Titolo
SENT. 156/86 A. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AD INCARICATI PER L'OPERA PRESTATA NELL'INTERESSE DELLA PROCEDURA - RECLAMO AL TRIBUNALE AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - TERMINE DI GIORNI TRE DECORRENTE DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA INVIOLABILITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 26, commi primo, secondo e terzo, e 23, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), in rapporto agli artt. 188, commi secondo e terzo, 167, commi secondo e terzo, 163, comma secondo, e 164 dello stesso decreto, nella parte in cui si sottopongono al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato, anziche' dalla data della comunicazione, i provvedimenti del giudice delegato all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi, induce a giudicare fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 26 e 23, comma primo, r.d. 267/1942, in relazione all'art. 188 del medesimo decreto, che pertanto vanno dichiarati illegittimi - per contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - "nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata". - S. n. 55/1986.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Riferimenti normativi
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 26
co. 0
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 23
co. 1
Titolo
SENT. 156/86 B. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AD INCARICATI PER L'OPERA PRESTATA NELL'INTERESSE DELLA PROCEDURA - RECLAMO AL TRIBUNALE AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE - - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA INVIOLABILITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Se si ritiene che ai fini del reclamo al tribunale avverso i decreti del giudice delegato "di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata", siano applicabili - una volta caducata la normativa ex art. 26, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - le regole codicistiche sui procedimenti in camera di consiglio, combinate, peraltro, quanto alla decorrenza del termine, con la disciplina propria della materia fallimentare (cosi' come ha opinato il giudice rimettente), il dies a quo deve essere identificato nella data del deposito del decreto (analogamente a quanto prescritto dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di reclamo contro i provvedimenti decisori del giudice delegato al fallimento in materia di piani di riparto dell'attivo, per colmare la lacuna aperta con la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 23 e 26, l. fall., nella parte riguardante tali provvedimenti). Ma il coordinamento - in tal modo istituito - tra gli artt. 739 e 741 cod. proc. civ. e l'art. 26, cit., rende necessaria la declaratoria di illegittimita' costituzionale dei combinati disposti giacche' - con decisione resa a proposito dello stesso art. 26, comma primo - la Corte ha ritenuto inidonea ad assicurare lo svolgimento di processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data di pronuncia del decreto impugnato, invece che in quella della sua comunicazione o notificazione. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 24, comma primo e secondo, Cost. - i suindicati artt. 739 e 741, nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti anzidetti, fanno decorrere il termine per l'impugnazione dal deposito del decreto in cancelleria, anziche' dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali. - S. n. 42/1981, dichiarativa della incostituzionalita' dell'art. 26 in relazione all'art. 23 l. fall.. - S. n. 303/1985, resa a proposito dello stesso art. 26, comma primo, l. fall., che ha ritenuto non idonea ad assicurare lo svolgimento del processo giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo nella data della pronuncia del decreto impugnato e non gia' in quella della sua comunicazione.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Riferimenti normativi
codice di procedura civile
n. 0
art. 739
co. 0
codice di procedura civile
n. 0
art. 741
co. 0
N. 156
SENTENZA 24 GIUGNO 1986
Deposito in cancelleria: 27 giugno 1986.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 31/1 s.s. del 2 luglio 1986.
Pres. PALADIN - Rel. ANDRIOLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA -
Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO -
Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE
PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del r.d.
16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato
preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) in relazione all'art. 23, primo comma, stesso r.d. e
degli artt. 739 e 741 del codice di procedura civile promosso con
ordinanza emessa il 30 gennaio 1985 dal tribunale di Reggio Emilia sul
ricorso proposto da Boiardi Albino iscritta al n. 508 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 297 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto:
1.1. - Con ricorso depositato il 25 gennaio 1985 il geometra Albino
Boiardi, nominato stimatore dei beni mobili e immobili della s.p.a.
Castellarano Fiandro Ceramiche in amministrazione controllata, propose
reclamo al Tribunale di Reggio Emilia avverso il decreto 19 dicembre
1984 (depositato in pari data) con il quale il giudice delegato aveva
liquidato il compenso di sua spettanza in lire 12.793.050 anziché in
lire 33.564.979 come richiesto.
1.2. - Con ordinanza emessa il 30 gennaio 1985 (notificata e
comunicata il successivo 26 febbraio; pubblicata nella G. U. n. 297 bis
del 18 dicembre 1985 e iscritta al n. 508/1985 R.O.) il Tribunale,
premesso che la ratio della C. cost. 42/1981, dichiarativa della
incostituzionalità dell'art. 26 in relazione all'art. 23 l. fall.,
nella parte in cui assoggettava al reclamo al tribunale, disciplinato
nel modo previstovi, i provvedimenti decisori emessi dal giudice
delegato in materia di piani di riparto dell'attivo, fosse da estendere
alla analoga vicenda di amministrazione controllata ed era da
considerare l'argomentazione, la quale aveva indotto le Sezioni Unite
della Cassazione a rescrivere, con la sent. 9 aprile 1984, n. 2255, che
la lacuna, aperta dalla declaratoria d'incostituzionalità degli artt.
23 e 26 l. fall., fosse da ripianare con il richiamo degli artt. 739 e
741 c.p.c., ha giudicato rilevanti e non manifestamente infondate a) in
riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23 comma primo, l.
fall., nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, nelle
forme previste, i provvedimenti decisori del giudice delegato emessi
nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e
decisione del medesimo giudice, con particolare riferimento al decreto
di liquidazione del compenso agli incaricati per l'opera prestata
nell'interesse del fallimento o di altra procedura concorsuale, b)
subordinatamente e conseguentemente all'accoglimento della questione
sub a), in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c. nella parte in cui,
disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui
sub a), in seguito alla caducazione dell'art. 26 l. fall., fanno
decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in
cancelleria anziché dalla sua comunicazione o notificazione.
2.1. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del
giudizio a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
2.2. - Nell'adunanza del 21 maggio 1986 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato in diritto:
3. - L'esigenza di rispettare il canone della rilevanza dei
sospetti d'incostituzionalità induce la Corte a limitare il giudizio
sulla questione di legittimità sub a) (supra 1.2.) alla vicenda, sorta
avanti il Tribunale di Reggio Emilia, di reclamo al tribunale avverso
decreto, dal giudice delegato adottato, di liquidazione del compenso ad
incaricati per l'opera prestata nell'interesse della procedura di
amministrazione controllata sulla base degli artt. 23 e 26 l. fall.
che si reputano richiamati dagli artt. 138 e 164 l. fall..
Comunque, la declaratoria d'incostituzionalità, resa con sent.
55/1986, degli artt. 26 comma primo, secondo e terzo, e 23 comma primo,
in relazione agli artt. 188 comma secondo e terzo e 167 comma secondo e
terzo, l. fall., nella parte in cui si assoggettano al reclamo al
tribunale, nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto
del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello
stesso debitamente eseguita, i provvedimenti del giudice delegato
all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti
soggettivi induce a giudicare fondata la proposta questione, la quale
è scaturita da contestazione sulla misura di compensi ad incaricati
per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione
controllata, che pur dà vita a controversia su diritti soggettivi.
4. - Del pari fondata è da giudicare la questione
d'incostituzionalità degli artt. 739 e 741 c.p.c., collegati con gli
artt. 26 e 23 comma primo l. fall. (supra 1.2.) perché questa Corte
ha giudicato, con sent. 303/1985, resa a proposito dell'art. 26 comma
primo, l. fall., inidonea ad assicurare lo svolgimento di processo
giusto l'identificazione del dies a quo del termine per il reclamo
nella data della pronuncia del decreto impugnato e non già nella data
della sua comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti
disposizioni procedurali.
Mette conto di rilevare che soltanto il coordinamento, istituito
dal giudice a quo, tra gli artt. 739 e 741 c.p.c. e l'art. 26 l. fall.
rende necessaria la declaratoria d'incostituzionalità dei combinati
disposti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 23
comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del
concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello
stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale
nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice
delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente
eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione
dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della
procedura di amministrazione controllata;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741
c.p.c., nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti
del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il
reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla
comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni
procedurali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere