. 
    6.1. Sotto il profilo testuale,  tale  comma  1  dispone  che  il
beneficio in questione spetta quando - «in costanza  di  rapporto  di
impiego» -  il  militare  abbia  «ottenuto  il  riconoscimento  della
dipendenza da causa di servizio». 
    6.2. E' ben vero che, nella vigenza dell'art. 3  della  legge  n.
539 del 1950, la giurisprudenza amministrativa si  era  espressa  nel
senso che il corrispondente beneficio  spettasse  anche  al  militare
collocato in congedo, pur quando il riconoscimento  della  dipendenza
da causa di servizio fosse stato disposto  in  data  successiva  alla
cessazione dell'attivita' di servizio (cfr. la sopra citata  sentenza
del Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3468). 
    Tale soluzione interpretativa risultava senz'altro suffragata dal
dato testuale del medesimo art. 3, poiche' la  relativa  disposizione
faceva riferimento - quale presupposto della spettanza del  beneficio
- alla infermita' «debitamente riconosciuta», sicche' poco importava,
sotto il profilo temporale, che l'istanza del relativo riconoscimento
fosse stata accolta in costanza del rapporto di lavoro o dopo la  sua
cessazione:  oltre   al   dato   testuale,   rilevava   il   criterio
interpretativo rimarcato  dalla  citata  sentenza  del  Consiglio  di
Stato, per la quale non puo' avere conseguenze pregiudizievoli per il
militare «la tempistica del riconoscimento delle infermita'», che non
dipende da lui. 
    6.3. Senonche', il sopra riportato art. 1801, comma 1, del codice
dell'ordinamento militare, rilevante ratione  temporis,  ha  previsto
che il beneficio  in  questione  spetta  al  personale  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare «che,  in
costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento  della
dipendenza da causa di servizio». 
    6.4. La disposizione risulta chiara nel subordinare la  spettanza
del beneficio al riconoscimento «in costanza di rapporto di impiego». 
    6.5. A tale enunciato normativo - di per se' insuperabile in sede
interpretativa, anche per la natura  autoritativa  del  provvedimento
conclusivo  del  relativo  procedimento  -  si   e'   uniformato   il
provvedimento impugnato, sicche' le censure del ricorrente sotto tale
profilo risultano infondate. 
    7. Tuttavia, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per
sollevare d'ufficio la questione di legittimita'  costituzionale  del
sopra riportato art. 1801, comma 1, nella parte in cui  subordina  la
spettanza del beneficio al riconoscimento «in costanza di rapporto di
impiego»,  per  contrasto  con  gli  articoli  3,  97  e   32   della
Costituzione 
    7. 1. Quanto alla rilevanza della questione, e'  evidente  che  -
qualora la Corte Costituzionale dovesse espungere dal testo dell'art.
1801, comma 1, le parole «in  costanza  di  rapporto  di  impiego»  -
verrebbe  meno  il  presupposto  normativo  sul  quale  si  regge  il
provvedimento  impugnato,  che,  di  conseguenza,   dovrebbe   essere
annullato. 
    7.2.  Quanto  alla   dedotta   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione e del parametro della ragionevolezza, in questa sede  si
osserva che - nel suo testo attuale  -  il  comma  1  dell'art.  1801
subordina la spettanza del beneficio a una  circostanza  di  fatto  -
cioe'  alla  durata  del  procedimento  attivato  con  l'istanza   di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio - che di per se'
non e' «imputabile» al dipendente che ha proposto tale istanza. 
    7.3. Inoltre, la  manifesta  irragionevolezza  della  scelta  del
legislatore si puo' desumere anche dall'osservazione per la quale  il
procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di  servizio
ha i suoi tempi tecnici, mentre l'atto di collocamento in congedo  e'
emesso inevitabilmente al termine  di  un  procedimento  estremamente
piu' rapido, dovendosi verificare  con  celerita'  se  possa  o  meno
continuare il rapporto di lavoro. 
    7.4. Si prospetta  altresi'  la  violazione  dell'art.  97  della
Costituzione col riferimento al principio del  buon  andamento  della
pubblica amministrazione. 
    Infatti, il testo vigente dell'art. 1801, comma  1,  come  si  e'
sopra osservato, nel disporre che il beneficio economico spetti  solo
al  militare  che  abbia  ottenuto  l'atto  di  riconoscimento  della
dipendenza di servizio «in costanza di rapporto di impiego», contiene
una regola che puo' risultare «eccentrica» nel sistema, in quanto non
ha tenuto  conto  delle  peculiarita'  e  delle  diversita'  dei  due
procedimenti  rilevanti  (quello  riguardante  il   congedo,   quello
riguardante la dipendenza da causa di servizio), e che  «avvantaggia»
l'amministrazione  che  ritardi  la  conclusione   del   procedimento
riguardante l'accertamento della dipendenza  da  causa  di  servizio,
evitandole il relativo onere economico per il solo fatto - dipendente
da fattori eterogenei - che tale conclusione segua il collocamento in
congedo, talvolta necessitato e  neppure  dipendente  dalla  volonta'
dell'interessato. 
    7.5.  Quanto  alla  prospettata  violazione  dell'art.  32  della
Costituzione, osserva il Collegio che il subordinare la spettanza del
beneficio alla perdurante costanza del rapporto  di  lavoro  potrebbe
indurre il dipendente - al  fine  di  ottenere  tale  beneficio  -  a
procrastinare il rapporto di lavoro e dunque a  non  avvalersi  della
normativa posta a sua tutela, con possibile vulnus della tutela della
sua salute. 
    8. Per le ragioni sinora esposte, il presente giudizio va sospeso
e va disposta la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale
delle questioni di costituzionalita' sollevate, con riguardo all'art.
1801, comma 1, del decreto legislativo n. 6 2010, ai sensi  dell'art.
23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  («Norme  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale»).  

 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  della  Campania  (Sezione
sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso  n.  3465  del  2018
come in  epig  proposto,  dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente
infondate le question  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1801,
comma 1, del  codice  dell'ordinamento  militare,  approvato  con  il
decreto legislativo n. 66 del 2010, in relazione articoli 3, 32 e  97
della Costituzione, nei termini esposti in motivazione. 
    Dichiara pertanto la sospensione del processo e ordina che a cura
della segre l'ordinanza sia notificata  alle  parti  in  causa  e  al
Presidente del Consigli Ministri, ed inoltre comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento; Cosi' deciso in Napoli nella  camera
di consiglio del giorno 8 giugno 2021 - svoltasi con le modalita'  di
cui all'art. 25 del decreto-legge n.137/2020  convertito  dalla legge
n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - con l'intervento dei
magistrati: 
        Santino Scudeller, Presidente 
        Carlo Buonauro, Consigliere 
        Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore 
 
                      Il Presidente: Scudeller 
 
                                                 L'estensore: Fontana