Sentenza 110/1997 (ECLI:IT:COST:1997:110)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GRANATA - Redattore:
Camera di Consiglio del 26/02/1997;    Decisione  del 09/04/1997
Deposito del 22/04/1997;   Pubblicazione in G. U. 30/04/1997  n. 18
Norme impugnate:
Massime:  23212 
Massime:  23212 
Atti decisi:

Massima n. 23212
Titolo
SENT. 110/97. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - ATTO INTRODUTTIVO - INDICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA CHE L'ATTORE OFFRE IN COMUNICAZIONE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - OMESSA GARANZIA DELL'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' DA PARTE DEL CONTUMACE DELLE SCRITTURE PRIVATE PRODOTTE CONTRO DI LUI - ASSENZA DI RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELLA DIVERSA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E DAVANTI AL PRETORE E AL TRIBUNALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Illegittimita' costituzionale dell'art. 318, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione, poiche' tale norma, analogamente a quanto affermato con riferimento all'art. 313, primo comma, cod. proc. civ., che disciplina il contenuto della domanda nel procedimento innanzi al pretore e al conciliatore, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., poiche' non vi sono ragioni per differenziare, ai fini della conoscibilita' delle scritture private, il procedimento innanzi al giudice di pace (cosi' come in passato quello davanti al giudice conciliatore) da quelli proposti innanzi al pretore o al tribunale. - V. S. n. 214/1991. Sul processo civile contumaciale, si vedano, tra le altre, S. nn. 250/1986 e 317/1989. red.: F. Mangano
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 24

Riferimenti normativi
codice di procedura civile  n. 0  art. 318  co. 1
codice di procedura civile  n. 0  art. 215  n.1  co. 0


Pronuncia

N. 110

SENTENZA 9-22 APRILE 1997


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;


ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1996 dal giudice di pace di Trani nel procedimento civile vertente tra Sorrenti Francesco e De Palma Francesca ed altro, iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, del l'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Fernanda Contri.


Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile, nel quale i convenuti erano rimasti contumaci, il giudice di pace di Trani, con ordinanza in data 25 gennaio 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio ordinario innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

Il rimettente, dopo aver premesso che la Corte costituzionale, con sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1 del medesimo codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria, e che, con sentenza n. 214 del 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione, osserva che l'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, avente ad oggetto il contenuto della domanda nel procedimento davanti al giudice di pace, riproduce esattamente il disposto del primo comma dell'art. 313, nel testo anteriore alla riforma del codice di procedura civile, introdotta con le leggi 26 novembre 1990, n. 353 e 21 novembre 1991, n. 374, e si pone anch'esso in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non consente al contumace la possibilità di conoscere le scritture prodotte dall'attore contestualmente alla sua costituzione in giudizio e non indicate nell'atto introduttivo.


Considerato in diritto

1. - Il giudice di pace di Trani ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte già dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile, che, nel testo anteriore alle leggi n. 353 del 1990 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) e n. 374 del 1991 (Istituzione del giudice di pace), disciplinava il contenuto della domanda nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore, in quanto, pur determinandosi, nei confronti del contumace, l'effetto del riconoscimento tacito della scrittura privata, ex art. 215, primo comma, numero 1, del codice di procedura civile, la indicata disposizione non garantiva "alla controparte convenuta la conoscibilità della scrittura privata che l'attore deposita al momento della sua costituzione in giudizio" (sentenza n. 214 del 1991), e si poneva, per tale ragione, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Il legislatore della riforma, senza tener conto della predetta decisione, ha tralatiziamente riprodotto il testo della citata disposizione trasfondendolo nell'attuale art. 318 del codice di procedura civile, che regola il contenuto della domanda nel procedimento davanti al giudice di pace, ed ha quindi omesso di prescrivere che nell'atto introduttivo sia fatta menzione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

La norma denunciata non può, pertanto, sottrarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 della Costituzione, per il medesimo motivo enunciato nella ricordata sentenza n. 214 del 1991. Infatti non vi sono ragioni per differenziare, ai fini della conoscibilità della scrittura privata, il procedimento innanzi al giudice di pace (così come in passato quello davanti al giudice conciliatore) da quelli proposti innanzi al tribunale e al pretore.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola