Decisioni



Il Presidente Amato ha redatto 171 decisioni dal suo ingresso alla Corte costituzionale il 12 settembre 2013.
Di seguito alcune delle più significative:
  • Trasmissibilità del cognome materno
    • Sull’art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Solleva le questioni per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU (ordinanza n. 18 del 2021).
    • Sull’illegittimità degli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno (sentenza n. 286 del 2016).
  • Identità di genere
    • Sulla rettificazione dell’attribuzione anagrafica di sesso: si esclude la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l’adeguamento dei caratteri sessuali (sentenza 221 del 2015).
  • Diritti degli stranieri
    • Sull’illegittimità dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile (sentenza 119 del 2015).
  • Benefici assistenziali e misure d’inclusione
    • Sull’illegittimità dell’art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede, nei confronti dei condannati per delitti di particolare allarme sociale che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, la revoca delle prestazioni sociali che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa. (Sentenza n. 137 del 2021).
    • Sulla revoca del reddito di cittadinanza. Si esclude l’illegittimità dell’art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in legge n. 26 del 2019, che impone di sospendere l’erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente a cui è applicata una misura cautelare personale per qualsiasi tipologia di reato. (sentenza n. 126 del 2021 e sentenza n. 120 del 2020 ).
  • Organizzazione costituzionale
    • Prerogative dei parlamentari e conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Sull’inammissibilità dei conflitti proposti da singoli parlamentari e dai gruppi parlamentari per la compressione dei tempi di discussione della legge di bilancio (ordinanza n. 60 del 2020).
    • Sui regolamenti parlamentari. Esclude l’illegittimità dell’autodichia prevista dai regolamenti delle Camere per i rapporti di lavoro dei dipendenti e per i rapporti con i terzi, ferma restando la possibilità che i regolamenti parlamentari possano dar luogo ad un conflitto tra poteri (sentenza n. 120 del 2014).
    • Sulla mancanza di attribuzioni costituzionali in capo al Comitato promotore di un referendum costituzionale in relazione alla fissazione della data del referendum, nella specie abbinata alle elezioni amministrative (ordinanza n. 195 del 2020).
  • Misure interdittive antimafia
    • Sull’illegittimità dell’applicazione degli effetti interdittivi della comunicazione antimafia per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), in quanto la condanna per tale reato non è di per sé un indice di appartenenza a un’organizzazione criminale (sentenza n. 178 del 2021).
  • Ordinamento penitenziario minorile
    • Per la concessione ai minorenni dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, si esclude l’illegittimità della previsione della pena massima non superiore rispettivamente a quattro e a tre anni, trattandosi di una ponderazione non irragionevole degli interessi coinvolti, che non contrasta con le esigenze di individualizzazione del trattamento minorile. (sentenza n. 231 del 2021).
    • Sull’illegittimità della necessaria collaborazione con la giustizia ai fini della concessione ai minori condannati per i gravi delitti cd. “ostativi” di cui all’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975 delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno (sentenza n. 263 del 2019).
  • Terzo settore e riparto delle competenze Stato-Regioni
    • Affidamento in convenzione del servizio di emergenza e urgenza alle cooperative sociali. Si esclude la possibilità per le Regioni, ai sensi dell’art. 57 cod. terzo settore, di affidare tale servizio in convenzione alle sole associazioni di volontariato (sentenza n. 255 del 2020).
    • Sulla disciplina transitoria del sistema nazionale del terzo settore. È ragionevole la delimitazione dei benefici regionali alle associazioni di promozione sociale che svolgano la propria attività istituzionale nel territorio della Regione, in quanto essa valorizza la specifica esperienza maturata dalle stesse associazioni nel contesto locale di riferimento, in funzione di una maggiore efficacia dell'intervento legislativo regionale (sentenza n. 27 del 2020).
    • Sull’organizzazione del sistema nazionale del terzo settore. Si esclude l’illegittimità della disciplina statale sull’Organismo nazionale di controllo (ONC), in quanto espressione della competenza statale in materia di “ordinamento civile”. Illegittimità della regolamentazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, intervenendo nelle materie di competenza regionale in assenza di procedure di leale collaborazione (sentenza n. 185 del 2018).