Titolo
SENT. 388/99. PROCEDIMENTO CIVILE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - POSSIBILITA' DI ACCERTARE IN QUELLA SEDE L'ENTITA' DEI DANNI, IN VISTA DI UN GIUDIZIO DI RISARCIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - RITENUTO IRRAGIONEVOLE RITARDO DELLA DECISIONE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - POSSIBILITA' DI INTERPRETARE LA DISPOSIZIONE DENUNCIATA ALLA LUCE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE GARANTISCONO LA TUTELA IN GIUDIZIO DEL PROPRIO DIRITTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. ed all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848) - dell'art. 696 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale, chiesti con procedimento di istruzione preventiva, possano avere ad oggetto la quantificazione dei danni. Premesso, infatti, che il nucleo essenziale della tutela costituzionale che viene richiesta riguarda il diritto al giudizio - in quanto l'effettivita' della tutela dei propri diritti cui e' preordinata l'azione si combina con la durata ragionevole del processo: garanzia, quest'ultima, la cui fonte il giudice rimettente individua nell'art. 6 della predetta Convenzione -; che, indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione, e che il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti si esplica concretamente nella disciplina del processo, con una molteplicita' di istituti destinati a rendere effettiva questa garanzia; l'accertamento tecnico preventivo, finalizzato ad evitare che la modifica delle situazioni o che gli eventi che si possono verificare impediscano la formazione e l'acquisizione della prova nel giudizio di merito, non deve necessariamente trasformarsi, perche' si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio, che verrebbe cosi' ricondotto sino al suo esaurimento nella fase del procedimento sommario. Peraltro, la disposizione impugnata puo' essere interpretata, in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto, nel senso che l'accertamento tecnico preventivo <>. - Cfr. S. n. 46/1997. - Sul valore da attribuire alle norme pattizie, v., 'ex plurimis', S. nn. 315/1990, 172/1987, 188/1980. - Sui diritti inviolabili dell'uomo, cfr. S. nn. 399/1998 e 167/1999, 'ex multis'. - Riguardo al diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi, v., tra le molte, S. n. 345/1987. red.: G. Leo
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. false
art. 6
par. 1
legge
04/08/1955
n. false
Riferimenti normativi
codice di procedura civile
n. 0
art. 696
co. 0
N. 388
SENTENZA 13-22 OTTOBRE 1999
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,
dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio
ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido
NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1997
dal tribunale di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente
tra Giuseppe Ciliberto e la Ciba Geigy S.p.a. ed altra, iscritta al
n. 553 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno
1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso per ottenere la condanna al
risarcimento dei danni subiti da un'autovettura in un incidente
stradale, il tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza emessa il
20 maggio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 luglio 1998),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 696
del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che
l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale, chiesti con
procedimento di istruzione preventiva, possano avere ad oggetto la
quantificazione dei danni.
La disposizione denunciata prevede che chi ha urgenza di far
verificare prima del giudizio lo stato di luoghi o la condizione di
cose, può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o
un'ispezione giudiziale.
Il tribunale di Torre Annunziata, pur ricordando l'indirizzo
giurisprudenziale che consente di considerare quale elemento di
convincimento del giudice per la decisione di merito le valutazioni
del consulente d'ufficio raccolte in sede di accertamento tecnico
preventivo, purché sia stato rispettato il principio del
contraddittorio, ritiene che in quella sede il consulente tecnico si
debba limitare alle verifiche sulle cose e non possa effettuare una
stima dei danni, che invece, nel caso sottoposto al suo giudizio,
erano stati valutati.
Sulla base di questa interpretazione, il giudice rimettente ritiene
che la norma denunciata sia in contrasto con il diritto di agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti, garantito dall'art. 24
della Costituzione. Difatti, non ammettere la valutazione del danno
nel corso dell'accertamento preventivo, vanificherebbe la piena
esplicazione e l'effettività della tutela giurisdizionale, che sono
il corollario del diritto di agire in giudizio.
La norma denunciata sarebbe anche in contrasto con l'art. 11 della
Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (la cui ratifica ed
esecuzione è stata disposta con la legge 4 agosto 1955, n. 848), che
garantisce a tutti il diritto ad un giudizio entro un termine
ragionevole. Difatti l'art. 696 cod. proc. civ., escludendo la
quantificazione dei danni in sede di accertamento tecnico preventivo,
renderebbe necessaria una ulteriore consulenza tecnica nel successivo
giudizio di merito per effettuare un accertamento che potrebbe essere
svolto in contraddittorio fra le parti già nella sede preventiva,
così dilatando la durata del processo ed accrescendo le spese di
giudizio.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, l'ordinanza di rimessione non avrebbe
considerato i limiti propri dei procedimenti sommari, di accertamento
tecnico e di ispezione giudiziale preventivi, diretti ad impedire il
venir meno dell'oggetto di una prova rilevante nel futuro giudizio di
merito, quando il mutare delle situazioni potrebbe non consentire
l'accertamento dopo il decorso del tempo. Definire nel procedimento
sommario preventivo anche l'ammontare del danno significherebbe
anticipare una valutazione che, sulla scorta degli elementi acquisiti
in via di urgenza, potrà essere data nel giudizio di merito, in
rapporto ad una azione già esercitata e nel pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti.
La garanzia costituzionale del diritto di agire in giudizio per
tutelare i propri diritti non imporrebbe un'anticipazione di questo
apprezzamento, mentre è solo necessaria una misura diretta ad
acquisire tutti gli elementi di fatto, anche connotativi delle cause
del danno, che rischiano di essere dispersi.
La disciplina dell'accertamento tecnico preventivo, dettata
dall'art. 696 cod. proc. civ. per rispondere a questa esigenza, può
essere interpretata, secondo quanto la giurisprudenza costituzionale
ha già indicato (sentenza n. 46 del 1997), nel senso che
l'accertamento comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati
necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel
giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata
alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si
dovrà esprimere per determinare la causa del danno o l'entità di
esso.
L'Avvocatura ritiene, inoltre, che l'art. 6 della convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali non possa essere considerato idoneo parametro di
valutazione della legittimità costituzionale. Difatti la
convenzione, ratificata ed eseguita con legge ordinaria, avrebbe lo
stesso valore delle altre norme nazionali. In ogni caso
l'accertamento tecnico preventivo risponderebbe proprio alla
funzione, indicata dalla stessa convenzione, di accelerare e
semplificare il futuro giudizio di merito.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disciplina dell'accertamento tecnico nell'ambito dei procedimenti di
istruzione preventiva.
Il tribunale di Torre Annunziata ritiene che l'art. 696 del codice
di procedura civile, nel prevedere che chi ha urgenza di far
verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la condizione
di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico, non
consenta di accertare in questa sede l'entità dei danni, in vista di
un giudizio di risarcimento. Questa limitazione violerebbe il diritto
di agire in giudizio a tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.),
giacché protrarrebbe ingiustificatamente nel tempo la effettività
della tutela giurisdizionale, richiedendo a tal fine una ulteriore
fase di giudizio ed una nuova consulenza tecnica, mentre le ragioni
dell'attore potrebbero essere soddisfatte con un unico accertamento,
svolto in contraddittorio tra le parti, nel procedimento di
istruzione preventiva. Sarebbe anche violato il diritto ad un
giudizio la cui durata sia contenuta in tempi ragionevoli: diritto
garantito dall'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
la legge 4 agosto 1955, n. 848), la cui violazione determinerebbe, ad
avviso del giudice rimettente, una lesione dell'art. 11 della
Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Il nucleo essenziale della tutela costituzionale che viene
richiesta riguarda il diritto al giudizio: l'effettività della
tutela dei propri diritti cui è preordinata l'azione, ed in
definitiva la stessa efficacia della giurisdizione, si combina con la
durata ragionevole del processo. Garanzia, quest'ultima, la cui fonte
il giudice rimettente individua nell'art. 6 della convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, alla quale, pur se resa esecutiva in Italia con legge
ordinaria, egli attribuisce un valore obbligante per il legislatore
nazionale in forza dell'art. 11 della Costituzione.
Indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, che
non si collocano di per se stesse a livello costituzionale (tra le
molte sentenze n. 188 del 1980 e n. 315 del 1990), mentre spetta al
legislatore dare ad esse attuazione (sentenza n. 172 del 1987), è da
rilevare che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni
universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione,
e non meno intensa garanzia, nella Costituzione (cfr. sentenza n.
399 del 1998): non solo per il valore da attribuire al generale
riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2
della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza
contemporanea come coessenziali alla dignità della persona (cfr.
sentenza n. 167 del 1999), ma anche perché, al di là della
coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li
esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella
interpretazione. Ciò che, appunto, accade per il diritto di agire in
giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito
dall'art. 24 della Costituzione, che implica una ragionevole durata
del processo, perché la decisione giurisdizionale alla quale è
preordinata l'azione, promossa a tutela del diritto, assicuri
l'efficace protezione di questo e, in definitiva, la realizzazione
della giustizia (sentenza n. 345 del 1987).
2.2. - Il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti trova la concreta esplicazione nella disciplina del processo,
con una molteplicità di istituti destinati a rendere effettiva
questa garanzia. Nel processo civile rispondono anche a questa
esigenza i procedimenti sommari di istruzione preventiva, diretti a
raccogliere, ancor prima che sia instaurato un giudizio, gli elementi
necessari per la formazione della prova; ciò al fine di evitare che
la modifica delle situazioni o gli eventi che si possono verificare
impediscano, poi, la formazione e l'acquisizione della prova nel
giudizio di merito. Ma l'accertamento tecnico preventivo,
giustificato da questa finalità cautelare, non deve necessariamente
trasformarsi, perché si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere
in tempi ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione
preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio, che verrebbe
così ricondotto sino ad esaurirsi nella fase del procedimento
sommario.
Da questa conclusione non deriva la prospettata lesione del diritto
di azione né un irragionevole ritardo della decisione nel successivo
giudizio di merito. Difatti, come si è già precisato esaminando la
legittimità costituzionale dell'art. 696 cod. proc. civ., questa
disposizione può essere interpretata, in coerenza con il sistema ed
alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in
giudizio del proprio diritto, nel senso che l'accertamento tecnico
preventivo "comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati
necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel
giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata
alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si
dovrà esprimere per determinare la causa del danno o l'entità di
esso" (sentenza n. 46 del 1997). Ciò che consente l'anticipata e
tempestiva raccolta di ogni elemento di fatto necessario per il
giudizio, anche in vista della quantificazione del danno.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 696 del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 24 e 11 della Costituzione, quest'ultimo in
relazione all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
la legge 4 agosto 1955, n. 848), dal tribunale di Torre Annunziata
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola