ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 15, promosso dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra L. B. e altri e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri, con ordinanza del 10 ottobre 2024, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visti gli atti di costituzione della Società Hoyland Offshore AS srl e di Sos Mediterranée France;
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
viste le istanze di fissazione della camera di consiglio per la decisione sulla ammissibilità degli interventi, depositate da Sea Watch e.V. (associazione registrata), Eos Shipping gUG (società imprenditoriale senza scopo di lucro, in liquidazione), Sos Humanity gGmbH (società a responsabilità limitata non profit), Handbreit - nautical safety solutions gGmbH (società a responsabilità limitata non profit) e Idra Social Shipping srl;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Rilevato che il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 15, per violazione degli artt. 3, 10, 25, 27, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione;
che, con atti depositati il 2 dicembre 2024, sono intervenuti nel giudizio costituzionale Sea Watch e.V. e Eos Shipping gUG (con un unico atto), Sos Humanity gGmbH, Handbreit - nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl;
che i soggetti indicati hanno chiesto la fissazione anticipata della camera di consiglio sull’ammissibilità degli interventi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che essi riferiscono di essere proprietari di navi che esercitano attività di soccorso nel mare Mediterraneo, assoggettate a provvedimenti di fermo del tutto simili a quello contestato nel giudizio a quo e ancora oggetto di giudizi pendenti;
che la legittimazione all’intervento deriverebbe sia dal fatto che «gli effetti del presente giudizio in via incidentale inciderebbero in maniera immediata e diretta su tutti i processi ordinari in cui le odierne intervenienti sono parti in giudizio», sia dal fatto che la norma censurata sarebbe applicabile «principalmente a ONG proprietarie di navi che svolgono operazioni SAR in acque internazionali, ovvero in zone SAR straniere», come le intervenienti.
Considerato che, in base all’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale «[p]ossono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;
che questa Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che il «rapporto dedotto in giudizio» è quello oggetto del giudizio a quo, dichiarando inammissibili gli interventi di soggetti semplicemente destinatari della norma censurata e parti di giudizi analoghi al processo a quo (da ultimo, ordinanza allegata alla sentenza n. 19 del 2025);
che «non è dunque sufficiente che l’interesse del terzo possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento, ma deve sussistere un nesso diretto tra la sua posizione soggettiva e l’oggetto del giudizio a quo, poiché l’incidenza su tale posizione deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia di questa Corte sulla legittimità costituzionale della disposizione stessa, ma dall’immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo» (ordinanza allegata alla sentenza n. 144 del 2024);
che il giudizio a quo riguarda uno specifico provvedimento sanzionatorio di fermo, applicato a carico della nave Ocean Viking, e tale vicenda non coinvolge affatto gli intervenienti, i cui interessi sono invece toccati dalla norma censurata;
che gli intervenienti non illustrano il «nesso diretto tra la [loro] posizione e l’oggetto del giudizio a quo» (sentenza n. 77 del 2023), ma si limitano a rimarcare le conseguenze che la sentenza di accoglimento produrrebbe sui giudizi di cui sono parti, conseguenze che, tuttavia, rappresenterebbero un mero effetto “riflesso” della decisione di questa Corte sulla legge censurata;
che, in definitiva, gli interventi spiegati da Sea Watch e.V. e Eos Shipping gUG (con un unico atto), Sos Humanity gGmbH, Handbreit - nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl devono essere dichiarati inammissibili.