N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2023
Ordinanza del 23 settembre 2023 del Tribunale di Verona nel
procedimento civile promosso da Venturi Lucrezia contro Affi Kart
Indoor soc. sportiva.
Processo civile - Contraddittorio - Verifiche preliminari -
Previsione che, scaduto il termine di cui all'art. 166 cod. proc.
civ., il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni,
verificata d'ufficio la regolarita' del contraddittorio, pronuncia,
quando occorre, i provvedimenti previsti dagli artt. 102, secondo
comma, 107, 164, commi secondo, terzo, quinto e sesto, 167, commi
secondo e terzo, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e
292 cod. proc. civ. - Previsione che lo stesso indica alle parti le
questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la
trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilita'
della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con
rito semplificato - Prevista fissazione, da parte del giudice,
qualora pronunci i suddetti provvedimenti, di una nuova udienza per
la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i
termini previsti dall'art. 171-ter cod. proc. civ.
- Codice di procedura civile, art. 171-bis.
(GU n. 47 del 22-11-2023)
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Prima sezione civile
Il giudice dott. Massimo Vaccari Ha pronunciato la seguente
ordinanza ex art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87.
Nella causa tra Lucrezia Venturi con l'avv. Adami Paola
contro
Affi Kart Indoor Soc. sportiva con l'avv. Tedeschi Riccardo.
1. L'oggetto del contendere
Con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2023 Lucrezia
Venturi ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Affi
Kart Indoor, Societa' Sportiva Dilettantistica S.r.l. per sentirla
condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro
41.329,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
sinistro al saldo, oltre alle spese sostenute per euro 590,37, a
titolo di risarcimento dei danni patiti il 2 febbraio 2020,
allorquando, dopo aver noleggiato un go-kart presso il kartodromo
gestito dalla convenuta, era andata a sbattere contro le barriere
interne di delimitazione del tracciato riportando le lesioni meglio
descritte in atto di citazione.
L'attrice, sulla scorta della narrativa in punto di fatto di cui
all'atto di citazione, ha individuato il fondamento della
responsabilita' della convenuta negli artt. 2050 e 2051 codice
civile, e in subordine nell'art. 1218 codice civile.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, con comparsa
depositata il 7 settembre 2023, ha contestato sia l'an che il quantum
della pretesa avversaria.
In particolare, con riguardo al primo profilo, ha sostenuto che
nessuna responsabilita' poteva esserle ascritta per quanto accaduto
all'attrice nelle summenzionate circostanze atteso che:
ogni fruitore dei servizi forniti dal kartodromo deve essere
munita di tessera associativa al kartodromo medesimo in corso di
validita' che si consegue attraverso la sottoscrizione del modulo di
tesseramento che, nel caso di specie, essendo Lucrezia minorenne al
momento dei fatti, e' stato regolarmente sottoscritto da Nidini
Ornella (doc. 2), qualificatasi come esercente la potesta'
genitoriale sulla minore.
con la richiesta di tesseramento, i clienti del kartodromo,
dichiarando «di essere per conoscenza ed accettare i rischi che
comporta l'attivita' sportiva amatoriale alla quale intendono
partecipare, in quanto svolta mediante mezzi meccanici che
comportano, anche se in presenza del pieno di integrale rispetto del
regolamento, il rischio di incidenti potenzialmente causa di lesioni
personali» (cfr doc. 2, n. 5, della convenuta), si impegnano
espressamente «a sollevare altresi' Affi Kart Indoor S.S.D. a r.l. da
ogni responsabilita', obbligo o risarcimento o versamento di
indennita' nei propri confronti, ovvero verso i propri successori o
avanti causa, per ogni e qualsiasi conseguenza fisica e/o materiale
derivante a persone o beni nello svolgimento delle attivita' sportive
svolte mediante l'uso delle strutture in uso a Affi Kart Indoor
S.S.D. a r.l.» (cfr doc. 2, lett. c);
al momento dell'iscrizione viene altresi' rilasciata una
tessera dell'ente di promozione sportiva (ASI) che include una
assicurazione contratta con Unipolsai, proprio a tutela dei danni
patiti nel corso delle attivita' svolte nel kartodromo cosicche'
unico soggetto nei confronti del quale l'attrice dovrebbe avanzare
eventuali pretese e' la predetta assicurazione.
2. L'applicabilita' del decreto legislativo n. 149/2022, le
verifiche di cui all'art. 171-bis codice di procedura civile e la
rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale
Il presente giudizio pacificamente e' stato promosso dopo il 28
febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
10 ottobre 2022, n. 149, con il quale e' stata data attuazione alla
legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di
diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata.
Infatti, l'atto di citazione e' stato notificato, via pec, alla
convenuta il 6 giugno 2023 e risulta redatto in conformita' al
disposto dell'art. 163 codice di procedura civile, come modificato
dall'art. 3 del succitato decreto.
Ora, atteso che il convenuto si e' costituito in giudizio
tempestivamente, questo giudice e' chiamato ad effettuare le
verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis codice di procedura
civile, che stabilisce che:
«Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice
istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio
la regolarita' del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i
provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164,
secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma,
171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle
parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la
trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilita'
della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con
rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle
memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.
Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il
giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione
delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati
dall'articolo 171-ter.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o
differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data
della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati
dall'articolo 171-ter.
Il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura della
cancelleria.»
Tale norma costituisce una delle modifiche piu' rilevanti al
processo di cognizione di primo grado apportate dal decreto
legislativo n. 149/2022, come evidenzia anche la relazione
illustrativa al decreto che, a proposito di essa, osserva:
«L'articolo 171-bis codice di procedura civile rappresenta una
norma quadro nel quadro della nuova fase introduttiva, e disciplina
le verifiche preliminari che il giudice e' chiamato a fare prima
dell'udienza. Invero, in un sistema che aspira a realizzare il canone
della concentrazione, e per il quale dunque, salvi i rari casi di
chiamata del terzo da parte dell'attore, all'udienza la causa deve
tendenzialmente sempre giungere con il perimetro del thema decidendum
e del thema probandum gia' definito, cosi' da consentire al giudice
di poter valutare al meglio quale direzione imprimere al processo
(effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel
rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa
assunzione), non era possibile immaginare che il giudice fosse
chiamato a compiere tutte le verifiche preliminari di sua competenza
all'udienza stessa.»
La previsione in esame ha quindi anticipato le verifiche su una
serie di presupposti processuali, che, nel rito previgente,
avvenivano, ai sensi dell'art. 183 codice di procedura civile, per la
prima volta all'udienza di prima comparizione delle parti, ad un arco
temporale di quindici giorni decorrente dalla scadenza del termine
per la costituzione in giudizio del convenuto.
La scelta muove dal presupposto che tale anticipazione
consentirebbe di giungere all'udienza di comparizione delle parti
dopo aver, da un lato, sanato eventuali difetti del contraddittorio o
di rappresentanza e vizi di nullita' degli atti introduttivi e,
dell'altro, inquadrato altre questioni processuali idonee ad influire
sull'iter del giudizio.
Si noti che l'uso del tempo indicativo presente induce a ritenere
che l'adempimento da parte del giudice sia obbligatorio e, del resto,
se cosi' non fosse, il differimento di esso all'esito dell'udienza di
comparizione delle parti esporrebbe queste ultime ad una attivita'
sicuramente impegnativa e dispendiosa, quale il deposito delle
memorie ex art. 171-ter codice di procedura civile, che potrebbe
risultare inutile qualora il giudice adottasse solo allora uno dei
provvedimenti previsti di cui all'art. 171-bis, primo comma, primo
periodo, codice di procedura civile.
Ora, nel caso di specie il tipo di controversia e le allegazioni
delle parti sollecitano a questo giudice almeno due delle verifiche
richieste dall'art. 171-bis codice di procedura civile.
Infatti l'assunto della convenuta secondo cui l'unico soggetto
nei confronti del quale dovrebbe essere indirizzata la pretesa
risarcitoria dell'attrice e' un terzo, Unipol Sai, giustificherebbe,
gia' in questa fase, l'applicazione dell'art. 107 codice di procedura
civile.
Esso si fonda infatti sulla circostanza che dal modulo, prodotto
come doc. 2 dalla attrice e sottoscritto da sua madre, atteso che
ella all'epoca del fatto era minorenne, risulta che quest'ultima,
prima di iniziare l'attivita' nella quale si era infortunata, era
stata iscritta all'Asi e che questa godeva di una copertura
assicurativa contro gli infortuni che gli associati avessero subito
durante l'attivita'.
La causa secondo la valutazione altamente discrezionale che
compete a questo giudice, ai sensi dell'art. 107 codice di procedura
civile, risulta comune al predetto soggetto.
Inoltre, risulta fin d'ora evidente che la domanda attorea,
avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento di una
somma inferiore ad euro 50.000,00, e' soggetta, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, a negoziazione assistita, che
non e' stata esperita non potendo considerarsi ad essa equipollente
la mediazione facoltativa esperita dall'attrice prima del giudizio
secondo quanto dalla stessa dedotto in atto di citazione.
Pertanto, in applicazione dell'art. 171-bis, primo codice di
procedura civile, questo giudice dovrebbe fissare una nuova udienza
di comparizione delle parti per consentire l'integrazione del
contraddittorio nei confronti del terzo e, al contempo, ai sensi del
secondo comma, dovrebbe sottoporre alle parti la questione relativa
al mancato assolvimento della condizione di procedibilita'.
Ad avviso di questo giudice pero' la norma di nuovo conio, che si
dovrebbe applicare, presenta plurimi profili di incostituzionalita'.
3. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 171-bis codice di procedura civile per suo
contrasto con la legge delega
La norma risulta innanzitutto in contrasto con la legge delega e
viola quindi i principii di cui agli artt. 76 e 77 Costituzione.
Prima di illustrare come si giunga ad una simile conclusione e'
opportuno rammentare che la verifica di conformita' delle scelte
effettuate del decreto legislativo delegato alla legge delega deve
avvenire sulla base delle indicazioni che la Corte Costituzionale ha
fornito in una serie di pronunce che costituiscono ormai un
orientamento consolidato.
Il giudice delle leggi ha infatti ribadito in piu' occasioni che,
ai fini della predetta verifica, deve essere innanzitutto
identificato il contenuto della delega, tenendo conto del complessivo
contesto normativo nel quale essa si inserisce al pari dei relativi
principi e criteri direttivi, nonche' delle finalita' che la
ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme
delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro
portata.
In particolare e' stato affermato che «il giudizio di conformita'
della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua
dell'art. 76 Costituzione, si esplica attraverso il confronto tra gli
esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno relativo alla
norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi
indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di
norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalita'
poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro relativo alle
norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel
significato compatibile con i principi e criteri direttivi della
delega» (ex plurimis sentenze n. 7 e n. 15 del 1999, n. 276, n. 163,
n. 126, n. 425, n. 503 del 2000, n. 54 e n. 170 del 2007).
Ancora, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalita'
del legislatore delegato, che puo' essere piu' o meno ampia, in
relazione al grado di specificita' dei criteri fissati nella legge
delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali
margini di discrezionalita', occorre individuare la ratio della
delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente
(ex plurimis: sentenze n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, nn. 340 e 170
del 2007, e, piu' recentemente, sentenza 24 ottobre - 6 dicembre
2012, n. 272).
In tale prospettiva la Corte ha anche indicato dei precisi canoni
ermeneutici dei principi e dei criteri direttivi della legge di
delegazione affermando che essi «devono essere interpretati sia
tenendo conto delle finalita' ispiratrici della delega, sia
verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico
tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto
con gli indirizzi generali della stessa legge delega» (sentenza n.
341 del 2007, ordinanza n. 228 del 2005).
Ora, applicando i sopra riferiti criteri ermeneutici al caso di
specie e' opportuno innanzitutto evidenziare che la legge delega
(legge 26 novembre 2021, n. 206), pur contenendo, all'art. 1, comma
5, lett. i), alcuni principi molto dettagliati relativi alla fase di
trattazione, non prevede pero' un intervento anticipato del giudice
prima dell'udienza di comparizione delle parti.
Al contempo i principii di cui all'articolo 1, comma 5, lett. da
c) a g), che disciplinano il contenuto degli atti di parte e i
termini del loro deposito non indicano tra i contenuti delle memorie
delle parti, successive agli atti introduttivi, anche la trattazione
delle questioni rilevate d'ufficio dal giudice.
Nella legge 206/2021 i due regimi (quello della fase di
trattazione e quello delle attivita' delle parti) risultano quindi
tra loro coerenti tanto piu' che l'art. 1, comma 5, lett. i),
stabilisce che le disposizioni sulla trattazione devono essere
adeguate proprio alle condizioni di cui alle lettera f) e g), che
disciplinano dettagliatamente, come detto, il contenuto delle memorie
delle parti e i termini per il loro deposito.
Sulla scorta di tali dati normativi, invero inequivoci, puo'
affermarsi che la legge delega non aveva contemplato minimamente una
fase, antecedente all'udienza di prima comparizione delle parti,
deputata alle verifiche preliminari, alla quale invece il decreto
legislativo n. attribuisce il rilievo di cui si e' detto, dedicandovi
una disciplina alquanto articolata e differenziata a seconda della
diversa tipologia di questioni rilevabili d'ufficio, con quel che si
dira' piu' avanti della incomparibilita' di tale scelta con il
parametro dell'art. 3 Costituzione.
E sarebbe oltremodo singolare che la legge 206/2021, che pure,
come si e' visto, ha dedicato alla fase preliminare diversi principi
di dettaglio avesse trascurato un momento processuale cosi'
rilevante.
Tale ricostruzione trova conferma anche in alcuni passaggi dei
lavori preparatori relativi alla legge delega.
Infatti nel dossier del servizio studi di Camera e Senato del 18
ottobre 2021 si legge che:
«Il comma 5 dell'art. 1 (sott. della legge 206/2021) contiene i
principi per la revisione della disciplina del processo di cognizione
di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica. In
sintesi, il Governo, nell'attuazione della delega, dovra':
assicurare la semplicita', la concentrazione e l'effettivita'
della tutela e la ragionevole durata del processo (il riferimento e'
ai criteri menzionati nella lett. a);
modificare alcune disposizioni inerenti al contenuto
dell'atto di citazione e della comparsa di risposta e valorizzare le
fasi anteriori alla prima udienza al fine di definire il quadro delle
rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti; (il riferimento e'
ai criteri menzionati nelle lett. da b) ad h);
valorizzare la prima udienza di comparizione, incentivando la
partecipazione personale delle parti e disponendo che il giudice
debba fissare la successiva udienza per l'assunzione delle prove
entro 90 giorni» (il riferimento e' ai criteri menzionati nella lett.
i).
Ancora, a proposito dei criteri di cui alla lett. i) il
succitato dossier (pag. 35) osserva:
«Si ricorda che la Commissione Luiso ha individuato nella
valorizzazione della prima udienza di comparizione delle parti e di
trattazione della causa, tramite la riforma degli atti introduttivi,
uno dei temi di maggior interesse della delega in esame. Secondo
quanto rappresentato dalla relazione della Commissione, infatti, al
momento di tale udienza spesso non sono definiti i termini della
controversia. Conseguentemente, detta udienza si risolve, nella
maggior parte dei casi, in una mera concessione dei termini perentori
per il deposito di memorie, domande, eccezioni ed indicazioni di
prove contrarie (di cui all'articolo 183, sesto comma, codice di
procedura civile) accompagnata dal rinvio della causa ad una udienza
di ammissione dei mezzi di prova. Tale udienza, prosegue la
relazione, e' spesso fissata a distanza anche di diversi mesi. Tale
situazione disincentiva le parti ad una effettiva ed informata
partecipazione all'udienza ed il giudice ad un attento studio
preliminare dei fascicoli. Peraltro, in mancanza di elementi
definitori della causa, risulta piu' difficile la formulazione di
proposte conciliative da parte del giudice (che possono essere
formulate alla prima udienza ai sensi dell'art. 185-bis codice di
procedura civile). A tale riguardo, v. infra lett. m). La modifica
proposta mira quindi alla responsabilizzazione delle parti e a una
riduzione dei tempi della causa in quanto si potra' evitare la fase
della concessione degli ulteriori termini alla prima udienza,
previsti dall'art. 183, sesto comma.»
Da tale spiegazione si evince piuttosto chiaramente che la legge
delega aveva si' inteso valorizzare la fase anteriore all'udienza di
prima comparizione, anticipando ad essa la definizione di thema
decidendum e di thema probandum, e con essa la sequenza delle memorie
integrative ed istruttorie, che prima della riforma era invece
successiva alla udienza di comparizione delle parti, ma aveva pur
sempre concentrato in quella udienza tutte le attivita' del giudice
istruttore, ricomprendendo peraltro in esse, oltre alle verifiche
preliminari, che gia' il previgente art. 183 codice di procedura
civile, al primo comma, collocava in quel momento, il tentativo di
conciliazione e la decisione sulle istanze istruttorie, innovando il
regime previgente solo con riguardo a quest'ultimo profilo (anche
dopo la riforma il tentativo di conciliazione potrebbe essere
esperito in una coda della udienza di prima comparizione).
Il disposto dell'art. 171-bis codice di procedura civile, che ha
anticipato le verifiche preliminari ad un momento antecedente
all'udienza di prima comparizione e al di fuori di essa, risulta
quindi gravemente distonico rispetto ad un simile assetto.
Per attenersi ai criteri di verifica dell'eccesso di delega
indicati dalla Corte Costituzionale occorre pero' anche verificare se
esso sia invece coerente con i principi della legge delega, meno
specifici di quelli sopra menzionati, in materia di processo di
cognizione di primo grado.
La relazione al decreto legislativo, come si e' detto sopra,
afferma che l'art. 171-bis codice di procedura civile assicura la
concentrazione dell'attivita' processuale e quindi attuerebbe uno dei
criteri menzionati dall'art. 5, comma 1, lett. a) della legge delega.
A ben vedere pero' tale spiegazione e' del tutto insoddisfacente.
La norma infatti realizza una concentrazione dell'attivita'
processuale solo nella prima parte del primo comma, laddove impone al
giudice l'adozione, inaudita altera parte, di un decreto, integrativo
del contraddittorio o di sanatoria di vizi degli atti introduttivi, a
seguito di un rilievo che ha pur sempre carattere ufficioso come
riconosce anche l'art. 182 codice di procedura civile.
Deve infatti escludersi che, a fronte di tale rilievo, il giudice
possa far interloquire le parti su di esso perche' tale possibilita'
e' contemplata, dal secondo periodo del primo comma dell'art. 171-bis
codice di procedura civile, solo per le questioni, rilevabili
d'ufficio, non menzionate nella prima parte del primo comma (si pensi
a quelle del difetto della condizione di procedibilita' o del difetto
di giurisdizione o anche ad alcune questioni di merito).
Deve parimenti escludersi che possa applicarsi il disposto
dell'art. 101, comma 2, secondo periodo, aggiunto dal decreto
legislativo n. 149/2022 poiche' esso prevede l'assegnazione alle
parti di un termine minimo di venti giorni, incompatibile con quello
quindicinale fissato dall'art. 171-bis, primo comma, primo periodo
per la decisione del giudice.
Ed allora la previsione si pone in radicale contrasto con gli
altri criteri generali, menzionati sempre dall'art. 5, comma 1, della
semplicita' e della effettivita' della tutela, che devono concorrere
con quello della concentrazione.
Essa collide poi, in modo ancor piu' evidente, con il principio
del «rispetto della garanzia del contraddittorio» al quale l'art. 1,
comma 1, della legge n. 206/2021, ha espressamente subordinato gli
obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del
processo civile da realizzarsi con il decreto delegato.
Infatti consente al giudice di provvedere senza aver permesso
alle parti di prendere posizione sulla questione processuale
rilevata, sebbene tale preventiva interlocuzione, potrebbe fornire al
giudicante maggiori elementi di valutazione, inducendolo anche ad
escludere, melius re perpensa, la sussistenza della questione
ravvisata in prima battuta (nel caso di specie ad esempio l'attrice
potrebbe smentire le circostanze dedotte dalla convenuta circa il
ruolo avuto dal terzo da lei indicato nella vicenda per cui e'
causa).
Contrariamente a quanto ritenuto dal legislatore delegato quindi
l'instaurazione del contraddittorio su tutte le questioni
preliminari, nessuna esclusa, anziche' ritardare lo svolgimento del
giudizio eviterebbe una sua dilazione.
E' evidente peraltro, dopo quanto detto, che la seconda parte
della norma non realizza nessuna concentrazione dell'attivita'
processuale perche' differisce la decisione del giudice, che abbia
indicato alle parti le (sott. altre) questioni rilevabili d'ufficio,
all'udienza di prima comparizione, assicurando pero' cosi' il
rispetto del principio del contraddittorio (la possibilita' o
necessita' del rinvio della udienza di prima comparizione e' infatti
riferibile solo ai provvedimenti adottati ai sensi della prima parte
del primo comma).
Si noti che la relazione al decreto legislativo n. 149/2022 non
da' conto di tale evidente disparita' di regime ne' tantomeno di come
essa si concili con l'affermazione che esso, complessivamente
considerato, sarebbe conforme con il principio di concentrazione
dell'attivita' processuale.
4. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 171-bis codice di procedura civile per suo
contrasto con gli artt. 24 e 3 Costituzione.
Alla luce delle considerazioni da ultimo svolte nel precedente
paragrafo e' evidente come, a prescindere dalla sussistenza del
prospettato contrasto della norma con i principii di cui agli artt.
76 e 77 Costituzione, essa confligga con i parametri degli artt. 3 e
24 Costituzione.
Infatti consente la decisione del giudice, inaudita altera parte,
per solo alcune questioni rilevabili d'ufficio, quelle che
condizionano la stessa nascita del processo o la sua estensione
soggettiva (cosi' il difetto di legittimazione, di capacita' di
essere parte, o di interesse ad agire), mentre per tutte le altre,
non espressamente menzionate, differisce la decisione alla udienza di
prima comparizione con una scelta che risulta in contrasto con l'art.
3 Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, sebbene tutte
le questioni considerate siano accomunate dall'essere rilevabili
d'ufficio, e che del resto non e' stata nemmeno spiegata dalla
relazione al decreto legislativo n. 149/2022.
Sul punto e' opportuno richiamare il consolidato indirizzo della
Corte secondo cui spetta «al legislatore un'ampia potesta'
discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col
solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di
tutela, pur se tra loro differenziati» (cosi', sentenze n. 341 del
2006 e n. 207 del 2007).
Si noti che nel regime ante riforma, nell'ambito del quale, come
si e' detto, la verifica in esame avveniva per la prima volta
all'udienza di prima comparizione, l'art. 183, comma 4, codice di
procedura civile non operava distinzioni di sorta al riguardo poiche'
prevedeva: «Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti
allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili
d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione».
Ora, la seconda parte di tale previsione sia stata mutuata
dall'art. 171-bis, primo comma, secondo periodo, ed e' quindi
riferibile alle sole questioni rilevabili d'ufficio in essa
menzionate.
L'art. 171-bis codice di procedura civile al contempo lede il
principio del contraddittorio, sancito ora in termini generali
dall'art. 101, comma 2, secondo periodo, come integrato dal decreto
legislativo n. 149/2022, e da riferirsi anche alle decisioni
interlocutorio che incidono sull'iter del giudizio, quale quella che
e' chiamato ad adottare questo giudice e non solo a quelle che siano
idonee a definirlo.
Del resto gia' il disposto dell'art. 183, comma 4, codice di
procedura civile ante riforma era stato interpretato dalla
giurisprudenza di legittimita' come espressione del principio della
«parita' delle armi» (si vedano al riguardo Cassazione civile sez.
II, 9 maggio 2016, n. 9318 e Cass. del 7 novembre 2013, n. 25054) e
come tale ritenuto estensibile anche alla decisione conclusiva del
processo.
Ed ora che quel principio, a seguito della novella 69/2029, e'
stato elevato a principio informatore del processo civile dall'art.
101, comma 2, codice di procedura civile sarebbe oltremodo
contraddittorio limitarne l'applicazione alla sola fase conclusiva
del processo.
Palese risulta quindi il contrasto della norma da applicarsi nel
caso di specie anche con l'art. 24 Costituzione.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 171-bis del codice di procedura
civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) per contrasto con gli articoli
76, 77, 3, e 24 Costituzione;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti relativi al
procedimento alla Corte costituzionale e sospende il procedimento di
cui in epigrafe;
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Verona, 22 settembre 2023
Il giudice: Vaccari