Ordinanza 40/2021 (ECLI:IT:COST:2021:40)
Giudizio: GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: CORAGGIO - Redattore: AMATO
Camera di Consiglio del 24/02/2021;    Decisione  del 25/02/2021
Deposito del 16/03/2021;   Pubblicazione in G. U. 17/03/2021  n. 11
Norme impugnate: Delibera del Senato della Repubblica 09/01/2019 (approvazione del doc. IV-ter, n. 5-A).
Massime:  43678 
Massime:  43678 
Atti decisi: confl. pot. mer. 6/2019

Massima n. 43678
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da una senatrice per le quali è pendente processo penale - Delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Verona - Tardivo deposito degli atti notificati, ai fini dell'introduzione del giudizio di merito - Improcedibilità del ricorso.

Testo

È dichiarato improcedibile, per tardività del deposito, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal GUP del Tribunale di Verona in riferimento alla delibera del 9 gennaio 2019 (Doc. IV-ter, n. 5-A), con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni rese da A.C. B., senatrice all'epoca dei fatti, fossero espresse nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. La copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione sono stati depositati oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il termine di trenta giorni per il deposito degli atti notificati, stabilito dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative - al pari di quello per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità - ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002; ordinanze n. 27 del 2021, n. 57 del 2017, n. 211 del 2015, n. 168 del 2015, n. 185 del 2014, n. 23 del 2012, n. 317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006).
Atti oggetto del giudizio
 09/01/2019  Doc. IV-ter, n. 5-A

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 24  co. 3


Pronuncia

ORDINANZA N. 40

ANNO 2021


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS ?, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019 (approvazione del doc. IV-ter, n. 5-A), promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona con ricorso notificato il 21 maggio-1° giugno 2020, depositato in cancelleria il 10 luglio 2020, iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell’anno 2020, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;

deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 novembre 2019 (reg. confl. pot. n. 6 del 2019), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla delibera del 9 gennaio 2019, con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni rese da A.C. B., senatrice all’epoca dei fatti, fossero espresse nell’esercizio delle sue funzioni e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione (delibera del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019, Doc. IV-ter, n. 5-A);

che, secondo quanto riferito dal giudice ricorrente, nel procedimento penale instaurato innanzi a esso, A.C. B. è imputata per i delitti di cui agli artt. 416, comma 1, e 318 del codice penale per avere, per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, in qualità di senatrice della Repubblica, accettato la promessa e ricevuto denaro e altre utilità dal direttore generale di un consorzio, per la promozione, il rafforzamento e l’appoggio politico al sodalizio criminoso costituito dallo stesso consorzio, da realizzarsi, in particolare, attraverso la presentazione di un emendamento a esso favorevole, nonché attraverso il concreto interessamento circa l’iter legislativo di tale emendamento;

che, nel corso del giudizio, A.C. B. ha eccepito l’insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi dell’art. 68 Cost.;

che, con ordinanza del 26 aprile 2018, il Giudice dell’udienza preliminare ha trasmesso gli atti al Senato della Repubblica e ha sospeso il processo, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

che, con la delibera del 9 gennaio 2019, il Senato della Repubblica ha approvato la relazione con la quale la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto di deliberare che le dichiarazioni della senatrice A.C. B. costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma, Cost.;

che, in particolare, il Senato ha ritenuto l’insussistenza del reato di corruzione per mancanza dell’elemento soggettivo e, in particolare, della cosiddetta voluntas accipiendi;

che, ad avviso del ricorrente, il Senato avrebbe in questo modo esercitato un sindacato sulla non manifesta implausibilità dell’accusa, attribuendosi il potere di valutarne il fondamento, potere che non rientra nell’ambito delle attribuzioni della Camera di appartenenza del parlamentare, spettando esclusivamente all’autorità giudiziaria;

che, d’altra parte, nel caso in cui si proceda nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, non potrebbe essere invocata la garanzia dell’insindacabilità; a questo riguardo, sono richiamate le sentenze della Corte di cassazione, sesta sezione penale, del 6 giugno 2017, n. 36769, e 11 settembre 2018, n. 40347, con le quali è stato ritenuto che l’immunità prevista dall’art. 68 Cost. non preclude la perseguibilità del delitto di corruzione per l’esercizio della funzione, di cui all’art. 318 cod. pen., il quale sarebbe configurabile anche nei confronti di un membro del Parlamento;

che il ricorrente ha, quindi, chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è pendente procedimento penale nei confronti della senatrice A.C. B. concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. e ha altresì richiesto l’annullamento della delibera di insindacabilità adottata dal Senato il 9 gennaio 2019;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 69 del 2020, depositata il 10 aprile 2020;

che la predetta ordinanza è stata notificata dal ricorrente al Senato della Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo, in data 21 maggio 2020, mentre ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati successivamente inviati a mezzo del servizio postale il 6 luglio 2020 e depositati nella cancelleria di questa Corte il successivo 10 luglio 2020;

che, in questa fase di giudizio, con atto depositato il 15 luglio 2020, si è costituito il Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o comunque infondato;

che, in prossimità della camera di consiglio, il Senato della Repubblica ha depositato una memoria illustrativa in cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile, ribadendo la perentorietà dei termini processuali;

che, in data 18 agosto 2020, il Sindacato cronisti romani presso l’Associazione stampa romana ha depositato un’opinione scritta in qualità di amicus curiae, ai sensi dell’art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in cui si chiede che, nei provvedimenti di questa Corte, siano indicate le generalità complete delle parti, anziché le sole iniziali dei nomi.

Considerato che con ricorso depositato il 18 novembre 2019 (reg. confl. pot. n. 6 del 2019), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla delibera con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni rese da A.C. B., senatrice all’epoca dei fatti, fossero espresse nell’esercizio delle sue funzioni e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione (delibera del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019, doc. IV-ter, n. 5-A);

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 69 del 2020, depositata il 10 aprile 2020;

che la predetta ordinanza è stata regolarmente notificata dal ricorrente al Senato della Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo, il 21 maggio 2020;

che ai sensi dell’art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’ulteriore adempimento in capo al ricorrente, ai fini del giudizio di merito, consiste nel deposito – nella cancelleria di questa Corte – degli atti notificati, entro il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione;

che, nel caso in esame, gli atti sono stati depositati il 10 luglio 2020 e quindi oltre il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 24, comma 3, delle Norme integrative;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tale termine – al pari di quello per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità – ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l’intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002 ed ordinanze n. 27 del 2021, n. 57 del 2017, n. 211 e n. 168 del 2015, n. 185 del 2014, n. 23 del 2012, n. 317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006);

che, pertanto, non risultando rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati nella cancelleria di questa Corte, non può procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA