Titolo
SENT. 110/97. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - ATTO INTRODUTTIVO - INDICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA CHE L'ATTORE OFFRE IN COMUNICAZIONE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - OMESSA GARANZIA DELL'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' DA PARTE DEL CONTUMACE DELLE SCRITTURE PRIVATE PRODOTTE CONTRO DI LUI - ASSENZA DI RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELLA DIVERSA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E DAVANTI AL PRETORE E AL TRIBUNALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimita' costituzionale dell'art. 318, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione, poiche' tale norma, analogamente a quanto affermato con riferimento all'art. 313, primo comma, cod. proc. civ., che disciplina il contenuto della domanda nel procedimento innanzi al pretore e al conciliatore, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., poiche' non vi sono ragioni per differenziare, ai fini della conoscibilita' delle scritture private, il procedimento innanzi al giudice di pace (cosi' come in passato quello davanti al giudice conciliatore) da quelli proposti innanzi al pretore o al tribunale. - V. S. n. 214/1991. Sul processo civile contumaciale, si vedano, tra le altre, S. nn. 250/1986 e 317/1989. red.: F. Mangano
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Riferimenti normativi
codice di procedura civile
n. 0
art. 318
co. 1
codice di procedura civile
n. 0
art. 215
n.1
co. 0
N. 110
SENTENZA 9-22 APRILE 1997
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo
comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n.
1, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1996
dal giudice di pace di Trani nel procedimento civile vertente tra
Sorrenti Francesco e De Palma Francesca ed altro, iscritta al n. 490
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, del l'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento civile, nel quale i convenuti erano
rimasti contumaci, il giudice di pace di Trani, con ordinanza in data
25 gennaio 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione
all'art. 215, primo comma, numero 1, dello stesso codice, nella
parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio
ordinario innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro,
l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in
comunicazione.
Il rimettente, dopo aver premesso che la Corte costituzionale, con
sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, ha dichiarato la parziale
illegittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura
civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1 del medesimo
codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace
del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura
privata nei procedimenti di cognizione ordinaria, e che, con sentenza
n. 214 del 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba
contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che
l'attore offre in comunicazione, osserva che l'art. 318, primo comma,
del codice di procedura civile, avente ad oggetto il contenuto della
domanda nel procedimento davanti al giudice di pace, riproduce
esattamente il disposto del primo comma dell'art. 313, nel testo
anteriore alla riforma del codice di procedura civile, introdotta con
le leggi 26 novembre 1990, n. 353 e 21 novembre 1991, n. 374, e si
pone anch'esso in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in
quanto non consente al contumace la possibilità di conoscere le
scritture prodotte dall'attore contestualmente alla sua costituzione
in giudizio e non indicate nell'atto introduttivo.
Considerato in diritto
1. - Il giudice di pace di Trani ha sollevato, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura
civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1, del
medesimo codice, nella parte in cui non prevede che l'atto
introduttivo del giudizio innanzi al giudice di pace debba contenere,
tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre
in comunicazione.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte già dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 313,
primo comma, del codice di procedura civile, che, nel testo anteriore
alle leggi n. 353 del 1990 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile) e n. 374 del 1991 (Istituzione del giudice di pace),
disciplinava il contenuto della domanda nel procedimento davanti al
pretore e al conciliatore, in quanto, pur determinandosi, nei
confronti del contumace, l'effetto del riconoscimento tacito della
scrittura privata, ex art. 215, primo comma, numero 1, del codice di
procedura civile, la indicata disposizione non garantiva "alla
controparte convenuta la conoscibilità della scrittura privata che
l'attore deposita al momento della sua costituzione in giudizio"
(sentenza n. 214 del 1991), e si poneva, per tale ragione, in
contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Il legislatore della riforma, senza tener conto della predetta
decisione, ha tralatiziamente riprodotto il testo della citata
disposizione trasfondendolo nell'attuale art. 318 del codice di
procedura civile, che regola il contenuto della domanda nel
procedimento davanti al giudice di pace, ed ha quindi omesso di
prescrivere che nell'atto introduttivo sia fatta menzione della
scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.
La norma denunciata non può, pertanto, sottrarsi alla declaratoria
di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 della
Costituzione, per il medesimo motivo enunciato nella ricordata
sentenza n. 214 del 1991. Infatti non vi sono ragioni per
differenziare, ai fini della conoscibilità della scrittura privata,
il procedimento innanzi al giudice di pace (così come in passato
quello davanti al giudice conciliatore) da quelli proposti innanzi al
tribunale e al pretore.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 318, primo
comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede
che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba
contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in
comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola