Titolo
SENT. 167/84. OPPOSIZIONE DI TERZO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO - INIMPUGNABILITA' - ILLEGITTI- MITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'ammissibilita' dell'opposizione di terzo avverso i soli provvedimenti aventi forma di sentenze - cosi' come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione - e non anche avverso le ordinanze di convalida di sfratto per finita locazione determina una irragionevole disparita' di trattamento nell'attribuzione del diritto di azione e di difesa nei confronti del terzo che si assume leso da sentenza passata in giudicato o, comunque, esecutiva, pronunziata a seguito di cognizione ordinaria, ovvero da ordinanza di convalida di sfratto conseguente alla mancata comparizione o alla non opposizione dell'intimato. Non vale obiettare che contro l'ordinanza sarebbero esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o la querela nullitatis, perche' l'opposizione e' rimedio riservato a chi viene identificato nel titolo come soggetto passivo dell'esecuzione, o ai suoi eredi, o ai terzi proprietari nell'espropriazione forzata (e non nell'esecuzione per consegna e rilascio), mentre la querela nullitatis non si inserisce nel procedimento sommario, riservando al terzo un trattamento notevolmente diverso da quello che l'art. 668 c.p.c. garantisce all'intimato non comparso, legittimato alla opposizione tardiva. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 commi primo e secondo Cost. - l'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Riferimenti normativi
codice di procedura civile
n. 0
art. 404
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 619
co. 0
N. 167
SENTENZA 5 GIUGNO 1984
Deposito in cancelleria: 7 giugno 1984.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 162 del 13 giugno 1984.
Pres. ELIA - Rel. ANDRIOLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof.
GUGLIELMO ROEHRSSEN - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof.
ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI
- Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 404
del codice di procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 luglio 1978 dal Pretore di Genova sul
ricorso di Scalvini Cesarino ed altri contro Carosso Franca ed altro,
iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 16 maggio 1981 dal Pretore di Pescara sul
ricorso di Cinosi Francesca contro Volpe Anna ed altra, iscritta al n.
469 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto:
1.1. - Nella ordinanza pronunciata il 27 luglio 1978 (notificata e
comunicata rispettivamente il 14 e il 19 del successivo mese di
ottobre; pubblicata nella G. U. n. 59 del 28 febbraio 1979 e iscritta
al n. 676 R.O. 1978) sulla opposizione ex art. 404 c.p.c., spiegata da
Scalvini Cesarino e altri ventuno avverso l'ordinanza di convalida di
sfratto, emessa dallo stesso Pretore il 14 marzo 1978 su intimazione di
Carosso Franca e Pescarmona Vittorio a Giannini Adriano avente per
oggetto l'immobile sito in Genova alla via Poligono di Quezzi n. 1/2,
condotto in locazione dagli opponenti, il Pretore di Genova ha affidato
la pronuncia di non manifesta infondatezza della questione di
illegittimità dell'art. 404 c.p.c. in relazione all'art. 24 Cost. alla
motivazione che si riproduce: "I ricorrenti hanno instaurato giudizio
di opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., contro una convalida di
sfratto per finita locazione. //Orbene, per la giurisprudenza unanime
della Suprema Corte (come per la qualificata dottrina), tale rimedio
non sarebbe esperibile contro la convalida che ha natura di ordinanza.
Se questo è vero, il diritto di difesa dei terzi risulta
inammissibilmente compresso. Ogni qualvolta i conduttori siano più di
uno, sarà facile al locatore accordarsi con uno di essi, ottenerne la
non opposizione e quindi la convalida inattaccabile dagli altri
conduttori. Ritiene, pertanto, il giudicante che l'art. 404 c.p.c.
possa contrastare con l'art. 24 della Costituzione che assicura la
difesa come diritto inviolabile, nella parte in cui non prevede
l'opposizione di terzo alla convalida".
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 20 marzo 1979, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità della proposta
questione per non avere il Pretore di Genova descritto la situazione di
fatto controversa e per non vincolare la ordinanza opposta i conduttori
non intimati, i quali potrebbero comunque sperimentare la opposizione
ex art. 619 c.p.c. e ne ha concluso, comunque, per la infondatezza
(conclusione quest'ultima di cui non ha esposto i motivi).
2.1. - Con ordinanza resa il 16 maggio 1981 (notificata e
comunicata rispettivamente il 27 e il 28 dello stesso mese; pubblicata
nella G.U. n. 297 del 28 ottobre 1981 e iscritta al n. 469 R.O. 1981)
sulla opposizione ex art. 404 c.p.c. spiegata da Cinosi Francesca
avverso l'ordinanza emessa dallo stesso Pretore il 12 dicembre 1980 con
la quale era stata convalidata l'intimazione di sfratto per finita
locazione notificata a Volpe Anna da parte di Sonsini Giovanna avente
ad oggetto l'immobile sito in Pescara alla via Trilussa n. 5 di
proprietà della Sonsini e condotto in locazione dalla Volpe il Pretore
di Pescara ha esposto a) che la Cinosi a sostegno delle opposizioni
aveva dedotto di aver rilevato l'esercizio di trattoria gestito dalla
Volpe nell'immobile in questione con contratto registrato il 3 dicembre
1980 e di essere subentrata nel contratto di locazione tra la Volpe e
la Sonsini, che la Sonsini il 4 dicembre 1980, premesso che la Volpe il
24 novembre 1980 era receduta dal rapporto di locazione per cessazione
dell'attività e si era rifiutata di pagare i canoni arretrati e di
riconsegnare le chiavi, aveva intimato lo sfratto per finita locazione
alla conduttrice la quale non era comparsa alla udienza del 12 dicembre
1980 ed aveva lasciato convalidare l'intimazione e che la detenzione
dell'immobile era stata regolarmente trasferita dalla Volpe alla
Sonsini, b) che la Volpe aveva eccepito il difetto di legittimazione
attiva della Cinosi e nel merito aveva contestato la ricostruzione dei
fatti offerta dalla opponente, e la Sonsini aveva eccepito il difetto
di legittimazione attiva della opponente per difetto di interesse ad
agire oltre che l'inammissibilità e la improponibilità della domanda.
Sulla base di tali premesse il giudice a quo ha d'ufficio dichiarato
non manifestamente infondata la questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 404 primo e secondo comma in relazione agli
artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non ammette l'opposizione di
terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione
emanata in assenza dell'intimato sul riflesso c) che la giurisprudenza
della Cassazione, la quale motiva la inammissibilità della opposizione
di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso le ordinanze di sfratto con la
praticabilità di tale mezzo d'impugnazione contro la sola sentenza e
con la possibilità al terzo aperta di ottenere, attraverso un
ordinario giudizio di cognizione, il risarcimento dei danni
provocatigli dal comportamento colludente, osservato dalla intimante e
dall'intimato in sede di convalida, priverebbe di giuridica efficacia
l'assunto dalla Cinosi inteso a porre in rilievo la propria posizione
di titolare di un diritto autonomo a continuare nella detenzione
dell'immobile essendo succeduta nel contratto di locazione e resasi
acquirente dell'azienda trasferitale dalla Volpe ex art. 36 l.
392/1978 in tempo anteriore alla convalida di sfratto e, in subordine,
la propria posizione di detenzione subordinata per avere ricevuto in
consegna l'immobile dalla conduttrice Volpe e quindi di essere
conduttrice dell'immobile ed avente causa della stessa, d) che il terzo
il quale si assume pregiudicato dalla ordinanza di sfratto non è
legittimato a giovarsi delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 619
c.p.c., e) che la tutela differenziata concessa a coloro che in veste
di intimante e di intimato di vita alla ordinanza di convalida di
sfratto, se riceve per costoro giustificazione dalle esigenze di
impedire al conduttore di procrastinare traverso l'abuso del diritto di
difesa il godimento del bene locatogli, non può essere incrementata
sino a privare il terzo, al quale non è stata notificata la
intimazione, della possibilità di far valere la propria posizione
giuridicamente contrastante con quella dell'intimante che ha conseguito
la convalida, la cui ordinanza è munita di forza esecutiva in non
diversa misura della sentenza resa a seguito di giudizio di cognizione
ordinario e suscettibile di formare oggetto dei mezzi di impugnazione,
di cui all'art. 325 c.p.c..
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 17 novembre 1981, con il quale l'Avvocatura generale
dello Stato ha eccepito la irrilevanza della proposta questione vuoi
perché il giudice a quo non avrebbe precisato se l'interessata avesse
sperimentato opposizione di terzo ordinaria ovvero opposizione di terzo
revocatoria, vuoi perché la convalida di sfratto, per spiegare
efficacia soltanto inter partes, sarebbe inidonea ad infliggere
pregiudizio giuridico ad altro conduttore non intimato e, se utilizzata
in danno di questo, sarebbe stata neutralizzata dalla opposizione
all'esecuzione, di cui all'art. 619 c.p.c..
3. - Nel corso dell'adunanza del 16 maggio 1984 in camera di
consiglio, alla quale la mancata costituzione delle parti avanti la
Corte ha consentito di assegnare i due incidenti, il giudice Andrioli
ha svolto la relazione proseguita nell'adunanza del 31 maggio 1984.
Considerato in diritto:
4. - Posto che ambo i giudici a quibus han reputato non
manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 404
c.p.c. nella parte in cui non consente le opposizioni di terzo
ordinaria e revocatoria avverso l'ordinanza di convalida di sfratto, la
riunione dei due incidenti s'impone, e la circostanza che, mentre il
Pretore di Genova ha assunto a parametro il solo art. 24, il Pretore
di Pescara ha sospettato anche la violazione dell'art. 3, se non
inibisce la riunione, consiglia di assoggettare ad esame per prima la
ordinanza del Pretore di Pescara.
5.1. - Non meritano approvazione gli argomenti prospettati
dall'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri a sostegno
della eccezione d'inammissibilità per irrilevanza della questione
rimessa dal Pretore di Pescara all'esame della Corte, la quale non può
non osservare che tali argomenti non inducono a dire illogica o
contraddittoria la motivazione sulla rilevanza della questione, svolta
dal giudice a quo, ma mirano a dirla infondata nel merito.
5.2. - Acceduta alla sostanza della questione, la Corte deve
prendere le mosse dagli orientamenti della Corte di Cassazione in
materia pur non nascondendosi che alcuni autori e non pochi giudici di
merito - pur senza sospingere il dibattito sullo scrutinio di
costituzionalità - si sono impegnati a riconoscere a terzi, i quali
lamentino di essere pregiudicati da ordinanze di convalida di sfratto,
la legittimazione all'opposizione ordinaria e/o revocatoria: invero, la
Corte di Cassazione per un verso ha rescritto che soltanto
provvedimenti aventi la forma di sentenza possono formare oggetto della
opposizione de qua per modo che ai terzi pregiudicati altra via non
sarebbe aperta all'infuori della azione cognitoria di accertamento
negativo del diritto dell'intimante, a favore del quale sia stata resa
ordinanza di convalida di sfratto (sentt. 161/1949, 1650/1979,
1651/1981), e per altro verso ha reputato inesperibile l'opposizione di
cui all'art. 619 c.p.c. vuoi contro l'ordinanza di convalida di sfratto
(sent. 2616/1964), vuoi contro sentenze di rilascio rese in
contraddittorio (sentt. 3635/1954, 151/1967, 508/1976).
Ma poiché il diritto "vivente" non è sempre conforme ai dettami
della Carta Costituzionale, è da scrutinare se il sistema applicativo,
quale risulta dagli orientamenti del Giudice cui compete la
nomofilachia, esibisca carte in regola con gli artt. 3 e 24, e la
risposta non può non essere negativa.
In disparte che la stessa Corte di Cassazione non esita a dire
impugnabili per violazioni di legge, ai sensi dell'art. 1112 Cost.,
provvedimenti decisori che pur rivestano la forma di ordinanza o di
decreto, è palese la disparità di trattamento inflitta al terzo, nel
campo del diritto di azione in una con il diritto di difesa assicurato
dai due primi commi dell'art. 24 (sent. 137/1984, paragrafo 6, a
seconda che si assuma leso da sentenza passata in giudicato o,
comunque, esecutiva, pronunciata a seguito di cognizione ordinaria,
ovvero da ordinanza di convalida di sfratto consecutiva al difetto di
comparizione dell'intimato o di non opposizione del pur comparso
intimato.
La discrepanza tanto più è lesiva di quei canoni di
ragionevolezza cui si ispira nella giurisprudenza di questa Corte
l'art. 3 pur se inserito nell'area coperta dall'art. 24 1, 2, per
quanto si rifletta che la sostanziale ingiustizia del provvedimento
decisorio è da temere nell'ordinanza di convalida di sfratto in assai
maggior misura di quel che non possa lamentarsi in sentenza passata in
giudicato o comunque esecutiva.
La constatata violazione dei richiamati canoni costituzionali vale
a dire fondata la proposta questione di illegittimità, ma non è
inopportuno aggiungere che non possono preservare da censura l'art. 404
nei termini delineati dal Pretore di Pescara né il pur ipotizzato
riconoscimento al terzo leso della legittimazione a spiegare
l'opposizione ex art. 615 c.p.c., per essere questo rimedio riservato a
chi dal titolo esecutivo è identificato come soggetto passivo
dell'esecuzione forzata e ai suoi eredi (nonché a coloro che l'art.
602 c.p.c. definisce terzi proprietari - si noti bene -
nell'espropriazione forzata, non già nell'esecuzione per consegna o
rilascio), né la querela nullitatis prospettata dalla Corte di
Cassazione perché tale figura, la cui cittadinanza nell'odierno
ordinamento ha formato oggetto di critica, per non inserirsi nel
procedimento sommario per convalida di sfratto, e per riservare al
terzo un trattamento notevolmente diverso da quello che l'art. 668
c.p.c. garantisce all'intimato non comparso, legittimandolo
all'opposizione tardiva.
Così giudicando la Corte non arreca offesa al diritto di azione
del locatore intimante perché l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di
convalida non è automaticamente neutralizzata dalla opposizione di
terzo, sol che si ponga mente al combinato disposto degli artt. 373 e
"novellato" 407 c.p.c..
L'opposizione di terzo è sperimentabile - è appena il caso di
chiarirlo - anche contro l'ordinanza di rilascio prevista nell'art. 304
l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani).
Mette infine conto di precisare che il dispositivo di accoglimento
che la Corte va a rendere, non incide sulla indagine, ai giudici
ordinari riservata, sul se sussista la legittimazione a sperimentare la
opposizione ordinaria
(carenza della qualità di parte ed interesse giuridico a
sperimentarla) o revocatoria (qualità di avente causa o di creditore e
incidenza della collusione o dolo delle parti a danno del terzo sulla
formazione del convincimento del giudice) : condizioni la cui
sussistenza è stata delibata dal Pretore di Pescara al solo fine di
constatare la rilevanza della proposta questione.
6. - La lettura della motivazione della ordinanza del Pretore di
Genova (supra 1.1.) è sufficiente ad evidenziare la inammissibilità
della questione per insussistente motivazione sulla rilevanza, non a
torto eccepita dalla Avvocatura erariale nell'interesse
dell'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 676 R.O. 1978 e 469 R.O.
1981,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c.
nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la
ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la
mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione
dell'intimato pur comparso;
2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 404 c.p.c., sollevata in relazione ad
ordinanza di convalida di sfratto e in riferimento all'art. 3 Cost.,
con ordinanza 27 luglio 1978 del Pretore di Genova, iscritta al n. 676
RO. 1978.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere