Ritenuto in fatto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità in via principale degli artt. 1, comma 1, 2, comma 2, lettera a), 3, comma 1, lettera d), 5, commi 1 e 2, 6, comma 1, 7 e «8, comma 1, lettera c)» (recte: 8, nella parte in cui introduce l’art. 29-bis, comma 1, lettera c, della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41, intitolata «Polizia locale e politiche di sicurezza urbana»), della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 45 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale), per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione.
2.– L’impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018 enuncia le finalità generali dell’intervento legislativo. La disposizione stabilisce che la Regione, «nel rispetto delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione, considerando la sicurezza quale bene comune essenziale per uno sviluppo ordinato e durevole della convivenza civile della comunità regionale, concorre allo sviluppo della stessa attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità comune e organizzata, anche attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, assumendo direttamente iniziative e concedendo finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale. La Regione promuove altresì interventi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana».
2.1.– Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, i settori interessati dalla disciplina legislativa regionale atterrebbero alla politica criminale, afferente alla materia «ordine pubblico e sicurezza», di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
La difesa dello Stato riconosce che il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, ha introdotto il concetto di sicurezza integrata, che richiede forme di collaborazione istituzionale e di coordinamento tra Stato e Regioni, postulando un loro intervento, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, in vista dell’attuazione di un sistema unitario di sicurezza che garantisca il benessere delle comunità territoriali.
Ciò nonostante, la difesa statale considera le finalità della legge regionale talmente generiche da non consentire l’individuazione delle competenze regionali coinvolte, sconfinando nelle attività di prevenzione e repressione dei reati di competenza esclusiva dello Stato.
2.2.– Ai sensi del d.l. n. 14 del 2017, infatti, gli enti territoriali diversi dallo Stato dovrebbero limitarsi a svolgere attività di promozione della vivibilità del territorio e del benessere delle comunità locali, come la «riqualificazione urbana» e la «sicurezza nelle periferie».
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 2, comma 2, lettera a), l’art. 3, comma 1, lettera d), e l’art. 6, comma 1, della menzionata legge regionale.
La prima disposizione è censurata laddove prevede che tra gli interventi regionali nei settori della prevenzione e lotta alla criminalità rientrino «programmi di attività […] volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l’illegalità e a favorire l’integrazione nonché il reinserimento sociale».
La seconda disposizione prevede che al fine di contrastare i fenomeni di illegalità e criminalità comune e organizzata la Regione Basilicata promuove intese e accordi di collaborazione istituzionale con organi dello Stato e con altri enti e associazioni.
La terza disposizione infine prevede la promozione da parte della Regione di politiche attuative di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela di soggetti deboli, «quali bambini, anziani, diversamente abili sia fisici che psichiatrici, ospiti presso strutture sia pubbliche che private».
3.1.– Per il ricorrente, le tre disposizioni sarebbero generiche, riguardando, almeno potenzialmente, misure di politica criminale di competenza statale.
Le Regioni non potrebbero disciplinare settori diversi da quelli indicati dalle linee generali adottate in sede di Conferenza unificata su proposta del Ministro dell’interno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del d.l. n. 14 del 2017. In tal senso, la stipula di intese e accordi con lo Stato dovrebbe riguardare solo attività attinenti alla sicurezza integrata non potendo investire il contrasto della illegalità e della criminalità comune ed organizzata. La stessa promozione di politiche volte a contrastare gli abusi fisici e psicologici a danno dei soggetti deboli riguarderebbe la prevenzione e la repressione dei reati, compito di esclusiva spettanza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
3.2.– Peraltro, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri l’art. 3, comma 1, lettera d), della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018 sarebbe illegittimo anche laddove prevede la possibilità che la Regione stipuli accordi e intese con «enti e associazioni afferenti al terzo settore ovvero a quelli iscritti nei registri regionali del volontariato e dell’associazionismo di cui alla legge regionale n. 1/2000 […]». La disposizione risulterebbe discriminatoria rispetto a quelle associazioni, che, pur operanti sul territorio regionale, sarebbero iscritte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nel registro nazionale e non in quello regionale. Vi sarebbe dunque una disparità di trattamento priva di giustificazione, in contrasto con l’art. 3 Cost.
4.– Il rimettente ritiene incostituzionale anche l’art. 5, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018.
In virtù del comma 1, «[l]a Regione promuove iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode di cui al codice penale».
In base al comma 2, detti interventi «sono realizzati anche in collaborazione con le forze dell’ordine, a seguito di apposita stipula d’intesa [...]».
4.1.– Oltre a rilevare una certa genericità nella formulazione, la difesa statale ritiene che, dal combinato disposto delle due norme, derivi un intervento sulla formazione delle forze dell’ordine, il cui addestramento, trattandosi di corpi di appartenenza statale, sarebbe di esclusiva spettanza dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 7 della menzionata legge regionale. Secondo il comma 1 di tale articolo, la Regione «favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante: a) assistenza legale; b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso». Il comma 2 impegna la Regione ad assicurare il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa», affidando altresì alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l’accesso al patrocinio.
5.1.– Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il citato art. 7 violerebbe le lettere h) e l) dell’art. 117, secondo comma, Cost.
In particolare, la norma relativa al patrocinio a spese della Regione invaderebbe gli ambiti relativi alla sicurezza, coinvolgendo «valutazioni politiche in tema di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità».
La consapevolezza di poter usufruire di un beneficio da parte dell’autorità pubblica inciderebbe sulla «percezione che i consociati hanno circa l’atteggiamento istituzionale della stessa autorità pubblica», che figurerebbe «favorevolmente atteggiata rispetto ad un’ipotesi cui l’ordinamento continua ad attribuire un disvalore, come il commesso reato».
Verrebbe dunque incoraggiato il ricorso alla giustizia fatta da sé, secondo una scelta, che a prescindere dalla sua possibile condivisione, attiene ad aspetti di politica generale che non possono non trovare una disciplina unitaria su tutto il territorio nazionale (viene richiamata la sentenza n. 172 del 2017).
5.2.– L’art. 7 della legge regionale censurata contrasterebbe anche con la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e disciplina del processo, di cui alla lettera l) dell’art. 117, secondo comma, Cost.
Ad avviso della difesa statale, non sarebbe possibile differenziare il sostegno economico alla garanzia della difesa tecnica sul territorio nazionale. La giurisprudenza di questa Corte avrebbe già affermato simile principio rispetto a leggi della Regione Veneto, della Regione Liguria e della Regione Puglia (sono citate le sentenze n. 81 del 2017, n. 172 del 2017 e n. 299 del 2010).
L’Avvocatura generale dello Stato riconosce come la difesa tecnica sia obbligatoria: non a caso la legge dello Stato prevede la designazione di un difensore di ufficio qualora la parte non provveda alla nomina del legale di fiducia, e concede il patrocinio a spese dello Stato ove la parte non sia in condizioni economiche tali che le consentano di retribuire il proprio difensore. Al di fuori di questa ipotesi, non potrebbero essere ammessi «benefici di matrice regionale che creano trattamenti territoriali diversi» in merito all’esercizio di un diritto fondamentale del cittadino, come quello di difesa.
6.– Infine, l’art. 8 della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, nella parte in cui introduce l’art. 29-bis, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009 sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
La disposizione prevede che, «[a]l fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione promuove, previa intesa con gli enti locali interessati, interventi diretti […] c) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose».
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il controllo del territorio sarebbe espressione della funzione di pubblica sicurezza (viene richiamata la sentenza n. 167 del 2010), e la partecipazione della polizia locale a tale funzione può esplicitarsi solo nell’ambito di piani coordinati redatti in conformità alle direttive impartite dal Ministro dell’interno, limitatamente al territorio urbano in vista dell’incremento dei livelli di sicurezza nelle città.
7.– La Regione Basilicata non si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 2, comma 2, lettera a), 3, comma 1, lettera d), 5, commi 1 e 2, 6, comma 1, 7 e «8, comma 1, lettera c» (recte: 8, nella parte in cui introduce l’art. 29-bis, comma 1, lettera c, della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41, intitolata «Polizia locale e politiche di sicurezza urbana»), della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 45 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale), per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione.
2.– Prima di esaminare le singole censure avanzate dalla difesa statale, questa Corte ritiene opportuno premettere alcune considerazioni in ordine alla materia «ordine pubblico e sicurezza», di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., anche alla luce del recente intervento, realizzato dallo Stato, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48.
2.1.– Già a partire dal secondo trasferimento di funzioni alle Regioni, il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) ha individuato espressamente la pubblica sicurezza tra le materie in cui lo Stato avrebbe conservato il potere di esercitare le corrispondenti funzioni amministrative.
Al di fuori di tale ambito, l’art. 9 del menzionato d.P.R. ha stabilito che le Regioni e gli enti locali devono considerarsi titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi attribuite o trasferite e nelle materie nelle quali è delegato alle Regioni l’esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
È stata così sancita una «interdipendenza funzionale» (sentenza n. 77 del 1987), una sorta di parallelismo tra le attività di polizia amministrativa e le materie attribuite agli enti regionali.
Con riguardo alle attività relative alla materia «polizia locale urbana e rurale», di competenza concorrente ai sensi del previgente art. 117, primo comma, Cost., l’art. 18 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha specificato, con una previsione di portata residuale, che in tale ambito sono da ricomprendere tutte quelle attività di polizia svolte «esclusivamente nel territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali».
Tale ripartizione è stata poi confermata dal cosiddetto terzo trasferimento di funzioni: l’art. 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha precisato che le funzioni e i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
2.2.– In tale quadro, alla vigilia della entrata in vigore della revisione costituzionale del Titolo V, questa Corte ha confermato la distinzione tra la «polizia locale urbana e rurale», di competenza concorrente, e le altre funzioni rientranti nella nozione di polizia amministrativa, trasferite alle Regioni come funzioni accessorie rispetto agli ambiti materiali loro attribuiti, da un lato, e le attribuzioni «attinenti alla sicurezza pubblica, riservate in via esclusiva allo Stato ex art. 4 del medesimo d.P.R. n. 616 del 1977», dall’altro (sentenza n. 290 del 2001).
In particolare, «[l]a funzione di polizia di sicurezza […] riguarda […] le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico e, pertanto, si riferisce alla attività di polizia giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza; la funzione di polizia amministrativa riguarda, diversamente, l’attività di prevenzione e repressione diretta ad evitare danni o pregiudizi a persone o cose nello svolgimento di attività rientranti nelle materie affidate alla competenza regionale» (sentenza n. 290 del 2001).
La definizione di ordine pubblico e sicurezza «nulla aggiunge alla tradizionale nozione […]», che «riserva allo Stato […] le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l’integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l’esistenza stessa dell’ordinamento». Non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le pubbliche amministrazioni, dunque, «ma soltanto quegli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile». Siffatta precisazione «è necessaria ad impedire che una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico si converta in una preminente competenza statale in relazione a tutte le attività che vanificherebbe ogni ripartizione di compiti tra autorità statali di polizia e autonomie locali» (sentenza n. 290 del 2001).
2.3.– Tali affermazioni sono state riprese dalla giurisprudenza di questa Corte successiva alla riforma del Titolo V. Ai fini della ripartizione disciplinata dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (il quale non a caso esclude, dall’ambito materiale di competenza statale, la «polizia amministrativa locale»), sono assegnate allo Stato le funzioni dirette a prevenire e a reprimere reati, in vista della tutela di «interessi fondamentali, quali l’integrità fisica e psichica delle persone, o la sicurezza dei beni» (da ultimo, tra le tante, sentenza n. 116 del 2019 e, nello stesso senso, sentenza n. 208 del 2018), tutti ricompresi nella «ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (sentenza n. 148 del 2018).
D’altro canto, questa Corte ha ribadito, sulla scorta di quanto affermato nella sentenza n. 290 del 2001, la necessità di delimitare l’ambito materiale della competenza in questione, affermando che gli «“interessi pubblici primari” che vengono in rilievo ai fini considerati sono […] unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile: risultando evidente come, diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l’affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività» (sentenza n. 300 del 2011). La potestà legislativa regionale può essere esercitata non solo per disciplinare generici interessi pubblici, come pure affermato nella sentenza n. 290 del 2001, ma anche per garantire beni giuridici fondamentali tramite attività diverse dalla prevenzione e repressione dei reati (sentenza n. 300 del 2011).
Per costante orientamento di questa Corte, allora, l’endiadi «ordine pubblico e sicurezza», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., allude a una materia in senso proprio, e cioè a una materia oggettivamente delimitata che di per sé non esclude l’intervento regionale in settori ad essa liminari.
Non a caso l’ordinamento conosce, accanto al nucleo duro della sicurezza di esclusiva competenza statale, discipline regionali in settori prossimi ancorché con essa non coincidenti. La sicurezza può ben assumere una possibile declinazione pluralista, coerente con la valorizzazione del principio autonomistico di cui all’art. 5 della Costituzione: ad una sicurezza in «senso stretto» (o sicurezza primaria) può essere affiancata, infatti, una sicurezza «in senso lato» (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale.
Alle Regioni è così consentito realizzare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell’ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la polizia locale, l’assistenza sanitaria, il governo del territorio.
2.4.– Tale ampia accezione di sicurezza è stata accolta dal citato d.l. n. 14 del 2017, che all’art. 1 fa esplicito riferimento al concetto di sicurezza integrata, da intendersi come «l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali» (comma 2).
L’art. 2 del citato decreto-legge ha affidato ad apposite linee generali, da adottare con accordo sancito in sede di Conferenza unificata (su proposta del Ministro dell’interno), il compito di «coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale», nei settori di intervento ivi indicati, tenendo conto della «necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate».
2.5.– Il d.l. n. 14 del 2017 ha così contribuito a dare attuazione all’art. 118, terzo comma, Cost., prevedendo che, in attuazione delle summenzionate linee generali, Stato, Regioni e Province autonome possano concludere «specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale della polizia locale» (art. 3, comma 1). Le Regioni e le Province autonome possono altresì sostenere, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, «ivi inclusa l’adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa» (art. 3, comma 2).
In tal senso, il menzionato decreto-legge ha disciplinato in senso ampio e trasversale le «forme di coordinamento» previste dall’art. 118, terzo comma, Cost., coinvolgendo gli enti regionali non solo quali terminali delle scelte compiute dallo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma anche come portatori di interessi che, ancorché non direttamente afferenti alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., sono teleologicamente connessi alla competenza esclusiva statale.
Nel disegno del legislatore statale, infatti, l’intervento regionale dovrebbe assicurare le precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico, per migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento, postulando l’intervento dello Stato in relazione a situazioni non altrimenti correggibili se non tramite l’esercizio dei tradizionali poteri coercitivi.
2.6.– Peraltro, secondo quanto previsto dalle «Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata (art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)», approvate nella seduta della Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, le autonomie territoriali possono dotarsi di «strumenti di “prevenzione situazionale” che […] mirano a ridurre le opportunità di commettere reati unitamente alle misure volte a sostenere la partecipazione dei cittadini alla ricostituzione della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e dei servizi (“prevenzione comunitaria”) e agli interventi di prevenzione sociale finalizzati al contenimento dei fattori criminogeni». Proprio nell’ottica di valorizzare la «prevenzione comunitaria», l’ultimo punto delle linee generali è dedicato alla «inclusione sociale», che richiama la necessità di interventi finalizzati alla promozione dell’«uso sociale del territorio», alla coesione sociale, al contrasto del «sentimento di insicurezza», alla diffusione della cultura della legalità, alla predisposizione di misure di assistenza psicologica alle vittime dei reati.
3.– Alla luce di tali premesse, è possibile esaminare le questioni poste dalla difesa dello Stato, tenendo conto della rinnovata declinazione legislativa del concetto di sicurezza, la quale consente l’intervento delle autonomie regionali purché queste si muovano nell’ambito delle competenze che l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. assegna loro in via concorrente o residuale.
4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che enuncia le finalità generali del menzionato intervento normativo, stabilendo che la Regione, «nel rispetto delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione, considerando la sicurezza quale bene comune essenziale per uno sviluppo ordinato e durevole della convivenza civile della comunità regionale, concorre allo sviluppo della stessa attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità comune e organizzata, anche attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, assumendo direttamente iniziative e concedendo finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale. La Regione promuove altresì interventi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana».
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato si tratterebbe di una disposizione eccessivamente generica, capace di esondare dalle competenze regionali per abbracciare la materia «ordine pubblico e sicurezza» assegnata, dalla Costituzione, allo Stato.
4.1.– La questione non è fondata.
Si tratta di una norma – per così dire – programmatica: la sua portata precettiva deve essere declinata alla luce dei singoli interventi disciplinati dalla legge. In tal senso, pur scontando una certa vaghezza, le azioni elencate non possono dirsi di per sé contrarie alla ripartizione costituzionale di competenze, posto che, almeno prima facie, evocano ambiti riconosciuti alle Regioni dalla stessa disciplina statale contenuta nel d.l. n. 14 del 2017, come specificata dalle menzionate linee generali approvate in Conferenza unificata.
4.1.1.– Per un verso, infatti, l’impugnato art. 1, comma 1, si riferisce ad attività di promozione socio-culturale non esorbitanti dalle attribuzioni regionali (ex plurimis, sentenze n. 116 del 2019 e n. 208 del 2018); per altro verso, il riferimento ad iniziative di «prevenzione» e di «lotta» alla criminalità deve essere riferito ad attività che non comportano l’esercizio di poteri coercitivi o autoritativi tipici delle funzioni relative all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
5.– Il ricorrente ha censurato, altresì, l’art. 2, comma 2, lettera a), l’art. 3, comma 1, lettera d), e l’art. 6, comma 1, della menzionata legge della Regione Basilicata.
Ad avviso della difesa statale, tali disposizioni, nel prevedere, allo scopo di contrastare i fenomeni d’illegalità e criminalità comune e organizzata, «attività […] volt[e] ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l’illegalità e a favorire l’integrazione nonché il reinserimento sociale», «intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato» e con altri «enti e associazioni», nonché politiche di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela di soggetti deboli, «quali bambini, anziani, diversamente abili sia fisici che psichiatrici, ospiti presso strutture sia pubbliche che private», riguarderebbero, almeno potenzialmente, misure di politica criminale in materia di ordine pubblico e sicurezza. Le Regioni non potrebbero disciplinare settori diversi da quelli indicati dalle linee generali approvate in Conferenza unificata su proposta del Ministro dell’interno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del d.l. n. 14 del 2017.
5.1.– Le censure non sono fondate.
Come si è già visto con riferimento all’art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata, le disposizioni censurate alludono ad interventi relativi a politiche socio-assistenziali di spettanza regionale. L’art. 2, comma 2, lettera a), prevede, infatti, la possibilità di predisporre «programmi di attività […] volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l’illegalità e a favorire l’integrazione nonché il reinserimento sociale»; l’art. 6, comma 1, della stessa legge regionale richiama «politiche attuative di contrasto» agli abusi fisici e psicologici a tutela di soggetti deboli, «quali bambini, anziani, diversamente abili sia fisici che psichiatrici, ospiti presso strutture sia pubbliche che private». Come ha recentemente ribadito questa Corte in casi analoghi, la disciplina di un’attività, per quanto connessa al contrasto di fenomeni criminali, può venire assegnata alla legge regionale se è «“tale da poter essere ricondott(a) a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale”» (sentenze n. 208 del 2018 e n. 35 del 2012).
Considerazioni analoghe valgono per l’art. 3, comma 1, lettera d), della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, laddove fa riferimento ad «intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato […] nonché con enti e associazioni».
Si tratta di norme, dunque, prive di portata lesiva: non è sufficiente, infatti, il vago richiamo ai «fenomeni d’illegalità» e di «criminalità comune e organizzata» (art. 3, comma 1, citato) per generare quelle «interferenze, anche potenziali», con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati, alle quali la giurisprudenza di questa Corte ricollega l’invasione della competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (sentenze n. 208 del 2018 e n. 35 del 2012).
6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi proposto una autonoma censura avverso lo stesso art. 3, comma 1, lettera d), della citata legge regionale, nella parte in cui prevede la possibilità che la Regione stipuli accordi e intese con «enti e associazioni afferenti al terzo settore ovvero a quelli iscritti nei registri regionali del volontariato e dell’associazionismo di cui alla legge regionale n. 1/2000 […]».
La disposizione violerebbe l’art. 3 Cost., risultando discriminatoria rispetto a quelle associazioni che, pur operanti sul territorio regionale, sarebbero iscritte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nel registro nazionale e non in quello regionale.
6.1.– La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.
È evidente, infatti, che la norma censurata si riferisce, per un verso, alle associazioni di volontariato regionale, disciplinate dalla relativa legge della Regione e, per altro verso, alle associazioni «afferenti al terzo settore». Poiché l’espressione “ovvero”, in questo contesto, assume un valore disgiuntivo e non meramente esplicativo, la disposizione impugnata non può non riferirsi anche alle associazioni iscritte al registro nazionale di cui agli artt. 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
L’asserito effetto discriminatorio argomentato dall’Avvocatura generale dello Stato è dunque insussistente, non avendo la difesa dello Stato tenuto in considerazione la duplice categoria associativa coinvolta nella stipula di accordi di collaborazione con la Regione.
7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 5, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018.
Tali disposizioni, nel consentire alla Regione di promuovere iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, «anche in collaborazione con le forze dell’ordine, a seguito di apposita stipula d’intesa», disciplinerebbero la formazione delle forze dell’ordine, il cui addestramento, trattandosi di corpi di appartenenza statale, sarebbe di esclusiva spettanza dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
7.1.– La questione non è fondata.
La censura muove dall’erroneo presupposto ermeneutico che le iniziative formative, di cui alla disposizione censurata, siano dirette alle forze di polizia. Al contrario, da una lettura complessiva del dato normativo, si desume che i destinatari delle iniziative sono da rinvenire nella popolazione anziana, tra cui possono annoverarsi individui deboli e potenzialmente vulnerabili, che la Regione si premura di assistere e rendere edotti, anche in collaborazione con le forze di polizia, circa i rischi derivanti da possibili attività a loro danno costituenti fatti di reato.
7.2.– In ogni caso, il legislatore regionale è intervenuto in una prospettiva di prevenzione sociale, che è confermata dal carattere eventuale della partecipazione delle forze di polizia: la Regione, infatti, realizza gli interventi sopra menzionati «anche» in collaborazione con le forze dell’ordine, previa stipula di una intesa. È evidente che, laddove non vi sia un concorso di volontà tra la Regione e i soggetti preposti alle funzioni di pubblica sicurezza, questi non saranno tenuti a partecipare alle attività formative.
La disciplina legislativa, da questo punto di vista, è diretta, anzitutto, alla amministrazione regionale e locale, che è chiamata a coinvolgere, nella predisposizione delle iniziative di cui sopra, le forze di polizia, le quali restano pur sempre non obbligate a prestare il proprio ausilio ai programmi predisposti dalla Regione.
Escluso il coinvolgimento necessario delle forze di polizia, resta conseguentemente da scartare la violazione della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.
La disciplina impugnata non è assimilabile a quelle ipotesi normative, già dichiarate costituzionalmente illegittime, che richiedevano la partecipazione necessaria ad organi regionali di rappresentanti dello Stato o comunque dell’autorità di pubblica sicurezza (sentenza n. 134 del 2004, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g, e all’art. 108, primo comma, Cost.; sentenza n. 55 del 2001, in relazione ad alcune disposizioni statutarie della Regione Siciliana).
In una recente decisione, questa Corte si è pronunciata per la non fondatezza della questione: infatti, a fronte di una norma regionale che prevedeva il coinvolgimento facoltativo delle forze di polizia ad un tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, è stata riconosciuta la portata essenzialmente «informativ[a] e conoscitiv[a]» dell’attività in oggetto, anche alla luce del carattere eventuale e facoltativo della partecipazione dei rappresentanti delle forze di polizia, pur sempre subordinata ad una «previa intesa con gli enti di appartenenza» (sentenza n. 116 del 2019).
8.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 7 della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, il quale, al comma 1, stabilisce che la Regione «favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante: a) assistenza legale; b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso». Il comma 2 dello stesso articolo assicura invece il patrocinio a spese della Regione a coloro che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa. Lo stesso comma affida alla Giunta regionale la definizione, con apposito regolamento, dei criteri e delle modalità per l’accesso al patrocinio.
Tale disciplina si porrebbe in contrasto, per un verso, con la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza assegnata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., coinvolgendo «valutazioni politiche in tema di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità»; per altro verso, si profilerebbe una violazione della competenza esclusiva statale in materia di «giurisdizione e norme processuali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., posto che il sostegno, anche economico, all’accusato, sia attraverso il difensore d’ufficio sia attraverso il gratuito patrocinio, attiene alla disciplina del diritto di difesa.
8.1.– In via preliminare, deve essere chiarito come, nonostante sia stato formalmente impugnato l’intero art. 7 della citata legge regionale, le censure dell’Avvocatura generale siano rivolte esclusivamente al comma 2 del menzionato articolo. Per tale ragione, questa Corte ritiene necessario delimitare l’esame della questione al solo comma 2 dell’art. 7 della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018.
8.2.– La questione è fondata.
Il comma censurato assicura il patrocinio a spese della Regione agli «accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa» e a coloro che, all’esito di un giudizio, sono stati «assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa». Si tratta di una ipotesi normativa ben diversa, all’evidenza, dalla tipologia di prestazioni previste dall’art. 7, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che garantisce la «assistenza legale» ai familiari delle vittime di attività criminosa: questo particolare intervento di supporto, predisposto dall’amministrazione regionale, non allude a una vera e propria assistenza processuale in giudizio, ma a una attività di consulenza, di natura stragiudiziale, insuscettibile di tradursi in un patrocinio processuale.
8.2.1.– Con riferimento al patrocinio a spese della Regione, è utile richiamare alcuni precedenti, opportunamente evocati dall’Avvocatura generale, con cui questa Corte ha scrutinato fattispecie regionali di portata analoga alla disposizione impugnata.
Con riferimento a una norma della Regione Puglia che garantiva la tutela legale «[…] agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione», questa Corte ha chiarito che simile disposizione concerneva, «all’evidenza, aspetti […] riconducibili all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. […]. Peraltro, questa conclusione si impone anche in riferimento alla disciplina del diritto di difesa dei non abbienti, che le norme statali contemplano in riferimento al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, garantendolo anche allo straniero e all’apolide residente nello Stato (artt. 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”). […] [N]eppure in relazione a questo profilo la norma è riconducibile ad un ambito materiale di competenza regionale (in particolare, a quello dei servizi e dell’assistenza sociale), con conseguente illegittimità costituzionale della medesima» (sentenza n. 299 del 2010).
Nella sentenza n. 81 del 2017, avente ad oggetto una norma regionale, in tutto e per tutto simile alla fattispecie oggetto dell’odierno giudizio, che prevedeva il patrocinio a spese della Regione «nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, [fossero] accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta», questa Corte ha ribadito le affermazioni contenute nella sentenza n. 299 del 2010. È, infatti, «il codice di rito penale che stabilisce l’obbligatorietà della difesa tecnica nel relativo processo, prevedendo, in mancanza della designazione di un difensore di fiducia, la nomina di un difensore d’ufficio e l’obbligo della parte di retribuirlo, qualora difettino le condizioni per accedere al gratuito patrocinio (art. 369-bis, del codice di procedura penale). Quest’ultimo costituisce poi oggetto delle norme statali […], anche con riguardo alla persona offesa dal reato; per quest’ultima, le stesse prevedono, in relazione a determinati reati, il patrocinio gratuito anche in deroga dei limiti di reddito espressamente stabiliti (art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002)» (sentenza n. 81 del 2017).
8.2.2.– Infine, nella sentenza n. 172 del 2017, relativa a una disposizione della Regione Liguria che assicurava il patrocinio a spese della Regione ai cittadini, «vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, […] indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa», questa Corte ha accolto la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza), ma, in un passaggio della motivazione, ha confermato incidentalmente come simili norme regionali siano comunque lesive della competenza esclusiva statale in materia di norme processuali, ribadendone l’incompatibilità con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
8.2.3.– Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
La censura relativa all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. rimane assorbita.
9.– Resta da esaminare la questione relativa all’art. 8 della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, nella parte in cui introduce l’art. 29-bis, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009.
In base a tale disposizione, «[a]l fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale», la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, promuove il «potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose». Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la disposizione in esame contrasterebbe con la competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, attenendo alle funzioni di controllo del territorio, da annoverare tra i compiti inerenti alla pubblica sicurezza. La partecipazione della polizia locale a tale funzione potrebbe esplicitarsi solo nell’ambito di piani coordinati redatti in conformità alle direttive impartite dal Ministro dell’interno.
9.1.– La questione non è fondata, nei termini di seguito precisati.
Non vi è dubbio che la norma, nel rafforzare l’attività di vigilanza svolta dalla polizia locale, possa interferire nelle attività inerenti al controllo del territorio.
Come questa Corte si è trovata ad affermare con riguardo ad una norma di una Regione ad autonomia speciale, che affidava alla polizia locale funzioni di presidio del territorio «al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento», l’eventuale assegnazione di compiti attinenti alla pubblica sicurezza, tra cui evidentemente rientra l’attività di pattugliamento del territorio, non può essere decisa unilateralmente dalla Regione, pena l’invasione della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (sentenza n. 167 del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 35 del 2011).
9.2.– A conferma del principio enunciato da tali decisioni, militano una serie di riferimenti normativi presenti nel tessuto dell’ordinamento. Il combinato disposto dei commi 1, lettera c), e 2 dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale) prevede che possano essere assegnati alla polizia municipale compiti ausiliari di pubblica sicurezza, ma solo su decisione del prefetto, previa comunicazione al sindaco; la medesima legge stabilisce, all’art. 3, che gli addetti alla polizia municipale «collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato», ma solo «previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità».
Più nello specifico, proprio con riguardo al controllo del territorio, il comma 8 dell’art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, assegna al Ministro dell’interno il potere di emanare direttive «per la realizzazione a livello provinciale, nell’ambito delle potestà attribuite al prefetto […], di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale». In tal senso, è al Ministro dell’interno e ai prefetti in ambito provinciale che spetta coinvolgere la polizia municipale per compiti di controllo del territorio, eventualmente promuovendo «le iniziative occorrenti per incrementare la reciproca collaborazione fra gli organi dello Stato, le regioni e le Amministrazioni locali in materia, anche attraverso la stipula di protocolli d’intesa o accordi per conseguire specifici obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza delle città e del territorio extraurbano» (art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, recante «Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»).
9.3.– Nell’ambito della rinnovata strategia istituzionale volta a garantire la sicurezza integrata, tuttavia, non è possibile impedire alla Regione di sollecitare lo Stato affinché questo ricalibri la distribuzione della forza pubblica sul territorio. Non a caso, l’art. 3 del d.l. n. 14 del 2017 prevede la possibilità che Stato e Regioni concludano «specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata»; questa stessa Corte ha ammesso che la Regione, seppur nell’esercizio delle proprie competenze, possa svolgere una «attività di stimolo e d’impulso, nei limiti consentiti, presso i competenti organi statali, all’adozione di misure volte al perseguimento del fine della tutela della sicurezza» (sentenza n. 167 del 2010).
In tal senso, la Regione può promuovere il potenziamento delle attività di vigilanza ad opera delle forze di polizia locale, «previa intesa con gli enti locali interessati» (come prevede l’impugnato art. 29-bis, comma 1, lettera c, della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009), purché nell’ambito dei piani predisposti dal Ministro dell’interno.
Così interpretata, la disposizione censurata non viola l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.