Titolo
SENT. 50/90 A. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - BENEFICI PREVISTI PER GLI INVALIDI CIVILI - INAPPLICABILITA' AI MINORATI PSICHICI IDONEI A PROFICUO IMPIEGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'esclusione dei minorati psichici dai benefici previsti dalle norme sulle assunzioni obbligatorie li colloca in una posizione di isolamento e di discriminazione rispetto ai colpiti da invalidita' fisica. Pertanto, in attesa di completa revisione legislativa della disciplina vigente, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili. - S. nn. 52/1985, 1088/1988; O. n. 951/1988.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Riferimenti normativi
legge
02/04/1968
n. 482
art. 5
co. 0
Titolo
SENT. 50/90 B. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - MINORATI PSICHICI - ACCERTAMENTO MEDICO DELLA POSSIBILITA' DI PROFICUO IMPIEGO IN MANSIONI COMPATIBILI - OMESSA PREVISIONE - MANCANZA NEL COLLEGIO SANITARIO DI SPECIALISTA IN DISCIPLINE NEUROLOGICHE O PSICHIATRICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Testo
In conseguenza dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalita' dell'esclusione dei minorati psichici idonei a proficuo impiego dai benefici previsti dalle norme sulle assunzioni obbligatorie, va dichiarato d'ufficio costituzionalmente illegittimo - ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - l'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione concreta di compatibilita' dello stato del soggetto con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.
Altri parametri e norme interposte
legge
11/03/1953
n. false
art. 27
Riferimenti normativi
legge
02/04/1968
n. 482
art. 20
co. 0
N. 50
SENTENZA 31 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2
aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private), in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge,
promossi con ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988
dal Tribunale di Milano, il 16 e il 24 febbraio 1989 dal Pretore di
Bologna e il 1° marzo 1989 (nn. 2 ordinanze) della Corte di
cassazione, iscritte rispettivamente ai nn. 236, 237, 313, 314, 484 e
485 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ai nn. 20, 21 e 43, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Visti gli atti di costituzione della Ditta Marzocchi S.p.A., di
Ricchi Alessandro, della S.r.l. Weber e della S.p.A. Società
Generale Supermercati, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv.to Franco Agostini per Ricchi Alessandro e l'Avvocato
dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Con due ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988
(R.O. n. 236 e n. 237 del 1989) il Tribunale di Milano, nei
procedimenti civili vertenti rispettivamente tra S.p.A. Rohm e Haas
Italia e Amodeo Massimo e tra S.r.l. Zenith e Broglio Stefano, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968
n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui
esclude gli invalidi civili psichici dalla propria tutela ove invece
"si tengano presenti gli artt. 1, 2, 3, della stessa legge e le norme
si leggano in connessione tra loro".
La disparità di trattamento dunque, e senza giustificato motivo,
si verifica in quanto nessuna considerazione politica può valere a
fondare razionalmente l'esclusione degli invalidi civili psichici
dalla avviabilità al lavoro in presenza di un sistema legislativo
che, in via generale, la ammette se trattasi di invalidi di guerra,
del lavoro o di servizio.
Con altre due ordinanze emesse in data 16 e 24 febbraio 1989 (R.O.
n. 313 e n. 314) il Pretore di Bologna, nei procedimenti civili
vertenti rispettivamente tra Naldi Pietro e Ditta Marzocchi S.p.a. e
tra Ricchi Alessandro e Ditta Weber s.r.l., ha sollevato identica
questione, in riferimento anche agli artt. 4 e 35 della Costituzione.
Con due ordinanze emesse entrambe il 1° marzo 1989 (R.O. n. 484 e
n. 485) la Corte di Cassazione, nei procedimenti civili vertenti
rispettivamente tra Pirro Vittorio e S.p.A. Soc. Generale
Supermercati e S.p.A. Borghi Trasporti Spedizioni e Paparella Vito,
ha sollevato questione di legittimità del già citato art. 5, in
riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, nella parte
in cui, ravvisandosi invalidi civili, agli effetti della disciplina
sulle assunzioni obbligatorie, soltanto coloro che sono affetti da
minorazione fisica, esclude dall'ambito della sua applicazione gli
invalidi affetti da minorazione di natura psichica, pur prevedendo
(anche alla stregua delle leggi speciali che disciplinano diverse
categorie di invalidi) l'avviamento obbligatorio di invalidi, affetti
dalla stessa malattia psichica, ma appartenenti a categorie diverse
(invalidi di guerra, per lavoro o per servizio).
Richiamate le argomentazioni di cui a precedenti sentenze della
Corte costituzionale, le ordinanze della Cassazione rilevano che
"s'impone la necessità di una tempestiva pronuncia risolutiva che
ponga rimedio al "vuoto" legislativo riscontrato, non ancora colmato
dall'intervento del legislatore, ai fini della predisposizione di una
appropriata normativa che disciplini, in modo organico ed articolato,
l'avviamento obbligatorio anche degli invalidi affetti da minorazione
psichica, onde consentire a costoro un proficuo inserimento nel mondo
del lavoro, osservate certe cautele ed in ambienti particolarmente
protetti nell'esercizio di mansioni comunque compatibili con la
natura e con il grado della loro minorazione".
Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 313 si sono costituiti
per la Ditta Marzocchi S.p.a. gli avvocati Giuseppe Camorani Scarpa e
Dante Fedeli chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
perché già decisa, ovvero non fondata nel merito.
Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 314 si è costituito per
il sig. Ricchi l'avv. Franco Agostini, concludendo che la norma
impugnata venga dichiarata illegittima, mentre per la società Weber
si è costituito l'avv. Mattia Persiani, con richiesta di una
declaratoria di infondatezza.
Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 484 si è costituito
l'avv. Giancarlo Pezzano sostenendo che la presunta disparità di
trattamento fra diverse categorie di invalidi psichici non esiste in
quanto il collocamento obbligatorio è escluso per tutti i portatori
di handicap psichico, ancorché appartenenti alle categorie di cui
agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 482 del 1968. Chiede pertanto che
venga dichiarata infondata la questione.
In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo una declaratoria di inammissibilità ovvero, nel merito, di
infondatezza.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze sollevano identica questione di legittimità
costituzionale; i relativi giudizi vanno riuniti, pertanto, ai fini
di un'unica pronuncia.
2. - L'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private), considera invalidi civili, ai
fini delle relative provvidenze, "coloro che siano affetti da
minorazioni fisiche", restando così esclusi dai benefici gli affetti
da minorazioni di natura psichica.
Tale esclusione dall'ambito della normativa è contrastata dai
giudici a quibus per assunto contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38
della Costituzione.
3.1. - La questione è fondata.
Occorre premettere che la Corte, chiamata in passato a
pronunciarsi in materia, ebbe già a riconoscere - le ordinanze di
rimessione lo ricordano - come non siano ammissibili esclusioni e
limitazioni confliggenti con l'art. 3 Cost., poiché determinano una
posizione deteriore nei confronti degli affetti da minorazione
psichica rispetto ai colpiti da invalidità fisica. Tuttavia, fu
considerato che le valutazioni che ne conseguono avrebbero richiesto,
per la varietà degli insorgenti casi concreti, una serie di
previsioni articolate: talché a una siffatta normativa organica
avrebbe dovuto provvedersi a cura del legislatore. Alla specifica
attenzione del Parlamento veniva sottoposta pertanto e ripetutamente
l'urgenza dell'approntamento, nei descritti sensi, di una idonea
compiuta disciplina.
In prosieguo, la Corte ebbe ancora a confermare le esigenze di cui
trattasi, con esplicita avvertenza che gli eminenti valori in gioco
non avrebbero potuto ulteriormente esimerla da una rigorosa diretta
applicazione dei precetti costituzionali (sentenze n. 52 del 1985 e
n. 1088 del 1988; ord. n. 951 del 1988).
3.2. - Allo stato, è da confermarsi il pressante invito a che il
Parlamento possa sollecitamente apprestare una completa normativa in
tema di avviamento al lavoro dei soggetti invalidi, per la cui
revisione risultano già prodotte alle Camere svariate proposte;
tuttavia, la Corte non può ulteriormente indugiare in quegli
improcrastinabili interventi, atti - coerentemente alle sue pregresse
affermazioni - ad assicurare nell'area, con immediatezza, il rispetto
dei precetti e delle relative garanzie costituzionali.
Si è già rilevato, infatti, come sul piano proprio
costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili
esclusioni e limitazioni volte a relegare in situazioni di isolamento
e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti,
hanno all'incontro pieno diritto di inserirsi capacemente nel mondo
del lavoro, spettando alla Repubblica l'impegno di promuovere ogni
prevedibile condizione organizzativa per rendere effettivo
l'esercizio di un tale diritto.
4. - Quanto premesso impone, adunque, di fissare nei descritti
sensi il dato normativo in esame (art. 5 legge n. 482).
Conseguentemente, sarà compito specifico degli accertamenti
(previsti dal successivo art. 20) determinare in concreto, in base
cioè al grado di percezione dei dati di realtà, l'idoneità o meno
a proficuo impiego dei soggetti incisi da distorsioni della sfera
psichica: le condizioni, cioè, di compatibilità delle mansioni, nel
reciproco intreccio dei fattori soggettivi e oggettivi che allo
svolgimento di una specifica attività lavorativa ineriscono. In tali
termini va perciò modificato l'art. 20, prescrivendo, altresì, la
integrazione del Collegio sanitario, ivi previsto, con uno
specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e
le aziende private) nella parte in cui non considera, ai fini della
legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione
psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il
proficuo impiego in mansioni compatibili;
Dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge
2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende
private) nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non
prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione
concreta di compatibilità dello stato del soggetto con le mansioni a
lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi
a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un
componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI