Titolo
SENT. 202/81 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNI ALLE PERSONE CAUSATI DA VEICOLI NON IDENTIFICATI - RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - PREVISIONE PER I SOLI CASI PIU' GRAVI ED ENTRO LIMITI MASSIMI DI AMMONTARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In ipotesi di danno alle persone causato da veicolo non identificato, non e` arbitrario ne` irrazionale che l'intervento solidaristico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" sia circoscritto ai casi di morte o grave inabilita` e contenuto entro limiti di ammontare dell'indennizzo: atteso che, nel caso in esame, la prestazione del Fondo ha natura indennitaria anziche` di risarcimento in senso proprio, e che - diversamente dalle ipotesi di danno causato da veicolo identificato ma non assicurato, ovvero assicurato con impresa insolvente - non e` possibile, per il Fondo medesimo, esercitare azione di regresso nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, commi primo, secondo e terzo, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui escludono o riducono la risarcibilita` del danno causato da veicolo ignoto).
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Riferimenti normativi
legge
24/12/1969
n. 990
art. 21
co. 1
legge
24/12/1969
n. 990
art. 21
co. 2
legge
24/12/1969
n. 990
art. 21
co. 3
Titolo
SENT. 202/81 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNI ALLE PERSONE CAUSATI DA VEICOLI NON IDENTIFICATI - RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RIFERIMENTO A UN GRADO MINIMO DI INVALIDITA' E AL REDDITO LORDO DI LAVORO, DICHIARATO O ACCERTATO IN SEDE FISCALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' pur vero che l'art. 32 Cost. ha innanzitutto come oggetto di tutela l'integrita` fisica, ma detta tutela si realizza nella duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare cure gratuite agli indigenti, e con tali finalita` non contrasta l'art. 21, L. n. 990 del 1969, il quale introduce una forma di intervento solidaristico (prestazione di natura indennitaria del "Fondo di garanzia per le vittime della strada") che estende la possibilita` di ristoro del danno alla persona (in materia di responsabilita` civile) a soggetti che altrimenti ne resterebbero privi, condizionandola - in base ad una valutazione discrezionale del legislatore - alla sussistenza, tra l'altro, di un certo grado di invalidita` e ad un accertamento rigoroso del reddito. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, L. 24 dicembre 1969 n. 990, in quanto limita la risarcibilita` del danno causato dal veicolo o natante non identificato in riferimento a minimi di invalidita` permanente e al reddito lordo di lavoro dichiarato o accertato in sede fiscale).
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Riferimenti normativi
legge
24/12/1969
n. 990
art. 21
co. 0
Titolo
SENT. 202/81 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNI ALLE PERSONE CAUSATI DA VEICOLI NON IDENTIFICATI - RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIMITE - REDDITO DEL DANNEGGIATO DICHIARATO O ACCERTATO IN SEDE FISCALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La persona danneggiata dalla circolazione di veicolo non identificato ha piena facolta` di dimostrare l'esistenza dei presupposti del suo diritto al risarcimento a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", sicche` la norma che correla la misura del risarcimento al reddito del danneggiato determinato sulla base delle risultanze fiscali non pregiudica il suo diritto di difesa, non essendo censurabile il collegamento tra l'intervento solidaristico del Fondo e quel dovere primario di solidarieta` che e` il fedele adempimento dell'obbligo tributario nei confronti della collettivita`. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, L. 24 dicembre 1969 n. 990).
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 3
Riferimenti normativi
legge
24/12/1969
n. 990
art. 21
co. 0
N. 202
SENTENZA 10 DICEMBRE 1981
Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1981.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 5 del 6 gennaio 1982.
Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof.
EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO -
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN -
Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,
primo, secondo e terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 marzo 1976 dal Tribunale di Pinerolo nel
procedimento civile vertente tra Piccato Antonio e la Società "Reale
Mutua di Assicurazioni", iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1976
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23
giugno 1976;
2) ordinanza emessa il 13 aprile 1976 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Lucera nel procedimento civile vertente tra Di Benedetto
Michele e "L'Assicuratrice italiana S.p.a.", iscritta al n. 463 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976;
3) ordinanza emessa il 30 settembre 1976 dal Tribunale di Pesaro
nel procedimento civile vertente tra Oliva Amos e "L'Assicuratrice
italiana S.p.a.", iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2
febbraio 1977;
4) ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Guidi Vincenzo e la S.p.a. "Le
Assicurazioni d'Italia", iscritta al n 171 del registro ordinanze 1977
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 18
maggio 1977;
5) ordinanza emessa il 15 marzo 1977 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Iannella Angiolina (anche quale legale
rappresentante del figlio minore Catania Giancarlo), Catania Rosanna
(anche quale legale rappresentante della figlia minore Barbara) e la
"Toro Assicurazioni" S.p.a., iscritta al n. 291 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del
7 settembre 1977.
Visti gli atti di costituzione della Società "Reale Mutua di
Assicurazioni" de "L'Assicuratrice Italiana S.p.a." e della S.p.a. "Le
Assicurazioni d'Italia" e gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi gli avvocati Emilio Pasanisi, per la S.p.a. "Le Assicurazioni
d'Italia", Ranieri Vassallo di Castiglione per la Soc. "Reale Mutua di
Assicurazioni", Antonio Bernardini, per "l'Assicuratrice italiana
S.p.a." e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
1. - Il Tribunale di Pinerolo con ordinanza del 5 marzo 1976 (n.
387 r.o. 1976) ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 21, primo,
secondo e terzo comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nella parte
in cui esclude o riduce il risarcimento del danno qualora questo sia
stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
Assume il giudice a quo che la norma impugnata realizza una
disuguaglianza di trattamento fra chi è danneggiato dalla circolazione
di veicolo identificato, sia esso assicurato o meno, il quale riceve o
un risarcimento pieno (nell'ipotesi di veicolo assicurato) o comunque
un risarcimento assoggettato al trattamento di cui all'art. 21, ultimo
comma, della stessa legge n. 990/1969 (ove il veicolo non fosse
assicurato), e chi, invece, è danneggiato dalla circolazione di
veicolo non identificato, il quale riceve il risarcimento:
a) soltanto in caso di morte o di inabilità temporanea superiore a
novanta giorni o di invalidità permanente superiore al 20 per cento;
b) soltanto nei limiti di un massimo di L. 15.000.000 per persona
sinistrata;
c) soltanto nei limiti di determinazione di un reddito del
danneggiato (ai fini del calcolo dell'indennizzo) che non superi il
reddito lordo di lavoro denunciato o accertato nell'anno precedente il
sinistro oppure, in difetto, il minimo imponibile.
Tale disciplina - argomenta l'ordinanza di rinvio - determina una
incomprensibile "diversità di trattamento di persone che versano nella
medesima situazione di vittime della strada e di danneggiati in
relazione a circostanze estrinseche di cui non sono affatto colpevoli".
La stessa questione viene sollevata nei medesimi termini anche dal
Tribunale di Pesaro con ordinanza del 30 settembre 1976 (n. 752 r.o.
1976), nella quale si lamenta che la norma impugnata ponga limiti
sostanziali e probatori alla domanda di risarcimento avanzata nei
confronti del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" da
persona danneggiata da veicolo non identificato, mentre tali limiti non
valgono (art. 21, quarto comma) per l'analoga azione esperita da chi
sia stato danneggiato da veicolo non assicurato ovvero assicurato con
impresa insolvente.
Il Tribunale rileva inoltre come i limiti di prova del reddito
accollino al danneggiato da veicolo ignoto gli oneri di eventuali
infedeltà fiscali che invece sono del tutto ignorate nei confronti
degli altri. danneggiati risarciti dal Fondo e di tutti gli altri
cittadini che chiedano in giudizio qualsiasi altro risarcimento del
danno.
Anche il Tribunale di Genova, con l'ordinanza del 15 marzo 1977 (n.
291 r.o. 1977) solleva la medesima questione, ma solo per quella parte
del citato art. 21 che limita il risarcimento, nei caso di danno
cagionato da veicolo ignoto, ad un massimo di lire 15.000.000 per
persona sinistrata (v. sopra sub b). Aggiunge l'ordinanza di
rimessione che tale disposizione è rimasta immutata anche dopo le
sostanziali modifiche apportate all'art. 21 dal d.l. 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito con legge 26 febbraio 1977, n.39.
2. - Con ordinanza del 13 aprile 1976 (n. 463 r.o. 1976) il Giudice
istruttore del tribunale di Lucera sollevava questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 21 della legge n. 990/1969, in
riferimento agli artt. 32 e 3 Cost., nella parte in cui limita la
risarcibilità del danno causato da veicolo ignoto: a) in riferimento
al reddito lordo di lavoro; b) in riferimento a minimi di invalidità
permanente (20 per cento).
Ritiene il giudice a quo che la limitazione sub a) violi l'art. 32
Cost., in quanto non considera l'integrità fisica del danneggiato come
un bene giuridico in sé, meritevole di tutela e di risarcimento, in
caso di lesione, a prescindere dalla capacità di reddito del soggetto;
nonché l'art. 3 Cost. in quanto a fronte di una medesima lesione
dell'integrità fisica introduce criteri differenziati di risarcimento
sulla base del reddito, determinando così un "peggior trattamento
risarcitorio" per chi non ha ancora raggiunto l'età lavorativa
(minori) e per chi non gode di un reddito reale di lavoro (casalinghe,
pensionati, disoccupati, ecc.) e una "superliquidazione" per coloro che
godono di alti redditi.
Anche la limitazione sub b) - secondo il giudice istruttore del
tribunale di Lucera - violerebbe gli artt. 32 e 3 della Costituzione,
essendo priva di giustificazione una normativa in forza della quale "il
soggetto che abbia subito lesioni ad opera di un veicolo non
identificato debba sopportare le conseguenze della .... non gravità
del danno, della lieve invalidità temporanea o permanente subita".
3. - Il Tribunale di Roma con ordinanza del 20 ottobre 1976 (n. 171
r.o. 1977) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 21 della legge n. 990 del 1969, limitando la censura al
solo terzo comma (determinazione del reddito del danneggiato sulla base
delle risultanze fiscali), ma denunciando la violazione sia dell'art. 3
che dell'art. 24 Cost.
Quanto al contrasto con il principio di uguaglianza, i profili
prospettati sono sostanzialmente analoghi a quelli illustrati nelle
ordinanze richiamate ai nn. 1 e 2.
Circa la violazione del diritto di difesa il tribunale assume che
la norma impugnata, "sancendo un sistema di prova legale che non
consente di dare dimostrazione diversa da quella emergente dalle
dichiarazioni fiscali o, in mancanza, dal riferimento al minimo
imponibile, in sostanza viene a trasferire l'accertamento fiscale in un
procedimento avente caratteristiche e finalità assai differenti,
laddove esso dovrebbe avere soltanto valore dimostrativo e, come tale,
soggetto all'apprezzamento del giudice". L'ordinanza richiama in
proposito la sentenza n. 132/1972 di questa Corte, secondo la quale la
tutela giurisdizionale del diritto controverso deve essere garantita
con tutti i mezzi essenziali per la ricerca della verità e per
l'attuazione della giustizia.
4. - E intervenuto nei cinque giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni sollevate.
A difesa dela norma impugnata l'Avvocatura ha richiamato la
relazione alla Camera del Ministro dell'industria in sede di lavori
preparatori della legge n. 990 del 1969, ove si afferma che per il caso
di sinistri causati da veicolo che rimanga sconosciuto, si è ritenuto
opportuno prendere alcune cautele, per il giustificato timore "che la
garanzia possa prestarsi a frodi, sia nel senso che si assumano come
causati da responsabile sconosciuto sinistri accaduti per altre cause
accidentali, sia nel senso che sinistri causati da automobilisti ben
identificati vengano fatti passare come causati da sconosciuti, allo
scopo, per l'assicurato, di sottrarsi alle conseguenze penali e,
eventualmente, a un inasprimento del premio e, per il danneggiato, di
avvantaggiarsi di una posizione processuale più favorevole". V Non
sussisterebbe, pertanto - secondo l'Avvocatura - alcun contrasto con
l'art. 3 Cost., in quanto nell'ambito di una scelta discrezionale del
legislatore, peraltro giustamente ispirata a tutela di coloro che
danneggiati da sconosciuti o da non assicurati, sarebbero rimasti senza
risarcimento veruno, la normativa impugnata ha introdotto limiti nella
misura dell'indennizzo che trovano una loro razionale giustificazione
in quell'intervento della "solidarietà sociale" che certamente non puo
sottostare alle norme comuni in materia di risarcimento del danno.
5. - Nel giudizio introdotto dall'ordinanza del tribunale di
Pinerolo si è costituita con alto 9 luglio 1976 la Società Reale
Mutua di Assicurazioni, rappresentata e difesa degli avvocati Giuseppe
Fanelli di Roma e Ranieri Vassallo di Castiglione di Torino, negando
che la disciplina impugnata determini irragionevoli disparità di
trattamento in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Secondo la difesa della società torinese, la diversità di
disciplina lamentata dal giudice a quo troverebbe la sua
giustificazione nella oggettiva diversità di situazioni che, rispetto
a quella ordinaria, si verificano nell'ipotesi di sinistro cagionato da
veicolo rimasto sconosciuto. Innanzitutto - si osserva - la mancata
identificazione del veicolo pone in essere una fattispecie del tutto
singolare ed anomala, in quanto, mancando anche ovviamente
l'identificazione del responsabile e del proprietario, "non è dato
addivenire ad un normale accertamento di responsabilità nel
contraddittorio delle parti direttamente interessate".
L'intervento del Fondo di garanzia in questo caso non poteva essere
assimilato alle ipotesi ordinarie e neppure a quelle disciplinate negli
altri due casi di intervento del Fondo (veicolo non assicurato o
assicurai o con impresa insolvente), poiché anche in questi ultimi
l'identificazione del responsabile e la sua obbligatoria chiamata
nell'eventuale giudizio (art. 23 legge n. 990/69) non pregiudicano in
alcun modo né l'accertamento della responsabilità, né la
possibilità che, una volta accertati la responsabilità e il danno, il
Fondo recuperi l'indennizzo pagato esercitando l'azione di regresso
consentita contro il responsabile dall'art. 29 della legge predetta.
La ratio ispiratrice del sistema posto in essere con l'art. 21 -
aggiunge la Società assicuratrice - non consentiva senza gravi
inconvenienti (tra i quali la facilità delle frodi) l'adozione anche
nel caso di sinistro causato da veicolo ignoto degli ordinari criteri
di risarcimento del danno, ma imponeva criteri particolari e più
restrittivi, tali cioè da trasformare la corresponsione di un
ordinario e unico risarcimento in un equo "indennizzo" da corrispondere
soltanto nei casi di più rilevante danno alla persona e dentro limiti
oggettivamente ed agevolmente determinabili.
La Reale Mutua ha concluso per l'infondatezza delle questioni
sollevate con l'ordinanza del Tribunale di Pinerolo.
6. - Costituendosi con atto del 1 febbraio 1977 nel Giudizio
introdotto con l'ordinanza del Tribunale di Pesaro, anche la S.p.a.
"L'Assicuratrice Italiana", rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Bernardini, ha contestato la fondatezza della questione sollevata, in
quanto il Fondo di garanzia non può essere considerato un assicuratore
né pubblico né privato, essendo carente di tutti i requisiti e le
caratteristiche relative. Il suo intervento, comunque, avrebbe natura
previdenziale pubblicistica e la sua prestazione, nel caso di sinistro
provocato da veicolo sconosciuto, sarebbe squisitamente indennitaria.
Sul piano soggettivo, infine, il principio d'uguaglianza va
applicato a situazioni identiche, ma per identità di situazioni si
deve intendere, nella specie, non quella dei danneggiati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, come tali, bensì quella dei
medesimi nei confronti sia del Fondo che del mezzo danneggiato.
7. - "L'Assicuratrice Italiana", rappresentata e difesa dallo
stesso avv. Bernardini, è intervenuta con atto dell'8 giugno 1977
anche nel procedimento introdotto dall'ordinanza del giudice istruttore
del tribunale di Lucera, assumendo in particolare l'infondatezza della
questione di legittimità proposta in riferimento all'art. 32 Cost., in
quanto il giudice a quo non avrebbe considerato che il precetto
costituzionale sancisce la tutela della salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantendo cure
gratuite agli indigenti, ma non considera oggetto di tutela
l'integrità fisica in quanto tale, cosicché è priva di ogni
fondamento la pretesa di risarcibilità del cosiddetto "danno
biologico".
8. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza del tribunale di Roma
si è costituita la S.p.A. "Le Assicurazioni d'italia", rappresentata e
difesa dall'avv. Emilio Pasanisi, con atto del 23 marzo 1977,
concludendo per l'infondatezza della questione sia in riferimento
all'art. 3 che all'art. 24 Cost.
Riguardo a quest'ultima censura in particolare la tesi del giudice
a quo discenderebbe - secondo la fonte - dal duplice equivoco di
considerare la disposizione dell'art. 21 impugnato come la limitazione
di un diritto ad integrale risarcimento del danno che sarebbe sancita
dalla legge nell'ipotesi di sinistro provocato da veicolo ignoto,
mentre è proprio la disciplina della legge n. 990/69 che ha creato un
diritto di azione verso il Fondo di garanzia che prima non esisteva
(ponendo nel contempo dei limiti che hanno attinenza esclusivamente a
diritti sostanziali) e di dimenticare che il riferimento al debito
fiscale è basato sull'obbligo della veritiera dichiarazione del
contribuente, cioè su un'attestazione proveniente dallo stesso
interessato, e solo in subordine sul reddito accertato dall'ufficio
fiscale, che non potrà essere che superiore alla stessa dichiarazione,
con evidente vantaggio del danneggiato.
Considerato in diritto:
1. - La prima questione, sollevata con le ordinanze nn. 387,
752/1976 e 291/1977, rispettivamente dal Tribunale di Pinerolo, dal
Tribunale di Pesaro e dal Tribunale di Genova, riguarda l'art. 21,
primo, secondo e terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in
riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui limita il
riconoscimento del danno alle persone, provocato da veicolo o natante
rimasto sconosciuto, alle ipotesi di morte o di inabilità temporanea
superiore a novanta giorni e di invalidità permanente superiore al 20%
(comma primo); entro un massimo di L. 15.000.000 per persona sinistrata
(comma secondo); alla determinazione del reddito del danneggiato in
misura non superiore al reddito lordo di lavoro dichiarato o accertato
in sede fiscale o, in difetto, al minimo imponibile (comma terzo).
Si dubita, infatti, nelle ordinanze di rimessione che tali
disposizioni introducano una disparità di trattamento tra danneggiati
a seconda che il danno sia stato provocato da veicolo o natante non
identificato, o invece da veicolo o natante identificato e assicurato,
nel qual caso il risarcimento non è soggetto ai limiti suddetti così
come non soggiace a detti limiti allorquando, pur intervenendo il Fondo
di garanzia, il danno viene provocato da veicolo identificato ma non
assicurato o da veicolo identificato e assicurato con una impresa posta
in stato di liquidazione con dichiarazione di insolvenza.
Né ha spostato i termini del problema la sopravvenuta modifica del
terzo comma introdotto con d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, in quanto i
fatti formanti oggetto delle ordinanze si sono verificati prima della
predetta modifica.
La questione non è fondata.
La diversità di disciplina stabilita dalla norma impugnata tra i
danneggiati da veicolo o natante rimasto sconosciuto e gli altri
danneggiati non opera un'irrazionale diversità di trattamento di
fronte a situazioni omogenee. Infatti, la situazione obbiettiva in cui
si è verificato il danno alla persona danneggiata da veicolo o
natante non identificato è ben diversa da quella riguardante la
persona danneggiata da veicolo identificato e assicurato e la relativa
diversa tutela apprestata non appare viziata da arbitrarietà o
irrazionalità.
Per il danno cagionato da mezzi identificati il diritto al
risarcimento discende infatti dai principi in tema di responsabilità
aquiliana e di assicurazione del rischio, attraverso l'intervento
dell'assicuratore a sostegno dell'assicurato, previo accertamento in
contraddittorio della responsabilità civile di quest'ultimo.
Nel caso, invece, di danni causati da mezzi non identificati nessun
ristoro essi avrebbero potuto trovare attraverso le norme che
disciplinano la responsabilità civile e il rapporto di assicurazione,
cosicché in quasi tutti i paesi avanzati sono stati adottati nuovi
strumenti che rispondessero a principi di solidarietà.
Il nostro legislatore, onorando gli impegni assunti con la firma
della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, ha introdotto tale
nuova disciplina con la legge n. 990 del 1969, istituendo il "Fondo di
garanzia per le vittime della strada", allo scopo di indennizzare i
danni causati da mezzi rimasti sconosciuti o non assicurati oppure
assicurati con imprese poste in stato di liquidazione con dichiarazione
di insolvenza (artt. 19, 20 e 21).
Nella prima ipotesi, che è quella che nella specie interessa, la
mancata individuazione del responsabile esula dallo schema tipico della
responsabilità aquiliana conferendo alla prestazione dei Fondo di
garanzia la natura di un indennizzo, più rispondente ai principi di
solidarietà, anziché i caratteri di un risarcimento nel senso proprio
del termine.
La mancata identificazione del responsabile, infatti, fa sì che la
prestazione dei Fondo, anziché rappresentare il corrispettivo di premi
versati dall'assicurato riconosciuto responsabile, gravi in definitiva
sulla generalità degli assicurati incoipevoli, cosicché appare
ragionevole limitare l'intervento solidaristico ai casi piu gravi di
danno alla persona e porre altresì limiti all'ammontare
dell'indennizzo, sia con la fissazione di un massimo, sia con
l'imposizione di criteri particolarmente rigorosi nell'accertamento del
reddito.
Né tale ipotesi può essere assimilata a quella del veicolo
identificato ma non assicurato o di veicolo assicurato con impresa
insolvente, dato che in questi casi è sempre possibile per il Fondo di
garanzia esercitare l'azione di regresso sia nei confronti del
conducente sia nei confronti del proprietario del veicolo.
Corrispondono, quindi, ad una obbiettiva diversità di situazioni
le tre limitazioni previste dalla norma impugnata, cosicché non
sussiste alcuna violazione del principio di eguaglianza.
Quanto al secondo comma dell'art. 21 nessuna motivazione è
contenuta nelle ordinanze di rimessione che dia ragione della sua
denuncia.
2. - Con la seconda questione sollevata con l'ordinanza del giudice
istruttore del tribunale di Lucera (ord. 463 del 1976) la Corte è
chiamata a decidere se il medesimo art. 21 della legge 24 dicembre
1969, n. 990 contrasti con gli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui
limita la risarcibilità del danno causato da veicolo o natante non
identificato in riferimento a minimi di invalidità permanente e al
reddito lordo di lavoro dichiarato o accertato in sede fiscale. Il
giudice a quo dubita, infatti, che tali limitazioni, oltre a
determinare disparità di trattamento, violino il principio della
tutela della salute, non risultando garantita l'integrità fisica del
danneggiato, indipendentemente dalla sua capacità di reddito.
Anche tale questione non è fondata.
E pur vero, infatti, che l'art. 32 Cost. ha innanzi tutto come
oggetto di tutela l'integrità fisica, ma detta tutela si realizza
nella duplice direzione di apprestare misure di prevanzione e di
assicurare cure gratuite agli indigenti.
Nel caso di specie la norma impugnata non contrasta con alcuna
delle finalità perseguite dall'art. 32 Cost. in quanto da un lato non
ha un rapporto diretto con gli obbiettivi di prevenzione, riguardando
un momento successivo alla lesione del bene protetto, dall'altro, lungi
dal lasciare senza protezione indigenti abbisognevoli di cure,
introduce una forma di intervento solidaristico, che amplia la
possibilità di ristoro del danno alla persona (in materia di
responsabilità civile) a soggetti che altrimenti ne resterebbero
privi.
Che tale intervento sia sottoposto ad alcune limitazioni - come
quelle lamentate nella ordinanza di rimessione - risponde ad una
valutazione discrezionale del legislatore che, nel prevedere una
prestazione del Fondo di natura indennitaria, ha voluto condizionarla,
tra l'altro, alla sussistenza di un certo grado di invalidità e ad un
accertamento rigoroso del reddito del danneggiato.
3. - L'ultima questione, sollevata con l'ordinanza n. 171 r.o.1977
del tribunale di Roma, è se solo lo stesso art. 21 legge 24 dicembre
1969, n. 990 (nel testo originario) contrasti con gli artt. 3 e 24
Cost., nella parte in cui limita il risarcimento del danno causato da
veicolo o natante non identificato alla determinazione del reddito del
danneggiato sulla base delle risultanze fiscali.
Il giudice a quo si chiede se tale disposizione, oltre a
determinare la disparità di trattamento denunciata dalle altre
ordinanze, non violi altresì il diritto di difesa della persona
danneggiata, introducendo un sistema di prova legale che non consente
di dare dimostrazione dei propri diritti diversa da quella emergente
dalle risultanze fiscali.
Anche tale questione non è fondata.
Circa il conflitto con l'art. 3 Cost. va richiamato quanto sopra
affermato sub 1. V Riguardo al denunciato contrasto con l'art. 24
Cost., occorre rilevare che l'impugnato art. 21 della legge n. 990/69
al terzo comma non pone alcun limite al diritto di difesa del
danneggiato, il quale ha piena facoltà di dimostrare l'esistenza dei
presupposti del suo diritto al risarcimento, ma è quest'ultimo che,
per la particolare natura indennitaria della prestazione del Fondo, è
soggetto, al momento della liquidazione del danno, al limite
sostanziale di dover essere rapportato al reddito dichiarato dallo
stesso danneggiato o accertato in sede fiscale.
E nessuna censura può essere mossa al legislatore del 1969 se
ritenne di collegare l'intervento solidaristico del Fondo in favore del
danneggiato a quel dovere primario di solidarietà che è il fedele
adempimento dell'obbligo tributario nei confronti della collettività.
Non vi è, pertanto, alcuna violazione dell'art. 24 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
del l'art. 21, primo, secondo e terzo comma, legge 24 dicembre 1969, n.
990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost., con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere