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Sent. 39/2014 - Presidente SILVESTRI, Redattore MATTARELLA
illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che ogni 6 mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri; Norme sul controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti delle Regioni e degli enti che compongono il servizio sanitario nazionale - Previsione che, in caso di accertamento di squilibri economico finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme a garanzia della gestione finanziaria o di inosservanza del patto di stabilità interno, le amministrazioni hanno l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio - Preclusione, in caso di inadempimento dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura; Previsione che il rendiconto generale della Regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; Previsione che il Presidente della Regione trasmette ogni 12 mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione del sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti; Disciplina del controllo della Corte dei conti sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari; Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto; Modifiche di disposizioni della legge n. 267 del 2000; Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti - Previsione che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali - Previsione che le sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva e che in presenza di criticità della gestione assegnano alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive - Ricorso nell'eventualità che le norme impugnate attribuiscano ai Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e alle sezioni regionali della Corte dei conti, in relazione agli enti locali della Regione, poteri di controllo al di là di quanto consentito dallo Statuto e dalle norme di attuazione, trattandosi di controlli non collaborativi ma implicanti un potere statale di supremazia sugli enti locali; Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni del decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Finanza pubblica - Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Disposizioni a tal fine introdotte dal decreto-legge n. 174 del 2012 - Obbligo per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di adeguare il proprio ordinamento ad esse entro 1 anno; Strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali - Previsione che le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli siano definite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e che i controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti, la prescrizione dell'adozione di misure correttive e la vigilanza sulla loro attuazione tengano conto delle attività ispettive svolte dai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - Conseguente ipotizzata possibilità che i poteri di controllo attribuiti ai Servizi ispettivi ministeriali e alle sezioni regionali della Corte dei conti siano applicabili agli enti locali trentini. Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Controllo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il servizio sanitario nazionale - Assoggettamento del rendiconto generale della Regione al giudizio di parifica della Corte dei conti - Obbligo del Presidente della Regione di trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione - Obbligo, in caso di accertamento di squilibri economico finanziari e di mancata copertura di spese, di rimuovere le irregolarità - Preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura - Trasmissione delle relative relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza; Controlli sulla gestione economico-finanziaria dei fondi assegnati ai Gruppi consiliari presso le Regioni - Controllo sul rendiconto di esercizio annuale; Obbligo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di adeguamento del proprio ordinamento entro 1 anno; Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali - Sostituzione dell'art. 148 del decreto legislativo n. 267 del 2011 - Controlli esterni da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - Disciplina; Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti - Previsione che il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 possa avvalersi dei servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali - Previsione che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a cui sono comunicate tali analisi, assegnano alle amministrazioni interessate un termine per le necessarie misure correttive atte a rimuovere le criticità gestionali evidenziate; Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni del decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
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Ord. 38/2014 - Presidente SILVESTRI, Redattore FRIGO
estinzione del processo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Campania - Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere - Previsione che la Regione coordini gli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone soggette alla violenza di genere, in collaborazione, tra gli altri, con la Procura della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria; Centri antiviolenza istituiti dalla Regione - Compiti di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai coll.oqui e dalle denunce presentate; Promozione da parte della Regione di corsi di formazione rivolti anche agli operatori delle forze dell'ordine.
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Ord. 37/2014 - Presidente SILVESTRI, Redattore NAPOLITANO
manifesta inammissibilità
Bilancio e contabilità pubblica - Regioni sottoposte a piani di rientro del disavanzo sanitario e commissariate alla data di entrata in vigore della legge censurata - Previsione del divieto di intraprendere e proseguire azioni esecutive nei confronti di aziende sanitarie locali ed ospedaliere delle Regioni stesse, fino al 31 dicembre 2013 - Previsione che i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite alle Regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni medesime, ancorché effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, sono estinti di diritto alla data di entrata in vigore della legge censurata.
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Sent. 36/2014 - Presidente SILVESTRI, Redattore CRISCUOLO
inammissibilità
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 - Previsione che le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo anche conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del d.l. n. 52 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 94 del 2012, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno e comunque, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi, desunte, per l'anno 2011 dal SIOPE e che, in caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle Province interessate a valere sui versamenti delle imposte sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997, riscossa tramite modello F24 all'atto del riversamento del relativo gettito alle Province medesime - Previsione che, qualora le somme stesse da riversare alle Province risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui sopra, il versamento allo Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778-Agenzia delle Entrate, Fondi di Bilancio- che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulla assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori ; Previsione che, fermo restando i vincoli assunzionali di cui all'art. 76 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente - Previsione che a tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'art. 76, comma 7, terzo periodo, del citato d.l. n. 112 del 2008 - Previsione, altresì, che, a decorrere dalla data di efficacia del decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20% rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40% rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'art. 2, comma 11, e seguenti.
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Sent. 35/2014 - Presidente SILVESTRI, Redattore CASSESE
illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità
Consiglio regionale - Norme della Regione Calabria - Previsione della riduzione del numero dei consiglieri regionali da 50 a 40; Previsione della composizione della Giunta regionale dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a 8, compreso il Vice Presidente.
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Ord. 34/2014 - Presidente SILVESTRI, Redattore MAZZELLA
estinzione del processo
Elezioni - Norme della Regione autonoma Sardegna - Legge statutaria elettorale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto speciale per la Regione autonoma Sardegna - Previsione che qualora debbano svolgersi le elezioni regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla legge impugnata che il Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non possa essere nuovamente candidato al successivo turno elettorale regionale.
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Ord. 33/2014 - Presidente SILVESTRI, Redattore CASSESE
manifesta inammissibilità
Questione di legittimità costituzionale - Omessa descrizione della fattispecie - Omessa indicazione delle disposizioni censurate e dei parametri costituzionali.
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Sent. 32/2014 - Presidente SILVESTRI, Redattore CARTABIA
illegittimità costituzionale
Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Modifiche normative introdotte mediante una disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005.
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Ord. 31/2014 - Presidente SILVESTRI, Redattore LATTANZI
manifesta inammissibilità
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Approvazione della localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al piano territoriale paesistico di area vasta del bosco di Gallipoli-Cognato e Piccole Dolomiti Lucane.
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Sent. 30/2014 - Presidente SILVESTRI, Redattore CAROSI
inammissibilità
Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Termine decadenziale di 6 mesi per la proposizione della domanda - Decorrenza dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva - Abolizione della previgente possibilità di proporre la domanda durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.