Ordinanza 33/1988 (ECLI:IT:COST:1988:33)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:
Camera di Consiglio del 25/11/1987;    Decisione  del 13/01/1988
Deposito del 19/01/1988;   Pubblicazione in G. U. 27/01/1988  n. 4
Norme impugnate:
Massime:  10200 
Massime:  10200 
Atti decisi:

Massima n. 10200
Titolo
ORD. 33/88. UFFICI PUBBLICI - ACCESSO - ZONE TERREMOTATE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - SERVIZI A.N.A.S. - PERSONALE - ASSUNZIONE - CRITERI - PRECEDENZA AI RESIDENTI NELLA REGIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D. L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 (CONVERTITO IN LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336), ART. 42, COMMA SETTIMO. - COST., ARTT. 3, 51, 120.

Testo
Il principio della parita` di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici puo` subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito sia ricollegabile, come mezzo al fine, all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato: la norma di cui all'art. 42, comma settimo D.L. n. 227 del 1976, appare pertanto ragionevole, considerata l'urgenza degli interventi, in connessione con la immediata immissibilita` in servizio del personale assunto e la maggiore adeguatezza delle prestazioni svolte nell'ambito locale di appartenenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del- l'art. 42, comma settimo, D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito in L. 29 maggio 1976, n. 336, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 51 e 120 Cost. - nella parte in cui, per l'assunzione di personale per i servizi A.N.A.S., accorda la precedenza a coloro che risiedono nella regione Friuli-Venezia Giulia). - cfr. S.n. 158/1969, 86/1963, 13/1961, 15/1960.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 51
Costituzione  art. 120

Riferimenti normativi
decreto-legge  13/05/1976  n. 227  art. 42  co. 7
legge  29/05/1976  n. 336  art. 0  co. 0


Pronuncia

N. 33

ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, settimo comma, del d.l. 13 maggio 1976, n. 227, ("Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976") convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976"), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza in data 24 novembre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt, 3, 51 e 120 Cost., dell'art. 42, settimo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 ("Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976"), convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nella parte in cui, per l'assunzione di personale per i servizi A.N.A.S., accorda la precedenza a coloro che risiedono nella regione Friuli-Venezia Giulia;

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la Corte ha affermato il principio che l'accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, allo assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato (sent. 158 del 1969, 86 del 1963, 13 del 1961, 15 del 1960);

che la norma di cui all'art. 42, settimo comma, citato appare ragionevole in considerazione della urgenza degli interventi, in connessione con la immediata immissibilità in servizio del personale assunto e della maggiore adeguatezza delle prestazioni svolte nell'ambito locale di appartenenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, settimo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976"), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 120 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI