Ordinanza 198/2016 (ECLI:IT:COST:2016:198)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: GROSSI - Redattore:  CAROSI
Camera di Consiglio del 06/07/2016;    Decisione  del 06/07/2016
Deposito del 20/07/2016;    Pubblicazione in G. U. 27/07/2016 n.30
Norme impugnate:  Sentenza n. 103 del 22 marzo - 12 maggio 2016.
Massime:  39024
Atti decisi: confl. enti 12/2012
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  2016/103   

Pronuncia

ORDINANZA N. 198

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 103 del 22 marzo-12 maggio 2016.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi.


Considerato che al numero 1) del dispositivo della sentenza n. 103 del 2016, per mero errore materiale, viene riportato il periodo «in esecuzione dell’art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214», anziché «in esecuzione dell’art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27»;

ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.

Visto l’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 103 del 2016, nel dispositivo, al numero 1), il periodo «in esecuzione dell’art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214», sia sostituito dal periodo «in esecuzione dell’art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA