Sentenza 152/1967 (ECLI:IT:COST:1967:152)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:
Udienza Pubblica del 01/12/1967;    Decisione  del 12/12/1967
Deposito del 15/12/1967;   Pubblicazione in G. U.  n. 0
Norme impugnate:
Massime:  4783 
Massime:  4783 
Atti decisi:

Massima n. 4783
Titolo
SENT. 152/67. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 12, PRIMO COMMA - INTERRUZIONE OBBLIGATORIA DI LAVORO CONSEGUENTE ALLO STATO DI GRAVIDANZA E DI PUERPERIO - INTRODUZIONE DELL'ANNO DI CONTRIBUZIONE NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE ALLE INTERRUZIONE - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, prescrivendo che i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro, derivante da stato di gravidanza e di puerperio, sono computati utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa, ove l'interessato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione, nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione pone una condizione nuova e piu' gravosa di quella stabilita nell'art. 56, lett. a, n. 3 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, per il quale si richiede soltanto che l'assicurazione sia stata iniziata prima della interruzione del lavoro. E poiche' il suddetto decreto presidenziale e' stato emesso in base ad espressa delega dell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per cui il Governo era autorizzato ad emanare norme transitorie di attuazione e di coordinamento, l'eccesso di delega e' evidente, in quanto alla disposizione impugnata, avendo essa stabilito un nuovo principio, non puo' riconoscersi la natura propria dell'una o dell'altra delle menzionate norme.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 76

Riferimenti normativi
decreto del Presidente della Repubblica  26/04/1957  n. 818  art. 12  co. 1


Pronuncia

N. 152

SENTENZA 12 DICEMBRE 1967

Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 321 del 23 dicembre 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. VERZÌ


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1966 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra De Pandis Maria Annunziata e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 138 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Visto l'atto di costituzione di De Pandis Maria Annunziata;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

udito l'avv. Vittorio Marotti, per la De Pandis.


Ritenuto in fatto:

Nel giudizio civile promosso dinanzi il Tribunale di Lecce dalla operaia De Pandis Maria perché fosse dichiarato il suo diritto all'accreditamento dei contributi figurativi per il periodo di interruzione del lavoro determinato da gravidanza e puerperio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale eccepiva che nel quinquennio precedente alla data di interruzione del lavoro la De Pandis non poteva far valere un anno di contribuzione nell'assicurazione, ai sensi dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Secondo la De Pandis questa norma sarebbe stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 4 del 12 febbraio 1963, ma poiché l'I.N.P.S. deduceva che la sentenza stessa riguardava il secondo, e non il primo comma dell'art. 12, l'attrice eccepiva la illegittimità costituzionale anche nel primo comma.

Con ordinanza del 3 maggio 1966, il Tribunale ha rilevato che la norma impugnata supera i limiti della delega di cui all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto richiede un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la interruzione, mentre l'art. 56, lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, prescriveva soltanto il requisito dell'inizio dell'assicurazione prima della interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio. Ed ha sollevato quindi la questione di legittimità costituzionale dello art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56, lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966.

Nel presente giudizio si è costituita la De Pandis Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Marotti, il quale nelle note di costituzione ha ribadito gli argomenti enunciati dall'ordinanza di rimessione.


Considerato in diritto:

A termini dell'art. 56, lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347, sono computati, dopo l'inizio dell'assicurazione, utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. Pertanto questa norma impone una sola condizione, quella che sia stata iniziata l'assicurazione prima della interruzione del lavoro, perché l'assicurata possa godere del beneficio del riconoscimento.

Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, emesso in base ad espressa delega dell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per cui il Governo era autorizzato ad emanare norme transitorie di attuazione e di coordinamento impone invece - agli effetti del riconoscimento dei periodi di interruzione del lavoro - una nuova e ben più gravosa condizione, che cioè l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione.

L'eccesso di delega è evidente, perche mentre in forza della legge si richiedeva soltanto il requisito della attualità del rapporto assicurativo, il provvedimento delegato impone, per il riconoscimento dell'accreditamento figurativo, un minimo di un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

La norma impugnata, che non può essere considerata norma di coordinamento con altre leggi in quanto siffatto requisito non preesisteva in altre disposizioni, né di attuazione trattandosi di un principio del tutto nuovo in materia di gravidanza e di puerperio, e che soprattutto non si ispira ai principi e criteri fissati dalla legge n. 218 del 1952 deve essere dichiarata illegittima per eccesso di delega, Così come, per altro, è stato deciso in un caso analogo con sentenza n. 4 del 5 febbraio 1963.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che detta norma di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) in relazione agli artt. 56, lett. a, n. 3 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.