Ordinanza 128/1967 (ECLI:IT:COST:1967:128)
Giudizio: GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: AMBROSINI - Redattore:
Camera di Consiglio del 18/10/1967;    Decisione  del 15/11/1967
Deposito del 23/11/1967;   Pubblicazione in G. U.  n. 0
Norme impugnate:
Massime:  4738 
Massime:  4738 
Atti decisi:

Massima n. 4738
Titolo
ORD. 128/67. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - RINUNCIA ACCETTATA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.

Testo
E' stato dichiarato estinto per rinuncia da parte del Presidente della Regione siciliana il giudizio promosso dalla Regione per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto per effetto del decreto del Ministro per l'industria e il commercio 13 febbraio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1965, n. 46, con il quale e' stata trasferita l'impresa dell'Ente siciliano di elettricita' (E.S.E.) all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

Pronuncia

N. 128

ORDINANZA 15 NOVEMBRE 1967

Deposito in cancelleria: 23 novembre 1967.

Pres. AMBROSINI Rel. PAPALDO


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 10 aprile 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 22 successivo ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto per effetto del decreto del Ministro per l'industria e commercio 13 febbraio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1965, n. 46, con il quale è stata trasferita l'impresa dell'Ente Siciliano di Elettricità (E.S.E.) all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E. N. E. L.).

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con atto in data 21 marzo 1967, depositato in cancelleria il 13 giugno 1967, il Presidente della Regione siciliana ha dichiarato di rinunciare al ricorso suddetto e che tale rinuncia è stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto stesso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.