Titolo
Rilevanza della questione - Eccepito difetto - Insussistenza.
Testo
La frequentazione della scuola dell'obbligo non è assimilabile alla frequentazione di studi eseguiti privatamente. Pertanto, nel giudizio in cui si dubiti della legittimità costituzionale della norma che non consente al portatore di handicap ultradiciottenne di frequentare la scuola dell'obbligo per gli otto anni previsti dalla legge, va rigettata l'eccezione di irrilevanza fondata sul rilievo che, nella specie, il disabile avesse compiuto otto anni di studio, calcolati cumulando gli studi presso la scuola pubblica a quelli compiuti privatamente.
M. R.
Titolo
Rilevanza della questione - Richiesta di riesame, con restituzione degli atti al rimettente - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di restituzione degli atti al giudice 'a quo' quando la norma sopravvenuta - come nel caso all'esame - non sia suscettibile di applicazione nel giudizio 'a quo'.
M. R.
Titolo
Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Obbligo scolastico dei portatori di 'handicap' - Adempimento fino al compimento del diciottesimo anno di età - Possibilita' di frequenza scolastica oltre tale anno - Esclusione - Asserito contrasto con il diritto all'istruzione degli inabili e dei minorati - Non fondatezza della questione.
Testo
L'obbligo di frequenza della scuola fino a quattordici anni è elevato per gli alunni disabili a 18 anni. Dopo tale età, per gli alunni handicappati l'istruzione costituisce un diritto, non più un obbligo, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Non è, di conseguenza, fondata, con riferimento agli artt. 34 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell'obbligo per otto anni nel caso in cui l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/02/1992
n. 104
art. 14
co. 1
decreto legislativo
16/04/1994
n. 297
art. 110
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 34
Costituzione
art. 38
N. 226
SENTENZA 4 - 6 luglio 2001.
Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 27 del 11 luglio 2001
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA,
Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI,
Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1,
lett. c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado), promosso con ordinanza emessa il
10 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana
sul ricorso proposto da Stiaffini Luca contro il Preside della Scuola
Media Statale "Via dei Pensieri" di Livorno ed altri, iscritta al
n. 344 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Stiaffini Luca nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato Fausto Buccellato per Stiaffini Luca e
l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con
ordinanza emessa il 10 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 34 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e
dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), nella parte in cui precludono la frequenza della scuola
dell'obbligo per otto anni ove l'alunno handicappato abbia raggiunto
il diciottesimo anno di età.
Il tribunale rimettente - dopo aver esposto in fatto che il
giudizio pendente innanzi a sé ha ad oggetto l'impugnazione del
provvedimento con il quale il Preside di una scuola media statale ha
respinto la domanda di iscrizione alla classe seconda, per l'anno
scolastico 1998/1999, di un alunno portatore di handicap, in quanto
il medesimo aveva già compiuto il diciottesimo anno di età -
afferma che le norme che stabiliscono limiti di età all'assolvimento
dell'obbligo scolastico presuppongono comunque che l'alunno abbia
frequentato per almeno otto anni. In particolare, la disposizione di
cui all'art. 14, lettera c), della legge n. 104 del 1992, riprodotta
nell'art. 112 rectius: art. 110, comma 2 del decreto legislativo
n. 297 del 1994, prevede la possibilità per la persona handicappata
di realizzare il completamento della scuola dell'obbligo anche sino
al compimento del diciottesimo anno di età; l'art. 110 del detto
decreto stabilisce al primo comma che sono soggetti all'obbligo
scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età,
mentre il successivo art. 112 dispone che è prosciolto da tale
obbligo chi non abbia conseguito il diploma di licenza della scuola
media se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di
aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.
La disciplina relativa all'obbligo scolastico -prosegue il
rimettente - trova fondamento nel precetto dell'art. 34 della
Costituzione, che garantisce per almeno otto anni l'obbligatorietà
dell'istruzione inferiore, senza porre limiti temporali al suo
svolgimento; tale precetto si estende agli inabili e minorati, in
forza del disposto di cui all'art. 38 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che nella specie il ricorrente ha
frequentato la scuola dell'obbligo per complessivi sette anni e che
la frequenza per un ulteriore anno sarebbe al medesimo preclusa a
causa del raggiungimento del diciottesimo anno di età.
Ad avviso del tribunale rimettente, le norme che non consentono
all'alunno handicappato di assolvere l'obbligo scolastico oltre il
diciottesimo anno di età, si porrebbero in conflitto con gli
artt. 34 e 38 della Costituzione, i quali non indicano limiti
temporali all'assolvimento di tale obbligo e garantiscono comunque
che l'istruzione inferiore obbligatoria sia impartita per almeno otto
anni.
2. - Si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte il
ricorrente del giudizio a quo concludendo per la declaratoria di
illegittimità costituzionale delle norme impugnate, con riserva di
ulteriori difese.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la difesa
erariale afferma anzitutto che la questione, così come prospettata
dal giudice rimettente, non sarebbe rilevante, poiché, in base agli
elementi di fatto indicati nell'ordinanza, risulta che il ricorrente
avrebbe compiuto il periodo di istruzione di otto anni, essendo stato
ammesso alla seconda elementare dopo un anno di apprendimento da
privatista.
L'Avvocatura sostiene poi che, a seguito della emanazione della
legge 20 gennaio 1999, n. 9, con la quale è stato elevato l'obbligo
di istruzione, dovrebbe disporsi la restituzione degli atti al
tribunale rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della
questione.
La difesa erariale sottolinea come il sistema dettato dalle norme
in questione sia coerente e rispettoso dei principî costituzionali.
In particolare, in base al dettato costituzionale, deve ritenersi
garantito un certo percorso di istruzione, individuato temporalmente
in almeno otto anni, ma non può invece considerarsi garantito il
risultato scolastico, sì che appaiono pienamente legittime le
disposizioni relative all'adempimento dell'obbligo scolastico e al
proscioglimento da esso.
Osserva poi l'Avvocatura come i soggetti che abbiano superato
l'età dell'obbligo scolastico, senza aver conseguito il diploma,
siano titolari non già di un diritto-dovere alla frequenza, bensì
di un semplice interesse ad accedere alle strutture scolastiche, cui
corrisponde un potere discrezionale di ammissione.
Per gli alunni handicappati, il legislatore ha previsto un
sistema più articolato e complesso, nel quale il periodo minimo di
istruzione obbligatoria non assume di per sé rilievo ai fini del
proscioglimento dall'obbligo scolastico, risultando elevata l'età
entro la quale si deve ritenere concluso il periodo di istruzione.
In tal modo, per un verso appaiono soddisfatte le esigenze di
apprendimento e di socializzazione, che si realizzano con la
frequenza scolastica svincolata dall'obbligo; per altro verso
l'apprendimento e l'integrazione scolastica risulterebbero
finalizzate all'inserimento dell'handicappato nella società e nel
mondo del lavoro.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c),
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e
dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), nella parte in cui precludono ai portatori di handicap
l'assolvimento dell'obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di
età.
Ad avviso del tribunale rimettente, le indicate norme si
porrebbero in contrasto con gli artt. 34 e 38 della Costituzione, che
garantiscono l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno otto anni,
senza porre alcun limite temporale all'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
2. - Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni svolte
dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza ovvero
disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova
valutazione della rilevanza della questione.
L'Avvocatura sostiene anzitutto che la questione sarebbe priva di
rilevanza, in quanto il ricorrente avrebbe compiuto il periodo di
istruzione di otto anni, nel quale deve computarsi anche l'anno di
apprendimento in ambito privato.
La tesi non può condividersi, poiché trascura di considerare
che le finalità perseguite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104
consistono nel promuovere la piena integrazione della persona
handicappata in ogni ambito nel quale si svolge la sua personalità,
da quello familiare a quello scolastico, lavorativo e sociale,
attraverso la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono
lo sviluppo della persona umana e la partecipazione della persona
handicappata alla vita della collettività (art. 1, lettere a e b).
La concreta attuazione di tali finalità comporta la necessità che
l'istruzione delle persone handicappate si compia attraverso la
frequenza nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado; la frequenza costituisce infatti lo strumento
fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo consistente nello
sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
all'apprendimento, alla comunicazione, alle relazioni e alla
socializzazione, come indicato dall'art. 12, comma 3, della legge in
esame.
È allora evidente che l'apprendimento in ambito privato o
familiare, pur consentendo in via generale l'ammissione ad esami di
idoneità per l'accesso alle classi successive, ex artt. 147 e 178
del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, non può tuttavia ritenersi
equivalente alla istruzione ricevuta con la frequenza delle classi
scolastiche, poiché il diritto all'istruzione delle persone
handicappate deve intendersi in senso estensivo, essendo finalizzato
al raggiungimento degli obiettivi propri di ciascun ordine e grado di
scuola ma nell'ambito di quelli perseguiti attraverso la integrazione
scolastica.
Con la seconda eccezione, l'Avvocatura dello Stato ha sollecitato
un provvedimento di restituzione degli atti al giudice a quo perché
sia nuovamente valutata la rilevanza della questione a seguito della
emanazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti
per l'elevamento dell'obbligo di istruzione), che ha elevato da otto
a dieci anni l'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico
1999-2000.
Deve anzitutto rilevarsi che gli effetti della norma in questione
decorrono dall'anno scolastico successivo a quello per il quale
risulta proposta la domanda nel giudizio a quo con la conseguenza che
la nuova disposizione non può trovare applicazione in tale giudizio;
in ogni caso, l'elevamento dell'obbligo scolastico è inidoneo a
determinare effetti sulla rilevanza della questione, essendo rimasto
invariato il termine entro il quale è consentito il completamento
della scuola dell'obbligo agli alunni portatori di handicap.
3. - Nel merito, la questione è infondata.
3.1 - Le norme contenute negli articoli da 109 a 114 del d.lgs.
16 aprile 1994, n. 297, che disciplinano l'istruzione inferiore con
disposizioni comuni alla scuola elementare e media, stabiliscono in
otto anni la durata dell'istruzione impartita nella scuola elementare
e media, individuano nei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno
di età coloro che sono soggetti all'obbligo scolastico, indicano le
modalità di adempimento del detto obbligo e i soggetti responsabili
dell'adempimento, prescrivendo particolari controlli finalizzati alla
verifica dell'adempimento, cui si accompagna la previsione di
sanzioni in caso di inosservanza.
Il sistema delineato dalle anzidette norme configura l'istruzione
inferiore anche come un dovere, che deve essere assolto nel periodo
compreso tra i sei e i quattordici anni di età e dal quale si è
prosciolti se al compimento del quindicesimo anno di età non sia
stato conseguito il diploma di licenza media ma siano state osservate
per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico. Trascorso il
periodo durante il quale è obbligatoria la frequenza scolastica,
l'istruzione inferiore perde l'originaria configurazione di dovere e
il relativo diritto può essere esercitato mediante la frequenza di
corsi per adulti, finalizzati al conseguimento della licenza
elementare e della licenza media, come previsto dagli artt. 137 e 169
del decreto legislativo n. 297 del 1994.
3.2 Agli alunni handicappati sono dedicate le norme della Sezione
I, del Capo IV, del Titolo VII, della Parte II del decreto in esame,
che disciplinano in modo più complesso le modalità con le quali si
attua il percorso scolastico dei medesimi. L'aspetto peculiare della
disciplina è rappresentato dalla duplicità del profilo che connota
l'istruzione inferiore degli alunni handicappati, in quanto questa è
configurata sì come un dovere ma con la garanzia di adempimento
attraverso la previsione di specifici diritti che ne consentano
l'effettività (articoli da 312 a 325 del decreto legislativo n. 297
del 1994).
Tra le disposizioni volte ad agevolare l'accesso degli alunni
handicappati all'istruzione vi è quella che differisce il limite di
età entro il quale viene completata la scuola dell'obbligo,
consentendo tale completamento anche fino al compimento del
diciottesimo anno di età. La scuola dell'obbligo, che ordinariamente
deve essere frequentata e completata tra i sei e i quattordici anni,
con il limite massimo dei quindici anni, previsto dall'art. 112, può
essere quindi completata dagli alunni in situazioni di handicap anche
sino al compimento del diciottesimo anno di età.
L'anzidetto prolungamento si pone in relazione alla disposizione
prevista negli artt. 182, comma 2, e 316, comma 1, lettera c), del
decreto in oggetto, la quale, in deroga al principîo generale secondo
cui una stessa classe può essere frequentata soltanto per due anni,
consente agli alunni handicappati una terza "ripetenza" in singole
classi.
Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza
scolastica è obbligatoria - quattordici anni - o nel quale comunque
è consentito il completamento della scuola dell'obbligo - anche sino
ai diciotto anni - (da individuarsi nell'anno scolastico susseguente
a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di eta),
per gli alunni handicappati l'istruzione viene a configurarsi come un
diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di
fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al
conseguimento del diploma. Naturalmente l'attuazione di tale diritto
postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno
dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, anche
perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata
che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più
rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo
rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da
trediciquattordicenni, il raggiungimento dell'obiettivo cardine della
legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei.
Infatti l'integrazione scolastica della persona maggiorenne affetta
da handicap può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento
nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in un contesto
ambientale che anche sotto il profilo dell'età sia il più vicino
possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che
certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo
di maturazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), e dell'art. 110, comma 2, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata,
in riferimento agli artt. 34 e 38 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola