Titolo
SENT. 57/76 A. CACCIA - RILEVANZA SOCIALE - IDONEITA' A GIUSTIFICARE EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA' EX ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - CONTEMPERAMENTO DEL DIRITTO DI CACCIA (QUALE DIRITTO DI LIBERTA' INDIVIDUALE) E IL DIRITTO DOMINICALE - COD. CIV., ART. 842, PRIMO COMMA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI (CHE NON SI TROVI IN DETERMINATE CONDIZIONI) A SCOPO DI CACCIA - RAPPORTO DI ESSENZIALITA' RISPETTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il fenomeno della caccia non puo' essere considerato privo di positivo rilievo si' da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprieta' che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio. Esso, invero, costituisce attualmente un diritto di liberta' individuale, inserito definitivamente dalla legislazione vigente fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale. L'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. e' elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia e ne costituisce un necessario presupposto, essendo evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la liberta' di spostarsi alla ricerca di selvaggina. Trattasi comunque di facolta' limitata ai fondi non recintati, il che rappresenta un ragionevole contemperamento fra la tutela del diritto dominicale e la garanzia del diritto di liberta' di cacciare. Concorrono pertanto giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ. e deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Riferimenti normativi
codice civile
n. 0
art. 842
co. 1
regio decreto
05/06/1939
n. 1016
art. 30
co. 0
legge
02/08/1967
n. 799
art. 9
co. 0
Titolo
SENT. 57/76 B. DIRITTI SOGGETTIVI - LIMITI - CONTEMPERAMENTO CON I DIRITTI ALTRUI EGUALMENTE MERITEVOLI DI PROTEZIONE.
Testo
Tutti i diritti di liberta' nascono limitati, essendo il concetto di limite insito nel concetto di diritto, il che sta a significare la possibilita' della determinazione della sfera di azione dei vari soggetti entro condizioni tali che ne risultino garantiti i diritti altrui egualmente meritevoli di protezione costituzionale. - v. S. n. 1/1956.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Riferimenti normativi
codice civile
n. 0
art. 842
co. 1
regio decreto
05/06/1939
n. 1016
art. 30
co. 0
legge
02/08/1967
n. 799
art. 9
co. 0
Titolo
SENT. 57/76 C. PROPRIETA' FONDIARIA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI DIVERSI DALLA CACCIA, BENSI' ARTISTICO-CULTURALI - DIVIETO EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3, 9, 33 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ATTUAZIONE DELLE LIBERTA' GARANTITE - E' POSSIBILE CON DIVERSE MODALITA' - NON ESSENZIALITA' DELLA FACOLTA' DI INGRESSO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Data l'essenzialita' della facolta' di spostamento prevista dall'art. 842 cod. civ. ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di caccia e l'utilita' sociale che nell'esercizio stesso e' connaturata, e' evidente che mentre la facolta' suddetta si palesa razionalmente insopprimibile, l'eventuale facolta' di ingresso in un fondo altrui per esercitarvi invece attivita' artistico-culturali (concretantisi, nella specie, nel fotografare animali vaganti) non riveste un parallelo carattere di essenzialita'. Le liberta' dell'arte e della scienza, che si pretenderebbero violate dall'implicito divieto di ingresso sancito dall'art. 842 cod. civ. restano invero pur sempre suscettibili di attuazione con diverse modalita', data la loro complessa e multiforme sostanza di ricerca ed elaborazione scientifica mista all'esercizio di attivita' tendenti al raggiungimento di fini di carattere prevalentemente estetico. L'esclusione lamentata trova pertanto indubbio fondamento nel diritto di proprieta' privata quale costituzionalmente garantito. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 842 cod. civ., nella parte in cui sancisce implicitamente il divieto di introdursi nei fondi altrui per scopi di natura artistica, scientifica o culturale, per preteso contrasto con l'art. 42 Cost., sotto il profilo della carenza che tale esclusione rappresenterebbe in relazione ai fini sociali della proprieta'.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 42
Riferimenti normativi
codice civile
n. 0
art. 842
co. 0
regio decreto
05/06/1939
n. 1016
art. 30
co. 0
legge
02/08/1967
n. 799
art. 9
co. 0
Titolo
SENT. 57/76 D. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO PER SITUAZIONI OMOGENEE - SITUAZIONE DEL CACCIATORE E QUELLA DEL PORTATORE DI ALTRI INTERESSI AI FINI DEL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA' - DIVERSITA' - COD. CIV., ART. 842 - FACOLTA' DI INGRESSO NEL FONDO ALTRUI RICONOSCIUTA AL SOLO CACCIATORE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il rispetto dell'art. 3 Cost. richiede che vengano attribuiti trattamenti eguali a situazioni omogenee, mentre le situazioni del cacciatore e del portatore di interessi scientifici-culturali poste a raffronto per inferirne una discriminazione a danno di questi ultimi, esclusi, a norma dell'art. 842 cod. civ., dalla facolta' di ingresso nei fondi altrui, non presentano tale requisito. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 842 cod. civ. sollevata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Riferimenti normativi
codice civile
n. 0
art. 842
co. 0
regio decreto
05/06/1939
n. 1016
art. 30
co. 0
legge
02/08/1967
n. 799
art. 9
co. 0
Titolo
SENT. 57/76 E. ARTE E SCIENZA - LIBERTA' - CONSENTE L'ESTERIORIZZAZIONE SENZA SUBIRE ORIENTAMENTI ED INDIRIZZI UNIVOCAMENTE ED AUTORITATIVAMENTE IMPOSTI - LIMITE DEL NON PREGIUDIZIO DI ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - FATTISPECIE - DIVIETO DI INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI ARTISTICO-CULTURALI EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA L'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 33 Cost. va inteso ed interpretato nella sua autentica portata, che e' quella di consentire all'arte ed alla scienza di esteriorizzarsi senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente ed autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo profilo questa esteriorizzazione non puo' considerarsi tutelata fino al punto di pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 842 cod. civ. nella parte in cui esclude la facolta' di introdursi nei fondi altrui per scopi scientifici, artistici o culturali, sollevata in relazione alla liberta' dell'arte e della scienza garantita appunto dall'art. 33 Cost..
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
Riferimenti normativi
codice civile
n. 0
art. 842
co. 0
regio decreto
05/06/1939
n. 1016
art. 30
co. 0
legge
02/08/1967
n. 799
art. 9
co. 0
Titolo
SENT. 57/76 F. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - COSTITUZIONE, ART. 2 - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ALLE NORME SUCCESSIVE CHE GARANTISCONO I SINGOLI DIRITTI - RICHIAMO GENERICO ALL'ART. 2 SENZA INDICAZIONE ULTERIORE DI ALTRI PRECETTI - INSUFFICIENZA.
Testo
L'art. 2 Cost. nel garantire i diritti dell'uomo in genere, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente presi in considerazione. Una volta esclusa la violazione delle specifiche garanzie costituzionali invocate nell'ordinanza di rinvio il richiamo generico a detta norma senza riferimento ad altri diritti fondamentali eventualmente lesi rimane senza rilievo ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Riferimenti normativi
codice civile
n. 0
art. 842
co. 0
regio decreto
05/06/1939
n. 1016
art. 30
co. 0
legge
02/08/1967
n. 799
art. 9
co. 0
N. 57
SENTENZA 12 MARZO 1976
Deposito in cancelleria: 25 marzo 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 del 31 marzo 1976.
Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI
OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO
CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI
- Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA -
Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE
STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 842,
primo comma, del codice civile, e dell'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939,
n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e
per l'esercizio della caccia), modificato dall'art. 9 della legge 2
agosto 1967, n. 799, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 novembre 1974 dal pretore di Civitanova
Marche nel procedimento civile vertente tra Caruso Alfonso e Casas
Arnaldo, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;
2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1975 dal pretore di Civitanova
Marche nel procedimento penale a carico di D'Amen Dante, iscritta al n.
139 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
1. - Con ordinanza del 6 novembre 1974 il pretore di Civitanova
Marche, nel procedimento civile promosso da Caruso Alfonso contro Casas
Aldo, avente ad oggetto il preteso diritto dell'attore ad introdursi
nel fondo agricolo non recintato del convenuto per ritrarre fotografie
della selvaggina ivi esistente, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 842, primo comma, del codice civile, in quanto
riconosce il diritto di entrare nel fondo altrui soltanto a chi
eserciti la caccia.
Secondo il pretore, l'esistenza del diritto sancito dal menzionato
art. 842 a favore dei cacciatori, inquadrabile fra le limitazioni al
diritto di proprietà consentite dall'art. 42 della Costituzione per
fini sociali, postulerebbe eguale diritto a favore di chi persegua in
quel settore fini artistici, scientifici e culturali in genere, che
rispondono anch'essi a ben precisi interessi sociali, senza di che
dovrebbe configurarsi una violazione della libertà dell'arte e della
scienza, garantite dagli artt. 9 e 33 della Costituzione.
Inoltre la denunziata carenza contrasterebbe sia con l'art. 2 Cost.
che garantisce i diritti fondamentali dei cittadini, sia con l'art. 3
Cost. perché indurrebbe una discriminazione a danno del cittadino non
cacciatore, ma portatore dei menzionati interessi sociali
costituzionalmente rilevanti.
L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12
febbraio 1975.
Avanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che l'art. 42, secondo comma, della
Costituzione garantisce la proprietà privata entro determinati limiti,
in relazione alla funzione sociale assegnata alla proprietà stessa. La
lamentata, mancata previsione dell'art. 842 codice civile non
costituirebbe una lacuna in relazione alla funzione suddetta che, in
base a quanto desumibile dagli artt. da 41 a 46 Cost., non
comprenderebbe il perseguimento di fini culturali, artistici o
scientifici, né quindi prevederebbe l'imposizione di vincoli intesi a
garantire consimili finalità. Né sarebbero poi invocabili nella
specie i principi costituzionali di cui agli artt. 9 e 33 Cost. che, in
via di massima, dovrebbero avere la loro attuazione al di fuori del
sacrificio dei diritti della sfera privata.
Non sussisterebbe, infine, la denunziata violazione del principio
di eguaglianza, perché le situazioni raffrontate, dei cacciatori, da
un lato, e dai portatori di interessi artistici, scientifici o
culturali, dall'altro, non sarebbero omogenee e sarebbero, quindi,
suscettibili di una diversa disciplina.
In ogni caso, poi, secondo l'Avvocatura, la norma impugnata
perseguirebbe l'intento di garantire il libero esercizio della caccia,
in quanto avente per oggetto animali ritenuti res nullius, il che
spiegherebbe la genesi della facoltà censurata.
2. - Con successiva ordinanza emessa il 25 gennaio 1975 lo stesso
pretore, nel procedimento penale a carico di D'Amen Dante, imputato di
contravvenzione all'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato
dall'art. 9 della legge 2 agosto 1967, n. 799, per avere abusivamente
collocato sul suo terreno non recintato tabelle recanti la scritta
"divieto di caccia - colture in atto" ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 842 cod. civ., nonché delle
citate norme che puniscono, appunto, l'apposizione abusiva delle
tabelle di divieto di caccia, per preteso contrasto con gli artt. 42,
secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione.
Al riguardo, il pretore osserva che la caccia non potrebbe oggi
considerarsi fenomeno riflettente una funzione sociale apprezzabile,
avendo perso i caratteri originari che la giustificavano come strumento
di procacciamento alimentare, di difesa contro gli animali nocivi e,
latamente, educativo. La caccia anzi tenderebbe, attraverso la
compromissione del patrimonio faunistico, ad incidere negativamente
sulla conservazione dell'habitat umano e, pertanto, le limitazioni
previste dalle norme impugnate al diritto di proprietà urterebbero
contro il disposto dell'art. 42, secondo comma, Cost. che consente
consimili restrizioni solo in dipendenza di una funzione sociale
positiva.
Inoltre, la denunciata carenza di rilievo sociale comporterebbe il
contrasto delle limitazioni in esame anche con il terzo comma dell'art.
42 Cost., perché si risolverebbero in servitù imposte al proprietario
in ipotesi non giustificate da interesse generale.
Infine, il libero accesso ai fondi solo se non recintati e la
correlativa esclusione dei fondi recintati, indipendentemente dall'uso
dei terreni e dalla eventuale incompatibilità di detto uso con
l'esercizio della caccia, realizzerebbero un trattamento diverso di
cittadini che si trovano in situazioni non sostanzialmente
diversificate, ed in violazione, quindi, del principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata ed è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 18 giugno 1975.
Anche in questa causa è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che, contrariamente all'assunto del pretore,
l'esercizio del diritto di caccia sarebbe un diritto di libertà
individuale, qualificabile giuridicamente come diritto pubblico
soggettivo, in funzione del quale spetterebbero al cacciatore le
facoltà previste dalla legge come coessenziali alla attuazione del
diritto stesso, fra cui appunto l'introduzione nel fondo altrui, con le
opportune salvaguardie e cautele circa il modo in cui l'esercizio
stesso viene effettuato, onde limitare al massimo gli eventuali danni
conseguenziali. Né potrebbe contestarsi la funzione sociale della
caccia, giacché le pur innegabili trasformazioni degli scopi o dei
caratteri del fenomeno venatorio, ricollegabili alle modificazioni
della vita economico sociale, non escluderebbero la rilevanza in tal
senso del fenomeno stesso. Né le pur apprezzabili preoccupazioni di
carattere ecologico prospettate dal pretore avrebbero rilievo in questa
sede, ma andrebbero riferite alla valutazione delle disposizioni
legislative e amministrative che disciplinano in concreto l'esercizio
della caccia.
Considerato in diritto:
1. - Le due ordinanze di rimessione, sopra menzionate, dello stesso
pretore di Civitanova Marche, riguardano questioni in parte comuni, e,
pertanto, è opportuno procedere alla riunione dei relativi giudizi,
onde pervenire a contestuale decisione.
2. - Va esaminata, anzitutto, la questione sollevata nell'ordinanza
del 25 gennaio 1975, sotto il profilo della violazione dell'art. 42
Cost., poiché dalle considerazioni che ora verranno svolte, discende
anche la decisione di altra questione sollevata con l'ordinanza
precedente.
Seguendo quest'ordine di esame, si rileva che il giudice a quo,
dopo aver negato il valore sociale della caccia, afferma che
l'imposizione, al proprietario di fondi, dell'obbligo sancito dall'art.
842 cod. civ. di consentire l'ingresso a terzi a scopo venatorio,
costituirebbe violazione dell'art. 42 Cost. perché si risolverebbe in
una limitazione della proprietà privata, imposta in difetto dei fini,
previsti, invece, al riguardo, dalla norma costituzionale predetta.
Deve osservarsi che il fenomeno della caccia, pur se indubbiamente
presenta oggi caratteri socialmente diversi da quelli originali, non
per questo può essere considerato privo di positivo rilievo sì da
essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della
proprietà che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile
l'esercizio, a norma dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Se può ammettersi, invero, che non sono più attuali le finalità
e gli scopi primordiali di ordine essenzialmente economico e di difesa
che caratterizzarono l'attività venatoria nelle sue origini, come
esercizio di un diritto naturale, deve altresì darsi atto che,
successivamente, ne è stata sempre riconosciuta la rilevanza sociale,
pur se progressivamente restringendone e condizionandone l'ambito in
vista della necessaria coordinazione con altre esigenze ed altri
diritti. Si è così giunti alla precisazione della sua natura di
diritto di libertà individuale, opportunamente disciplinato, come è
reso palese dall'analitica regolamentazione posta in essere a
cominciare dalla legge 24 giugno 1923 n. 1420 fino al testo unico n.
1016 del 1939, modificato dalla legge n. 799 del 1967, con cui si è
progressivamente pubblicizzato il settore, inserendo definitivamente la
caccia fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse
nazionale (sentenze nn. 69 del 1962, 59 del 1965, 93 del 1973) salvi il
rispetto dell'incolumità delle persone, la doverosa protezione della
fauna e dell'ambiente nonché la tutela dei prodotti e delle
coltivazioni agricole. E mentre è noto che lo sport è un'attività
umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la
protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato, deve ricordarsi
che l'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. è
elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia,
costituendone un necessario presupposto, giacché è evidente che non
sarebbe possibile cacciare senza la facoltà di spostarsi alla ricerca
della selvaggina. Trattasi, d'altra parte, di una facoltà limitata ai
fondi non recintati, esercitabile cioè solo nei confronti di quei
proprietari i quali non abbiano ritenuto di avvalersi dello jus
prohibendi, connaturale al diritto di proprietà, e manifestato,
qualora si tratti di terreni "in attualità di coltivazione", mediante
l'apposizione di particolari tabelle di divieto (art. 30 r.d. n. 1016
del 1939 modificato dall'art. 9 legge n. 799 del 1967): il che
costituisce espressione di un ragionevole contemperamento fra la tutela
del diritto dominicale di cui viene lasciata la piena disponibilità al
titolare, a condizione che manifesti la sua volontà in un determinato
modo, e la garanzia del diritto di libertà di cacciare.
Tutto ciò premesso, è lecito ravvisare la presenza di
giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del
proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ., il che esclude il
lamentato contrasto con l'art. 42 Cost. sotto il profilo delineato
nell'ordinanza di rinvio del 25 gennaio 1975.
3. - Vanno ora esaminate le censure sollevate dal giudice a quo
nell'ordinanza del 6 novembre 1974 con riferimento agli artt. 2; 3, 9,
33 e 42 Cost., nel presupposto che la implicita esclusione della
facoltà di introdursi nei fondi altrui da parte di chi intenda
svolgervi attività artistico-culturali (fotografie di animali vaganti)
costituisca violazione dei diritti dell'uomo, della parità di
trattamento, del promovimento della ricerca scientifica, della libertà
dell'arte e della scienza, nonché del contenuto del diritto di
proprietà.
Sotto tali profili, deve anzitutto osservarsi che le libertà
invocate, come tutti i diritti di libertà, nascono limitate, essendo
il concetto di limite insito nel concetto di diritto, come questa
Corte ha affermato fin dalla sent. n. 1 del 1956, il che, appunto, sta
a significare la possibilità della determinazione della sfera di
azione dei vari soggetti entro condizioni tali che ne risultino
garantiti i diritti altrui egualmente meritevoli di protezione
costituzionale.
Richiamando a questo punto la già illustrata essenzialità della
facoltà di spostamento ai fini dell'esercizio effettivo del diritto di
caccia e la riconosciuta utilità sociale che all'esercizio stesso è
connaturata, è evidente che, mentre la facoltà suddetta si palesa
razionalmente insopprimibile, l'eventuale facoltà di ingresso in un
fondo altrui per esercitarvi, invece, le attività artistico-culturali
in esame, non investe un parallelo carattere di essenzialità, restando
pur sempre le libertà invocate suscettibili di attuazione con diverse
modalità, data la loro complessa e multiforme sostanza di ricerca ed
elaborazione scientifica, mista all'esercizio di attività tendenti al
raggiungimento di fini di carattere prevalentemente estetico.
L'esclusione lamentata trova indubbio fondamento nel rispetto del
diritto di proprietà, quale costituzionalmente garantito.
Anche il riferimento alla pretesa violazione del principio di
uguaglianza non è fondato. Come è noto, il rispetto dell'art. 3 Cost.
richiede che vengano attribuiti trattamento eguali a situazioni
omogenee mentre le situazioni raffrontate nella specie non presentano
tale requisito se, come sopra si è detto, diversa, ai fini del diritto
alla tutela della proprietà e in relazione alla disciplina in esame,
è la situazione del cacciatore e quella del portatore di altri
interessi.
Parimenti non fondato è il richiamo all'art. 33 della
Costituzione. Questo articolo va inteso ed interpretato nella sua
autentica portata, che è quella di consentire all'arte ed alla scienza
di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente
e autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo profilo, questa
esteriorizzazione non può considerarsi tutelata fino al punto di
pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti.
Infine, per quanto riguarda la censura sollevata sotto il profilo
della presunta violazione dell'art. 2 Cost., deve rilevarsi che tale
norma, nel garantire i diritti dell'uomo in genere, necessariamente si
riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente
presi in considerazione: per cui, una volta esclusa la violazione di
tali specifiche garanzie, il generico richiamo all'art. 2 Cost.,
formulato dal giudice a quo senza ulteriori riferimenti ad altri
diritti fondamentali eventualmente lesi oltre quelli specificamente
posti in evidenza nella ordinanza di rinvio, rimane senza rilievo ai
fini del presente giudizio di leggittimità costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 842, primo comma, del codice civile, dell'art. 30 del r.d. 5
giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della
selvaggina e per l'esercizio della caccia), e dell'art. 9 della legge 2
agosto 1967, n. 799 (modificativa del predetto testo unico), sollevate,
con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Civitanova Marche in
riferimento agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere