

Benefici ai superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata
Data di pubblicazione: 17/12/2024
È disponibile un nuovo mini-podcast della serie “Le sentenze della Corte in 3 minuti”, dedicato alla pronuncia 122 del 2024 (comunicato stampa del 4 luglio 2024) da cui risulta incostituzionale negare in ogni caso i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata ai parenti e agli affini di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per alcune tipologie di reato.

Emersione del lavoro irregolare e pregressa condanna per un reato di lieve entità
Data di pubblicazione: 03/12/2024
È disponibile un nuovo mini-podcast della serie “Le sentenze della Corte in 3 minuti”, dedicato alla pronuncia 43 del 2024 (comunicato stampa del 19 marzo 2024) sull’emersione del lavoro irregolare e pregressa condanna per un reato di lieve entità con la quale si afferma che il lavoratore straniero va escluso dalla procedura solo se è accertata in concreto la sua pericolosità attuale.

Riscatto anni di laurea e computo pensione
Data di pubblicazione: 26/11/2024
È disponibile un nuovo mini-podcast della serie “Le sentenze della Corte in 3 minuti”, dedicato alla pronuncia 112 del 2024 (comunicato stampa del 27 giugno 2024) con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. Riforma Dini del sistema pensionistico) e dell’art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

“Daspo urbano” e divieto di accesso
Data di pubblicazione: 19/11/2024
È disponibile un nuovo mini-podcast della serie “Le sentenze della Corte in 3 minuti”, dedicato alla pronuncia 47 del 2024 (comunicato stampa del 25 marzo 2024) in cui la Corte ha stabilito che non sono infondate le questioni sul divieto di accesso disposto dal questore a determinate aree se sussiste il concreto pericolo di commissione di reati.

Depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale
Data di pubblicazione: 12/11/2024
È disponibile un nuovo mini-podcast della serie “Le sentenze della Corte in 3 minuti”, dedicato alla pronuncia 88 del 2024 (comunicato stampa del 14 maggio 2024) in cui la Corte ha dichiarato che non è costituzionalmente illegittima l’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
L’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che esclude dalla depenalizzazione il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dal testo unico immigrazione, non si pone in contrasto con il principio direttivo della legge delega attinente alla cosiddetta depenalizzazione “cieca”, rivolto a depenalizzare i reati puniti con la sola pena pecuniaria

Il decreto Priolo alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione
Data di pubblicazione: 29/10/2024
È disponibile un nuovo mini-podcast della serie “Le sentenze della Corte in 3 minuti”, dedicato alla pronuncia 105 del 2024 (comunicato stampa del 13 giugno 2024) sul decreto Priolo in cui la Corte ha affermato che una disciplina derogatoria rispetto alla normativa ordinaria di tutela della salute e dell’ambiente, in relazione ad attività produttive di interesse strategico nazionale, è costituzionalmente legittima solo se temporanea.
Misure governative che impongono la prosecuzione di attività produttive di rilievo strategico per l’economia nazionale o la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonostante il sequestro degli impianti ordinato dall’autorità giudiziaria, sono costituzionalmente legittime soltanto per il tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale.

Estinzione del reato: l’imputato può procedere alla riparazione del danno entro il termine di apertura del dibattito
Data di pubblicazione: 22/10/2024
La Corte (sentenza n. 45) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento».
Il giudice di pace di Forlì, nel sollevare la questione, aveva censurato lo sbarramento temporale che imponeva, prima dell’udienza di comparizione, l’adempimento delle condotte risarcitorie e riparatorie del danno conseguente al reato, da lui commesso, deducendo che il predetto limite temporale fosse in sé irragionevole e tale da determinare una disparità di trattamento rispetto agli imputati dei reati di competenza del Tribunale, per i quali la riparazione integrale del danno è ammessa fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 162-ter cod. pen.).
La Corte ha ritenuto fondata la censura sotto il profilo della dedotta violazione del principio di ragionevolezza, osservando, in particolare, l’incoerenza del termine finale previsto dalla disposizione censurata rispetto al peculiare ruolo di “mediatore” del giudice di pace, il quale giudica reati di ridotta gravità, espressivi di conflitti interpersonali a carattere privato e alla finalità di semplificazione, snellezza e rapidità che connota il procedimento che innanzi a lui si svolge.

Dipendente pubblico e sede di dervizio
Data di pubblicazione: 15/10/2024
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42?bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».
La sentenza ha innanzitutto chiarito che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di tre anni, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli.

Contributo straordinario di solidarietà per le imprese energetiche
Data di pubblicazione: 08/10/2024
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 ma solo nella parte in cui non esclude dalla base imponibile le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive.
Secondo la pronuncia «non appare arbitrario che il fortissimo aumento dei prezzi dei prodotti energetici nell’eccezionale situazione congiunturale» che si è verificata in conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina e lo specifico mercato in cui le imprese energetiche hanno operato siano stati identificati dal legislatore – al verificarsi di una serie di condizioni – come un indice rivelatore di ricchezza.

Al convivente di fatto si applica la disciplina dell’impresa familiare
Data di pubblicazione: 01/10/2024
La Corte costituzionale (sentenza n. 148 del 2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».
Inoltre, in via consequenziale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile, che, introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta legge Cirinnà), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.
Per «conviventi di fatto» – secondo la definizione prevista dall’art. 1, comma 36, di tale legge – si intendono «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale».