Sentenza 303/1986 (ECLI:IT:COST:1986:303)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LA PERGOLA - Redattore:
Camera di Consiglio del 12/12/1986; Decisione del 19/12/1986
Deposito del 31/12/1986; Pubblicazione in G. U. 09/01/1987
n. 2
Norme impugnate:
Massime:
12692
12693
Atti decisi:
Titolo
SENT. 303/86 A. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO - DECRETO EMESSO SULLA BASE DI TITOLI AVENTI GIA' EFFICACIA ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DELLE COMPETENZE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' irrazionale che l'esecutorieta' provvisoria del decreto ingiuntivo sia limitata al solo accoglimento della relativa domanda d'ingiunzione, dovendo l'accoglimento stesso ricomprendere, quale normale completamento, ai fini della completa garanzia del diritto di agire in giudizio, la liquidazione delle spese e degli onorari. Onde il contrasto con gli artt. 24, comma primo, e 3 Cost., considerato che il decreto ingiuntivo e', nel caso, necessario al creditore al fine di conseguire titolo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che se il creditore, allo stesso fine agisce in base a cambiali non attraverso il procedimento monitorio, ma per la via del giudizio ordinario nella sentenza di condanna, a differenza del decreto ingiuntivo, le spese possono essergli liquidate. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dei precetti costituzionali suindicati - l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358 (contenente modifiche degli artt. 495, 641 e 653 cod. proc. civ. relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), il quale, sostituendo il terzo comma dell'art. 641, stesso codice, ha escluso che nel decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli aventi gia' efficacia esecutiva, il giudice possa liquidare le spese e le competenze).
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Riferimenti normativi
legge
10/05/1976
n. 358
art. 2
co. 0
Titolo
SENT. 303/86 B. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO - DECRETO EMESSO SULLA BASE DI TITOLI AVENTI GIA' EFFICACIA ESECUTIVA - SPESE E COMPETENZE RELATIVE - LIQUIDAZIONE - POSSIBILITA' SOLO NELLA SENTENZA CHE RESPINGE L'OPPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via conseguenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 - a seguito della intervenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358 (contenente modifiche degli artt. 495, 641 e 653 cod. proc. civ. relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), l'art. 653, terzo comma, detto codice, come sostituito dall'art. 3 legge citata, che consente al giudice, nella sentenza con cui rigetta totalmente o parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo (emesso sulla base di titolo con efficacia esecutiva), di liquidare anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo stesso, poiche' la violazione degli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., riconosciuta nei confronti dell'art. 2 legge medesima, coinvolge la procrastinazione della liquidazione delle spese sancita dall'impugnato art. 3. - S. n. 303/1986, massima sub a).
Altri parametri e norme interposte
legge
11/03/1953
n. false
art. 27
Riferimenti normativi
codice di procedura civile
n. 0
art. 653
co. 3
legge
10/05/1976
n. 358
art. 3
co. 0
N. 303
SENTENZA 19-31 DICEMBRE 1986
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof.
Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,
prof. Vincenzo CAIANIELLO.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 10
maggio 1976, n.358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del
codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento
ed al decreto d'ingiunzione), promosso con ordinanza emessa il 27
aprile 1979 dal Tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente
tra s.r.l. Immobiliare Morbegno Casa e la s.p.a. Banca Provinciale
Lombarda, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.8 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 (notificata il 21
maggio e comunicata il 16 settembre successivi, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1979 e iscritta al n. 801
R.O.1979), il Tribunale di Cremona,
investito dell'opposizione al decreto 15 luglio 1977 con il quale il
Presidente dello stesso Tribunale sulla base di titoli cambiari
aventi efficacia esecutiva di cui era munita la ricorrente, aveva
ingiunto alla s.r.l. Immobiliare Morbegno-Casa di pagare alla
ricorrente Banca Provinciale Lombarda s.p.a. la somma di lire
40.000.000, oltre le spese di procedimento liquidate in L. 238.200,
ivi compresi diritti ed onorari di difesa, respinse l'eccezione
d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, e giudicò
rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non
manifestamente infondata l'eccezione, dalla opposta Banca sollevata,
di illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n.
385, per il quale nel decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli
già aventi efficacia esecutiva non vengono liquidate le spese e le
competenze.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si
è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto depositato il 28 gennaio 1980 con il quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per
l'inammissibilità e, comunque, per la infondatezza della proposta
questione.
2.2. - Nell'adunanza del 12 dicembre 1986 in camera di consiglio
il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato in diritto
3.1. - Il Tribunale di Cremona ha giudicato non manifestamente
infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione
d'illegittimità costituzionale dell'art.2 l. 10 maggio 1976, n. 385
(rectius 358) per il quale l'ultimo comma dell'art. 641 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente: Nel decreto, eccetto per
quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva
secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le
competenze e ne ingiunge il pagamento, sotto il duplice riflesso che
I) è addossato al creditore il costo del processo monitorio
necessario al fine di conseguire il titolo valido per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale, in contrasto con l'art. 24 Cost., II) è violato
l'art. 3 Cost. per essere consentito al creditore di conseguire sulla
base delle cambiali in giudizio ordinario con la sentenza avente
efficacia di giudicato la condanna nelle spese del convenuto laddove
sono le spese poste a carico del creditore il quale ottenga sulla
base di cambiale il decreto ingiuntivo al fine d'iscrivere ipoteca
giudiziale. Ha poi il Tribunale giudicato rilevante la questione in
quanto il giudizio de quo, per quanto attiene alla liquidazione delle
spese nella fase monitoria, non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.
3.2. - L'irrazionalità della novellazione, cui l'art. 2 l.
358/1976 ha assoggettato l'ultimo comma dell'art. 641, deriva da ciò
che l'esecutorietà provvisoria del decreto giustificata dall'essere
il creditore munito di titolo esecutivo non cessa di essere
legittimata dall'accoglimento della domanda, di cui è normale
complemento la liquidazione delle spese e delle competenze in difetto
della quale il diritto di agire in giudizio, per antico insegnamento
sarebbe in guisa monca garantito. La violazione degli artt. 3 e 24
co. 1 Cost. coinvolge la procrastinazione sancita dall'art. 3 l.
358/1976 che ha aggiunto all'art. 653 il terzo comma ("Con la
sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il
decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia
esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche
le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo"); art. 3 del quale, ai
sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata
l'illegittimità costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio
1976, n. 358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di
procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al
decreto d'ingiunzione), ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n.
87;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 653 co. 3
c.p.c. come sostituito dall'art. 3 l. 10 maggio 1976, n. 358.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore di cancelleria: VITALE