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    Sent. 245/2014 - Presidente TESAURO, Redattore FRIGO

    manifesta infondatezza

    Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio dell'imputato.

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    Sent. 244/2014 - Presidente NAPOLITANO, Redattore MORELLI

    non fondatezza

    Bilancio e contabilità pubblica - Dipendenti pubblici - Trattamenti di fine servizio liquidati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2012 - Prevista abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 2010 - Prevista riliquidazione d'ufficio dei trattamenti in questione, entro un anno dalla predetta data, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato art. 12, comma 20, senza recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Bilancio e contabilità pubblica - Trattamenti di fine servizio - Ricorsi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 % della base contributiva - Prevista estinzione da dichiararsi con decreto anche d'ufficio - Previsione, altresì, che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione di quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

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    Sent. 243/2014 - Presidente TESAURO, Redattore CRISCUOLO

    non fondatezza - inammissibilità

    Controversie in materia di lavoro e previdenza - Previsione che nelle controversie in materia di invalidità, cecità e sordità civili, handicap e disabilità, nonché di assegni di inabilità e di invalidità, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta, con ricorso al giudice competente, domanda di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni legittimanti la pretesa fatta valere - Previsione che l'espletamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda - Previsione che a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, in caso di mancata contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio non superiore a 30 giorni fissato con apposito decreto, il giudice stesso, con decreto non impugnabile e non modificabile, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese - Previsione dell'informativa obbligatoria all'INPS al fine della partecipazione alle operazioni peritali con un proprio perito. Accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario - Decreto di omologa del giudice - Mancata attribuzione della qualità di titolo esecutivo. Termine perentorio per il deposito della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU - Decreto di omologa dell'accertamento sul requisito sanitario senza preventivo contraddittorio - Termine perentorio per il deposito del ricorso introduttivo della fase contenziosa - Sanzione di inammissibilità sulla mancata specificazione dei motivi della contestazione. Prevista inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di cui all'art. 445- bis c.p.c.

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    Sent. 242/2014 - Presidente NAPOLITANO, Redattore AMATO

    non fondatezza

    Istruzione - Scuole paritarie private - Divieto implicito, secondo l'interpretazione della norma censurata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", di costituire intere sezioni ex novo per le classi paritarie, consentendo solo di costituire la prima classe per l'anno scolastico 2010/2011, la seconda per l'anno scolastico 2011/2012 e così via, a mano a mano che il nuovo ordinamento entri in vigore per tutte le classi.

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    Sent. 241/2014 - Presidente NAPOLITANO, Redattore GROSSI

    inammissibilità

    Enti locali - Prevista possibilità di distacco temporaneo di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel.

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    Sent. 240/2014 - Presidente TESAURO, Redattore MATTARELLA

    manifesta infondatezza

    Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al "valore del diritto accertato [dal giudice]" senza alcuna ulteriore specificazione o limite - Conseguente impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente.

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    Sent. 239/2014 - Presidente TESAURO, Redattore FRIGO

    illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseguenziale ex art. 27 legge n. 87/1953

    Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici penitenziari per i condannati per taluni delitti in assenza di collaborazione con la giustizia - Applicabilità anche con riferimento al beneficio della detenzione domiciliare speciale, previsto a favore delle condannate madri di minori con età non superiore ai 10 anni.

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    Sent. 238/2014 - Presidente TESAURO, Redattore TESAURO

    illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza

    Consuetudine internazionale - Immunità degli Stati dalla giurisdizione civile dei tribunali degli Stati esteri - Esclusione della giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra, commessi iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nello Stato del giudice adìto - Norma prodotta nell'ordinamento italiano mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza 3 febbraio 2012 (Allemagne c. Italie); Trattati e convenzioni internazionali - Statuto delle Nazioni Unite (ONU) - Impegno di ciascuno Stato membro a conformarsi alle decisioni emesse dalla Corte internazionale di giustizia nei procedimenti di cui è stato parte - Conseguente obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano; Adesione dell'Italia alla Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni - Conseguente obbligo del giudice nazionale di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi iure imperii dal Terzo Reich [almeno in parte] nel territorio italiano; Adeguamento alla sentenza con cui la Corte internazionale di giustizia, definendo un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile - Obbligo per il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte di rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo (e anche quando ha già emesso sentenza definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione) - Applicabilità di tale previsione alle cause civili di risarcimento del danno per crimini di guerra commessi iure imperii dal Terzo Reich almeno in parte nel territorio italiano.

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    Sent. 237/2014 - Presidente TESAURO, Redattore AMATO

    non fondatezza

    Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Riduzione della spesa per studi e incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione; Previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge impugnato, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate; Disposizioni in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.

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    Sent. 236/2014 - Presidente TESAURO, Redattore CORAGGIO

    inammissibilità

    Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Credito d'imposta per attività di ricerca industriale e sviluppo, attribuito alle imprese dall'art. 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006 ("finanziaria 2007") - Successivo assoggettamento, disposto dal decreto-legge n. 185 del 2008, alla disciplina sul monitoraggio dei crediti d'imposta (dettata dall'art. 5, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 138 del 2002) e contestuale fissazione di un limite alla copertura finanziaria del beneficio. Procedura per selezionare le imprese concretamente destinate a fruire del beneficio tra quelle che avevano avviato attività di ricerca prima del 29 novembre 2008 [data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008] - Previsione di un meccanismo di selezione sostanzialmente casuale, basato sulla priorità cronologica di arrivo all'Agenzia delle entrate di atti trasmessi per via telematica.