Sentenza 51/2015 (ECLI:IT:COST:2015:51)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: SCIARRA
Camera di Consiglio del 11/03/2015;    Decisione  del 11/03/2015
Deposito del 26/03/2015;   Pubblicazione in G. U. 01/04/2015  n. 13
Norme impugnate: Art. 7, c. 4°, del decreto legge 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 28/02/2008, n. 31.
Massime:  38303 
Massime:  38303 
Atti decisi: ord. 100/2014

Massima n. 38303
Titolo
Lavoro - Socio lavoratore di società cooperative - Pluralità di contratti collettivi della medesima categoria - Previsione che le società cooperative applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria - Asserita indebita estensione dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi, lesiva del principio di libertà sindacale - Insussistenza - Disciplina volta a contrastare l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 39 Cost., dell'art. 7, comma 4, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce che «Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di un pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria». La disposizione censurata, lungi dall'assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost.

- Per l'affermazione che «per aversi una questione di legittimità validamente posta, è sufficiente che il giudice a quo fornisca un'interpretazione non implausibile della disposizione contestata che, per una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, egli ritenga di dover applicare nel giudizio principale e su cui nutra dubbi non arbitrari di conformità a determinate norme costituzionali », v. fra le tante, la citata sentenza n. 463/1994.

- Sulla motivazione per relationem della non manifesta infondatezza v., da ultimo, le citate sentenze nn. 328/2011, 234/2011.

- Sulla finalità perseguita dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, connesso all'art. 3, comma 1, della legge n. 142 del 2001, di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico (cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori», v. la citata sentenza n. 59/2013.

Atti oggetto del giudizio
decreto-legge  31/12/2007  n. 248  art. 7  co. 4
legge  28/02/2008  n. 31

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 39


Pronuncia

SENTENZA N. 51

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, promosso dal Tribunale ordinario di Lucca nel procedimento vertente tra Biscardi Gianluca e Il Castello service società cooperativa, con ordinanza del 24 gennaio 2014, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.


Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 24 gennaio 2014, il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 39 della Costituzione, dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce che, «[f]ino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria».

1.1.– Il rimettente premette di essere stato adito da un socio lavoratore, con mansioni di lavoratore facchino, della società cooperativa Il Castello, per ottenere la condanna, in applicazione del citato art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, della predetta società al pagamento delle differenze retributive correlate all’applicazione del CCNL unico della logistica, trasporto, merci e spedizione, sottoscritto in data 9 novembre 2006, da CONFETRA, CONFTRASPORTO, ANITA, ANCST LEGACOOP, CONFARTIGIANATO ed altri (parte datoriale) e da FILT CGIL, FIT–CISL e UILTRASPORTI (parte dei lavoratori), anziché del diverso CCNL applicato dalla convenuta (CCNL multi servizi, stipulato da UNCI–FESICA-CONFSAL). Il Tribunale ordinario di Lucca precisa, inoltre, che la società convenuta ha fornito evidenza della delibera, intervenuta nel corso di apposita assemblea dei soci lavoratori, in merito all’applicazione del CCNL multiservizi stipulato da UNCI-FESICA-CONFSAL. Essa ha eccepito l’illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell’art. 7, per violazione degli artt. 39 e 41 Cost.

Tanto premesso, il rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, nei termini suindicati, osservando, in punto di rilevanza, che tale disposizione è alla base della domanda proposta dal ricorrente, cosicché essa deve trovare applicazione nel giudizio pendente dinanzi al medesimo.

1.2.– In particolare, il Tribunale ordinario di Lucca ritiene che la norma in esame si ponga in contrasto con l’art. 39 Cost. Quest’ultimo, infatti, come chiarito dalla Corte costituzionale, garantirebbe «alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in conformità di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti»: pertanto, una «legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che è una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima» (sentenza n. 106 del 1962). La norma in esame, imponendo al giudice, in presenza di una pluralità di contratti collettivi di settore, di applicare un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto da alcuni di tali contratti, senza una previa valutazione ex art. 36 Cost. del diverso contratto collettivo applicato per affiliazione sindacale dall’impresa, inciderebbe autoritativamente sul dinamismo, anche conflittuale, della concorrenza intersindacale, realizzando un’indebita estensione dell’efficacia collettiva dei contratti collettivi (sia pure limitatamente alla sola parte economica), in violazione appunto dell’art. 39 Cost.

2.– E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Secondo la difesa statale la questione sarebbe inammissibile, anzitutto, per difetto di motivazione sulla rilevanza, attesa l’apoditticità e l’assertività delle affermazioni contenute nell’ordinanza di rimessione in punto di rilevanza.

Nella specie, difetterebbero anche le condizioni per porre validamente una questione di legittimità costituzionale, considerato che la motivazione sulla rilevanza della questione stessa, proposta nei confronti dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, sarebbe manifestamente arbitraria ed implausibile, essendo già stato chiarito che «[l]a finalità perseguita [dalla norma] è quella di garantire l’estensione dei minimi di trattamento economico (cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori» (sentenza di questa Corte n. 59 del 2013). Da ciò deriverebbe il carattere pretestuoso della questione sollevata e, quindi, il difetto di rilevanza della stessa.

La questione sarebbe inammissibile anche per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Ad avviso della difesa statale nell’ordinanza di rimessione non sarebbe chiarito “dove le norme denunciate sarebbero incostituzionali” e “quale sarebbe il quadro precettivo costituzionale in ordine al quale concretamente affiorerebbe il contrasto”.

Nel merito, la difesa statale sostiene che la questione sollevata sia infondata.

La norma censurata, lungi dall’obbligare lavoratore e cooperativa ad applicare al rapporto di lavoro una regolamentazione pattuita da attori sindacali che non li rappresentano, mortificando, in tal modo, la libertà sindacale, sarebbe espressione di un interesse costituzionalmente protetto, ossia quello di dare integrale attuazione all’art. 36 Cost. Essa si limiterebbe ad offrire un criterio per la scelta dei contratti collettivi che forniscano più garanzie ai lavoratori nel determinare la retribuzione sufficiente, «proporzionata alla quantità e qualità» del lavoro svolto.

In definitiva, la difesa statale ritiene che la norma censurata preveda che, a parità di attività lavorativa esercitata, la contrattazione collettiva che assicura una retribuzione più elevata, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria economica in cui opera il datore di lavoro, costituisca parametro retributivo non derogabile verso il basso. Lo scopo della norma sarebbe quello di garantire l’invarianza del trattamento economico complessivo minimo dei lavoratori, con riferimento agli standard concordati nei contratti collettivi di riferimento.


Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato, in riferimento all’art. 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce che, «[f]ino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di un pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria». A suo avviso, questa norma violerebbe il parametro costituzionale indicato, nell’imporre al giudice di applicare al socio lavoratore di una società cooperativa un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, pur in presenza di una pluralità di fonti collettive. In assenza di una previa valutazione, ex art. 36 Cost., del contratto collettivo applicato dalla società cooperativa, in ragione della sua adesione alla organizzazione firmataria del contratto medesimo, si violerebbe il principio di libertà sindacale, realizzando un’indebita estensione dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 39 Cost.

2.– In linea preliminare, va osservato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, a causa della ritenuta apoditticità ed assertività delle affermazioni contenute sul punto nell’ordinanza di rimessione.

L’eccezione non è fondata.

Nella specie, il rimettente non si limita ad affermare, in punto di rilevanza della questione, che “la domanda di differenze retributive di parte ricorrente si fonda sull’applicazione dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248”, e che, “la disposizione deve trovare applicazione da parte di questo giudice”, ma fornisce anche una descrizione della fattispecie concreta che, pur se in forma sintetica, rende evidente la riconducibilità della stessa all’ambito di applicazione della norma della cui costituzionalità dubita e, dunque, chiarisce la rilevanza della questione.

3.– La difesa statale ha, altresì, eccepito l’inammissibilità della questione per la “manifesta arbitrarietà nonché manifesta implausibilità della motivazione del giudice a quo sulla rilevanza”.

Anche questa eccezione non è fondata.

Questa Corte ha più volte riconosciuto che, per aversi una questione di legittimità validamente posta, è sufficiente che il giudice a quo fornisca un’interpretazione non implausibile della disposizione contestata che, per una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, egli ritenga di dover applicare nel giudizio principale e su cui nutra dubbi non arbitrari di conformità a determinate norme costituzionali (fra le tante, sentenza n. 463 del 1994). Nella specie, il Tribunale ordinario di Lucca ha chiaramente proposto il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, di cui avrebbe dovuto fare applicazione per decidere se accogliere o meno la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive. Ha fornito una lettura della norma in questione, nella parte in cui impone alle società cooperative di applicare «i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria», lettura orientata a riconoscere efficacia erga omnes a taluni tipi di contratti collettivi. Una tale interpretazione non risulta manifestamente implausibile.

4.– La sollevata questione sarebbe, infine, inammissibile secondo la difesa statale, anche per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, in quanto non sarebbe adeguatamente chiarito, nell’ordinanza di rimessione, “dove le norme denunciate sarebbero incostituzionali” e “quale sarebbe il quadro precettivo costituzionale in ordine al quale concretamente affiorerebbe il contrasto”.

L’eccezione non è fondata.

Nell’ordinanza di rimessione, il Tribunale ordinario di Lucca non solo riproduce ampi brani di una risalente decisione di questa Corte (la sentenza n. 106 del 1962), richiamando le argomentazioni ivi svolte sull’illegittimità costituzionale di leggi che estendano gli effetti erga omnes di contratti collettivi in contrasto con quanto previsto dall’art. 39 Cost., ma chiarisce che l’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, sarebbe costituzionalmente illegittimo, proprio in quanto attribuirebbe efficacia erga omnes ai contratti collettivi di categoria, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in assenza delle condizioni prescritte dal predetto art. 39 Cost. Risultano, pertanto, individuate chiaramente, sebbene sinteticamente, le ragioni che inducono il rimettente a dubitare della legittimità costituzionale della norma censurata, alla stregua della decisione riportata (in questo senso, fra le altre, sentenze n. 328 del 2011 e n. 234 del 2011).

5.– Nel merito, la questione non è fondata.

5.1.– La norma censurata si inserisce nel contesto normativo delineato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). Con detta legge il legislatore ha portato a compimento e sviluppato precedenti indirizzi, espressi a livello sia normativo sia giurisprudenziale, volti ad estendere la tutela propria del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative. Tale norma ha previsto la prima disciplina unitaria ed organica che attiene alla posizione del socio lavoratore di società cooperativa. Quest’ultimo, accanto al rapporto mutualistico, che scaturisce dalla sua partecipazione allo scopo dell’impresa collettiva e che lo rende titolare di poteri e di diritti nel concorrere alla formazione della volontà della società, «stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma» (art. 1, comma 3). Questa riforma ha riconosciuto al socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato diritti individuali e collettivi previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) (art. 2). Essa ha stabilito che, «[f]ermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300» che impone alle imprese titolari di benefici accordati dallo Stato ed agli appaltatori di opere pubbliche di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona – «le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine» (art. 3). Si è voluto così confermare il criterio, seguito dalla giurisprudenza nell’applicazione dell’art. 36 Cost., secondo cui il giudice valuta la conformità della retribuzione ai parametri del medesimo articolo, facendo riferimento ai CCNL applicabili alla categoria di appartenenza oppure ad una categoria affine, per poi determinare la retribuzione secondo equità, ai sensi dell’art. 2099 del codice civile (fra le tante, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1° febbraio 2006, n. 2245), come, d’altronde, chiarito espressamente nella circolare del Ministero del lavoro 17 giugno 2002, n. 34.

Nella stessa prospettiva si colloca l’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) che, nel modificare l’art. 6, comma 2, della legge n. 142 del 2001, ha stabilito che il rinvio ai contratti collettivi nazionali operi per il «solo trattamento economico minimo di cui all’articolo 3, comma 1» della legge n. 142 del 2001. Con la circolare n. 10 del 18 marzo 2004, il Ministero del lavoro ha precisato che, a seguito della citata modifica, «al socio lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro subordinato [deve] essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello, […] ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che preved[o]no voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro».

5.2.– In questo quadro normativo si pone il censurato art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che, come già ricordato, recita «[f]ino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di un pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria». Tale previsione è stata adottata all’indomani del Protocollo d’intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 da Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva l’impegno di avviare «ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento» (punto C). L’obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo è di contestare l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all’art. 36 Cost., secondo l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza in collegamento con l’art. 2099 cod. civ.

Con l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007 si è assistito a una intensa attività ispettiva, promossa dal Ministero del lavoro, per ribadire che «in presenza di più “contratti collettivi nazionali di lavoro nello stesso settore merceologico vanno applicati i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative”», così come disposto dall’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in relazione alle tipologie dei rapporti di lavoro instaurati alla luce del regolamento interno ex art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 2001 (circolari del Ministero del lavoro 9 novembre 2010 e 6 marzo 2012) ed in linea con specifici indici sintomatici di rappresentatività sindacale, individuati nella circolare del Ministero del lavoro 1° giugno 2012.

La giurisprudenza di legittimità ha confermato tale impostazione e ha sostenuto che «in tema di società cooperative […] al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 6, della legge n. 142 del 2001, che, destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 agosto 2014, n. 17583; in senso analogo, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 agosto 2013, n. 19832).

Anche questa Corte, chiamata di recente a pronunciarsi sulla medesima questione di legittimità costituzionale oggi sollevata (peraltro dal medesimo giudice) nei confronti dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in riferimento all’art. 39 Cost., pur dichiarandola inammissibile, in ragione dell’inconferenza della norma sottoposta a scrutinio circa il thema decidendum demandato al giudice rimettente, precisava, con riguardo sia al predetto art. 7, comma 4, sia al connesso art. 3, comma 1, della legge n. 142 del 2001, che «[l]a finalità, perseguita da entrambe le norme, è quella di garantire l’estensione dei minimi di trattamento economico (cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori» (sentenza n. 59 del 2013).

5.3.– Sulla base di quanto fin qui richiamato, risulta evidente che la censura sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca si fonda su un erroneo presupposto interpretativo.

Il censurato art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, congiuntamente all’art. 3 della legge n. 142 del 2001, lungi dall’assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost. Tale parametro è richiamato – e dunque deve essere osservato – indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative». Nell’effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l’andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l’articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583 del 2014).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento all’art. 39 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI