LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1170 del codice
civile promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di
Cosenza nel procedimento civile vertente tra Mazzotta Beniamino e
Sicilia Sergio, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra
Beniamino Mazzotta e Sergio Sicilia, il Pretore di Cosenza, con
ordinanza 19 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1170 cod. civ. "nella parte in cui non prevede l'esercizio
dell'azione di manutenzione in favore del detentore e nei confronti
di chiunque, con esclusione del soggetto per cui detiene";
che tale allargamento della legittimazione attiva - ricalcato
sul nuovo testo dell'art. 2282, secondo comma, del codice civile
francese, introdotto dalla legge 9 luglio 1975, n. 596 risponderebbe,
secondo il giudice a quo, alla "necessità di offrire anche sul piano
processuale un tipo di tutela adeguata ai tempi e ai problemi
attuali", in linea con la tendenza espansiva della posizione del
detentore già manifestata da alcune recenti soluzioni legislative
sul piano del diritto sostanziale;
Considerato che, così argomentando, lo stesso giudice remittente
finisce col riconoscere che si tratta di una questione di politica
legislativa, non di legittimità costituzionale dell'art. 1170, il
quale non può dirsi in contrasto né con l'art. 3 Cost., la
posizione del detentore essendo diversa da quella del possessore, né
con l'art. 24, non essendo preclusi al detentore altri mezzi di
tutela contro molestie di terzi;
che l'introduzione di una norma come quella proposta nel
dispositivo dell'ordinanza eccede i poteri di questa Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1170 del codice civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Pretore di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI