Reg. ric. n. 30 del 2023 n° parte 1

pubbl. su G.U. del 25/10/2023 n. 43

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti:  Regione autonoma Valle d'Aosta 



Oggetto:

Turismo – Locazione – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Obbligo per il locatore per finalità turistiche, nella fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), numero 1, della legge regionale n. 11 del 2023, di trasmettere una dichiarazione sostitutiva al Comune nel cui territorio è ubicato l’alloggio, attestante i periodi in cui si intende esercitare l’attività di locazione – Previsione che la durata complessiva dei relativi periodi, in ogni caso, non può essere superiore a centottanta giorni – Ricorso del Governo – Denunciata previsione che, investendo la regolamentazione stessa della locazione, realizza un’indebita compressione delle facoltà proprietarie, limitando il godimento dell’immobile adibito ad abitazione principale e l’autonomia privata – Eccedenza dalle competenze statutarie accordate alla Regione in materia di urbanistica e turismo – Invasione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell’ordinamento civile. 



Norme impugnate:

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  del 18/07/2023  Num. 11  Art.  Co.



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

Statuto speciale per la Valle d’Aosta  Art.  Co.

Statuto speciale per la Valle d’Aosta  Art.  Co.

decreto legislativo  del 23/05/2011  Num. 79  Art. 53 



Parte n. 1: Udienza Pubblica del 21/02/2024 rel. SCIARRONE ALIBRANDI


Testo del ricorso

N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 05 ottobre 2023

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 ottobre  2023  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Turismo - Locazione - Norme della Regione autonoma  Valle  d'Aosta  -
  Obbligo per il locatore per finalita' turistiche, nella fattispecie
  di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  a),  numero  1,  della  legge
  regionale  n.  11  del  2023,  di  trasmettere  una   dichiarazione
  sostitutiva al Comune nel cui  territorio  e'  ubicato  l'alloggio,
  attestante i periodi in cui si intende  esercitare  l'attivita'  di
  locazione - Previsione  che  la  durata  complessiva  dei  relativi
  periodi, in ogni caso, non  puo'  essere  superiore  a  centottanta
  giorni. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 18 luglio  2023,  n.  11
  (Disciplina  degli  adempimenti  amministrativi   in   materia   di
  locazioni brevi per finalita' turistiche), art. 4, comma 1, lettera
  f). 


(GU n. 43 del 25-10-2023)

     Ricorso  ex  art.  127 della  costituzione   per il   Presidente
del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, ricorrente; 
    contro la Regione autonoma Valle D'Aosta, (c.f.  80002270074)  in
persona del Presidente della Regione pro-tempore, con sede legale  in
piazza A. Deffeyes n.1, Aosta (AO), intimata; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art  4,
comma 1°, lett. f della legge regionale n. 11 del 18 luglio 2023, per
contrasto con l'art. 117, comma  2°,  lett.  l)  della  Costituizione
anche in relazione all'art. 2, comma 1°, lett. g e  q  dello  Statuto
speciale di autonomia, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, come da delibera del Consiglio dei ministri  in  data  25
settembre 2023. 
    Sul B.U.R. n. 35 del 1° agosto 2023 e' stata pubblicata la  legge
regionale n. 11 del  18  luglio  2023,  rubricata  "Disciplina  degli
adempimenti  amministrativi  di   locazioni   brevi   per   finalita'
turistiche". 
    Il Governo ritiene che la disposizione contenuta all'articolo  4,
comma 1°, lett. f) della predetta legge regionale -  nella  parte  in
cui fissa in 180 giorni  la  durata  massima  della  locazione  degli
alloggi ad uso turistico, come definiti  all'articolo  2,  comma  1°,
lett.a),  n.  1  della  medesima  legge-  eccedendo   le   competenze
statutarie in materia  di  urbanistica  e  turismo,  attribuite  alla
regione  autonoma   Valle   d'Aosta   dallo   Statuto   speciale   di
autonomia(art. 2,  comma  1°,  lett.  g  e  q)  approvato  con  Legge
Costituzionale 26 febbraio 1948 n.4, vada a  violare  la  compentenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di  ordinamento  civile,
di cui all'art. 117, comma 2°, lett. l) della Costituzione. 
    Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    Violazione dell'art. 117, comma 2°, lett. l) della  Costituzione,
anche in relazione al parametro inteposto di cui all'art. 2 comma 1°,
lett. g) e q) della Legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948. 
    1. Con la legge n.  11/2023,  meglio  indicata  in  epigrafe,  la
regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  nel  dichiarato  esercizio  della
propria competenza legislativa esclusiva in materia di  urbanstica  e
turismo (art. 2, comma 1°, lett. g e q dello  Statuto  speciale),  ha
inteso disciplinare gli  adempimenti  amministrativi  in  materia  di
locazione per finalita' turistiche, prevedendo in capo al locatore  -
in funzione di verifica della corretta applicazione  dell'imposta  di
soggiorno  e  dell'effettivita'   dell'attivita'   di   vigilanza   e
controllo-, l'obbligo di rendere una  dichiarazione  sostitutiva,  ai
sensi della legge regionale n. 19/200/, attestante, inter alia e  per
quanto  di  interesse  in  questa  sede,  i  periodi   di   esercizio
dell'attivita' di  locazione  turistica,  fissandone  la  complessiva
durata massima in 180 giorni annui ( art. 4  ,  comma  1°,  lett.  f,
ultima alinea). 
    Giova  precisare  che  siffatta  dichiarazione  circa  la  durata
dell'attivita' locativa - e la conseguente  limitazione  del  periodo
massimo entro cui e' possibile locare - e' richiesta solo nel caso di
cui all'articolo 2, comma 1°, lett.a), n.  1  della  legge  medesima,
vale a dire quando la locazione abbia a oggetto  le  camere  arredate
ubicate  in  unita'   abitative   rientranti   nella   categoria   di
destinazione d'uso ad abitazione permanente o  principale,  ai  sensi
della legge regionale n.11/1998. 
    Tale previsione, ad avviso del Governo,  realizzando  un'indebita
compressione delle facolta' proprietarie, sub specie  di  limitazione
del godimento  dell'immobile  adibito  ad  abitazione  principale,  e
dell'autonomia privata, esula dalle competenze legislative  regionali
esclusive in  materia  di  urbanistica  e  turismo,  attribuite  alla
regione intimata dallo Statuto speciale di autonomia, per invadere la
competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile. 
    2. A supporto della fondatezza di tale assunto,  giova  osservare
quanto segue.  La  locazione  turistica  e'  stata  introdotta  nell'
ordinamento civile dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998,  che,  nel
disciplinare la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, si e'
limitata ad individuare  espressamente,  all'articolo  1,  comma  2°,
quelle tra le sue disposizioni  non  applicabili  alle  locazioni  di
immobili per finalita'  esclusivamernte  turistiche,  in  quanto,  in
definitiva, recanti previsioni non coerenti con la causa, id  est  la
funzione economico- sociale, della locazione turistica. 
    Se, dunque, gia' nelle intenzioni del  Legislatore  del  1998  le
locazioni   di   immobili   per   finalita'   turistiche    restavano
assoggettate, salvo le deroghe di cui cui sopra  si  e'  dato  conto,
alle  norme  valevoli  per  le  locazioni  ad  uso  abitativo,   tale
impostazione e' stata recepita e rafforzata dal  decreto  legislativo
del 23 maggio 2011 n. 79, cosidetto  Codice  del  Turismo,  che  alla
locazione  turistica  ha  dedicato  il  suo  Capo   II,   stabilendo,
all'articolo 53 che: "Gli alloggi locati esclusivamente per finalita'
turistiche,  in  qualsiasi  luogo  ubicati,   sono   regolati   dalle
disposizioni del codice civile in tema di locazione". 
    Dal combinato disposto delle norme sopra  richiamate  si  ricava,
dunque, l'intendimento  del  Legislatore  statale  di  favorire,  con
riguardo alla locazione turistica, l 'applicazione uniforme su  tutto
il  territorio  nazionale  ("in  qualsiasi  luogo   ubicati")   della
disciplina codicistica della materia locatizia. 
    3.Ebbene, in tale quadro,  non  sfuggira'  come  la  disposizione
impugnata al suo ultimo capoverso - seppure limitatamente alle camere
arredate ubicate in  "prima  casa",  dove  risulti  prevalente  l'uso
abitativo "permanente o principale"- fissando in 180 giorni annui  la
durata complessiva massima dei periodi per i quali e' ivi  consentito
l'esercizio dell'attivita'  di  locazione,  oltre  a  tradursi  nella
compressione della facolta' proprietaria di godimento  dell'immobile,
finisca per limitare l'autonomia negoziale del locatore  nei  termini
riconosciutigli dal codice civile solo  in  ragione  di  un  elemento
territoriale ( l'essere il bene locato ubicato  nella  regione  Valle
d'Aosta). 
    Sebbene alla regione Valle d'Aosta  sia  riconosciuta,  ai  sensi
dell'articolo all'art. 2, comma 1, lettere g)  e  q),  dello  Statuto
speciale di autonomia competenza primaria in materia di urbanistica e
di turismo, e', tuttavia, indubbio  che  la  disciplina  dei  singoli
contratti,  e  quindi  anche  del  contratto  di  locazione,  sia  di
competenza  dello  Stato,  in  quanto  riconducibile   alla   materia
dell'ordinamento civile  di  cui  all'articolo  117,  comma  secondo,
lettera l) della Costituzione. 
    La disposizione qui censurata, invero, con il  predeterminare  il
periodo massimo annuo di esercizio  dell'attivita'  locatizia,  esula
dalle competenze legislative in materia  di  urbanistica  e  turismo,
assegnate alla regione intimata, intervenendo cosi' indebitamente  in
materia di diritto civile, ambito  che  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione riserva  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato. 
    4. Ne' siffatta conclusione e' contraddetta dalla circostanza che
la disposizione qui impugnata in  parte  qua  andrebbe  a  introdurre
adempimenti amministrativi funzionali all'attivita'  di  vigilanza  e
controllo sulle locazioni turistiche e, come tali, attratte  in  tesi
alla competenza  esclusiva  statutaria  in  materia  di  turismo.  Al
riguardo, soccorrono i principi sanciti da codesta ecc.ma Corte nella
sentenza n. 84 dell' 11 aprile 2019, riguardante l'impugnativa di una
legge della regione Lombardia (la n. 7 /2018) volta a  introdurre  un
codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare agli  alloggi
locati per finalita' turistiche  e  da  utilizzare  nella  promozione
pubblicitaria. 
    Nel rigettare il ricorso del Governo  codesta  Corte,  dopo  aver
chiarito al punto 4, che « gli  aspetti  turistici  anche  di  queste
ultime  [locazioni  turistiche,  ndr]   ricadono   nella   competenza
residuale delle Regioni (sentenza n. 80 del 2012), mentre  appartiene
all'ordinamento civile la regolamentazione dell'attivita' negoziale e
dei suoi effetti (tra le tante, sentenze n. 176 del 2018, n. 283  del
2016, n. 245 del 2015, n. 290 del 2013)», ha affermato al punto 5 che
"le disposizioni censurate  (recanti  l'introduzione  del  CIR,  ndr)
pongono quindi un adempimento amministrativo precedente ed esterno al
contratto  di  locazione   turistica,   sanzionando   i   correlativi
inadempimenti, senza incidere sulla liberta' negoziale e sulla  sfera
contrattuale che restano disciplinate dal  diritto  privato"  (enfasi
aggunta). 
    Sulla scorta di tale precedente e', dunque, possibile  concludere
nel senso che, nel caso di specie, la predeterminazione  del  periodo
massimo di locazione  nulla  ha  a  che  vedere  con  un  adempimento
amministrativo necessario per  l'identificazione  della  locazione  a
fini turistici, vale a dire un  elemento  esterno  al  contratto,  ma
investe la regolamentazione stessa della locazione, incidendo  quindi
sulla liberta' negoziale e sulla sfera  contrattuale  riservata  alla
uniforme disciplina privatistica. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente  illegittimo  l'articolo  4  comma  1°,
lett. f della legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 18 luglio 2023,
nella parte in cui fissa  in  180  giorni  la  durata  massima  della
locazione degli alloggi ad uso turistico, come definiti  all'articolo
2, comma 1°, lett.a), n. 1 della medesima legge, per  le  motivazioni
indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
        1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data
con l'allegata relazione illustrativa. 
          Roma, 30 settembre 2023 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Guizzi