Titolo
SENT. 63/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - LEGGI ABROGATE EX NUNC MA APPLICABILI NELLA SPECIE - ELIMINAZIONE DELLA EFFICACIA RESIDUA CON DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Secondo i principi costantemente affermati dalla Corte, tutte le volte che il giudice sia chiamato a decidere controversie su fatti che, in base alle regole sulla successione delle leggi nel tempo, continuano a cadere sotto il regime di una legge abrogata ex nunc, ed il sia pur limitato perdurare della efficacia di questa puo' essere eliminato solo con una dichiarazione di incostituzionalita' (cfr. sent. n. 49 del 1970) la abrogazione della legge non fa venir meno la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
Titolo
SENT. 63/70 B. LEGGE - ABROGAZIONE - EFFETTI - OPERATIVITA' DELLA LEGGE LIMITATA AD UNA SERIE DEFINITA DI FATTI PASSATI - ACCERTAMENTO - QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE.
Testo
L'abrogazione, limitando ai fatti verificatisi fino ad un certo momento la sfera di operativita' della legge abrogata, incide su questa, nel senso che, originariamente fonte di una norma riferibile ad una serie indefinita di fatti futuri, essa e' ormai fonte di una norma riferibile solo ad una serie definita di fatti passati. Quando cio' venga accertato nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via incidentale nei confronti della legge abrogata, non si esercita un sindacato sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne' si affronta il problema se un vizio originario di illegittimita' costituzionale possa essere sanato, ed in quali limiti, da una legge sopravvenuta. Si risolve invece il problema della interpretazione del testo legislativo.
Titolo
SENT. 63/70 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGE ABROGATA - INTERPRETAZIONE NEL SISTEMA ENTRO IL QUALE LA LEGGE CONTINUA AD OPERARE.
Testo
Nella interpretazione del testo legislativo impugnato, preliminare rispetto alla verifica della conformita' della norma alla Costituzione, non si puo' prescindere, quando esso sia stato abrogato, dal complesso normativo entro il quale continua ad operare.
Titolo
SENT. 63/70 D. PROPRIETA' PRIVATA - ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - COSTITUZIONE, ART. 42, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI CON RIFERIMENTO A DATA ANTERIORE A QUELLA DELL'ESPROPRIAZIONE - FINALITA' - NON CONTRASTA CON IL PRECETTO COSTITUZIONALE.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato (sent. n. 22 del 1965), essendo pacifico che l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non garantisce la corresponsione di un indennizzo equivalente al valore del bene espropriato, ma solo il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse la pubblica amministrazione puo' offrire a soddisfazione dell'interesse dei privati (cfr. sentenza n. 61 del 1967), il fatto che una legge imponga la determinazione del valore dei beni con riferimento ad una data anteriore a quella dell'espropriazione non costituisce, di per se', violazione del terzo comma dell'art. 42 della Costituzione. Anzi quando la scissione tra la data a cui la legge fa riferimento per la determinazione del valore dei beni e la data dell'esproprio, venga disposta allo scopo di impedire che l'espropriando si avvantaggi di un supervalore derivante dalla esecuzione o dal preannuncio di esecuzione di opere pubbliche, la dissociazione delle due date non solo non e' illegittima, ma, come strumento che preclude ingiustificabili arricchimenti a spese della collettivita', e' espressione di un indirizzo politico fondato su basilari principi della Costituzione.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Titolo
SENT. 63/70 E. PROPRIETA' PRIVATA - ESPROPRIAZIONE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BENE - RIFERIMENTO A DATA DIVERSA DA QUELLA DELLA ESPROPRIAZIONE - EFFETTI SULLA MISURA DELL'INDENNIZZO - EVENTUALE RIDUZIONE DI QUESTO AD UNA MISURA IRRISORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Testo
La scissione disposta dalla legge, in materia di espropriazione, tra la data, in riferimento alla quale va determinato il valore dei beni e la data dell'esproprio viola l'art. 42 Cost. solo se, valutata nel complesso della disciplina legislativa in cui la legge si inserisce e delle situazioni di fatto in cui e' destinata ad operare, riduca l'indennizzo (come nel caso deciso con la sent. n. 67 del 1959) ad una misura irrisoria, o renda possibile (come nel caso deciso dalla sent. n. 22 del 1965) che nel concorso di eventuali sfavorevoli evenienze, tale riduzione abbia a verificarsi.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Titolo
SENT. 63/70 F. MEZZOGIORNO - CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE - ESPROPRIAZIONE A LORO FAVORE - LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, ART. 2, ULTIMO COMMA - DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI - DATA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI BENI - SCISSIONE RISPETTO ALLA DATA DELLA ESPROPRIAZIONE - FINALITA' - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
Nell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (sulla determinazione degli indennizzi per gli espropri a favore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno) la scissione tra la data a cui deve farsi riferimento per la determinazione del valore dei beni (due anni prima dell'approvazione dello statuto di ciascun consorzio) e la data della espropriazione (da disporsi entro i dieci anni successivi all'approvazione stessa) fu disposta allo scopo di impedire che gli espropriandi traessero vantaggio dal supervalore degli immobili derivante dalla preannunciata esecuzione delle opere pubbliche.
Riferimenti normativi
legge
29/09/1962
n. 1462
art. 2
co. 0
Titolo
SENT. 63/70 G. MEZZOGIORNO - CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE - ESPROPRIAZIONE A LORO FAVORE - LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, ART. 2, ULTIMO COMMA, DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI - SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI DELLA DISPOSIZIONE - CONSEGUENTE DELIMITAZIONE DELLA SUA SFERA DI EFFICACIA - RIFERIMENTO AD ESPROPRIAZIONI PASSATE.
Testo
L'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962 (il quale stabilisce che per le espropriazioni da effettuarsi a favore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno, entro i primi dieci anni dall'approvazione dello statuto consortile, l'indennizzo sia determinato sul valore che i beni avevano due anni prima della data di tale approvazione) gia' parzialmente modificato dall'articolo 6 della legge 6 luglio 1964 n. 608, e' stato abrogato dall'art. 31 della legge 26 giugno 1965 n. 717, che per la determinazione dell'indennizzo rinvia alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni (poi intervenute con la legge 21 luglio 1965 n. 904, in forza della quale alla materia de qua e' applicabile la disciplina prevista dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892). Pertanto l'interprete, mentre, prima che fosse abrogato, doveva trarre dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962 una norma che, nella sua sfera di efficacia, abbracciava tutte le espropriazioni che dal momento della sua entrata in vigore sarebbero state disposte a favore dei consorzi, sopravvenuta l'abrogazione, non puo' trarre se non una norma caratterizzata ed individuata da suo riferimento alle espropriazioni passate.
Riferimenti normativi
legge
29/09/1962
n. 1462
art. 2
co. 0
Titolo
SENT. 63/70 H. MEZZOGIORNO - CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE - ESPROPRIAZIONE A LORO FAVORE - LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, ART. 2, ULTIMO COMMA - DATA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI BENI - SCISSIONE RISPETTO ALLA DATA DELLA ESPROPRIAZIONE - POSSIBILI EFFETTI SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE ESPROPRIAZIONI FUTURE - SFERA DI EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE - LIMITAZIONE ALLE ESPROPRIAZIONI PASSATE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In base ai motivi per cui il Tribunale di Bari (ord. n. 212, 213 del reg. ord. del 1968 ecc.) ha impugnato l'articolo 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (sugli espropri a favore dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale del Mezzogiorno) in riferimento allo art. 42, terzo comma, della Costituzione, il problema da risolvere non e' se l'indennizzo da calcolarsi secondo la legge impugnata sia "mera parvenza" ma "se abbia la possibilita' di esserlo" in relazione all'ipotesi che nell'arco del dodicennio che la disposizione prevede possa trascorrere dalla data, in riferimento alla quale va determinato il valore dei beni, alla data dell'esproprio "si verifichino elementi perturbatori tali da condurre ad una liquidazione dell'indennita' in misura irrisoria se non addirittura simbolica". Il problema proposto riguarda, pertanto, non gli effetti prodotti dalla disposizione impugnata sulle espropriazioni gia' disposte, ma i possibili effetti sulle espropriazioni future. Senonche', poiche' dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962, dopo che e' stato abrogato, non si puo' ricavare una disciplina delle future espropriazioni, manca il presupposto per potersi discutere, riguardo ad esse, dell'alea di una possibile vanificazione della garanzia di un indennizzo non simbolico ne' irrisorio. E poiche' anche i motivi delle ordinanze di rinvio in cui si fa richiamo all'art. 3 della Costituzione, si fondano sul pericolo di futuri eventi perturbatori e sulle loro possibili ripercussioni - ormai senz'altro da escludersi - sulle liquidazioni degli indennizzi calcolati secondo la norma impugnata, la questione va dichiarata non fondata sia in riferimento all'art. 42, terzo comma, sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 3
Riferimenti normativi
legge
29/09/1962
n. 1462
art. 2
co. 0
N. 63
SENTENZA 22 APRILE 1970
Deposito in cancelleria: 28 aprile 1970.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 113 del 6 maggio 1970.
Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof.
MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
- Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO
- Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE -
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, contenente "norme
di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29
luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti
per il Mezzogiorno", promossi con diciannove ordinanze emesse dal
tribunale di Bari in data 2, 16 e 30 maggio 1968, 6 e 15 giugno 1968,
17 e 24 ottobre 1968, 12 dicembre 1968, 30 gennaio 1969, 20 marzo 1969,
17 e 24 aprile 1969 nei procedimenti civili instaurati da Nitti
Giuseppe e Ladisa Anna, Petruzzelli Francesco ed altri, Armenise
Crescenza e Domenica, Paparella Michele, Armenise Nicola, Marzulli
Nicola e Giuliani Antonia, Guaccero Maria, Vurro Giuseppe ed altri,
Calabrese Teresa, Posa Vitantonio ed altro, Mesto Michele ed altro,
Siciliani Carlo, Grandolfo Antonia, Paulicelli Nicola, Antonacci Donato
e Grazia, Rafaschieri Teresa ed altri, De Fano Nunzia, De Luce
Francesco Paolo, Loiacono Maria, contro il Consorzio per l'area di
sviluppo industriale di Bari, iscritte ai nn. 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 285 e 286 del registro ordinanze 1968, 70, 197, 198,
210, 211, 368, 369, 370 e 371 del registro ordinanze 1969, e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 275 del 26 ottobre 1968,
n. 305 del 30 novembre 1968, n. 52 del 26 febbraio 1969, n. 78 del 26
marzo 1969, n. 152 del 18 giugno 1969, n. 165 del 2 luglio 1969, e n.
280 del 5 novembre 1969.
Visti gli atti di costituzione di Guaccero Maria e del Consorzio
per l'area di sviluppo industriale di Bari;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1970 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Mario Troccoli, per la
Guaccero, e l'avv. Roberto Lucifredi, per il Consorzio.
Ritenuto in fatto:
1. - Diciannove ordinanze del tribunale di Bari - emesse in giudizi
nei quali si controverte in ordine alla determinazione della misura
delle indennità dovute a seguito di espropriazioni immobiliari
disposte a favore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di
Bari - hanno promosso una questione di legittimità costituzionale
concernente l'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n.
1462, il quale dispone che per i primi dieci anni dall'approvazione
dello statuto consortile "l'indennità di espropriazione sarà
determinata sul valore che i beni avevano due anni prima della data di
approvazione dello statuto".
Ai fini della valutazione della rilevanza della questione le
ordinanze non mancano di tener conto della successiva legislazione in
materia (L. 6 luglio 1964, n. 608, art. 6; L. 26 giugno 1965, n. 717,
art. 31; L. 21 luglio 1965, n. 904, art. 1), ma escludono che le
intervenute modifiche abbiano effetto retroattivo e possano trovare
applicazione in controversie relative ad espropriazioni disposte prima
dell'abrogazione della norma impugnata: i giudizi pendenti non
potrebbero, perciò, esser decisi se non previa risoluzione del dubbio
sulla legittimità costituzionale di questa norma.
Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione,
il tribunale - ricordati i principi fissati dalla giurisprudenza di
questa Corte circa i criteri da stabilirsi per la determinazione
dell'indennizzo dell'esproprio, e secondo i quali la misura di questo
non può essere puramente simbolica - osserva che la disciplina
contenuta nella disposizione impugnata opera, fra la data
dell'espropriazione e la data cui va fatto riferimento per il valore
dei beni, una dissociazione che, secondo i casi, può raggiungere il
limite di un dodicennio e può essere, perciò, di una entità tale da
consentire che, intervenuta una frattura sull'equilibrio dei valori dei
beni, l'indennizzo diventi irrisorio. Nel lungo arco di tempo che può
intercorrere fra la data dell'esproprio e la data di riferimento è
possibile - osservano le ordinanze - che sopravvengano elementi
perturbatori che possano condurre a liquidazioni meramente simboliche:
la sussistenza di tale pericolo è sufficiente a far ritenere
illegittima la disposizione de qua, giacché l'art. 42 della
Costituzione è violato non solo quando l'indennizzo sia mera parvenza,
ma anche quando c'è la possibilità che tale esso diventi.
Ad avviso del tribunale, sulla questione nessuna incidenza può
avere la circostanza che, in conseguenza delle modifiche apportate dal
legislatore, la legge impugnata non ha avuto di fatto applicazione per
tutto il periodo di tempo previsto: il vizio originario di legittimità
costituzionale non potrebbe essere stato eliminato dai successivi
interventi legislativi.
L'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962 sarebbe
illegittimo, secondo le ordinanze, anche in riferimento all'art. 3
della Costituzione, giacché non si potrebbe escludere che la
disciplina de qua possa in pratica determinare "una pluralità di
trattamenti, differenziati non già in rapporto alle caratteristiche ed
al valore dei singoli beni, ma esclusivamente alla data sotto la quale
essi vengono espropriati a favore del consorzio", con conseguente
violazione del principio di eguaglianza.
2. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza del 2 maggio 1968
iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1968 si è costituita la
signora Maria Guaccero, la quale chiede che la disposizione impugnata
venga dichiarata costituzionalmente illegittima.
Nell'atto di costituzione (29 luglio 1968) ed in una successiva
memoria (25 marzo 1970) la difesa della Guaccero, dopo aver osservato
che il giudizio sulla rilevanza della questione è di esclusiva
competenza del giudice a quo e che comunque nel caso in esame nessun
dubbio può sussistere sull'applicabilità dell'art. 2, ultimo comma,
della legge n. 1462 del 1962, sostiene che l'attuale questione è
sostanzialmente identica a quella che questa Corte decise con sentenza
n. 22 del 1965. In tale occasione venne dichiarata l'illegittimità
costituzionale dei secondo comma, prima parte, dell'art. 12 della
legge 18 aprile 1962, n. 167, a tenore del quale il valore dei beni
espropriandi doveva esser riferito a due anni precedenti la
deliberazione di adozione del piano, efficace per dieci anni,
prorogabili per due anni: la disposizione ora impugnata dà luogo, al
pari di quella allora dichiarata illegittima, ad una disciplina che
rende possibile una valutazione riferita a dodici anni prima
dell'espropriazione e svincola i valori dei beni dalle condizioni di
mercato esistenti al momento in cui la valutazione viene compiuta.
Ricordati i principi affermati in materia dalla Corte, la difesa
osserva che una tecnica di stima dei beni "destinata ad esprimere
soltanto incertezze ed arbitri" non può non violare gli artt. 3 e 42
della Costituzione, e conclude richiamando la motivazione della
sentenza n. 22 del 1965 che, a suo avviso, deve indurre a ritenere
fondata anche l'attuale questione.
3. - Nello stesso giudizio ed in quello promosso con ordinanza 2
maggio 1968 iscritta al n. 213 del registro 1968 si è costituito il
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari.
Nell'atto di costituzione (27 luglio 1968) ed in una successiva
memoria (25 marzo 1970) la difesa del Consorzio osserva che la
disposizione impugnata è giustificata dallo scopo di escludere che
nella determinazione della indennità si debba tener conto dell'aumento
di valore che si verifica a causa dell'inserimento dei suoli nella zona
industriale: poiché è indubbiamente legittimo che ai fini
dell'indennità di esproprio non debba calcolarsi l'aumento di valore
derivante dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità (secondo un
principio già accolto nella legge n. 2359 del 1865) e poiché la
costituzione di un consorzio industriale richiede una lunga e complessa
procedura, la legge non poteva non far risalire il momento di
valutazione dell'indennizzo ad una data anteriore a quella
dell'annuncio della progettata zona industriale, operando in tal modo
una scelta politica, ispirata a criteri di pubblico interesse, come
tale non censurabile in sede di sindacato di costituzionalità.
La difesa rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte, la
scissione fra la data di riferimento per il calcolo dell'indennità e
la data dell'esproprio è causa di illegittimità costituzionale solo
se può incidere sull'indennizzo in modo da renderlo irrisorio. Ma ciò
non può accadere nella specie, giacché la sopravvenuta abrogazione
delle disposizioni in esame fa sì che la sua operatività si limiti a
rapporti già esauriti da vari anni ed esclude che possa rientrare nel
giudizio sulla sua costituzionalità un'eventualità futura che non
potrà mai più verificarsi. Riferita oramai ad espropriazioni passate,
la disposizione deve essere valutata in relazione ad un arco di tempo
nel quale, secondo i dati della comune esperienza, non vi è stata una
vorticosa ascesa dei prezzi: anche se si ammette l'incidenza di una
lenta inflazione, questa non ha potuto rendere irrisoria la misura
dell'indennizzo.
Dopo aver comparato, sulla base delle predette argomentazioni,
l'attuale questione con quella decisa con la sentenza n. 22 del 1965 ed
aver messo in evidenza che i principi in questa affermati consentono di
individuare la netta differenza fra la prima e la seconda, la difesa
del Consorzio conclude col rilievo che una dichiarazione di
illegittimità costituzionale della disposizione in esame creerebbe una
disparità di trattamento fra gli espropri secondo che questi siano
anteriori o posteriori alla sopravvenuta legge del 1965: i primi
sarebbero indennizzati con indennità piena e comprensiva del maggior
valore derivante dalla trasformazione dell'area agricola in area
industriale, i secondi, invece, verrebbero indennizzati secondo i ben
più restrittivi criteri della legge n. 2892 del 1885.
4. - Nell'udienza pubblica le parti hanno illustrato le rispettive
tesi è conclusioni.
Considerato in diritto:
1. - Le ordinanze del tribunale di Bari indicate in epigrafe
propongono una stessa questione di legittimità costituzionale. I
relativi giudizi vengono pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - L'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n.
1462, stabilisce che per le espropriazioni disposte a favore dei
consorzi per le aree di sviluppo industriale (previsti dalla legge n.
634 del 1957, in parte modificata dalla legge n.555 del 1959)
l'indennizzo sia determinato, entro i primi dieci anni
dall'approvazione dello statuto consortile, sul valore che i beni
avevano due anni prima della data di tale approvazione.
Le ordinanze di rimessione assumono che la dissociazione fra il
momento dell'esproprio ed il momento cui occorre far riferimento per la
valutazione dell'immobile espropriato, considerato il lungo arco di
tempo (fino ad un massimo di dodici anni) che può intercorrere fra
l'uno e l'altro, è tale da poter essere causa di liquidazione di un
indennizzo meramente simbolico e da consentire una disparità di
trattamento delle singole espropriazioni, differenziate solo in base
alla mera accidentalità della data in cui esse vengono disposte.
Questi, in sintesi, sono i due profili sotto i quali viene denunciata
la violazione degli artt. 42 e 3 della Costituzione.
3. - Questa Corte ha già affermato (cfr. part. sent. n. 22 del
1965) che il fatto che una legge imponga la determinazione del valore
dei beni con riferimento ad una data anteriore a quella
dell'espropriazione non costituisce, di per sé, violazione del terzo
comma dell'art. 42 della Costituzione. Ed in effetti - essendo pacifico
che tale norma costituzionale non garantisce la corresponsione di un
indennizzo equivalente al valore del bene espropriato, ma solo il
massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di
generale interesse, la pubblica amministrazione può offrire a
soddisfazione dell'interesse dei privati (cfr. sent. n. 61 del 1957) -
la scissione fra le due date non può essere, da sola, ragione di
illegittimità costituzionale. Deve anzi aggiungersi che essa, quando,
come nella specie, venga disposta allo scopo di impedire che
l'espropriando si avvantaggi di un supervalore derivante dalla
esecuzione o dal preannunzio di esecuzione di opere pubbliche, non solo
non è illegittima, ma, come strumento che preclude ingiustificabili
arricchimenti a spese della collettività, è espressione di un
indirizzo politico fondato su basilari principi della Costituzione.
In verità, come le stesse ordinanze non mancano di mettere in
rilievo, quella scissione viola l'art. 42 solo se, valutata nel
complesso della disciplina legislativa in cui si inserisce e delle
situazioni di fatto in cui è chiamata ad operare, riduca l'indennizzo
ad una misura irrisoria ovvero renda possibile che, nel concorso di
eventuali sfavorevoli evenienze, tale riduzione abbia a verificarsi. E
fu proprio in applicazione di tali principi che questa Corte una volta
dichiarò l'illegittimità costituzionale di una legge che prevedeva la
liquidazione di un indennizzo rapportato al valore monetario che i beni
avevano in epoca anteriore all'inflazione conseguente alla seconda
guerra mondiale (sent. n. 67 del 1959), ed altra volta analoga
pronuncia adottò a proposito di una disposizione che faceva apparire
incerta, nelle sue applicazioni al futuro, la garanzia di una
indennità non irrisoria (sent. n. 22 del 1965).
4. - Per una puntuale definizione dei termini dell'attuale
questione di legittimità costituzionale è da tener presente che il
tribunale di Bari ne motiva la non manifesta infondatezza non già in
riferimento agli effetti che la disposizione impugnata ha prodotto
sulle espropriazioni già disposte, ma in previsione dei possibili
effetti sulle espropriazioni future. In altri termini - come le
ordinanze testualmente affermano - il problema da risolvere non è se
l'indennizzo calcolato in base alla legge impugnata "sia mera
parvenza", ma se "abbia la possibilità di esserlo" in relazione
all'ipotesi che nell'arco del dodicennio "si verifichino elementi
perturbatori tali da condurre ad una liquidazione dell'indennità in
misura irrisoria, se non addirittura simbolica".
Ciò posto, assume decisivo rilievo la circostanza che l'art. 2,
ultimo comma, della legge n. 1462 del 1962 (già parzialmente
modificato dall'art. 6 della legge 6 luglio 1964, n. 608) è stato
abrogato dall'art. 31 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che per la
determinazione dell'indennizzo rinvia alla legge 18 aprile 1962, n.
167, e successive modificazioni (poi intervenute con la legge 21 luglio
1965, n. 904, in forza della quale alla materia de qua è applicabile
la disciplina prevista dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n.
2892).
È vero che, secondo i principi costantemente affermati da questa
Corte, l'abrogazione ex nunc di una legge non fa venir meno la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale, tutte le
volte in cui il giudice sia chiamato a decidere controversie su fatti
che, in base alle regole sulla successione delle leggi nel tempo,
continuano a cadere sotto il regime della legge abrogata: e ciò
perché il perdurare di questa sia pur limitata efficacia può essere
eliminato solo attraverso la dichiarazione di illegittimità
costituzionale (cfr. sent. n. 49 del 1970). È altrettanto vero,
tuttavia, che l'abrogazione, limitando ai fatti verificatisi fino ad un
certo momento la sfera di operatività della legge abrogata, incide su
questa nel senso che, originariamente fonte di una norma riferibile ad
una serie indefinita di fatti futuri, essa è oramai fonte di una norma
riferibile solo ad una serie definita di fatti passati,.
Nel caso in esame, dall'impugnato art. 2, ultimo comma,
l'interprete, prima dell'abrogazione, doveva trarre una norma che nella
sua sfera di efficacia abbracciava tutte le espropriazioni che dal
momento della sua entrata in vigore sarebbero state disposte in favore
dei consorzi; sopravvenuta l'abrogazione, dallo stesso testo
legislativo egli non può trarre se non una norma caratterizzata ed
individuata dal suo riferimento ad espropriazioni passate.
Con ciò non si esercita un sindacato sulla rilevanza della
questione né, come ritengono le ordinanze di rimessione, si affronta
il problema se un vizio originario di illegittimità costituzionale
possa essere sanato, ed in quali limiti, da una legge sopravvenuta. Si
risolve, invece, il ben diverso problema della interpretazione del
testo legislativo (certamente preliminare rispetto alla verifica della
conformità della norma alla Costituzione), a proposito del quale non
si può certo prescindere dal complesso normativo entro il quale la
legge abrogata, nei limiti innanzi precisati, continua ad operare.
5. - Poiché, per le cose dette, dall'art. 2, ultimo comma, della
legge n. 1462 del 1962 non si può ricavare una disciplina di future
espropriazioni e manca quindi il presupposto perché si possa discutere
dell'alea che, verificandosi gravi perturbazioni nel mercato dei beni,
il meccanismo della scissione fra data di esproprio e data di
riferimento del valore degli immobili possa vanificare la garanzia di
un indennizzo non simbolico né irrisorio, si deve concludere che la
norma che forma oggetto del presente giudizio non viola l'art. 42 della
Costituzione.
Ad analoga conclusione si deve pervenire per quanto riguarda la
supposta violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Ed in
effetti anche questa denuncia, valutata nel contesto delle motivazioni
esposte nelle ordinanze, si riferisce al pericolo di cui innanzi si è
fatto cenno: pericolo insussistente, dal momento che la disciplina in
esame si applica esclusivamente ad espropriazioni già intervenute.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt.
3 e 42 della Costituzione, dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29
settembre 1962, n. 1462, contenente "norme di modifica ed integrazione
delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio
1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.