Titolo
SENT. 29/75. LOCAZIONI - IMMOBILI URBANI - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 1 (MODIFICATO DALL'ART. 56 DEL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745) - PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO IL 1 DICEMBRE 1969, COMPRESI QUELLI STIPULATI IN EPOCA POSTERIORE AL 1 MARZO 1947 - GIUSTIFICAZIONE SIA CON RIGUARDO AI CONDUTTORI CHE AI LOCATORI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) - cosi' come modificato dall'art. 56 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 - sollevata dal Pretore di Latina con ordinanza 22 settembre 1972, in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione. Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972 citata dal Pretore di Latina, ha ritenuto che non sussiste la violazione del principio di eguaglianza prospettata sotto il profilo che dallo art. 1, secondo comma, della legge n. 833 del 1969 non sono stati prorogati anche i contratti stipulati successivamente al 1 dicembre 1969. Ha rilevato, in proposito, che la situazione dei conduttori che stipularono il contratto anteriormente al 1 dicembre 1969, e' obiettivamente diversa ed e' stata diversamente valutata dal legislatore; e che per i contratti stipulati in epoca successiva la situazione economica e di mercato, diversa da quella esistente al momento di riferimento della proroga dei contratti precedenti, giustificava una valutazione per sopperire ad altre esigenze, valutazioni che implicava una scelta di esclusiva competenza del legislatore. Tali considerazioni valgono con riferimento ai conduttori e ai locatori e non puo' ritenersi, quindi, nella fattispecie in esame, violato l'art. 3 della Costituzione. (Nella specie il Pretore di Latina aveva ritenuto che le citate norme sul regime vincolistico delle locazioni, in corso alla data del 1 dicembre 1969, di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione operavano una arbitraria ed ingiustificata discriminazione: fra conduttori aventi medesime esigenze abitative, assicurando solo a taluni di essi la prevalenza sulla volonta' dei locatori, in base alla data di inizio del contratto; e fra locatori, facendo gravare soltanto su alcuni di essi un medesimo onere di solidarieta' e limitando solo per alcuni di essi il diritto di proprieta' e l'autonomia contrattuale).
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Riferimenti normativi
legge
26/11/1969
n. 833
art. 1
co. 0
decreto-legge
26/10/1970
n. 745
art. 56
co. 0
N. 29
SENTENZA 20 FEBBRAIO 1975
Deposito in cancelleria: 25 febbraio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 55 del 26 febbraio 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente -
Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI -
Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO
CRISAFULLI - Prof PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO
GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott.
MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili
urbani), modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745
(Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito in
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dell'art. 7 della legge 23 maggio
1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1972 dal pretore
di Latina nel procedimento civile vertente tra Ialongo Gabriele,
Ciccarelli Angiola e Guttadoro Giovanni, iscritta al n. 359 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
Con citazione davanti al pretore di Latina in data 23 settembre
1971 Gabriele Ialongo e Angiola Ciccarelli, premesso che nel marzo
dello stesso anno avevano acquistato un appartamento occupato da
Giovanni Guttadoro in forza di contratto di locazione stipulato con i
venditori, intimavano al Guttadoro il rilascio dell'immobile per finita
locazione.
Il Guttadoro eccepiva la proroga legale del contratto a norma del
secondo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833,
modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in
legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Respinta dal pretore la domanda di ordinanza di rilascio, il
giudizio proseguiva per la decisione del merito.
Gli attori sostenevano che il contratto non era soggetto a proroga
per essere stato stipulato posteriormente al 1 marzo 1947 (art. 2 legge
23 maggio 1950, n. 253); subordinatamente invocavano l'applicabilità
dell'art. 4, n. 1, di quest'ultima legge e deducevano prove dirette a
dimostrare l'urgente e improrogabile necessità di destinare l'immobile
a propria abitazione; prove che venivano espletate.
Il convenuto eccepiva che nella specie l'art. 4, n. 1, della citata
legge non era applicabile, non essendo ancora trascorsi tre anni
dall'acquisto dell'immobile, come prescritto dall'art. 7 della citata
legge n. 253 del 1950.
Il pretore, con l'ordinanza 22 settembre 1972, dopo avere affermato
che il contratto era soggetto a proroga malgrado le insistenti
negazioni degli attori, riteneva necessario sollevare di ufficio, non
essendo manifestamente infondata, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833,
modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in rapporto con l'art. 3, primo
comma, della Costituzione; nonché dell'art. 7 della legge 23 maggio
1950, n. 253, in rapporto con gli artt. 3, primo comma, e 47 cpv.,
della Costituzione.
Le parti non si sono costituite. È intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha chiesto dichiararsi non fondate le questioni di
legittimità costituzionale.
Considerato in diritto:
Il pretore di Latina ha proposto due questioni di legittimità
costituzionale, come ha esplicitamente dichiarato nella parte motiva
dell'ordinanza con riferimento ai distinti articoli della Costituzione
indicati, sebbene nel dispositivo le abbia formalmente unificate. Ha,
in primo luogo, ritenuto la non manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre
1969, n. 833, modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n.
745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Ha premesso che, a norma
del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 833 del 1969,
modificato dal menzionato decreto legge n. 745 del 1970, sono prorogati
fino al 31 dicembre 1973, sussistendo determinati presupposti (indice
di affollamento, reddito del conduttore), tutti i contratti di
locazione e di sublocazione di immobili urbani, adibiti ad uso di
abitazione, in corso alla data del 1 dicembre 1969, compresi quelli
stipulati in epoca posteriore al 1 marzo 1947. Ha, quindi, osservato,
richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1972, che
"la discriminazione fra conduttori aventi medesime esigenze abitative,
assicurando solo a taluni di essi la prevalenza sulla volontà dei
locatori, in base alla data di inizio del contratto, è arbitraria e
ingiustificata"; e che "del pari è arbitrario e ingiustificato
discriminare, sempre in base alla data del contratto, fra locatori,
facendo gravare soltanto su alcuni di essi un medesimo onere di
solidarietà e limitando solo per alcuni di essi il diritto di
proprietà e l'autonomia contrattuale".
La questione non è fondata.
Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972 citata dal pretore di
Latina, ha ritenuto che non sussiste la violazione del principio di
eguaglianza prospettata sotto il profilo che dall'art. 1, secondo
comma, della legge n. 833 del 1969 non sono stati prorogati anche i
contratti stipulati successivamente al 1 dicembre 1969. Ha rilevato, in
proposito, che la situazione dei conduttori, che stipularono il
contratto anteriormente al 1 dicembre 1969, è obbiettivamente diversa
ed è stata diversamente valutata dal legislatore; e che per i
contratti stipulati in epoca successiva la situazione economica e di
mercato, diversa da quella esistente al momento di riferimento della
proroga dei contratti precedenti, giustificava una valutazione per
sopperire ad altre esigenze, valutazione che implicava una scelta di
esclusiva competenza del legislatore.
Tali considerazioni valgono con riferimento alla categoria dei
conduttori ed a quella dei locatori e non può ritenersi, quindi, nella
fattispecie in esame, violato l'art. 3 della Costituzione.
Il pretore di Latina ha, poi, ritenuto non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n.
253 del 1950, secondo cui la facoltà del locatore di far cessare la
proroga del contratto di locazione o sullocazione, nei casi previsti
dal n. 1 dell'art. 4 della stessa legge, non può essere esercitata da
chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finché non siano
decorsi almeno tre anni dall'acquisto, salvo che si tratti di
sfrattati, di sinistrati, di profughi di guerra, di pensionati, nel
qual caso il termine è ridotto a 18 mesi. Secondo il pretore tale
norma: a) viola l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione,
"perché impedisce l'esercizio della facoltà, prevista dal citato art.
4, nei tre anni dall'acquisto senza permettere una comparazione fra le
condizioni economiche del locatore e del conduttore", e "pertanto
consente che le medesime esigenze abitative siano trattate in modo
differenziato solo perché una delle parti è proprietaria e in ragione
della data di acquisto"; b) "scoraggia, poi, l'accesso del risparmio
popolare alla proprietà della casa per abitazione propria e dei propri
familiari e viola, quindi, l'articolo 47 della Costituzione in quanto
non favorisce il risparmio come tale norma prescrive".
Neppure questa seconda questione è fondata.
Come questa Corte ha avuto occasione più volte di affermare,
nell'osservanza dei limiti del sindacato di legittimità, il
trattamento differenziato è ammissibile se il contenuto normativo
della disposizione, della cui legittimità si discute, riveli razionale
giustificazione. Nella specie il termine di tre anni (o quello di 18
mesi) - che impedisce l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 4 -
ha razionale giustificazione, quale si desume dalla stessa norma,
nell'intento di evitare le conseguenze, dannose per il conduttore, di
un acquisto dell'immobile eventualmente preordinato allo scopo di
estromettere lo stesso.
Quanto poi agli argomenti concernenti le asserite violazioni
dell'art. 47 della Costituzione, è sufficiente considerare che il
contrasto non sussiste in quanto la norma costituzionale di raffronto
segna un indirizzo politico rispetto al quale non può dirsi che la
disposizione impugnata costituisca puntuale ostacolo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli
immobili urbani) così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre
1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica),
convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata dal pretore di
Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art.
3, primo comma, della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della
legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e
sublocazioni di immobili urbani) in riferimento agli artt. 3 e 47,
secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere