Titolo
SENT. 14/71 A. REATI E PENE - PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 707 POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI PERSONALI DI CONDANNATO PER MENDICITA', DI AMMONITO, DI SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE O A CAUZIONE DI BUONA CONDOTTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Riferimenti normativi
codice penale
n. 0
art. 707
co. 0
Titolo
SENT. 14/71 B. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 708 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - ILLEGITTIMITA' NELLA PARTE IN CUI FA RICHIAMO ALLE CONDIZIONI PERSONALI DI CONDANNATO PER MENDICITA', DI AMMONITO, DI SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE O A CAUZIONE DI BUONA CONDOTTA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, essendo stata la disposizione, per la parte suddetta, gia' dichiarata illegittima con sent. n. 110 del 1968.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Riferimenti normativi
codice penale
n. 0
art. 708
co. 0
Titolo
SENT. 14/71 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONI DI STRETTA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE IMPUGNATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 707.
Testo
Spetta al giudice ordinario e non attiene al riscontro di legittimita' costituzionale stabilire se a concretare il presupposto soggettivo di cui all'art. 707 cod. pen., sia richiesta o meno una pluralita' di precedenti condanne.
Altri parametri e norme interposte
legge
11/03/1953
n. false
art. 23
Riferimenti normativi
codice penale
n. 0
art. 707
co. 0
Titolo
SENT. 14/71 D. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ARTT. 707 E 708 - INGIUSTIFICATA PARITA' DI TRATTAMENTO TRA IL CONDANNATO PER DELITTO DETERMINATO DA MOTIVI DI LUCRO ED IL CONDANNATO PER PER SEMPLICE CONTRAVVENZIONE - IRRILEVANZA NELLA SPECIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 707 e 708 cod. pen., per ingiustificata parita' di trattamento tra il condannato per delitto determinato da motivi di lucro e il condannato per semplice contravvenzione concernente la prevenzione di delitti contro il patrimonio, per avere lo stesso giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, affermato che, in quella fattispecie, si procedeva contro imputati che erano pregiudicati per delitti contro il patrimonio.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Riferimenti normativi
codice penale
n. 0
art. 707
co. 0
codice penale
n. 0
art. 708
co. 0
Titolo
SENT. 14/71 E. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 707 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - INCRIMINAZIONE DI UN MERO STATUS - ESCLUSIONE - NECESSITA' DI UNA CONDOTTA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 25 E 27 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 707 del codice penale non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto non incrimina un mero status, ma presuppone una necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose, che, quoad personam, inducono al sospetto, non e' che una conseguenza. Nepure appare pertinentemente invocato l'art. 13 della Costituzione, dappoiche' questo stabilisce, per la limitazione della liberta' personale, determinate garanzie, che non possono dirsi vulnerate dallo scopo dissuasivo della norma denunziata. Ugualmente debbono ritenersi infondate le censure, avanzate in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, alla stregua delle considerazioni contenute nella sent. n. 110 del 1968: ne' vengono addotti argomenti nuovi e, comunque, tali da indurre a diversa conclusione.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Riferimenti normativi
codice penale
n. 0
art. 707
co. 0
Titolo
SENT. 14/71 F. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ARTT. 707 E 708 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE, DI GRIMALDELLI O DI VALORI - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' da escludere che gli artt. 707 e 708 del codice penale, nel richiedere al prevenuto la giustificazione dell'attuale destinazione di chiavi alterate o di grimaldelli e, rispettivamente, della provenienza del denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano anche la prova della legittimita' della destinazione e della provenienza, limitandosi invece a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della liberta' delle prove e del libero convincimento. Cfr.: sent. n. 110 del 1968.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 2
Riferimenti normativi
codice penale
n. 0
art. 707
co. 0
codice penale
n. 0
art. 708
co. 0
N. 14
SENTENZA 29 GENNAIO 1971
Deposito in cancelleria: 2 febbraio 1971.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 35 del 10 febbraio 1971.
Pres. BRANCA - Rel. CAPALOZZA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof.
MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI -
Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO
- Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE -
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 707
e 708 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 dicembre 1968 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Monti Jader, iscritta al n. 35 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;
2) ordinanze emesse il 24 marzo 1969 dal pretore di Monsummano
Terme nel procedimento penale a carico di Barbato Ciro ed il 28 marzo
1969 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Gulino
Salvatore e Cardinale Salvatore, iscritte ai nn. 200 e 226 del registro
ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 165 del 2 luglio 1969;
3) ordinanze emesse il 30 aprile 1969 dal pretore di Livorno nel
procedimento penale a carico di Faucci Enrico ed il 26 maggio 1969 dal
pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Gasparini
Roberto, iscritte ai nn. 302 e 303 del registro ordinanze 1969 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13
agosto 1969;
4) ordinanza emessa il 13 maggio 1969 dal pretore di Firenze nel
procedimento penale a carico di Auzino Giovanni, iscritta al n. 411 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969;
5) ordinanza emessa il 28 ottobre 1969 dal pretore di Firenze nel
procedimento penale a carico di Mottola Francesco, iscritta al n. 434
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in fatto:
Le sette ordinanze indicate in epigrafe hanno posto in dubbio,
sotto vari profili, la legittimità costituzionale degli artt. 707 e
708 del codice penale, nel corso di distinti procedimenti a carico di
persone imputate dell'uno o dell'altro, ovvero di entrambi i reati
previsti dalle denunziate disposizioni.
Complessivamente considerate, le questioni e le principali
argomentazioni possono essere così raggruppate e riassunte:
a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per il riferimento a
condizioni personali e sociali dei soggetti attivi dei reati, contenuto
nelle norme denunziate. Il pretore di Bologna, muovendo dalla sentenza
n. 110 del 1968, con la quale questa Corte ebbe a dichiarare
parzialmente illegittimo l'articolo 708 del codice penale, profila,
negli stessi limiti, l'illegittimità costituzionale del precedente
art. 707 (al quale, appunto, si richiama l'art. 708).
Analoga violazione, con riguardo, pero, a tutta la parte
concernente le condizioni personali e sociali del prevenuto, è stata
denunziata, per lo stesso art. 707, dal pretore di Livorno; per l'art.
708, dai pretori di Monsummano Terme e di Firenze; e, per i due
articoli, da quest'ultimo giudice, in un'altra delle sue ordinanze. La
quale, inoltre, censura sia l'ingiustificata parificazione, cui
sarebbero sottoposti, nel trattamento punitivo, i condannati per
semplice contravvenzione concernente la prevenzione di delitti contro
il patrimonio rispetto ai condannati per delitti determinati da motivi
di lucro; sia la violazione del principio della finalità rieducativa
della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), sul riflesso che i soggetti
attivi dei reati sarebbero destinatari dei rispettivi precetti per il
solo fatto di essere stati già condannati.
b) Inversione dell'onere della prova: questa sarebbe posta a carico
dell'imputato - in contrasto con la presunzione di non colpevolezza
(art. 27, secondo comma, Cost.) - in ordine all'attuale destinazione
(art. 707) o alla provenienza (art. 708) di quanto ingiustificatamente
posseduto (questioni promosse per entrambe le denunziate norme dal
pretore di Firenze in una sua ordinanza e, per il solo art. 708, dallo
stesso pretore con altre due ordinanze, oltreché dal pretore di
Monsummano Terme).
c) Insussistenza, nell'art. 707, di una vera e propria condotta
vietata: la norma, in sostanza, avrebbe ad oggetto, anziché un'azione,
un semplice stato, quale è il possesso. Secondo il pretore di Brescia,
si avrebbe una triplice illegittimità: eccessiva ed ingiustificata
compressione della libertà della persona, di cui all'art. 13 della
Costituzione, per la genericità e l'astrattezza del criterio di
collegamento tra il divieto del possesso degli oggetti e la ratio della
relativa norma; previsione di una pena, anziché di una misura di
sicurezza, per la mera possibilità di un reato, indipendentemente da
una condotta colpevole, in violazione degli artt. 25 e 3 della
Costituzione; priorità arbitrariamente attribuita alla tutela del
patrimonio, in confronto a quella di altri beni costituzionalmente
protetti, e disparità di trattamento rispetto a più gravi ipotesi
previste dal codice penale (artt. 49 cap. e 115) e non sanzionate con
pena.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parti.
Considerato in diritto:
1. - Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con le
sette ordinanze di rimessione, riguardano, talune, l'articolo 707 del
codice penale, talaltre, il successivo art. 708, talaltre ancora,
entrambe le disposizioni.
Le relative cause, strettamente connesse, sono state trattate
congiuntamente e vengono riunite per essere decise con unica sentenza.
2. - Le disposizioni contenute nei citati artt. 707 e 708 del
codice penale sono state denunziate a questa Corte dalle ordinanze
citate in epigrafe sotto vari profili.
In particolare, dal pretore di Bologna si afferma, in sostanza, che
l'art. 707, "limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle
condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di
sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona
condotta", contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per
l'eterogeneità di queste categorie di persone rispetto a quelle che
abbiano dei precedenti penali relativi a condanne per delitti
determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni attinenti alla
tutela indiretta del patrimonio: livellamento ritenuto incongruo ed
irragionevole.
La censura è fondata.
Già con sentenza n. 110 del 1968, questa Corte ha eliminato il
richiamo, nell'art. 708 (quale reato proprio), a quelle stesse
condizioni soggettive che formano oggetto del giudizio a quo e che sono
mutuate proprio dall'art. 707.
3. - La medesima ordinanza del pretore di Bologna osserva, nella
sola motivazione, che, "mentre la lettera della norma sembra
richiedere, quale presupposto soggettivo, più di un reato determinato
da motivi di lucro o concernente la prevenzione di delitti contro il
patrimonio", la giurisprudenza è, invece, prevalente nel ritenere che
è sufficiente a concretare il presupposto soggettivo richiesto dalla
legge anche la condanna per un solo reato ed invoca una pronunzia
interpretativa ad hoc della Corte. Ma questo è un argomento di stretta
interpretazione, che spetta al giudice ordinario e che non attiene al
riscontro di legittimità costituzionale.
4. - Con la prima ordinanza di rimessione del pretore di Firenze si
solleva, tra l'altro, la specifica questione della ingiustificata
parità di trattamento che si assume sussistere tra il condannato per
delitto determinato da motivi di lucro e il condannato per
contravvenzione (per la quale è sufficiente la colpa) concernente la
prevenzione di delitti contro il patrimonio. Ma la questione è
inammissibile non avendone il pretore attestato la rilevanza ed avendo,
anzi, affermato che "gli imputati erano pregiudicati per delitti contro
il patrimonio".
5. - Le ulteriori e più estese censure contenute nelle ordinanze
del pretore di Livorno e del pretore di Brescia, oltreché nella prima
ordinanza del pretore di Firenze, che investono, sempre con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'art. 707 del codice penale, come
quello che incrimina un mero status, anziché una condotta, attengono
ad uno degli aspetti della vigente legislazione penale (anche speciale)
e valgono come critica, per quanto apprezzabile, ad una scelta del
legislatore. D'altro canto, anche tale ipotesi di reato presuppone una
necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose,
che, quoad personam, inducono al sospetto, non è che una conseguenza.
6. - Non appare pertinentemente invocato dal pretore di Brescia
l'art. 13 della Costituzione, dappoiché questo, nel tutelare la
inviolabilità della libertà personale, stabilisce, per la sua
limitazione, delle garanzie che non possono dirsi vulnerate dallo scopo
dissuasivo della norma denunziata.
7. - Per ciò che riguarda gli artt. 25 e 27 della Costituzione, le
censure avanzate devono essere egualmente ritenute infondate, alla
stregua delle considerazioni contenute nella sentenza n. 110 del 1968
di questa Corte. Non vengono addotti motivi nuovi e, comunque, tali da
indurre a diversa decisione.
8. - Quanto all'inversione dell'onere della prova, che viene
prospettata in pretesa violazione dell'art. 27, secondo comma, della
Costituzione (sia in relazione all'art. 707 del codice penale, sia o
sia anche in relazione all'art. 708: vedi ordinanze del pretore di
Monsummano Terme e del pretore di Firenze), vale ciò che si è detto
nella già citata sentenza n. 110 del 1968: è da escludere che le
norme denunziate, nel richiedere al prevenuto la giustificazione
dell'attuale destinazione delle chiavi oppure degli strumenti atti ad
aprire o forzare serrature e, rispettivamente, della provenienza del
denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano la prova
della legittimità della destinazione e della provenienza, limitandosi,
invece, a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da
valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi
della libertà delle prove e del libero convincimento, i quali,
ovviamente, si atteggeranno in modo diverso a seconda che si tratti di
strumenti di uso comune inerenti all'attività professionale del
prevenuto oppure di ordigni di utilizzazione non ordinaria, di somme
ingenti o di cose pregiate e rare oppure di somme modeste o di cose
correnti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 707 del codice
penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni
personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a
misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 707 e 708 del codice penale, nella parte in cui
assoggettano allo stesso trattamento punitivo il condannato per delitti
determinati da motivi di lucro e il condannato per contravvenzioni
concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, proposta in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella parte in cui fa
richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di
ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di
buona condotta, già dichiarata illegittima con sentenza n. 110 del 2
luglio 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.