Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 29 settembre 2015 (r.o. n. 2 del 2016), il Tribunale ordinario di Napoli, sezione misure di prevenzione, ha proposto questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, non prevede la revoca dell’ordinanza di sospensione disposta per l’infermità di mente del proposto, qualora si accerti che l’incapacità della persona è irreversibile.
Il Tribunale rimettente riferisce che, su proposta del Procuratore distrettuale antimafia e del Questore, con due decreti del 21 e del 27 giugno 2011, aveva sottoposto a sequestro «svariati beni mobili e immobili intestati a B. C. (proposto anche per la misura di prevenzione personale cd. antimafia), alla moglie B. S. […], alle figlie B. A. […] e B. D.».
Nel corso del procedimento è risultato che il proposto versava in una condizione di totale e irreversibile incapacità di partecipare consapevolmente, originata da un grave deterioramento mentale subito in seguito a un arresto cardiorespiratorio per un’overdose di cocaina, avvenuto nel 2003. Per questo stato mentale il proposto era stato dichiarato interdetto dal Tribunale di Napoli e la moglie ne era stata nominata tutore provvisorio.
Il Tribunale, facendo applicazione dell’art. 71 cod. proc. pen., che aveva ritenuto applicabile anche al procedimento di prevenzione, ne aveva disposto la sospensione.
In seguito a ripetuti accertamenti, il giudice rimettente era giunto alla conclusione che l’incapacità del proposto era divenuta irreversibile e che tale stato faceva «venir meno in radice ogni possibilità di ritenere attuale la sua eventuale pericolosità», sicché doveva «certamente escludersi uno dei requisiti essenziali per l’applicazione della misura di prevenzione personale ex art. 2 L. 575/65».
Secondo la difesa del proposto, l’incapacità irreversibile avrebbe dovuto determinare il rigetto della «proposta tout court, anche per la parte patrimoniale, con restituzione dei beni agli aventi diritto», ma il Tribunale ha escluso la possibilità di adottare un provvedimento del genere. Infatti, secondo il giudice rimettente, una volta affermata «l’operatività della sospensione dell’art. 71 c.p.p.», non appariva «possibile alcuna analogia con la “sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere”; queste, mai previste dalla legislazione in materia di misure di prevenzione, [avrebbero] evidentemente ragione di essere solo nel procedimento penale di cognizione ed innanzi alla contestazione di ipotesi di reato».
L’art. 72 cod. proc. pen., conclude il Tribunale, non è dunque in nessun modo interpretabile nel senso appena indicato.
Ne conseguirebbe, a parere del giudice rimettente, «il pericolo di una permanente stasi processuale», perché il procedimento per l’applicazione della misura reale non potrebbe essere riavviato nei confronti dell’incapace, e nel frattempo continuerebbe ad avere efficacia il sequestro dei beni, disposto in precedenza in attesa di una decisione sulla confisca.
Per superare la stasi processuale occorrerebbe una pronuncia di illegittimità costituzionale, che secondo il giudice rimettente dovrebbe riguardare solo il procedimento relativo all’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
Il giudice sarebbe solo chiamato a stabilire se certi beni debbano essere sottratti al circuito economico di origine per escludere i condizionamenti criminali che li connotano ed evitare la formazione di patrimoni illeciti, considerato che, a partire dall’entrata in vigore dell’art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), introdotto dall’art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, come sostituito dalla legge di conversione n. 125 del 2008, e modificato dall’art. 2, comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), la confisca può essere disposta anche a prescindere dalla concomitante applicazione della misura di prevenzione personale e dalla perdurante pericolosità sociale del proposto, al punto che può raggiungere anche gli eredi della persona pericolosa.
Il giudice rimettente reputa la situazione in questione analoga a quella su cui è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 45 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non escludeva la sospensione della prescrizione quando era stata accertata la definitiva incapacità dell’imputato di partecipare al procedimento per una irreversibile infermità di mente.
L’attuale assetto normativo sarebbe lesivo del principio di uguaglianza, perché tratterebbe in modo diverso l’imputato nel procedimento penale e il proposto nel procedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, e sarebbe anche del tutto irragionevole.
Inoltre sarebbe leso, sia il diritto di difesa dell’incapace, «al quale viene preclusa ogni possibilità di far valere le proprie ragioni attraverso il curatore speciale per dimostrare la lecita provenienza dei beni in sequestro», sia il diritto di difesa dei terzi intestatari di beni sequestrati nel presupposto che ne abbia la disponibilità il proposto.
L’art. 72 cod. proc. pen. sarebbe perciò in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non permette di revocare l’ordinanza di sospensione del procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, ove sia accertata la irreversibile incapacità della persona. In caso di accoglimento delle questioni, vi sarebbe la possibilità di decidere sulla confisca dei beni sequestrati.
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.
Le questioni sarebbero inammissibili perché il rimettente non avrebbe esperito il tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme.
Nel merito, esse sarebbero infondate in ragione della «profonda differenza intercorrente tra il procedimento penale ed il procedimento di prevenzione».
3.– Si è costituito anche il proposto, rappresentato, in quanto interdetto, dal proprio tutore, e ha chiesto l’accoglimento della questioni.
Secondo il proposto anche l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale non potrebbe prescindere dallo «svolgimento del contraddittorio» con la parte privata, in particolare sull’esistenza della pericolosità «al momento dell’acquisto del bene oggetto della richiesta ablatoria».
L’incapacità processuale del proposto, pertanto, non potrebbe consentire al Tribunale l’adozione di un provvedimento sulla confisca del bene. Né l’incapace potrebbe essere equiparato al deceduto, che resta estraneo al procedimento avviato nei confronti degli eredi, e per il quale non si pone perciò un problema di violazione del diritto di difesa, come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 21 del 2012.
4.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, insistendo perché le questioni siano dichiarate inammissibili e, nel merito, non fondate.
La difesa erariale ribadisce che il rimettente avrebbe dovuto offrire un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata, in difetto della quale sarebbe inammissibilmente richiesto alla Corte di «avallare una tra le scelte ermeneutiche possibili».
Nel merito, l’Avvocatura generale insiste sulle differenze tra il procedimento penale e il procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione reale, con ampie citazioni tratte dalla giurisprudenza costituzionale. Questa distinzione renderebbe non fondate le questioni.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Napoli, sezione misure di prevenzione, solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, non prevede la revoca dell’ordinanza di sospensione disposta per l’infermità di mente del proposto, qualora si accerti che l’incapacità della persona è irreversibile.
Il giudice a quo si trova a decidere su domande congiunte di applicazione di una misura di prevenzione personale e della confisca, nei confronti di una persona indiziata di appartenere a un’associazione di tipo mafioso, nell’ambito di un procedimento ancora governato ratione temporis dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).
Nel corso del procedimento è stato accertato che il proposto non era in grado di partecipare coscientemente a causa di un’infermità mentale. Per tale ragione il Tribunale rimettente ha adottato un’ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 71 cod. proc. pen.
All’esito di una nuova perizia è risultata la natura irreversibile dell’incapacità.
Il giudice a quo reputa che la «permanente stasi processuale», alla quale il procedimento sull’applicabilità della misura patrimoniale sarebbe consegnato per effetto di tale situazione, generi un contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
L’attuale assetto normativo sarebbe lesivo del principio di uguaglianza, perché tratterebbe in modo diverso l’imputato nel procedimento penale e il proposto nel procedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, e sarebbe anche del tutto irragionevole.
Inoltre sarebbe leso, sia il diritto di difesa dell’incapace, «al quale viene preclusa ogni possibilità di far valere le proprie ragioni attraverso il curatore speciale per dimostrare la lecita provenienza dei beni in sequestro», sia il diritto di difesa dei terzi intestatari di beni sequestrati nel presupposto che ne abbia la disponibilità il proposto.
2.– L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, perché il rimettente non avrebbe esperito il tentativo di interpretare la norma impugnata in senso costituzionalmente conforme, e ne ha chiesto il rigetto facendo rilevare la differenza tra il processo penale e il procedimento di prevenzione.
3.– L’eccezione di inammissibilità è priva di fondamento, perché il giudice rimettente ha ritenuto che la possibilità di dare un’interpretazione della disposizione impugnata tale da far superare il denunciato contrasto fosse preclusa dal testo normativo, che non permetterebbe di revocare l’ordinanza di sospensione per il caso di irreversibile incapacità del proposto (sentenza n. 42 del 2017).
4.– Le questioni non sono fondate.
Di fronte all’incapacità del proposto di partecipare coscientemente al procedimento di prevenzione, il Tribunale rimettente, richiamando una giurisprudenza in tal senso, ha ritenuto di dover fare applicazione delle disposizioni che regolano una situazione analoga nel processo penale, e in particolare dell’art. 71 cod. proc. pen. Perciò ha sospeso il procedimento.
L’irreversibilità dell’incapacità avrebbe poi determinato, secondo il Tribunale, una durata interminabile della sospensione, in quanto non si sarebbe potuta verificare nel procedimento di prevenzione la situazione che, a norma dell’art. 72, comma 2, cod. proc. pen., comporta nel processo penale la revoca dell’ordinanza sospensiva; sarebbe cioè mancata la possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
Il giudice a quo rileva che lo stato di irreversibile incapacità del proposto nel caso di specie, anche alla luce della natura dell’infermità mentale che lo ha colpito, «fa venir meno in radice ogni possibilità di ritenere attuale la sua eventuale pericolosità sociale», e che pertanto «deve certamente escludersi uno dei requisiti essenziali per l’applicazione della misura di prevenzione personale ex art. 2 L. 575/65».
Nonostante ciò, l’ordinanza di sospensione non potrebbe essere revocata; infatti non sarebbe «possibile alcuna analogia con la “sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere”. Queste, «mai previste dalla legislazione in materia di misure di prevenzione, [avrebbero] evidentemente ragione di essere solo nel procedimento penale di cognizione ed innanzi alla contestazione di ipotesi di reato».
Tale affermazione non può essere condivisa.
È vero che nel procedimento di prevenzione non sono previste sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, ma se fossero previste verrebbe in questione non un’applicazione analogica dell’art. 72, comma 2, cod. proc. pen., ma un’applicazione diretta. Esclusa l’applicazione diretta, nel caso in cui la mancanza di pericolosità del proposto comporti il rigetto della richiesta della misura di prevenzione personale, non c’è alcuna ragione per escludere anche l’applicazione analogica della disposizione in questione.
In questo caso il procedimento di prevenzione si conclude con una decisione sostanzialmente assolutoria, come quella del processo penale, e, una volta fatta applicazione analogica dell’art. 71 cod. proc. pen. per disporre la sospensione del procedimento, non può non farsi uguale applicazione anche dell’art. 72, comma 2, cod. proc. pen. per revocarla.
Deve perciò concludersi che, dopo aver constatato la mancanza di pericolosità attuale, il Tribunale era tenuto a revocare l’ordinanza di sospensione e a rigettare la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale.
5.– Una volta chiarito ciò, occorre stabilire quale debba essere la sorte della richiesta relativa alla confisca.
Al riguardo va anzitutto escluso che l’incapacità irreversibile del proposto impedisca l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, dato che questa prescinde dall’attuale pericolosità della persona, ma ha lo scopo di sottrarre definitivamente i beni «al “circuito economico” di origine, per inserirl[i] in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo» (sentenza n. 335 del 1996). Nel caso della confisca non vi è perciò ragione di rigettare la domanda a causa della infermità mentale del proposto, visto che tale stato è compatibile, sul piano sostanziale, con l’adozione di una misura preventiva di natura patrimoniale.
È da aggiungere che, a partire dall’entrata in vigore dell’art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), introdotto dall’art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, come sostituito dalla legge di conversione n. 125 del 2008, e modificato dall’art. 2, comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), la confisca può essere disposta anche a prescindere dalla concomitante applicazione della misura di prevenzione personale e dalla stessa perdurante pericolosità sociale del proposto, al punto che può raggiungere anche gli eredi della persona pericolosa.
Inoltre l’irreversibile incapacità del proposto non costituisce un ostacolo alla definizione del procedimento relativo alla misura patrimoniale.
Erra infatti il rimettente nel ritenere che la possibilità di una tale definizione sia preclusa dalla normativa vigente e richieda perciò di essere introdotta con una dichiarazione di illegittimità costituzionale.
L’errore consiste nella supposta equiparazione tra misura di prevenzione personale e misura di prevenzione reale per quanto concerne l’applicabilità degli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen., in relazione alla sospensione del procedimento per l’incapacità del proposto.
6.– Come è noto, il procedimento di prevenzione è governato dalla normativa relativa all’applicazione delle misure di sicurezza, in quanto applicabile (art. 4 della legge n. 1423 del 1956).
L’art. 678 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza e per quanto qui interessa, rinvia a sua volta all’art. 666 cod. proc. pen., relativo al procedimento di esecuzione.
L’art. 666, comma 8, cod. proc. pen. stabilisce che, nel caso di infermità mentale dell’interessato, si procede nei confronti del tutore, del curatore o del curatore provvisorio, che deve essere nominato in assenza dei primi.
La normativa concernente il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza pertanto esclude che l’incapacità della persona comporti la sospensione del procedimento e impone, al contrario, che esso prosegua anche nei confronti del tutore o del curatore. Compito dell’interprete è decidere se questa normativa sia o no compatibile con la natura e la struttura del procedimento di prevenzione, e quindi se essa sia o no per tale parte ad esso applicabile, sia quando ha ad oggetto misure personali, sia quando ha ad oggetto misure patrimoniali. In caso di incompatibilità troverebbero infatti spazio, in entrambi i casi, gli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen.
7.– Questa Corte ha spesso rimarcato che il procedimento di prevenzione è caratterizzato da «profonde differenze» rispetto al processo penale (ordinanza n. 275 del 1996), che consentono al legislatore un ampio spazio di diversificazione della disciplina (sentenza n. 321 del 2004; da ultimo, sentenza n. 106 del 2015).
Al contempo, quando viene in gioco il bene supremo della libertà della persona, suscettibile di essere pesantemente inciso da una misura di prevenzione personale, neppure le spiccate peculiarità del procedimento di prevenzione consentono che esso sia sottratto al patrimonio comune delle garanzie normative essenziali, correlate alle diverse caratteristiche procedimentali (sentenze n. 306 del 1997, n. 77 del 1995, n. 160 del 1982 e n. 76 del 1970; ordinanza n. 7 del 1998), se del caso anche attraverso l’applicazione delle regole relative al processo penale (sentenza n. 53 del 1968; in seguito, sentenza n. 306 del 1997).
È quanto deve accadere, e nella specie è accaduto, per l’applicazione della misura di prevenzione personale, tenuto conto che il bene sul quale essa opera ha «una propria e particolare rilevanza costituzionale» (sentenza n. 53 del 1968; in seguito, sentenza n. 306 del 1997). È perciò necessario che l’esercizio del diritto di difesa, e di “autodifesa”, da parte del proposto sia «consapevole e attivo» (sentenza n. 39 del 2004), cosa che non potrebbe accadere se fosse possibile procedere nonostante lo stato di incapacità. In questo caso, l’art. 666, comma 8, cod. proc. pen. si dimostra pertanto incompatibile con il rito di prevenzione personale, e dunque inapplicabile, mentre adeguata, per quanto qui rileva, appare la disciplina recata dagli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen.
8.– A una conclusione diversa si deve invece pervenire con riferimento al procedimento relativo alle misure di prevenzione patrimoniali, perché un conto è l’inviolabilità della libertà personale, altro conto è «la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti» (sentenza n. 48 del 1994; in seguito, sentenza n. 21 del 2012; ordinanza n. 216 del 2012).
Questa Corte, in particolare, è già stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale della scelta legislativa di prevedere che il procedimento di prevenzione per la confisca dei beni possa essere proposto nei confronti dei successori a titolo universale o particolare della persona deceduta. In tale occasione, si è precisato che «l’individuazione, operata dal rimettente, della “presenza fisica dell’interessato” (o almeno della sua “possibilità astratta di partecipare”) quale “momento fondamentale del rapporto processuale, che condiziona la correttezza globale del giudizio”, in cui si sostanzia il nucleo essenziale della questione, non è giustificata con riferimento a un procedimento finalizzato all’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca». Infatti le «profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione» (ordinanza n. 275 del 1996) e le peculiarità di quest’ultima, particolarmente significative quando, come nel caso della confisca, la sede sia funzionale all’applicazione di misure destinate ad incidere non già sulla libertà personale della parte, ma sul suo patrimonio, in uno con la considerazione della ratio dell’istituto, confermano l’infondatezza della questione, incentrata sull’assunto – valido per il processo penale – che la “presenza fisica” del “soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta” (o almeno la sua “possibilità astratta di partecipare”) sia condizione ineludibile di conformità del procedimento per l’applicazione della misura patrimoniale ai parametri costituzionali evocati dal rimettente» (sentenza n. 21 del 2012).
Se, dunque, la natura del procedimento per l’applicazione della confisca è tale da non comportare necessariamente l’autodifesa da parte del proposto, al punto che esso può avviarsi nei confronti dei terzi successori, non si vede ragione costituzionalmente ineludibile per sospendere il procedimento in caso di incapacità del proposto stesso.
L’esercizio del diritto di difesa è infatti legittimamente garantito da parte del tutore o del curatore, una volta chiarito che si può prescindere dalla partecipazione personale del proposto. Ciò in linea con la natura di actio in rem che la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo attribuisce al procedimento di confisca (da ultimo, sentenza 12 agosto 2015, Gogitidze contro Georgia).
Naturalmente tali considerazioni attengono al solo profilo di legittimità costituzionale prospettato dal rimettente, con riferimento alla potestà pubblica di avviare e procedere nel giudizio di prevenzione reale nei confronti dell’incapace, rappresentato dal suo tutore o curatore provvisorio. Indiscussa la sussistenza di tale potestà per le ragioni appena esposte, resta impregiudicata ogni valutazione circa la compatibilità con la Costituzione della particolare configurazione che il legislatore ha impresso al procedimento, specie in punto di oneri probatori e di allegazione, anche quando la persona che ha diretta conoscenza dei fatti, e che potrebbe articolare la propria difesa in base a ciò, non sia in grado di prendere parte coscientemente al giudizio. Si tratta, infatti, di due profili distinti, attinenti l’uno all’an del procedimento, e l’altro al quomodo, dei quali il primo soltanto è oggetto del presente giudizio incidentale (sentenza n. 21 del 2012).
In conclusione, con riguardo all’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, l’art. 666, comma 8, cod. proc. pen. si rivela compatibile con la struttura del procedimento e va perciò applicato anche nei casi di incapacità del proposto, rimanendo inoperanti gli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen.
Le questioni sono perciò non fondate, perché è errato ritenere che gli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen. siano applicabili al procedimento di prevenzione patrimoniale, in luogo dell’art. 666, comma 8, cod. proc. pen., e che solo attraverso una declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, cod. proc. pen. possa conseguirsi l’effetto di proseguire nel giudizio relativo alla confisca.