Titolo
SENT. 220/86 A. TUTELA GIURISDIZIONALE - GARANZIA DEL PROCESSO GIUSTO - APPLICAZIONE SOSTANZIALE DEL PRINCIPIO NEL PROCESSO CIVILE - POTERI DEL GIUDICE.
Testo
Il principio del "processo giusto", che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire, trova applicazione sostanziale anche nel processo civile, e cio' comporta che esso venga celebrato non gia' per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti - siano esse attori o convenuti - ma per rendere decisione di merito stabilendo chi ha ragione e chi ha torto. Ne consegue che il processo civile deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale, ne' deve, nei limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali, e il giudice ha l'obbligo di adoperarsi per evitare che questo si verifichi.
Titolo
SENT. 220/86 B. PROCEDIMENTO CIVILE - SITUAZIONE DI SCOMPARSA DEL CONVENUTO - POTERI DEL GIUDICE - OMESSA PREVISIONE DELLA NOMINA DI UN CURATORE, DELLA INTERRUZIONE DEL PROCESSO E DELLA SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "PROCESSO GIUSTO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. ASSENZA E MORTE PRESUNTA - SCOMPARSA - NOMINA DI UN CURATORE - NECESSITA' IN CASO DI GIUDIZIO INSTAURATO NEI CONFRONTI DI CONVENUTO IN SITUAZIONE DI SCOMPARSA - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE ADITO DI DISPORRE L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO E DI SEGNALARE LA SITUAZIONE AL P.M. PERCHE' PROMUOVA LA NOMINA DEL CURATORE, NEI CUI CONFRONTI DEBBA L'ATTORE RIASSUMERE IL GIUDIZIO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL "PROCESSO GIUSTO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Escluso che costituisca "diritto vivente" l'interpretazione estensiva dell'art. 182 cod. proc. civ. - in virtu' della quale rientrerebbe tra i poteri del giudice invitare l'attore, in caso di scomparsa del convenuto, a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore ed a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di quest'ultimo - e tenuto conto che i contraddittori dello "scomparso", pur legittimati a chiedere la nomina del curatore, possono non nutrirvi concreto interesse, l'impossibilita', per il giudice adito, di disporre l'interruzione del processo in cui lo "scomparso" non sia rappresentato dal curatore, e di darne notizia al P.M. perche' promuova la necessaria nomina da parte del tribunale competente, e' contraria all'ideale - che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire - del "processo giusto", il quale, in quanto finalizzato, nel processo civile, ad una pronuncia di merito (che stabilisca chi ha ragione e chi torto), deve avere ad oggetto la verifica dell'"azione" in senso sostanziale e (nei limiti del possibile) non esaurirsi nell'esame dei presupposti processuali, dovendo il giudice adoperarsi per evitare che cio' si verifichi. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i richiamati parametri costituzionali - gli artt. 75 e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. (Non rientra, peraltro, tra i compiti della Corte l'individuazione dei criteri alla cui stregua identificare la sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino la nomina del curatore allo "scomparso").
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Riferimenti normativi
codice di procedura civile
n. 0
art. 75
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 300
co. 0
N. 220
SENTENZA 14 OTTOBRE 1986
Deposito in cancelleria: 16 ottobre 1986.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 50/1 s.s. del 22 ottobre 1986.
Pres. LA PERGOLA - Rel. ANDRIOLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA -
Prof. GIOVANNI CONSO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE
BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv.
UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO
BALDASSARRE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 75
e 300 cod. di proc. civ. promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1978 dal Pretore di Viadana nel
procedimento civile vertente tra Pettenati Pace e altre contro
Spaggiari Carlo iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 dell'anno
1979;
2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1983 dal Pretore di S.
Margherita di Belice nel procedimento civile vertente tra Catalanotto
Calogero ed altro contro Ferrara Antonino iscritta al n. 277 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 239 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto:
1.1. - Con atto notificato il 27 settembre 1978 ai sensi dell'art.
143 c.p.c., Pettenati Pace, Ernestina e Teresa convennero avanti il
Pretore di Viadana Spaggiari Carlo, nato a Cogozzo di Viadana il 19
marzo 1836 emigrato in Brasile da lunghissimo tempo e di dimora,
residenza e domicilio sconosciuti, per sentir dichiarare che esse
attrici avevano acquisito per usucapione la proprietà di quota di
metà dell'immobile descritto in narrativa, quota che, in aggiunta alle
loro già in comproprietà, faceva risultare le stesse comproprietarie
dell'intero per 1/3 ciascuna.
L'adi'to Pretore, dichiarata la contumacia dello Spaggiari, assunse
la prova per testi articolata nell'interesse delle attrici e le rinviò
per la decisione all'udienza del 13 dicembre 1978.
1.2. - Con ordinanza emessa il 18 dicembre 1978 (notificata il 2 e
comunicata il 9 del successivo gennaio 1979, pubblicata nella G. U. n.
161 del 13 giugno 1979 e iscritta al n. 254 R.O. 1979) l'adi'to Pretore
- disposta la sospensione del processo - ha giudicato non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 comma primo Cost.,
la questione - sollevata d'ufficio - di legittimità costituzionale
dell'art. 75 c.p.c. nella parte in cui non prevede per chi intenda
agire nei confronti di persona rispetto alla quale ricorrono
presupposti di "scomparsa" e di "assenza" l'onere di preventivamente
adi're il Tribunale a sensi degli artt. 48 ss. c.c. onde far valere la
pretesa in costanza di legittima rappresentanza processuale del
convenuto non più comparso nel luogo del suo ultimo domicilio o
dell'ultima sua residenza senza dare più notizie.
2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei
ministri l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto
depositato il 3 luglio 1979 dichiararsi non fondata la proposta
questione.
3.1. - Con atto, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 30
settembre 1982, Catalanotto Giuseppe e Calogero convennero avanti il
Pretore di S. Margherita di Belice Ferraro (melius Ferrara) Antonino fu
Calogero, emigrato da oltre mezzo secolo con tutta la propria famiglia
all'estero e che più non si era fatto vedere a Sambuca di Sicilia, suo
paese natio, né si era interessato tramite persone di sua fiducia né
aveva di spiegato attività e godimento sul terreno oggetto del
giudizio, per sentir dichiarare che essi attori avevano usucapito il
fondo rustico intestato a catasto a Ferraro Antonino fu Calogero (in
effetti Ferrara Antonino fu Calogero).
L'adi'to Pretore assunse la prova per testi articolata
nell'interesse degli attori, e, senza dichiarare la contumacia del
convenuto, ritenne la causa per la decisione.
3.2. - Con ordinanza emessa il 7 febbraio 1983 (notificata il 17 e
comunicata il 23 successivi; pubblicata nella G. U. n. 239 del 31
agosto 1983 e iscritta al n. 277 R.O. 1983) l'adi'to Pretore ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 75 e 300 c.p.c., in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in
cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del
convenuto, la interruzione del processo, la segnalazione, ad opera del
giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di
un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.
4. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei
ministri l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto
depositato il 20 settembre 1983 dichiararsi non fondata la proposta
questione.
5. - Nell'adunanza dell'8 ottobre 1986 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti.
Considerato in diritto:
6. - La continenza delle questioni sollevate impone la riunione
degli incidenti nn. 254/1979 e 277/1983 ai fini di unitaria
deliberazione.
7.1. - Il Pretore di S. Margherita di Belice - accertato che il
convenuto Ferrara Antonino, nato a Sambuca di Sicilia il 31 ottobre
1836, non solo era di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (di
talché la citazione gli era stata notificata ai sensi dell'art. 143
c.p.c.) e che da oltre un cinquantennio, se non addirittura dall'inizio
del secolo, era emigrato "in America" senza dare più notizie e che
pertanto si configurava "una vera e propria situazione di scomparsa
quale è prevista dall'art. 48 c.c." - ha osservato che la procedura di
nomina del curatore dello scomparso, di cui all'art. 48 c.c., che è
indirizzata alla conservazione della sfera giuridica dello scomparso,
non potrebbe essere promosso da chi, come il contraddittore dello
scomparso, "aggredisce tale sfera giuridica"; da queste considerazioni
ha il Pretore desunto la sussistenza di un vuoto legislativo, che può
essere colmato sol conferendo al giudice adìto, il quale venga nel
corso del processo a conoscenza di una situazione di assenza del
convenuto, il potere di dichiarare l'interruzione del giudizio per dare
al Pubblico Ministero notizia del caso perché promuova la nomina di un
curatore nei cui confronti possa l'attore riassumere il giudizio in non
diversa guisa di quel che l'art. 300 c.p.c. dispone ove si venga a
conoscenza della sopravvenuta morte del contumace. Non essendo siffatta
disciplina dettata negli artt. 75 e 300 c.p.c., il Pretore ha
dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24
comma primo e secondo, la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove
emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del
processo, la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico
Ministero perché promuova la nomina di un curatore nei cui confronti
debba l'attore riassumere il giudizio.
Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato, dopo aver
riassunto le argomentazioni svolte nell'intervento spiegato
nell'incidente n. 274/1979, e richiamato la sent. 24 giugno 1974, n.
1906, con la quale la Corte di Cassazione aveva deciso che "la mancanza
assoluta di notizie in ordine ad un soggetto allontanatosi dal luogo
del suo ultimo domicilio (an et ubi sit) determina una paralisi di
attività per chi vanta diritti od abbia spettative nei confronti dello
scomparso privo di un rappresentante legale o di un procuratore", alla
quale "situazione è possibile ovviare soltanto attraverso l'emanazione
del provvedimento di nomina del curatore speciale, a norma del
combinato disposto degli artt. 48, primo comma cod. civ. e 721 cod.
proc. civ., nei confronti del quale è consentito instaurare un
regolare rapporto processuale", ha ravvisato due ostacoli
all'accoglimento dell'incidente nel "fatto che l'art. 300 c.p.c.
postula un processo ritualmente incardinato (come non è nella specie e
giusta quanto riconosce lo stesso Pretore denunciante quando, dopo aver
posto in luce la importanza del principio del contraddittorio, accenna
alla "sopravvenuta morte del contumace")", e nel "fatto che il giudice
non può di norma nel processo civile prendere iniziativa di sorta
nell'interesse delle parti".
7.2. - Poiché l'interpretazione estensiva dell'art. 182 c.p.c., in
virtù della quale rientrerebbe nei poteri del giudice invitare
l'attore a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore e
a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di
quest'ultimo, non può essere assunta al livello di quel "diritto
vivente" che consentirebbe di dire la proposta questione risolubile con
l'applicazione, condotta dai giudici a quibus, dei dettami espressi
nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al
codice civile, questa Corte non può esimersi dall'esaminare la
questione, che è da giudicare fondata perché il processo nel quale lo
"scomparso" non sia rappresentato dal curatore è contrario all'ideale
del "processo giusto" che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost.
confluiscono a garantire.
Il giusto processo civile vien celebrato non già per sfociare in
pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle
parti che vi partecipano - siano esse attori o convenuti - ma per
rendere pronuncia di merito rescrivendo chi ha ragione e chi ha torto:
il processo civile deve avere per oggetto la verifica della sussistenza
dell'azione in senso sostanziale di chiovendiana memoria, né deve, nei
limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione sui presupposti
processuali, e per evitare che ciò si verifichi si deve adoperare il
giudice.
Questa verità, non avvertita dall'Avvocatura generale dello Stato
(supra 7.1.), ha sentito il Pretore di S. Margherita di Belice che, a
differenza del Pretore di Viadana, non ha dichiarato la contumacia
dello "scomparso" ma ha ravvisato la contrarietà ai commi primo e
secondo dell'art. 24 Cost. degli artt. 75 e 300 c.p.c. nell'assenza di
un potere che consenta al giudice, il quale avverta una situazione di
"scomparsa" del convenuto, di disporre l'interruzione del processo e di
darne notizia al Pubblico Ministero perché il rappresentante della
legge rivolga al tribunale competente istanza di nomina del curatore
dello scomparso; processo che sarà riassunto ad istanza del curatore
nominato ovvero dei controinteressati.
Vero che a presentare la istanza di nomina del curatore dello
scomparso sono legittimati anche i contraddittori dello scomparso ma
costoro possono non nutrirvi concreto interesse - il che non ha
avvertito il Pretore di Viadana - e migliore è, pertanto, il partito
di affidare la nomina del curatore al congiunto magistero del giudice
adìto e del Pubblico Ministero.
8. - La individuazione dei criteri, cui deve obbedire la verifica
della sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino la nomina
del curatore allo "scomparso", non rientra nei compiti di questa Corte
la quale non può esimersi dal rilevare che il merito delle due vicende
sottoposte al suo esame si basa sulla inattività anche sostanziale
dello "scomparso" e sulla usucapione dei beni controversi che i
contraddittori ne han desunto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti 254/1979 e 277/1983,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300
c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di
scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la
segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero
perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba
l'attore riassumere il giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere