Ritenuto in fatto:
1. - La Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di
Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con tre ricorsi in
data 4 aprile 1985, hanno proposto distinte impugnazioni contro la
legge 27 febbraio 1985, n. 49 ("Provvedimenti per il credito alla
cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione"), in quanto invasiva di proprie competenze statutariamente
garantite.
La Provincia autonoma di Bolzano ha concluso per la dichiarazione
di illegittimità costituzionale della legge nel suo complesso,
compreso il titolo I, se ed in quanto applicabile anche al territorio
di quella Provincia, ovvero, se e in quanto il titolo I non sia
applicabile, ha chiesto che siano dichiarati costituzionalmente
illegittimi gli artt. da 14 a 20 della suddetta legge, per violazione
degli artt. 3, terzo comma; 8, n. 20; 9, nn. 3 e 8; 15; 16 e 78 dello
Statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e
dell'art. 5 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 31 luglio
1978, n. 1017.
La Provincia autonoma di Trento ha chiesto che la legge n. 49 del
1985 venga dichiarata costituzionalmente illegittima nel suo complesso
e, in particolare, che tale sia dichiarato l'art. 19, primo e terzo
comma, per violazione degli artt. 3, terzo comma; 8, n. 20; 9, nn. 3 e
8; 15; 16 e 78 dello Statuto speciale approvato con d.P.R. n. 670 del
1972 e dell'art. 5 del d.P.R. di attuazione 31 luglio 1978, n. 1017.
La Regione Trentino-Alto Adige ha chiesto che ne siano dichiarati
illegittimi gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 per violazione dell'art. 4,
punto 9 dello Statuto e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n.
472, con cui sono state dettate le norme di attuazione dello Statuto
speciale in materia di cooperazione.
2. - Nel ricorso della Provincia autonoma di Bolzano si espone che
la legge n. 49 del 1985 detta due normative distinte: la prima,
contenuta nel titolo I, che disciplina il Fondo di rotazione per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione; la seconda, contenuta nel
titolo II, che istituisce e regola il Fondo speciale per gli interventi
a salvaguardia dei livelli di occupazione.
La prima disciplina consiste in una normativa dettagliata dei
finanziamenti a favore della cooperazione per interventi inerenti ai
settori della industria, del commercio e del turismo, attuati tramite
imprese gestite in forma cooperativa.
La seconda disciplina - applicabile, per espressi riferimenti, alla
Provincia di Bolzano - regola dettagliatamente, attraverso una
pluralità di prescrizioni contenute negli artt. da 14 a 19, le
modalità di intervento per l'incremento della produzione industriale,
ai fini della salvaguardia dei livelli di occupazione delle imprese
industriali gestite in forma cooperativa. Essa violerebbe:
a) Il titolo II, gli artt. 3, terzo comma, 9, n. 8, e 16 dello
Statuto speciale poiché viene ad invadere una materia di competenza
legislativa ed amministrativa della Provincia ricorrente ("incremento
della produzione industriale") nella quale essa ha emanato una
specifica normativa che viene ad essere sovvertita dalla legge statale.
b) Il titolo II e in particolare l'art. 19, secondo e terzo comma,
della legge impugnata violerebbe lo Statuto speciale perché,
nell'attribuire alla Provincia ricorrente un ruolo meramente consultivo
ed istruttorio, la espropriano sotto questo profilo, della potestà
legislativa ed amministrativa nella materia dell'industria e
dell'incremento dell'occupazione, ad essa spettante.
c) Il titolo II e, in particolare, l'art. 19, primo comma,
violerebbero gli artt. 3, terzo comma, 9, n. 8, 15 e 78 dello Statuto
speciale, poiché l'art. 19, primo comma, prevede un potere del CIPI
con riferimento all'indirizzo e coordinamento di interessi di livello
locale che restano estranei a qualsiasi esigenza di carattere
nazionale; inoltre, tali interventi statali si traducono in un
dettagliato complesso di prescrizioni (artt. 14 - 18) che
interferiscono su molteplici aspetti locali della materia
dell'incremento della produzione industriale, così da ledere la sfera
di competenza provinciale.
d) Il titolo II e l'art. 20 della legge impugnata violerebbero gli
artt. 3, terzo comma, 15 e 78 dello Statuto, in quanto il "Fondo
speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione"
viene finanziato con disponibilità prelevate dal Fondo, di cui
all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sul quale alle Province
di Trento e di Bolzano è riservata una quota degli stanziamenti (art.
29 legge cit.), determinata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e
dell'art. 5 delle norme di attuazione, di cui al d.P.R. 31 luglio 1978,
n. 1017. Pertanto, lo Stato non avrebbe potuto impiegare il nuovo fondo
anche per il territorio provinciale, ma avrebbe dovuto assegnare alla
Provincia una quota del relativo stanziamento (90 miliardi) in base al
parametro (popolazione-territorio) indicato dall'art. 78 dello
Statuto.
Qualora le disposizioni del titolo 1 si dovessero ritenere
applicabili nei confronti della Provincia di Bolzano, si denunciano
anche in relazione alle norme contenute in detto titolo.
e) La violazione degli artt. 3, terzo comma; 8, n. 20; 9, nn. 3 e
8; 16 dello Statuto speciale, per invasione della competenza
legislativa ed amministrativa della Provincia ricorrente, in quanto le
dettagliate disposizioni ivi contenute lederebbero la sfera di
competenza provinciale in tema di turismo e industria alberghiera, di
commercio e di incremento della produzione industriale.
f) La violazione degli artt. 3, terzo comma; 15 e 78 dello Statuto
e delle relative norme di attuazione (art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978, n.
1017) in quanto il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione previsti dall'art. 1 è finanziato alla stessa
stregua del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei
livelli di occupazione; sussisterebbero, dunque, gli stessi motivi
d'illegittimità costituzionale dedotti a proposito del finanziamento
di esso.
3. - La Provincia autonoma di Trento ha formulato identiche
doglianze.
La Regione Trentino-Alto Adige, a sua volta, ha dedotto la
violazione dell'art. 4; punto 9, dello Statuto speciale - che le
attribuisce competenza primaria in materia di sviluppo della
cooperazione e vigilanza sulle cooperative - da parte degli artt.
1-13, 14, 17, 20 e 23 della legge n. 49 del 1985, i quali
contrasterebbero anche con gli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 472 del 1975,
con cui sono state adottate le norme di attuazione in materia di
cooperazione.
4. - Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate.
Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, le questioni
relative al titolo primo della legge sarebbero infondate, innanzitutto
perché la competenza delle Province nelle materie "turismo e industrie
alberghiere", "commercio e incremento della produzione industriale"
comporta solo che le stesse possano regolare, entro i limiti della
competenza statale in materia di credito, l'accesso al credito dei
soggetti che operano nei relativi settori economici (come si argomenta
dall'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dalla sentenza 17
luglio 1975, n. 221 di questa Corte). Viceversa, nella Regione
Trentino-Alto Adige, il cui Statuto prevede che spetti alla stessa
Regione una materia definita come "sviluppo della cooperazione e
vigilanza sulle cooperative", non potrebbe ritenersi di competenza
delle due Province, bensì della Regione, il dettare discipline che
abbiano come destinatari le cooperative in quanto tali, a prescindere
dal settore economico in cui operano.
Per quel che concerne le violazioni, dedotte dalle Province, degli
artt. 15 e 78 dello Statuto, poiché le norme impugnate prevedono un
intervento non esclusivamente finalizzato all'incremento di attività
industriali, da un lato l'art. 15 dello Statuto non sarebbe
applicabile, e dall'altro si sarebbe in un ambito estraneo al campo di
applicazione dell'art. 78.
Riguardo al ricorso della Regione, questa, in quanto competente a
promuovere lo sviluppo delle imprese cooperative operanti sul proprio
territorio, potrebbe dettare norme che ne agevolino il ricorso al
credito, ma ciò non escluderebbe che lo Stato, nell'esercizio del
credito, che è funzione sua propria, possa configurare una forma di
intervento finanziario a sostegno dell'economia, attraverso concessione
di crediti ad imprese cooperative. Del resto la possibilità di una
duplice disciplina, che tragga la sua legittimità da diverse clausole
attributive di competenza, è alla base della normativa in tema di
coordinamento tra agevolazioni creditizie previste da leggi statali e
regionali (art. 16 della legge 2 maggio 1976, n. 902).
Quanto alla disciplina prevista nelle altre norme impugnate,
inserite nel secondo titolo della legge, si sostiene che essa riguarda
misure di sostegno all'occupazione, volte cioè non tanto ad
incrementare la produzione industriale, quanto ad evitare lo stato di
disoccupazione ponendo a disposizione dei lavoratori mezzi per
continuare la produzione in situazioni in cui può persistere
un'economicità dell'impresa, se gestita in forma cooperativa e non
capitalistica. Si tratterebbe, pertanto, d'una disciplina di sostegno
all'occupazione ed all'economia nell'interesse generale del Paese, che
il legislatore statale è competente ad emanare in base all'art. 4
dello Statuto e che prevale sia sulla competenza regionale in materia
di sviluppo della cooperazione sia su quelle provinciali in materia di
commercio ed incremento della produzione industriale.
Non sarebbero quindi fondate le rimanenti censure rivolte al
sistema della legge dalla Regione e dalle due Province, tenuto anche
conto:
a) che la partecipazione consultiva delle province al procedimento
di erogazione dei contributi a fondo perduto consente di attuare un
coordinamento tra l'interesse nazionale espresso dalla normativa in
esame e gli interessi che sono alla base delle competenze provinciali
in materia di commercio e di incremento della produzione industriale;
b) che il potere attribuito al CIPI dal primo comma dell'art. 19
della legge n. 49 ha come scopo di coordinare questa agevolazione con
quelle già esistenti e dunque non di limitare l'ambito di operatività
delle altre, ma di quest'ultima;
c) la riduzione di 180 miliardi apportata dall'art. 20 della legge
alle disponibilità esistenti sul Fondo, di cui all'art. 3 della legge
12 agosto 1977, n. 675, corrisponde all'entità degli stanziamenti
previsti (rispettivamente per 100 ed 80 miliardi) dagli artt. 59 della
legge 7 agosto 1982, n. 526 e 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
citati dallo stesso art. 20. Con queste disposizioni la dotazione del
fondo era stata incrementata per interventi ".. a favore di imprese
cooperative di produzione e lavoro ... costituite da lavoratori
collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi", ma
poiché questi stanziamenti non erano stati impegnati, la loro
destinazione al nuovo fondo non trovava alcun ostacolo nell'art. 29,
ultimo comma, della 1. 12 agosto 1977, n. 675, destinato ad operare in
relazione alla consistenza del fondo quale la legge dello Stato in
concreto determina, potendola perciò variare.
Considerato in diritto:
5. - I ricorsi indicati in epigrafe possono riunirsi per essere
decisi congiuntamente, considerate la stretta analogia e la connessione
delle censure con essi dedotte.
6. - Ai fini di stabilire l'oggetto e i limiti di incidenza della
legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella sfera delle competenze degli enti
ricorrenti, occorre precisare in via preliminare il contenuto e gli
effetti della normativa con essa posta.
Già la enunciazione del titolo I (Istituzioni e funzionamento del
Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
è significativa nell'indicarne l'operatività nel settore della
cooperazione, confermata dal complesso normativo e dalle singole norme
che fanno leva sull'impiego delle cooperative per realizzare progetti
volti a incrementare la produttività e l'occupazione.
Del pari riferita alla materia della cooperazione è la disciplina
contenuta nel titolo II (Istituzioni e funzionamento del fondo speciale
per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione), benché
tale riferimento non sia reso evidente dalla enunciazione
dell'epigrafe.
La normativa regola, infatti, il contenuto e le modalità del
sostegno ad interventi di "particolari" cooperative, qualificate da
propri requisiti rispetto a quelli previsti dall'art. 1: la
costituzione degli organismi da parte di lavoratori ammessi al
trattamento della Cassa integrazione guadagni oppure appartenenti a
imprese in via di ristrutturazione o di conversione, sottoposte a
procedure concorsuali ovvero, infine, licenziati per riduzione delle
attività o per riduzione di personale.
Il compito affidato a queste cooperative è diretto ad elidere o ad
attenuare le conseguenze della situazione precaria delle imprese, alle
quali appartengono i lavoratori (che ne sono soci), attraverso
l'acquisto, l'affltto, la gestione anche parziale delle aziende o di
singoli rami di azienda o gruppi di beni oppure mediante iniziative
imprenditoriali sostitutive (cfr. lett. b, primo comma, art. 14).
È riconosciuto alle cooperative diritto di prelazione
nell'acquisto di queste aziende (art. 14, n. 2), mentre sono
determinati l'ammontare della quota di conferimento del socio
lavoratore e le modalità di versamento di essa (art. 15) e, in deroga
alla normativa vigente, è prescritto che al capitale delle cooperative
possono partecipare società finanziarie, anch'esse a struttura
mutualistica (art. 16).
7. - Questi essendo i tratti essenziali della disciplina del titolo
II della legge n. 49, il suo contenuto - valutato alla stregua anche di
quello del titolo I - appare caratterizzato dalla definizione dei
compiti, attribuiti alla cooperazione allo scopo di perseguire il
potenziamento dell'attività produttiva, dei mezzi per realizzare
l'incremento o il mantenimento dei livelli di occupazione.
Questa funzione (di emergenza) della cooperazione è posta in
rilievo nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 1522
presentato il 4 aprile 1984 (IX Legislatura, Camera dei deputati, Atti
parlamentari, p. 1-3); da esso affiora il fine del provvedimento,
inteso a dare "sostegno e stimolo alla iniziativa imprenditoriale
cooperativa", attraverso appropriati incentivi finanziari, per superare
le remore "di un sistema creditizio che non è in grado di offrire
adeguate risposte alle particolari esigenze e alle funzioni della
impresa cooperativa" nonostante la "proclamata opportunità di favorire
la cooperazione (art. 45 della Costituzione)".
Il complesso degli elementi descritti pone in luce il particolare
contributo che la legge n. 49 affida alle cooperative, rafforzandone e
qualificandone la struttura e agevolandone la azione soprattutto con il
più facile accesso al credito.
Oggetto della legge è, in definitiva, l'impulso strutturale e
funzionale impresso alla cooperazione per farne strumento di attuazione
di programmi economici di emergenza.
Dall'oggetto della normativa, così individuato, deriva la
fondatezza della censura, dedotta nel ricorso della Regione, di
illegittimità costituzionale della l. n. 49 per contrasto con l'art.
4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Tale articolo è stato invocato a fondamento della censura
congiuntamente con la dedotta violazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R.
28 marzo 1975, n. 472 (Norme per l'attuazione dell'anzidetto Statuto in
materia di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle
cooperative).
L'art. 4, n. 9 attribuisce alla potestà normativa primaria della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige la materia dello "sviluppo della
cooperazione" e della "vigilanza sulle cooperative". Tale attribuzione
è definita e precisata in tutta la sua ampiezza dagli artt. 1 e 2 del
d.P.R. n. 472 del 1975. Il primo di questi articoli individua nella
Regione l'ente al quale, nell'ambito del suo territorio, sono conferite
"le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di
cooperazione, esercitate direttamente dagli organi centrali e
periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti
pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale". L'art. 2 devolve
alla Regione "fra l'altro" la competenza ad "assumere le iniziative e
svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare la
cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi
e ricerche nel settore cooperativo".
8. - Alla stregua del criterio della identificazione dell'ambito
delle materie, oggetto della competenza normativa regionale, in base al
contenuto proprio di esse ed alla conseguente stretta inerenza delle
misure adottabili dalla Regione (cfr. Corte cost. 7 giugno 1962, n.
46), appare chiaro che appartiene alla competenza primaria della
Regione Trentino - Alto Adige regolare la "promozione e lo sviluppo
della cooperazione" (art. 4, n. 9 Statuto; art. 2 d.P.R. n. 472 del
1975 cit.).
La forza del riferimento non è attenuata dal precetto dell'art. 1,
n. 2 lett. b) della legge n. 49, secondo il quale i finanziamenti del
fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione hanno per
destinatarie cooperative iscritte nei registri delle prefetture e nello
schedario generale della cooperazione, soggette alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Infatti il d.P.R. 28
marzo 1975, n. 472 conferma che la vigilanza sugli enti cooperativi
spetta alla Regione (artt. 1 e 3), la quale provvede alla tenuta del
registro di tali enti e notifica al ministero del lavoro e della
previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni, al fine
dell'aggiornamento dello schedario generale. Ed è il registro
regionale che sostituisce ad ogni effetto quello prefettizio (art. 4).
Né l'impostazione della legge n. 49, né i compiti affidati da
essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attività in una
dimensione nazionale o ultraregionale, dimensione che potrebbe
legittimare l'intervento dello Stato (cfr. sent. n. 356 del 21 dicembre
1985).
Si è già osservato (cfr. n. 6) che l'unico momento di rilevanza
nazionale rinvenibile nella legge è dato dalla facoltà delle
associazioni nazionali, riconosciute dal ministero del lavoro, di
partecipare alle cooperative di produzione e lavoro previste dall'art.
14 (cfr. art. 16, n. 2) attraverso la costituzione di società
finanziarie; momento che non può valere a qualificare in senso
nazionale la funzione cooperativistica, dato il carattere eventuale e
limitato di tale partecipazione, che, oltre tutto, non può superare il
venti per cento del capitale appartenente alle cooperative stesse (cfr.
art. 16 cit.).
9. - È priva di fondamento l'osservazione del Presidente del
Consiglio dei ministri, secondo il quale la competenza regionale in
materia di sviluppo della cooperazione non escluderebbe l'intervento
dello Stato per quanto attiene alla difesa del risparmio e al controllo
del credito, che è funzione sua propria - deve intendersi - anche nel
momento normativo.
È preliminarmente da rilevare che in altro contestuale ricorso,
promosso dal Presidente del Consiglio (R. ric. n. 28 del 1985) nei
confronti della Provincia di Bolzano, discusso nella stessa data di
quelli qui riuniti, lo stesso Presidente del Consiglio ha sostenuto che
la materia che interessa rientra nella competenza della Regione
Trentino-Alto Adige.
Comunque, in linea generale è da osservare che nell'economia della
legge il momento creditizio non si pone come oggetto qualificante, al
punto da reclamare, per l'intensità degli specifici interessi
tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato (cfr. sentenza
9 luglio 1956, n. 16 di questa Corte).
Nella legge n. 49 le misure creditizie non assumono né valore né
dimensioni, atte a qualificare la normativa implicata, bensì esplicano
il ruolo limitato e strumentale di attuazione delle concrete misure a
sostegno delle attività cooperativistiche nei sensi già rilevati.
È fondata, quindi, la censura d'illegittimità costituzionale
degli artt. 1-13, 14, 17, 20, 23 della legge n. 49/1985, poiché
sussiste la violazione della competenza normativa primaria della
Regione Trentino-Alto Adige.
10. - Non sono fondati, invece, i ricorsi proposti contro la legge
n. 49 del 1985 dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
È da affermare preliminarmente - risolvendo in senso positivo il
dubbio prospettato dalle ricorrenti - che la normativa del titolo I
della legge è operante nel territorio di entrambe le Province.
L'efficacia territoriale di atti normativi, che emanino da enti
(come le province) a dimensioni circoscritte, opera come limite
spaziale di tale competenza normativa. Riguardo alle fonti normative
statali è il territorio nazionale che designa l'ambito naturale della
loro efficacia, in quanto elemento normale, nel quale tali fonti sono
destinate ad operare, a meno che particolari disposizioni derogatorie
ne circoscrivano l'efficacia soltanto ad una parte dello spazio, al
quale esse sono astrattamente riferibili.
In mancanza di deroghe, non appare corretta la formulazione
dubitativa, che, come nel presente giudizio, non infrequentemente è
proposta avanti questa Corte circa la possibile (o eventuale)
applicazione di leggi dello Stato soltanto a determinate parti del suo
territorio, con esclusione di altre, ad ordinamento caratterizzato da
particolare autonomia.
Né è fondato l'argomento specifico tratto, a sostegno della tesi
territorialmente limitativa, dall'art. 19, n. 1, poiché tale norma,
che fa espressa menzione delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ha carattere procedimentale ed attuativo, giustificato da
ragioni di coordinamento, attesi i vari momenti di interferenza tra le
diverse agevolazioni imputabili allo Stato, alla Regione ed alle
predette province autonome.
Connesso con tale competenza è anche l'intervento di queste
province in talune fasi dell'attività di finanziamento (cfr. art. 19,
n. 3); ma siffatti specifici riferimenti, per la particolare loro
ragione, confermano che - in mancanza di apposite clausole limitative -
tutta la normativa della legge è operante nel territorio delle
province sopra indicate.
11. - Le considerazioni già svolte con riferimento all'oggetto, ai
destinatari a al funzionamento della normativa consentono di affermare
che essa non invade la sfera della competenza delle provincie, in
materia di "incremento della produzione industriale" (violando gli
artt. 3, terzo comma, 9 nn. 3 e 8, 16 dello Statuto speciale ).
È da escludere, poi, che la rilevata applicabilità nelle province
autonome di Trento e di Bolzano comporti la illegittimità del titolo I
della legge per violazione degli artt. 3, terzo comma; 8, n. 20, 9, nn.
3, 8 ; 16 dello Statuto speciale in quanto lesivo della competenza
provinciale in materia di turismo, di industria alberghiera e di
commercio.
Le osservazioni svolte circa l'oggetto della legge anche che le ora
ricordate materie di competenza provinciale si pongano, nella economia
della legge stessa, come elemento qualificante. Esse individuano
soltanto momenti e attribuzioni strumentali rispetto al contenuto
cooperativistico della normativa, in quanto toccano settori nei quali
l'attività delle cooperative è destinata ad esplicarsi.
È ciò spiega anche l'attribuzione dei compiti "consuntivi e
istruttori" alle province autonome nell'avvio e nella valutazione delle
iniziative (art. 19, n. 3).
12. - L'affermata competenza della Regione (cfr. n. 8) esclude la
fondatezza dei profili di violazione dell'art. 3, terzo comma, 9, n. 8,
15 e 78 dello Statuto speciale ad opera dell'art. 19, primo comma, n. 1
della l. n. 49.
Non è, poi, fondata la censura secondo la quale il C.I.P.I.
agirebbe come organo di indirizzo e di coordinamento di interessi
locali, poiché questa autorità determina e coordina, con apposite
direttive, le modalità di attuazione della legge, avuto riferimento ai
diversi soggetti pubblici, nazionali e locali, e privati interessati.
13. - Quanto, infine alla violazione degli artt. 3, terzo comma, 15
e 78 dello Statuto e delle relative norme di attuazione (art. 5 d.P.R.
31 luglio 1978, n. 1017 ), merita adesione l'argomento addotto dal
Presidente del consiglio.
La riduzione di 180 miliardi apportata dall. art. 20 della legge n.
49 alle disponibilità esistenti sul fondo, previsto dalla l. 12 agosto
1977, n. 675, corrisponde agli stanziamenti di 180 miliardi
complessivi, di cui agli artt. 59 l. 7 agosto 1982, n. 526 e 19 l. 26
aprile 1983, n. 130, richiamati dallo stesso art. 20.
La destinazione di questi fondi concerneva interventi "a favore di
imprese cooperative di produzione e di lavoro costituite dai lavoratori
collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi".
La riserva alle Province autonome di Trento e di Bolzano di una
quota di tali fondi, determinata in base alle norme, di cui si assume
la violazione, presupporrebbe il mancato esercizio da parte dello Stato
del potere di variazione, ma, trattandosi di stanziamenti che - secondo
l'affermazione del Presidente del Consiglio - non erano stati
impegnati, era pienamente legittima, nel rispetto dei procedimenti
prescritti, la nuova destinazione, che, oltre tutto, perseguiva
finalità identiche a quella originaria.