Ordinanza 151/1990 (ECLI:IT:COST:1990:151)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:
Camera di Consiglio del 07/03/1990;    Decisione  del 07/03/1990
Deposito del 26/03/1990;   Pubblicazione in G. U. 04/04/1990  n. 14
Norme impugnate:
Massime:  15212 
Massime:  15212 
Atti decisi:

Massima n. 15212
Titolo
ORD. 151/90. AZIONI POSSESSORIE - AZIONE DI MANUTENZIONE - ESERCIZIO - PREVISIONE IN FAVORE DEL SOLO POSSESSORE E NON ANCHE DEL SEMPLICE DETENTORE - QUESTIONE FORMULATA COME QUESTIONE DI POLITICA LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il prevedere l'esercizio dell'azione di manutenzione solo in favore del possessore e non anche del detentore non puo' dirsi in contrasto ne' con il principio di eguaglianza - la posizione del detentore essendo diversa da quella del possessore - ne' con il diritto di difesa - non essendo preclusi al detentore altri mezzi di tutela contro molestie di terzi. Eccede comunque i poteri della Corte, la introduzione di una norma - come preteso nel caso di specie - che in materia comporti un allargamento della legittimazione attiva dell'azione di manutenzione al detentore, ricalcato sul nuovo testo dell'art. 2282, secondo comma, del codice civile francese. (Manifesta inammissibilita' della questione - di politica legislativa e non di legittimita' costituzionale - formulata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 1170 cod. civ., in parte qua).
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 24

Riferimenti normativi
codice civile  n. 0  art. 1170  co. 0


Pronuncia

N. 151

ORDINANZA 7-26 MARZO 1990


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1170 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Mazzotta Beniamino e Sicilia Sergio, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra Beniamino Mazzotta e Sergio Sicilia, il Pretore di Cosenza, con ordinanza 19 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1170 cod. civ. "nella parte in cui non prevede l'esercizio dell'azione di manutenzione in favore del detentore e nei confronti di chiunque, con esclusione del soggetto per cui detiene";

che tale allargamento della legittimazione attiva - ricalcato sul nuovo testo dell'art. 2282, secondo comma, del codice civile francese, introdotto dalla legge 9 luglio 1975, n. 596 risponderebbe, secondo il giudice a quo, alla "necessità di offrire anche sul piano processuale un tipo di tutela adeguata ai tempi e ai problemi attuali", in linea con la tendenza espansiva della posizione del detentore già manifestata da alcune recenti soluzioni legislative sul piano del diritto sostanziale;

Considerato che, così argomentando, lo stesso giudice remittente finisce col riconoscere che si tratta di una questione di politica legislativa, non di legittimità costituzionale dell'art. 1170, il quale non può dirsi in contrasto né con l'art. 3 Cost., la posizione del detentore essendo diversa da quella del possessore, né con l'art. 24, non essendo preclusi al detentore altri mezzi di tutela contro molestie di terzi;

che l'introduzione di una norma come quella proposta nel dispositivo dell'ordinanza eccede i poteri di questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1170 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI