LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, settimo
comma, del d.l. 13 maggio 1976, n. 227, ("Provvidenze per le
popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti
dal terremoto del maggio 1976") convertito nella legge 29 maggio
1976, n. 336 ("Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le
popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti
dal terremoto del maggio 1976"), promosso con ordinanza emessa il 24
novembre 1983 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n.
581 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza in data 24 novembre 1983, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt, 3, 51 e 120 Cost., dell'art. 42, settimo comma, del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 ("Provvidenze per le popolazioni
dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto
del maggio 1976"), convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336,
nella parte in cui, per l'assunzione di personale per i servizi
A.N.A.S., accorda la precedenza a coloro che risiedono nella regione
Friuli-Venezia Giulia;
che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che la Corte ha affermato il principio che l'accesso
in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con
specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, allo
assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non
attuabili con identico risultato (sent. 158 del 1969, 86 del 1963, 13
del 1961, 15 del 1960);
che la norma di cui all'art. 42, settimo comma, citato appare
ragionevole in considerazione della urgenza degli interventi, in
connessione con la immediata immissibilità in servizio del personale
assunto e della maggiore adeguatezza delle prestazioni svolte
nell'ambito locale di appartenenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42, settimo comma, del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della
regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976),
convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ("Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,
concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione
Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976"),
sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 120 Cost. dal Tribunale
amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI