Reati e pene – Pene sostitutive - Detenzione domiciliare sostitutiva – Previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato - Previsione che, in ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice - Denunciata mancata previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva venga espiata con le modalità stabilite dall’art. 284 cod. proc. pen., richiamate dagli artt. 47-ter, comma 4, e 47-quinquies, comma 3, della legge n. 354 del 1975 (che, rispettivamente, in materia di detenzione domiciliare ordinaria e di detenzione domiciliare speciale, non stabiliscono in favore del condannato alcun limite massimo di permanenza nel domicilio impostogli) - Contrasto con i principi e i criteri stabiliti dalla legge di delega n. 134 del 2021 informati all’allineamento della disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare rispetto alla disciplina della sanzione alternativa della detenzione domiciliare - Ingiustificato trattamento privilegiato per il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 71, comma 1, lettera c), nella parte in cui modifica il primo comma dell’art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 76.
Reati e pene – Pene sostitutive - Licenze ai condannati alla detenzione domiciliare – Previsione che per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno – Introduzione di un istituto che non trova corrispondenza nella disciplina della misura alternativa della detenzione domiciliare - Contrasto con i principi e i criteri stabiliti dalla legge di delega n. 134 del 2021 informati all’allineamento della disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare rispetto alla disciplina della sanzione alternativa della detenzione domiciliare - Ingiustificato trattamento privilegiato per il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 71, comma 1, lettera s), nella parte in cui modifica il primo comma dell’art. 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 76.
Reati e pene – Pene sostitutive - Ipotesi di responsabilità penale e revoca - Denunciata previsione che il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare è punito ai sensi dell’art. 385 cod. pen. solo nel caso in cui si allontani per più di dodici ore, senza giustificato motivo, da uno dei luoghi indicati nell’art. 56 della legge n. 689 del 1981 - Contrasto con i principi e i criteri stabiliti dalla legge di delega n. 134 del 2021, informati all’allineamento della disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare rispetto alla disciplina della sanzione alternativa della detenzione domiciliare, tenuto conto che l’art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 attribuisce rilievo penale al mero allontanamento dal luogo di domicilio da parte del detenuto ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare - Ingiustificato trattamento privilegiato per il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 71, comma 1, lettera v), nella parte in cui modifica il secondo comma dell’art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Costituzione, artt. 3 e 76.
N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 maggio 2023
Ordinanza del 9 maggio 2023 della Corte d'appello di Bologna nel
procedimento penale a carico di B. S..
Reati e pene - Pene sostitutive - Detenzione domiciliare sostitutiva
- Previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva comporta
l'obbligo di rimanere nella propria abitazione per non meno di
dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze
familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di
salute del condannato - Previsione che, in ogni caso, il condannato
puo' lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche
non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze
di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice -
Denunciata mancata previsione che la detenzione domiciliare
sostitutiva venga espiata, invece, con le modalita' stabilite
dall'art. 284 cod. proc. pen., richiamate dagli artt. 47-ter, comma
4, e 47-quinquies, comma 3, della legge n. 354 del 1975.
Reati e pene - Pene sostitutive - Licenze ai condannati alla
detenzione domiciliare sostitutiva - Previsione che per
giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio,
alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al
condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare
possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque
non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno.
Reati e pene - Pene sostitutive - Ipotesi di responsabilita' penale e
revoca - Denunciata previsione che il condannato alla pena
sostitutiva della detenzione domiciliare e' punito ai sensi
dell'art. 385 cod. pen. solo nel caso in cui si allontani per piu'
di dodici ore, senza giustificato motivo, da uno dei luoghi
indicati nell'art. 56 della legge n. 689 del 1981.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari), art. 71, comma 1, lettere c), s) e v),
nella parte in cui modificano, rispettivamente, il primo comma
dell'art. 56, il primo comma dell'art. 69 e il secondo comma
dell'art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).
(GU n. 38 del 20-09-2023)
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Penale
Composta da:
dott. M. De Simone, Presidente;
dott. E. Milelli, consigliere;
dott. S. Cividali, consigliere;
Ha pronunciato la seguente ordinanza con sentenza del Tribunale
di Modena in composizione collegiale in data 9 luglio 2020 B... S...
e' stato condannato all'esito dell'istruzione dibattimentale alla
pena di anni nove di reclusione per il delitto di peculato continuato
in danno dei numerosi soggetti deboli di cui era amministratore di
sostegno per nomina del giudice tutelare del Tribunale di Modena.
La difesa impugnava la predetta sentenza proponendo vari motivi
di appello e veniva fissata udienza dinanzi a questa Corte in data 27
gennaio 2023, poi rinviata al 24 febbraio 2023 per legittimo
impedimento del difensore dell'appellante. Medio tempore sono
pervenute le revoche di costituzione provenienti da tutte le parti
civili costituite nel processo di primo grado. In data 22 febbraio
2023, dopo aver depositato una memoria difensiva, la difesa
dell'appellante proponeva istanza di concordato ex art. 599-bis del
codice di procedura penale alla pena finale di anni quattro di
reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti
generiche prevalenti sulle aggravanti, rideterminazione del
trattamento sanzionatorio e declaratoria di estinzione per
intervenuta prescrizione di una parte della condotte, con rinuncia
dei restanti motivi. Rispetto a tale ultima istanza e' intervenuto il
consenso del P.G.
La difesa ha avanzato inoltre richiesta di sostituzione della
pena detentiva con la detenzione domiciliare ex art. 20-bis del
codice penale come aggiunto dal decreto legislativo n. 150/2022 e 56
legge n. 689/1981 come modificato dall'art. 71, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo citato e il processo e' stato rinviato
all'udienza del 30 marzo 2023 e successivamente all'odierna udienza
per consentire l'acquisizione dall'UEPE del relativo programma,
completo delle indicazioni e dei chiarimenti richiesti da questa
Corte.
La Corte ritiene preliminare a tale decisione nel merito circa
l'applicabilita' della pena sostitutiva de qua, la valutazione dei
profili di costituzionalita' delle norme predette per le ragioni di
seguito esposte.
Tale questione e' infatti rilevante nel caso concreto a fronte
della effettiva possibilita' di disporre la sostituzione della pena
detentiva di cui alla richiesta ex art. 599-bis) del codice di
procedura penale con la pena della detenzione domiciliare.
Si rileva del pari la non manifesta infondatezza della predetta
questione.
L'art. 1, comma 17, della legge 27 settembre 2021, n. 134,
recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari», nel dettare i
principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per la
revisione del regime sanzionatorio dei reati, di cui al comma 1 del
medesimo disposto, prevedeva che la disciplina dell'istituenda pena
sostitutiva della detenzione domiciliare si allineasse, sia nei
profili sostanziali e processuali, sia con riguardo alla
responsabilita' penale discendente dagli obblighi da essa derivanti,
alla disciplina normativa esistente per la sanzione alternativa della
detenzione domiciliare. Questo, infatti, il tenore letterale delle
disposizioni dell'art. 1, comma 17, legge n. 134 del 2021, nella
parte di interesse: «[...] per la detenzione domiciliare mutuare, in
quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative
alla detenzione» (lett. f); «mutuare dagli articoli 47 [...], la
disciplina relativa alla responsabilita' penale per la violazione
degli obblighi relativi [alla pena sostitutiva] della detenzione
domiciliare» (lett. n).
Nell'affidare al legislatore delegato il compito di disciplinare
la nuova pena alternativa, il legislatore delegante ha dunque
dettato, in maniera esplicita, oltre che analitica, plurimi limiti
accumunati da un unico denominatore: la ritenuta, e ribadita,
esigenza di normare i vari profili dell'introducenda pena sostitutiva
della detenzione domiciliare in maniera omogenea a quanto gia'
previsto per la detenzione domiciliare, quale misura alternativa
della detenzione, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.
Tale esigenza, del resto, appare agevolmente comprensibile,
poiche' il legislatore delegante non ha seguito il modello del
legislatore del 1981, che «invento'» sanzioni nuove, ma ha solo
inteso includere, in un'ottica di possibile deflazione processuale,
nelle tipologie di pene a disposizione del giudice della cognizione
penale, modalita' di espiazione della pena detentiva gia' rimesse in
via esclusiva alla valutazione della magistratura di sorveglianza. Da
cio' la reiterata indicazione, nei principi e criteri direttivi che
dovevano essere seguiti nell'esercizio della delega in materia di
pena sostitutiva della detenzione domiciliare, di evitare qualunque
difformita' dei presupposti di accesso e della disciplina fra la pena
sostitutiva della detenzione domiciliare e la misura alternativa
della detenzione domiciliare che non fosse strettamente correlata
alla loro natura e, dunque, in qualche modo, da tale diversa natura
imposta e giustificata, pena l'introduzione di una disciplina
normativa manifestamente irragionevole rispetto al medesimo comparto
normativo dell'esecuzione delle sanzioni penali detentive.
Ebbene, in primo luogo, non pare che il richiamo allo «statuto»
della detenzione domiciliare, come conosciuto e formato
nell'ordinamento penitenziario, sia stato rispettato dall'art. 71,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1650 del 2022 nella
parte in cui, modificando il primo comma dell'art. 56 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ha stabilito che la detenzione domiciliare
sostitutiva comporta «l'obbligo di rimanere nella propria abitazione
o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato
di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunita' o in case
famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto
riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione
professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il
condannato puo' lasciare il domicilio per almeno quattro ore al
giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue
indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito
dal giudice.».
E cio' perche' il diritto del condannato a rimanere lontano dal
luogo impostogli per l'espiazione della pena per dodici ore al giorno
- affinche' sia garantito il soddisfacimento di sue comprovate
esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro
o di salute - e comunque per almeno quattro ore al giorno - qualora
le summenzionate esigenze non sussistano o non possano essere
comprovate - che tale disposizione sancisce, non trova riscontro
alcuno nella disciplina della preesistente misura alternativa della
detenzione domiciliare.
Le disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354 che
regolamentano la detenzione domiciliare, ovvero il comma 4 dell'art.
47-ter in materia di detenzione domiciliare cd. ordinaria e il comma
3 dell'art. 47-quinquies in materia di detenzione domiciliare
speciale, infatti, non solo non stabiliscono in favore del condannato
alcun limite massimo di permanenza da parte sua nel domicilio
impostogli, ma sembrano informate a principi diametralmente opposti.
Sia la prima («Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto
stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale.»), sia la
seconda di tali disposizioni («Il tribunale di sorveglianza, nel
disporre la detenzione domiciliare speciale fissa le modalita' di
attuazione, secondo quanto stabilito dall'art. 284, comma 2, del
codice di procedura penale, precisando il periodo di tempo che la
persona puo' trascorrere all'esterno del proprio domicilio»), tramite
il rinvio all'art. 284 del codice di procedura penale, escludono
qualunque possibilita' di allontanamento da quel luogo che non sia
giustificato dall'impossibilita' da parte del condannato di
provvedere in altro modo (ricorrendo cioe' anche all'aiuto di terzi)
alle proprie indispensabili esigenze di vita o dalla necessita' di
esercitare un'attivita' lavorativa qualora versi in una situazione di
assoluta indigenza, fermo restando, quanto a quest'ultimo profilo, la
deroga imposta dall'ossequio ai principi di cui agli articoli 15 e 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Questo il testuale tenore dell'art. 284 del codice di procedura
penale, cui rimandano le citate disposizioni dell'ordinamento
penitenziario in materia di detenzione domiciliare: «Se l'imputato
non puo' altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di
vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice
puo' autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di
arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle
suddette esigenze ovvero per esercitare un'attivita' lavorativa.».
Dunque, il dettato normativo introdotto nel primo comma dell'art.
56 della legge n. 689 del 1981 ad opera dell'art. 71, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo n. 150 del 2022, pare aver
ecceduto i confini del criterio di delega fissato dall'art. 1, comma
17, lettera f), legge n. 134 del 2021, che, appunto, imponeva, per la
detenzione domiciliare sostitutiva, cosi' come per la semiliberta'
sostitutiva, di «mutuare, in quanto compatibile, la disciplina
sostanziale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 , per le
omonime misure alternative alla detenzione».
Neppure e' possibile ritenere che l'esigenza di fissare i limiti
di permanenza nel domicilio per la persona condannata derivi dalla
natura di pena che connota la detenzione domiciliare sostitutiva e
che l'indicazione dei limiti in questione sia stata imposta, come
pure si legge nella relazione illustrativa del decreto legislativo n.
150 del 2022, da esigenze di rispetto del principio di legalita'
della pena. L'addotta giustificazione non convince per un duplice
ordine di ragioni: perche' essa al piu' potrebbe attagliarsi
esclusivamente all'individuazione del limite minimo di dodici ore, e
non certo a quella del limite massimo di venti ore di permanenza nel
domicilio da parte della persona condannata, ma soprattutto perche' i
limiti in questione, per come concretamente articolati dalla
disposizione normativa in oggetto, fondano veri e propri diritti in
capo alla persona condannata, che non trovano rispondenza alcuna
nell'intero sistema dell'esecuzione della pena detentiva, sia
infra-muraria sia extra-muraria.
Dunque, la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 56
della legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma del quale la detenzione
domiciliare sostitutiva comporta «l'obbligo di rimanere nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo
pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in
comunita' o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al
giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di
formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In
ogni caso, il condannato puo' lasciare il domicilio per almeno
quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto
stabilito dal giudice.», finisce per introdurre proprio cio' che il
criterio di delega mirava ad impedire: una disparita' di trattamento
delle condizioni concernenti l'esecuzione «domiciliare» della pena
detentiva.
Stante l'omogeneita' dello status del detenuto che espia la pena
detentiva nelle forme della detenzione domiciliare, con quello del
detenuto che espia la detenzione domiciliare sostitutiva, su cui non
appare necessario soffermarsi ulteriormente, costituendo tale
omogeneita' il sostrato fondante delle scelte compiute dal
legislatore delegante, tale disparita' di trattamento (che consente
al condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva di rimanere
presso la propria abitazione al piu' per venti ore e non meno
di dodici ore al giorno, per coltivare un ampio spettro di esigenze,
laddove il condannato ammesso alla misura alternativa della
detenzione domiciliare puo' solo fruire di autorizzazioni
all'allontanamento di durata temporale strettamente contenuta al
soddisfacimento di proprie indispensabili esigenze di vita) non
appare ragionevole, perche' priva di convincente giustificazione.
Pertanto, si reputa non manifestamente infondato anche il dubbio
sulla compatibilita' della norma di cui all'art. 71, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 150 del 2022, con l'art. 3 della
Costituzione. Altrettanto non manifestamente infondato appare il
dubbio sulla compatibilita' con i parametri costituzionali di cui gli
articoli 76 della Costituzione e 3 della Costituzione della
disposizione dell'art. 71, comma 1, lettera s), del decreto
legislativo n. 150 del 2022, nella parte in cui, modificando il primo
comma dell'art. 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone che
«per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo
studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al
condannato alla pena sostitutiva [...] della detenzione domiciliare
possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque
non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno.».
Come gia' ricordato, l'art. 1, comma 17, lettera f), della legge
n. 134 del 2021 imponeva al legislatore delegato di allineare la
disciplina sostanziale per la detenzione domiciliare sostitutiva a
quella prevista dall'ordinamento penitenziario per la misura
alternativa della detenzione domiciliare («[...] per la detenzione
domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale
e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le
omonime misure alternative alla detenzione».
Ebbene, la possibilita' di godere di licenze che l'art. 71, comma
1, lettera s), del decreto legislativo n. 150 del 2022 introduce,
modificando nei termini sopra riportati l'art. 69, primo comma, della
legge n. 689 del 1981, per i condannati alla detenzione domiciliare
sostitutiva costituisce invece un'innovazione assoluta che non trova
rispondenza alcuna nella disciplina che la legge n. 354 del 1975
detta per la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Pure conosciuto dall'ordinamento penitenziario di cui alla legge
n. 354 del 1975, l'istituto della «licenza» e' infatti previsto e
disciplinato come esclusivo appannaggio dell'esecuzione delle misure
di sicurezza detentive (art. 53) e della misura alternativa alla
detenzione della semiliberta' (art. 52), ma non certo della
detenzione domiciliare.
L'operativita' di tale istituto per la sola detenzione
domiciliare sostitutiva, che il legislatore delegato ha previsto con
l'art. 71, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 150 del
2022, sembra allora porsi in collisione sia con il principio
costituzionale dettato dall'art. 76 della Costituzione, per il
mancato rispetto del criterio di delega sopra riportato, informato al
necessario raccordo, per ragioni di equita', della disciplina della
detenzione domiciliare sostituiva a quella prevista dall'ordinamento
penitenziario per la misura alternativa recante la medesima
denominazione, sia con l'art. 3 della Costituzione, perche', senza
alcun ragionevole motivo, in favore del condannato alla detenzione
domiciliare sostitutiva e' stato previsto un trattamento privilegiato
- potendo egli ogni anno godere di quarantacinque giorni di licenza,
computabili, ex art. 53-bis, primo comma, legge n. 354 del 1975,
nella durata della pena, come disposto dall'art. 76, comma primo,
della legge n. 689 del 1981 per effetto dell'art. 71, comma 1,
lettera bbis) del decreto legislativo n. 150 del 2022 - rispetto al
condannato che espia la medesima entita' di pena detentiva nelle
forme della detenzione domiciliare.
Neppure sembra manifestamente infondato il dubbio di
costituzionalita' in relazione agli articoli 76 e 3 della Cara
costituzionale che si nutre con riguardo alla disposizione dell'art.
71, comma 1, lettera v), del decreto legislativo n. 150 del 2022,
nella parte in cui essa, modificando il secondo comma dell'art. 76
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sancisce che «Il condannato
alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione
domiciliare che per piu' di dodici ore, senza giustificato motivo,
rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei
luoghi indicati nell'art. 56 e' punito ai sensi del primo comma
dell'art. 385 del codice penale». Quanto all'ipotizzata violazione
dell'art. 76 della Costituzione, essa si fonda sul rilievo di un
eccesso di delega in cui si ritiene sia incorso il legislatore
delegato, a fronte di un criterio di delega, dettato dall'art. 1,
comma 17, lettera n), della legge n. 134 del 2021, che impone di
«mutuare dagli articoli 47 [...], la disciplina relativa alla
responsabilita' penale per la violazione degli obblighi relativi
[alla pena sostitutiva] della detenzione domiciliare».
A prescindere dall'errato rinvio all'art. 47 della legge n. 354
del 1975 (disposizione che regolamenta la misura alternativa alla
detenzione dell'affidamento in prova del servizio sociale), il
predetto criterio di delega, come sopra gia' detto, indica quale
obiettivo da perseguire l'omologazione del regime della pena
sostitutiva della detenzione domiciliare a quello dell'esistente
misura alternativa della detenzione domiciliare, anche per quanto
attiene la tutela penale dell'eventuale violazione della prescrizione
fondamentale dell'espiazione domiciliare della pena, quella di non
allontanarsi dal domicilio imposto per l'espiazione.
Ebbene, laddove la norma censurata prevede per il condannato alla
pena della detenzione sostitutiva che abbia rilievo penale solo un
allontanamento non autorizzato di dodici ore dal luogo impostogli per
l'espiazione, per la persona sottoposta alla detenzione domiciliare
ordinaria qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di
detenzione e' punito a titolo di evasione ex art. 385 del codice
penale. A stabilirlo, il comma 8 dell'art. 47-ter che recita
testualmente: «Il condannato che, essendo in stato di detenzione
nella propria abitazione o in altro dei luoghi indicati al comma 1,
se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art. 385 del codice
penale.».
Dunque, evidente il disallineamento che la disposizione dell'art.
71, comma 1, lettera v), del decreto legislativo n. 150 del 2022,
introduce nell'individuazione della condotta che per la persona
condannata alla detenzione domiciliare sostitutiva integra la
violazione dell'art. 385 del codice penale rispetto a quella che
indica invece l'art. 47-ter, comma 8, legge n. 354 del 1975 per il
detenuto sottoposto alla misura alternativa della detenzione
domiciliare.
E con il suddetto evidente disallineamento la disposizione
censurata sembra tradire il criterio di delega in forza del quale e'
stata dettata, e che le imponeva di omologare anche sotto il profilo
delle conseguenze penali della violazione del divieto di
allontanamento ad opera della persona condannata alla pena detentiva
sostitutiva alla violazione del divieto di allontanamento ad opera
della persona che espia in regime di detenzione domiciliare la pena
detentiva riportata.
La suddetta disposizione, pertanto, sembra anch'essa prestare il
fianco alla non manifesta infondatezza del dubbio circa la sua
compatibilita' sia con l'art. 76 della Costituzione, avendo ecceduto
dai limiti dettati dalla legge delega, sia con l'art. 3 della
Costituzione, non sembrando ragionevole che l'allontanamento dal
luogo di espiazione della pena costituisca reato per la persona
sottoposta al regime di cui all'art. 47-ter, legge n. 354 del 1975 e
lo sia solo qualora l'allontanamento assuma una consistenza temporale
di ben dodici ore per la persona condannata alla detenzione
domiciliare sostitutiva, cosi' introducendo nei suoi confronti un
ingiustificato trattamento di favore.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 seguenti della
legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale numero
1 del 9 febbraio 1948;
Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza;
Dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte
costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale:
dell'art. 71, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
150 del 2022 nella parte in cui modifica il primo comma dell'art. 56
della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilendo che la detenzione
domiciliare sostitutiva comporta «l'obbligo di rimanere nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo
pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in
comunita' o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al
giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di
formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In
ogni caso, il condannato puo' lasciare il domicilio per almeno
quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto
stabilito dal giudice.», anziche' la previsione che essa si espii
nelle modalita' stabilite dall'art. 284 del codice di procedura
penale, le quali sono richiamate dall'art. 47-ter, comma 4, legge n.
354 del 1975 e dall'art. 47-quinquies, comma 3, legge n. 354 del
1975, per violazione degli articoli 3, 27 e 76 della Costituzione;
dell'art. 71, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n.
150 del 2022, nella parte in cui modifica il primo comma dell'art. 69
della legge 24 novembre 1981, n. 689, disponendo che «per
giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio,
alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al
condannato alla pena sostitutiva [.. 1 della detenzione domiciliare
possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque
non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno.» per
violazione degli articoli 3, 27 e 76 della Costituzione;
dell'art. 71, comma 1, lettera v), del decreto legislativo n.
150 del 2022, nella parte in cui modifica il secondo comma dell'art.
76 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sancendo che il condannato
alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare e' punito ai sensi
dell'art. 385 del codice penale solo nel caso si allontani per piu'
di dodici ore, senza giustificato motivo, da uno dei luoghi indicati
nell'art. 56 della citata legge n. 689 del 1981, per violazione degli
articoli 3 e 76 della Costituzione, mentre l'art. 47-ter, comma 8,
legge n. 354 del 1975 attribuisce rilievo penale al mero
allontanamento da luogo di domicilio da parte del detenuto ammesso
alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa
sia data comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Bologna, 9 maggio 2023
Il Presidente: De Simone
I consiglieri: Milelli - Cividali