Titolo
SENT. 82/69. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 4, LETT. B - POTERE DEI COMUNI DI RISERVARE APPOSITI SPAZI ALLA SOSTA DI DETERMINATI VEICOLI QUANDO CIO' SIA NECESSARIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 4 FEBBRAIO 1958, N. 572 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'esercizio della delega, concessa al Governo dalla legge 4 febbraio 1958, n. 572, per la emanazione di nuove norme in materia di circolazione stradale, risulta legittimo ed ispirato ai principi fissati dalla legge stessa, per quanto riguarda la norma dell'art. 4, lett. b, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che attribuisce ai Comuni il potere di "riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando cio' sia necessario per motivi di pubblico interesse". E cio' perche' la disciplina della circolazione deve riguardare per sua natura non soltanto il movimento dei veicoli ma anche la fermata o la sosta di essi, in quanto i veicoli in sosta, ingombrando necessariamente la sede stradale, ostacolano o alterano il movimento degli altri. Inoltre, il concetto di pubblico interesse di cui si avvale la norma in esame non e' affatto generico, riguardando invece ogni interesse che, senza urtare con quello primario relativo alla circolazione, sia destinato a soddisfare esigenze rilevanti della collettivita'.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Riferimenti normativi
decreto del Presidente della Repubblica
15/06/1959
n. 393
art. 4
lett. b
co. 0
N. 82
SENTENZA 2 APRILE 1969
Deposito in cancelleria: 14 aprile 1969.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 23 aprile 1969.
Pres. SANDULLI - Rel. VERZÌ
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof.
GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI -
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI
OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO
CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI -
Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
(testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con
ordinanza emessa il 26 ottobre 1967 dal pretore di Genova nel
procedimento penale a carico di Chiacchiarini Remo, iscritta al n. 264
del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto:
Con ordinanza del 26 ottobre 1967 emessa nel procedimento penale
contro Chiacchierini Remo, il pretore di Genova - accogliendo la
istanza della difesa dell'imputato - ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il quale attribuendo all'autorità
comunale il potere di "riservare appositi spazi alla sosta di
determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico
interesse" potrebbe considerarsi eccedente dai limiti fissati dalla
legge di delega 4 febbraio 1958, n. 572, che autorizza il Governo ad
emanare un nuovo testo delle norme concernenti la disciplina della
circolazione. La norma impugnata avrebbe disciplinato una materia non
direttamente rivolta a soddisfare esigenze di funzionalità e sicurezza
del traffico, ma piuttosto esigenze di un generico pubblico interesse,
dal che deriverebbe la violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968. Nel
giudizio innanzi questa Corte non vi è stata costituzione di parti, ma
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, la regolamentazione della sosta
dei veicoli rientra pienamente nel concetto logico, tecnico e giuridico
di "disciplina organica della circolazione stradale" (di cui al n. 1
dell'articolo unico della legge delegante). Ed il richiamo a motivi di
pubblico interesse vuol significare soltanto che, pur rimanendo
nell'ambito della circolazione, la sosta può essere autorizzata non
per favorire determinate categorie, ma soltanto per soddisfare un
interesse della collettività. Del resto, la regolamentazione della
sosta dei veicoli partecipa altresì all'altro criterio direttivo
enunciato dalla legge delegante (al n. 2 dell'articolo unico) quello
cioè dell'adozione di tutte le norme idonee ad assicurare una
disciplina della circolazione, adeguata alle moderne esigenze del
traffico ed alla prevenzione degli incidenti. Ed infine, in attuazione
del principio del decentramento nelle materie che riguardano soltanto
situazioni o interessi locali (enunciato al n. 5 dell'articolo unico
sopraindicato) è stata posta la norma delegata ritenuta viziata di
illegittimità dal pretore di Genova.
La detta Avvocatura chiede pertanto che si dichiari non fondata la
proposta questione.
Considerato in diritto:
L'esercizio della delega, concessa al Governo dalla legge 4
febbraio 1958, n. 572, per la emanazione di nuove norme in materia di
circolazione stradale, risulta legittimo ed ispirato ai principi
fissati dalla legge stessa, per quanto riguarda la norma dell'art. 4,
lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, che attribuisce ai Comuni il potere di "riservare appositi spazi
alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi
di pubblico interesse".
L'ordinanza ritiene che contenendo la legge la delega ad emanare
norme direttamente rivolto ad assicurare la disciplina della
circolazione, adeguate alte esigenze del traffico ed alla prevenzione
di incidenti, al Governo sarebbe precluso il potere di emanare
disposizioni "non direttamente intese a soddisfare esigenze di
funzionalità e sicurezza del traffico", quali sarebbero quelle
relative alla sosta dei veicoli.
Va osservato in proposito che la disciplina della circolazione deve
riguardare per sua natura non soltanto il movimento dei veicoli, ma
anche la fermata e la sosta di essi, in quanto i veicoli in sosta,
ingombrando necessariamente la sede stradale, ostacolano o alterano il
movimento degli altri.
Per altro i criteri informativi della delega non riguardano
soltanto l'attuazione di "una disciplina della circolazione organica ed
unitaria" (n. 1 del capoverso dell'articolo unico della legge
delegante) ma sono altresì dettati: 1) per la adozione di tutte le
norme idonee ad assicurare una disciplina della circolazione che sia
adeguata alle esigenze del traffico ed alla prevenzione degli incidenti
stradali 2) per la attuazione del principio del decentramento nelle
materie che riguardano soltanto situazioni ed interessi locali.
Orbene le esigenze del traffico richiedono la destinazione di spazi
riservati alla sosta di determinati veicoli, come ad esempio quelli
adibiti a pubblici trasporti, per i quali - specie nelle grandi città'
- ciò è indispensabile per l'esercizio del servizio pubblico. La
riserva di spazi particolari per la sosta dei veicoli privati concorre
ad assicurare ordine e fluidità alla circolazione, e, nel tempo
stesso, a dare sicurezza al traffico.
La norma impugnata, poi, riguardando soltanto la circolazione dei
veicoli nell'ambito di ciascun Comune, disciplina interessi locali, per
i quali la legge delega intende attuare il principio del decentramento.
Il provvedimento del Comune può essere adottato quando sia
necessario per motivi di pubblico interesse. Contrariamente a quanto
afferma l'ordinanza del pretore, il concetto di pubblico interesse di
cui si avvale la norma in esame non è affatto generico, riguardando
invece ogni interesse che, senza urtare con quello primario relativo
alla circolazione, sia destinato a soddisfare esigenze rilevanti della
collettività.
Pertanto, neppure sotto questo profilo possono ritenersi superati i
limiti della delega.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione
stradale) in relazione all'articolo unico della legge 4 febbraio 1958,
n. 572 (delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di
circolazione stradale) proposta, in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione, con ordinanza del pretore di Genova del 26 ottobre
1967.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.